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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 28 marzo 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Capitanio Santolini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Fitto, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Mistrello Destro, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Rainieri, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sanga, Schirru, Stefani, Tremonti, Vito, Zacchera, Zampa.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
D'IPPOLITO VITALE: «Disposizioni per le attività di ricerca, tutela e valorizzazione dei siti archeologici presenti nel territorio della regione Calabria» (4208);
RAINIERI ed altri: «Istituzione dell'Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari e altre disposizioni per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta o aventi caratteristiche tipiche» (4209);
CICCANTI ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione» (4210);
RIGONI: «Disposizioni in materia di limite di età pensionabile per i lavoratori delle cave» (4211);
GIOACCHINO ALFANO ed altri: «Istituzione di un Fondo per la tutela dei passeggeri aerei da eventi imprevedibili» (4212);
CAPARINI: «Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio delle funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (4213);
GOISIS: «Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai partecipanti al concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, nonché proroga dell'efficacia delle graduatorie di concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti scolastici» (4214).

In data 25 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SARDELLI ed altri: «Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione dei contrassegni » (4216);
DIONISI ed altri: «Disposizioni concernenti il trasferimento della rete viaria statale e di quote di partecipazione al capitale della società ANAS Spa alle regioni» (4217);
MANCUSO: «Introduzione dell'articolo 348-bis del codice penale, concernente l'abusivo esercizio della professione di medico veterinario» (4218).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 26 marzo 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali» (4219).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: «Disposizioni per la destinazione di una quota del monte premi del Superenalotto a iniziative in favore dei disabili e dei malati cronici non autosufficienti nonché della ricerca scientifica in ambito sanitario» (2677) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Minasso.

La proposta di legge CARLUCCI: «Disposizioni in favore delle attività dello spettacolo, mediante la partecipazione alla gestione, alla destinazione e ai proventi dell'alienazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575» (2755) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barani, Capitanio Santolini, Cesa, Favia, Girlanda, Goisis, Golfo, Holzmann, Lehner, Lo Monte, Mancuso, Razzi, Sbai e Scandroglio.

La proposta di legge ABRIGNANI: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard» (4043) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castiello, Goisis, Holzmann e Lisi.

Trasmissioni dal Senato.

In data 24 marzo 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 2555. - GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (3921-B).

In data 25 marzo 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2569. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011» (approvato dal Senato) (4215).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
CAVALLOTTO ed altri: «Istituzione del Fondo per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone condannate per gravi reati come corrispettivo per l'uso della propria immagine o di informazioni sulla loro attività criminale» (4138) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII.

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010» (4142) Parere delle Commissioni I, IV e V.

V Commissione (Bilancio):
S. 2555 - GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (3921-B) Parere delle Commissioni I, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
POLI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina della pensione di reversibilità in favore dei superstiti e la rivalutazione automatica dei trattamenti di pensione» (4150) Parere delle Commissioni I, V e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
RONDINI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina della professione sanitaria di odontotecnico» (4125) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PIONATI: «Disposizioni per l'istituzione dello sportello unico per la famiglia» (4146) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 37-831-948-1344-1354-1391 - Senatori PETERLINI e altri; senatore PICCIONI; senatori SACCOMANNO e altri; senatrice BIANCHI; senatori ZANETTA e altri; senatrice INCOSTANTE: «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana» (approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato) (4207) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
CATANOSO GENOESE ed altri: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia» (3844) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
D'IPPOLITO VITALE: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche» (4108) Parere delle Commissioni I, II e XIV.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
D'AMICO ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di presupposti e verifiche per l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obblighi di comunicazione da parte dell'ospitante e del datore di lavoro» (4065) Parere delle Commissioni V, VI, VIII e XII.

Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):
SIRAGUSA ed altri: «Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna e nelle piccole isole» (4093) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 23 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «Istituto italiano di tecnologia» (IIT), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 287).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 23 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA (già Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 288).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), relativa all'anno 2010 (doc. CXCII, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 24 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione, per l'anno 2009, sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 25 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Com(2011)137 definitivo), che è assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, nonché ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 marzo 2011.
La Commissione europea, in data 23 e 25 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione - Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2009 (COM(2011)136 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2011 - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione (COM(2001)154 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal difensore civico del Molise.

