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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 5 ottobre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 ottobre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Girolamo, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Fugatti, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Girolamo, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Fugatti, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 4 ottobre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
GRAZIANO ed altri: «Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di regime tributario dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili per attività svolte con finalità terapeutica» (3741).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge CATANOSO GENOESE ed altri: «Istituzione del servizio "Mamme di giorno" per l'assistenza domiciliare all'infanzia» (3580) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tassone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
CARLUCCI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela dei minori nel processo penale» (3698) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

XI Commissione (Lavoro):
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altre disposizioni in materia di collocamento obbligatorio in favore delle persone invalide a causa di calamità naturali e dei congiunti delle vittime di calamità naturali» (3098) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 23 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno (doc. LVI, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 30 settembre 2010, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere un contributo all'Associazione «Alba» Onlus di Verona per l'esecuzione del progetto «Assistenza ai bambini affetti da fibrosi cistica in Bielorussia».
Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 ottobre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, relativa all'anno 2009 (doc. CCIX, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, con lettera in data 5 ottobre 2010, in allegato allo schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (doc. LVII, n. 3), il programma delle infrastrutture strategiche predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 4 ottobre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2010)400 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2010)401 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)482 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2010)1056), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 ottobre 2010;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2010)484 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2010)1059), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 ottobre 2010;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2009 (COM(2010)513 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 ottobre 2010.

Trasmissione dal difensore civico della regione Lombardia.

Il difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 10 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relative all'anno 2008 (doc. CXXVIII, n. 24) e all'anno 2009 (doc. CXXVIII, n. 25).

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 14, comma 21, lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale (265).

Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 novembre 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (266).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 dicembre 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 4 novembre 2010.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1o ottobre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (267).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 ottobre 2010.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 ottobre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di delibera del CIPE n. 31 del 2010, concernente «Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture» (268).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 ottobre 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE

Iniziative nei confronti del Governo iraniano in merito alla vicenda dei medici Arash e Kamiar Alaei, impegnati nella lotta contro il virus dell'HIV - 2-00239 - 3-00331

A) Interpellanza ed interrogazione

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
all'inizio dell'estate scorsa Arash e Kamiar Alaei, due fratelli medici iraniani da anni impegnati nel loro Paese nella lotta al virus dell'hiv attraverso l'assistenza nei confronti dei tossicomani di quel Paese, sono stati arrestati in Iran con gravi, ma ingiustificate accuse rese note solo a quattro mesi dal loro fermo;
la vicenda dei due medici, con i quali negli anni gli interpellanti hanno avuto modo di collaborare durante le riunioni della Commissione droghe delle Nazioni Unite, è iniziata nel 2004, quando un servizio della Bbc diede modo ai due medici intervistati di mostrare fuori dai confini dell'Iran la situazione della diffusione dell'aids in un Paese che negli ultimi anni ha visto il numero di tossicomani per via endovenosa aumentare fino alla cifra di due milioni;
infatti, nonostante l'architettura proibizionista delle leggi iraniane non sia dissimile dalla nostra, come hanno raccontato Arash e Kamiar Alaei e come dimostrano dati di varie organizzazioni internazionali, tra le quali la Croce rossa internazionale e Physicians for human rights, in Iran vivono numerose persone che fanno uso di droghe pesanti arrivate dal vicino Afghanistan che spesso ricorrono al sesso a pagamento, anche omosessuale, per procurarsi gli stupefacenti;
secondo alcune fonti di stampa, mai confermate dal Governo di Teheran, l'accusa ai due medici sarebbe l'aver reso trasparenti le condizione dei malati e, quindi, del servizio sanitario nazionale, nonché acceso i riflettori su comportamenti legati al sesso e alle sostanze stupefacenti non in linea con la politica della Repubblica islamica;
tuttavia, secondo altre fonti, tra cui alcuni siti riconducibili agli studenti iraniani, la ragione della loro incarcerazione sarebbe legata alla ricerca di rapporti politici all'estero in funzione anti regime;
tenuto conto che in occasione della giornata internazionale della lotta all'aids il 1o dicembre 2009 la presidenza francese di turno dell'Unione europea ha rinnovato il suo appello all'Iran per la liberazione immediata di Arash e Kamiar Alaei, reiterando quanto affermato con fermezza già nel mese di settembre 2009, in cui si sottolineava che «le autorità iraniane, in modo del tutto infondato, hanno accusato i fratelli Alaei, che sono riconosciuti a livello internazionale per il loro lavoro di prevenzione e cura dell'aids in Iran, di partecipare ad attività volte a destabilizzare la Repubblica islamica» -:
se nei colloqui periodici dell'ambasciatore italiano presso la Repubblica islamica la questione di Arash e Kamiar Alaei sia mai stata sollevata e in che termini;
come, visti i rapporti commerciali di rilievo, intenda il Governo dare seguito alle dichiarazioni della Presidenza francese;
se il Ministro interpellato non ritenga di convocare l'ambasciatore iraniano per chiedere immediate spiegazioni in merito alla vicenda.
(2-00239)
«Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».

