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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 11 gennaio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 gennaio 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge BUTTIGLIONE ed altri: «Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia» (3126) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Realacci.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni.

In data 11 gennaio 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni d'iniziativa dei deputati:
Mario Pepe (PDL), Lehner, Ventucci: «Articoli 16 e 17: modifica della procedura di accertamento delle cause di incompatibilità direttamente previste da disposizioni costituzionali» (doc. II-bis n. 2).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta l'11 gennaio 2011, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Pietro Lunardi, nella sua qualità di ministro delle infrastrutture e trasporti pro tempore, per concorso nei reati di cui agli articoli 81, 319 e 319 bis del codice penale.
I suddetti atti sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.
La relazione motivata allegata agli atti sarà stampata e distribuita (doc. IV-bis, n. 2).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici.

Con lettera pervenuta l'11 gennaio 2011, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici relativi ad un'utenza della deputata Catia Polidori, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 68344/10B) sorto da denuncia-querela sporta dalla medesima deputata a carico di ignoti.
La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.
Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 12).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 dicembre 2010, relativa allo sciopero proclamato per il giorno 17 dicembre 2010 riguardante il personale navigante piloti e assistenti di volo del gruppo Alitalia CAI - Air One in servizio in tutte le basi e su tutti i voli in partenza dagli scali nazionali.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 22 dicembre 2010, sentenza n. 364 del 15-22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 540), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'amministrazione provinciale di Matera), nella parte in cui non prevedono modalità di finanziamento della spesa per la provincia di Matera, in relazione alle passività maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei comuni non montani del Materano:
alla I Commissione (Affari costituzionali);

con lettera in data 22 dicembre 2010, sentenza n. 365 del 15-22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 541), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria:
alla II Commissione (Giustizia);

con lettera in data 22 dicembre 2010, sentenza n. 366 del 15-22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 542), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008):
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

con lettera in data 22 dicembre 2010, sentenza n. 373 del 15-22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 547), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 5 gennaio 2011, sentenza n. 7 del 16 dicembre 2010-5 gennaio 2011 (doc. VII, n. 549), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8, comma 10, della legge della regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2010);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Liguria n. 63 del 2009, sollevata con riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge della regione Liguria n. 63 del 2009, sollevate in riferimento all'articolo 97 e all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XI (Lavoro).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 367 del 15-22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 543) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Pescara:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 368 del 15-22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 544) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 369 del 15-22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 545) con la quale:
dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'articolo 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);
annulla, di conseguenza: a) il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota del dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471;
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione: a) alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; d) al decreto del ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Trasporti);

sentenza n. 370 del 15 - 22 dicembre 2010 (doc. VII, n. 546) con la quale:
dichiara che spettava allo Stato emettere la nota del Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza Servizi ispettivi di finanza pubblica del 16 gennaio 2009, n. 2136 S.I. 2102, impugnata dalla regione Lombardia, in relazione agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione con il ricorso per conflitto di attribuzione:
alla V Commissione (Bilancio);

sentenza n. 1 del 16 dicembre 2010 - 5 gennaio (doc. VII, n. 548) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 774, 775 e 776, della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 111 e 117 della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale centrale d'appello:
alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni della Stato - con lettera in data 3 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 29 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 10 dicembre 2010, e la relativa relazione concernente gli esiti dell'esame dei rendiconti e l'analisi della gestione amministrativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli esercizi dal 2006 al 2008.

Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 4 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 30 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 dicembre 2010, con la quale la sezione centrale ha approvato la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2011.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la prima relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al secondo semestre 2009 (doc. CCXXXVII, n. 1).

Questo documento _ che sarà stampato _ è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, la relazione sull'attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus SpA, riferita all'anno 2009 (doc. CLXVI, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata al 30 ottobre 2010 (doc. CLIV, n. 5).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 10 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1o luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2010 (doc. CXVI, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 10 gennaio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2010)792 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2010)799 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 gennaio 2011;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione intermedia dell'attuazione del programma Cultura (COM(2010)810 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 21, 23 e 30 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
alla dottoressa Laura Belmonte, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla VI Commissione (Finanze) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
alla dottoressa Concettina Ciminiello, l'incarico di direttore amministrativo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
al dottor Federico Filiani, l'incarico di consulenza, studio e ricerca per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, nell'ambito del dipartimento delle finanze;
alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
all'ingegner Roberto Daniele, l'incarico di provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta;
all'ingegner Paolo Delli Veneri, l'incarico di direttore della direzione generale territoriale del Centro-Sud;
alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
all'ingegner Marco Pittaluga, l'incarico di direttore della direzione generale per le investigazioni ferroviarie;
all'ingegner Fabio Croccolo, l'incarico di direttore dell'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;
alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico:
al dottor Raffaele Grande, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
al dottor Attilio Tripodi, l'incarico di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste (89).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (90).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (318).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 gennaio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L'ABUSO SESSUALE, FATTA A LANZAROTE IL 25 OTTOBRE 2007, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2326-C)