Il difensore civico del Molise, con lettera in data 21 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2010 (doc. CXXVIII, n. 28).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 22 marzo 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma della nomina del dottor Aldo Cosentino e del dottor Silvio Vetrano, rispettivamente, a commissario straordinario e a sub commissario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza (355).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 aprile 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO AGGIORNATO AL 29 MARZO 2011

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2009 (DOC. LXXXVII, N. 3)

Risoluzioni

La Camera,
esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009;
premesso che,
il documento che arriva all'esame del Parlamento (Doc. LXXXVII, n. 3) è stato presentato dal Governo nell'agosto 2010 e arriva all'esame del Parlamento, per l'ennesima volta, con più di un anno di ritardo, vanificando, di fatto, l'utilità e l'incisività di un esame parlamentare nel merito;
l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, inoltre, come modificato dalla legge 4 giugno 2010 (Legge comunitaria 2009) ha cambiato la procedura, stabilendo che il Governo presenti ora al Parlamento due distinte relazioni: l'una, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, a carattere programmatico, che tenga conto cioè dei programmi di lavoro dell'Unione europea e delle linee della politica europea dell'Italia per l'anno in corso; l'altra, invece, a carattere consuntivo, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, che fornisca al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare le attività che l'Italia ha compiuto nell'ambito della propria partecipazione nell'anno precedente a quello considerato;
il Governo, dunque, non solo ha presentato la relazione a carattere consuntivo, ora all'esame di questo ramo del Parlamento, con più di un anno di ritardo, ma avrebbe già dovuto presentare anche la seconda relazione a carattere programmatico per l'anno in corso, con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari, nonché degli indirizzi del governo su ciascuna delle politiche europee;
secondo quanto è stato disposto da una pronuncia della Giunta per il regolamento della Camera, adottata il 14 luglio 2010, la relazione «programmatica» avrebbe poi dovuto essere oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee;
tra le criticità rilevate nell'attività dell'Italia nell'Unione europea, sono da segnalare, nel merito, le continue e rilevanti violazioni del regime linguistico che, favorendo un'affermazione sempre più diffusa del trilinguismo, incidono negativamente sul ruolo dell'Italia e sulla competitività delle nostre imprese;
i ritardi e le omissioni sia in fase di rendicontazione dell'attività già svolta dall'Italia, sia per tutta la fase di programmazione dell'attività futura, assumono una connotazione ancora più grave alla luce del rinnovato contesto istituzionale europeo che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha riaffermato la centralità e il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea;
in questo contesto, mentre il Ministro dell'economia Tremonti, è attualmente impegnato a riscrivere, assieme ai partner europei le regole relative alla nuova governance economica, e i nuovi vincoli di deficit e rientro del debito pubblico - che potrebbero comportare per l'Italia conseguenze incerte e gravose - il Parlamento italiano non è mai stato adeguatamente coinvolto né informato rispetto alle negoziazioni in corso, ai contenuti di quanto era oggetto di decisione né agli sviluppi o alle conseguenze reali di tali decisioni per il nostro Paese;
la situazione è ulteriormente aggravata dalla perdurante assenza ormai da diversi mesi di un Ministro per le politiche comunitarie, che sta diventando insostenibile ed emblematica al tempo stesso della scarsa ambizione e della marginalizzazione dell'azione politica del Governo italiano nelle sedi europee;
in particolare è da denunciare l'incapacità del governo italiano di contrapporre una strategia di politica economica più flessibile, articolata su investimenti infrastrutturali che aumentino la competitività nel medio e lungo periodo;
la stessa perdita di influenza e di ruolo politico si rivela nell'insufficiente azione del Governo italiano nel porre come priorità dell'agenda europea la questione del Mediterraneo, tanto sotto il profilo dell'aggiornamento degli strumenti politici e istituzionali a seguito del fallimento dell'Unione per il Mediterraneo, quanto sotto quello delle risorse finanziarie, profili entrambi necessari in presenza degli avvenimenti di straordinario rilievo in corso nel Maghreb e nel Mashrek, che stanno mutando il quadro geopolitico della regione;
d'altra parte, proprio nelle vicende delle rivoluzioni arabe nel nord africa il comportamento del Governo si sta dimostrando sempre più confuso e ambiguo, anche a causa di evidenti spaccature al suo interno sulla linea da tenere - come la recente posizione assunta dal Ministro Maroni dimostra - finendo per oscillare tra un atteggiamento eccessivamente accondiscendente nei confronti dei vecchi regimi contestati dalle popolazioni, e il continuo adeguamento alle decisioni assunte dagli altri partner;
egualmente infruttuoso e controproducente è il comportamento di ministri di questo Governo, che alternano la polemica e la contrapposizione con la Commissione europea alla richiesta di maggiore presenza delle istituzioni europee, o reclamano la richiesta di interventi urgenti di solidarietà, come fanno contraddicendosi i Ministri Maroni e Frattini, senza preoccuparsi di sanare le patenti inadeguatezze e vere e proprie inadempienze di obblighi comunitari in tema di immigrazione, tra cui rilevano il mancato recepimento della direttiva sui rimpatri e l'assenza di un'iniziativa forte in tema di adeguamento del nostro paese alle politiche di asilo;
anche in quest'ultimo caso appaiono preoccupanti le continue divisioni nel Governo sulla linea da tenere in materia di immigrazione, che finiscono per indebolire ancora una volta la posizione italiana, contribuendo a consolidare la scarsa credibilità del nostro Paese;
nonostante la Direttiva 2001/55 CE del 20 luglio 2001 istituisca norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e promuova l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, tale direttiva tuttavia per quanto risulta ai presentatori del presente atto di indirizzo, non è stata invocata, dal Governo italiano in questo frangente,