DELLA VEDOVA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nella Repubblica islamica iraniana due fratelli medici, Arash e Kamiar Alaei, sono stati condannati rispettivamente a sei e tre anni di carcere per avere fornito notizie veritiere - e sgradite al regime di Teheran - in ordine alla diffusione del virus dell'hiv in Iran;
i due medici erano stati arrestati nel giugno del 2008 con l'accusa di complottare contro la Repubblica Islamica in accordo con gli Stati Uniti d'America e sono attualmente detenuti nel carcere di Evin;
nella giornata internazionale della lotta all'aids, il 1o dicembre 2009, la Presidenza francese di turno dell'Unione europea ha rinnovato il proprio appello all'Iran per la liberazione immediata di Arash e Kamiar Alaei;
nel nostro Paese i più prestigiosi virologi ed esperti di malattie infettive si stanno mobilitando a favore dei loro colleghi iraniani, denunciandone la persecuzione giudiziaria -:
se e in che forme il Governo intenda intervenire presso il regime di Teheran a favore di due medici internazionalmente noti per il loro impegno contro la diffusione e per la cura dell'hiv. (3-00331)

TESTO AGGIORNATO AL 6 OTTOBRE 2010

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGROALIMENTARE (A.C. 2260-A/R) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSENZA ED ALTRI D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCARPA BONAZZA BUORA ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); JANNONE E CARLUCCI (A.C. 2646-2743-2833)

A.C. 2260-A/R - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2260-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 2-
bis;
sopprimere l'articolo 2-ter;
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA;
sopprimere l'articolo 7-ter;
all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;
sopprimere l'articolo 7-novies;
sopprimere l'articolo 7-undecies;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-bis.40, 2-bis.42, 2-bis.44, 2-ter.40, 2-ter.42, 2-ter.43, 7-ter.43, 7-ter.701, 7-ter.703, 7-undecies.702 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.021, 2.046, 2.049, 2-bis.040, 2-ter.011, 2-ter.044, 2-ter.046, 2-ter.050, 2-ter.0700, 2-ter.0701, 3-ter.017, 3-ter.019, 3-ter.020, 3-ter.021, 3-ter.047, 3-ter.048, 3-ter.049, 3-ter.050, 3-ter.051, 3-ter.053, 3-ter.057, 3-ter.058, 4.0100, 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.07, 7.022, 7.033, 7.034, 7.058, 7.0702, 7.0703, 7-ter.06, 7-ter.013, 7-undecies.042, 7-undecies.0709, 7-undecies.0710, 7-undecies.0712, 7-undecies.0718, 7-undecies.0719, 7-undecies.0721, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2260-A/R - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».

1-bis. All'articolo 515 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

1-quater. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
1-quinquies. È istituito il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 1-sexies; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
1-sexies. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
1-septies. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
1-octies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.

1-novies. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-octies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
1-decies. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
1-undecies. All'attuazione dei commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
2. 200. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Paolo Russo, Fogliato, Ruvolo, Di Caterina, Delfino, Dima, Gottardo, Di Giuseppe, Beccalossi, De Camillis, Callegari.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - 1. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 046. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Piani nazionali di settore) - 1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 049. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Misure a sostegno del settore agrumicolo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. 01. Delfino, Naro, Galletti, Oliverio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Marchi di qualità). - 1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.
2. 02. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Misure in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole: «devono obbligatoriamente» sono sostituite dalla seguente: «possono»;
b) al comma 11, dopo le parole: «le specificazioni, menzioni» è aggiunta la seguente: «, annate».
2. 0800. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine). - 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine».
*2. 04. Oliverio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine). - 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine».
*2. 040. Delfino, Naro, Galletti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - 1. All'articolo 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole».
2. 021. Delfino, Naro, Galletti.

A.C. 2260-A/R - Articolo aggiuntivo all'articolo 2-bis

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 2-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.1. - 1. All'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «massima» è soppressa;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disponibilità previste nel suddetto Elenco l relative al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2-bis. 040. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

A.C. 2260-A/R - Articoli aggiuntivi all'articolo 2-ter

ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 2-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Misure di sostegno a favore del comparto agricolo) - 1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 200 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:
a) razionalizzazione e riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) adozione di misure volte ad ammortizzare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime che sono utilizzate nel comparto agricolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 al fine di non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-ter. 0700. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitele regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 011. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Graziano.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Contributi per l'acquisto di macchinari agricoli). 1. All'articolo 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quater.1. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del citato decreto ministeriale.»
2-ter. 0701. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare). - 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 044. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Graziano.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura). 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 046. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

A.C. 2260-A/R - Articoli aggiuntivi all'articolo 3-bis

ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.1. - 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera dd), è aggiunta la seguente:
«ee) digestione anaerobica di biomasse agricole: digestione anaerobica di biomasse agricole e da industrie connesse».
3-bis. 0200. Di Biagio, Raisi.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.1. - 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera b), il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) le carogne e i sottoprodotti di origine animale;».
3-bis. 0201. Di Biagio, Raisi.