A.C. 2326-C - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2326-C - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2326-C - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle cir costanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»;
b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma»;
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume;
c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;
d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;
e) all'articolo 576:
1) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;
2) nella rubrica, le parole: «pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «ergastolo»;
f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;
g) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;
h) all'articolo 600-ter, il primo comma è sostituito dal seguente:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;
i) l'articolo 600-sexies è abrogato;
l) l'articolo 600-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 600-septies. - (Confisca) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»;
m) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-septies.1. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
Art. 600-septies.2. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;
n) l'articolo 602-bis è abrogato;
o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»;
p) dopo l'articolo 602-ter, è inserito il seguente:
«Art. 602-quater. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;
q) all'articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;
r) all'articolo 609-quater:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;
s) l'articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 609-quinquies. - (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;
t) l'articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 609-sexies. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;
u) all'articolo 609-nonies:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata di cinque anni, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni»;
v) all'articolo 609-decies:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;
z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II

ART. 4.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:
01) al primo comma, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo».
4. 100.Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera u), numero 1), capoverso, numero 4), sopprimere le parole: nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione.
4. 21. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera u), numero 3), capoverso, primo comma, alinea, dopo la parola: comporta aggiungere le seguenti:, previo accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 203.

Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire le parole: di cinque anni con le seguenti: minima di un anno.
4. 22. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Rao, Ria.
(Approvato)

Al comma 1, lettera u), numero 3), capoverso, primo comma, alinea, dopo la parola: comporta aggiungere le seguenti:, previo accertamento, da parte del giudice, della pericolosità sociale del condannato.
4. 20. Rao, Ria.

Al comma 1, lettera u), numero 3), capoverso, secondo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.
4. 23. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.
(Approvato)

A.C. 2326-C - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono soppresse;sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;
c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;
d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;
e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
«d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;
g) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
h) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 609-undecies»;
i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;
l) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato con le seguenti: di una consulenza multidisciplinare attraverso l'ausilio di un criminologo, un esperto in psicologia dell'età evolutiva e un esperto in antropologia, nominati.

Conseguentemente,
al medesimo comma:
lettera
d), capoverso, sostituire le parole: dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile con le seguenti: di una consulenza multidisciplinare attraverso l'ausilio di un criminologo, un esperto in psicologia dell'età evolutiva e un esperto in antropologia;
lettera f), capoverso, sostituire le parole: dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile con le seguenti: di una consulenza multidisciplinare attraverso l'ausilio di un criminologo, un esperto in psicologia dell'età evolutiva e un esperto in antropologia;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere c), d) ed f), pari a tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. 10. Rao, Ria.

Al comma 1, lettera g), capoverso 1-bis, sostituire le parole: all'articolo 600-quater.1, 600-quater.1 con le seguenti: all'articolo 600-quater.1.
5. 100.Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2326-C - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefìci ai detenuti per reati in danno di minori).

1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
2. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis».

3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). - 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, ai fini della concessione dei benefìci previsti dalla medesima disposizione».

A.C. 2326-C - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Confisca).

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

A.C. 2326-C - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Lanzarote il 25 ottobre 2007, costituisce il primo strumento internazionale attraverso il quale gli abusi sessuali contro i minori diventano reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all'interno della famiglia, con l'uso della forza, con la coercizione o le minacce;
i bambini sono troppo spesso vittime di esperienze terribili, difficili da superare e che possono minare per sempre il loro equilibrio psicofisico;
nonostante la grande attenzione mediatica prestata al riguardo, è in crescita, purtroppo, anche il fenomeno degli abusi sessuali sui minori, compiuti spesso da persone di loro conoscenza, soprattutto familiari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un finanziamento delle organizzazioni no profit che forniscono assistenza psicologica gratuita alle vittime di abuso e ai loro familiari, nonché programmi trattamentali di natura psicologica tesi alla prevenzione della recidiva del reato di sfruttamento e abuso sessuale.
9/2326-C/1.Rao, Ria.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2157 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTI A BAKU IL 21 LUGLIO 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3835)

A.C. 3835 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

A.C. 3835 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

A.C. 3835 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2273 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO D'INTESA, FATTA AD OTTAWA IL 3 GIUGNO 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3836-A)

A.C. 3836-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002.

A.C. 3836-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

A.C. 3836-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.510.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle risorse rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3836-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA, FATTO A LUBIANA IL 27 AGOSTO 2007 (A.C. 3827-A)

A.C. 3827-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

A.C. 3827-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

A.C. 3827-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 93.610 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3827-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE NAZIONALI TRATTENUTE ALLORCHÉ LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'UE, FATTA A BRUXELLES IL 10 MARZO 2009 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3356-B)

A.C. 3356-B - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di monitoraggio).

1. Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2095 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 3 LUGLIO 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3881)

A.C. 3881 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.

A.C. 3881 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

A.C. 3881 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 16.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3881 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.