impegna il Governo:

a presentare quanto prima al Parlamento, essendo già scaduti i tempi previsti, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010, nonché quella a carattere programmatico per l'anno 2011, con le modalità e i contenuti stabiliti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;
a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del deficit di trasposizione delle direttive comunitarie, rafforzando la struttura del Ministero e il coordinamento governativo delle politiche comunitarie e il confronto parlamentare di merito;
ad assumere efficaci iniziative a livello europeo al fine di concordare ed attuare una strategia coerente ed efficace per la tutela della lingua italiana nell'Unione europea e nelle altre organizzazioni internazionali, valutando l'opportunità di utilizzare un criterio oggettivo che, limitando le lingue di lavoro entro un numero massimo di sei, tenga conto del numero effettivo di parlanti all'interno dell'Unione;
ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga tempestivamente alla nomina di un Ministro delle politiche comunitarie;
a riferire quanto prima, nonché ad informare regolarmente le Camere, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle risultanze dell'importante Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 25 marzo scorso, nonché sullo stato dei negoziati ancora in corso, e soprattutto sulle rilevanti conseguenze in termini di tempistica e sull'impatto generale del rientro del debito nazionale nell'ambito delle nuove procedure del semestre europeo, delle modifiche al patto di stabilità e crescita e della definizione del patto per l'euro;
a garantire il pieno, sistematico e tempestivo coinvolgimento delle Camere nella procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche degli stati membri dell'Unione europea, con le modalità prospettate dalla modifiche alla legge 196 del 2009, in corso di approvazione;
ad adottare ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee, a richiamare la piena attuazione della direttiva 2001/55 CE, nonché a sostenere il rafforzamento dell'azione di Frontex sulla scia di quanto stabilito all'interno del programma di Stoccolma, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di un pool di guardie di frontiera, nonché l'attribuzione all'Agenzia europea del coordinamento di operazioni congiunte di rimpatrio e della co-direzione di operazioni congiunte di pattugliamento marittimo e terrestre;
a sollecitare, nel quadro di collaborazione e cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea, una discussione sul principio di Dublino, anche al fine di accelerare la creazione di un'area comune di protezione e solidarietà basata su una condivisa procedura per richiesta e ottenimento dell'asilo;
ad attivarsi presso le istituzioni dell'Unione europea, al fine di avere accesso alle disponibilità di finanziamento per far fronte alla situazione emergenziale verificatasi a seguito degli eventi rivoluzionari in Nord Africa e, più in generale, ad individuare con le medesime istituzioni appropriate forme di coordinamento per la gestione dell'emergenza di queste settimane.
(6-00074) «Gozi, Albonetti, Bindi, Castagnetti, Farinone, Fedi, Garavini, Lucà, Luongo, Merloni, Pompili, Soro, Tocci, Zampa».