A.C. 2260-A/R - Articoli aggiuntivi all'articolo 3-ter

ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
*3-ter. 017. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
*3-ter. 050. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3-ter. 019. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di cedere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo viene riconosciuto per un periodo di dieci anni.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3-ter. 057. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere superiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-ter. 047. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole per consentire il ritiro del biometano da parte dei distributori di gas ad un prezzo pari a quello del gas metano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3-ter. 058. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3-ter. 020. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano. L'ENEA ha il compito di definire criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-ter. 048. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti bioenergetici ovvero investimenti per la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
3-ter. 053. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3-ter. 051. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.
3-ter. 055. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 021. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 049. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, salvi i controlli già esistenti, ivi compreso quello dell'Ufficio tecnico di finanza, è disposta la liberalizzazione e quindi l'estensione dell'uso delle biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas, tipologia di biocombustibile, nei processi di distillazione anche alle piccole distillerie.
3-ter. 0200. Di Biagio, Raisi.

A.C. 2260-A/R - Articolo aggiuntivo all'articolo 4

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro».
2-ter. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricole forestali e qualificarne la professionalità, le regioni possono istituire elenchi e albi per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
b) All'articolo 54, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Dal presente codice sono fatte salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e all'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».
4. 0100. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

A.C. 2260-A/R - Articolo 5-bis

ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale,».
2. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista all'articolo 13»;
b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33»;
c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sotto posti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

3. Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41:
1) al primo comma, dopo le parole: «è tenuto a fornire,» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito,»;
2) il terzo comma è abrogato;
b) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;
c) l'articolo 54 è abrogato.

4. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.
3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».

5. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

Sopprimere il comma 1.
5-bis. 41. Ferranti.

A.C. 2260-A/R - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono, altresì, individuati le filiere agroalimentari e i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.
6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
7. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.
7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato».
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
10. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio aggiungere le seguenti:, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.
6. 2. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio aggiungere le seguenti:, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.
6. 41. Delfino, Naro, Galletti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Paese di produzione aggiungere le seguenti: e/o eventualmente la zona di produzione.
6. 200. Brugger, Zeller.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Paese di produzione aggiungere le seguenti: ed eventualmente la zona di produzione.
6. 201. Brugger, Zeller.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: coltivazione e allevamento con le seguenti: nascita, coltivazione e allevamento dell'intero quantitativo.
6. 801. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso, per i prodotti agro-alimentari trasformati o non trasformati, costituiti o ottenuti da materie prime producibili sia in Italia, sia all'estero, l'informazione relativa al luogo di produzione e, quindi, all'origine delle medesime materie prime, è necessaria a non indurre in errore l'acquirente e, quindi, a non interferire sulle libere scelte di acquisto del consumatore medio, così come definito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005. L'omissione dell'informazione di cui al presente comma costituisce pratica commerciale sleale, ai sensi della medesima direttiva 2005/29/CE.
6. 208. Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 209. Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro.

Alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: In sede di prima applicazione il procedimento di cui al presente comma è attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 209.(Testo modificato nel corso della seduta) Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro.
(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
6. 205. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, dopo le parole: trasformazione agroalimentare, aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
6. 205.(Testo modificato nel corso della seduta) Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
*6. 7. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
*6. 17. Delfino, Naro, Galletti.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: individuati le filiere agroalimentari e i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché con le seguenti: definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e.
6. 802. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 4, sostituire le parole: individuati le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,
**6. 42. Delfino, Naro, Galletti.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: individuati le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,
**6. 43. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato».
6. 212. Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro.
(Approvato)

Sopprimere il comma 7-bis.
*6. 204. Di Giuseppe, Rota.

Sopprimere il comma 7-bis.
*6. 213. Ferranti.

Al comma 8, sostituire le parole: da 1.600 euro a 9.500 euro con le seguenti: da 2.500 euro a 15.000 euro.
6. 11. Rota, Di Giuseppe.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e la sospensione dell'attività da parte dell'Autorità competente per un periodo da tre giorni a tre mesi.
6. 13. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni con le seguenti: fino ad esaurimento scorte.
6. 14. Delfino.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: due anni.
6. 15. Delfino.

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni.
6. 16. Delfino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Presentazione dei prodotti alimentari).

1. Per i prodotti alimentari di cui al precedente articolo 6, comma 1, ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri paesi comunitari ed extracomunitari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni. L'omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005.
6. 0500.La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
*6. 040. Bordo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mastromauro, Pedoto, Cera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
*6. 041. Delfino, Naro, Galletti, Cera.