La Camera,
premesso che:
la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunge, come già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camera con un ritardo tale da renderne di scarsa utilità l'esame nel merito;
l'obsolescenza del documento discende essenzialmente dalla scelta del Governo di presentare il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, previgente rispetto alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007. La Relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica;
il Governo non ha ancora presentato la Relazione «programmatica»per il 2011, che, in base al richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005, andrebbe trasmessa alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrebbe indicare gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica;
il Governo non ha inoltre presentato la Relazione di rendiconto relativa all'anno 2010, che dovrebbe essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno e che è volta ad illustrare le attività svolte nell'anno precedente dall'Unione Europea e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'Unione Europea;
la Giunta per il Regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione «programmatica» sia oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la Relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento;
l'esame congiunto della Relazione programmatica per il 2011 e degli strumenti di programmazione dell'UE - il programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre - assume una particolare rilevanza in quanto consente alla Camera di svolgere una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni dell'Unione europea e quelle del Governo per l'anno in corso e alla conseguente definizione di indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo;
la mancata presentazione delle due Relazioni sopra indicate nei termini previsti dalla legge pregiudica pertanto, gravemente, le competenze di indirizzo e controllo delle Camere nei confronti dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee;
la Relazione per il 2009 risulta inoltre pletorica e disomogenea, essendo le sezioni relative alle singole politiche redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, che denunciano un debole coordinamento redazionale;
sul piano metodologico, va rilevato, in senso positivo, che la seconda parte della Relazione, analogamente alle relazioni per il 2006, il 2007 e il 2008, reca una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente;
va altresì considerata con favore la presenza nella Relazione di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa;
i capitoli della Relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche danno conto solo occasionalmente del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, come è invece disposto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;
si registrano numerose e crescenti violazioni del regime linguistico dell'Unione europea, in contrasto con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e quindi alla lingua di cui all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in violazione del regolamento del Consiglio n. 1 del 1958;
è infatti crescente il ricorso, sia nelle prassi interne delle Istituzioni dell'Unione europea sia nella disciplina di specifici istituti giuridici, ad inglese, francese e tedesco quali lingue di lavoro o di comunicazione con gli Stati membri e i loro cittadini;
l'affermazione del trilinguismo è suscettibile di incidere negativamente sul ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e sulla competitività del sistema produttivo italiano, che è costretto a sostenere costi di traduzione ulteriori rispetto alle imprese dei paesi che utilizzano una delle tre lingue in questione;
è bensì vero che i costi di traduzione per le 23 lingue ufficiali dell'Unione possono essere esorbitanti, ma non si vede in base a quale principio se ne privilegino solo tre;
la Camera ha in più occasioni, da ultimo nella risoluzione Pescante ed altri (n. 6-00043), approvata il 13 luglio 2010, impegnato il Governo ad opporsi ai tentativi di imporre inglese, francese e tedesco quali «lingue di lavoro» di altre istituzioni ed organi dell'Unione europea;
occorre che l'Italia elabori una strategia organica e coerente per la tutela della lingua italiana nell'Unione Europea, nonché in altre organizzazioni internazionali e sovranazionali;
va tenuto conto del testo unificato dei progetti di legge A.C. 2854-2862-2888-3055-3866A recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», approvato dalla Camera all'unanimità, in prima lettura, il 23 marzo 2011, che prospetta un rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea,

impegna il Governo:

con riferimento alla redazione delle Relazioni di cui all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:
a) a presentare le Relazioni entro i termini previsti dalla legge, assicurando che esse siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei, che consentano un'agevole individuazione, per ciascuna politica o tema, degli elementi essenziali dell'azione del Governo nelle sedi decisionale europee;
b) ad indicare, nella Relazione programmatica di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 11 del 2005, gli orientamenti del Governo in merito alle singole priorità politiche e misure prospettate negli strumenti di programmazione legislativa dell'Unione europea, nonché le iniziative che il Governo intende adottare per dare seguito agli indirizzi generali definiti dalle Camere con riferimento a specifiche politiche e progetti di atti dell'Unione europea;
c) a dare conto, nella Relazione di rendiconto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 11 del 2005, degli interventi già adottati nell'anno precedente dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'Unione europea nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
con riguardo al raccordo con il Parlamento nella formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea:
d) ad assicurare, in coerenza con l'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti dell'Unione europea nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea;
e) a riferire regolarmente alle Camere, in attuazione del medesimo articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, del seguito dato agli indirizzi da esse definiti, fornendo adeguata motivazione nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione;
f) a garantire la costante e tempestiva informazione del Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale europeo, con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune nonché ai temi segnalati nelle risoluzioni approvate annualmente dal Parlamento in merito alla relazione del Governo e al programma legislativo della Commissione europea e agli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
g) ad accompagnare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4-quater della legge n. 11 del 2005, la trasmissione degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea di maggiore rilevanza con una valutazione approfondita e tempestiva sui contenuti dei documenti trasmessi, sul loro fondamento giuridico, sull'impatto previsto sull'ordinamento nazionale, sul rispetto dei principi di sussidiarietà;
h) ad assicurare una partecipazione sistematica dei rappresentanti del Governo alle sedute degli organi parlamentari in cui si discuta di progetti di atti dell'Unione europea o di altri temi europei, in modo da assicurare il confronto politico approfondito ed adeguato;
i) a garantire il pieno, sistematico e tempestivo coinvolgimento delle Camere nella procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche degli stati membri dell'UE, con le modalità prospettate dalla modifiche alla legge 196 del 2009, in corso di approvazione;
con riferimento alla partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea:
l) ad assicurare - anche in vista della definitiva approvazione ed entrata in vigore del testo unificato dei progetti di legge A.C. 2854-2862-2888-3055-3866-A, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» - che il Comitato interministeriale per gli affari comunitari (CIACE) eserciti un effettivo ruolo di coordinamento dell'azione del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. A tale scopo occorre che il Comitato si riunisca almeno prima delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea in cui siano in discussione provvedimenti o questioni di natura intersettoriale;
m) a rafforzare il ruolo del Comitato tecnico permanente del CIACE, anche al fine di definire orientamenti per i rappresentanti dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
n) ad assicurare un più sistematico raccordo tra la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, il CIACE e il suo Comitato tecnico permanente;
o) ad accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in cui si svolgono i negoziati nella fase di predisposizione della normativa europea;
p) a promuovere un'ulteriore incremento degli esperti nazionali distaccati (END) presso le istituzioni dell'Unione europea, dando piena attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'esperto nazionale distaccato presso l'Unione europea, emanata nel 2007, nonché prevedendo le opportune garanzie per una ricollocazione degli END in posizioni adeguate e strettamente attinenti alle attività relative all'Unione europea nelle amministrazioni di provenienza ovvero presso il CIACE;
con riferimento al regime linguistico dell'Unione europea:
q) a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'Unione europea e di marginalizzazione della lingua italiana, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali disponibili;
r) nell'opporsi al tentativo di affermare il ricorso alle sole lingue inglese, francese e tedesco nel funzionamento, anche al solo livello amministrativo, di ogni istituzione ed organo dell'Unione europea, a valutare l'opportunità di utilizzare un criterio oggettivo che, limitando le lingue di lavoro entro un numero massimo di sei, tenga conto del numero effettivo di parlanti all'interno dell'Unione;
s) a sostenere, nei casi in cui le esigenze di riduzione dei costi e di miglior funzionamento delle strutture amministrative delle istituzioni ed organi dell'Unione lo giustifichino ed il criterio precedentemente esposto non venga recepito, il ricorso alla sola lingua inglese, in quanto lingua veicolare di gran lunga più diffusa a livello europeo e globale;
t) a concordare con altri Paesi che sarebbero gravemente penalizzati, al pari dell'Italia, dall'adozione del trilinguismo, tutte le iniziative appropriate per assicurare il rispetto del principio della pari dignità delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
con riferimento alla comunicazione e all'informazione in materia di integrazione europea:
u) a rafforzare le iniziative di formazione e comunicazione volte a promuovere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del loro impatto sull'Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona;
v) in attuazione di quanto previsto dal contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per gli anni 2010-2012, in corso di approvazione, affinché, nell'ambito delle proprie competenze, sia assicurata, da parte della RAI, un'adeguata informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea, auspicabilmente attraverso la trasmissione in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati sia nei tele e radiogiornali, sia nelle trasmissioni di approfondimento o divulgative.
(6-00075) «Fucci, Buttiglione, Pescante, Formichella, Stanca».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GASPARRI ED ALTRI: MISURE PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA DURATA INDETERMINATA DEI PROCESSI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3137-A)

Questioni pregiudiziali

La Camera,
premesso che:
nel corso della discussione del provvedimento in sede referente è stato approvato un emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma dell'articolo 161 del codice penale che riduce da un quarto ad un sesto l'aumento automatico della prescrizione, ma soltanto per gli incensurati e per i processi di primo grado;
la predetta disposizione appare lesiva del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, introducendo una grave differenziazione di trattamento nell'applicazione dei termini di prescrizione in funzione degli imputati tra incensurati e recidivi in quanto gli interessi che la prescrizione tutela, non mutano, in qualità o in intensità, a seconda della condizione soggettiva degli imputati;
la Corte costituzionale, in occasione della sentenza n. 249 del 2010, ha dichiarato incostituzionale l'aggravante costituita dalla clandestinità, introdotta dall'articolo 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, rilevando l'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al fatto-reato», introducendo così una responsabilità penale d'autore «in aperta violazione del principio di offensività [...]» (sentenza n. 354 del 2002);
ulteriore profilo discriminatorio è rinvenibile nella previsione di cui al secondo comma dell'articolo 3 introdotto sempre a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore, che dispone sul regime transitorio della prescrizione breve prevista per gli incensurati. Tale previsione risulta ancora una volta lesiva del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione in riferimento al concetto stesso dello status di recidivo, da collegarsi unicamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Lo stesso comma, in considerazione del riconoscimento della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione del reato, contrasterebbe inoltre con il principio di retroattività della legge penale favorevole, consolidatosi da tempo nella giurisprudenza costituzionale;
la citata disposizione transitoria inoltre non stabilisce se la sentenza di primo grado debba essere di assoluzione o di condanna. La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 393 del 2006 dichiarando l'illegittimità dell'esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia sta la dichiarazione di apertura del dibattimento e in assenza di «sufficienti ragioni giustificative». Nella fattispecie non si è in presenza di una grande riforma processuale ma di una ingiustificata modifica ad hoc del regime processuale per gli incensurati, i quali peraltro già godono di notevoli benefici sulla pena;
l'articolo 4 stabilisce l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione i casi di superamento dei termini di durata delle fasi processuali. Tale obbligo di comunicazione risulta preordinato, in assenza di altre motivazioni, all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati titolari del processo che diverrebbero responsabili in via oggettiva dei tempi di durata dei processi. Una tale previsione lede i principi di autonomia e indipendenza della magistratura nonché il principio della responsabilità personale a cui è connessa ogni misura sanzionatoria;
le misure previste dal testo, come si evince dal titolo della proposta di legge, sono rivolte esclusivamente ai «cittadini» mentre invece il godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, come ribadito dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza n. 120 del 1967, n. 10 del 1993, n. 105 del 2001, n. 99 del 2010), non tollera discriminazioni tra le posizioni del cittadino e quella dello straniero in materia processuale,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera n. 3137-A.
n. 1. Rao, Ria, Mantini, Tassone, Scanderebech, Galletti, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del provvedimento n. 3137-A, recante « Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», approvato dal Senato;
il provvedimento in esame non introduce alcuna misura volta a migliorare il servizio giustizia in quanto non solo non assicura termini ragionevoli al processo, ma determina una anticipazione dei tempi di estinzione del reato per prescrizione per (alcuni) soggetti incensurati ed aggrava le difficoltà del sistema giudiziario, imponendo adempimenti burocratici ulteriori quali la segnalazione al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale della Cassazione nei casi del nuovo articolo 4;
il testo della proposta di legge reca rilevanti aporie di carattere costituzionale oltre che logico, in quanto rappresenta l'ennesimo intervento legislativo in materia di giustizia, apparendo ispirato, più che a requisiti della generalità ed astrattezza, a perseguire l'interesse di un soggetto determinato. Al contrario, la disciplina complessiva della prescrizione andrebbe affrontata in maniera autonoma ed organica, con provvedimenti che abbiano ad oggetto esclusivo tale materia, anziché con interventi sporadici in provvedimenti di contenuto diverso e chiaramente funzionali ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare;
il provvedimento in esame è incostituzionale per violazione dell'articolo 3, in quanto è diretto unicamente a ridurre i tempi della prescrizione del reato a favore di soggetti incensurati e indebitamente pertanto aumenta la forbice del termine massimo di prescrizione tra incensurati e recidivi. Trattamento giuridico che si caratterizza per essere del tutto irragionevole. Infatti, il comma 1 dell'articolo 3, in particolare, prevede che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di «più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105»;
la modifica dell'articolo 3, che riduce la maggior durata dei termini prescrizionali in caso di atti interrottivi, pretende di prefiggersi come obiettivo la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In realtà finisce, invece, per ridurre, ancora una volta, i termini massimi di prescrizione necessari per estinguere il reato: cosa che non giova al processo, ma solo alla persona beneficiata, favorendo ingiustamente chi, di questo passo, a furia di benefici individuali, finisce per non essere mai condannato facendo di tutto per non essere giudicato;
la volontà di ridurre la durata indeterminata dei processi solo ed esclusivamente mediante la semplice riduzione dei termini prescrizionali non risponde in alcun modo all'esigenza di garantire i valori costituzionali del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo stesso, trasportando esigenze processuali e di organizzazione della giustizia in una sfera esclusivamente individuale e di beneficio personale, quale è l'ulteriore riduzione del termine per prescrivere. È del resto la stessa Corte Costituzionale a dichiarare che, insieme alla ragionevole durata dei processi, occorre anche assicurare le altre garanzie processuali fondamentali, comprese quelle delle vittime, compreso lo Stato nei delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia, rispondendo alle esigenze della collettività che i processi si celebrino;
l'articolo 111 della Costituzione, infatti, prescrive che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale». La necessità di non ancorare alla sola durata le garanzie del processo giusto è, poi, ribadita nello stesso articolo 111 della Costituzione, comma terzo, laddove si prevedono alcune cause necessarie di rallentamento del processo volte ad assicurare un effettivo esercizio del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione);
d'altronde, l'inviolabilità del diritto di difesa è sempre stata un faro della giurisprudenza costituzionale, che l'ha collocata tra i diritti supremi insuscettibili di essere pretermessi persino da una legge costituzionale. La stessa Corte Costituzionale, infatti, in una recentissima sentenza, la n. 317 del 2009, ha rilevato che il processo non è conforme al modello costituzionale, quale che ne sia la durata, se è carente sotto il profilo delle garanzie per tutti (imputato e parti offese compresi);
inoltre, per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 3, appare non solo tecnicamente mal formulato ma anche del tutto non conforme a Costituzione per irragionevolezza e per violazione del principio di uguaglianza. Si tratta infatti di una disposizione transitoria che non rende applicabile la disciplina differenziata e più favorevole all'incensurato, ove nel procedimento, alla data di entrata in vigore della legge, sia stata già pronunciata sentenza di primo grado;
sul piano dell'irragionevolezza non è logico che si faccia riferimento alla sentenza di primo grado (anche di assoluzione!) e non, ad esempio, ad altri parametri, quale quello del decreto che dispone il giudizio, essendo quella fase non ancorata a termini;
sul piano della disparità di trattamento, si inseriscano arbitrariamente due categorie di incensurati, quelli prima della sentenza di primo grado e quelli dopo, i quali ultimi - del tutto ingiustamente - non godrebbero della presunzione di non colpevolezza assicurata dal comma secondo dell'articolo 27 della Costituzione a tutti gli imputati, compresi gli incensurati. Peraltro, è del tutto errato collegare la durata della prescrizione alle condizioni soggettive del reo, che vengono prese in esame in relazione alla commisurazione dell'entità della pena, mentre il provvedimento comporta una commistione ingiustificabile tra l'entità della pena da applicare per il fatto concreto e l'entità della durata della prescrizione, che invece dovrebbe riferirsi unicamente al reato commesso;
la suindicata norma, quindi, fa dipendere i differenti termini massimi di prescrizione, in caso di atti interruttivi, non dalla gravità oggettiva del fatto o dall'indice di complessità del processo, bensì dallo status soggettivo dell'imputato e cioè dalla incensuratezza o dalla recidiva, dall'abitualità e dalla professionalità nel reato (richiamando l'articolo 99 del codice penale), fatto che contrasta con il principio di ragionevolezza e quindi con l'articolo 3 della Costituzione. La scelta di far dipendere i differenti termini massimi di prescrizione non dalla gravità oggettiva del fatto, ma dallo status soggettivo dell'imputato, potrebbe determinare un ritorno al «diritto penale d'autore» con l'introduzione di una discrezione estremamente pericolosa che rischierebbe di pregiudicare gli autori di reati «bagatellari», commessi con continuità, rispetto ai reati dei «colletti bianchi»;
proprio in relazione alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, occorre evidenziare che ogni norma deve presentare una «motivazione» obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante, del tutto avulsa dai «motivi» storicamente contingenti che possono aver indotto il legislatore ad introdurla;
con la disciplina introdotta si realizza, invece, un vizio di legittimità costituzionale della norma fondato sulla irragionevole, e per ciò stesso arbitraria, scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe;
la volontà di dare attuazione al principio della durata ragionevole dei processi solo ed esclusivamente mediante una riduzione dei termini di prescrizione finirebbe inevitabilmente per sacrificare, puramente e semplicemente, sia il diritto al contraddittorio sancito dallo stesso articolo 111 della Costituzione sia il diritto di difesa espressamente previsto e riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione;
si dovrebbe intervenire sui tempi del processo al fine di renderlo più celere ma, il provvedimento in esame, si limita a ridurre da un quarto ad un sesto il tempo per il quale la prescrizione può protrarsi rispetto a quello che si determina sulla base dell'entità della pena;
la scarsa portata dell'articolo aggiuntivo rispetto al tema più complessivo della prescrizione nonché a quello che dovrebbe essere l'oggetto della proposta di legge in esame, evidenzia la sola finalità del provvedimento stesso che risulta mirato ad un obiettivo ben preciso e sicuramente estraneo all'interesse generale,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera n. 3137-A.
n. 2. Di Pietro, Palomba, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cambursano, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame ridefinisce il regime della prescrizione, peraltro nel solco degli indirizzi di politica legislativa contenuti nella legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli) già in violazione di fondamentali princìpi costituzionali;
l'articolo 3, introduce modifiche all'articolo 161 del codice penale, sostituendone il comma 2 con il seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105»;
tale norma riduce da un quarto ad un sesto l'aumento automatico della prescrizione, ma soltanto per gli incensurati e per i processi di primo grado;
siffatta riduzione del termine massimo di prescrizione avrà inevitabilmente ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario, incrementando il numero dei processi destinati a svolgersi inutiliter (già oggi aumentati rispetto al passato per effetto della legge n. 251 del 2005), dato che i termini di prescrizione appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario, in particolare per i reati con pena edittale stabilita nel massimo fino a sei anni (tra i quali rientrano molti dei reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione e i reati societari);
determina un incentivo a pratiche dilatorie di per sé antitetiche alla ragionevole durata del processo e nel contempo - contraddittoriamente - addirittura premia siffatte pratiche dilatorie, contraddicendo così i principi basilari del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, che è tale in quanto contempera le esigenze della difesa della persona accusata con quelle della pubblica accusa;
nel caso della riduzione da un quarto ad un sesto dell'aumento automatico della prescrizione soltanto per gli incensurati si introduce una differenziazione di trattamento sulla base di caratteristiche soggettive degli individui, su presunzioni attinenti all'incensuratezza, senza che sussistano ragionevoli motivi per differenziare la disciplina della prescrizione rispetto a chi ha avuto già una sola condanna, ledendo in tal modo il principio di eguaglianza/ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione: gli interessi che l'istituto della prescrizione mira a tutelare non mutano difatti, in qualità o in intensità, a seconda che l'imputato sia o meno recidivo «semplice»;
far scaturire dall'incensuratezza un particolare beneficio è già di per sé contraddittorio con la natura della potestà punitiva e contrasta con le esigenze generali-preventive del diritto penale;
la violazione del principio di eguaglianza/ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione è dunque netta e chiara, poiché la proposta di legge in esame introduce discipline differenziate in materia di prescrizione sulla base di caratteristiche soggettive degli individui, nel caso specifico su presunzioni attinenti all'incensuratezza, che già da tempo la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime;
il medesimo presupposto alla base dell'applicazione della riduzione dell'aumento massimo previsto del termine di prescrizione del reato (e, cioè l'essere incensurati), può essere già oggi preso in considerazione dal giudice nell'ambito delle valutazioni connesse alla concessione della circostanza delle attenuanti generiche, ed è tale dunque anche da giustificare una diminuzione della pena: ciò costituisce quindi un ulteriore elemento di irragionevolezza (intesa questa volta come illogicità della norma in rapporto ad altre norme dell'ordinamento);
tra l'altro con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, il legislatore ha stabilito che «l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato (cioè l'incensuratezza formale) non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche»;
ora lo stesso legislatore, all'articolo 3 della proposta di legge in esame afferma che l'incensuratezza, per ciò solo, impone una prescrizione più breve del reato;
infine la legge 3 agosto 2009, n. 116, recante la ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 a Merida, impone agli Stati firmatari il rafforzamento delle misure sostanziali e processuali volte a prevenire e combattere la corruzione in modo sempre più efficace, chiedendo di «ricercare, perseguire e giudicare effettivamente» i responsabili di fatti corruttivi e di adoperarsi perché i relativi procedimenti giudiziari si svolgano in modo tale da «ottimizzare l'efficacia di misure di individuazione e di repressione di tale reati» e prevedendo che «ciascuno Stato Parte fissi, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti» per i reati previsti dalla Convenzione «possono essere avviati»,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera n. 3137-A.
n. 3. Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Bressa, Ferranti, Zaccaria, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato.

Questione sospensiva

La Camera,
premesso che:
l'eventuale approvazione dell'A. C. 3137, recante «Misure contro la durata indeterminata dei processi», il «cosiddetto "processo breve", determinerebbe gravissime conseguenze sul sistema giudiziario, portando all'estinzione immediata di centinaia di processi in corso;
la proposta di legge in esame, infatti, agisce nuovamente sulla prescrizione processuale, peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario,

delibera

di sospendere l'esame dell'atto Camera n. 3137-A per un periodo di due anni.
n. 1. Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Bressa, Ferranti, Zaccaria, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato.