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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 20 giugno 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 giugno 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Gianni Farina, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Misiti, Angela Napoli, Leoluca Orlando, Pianetta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
JANNONE: «Attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI» (4426);
JANNONE: «Disposizioni in materia di edilizia ecosostenibile» (4427);
JANNONE: «Norme per la promozione del lavoro artigianale» (4428);
JANNONE: «Disposizioni per il sostegno dell'occupazione temporanea giovanile nel periodo estivo» (4429);
D'ANTONA: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefìci previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica» (4430);
CICCHITTO e CORSARO: «Disposizioni in materia di elezioni primarie» (4431).

In data 17 giugno 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
REALACCI: «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici» (4435).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 16 giugno 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
GHIZZONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul finanziamento e sulla realizzazione dei piani di intervento per l'edilizia scolastica e sulle modalità di funzionamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica» (doc. XXII, n. 23).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge RENATO FARINA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia» (4359) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Traversa.

Trasmissioni dal Senato.

In data 16 giugno 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 996. - Senatori MALAN ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (approvata dal Senato) (4432);
S. 2622. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006» (approvato dal Senato) (4433);
S. 2156. - «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (approvato dal Senato) (4434).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
BOSSA: «Modifiche agli articoli 58 e 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause ostative alla candidatura nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di cause di sospensione e di decadenza dalle cariche negli enti locali» (4381) Parere delle Commissioni II e V;
CAZZOLA ed altri: «Istituzione della Giornata della memoria delle vittime di errori giudiziari» (4392) Parere delle Commissioni II e V.
VI Commissione (Finanze):
NASTRI: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per l'installazione di dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti» (4354) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
NASTRI: «Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali» (4353) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di segnalazione di direzione per i velocipedi» (4355) Parere delle Commissioni I, II e XIV.
X Commissione (Attività produttive):
BORGHESI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina degli investimenti esteri in Italia» (4300) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI, IX, XII e XIV.
XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Norme per la promozione delle attività turistiche legate al vino piemontese e istituzione delle 'strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali'» (4342) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
COMPAGNON ed altri: «Modifiche all'articolo 2495 del codice civile, in materia di cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di variazioni dell'imponibile relativo a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto per mancato pagamento» (4378) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 14 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 322).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 15 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma», per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 323).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 15 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7 del 2011, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 7 giugno 2011, e la relativa relazione concernente «Gestione dei pagamenti non andati a buon fine».

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 17 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 93/2010 del 18 novembre 2010, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 15 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, relativa all'anno 2010 (doc. CCVIII, n. 35).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010, approvato in data 24 maggio 2011.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 16 giugno 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che, in data 17 giugno 2011, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM(2011)289 definitivo) e relativo allegato - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto sull'accesso in linea transfrontaliero alle opere orfane (SEC(2011)616 definitivo), che sono assegnati alla VII Commissione (Cultura);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)315 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)672 definitivo), che sono assegnati alla X Commissione (Attività produttive).

Le predette proposte di regolamento (COM(2011)289) definitivo e (COM(2010)315) definitivo sono state altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegate al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 giugno 2011.

La Commissione europea, in data 14, 16 e 17 giugno 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alle formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sulle politiche di aiuto umanitario e protezione civile dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2010 (COM(2011)343 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» (2007-2013) (COM(2011)318 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento del sistema di informazione visti (VIS) nel 2010 (presentata a norma dell'articolo 6 della decisione 2004/512/CE del Consiglio) (COM(2011)346 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COM(2011)349 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (COM(2011)373 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale - Stato generale delle entrate - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione (COM(2011)375 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 maggio 2011, n. C 152, sono state pubblicate le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

2011/C 152/03 Causa C-565/08: sentenza della Corte (grande sezione) 29 marzo 2011 - Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato - Articoli 43 CE e 49 CE - Avvocati - Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari - Ostacolo all'accesso al mercato - Insussistenza) (doc. LXXXIX, n. 133) - alla II Commissione (Giustizia);

2011/C 152/14 Causa C-50/10: sentenza della Corte (settima sezione) 31 marzo 2011 - Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti) (doc. LXXXIX, n. 134) - alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (374).

Tale richiesta, in data 17 giugno 2011, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2011. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 luglio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE (375).

Tale richiesta, in data 17 giugno 2011, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2011. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 luglio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (376).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 luglio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 luglio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 6 giugno 2011, a pagina 6, prima colonna, la diciannovesima riga deve intendersi sostituita dalla seguente: (LXIX, n. 4).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONCERNENTE SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA (A.C. 4357-A)

A.C. 4357-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 4357-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Credito di imposta per la ricerca scientifica).

1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;
3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2;

b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Art. 2.
(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno).

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.»

Art. 3.
(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto).

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei princìpi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;
c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico - alberghieri di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati.
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali, Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;

b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni.

Art. 4.
(Costruzione delle opere pubbliche).

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in costruendo»;
b) limite alla possibilità di iscrivere «riserve»;
c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;
e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti «temerarie»;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice»;
b) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;»;
1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;
1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;
1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;
1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;
1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;
2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;
2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;

e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;

f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;
g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;
h) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;

i) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.».

l) all'articolo 122:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;
2) il comma 7-bis è abrogato;

m) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;
n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.»;

p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dell'esecutore» sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;

q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;

r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;

s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;
2) comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno»;
4) al comma 6, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

v) all'articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;
z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);»;
cc) all'articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico» e, dopo le parole: «di dipendenti o dirigenti,» è inserita la seguente: «nonché»;
dd) all'articolo 204, comma 1, le parole «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione e cinquecentomila euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, ultimo periodo»;
ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nell'invito a presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;
ff) all'articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;
2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30»;

gg) all'articolo 240:
1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;
2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole: «da detto ricevimento», sono sostituite dalle seguenti: «dalla costituzione della commissione»;
3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della composizione» la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;
hh) all'articolo 240-bis:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.»;

ii) dopo l'articolo 246 è inserito il seguente:
«Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:

1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;

ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché»;
2) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).».

mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,

1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «otto per cento»;
2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».
nn) all'allegato XXII, le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere».
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;»;
b) all'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,».
c) all'articolo 357:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.»;
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo»;
3) al comma 14, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
4) al comma 15, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque»;
6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.»;
8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
9) al comma 25, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinque»;
d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357».

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;
c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:
«a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.»;

d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprietà o» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»;
e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo, è sostituito come segue: «Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.»;

17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;».
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).
19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.
(Costruzioni private).

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola «autocertificazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;
2) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»;
4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.»
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;
6) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
7) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;».

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1o maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2011».

Art. 6.
(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici).

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
d) facoltà di effettuare «on line» qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini;
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali.

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.»;
2) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:
«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;
3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»;

4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.»;
5) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»;
6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato;
d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento on line ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa»;
f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

Art. 7.
(Semplificazione fiscale).

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei princìpi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), m), p), r) della Costituzione nonché dei princìpi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12»;
1.2) la parola «annualmente» è soppressa;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.»;

f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;
i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta sulle attività produttive»;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è eliminata la seguente: «, anche»;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;
3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.»;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;
o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»;
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento.»;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente:
«a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.»;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3);
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo è soppresso;
v) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.»;
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;
2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300,00» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.»;
bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1o luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresì soppresse le parole: «previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,»;
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2011»;
2) al secondo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.

Art. 8.
(Impresa e Credito).

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole «qualsiasi età» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
b) all'articolo 59, comma 3, le parole «n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008».

2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,».
3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
«2) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»;
3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
4) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:
«1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.»
5) al primo comma dell'articolo 56, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.».

4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.
c) le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui ai precedenti commi. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d).
d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009.

5. Per favorire l'operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:
a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266» sono soppresse;
2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «viene soppresso»;
3) dopo «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento».
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
«361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita "de minimis", di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;
3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.»;
«361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.»
«361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.»;
d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.».
e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «società quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché»;
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.».
g) ai fini dell'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.

6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario» è regolata come segue:
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima dell'entrata in vigore della presente legge - ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:
«1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.»;
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3: «L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;
2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente: « con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;
3) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma 3: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;
4) all'articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: «All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3.»;
c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive lettere d) ed e);
d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;
f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);

8. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 40-bis è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;
b) al comma 2 dell'articolo 120-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-bis» sono soppresse.
c) l'articolo 120-quater è modificato nel modo seguente:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;
3) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
d) l'articolo 161, comma 7-quater è modificato nel modo seguente:
1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.», è aggiunto il seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.».

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».

10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:
«La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».
11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 9.
(Scuola e merito).

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.

Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
9. Fermo quanto indicato al successivo comma 14, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».
19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato «a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia».
21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

Art. 10.
(Servizi ai cittadini).

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».

6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.».
8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1o gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1o gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia».
12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefìci dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);
i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.

25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:
a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 5 e 11.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4357-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1:
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato»;
al comma 3:
alla lettera
a):
al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
al numero 3), le parole: «dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»;
al comma 4, secondo periodo, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

All'articolo 2:
al comma 2:
al terzo periodo, le parole:
«dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento»;
al comma 3, primo periodo, le parole:
«all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7:
alla lettera
a), le parole: «se, il numero complessivo dei dipendenti, è» sono sostituite dalle seguenti: «se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è»; e le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
alla lettera
c), le parole: «sono state irrogate» sono sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7, decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni»;

al comma 8, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro della gioventù,» sono inserite le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

al comma 9:
al terzo periodo, le parole:
«ex lege n. 183/1987» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del consenso della Commissione europea alla copertura degli oneri si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel »Patto Europlus« del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

All'articolo 3:
i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio»;

al comma 6:
all'alinea, le parole:
«turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;
alla lettera a), al primo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter», e, al secondo periodo, la parola: «altresì» è sostituita dalla seguente: «comunque»;
alla lettera b), le parole da: «gli eventuali maggiori oneri» fino alla fine della lettera sono soppresse;
alla lettera
c):
al secondo periodo, le parole:
«, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti»;
al terzo periodo, dopo le parole:
«sono emanate» sono inserite le seguenti: «, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica,» e le parole: «delle amministrazioni statali,» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali.»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, nonché di favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III, capo II, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS o all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005; la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.
7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 7-bis.
7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenuti relativi all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni del presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il paragrafo 3 dell'Allegato I è sostituito dal seguente:

"PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.
In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; in tal caso la validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.
D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
E. In caso di trapianto corneale la validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.
F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente nautica a due anni.
G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica".

7-sexies. Coloro ai quali sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, possono chiedere agli Uffici competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
7-septies. L'Annesso 1 e l'Annesso 2 dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dagli Annessi 1 e 2 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto»;
al comma 8, lettera b), le parole: «delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «appositamente definiti nell'ambito»;
nella rubrica, le parole: «Distretti turistico-alberghieri» sono sostituite dalle seguenti: «Distretti turistici».

All'articolo 4:
al comma 2:
alla lettera
b):
al numero 1.1), dopo le parole:
«o il socio unico» sono inserite le seguenti: «persona fisica»;
al numero 1.2), le parole:
«gli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori», le parole: «il direttore tecnico» dalle seguenti: «del direttore tecnico» e le parole: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza» dalle seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza»;
il numero 1.4) è soppresso;
il numero 1.7) è soppresso;
al numero 1.9), la parola:
«eliminate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;
al numero 2), la parola:
«limitatamente» è sostituita dalla seguente: «, limitatamente» e la parola: «affidamento» dalla seguente: «affidamento,»;
al numero 4), capoverso 2:
al secondo periodo le parole:
«le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione»;
il terzo periodo è soppresso;
al sesto periodo, le parole:
«con alcun soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;
alla lettera
c):
al numero 1), le parole:
«i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'articolo 48, dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»;
dopo la lettera
e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette" sono inserite le seguenti: "per l'affidamento di lavori,"»;
dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: "nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o forniture, ovvero a"»;

dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è abrogata»;
alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le parole: «di cui all'articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»;
dopo la lettera
m) è inserita la seguente:
«m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro"»;
alla lettera
o):
all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;
al capoverso comma 4, le parole:
«Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
alla lettera
q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,»;
alla lettera
r), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
«2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. La valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare";

2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso»;
alla lettera
s):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità"»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera"»;

alla lettera t):
al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."»;
al numero 2), le parole
: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10»;
alla lettera u):
al numero 1) sono premessi i seguenti:
«01) nella rubrica, la parola: "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare";
02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"»;
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"»;
dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato" sono soppresse»;
il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;
la lettera
v) è sostituita dalla seguente:
«v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti"»;
alla lettera bb), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;
la lettera
cc) è sostituita dalla seguente:
«cc) all'articolo 189:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie";
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: "di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché"»;
alla lettera dd), le parole: «un milione e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»;
alla lettera gg):
al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale"»;
al numero 4), la parola: «composizione» è sostituita dalla seguente: «commissione»;
alla lettera
ii):
all'alinea, sono premesse le seguenti parole
: «nella parte IV,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
al capoverso Art. 246-
bis, comma 1, primo periodo, la parola: «104» è sostituita dalle seguenti: «n. 104» e le parole: «non superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quintuplo»;
alla lettera
ll):
dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"»;
al numero 3), capoverso 20-
bis, le parole: «all'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 122»;
alla lettera
mm):
al numero 1), le parole: «le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'8 per cento"»;
al numero 2), le parole:
«per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori»;
al numero 3), le parole:
«per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori»;
la lettera
nn) è sostituita dalla seguente:
«nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere";
2) prima delle parole: "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori" è inserita la seguente tabella:

"Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa Codice fiscale Categoria Importo in cifre Importo in lettere
         
         
       

"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali di cui agli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 3, le parole: «lettere b), l) e dd)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;
dopo il comma
3, è inserito il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità»;
al comma 7, le parole: «si applicano ai progetti preliminari non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano ai progetti preliminari già approvati»;
al comma 10, la parola: «u)» è soppressa;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della medesima data»;
al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «in modalità tematica» sono sostituite dalle seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del 2000» dalle seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;
al comma 15:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara"»;
alla lettera
b), le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;
dopo la lettera
b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: "secondo periodo" sono soppresse»;
alla lettera
c):
i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34"»;
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10" e "OS 20" sono soppresse»;
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento"»;
i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
«3) al comma 14, primo periodo, la parola: "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10" e "OS 20" sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5"»;
4) al comma 15, primo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG 10" e "OS 20" sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5"»;
al numero 7), le parole: «n. 554 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1999, n. 554»;
dopo la lettera
d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali"»;
al comma 16:
dopo la lettera
d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: ", comunque," è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rinnovabili una sola volta"»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola: "valida" è sostituita dalla seguente: "efficace";
2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "degli enti locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";
4) al comma 7, primo periodo, le parole: "141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";
5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità";
6) al comma 11, le parole: "diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;
7) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134";
8) il comma 15 è abrogato»;

al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-bis:
al primo periodo, dopo le parole:
«ovvero ad altri enti territoriali,» sono inserite le seguenti: «qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia del demanio,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

al comma 19, le parole: «legge 22 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296».

dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
«19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "il Fondo è ripartito" sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché"».

All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera
d), la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti»;
al comma 2:
alla lettera
a):
dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;
il numero 2) è soppresso;

alla lettera b), numero 2), alinea, le parole: «corredata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «corredata delle», le parole: «a mezzo posta con raccomandata» dalle seguenti: «mediante posta raccomandata» e, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: », ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica»;
al comma 3:
all'alinea, le parole:
«, comma 1,» sono soppresse;
il capoverso 2-
bis) è sostituito dal seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2645-quater. - (Trascrizioni aventi ad oggetto vincoli di uso pubblico o altri vincoli). - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti, anche unilaterali, le convenzioni e i contratti con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e, comunque, ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative».

3-ter. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

al comma 4, la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1o settembre 2011»;

al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: «alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16"»;

al comma 9, alinea, le parole: «le Regioni,» sono sostituite dalle seguenti: «le Regioni» e le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 13:
all'alinea, le parole:
«dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
la lettera
b) è sostituita dalla seguente:
«b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale»;

al comma 14:

al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al secondo periodo, le parole:
«comma 6 lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettera a)».

All'articolo 6:

al comma 1:
all'alinea, la parola:
«ulteriori» è sostituita dalla seguente: «ulteriore»;
dopo la lettera
d) è inserita la seguente:
«d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali»;
alla lettera e), le parole: «un autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'autorizzazione»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»;

al comma 2:

alla lettera a), numero 2), alinea, le parole: «, comma 5,» sono soppresse;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico"»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole:
«entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2011,»;
al numero 6), la parola:
«definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e dopo le parole: «di cui alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004»;

alla lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "annualmente";
2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:
"248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS";
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici";
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo";
4.2) l'articolo 18 è abrogato»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio"»;
alla lettera f), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni» sono inserite le seguenti: «e per la coesione territoriale»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie"»;
f-ter)
al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: "dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalla seguenti: "dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro";
f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni";
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
"Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f-sexies) al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

f-septies)
per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1o giugno 2012»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma l, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo"».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera p), le parole: «mediante di atto notorio» sono sostituite dalle seguenti: «mediante atto notorio»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati»;

Al comma 2:

all'alinea, le parole: «in particolare» sono soppresse;

alla lettera a):
all'alinea, dopo le parole:
«Raccomandazione 2003/361/CE» sono inserite le seguenti: «della Commissione, del 6 maggio 2003,»;
al numero 1):
al primo periodo, le parole:
«di natura non regolamentare» sono soppresse, e dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese»;
al numero 2), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al numero 5), le parole:
«9 ottobre 2008, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;

alla lettera b), le parole: «comma 2, lettera e), m), p), r)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, lettere e), m), p) e r)e le parole: «ai commi precedenti» dalle seguenti: «alla lettera a)»;

alla lettera c), dopo le parole: «non può essere superiore a quindici giorni» sono inserite le seguenti: «lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre,» e le parole: «autonomi; anche in tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «autonomi. In entrambi i casi»;

alla lettera d), le parole: «del legge del 27 luglio 2000 n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

alla lettera e), numero 2), dopo la parola: «successivi.» è inserito il seguente periodo: «L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni»;

la lettera f) è soppressa;

alla lettera h):
al primo periodo, le parole:
«le stesse» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi»;
al terzo periodo, le parole:
«al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

alla lettera i), le parole: «nell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;
alla lettera m), le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire seicento milioni»;

alla lettera n):
al numero 1), le parole:
«primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «alinea»;
al numero 2.1), dopo le parole:
«dell'imposta» è inserita la seguente: «regionale»;
al numero 2.2), la parola:
«eliminata» è sostituita dalla seguente: «soppressa»;
il numero 3) è sostituito dai seguenti:

«3) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore";
3-bis) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza degli elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)"»;
al numero 4), le parole: «ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini»;

alla lettera p), il capoverso 4 è rinumerato come capoverso 3-bis;

alla lettera s), le parole: «approvato con del» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al» e le parole: «è aggiunto il seguente paragrafo» dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi», le parole: «di importo» sono soppresse e la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «1.000»;

alla lettera t), numero 2), le parole: «dal successivo numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «dal numero 3) della presente lettera»;

alla lettera u) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito"»;
dopo la lettera u) è inserita la seguente:
«u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"»;
la lettera v) è soppressa;

alla lettera aa):
ai numeri 1) e 2), le parole:
«euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
al numero 3), dopo le parole:
«dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «dei commi 1 e 6» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
«cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427". Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: "depositi fiscali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";
1.2) alla lettera b), dopo le parole: "depositi doganali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93,";
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dei beni dal deposito" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo";
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "in un deposito IVA" sono inserite le seguenti: "previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43";
4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate"»;
dopo la lettera dd) è inserita la seguente:
«dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità»;

alla lettera ee), primo periodo, la parola: «partecipazione» è sostituita dalla seguente: «partecipazioni» e dopo la parola: «ovvero» è soppresso il segno di interpunzione: «,»;

alla lettera gg), le parole: «a decorre» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono soppresse;
gg
-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da "degli enti locali" fino a "dati e" sono sostituite dalle seguenti: "tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito di accedere ai dati e alle";
3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa";
gg-decies) sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sull'istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, introdotto dalla lettera gg-novies) del presente comma, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la rimozione dall'incarico in caso di recidiva; essa è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti;
gg-undecies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-duodecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
b) ottomila euro, negli altri casi";
2) al comma 2, le parole: "all'importo indicato" sono sostituite dalle seguenti: "agli importi indicati";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 1994, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 3 del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.
2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, le parole: "la metà" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".
2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti: ", esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,".
2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "tre punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale".
2-novies. All'articolo 19, comma l, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, le parole: "La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio delle dogane"».

All'articolo 8:
al comma 1, lettera
b), le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008» sono soppresse;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello"»;
al comma 3:
alla lettera b), le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)» e le parole: «articoli 69 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 69 a 77»;
alla lettera
c):
al numero 1) è premesso il seguente:

«01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale"»;
al numero 3), le parole: «Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;
al numero 4), capoverso 1, ultimo periodo, le parole:
«del R.D.» sono sostituite dalle seguenti: «, del regio decreto»;
al numero 5):
all'alinea, le parole:
«il primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
il capoverso
e) è ridenominato con la seguente lettera: «d-bis)»;

al comma 4:
alla lettera a), le parole: «Testo unico bancario e» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, e delle»;
alla lettera
b), le parole: «Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al citato decreto legislativo n.385 del 1993»;
alla lettera
c), le parole: «di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b) del presente comma»;
alla lettera
e), le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)» e le parole: «di cui ai precedenti commi» dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d)»;
alla lettera
g), le parole: «, della legge n.191 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23 dicembre 2009, n.191»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c)
lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d)
i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'applicazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; a tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto Ministeri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122»;

al comma 5:
alla lettera
a):
al numero 1), le parole:
«n.266» sono sostituite dalle seguenti: «n.266,»;
al numero 3), dopo la parola:
«dopo» sono inserite le seguenti: «le parole» e le parole: «di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di finanziamento,»;

alla lettera b), le parole: «di concerto con del» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il» e dopo le parole: «del Fondo di cui al decreto del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
alla lettera c):
al capoverso 361-
bis:
all'alinea, le parole:
«fino al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento» e le parole: «sono destinate» dalle seguenti: «è destinata»;
i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le lettere
a), b) e c);
al capoverso 361-
ter, le parole: «del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 361-bis»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, è inserito il seguente:
"2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto"»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci»;

al comma 6:
alla lettera
a), le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «150 mila euro» dalle seguenti: «200 mila euro», le parole: «al comma 2 del presente articolo» dalle seguenti: «alla lettera b)» e le parole: «30 mila euro» dalle seguenti: «35 mila euro e salvo diverso accordo tra le parti»;
alla lettera b), dopo le parole: «la rinegoziazione assicura» sono inserite le seguenti: «, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,» e la parola «reuters» è sostituita dalla seguente: «Reuters»;
alla lettera
d):
al primo periodo, le parole:
«del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;
al terzo periodo, le parole:
«al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

al comma 7:
alla lettera
b):
al numero 1), l'alinea è sostituito dal seguente:

«1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
al numero 2), le parole da:
«l'articolo 45» fino a: «con dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"3) con dichiarazione"»;
al numero 3), l'alinea è sostituito dal seguente:
«3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
al numero 4), le parole:
«comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «comma 3» dalle seguenti: «terzo comma»;
alla lettera c):
le parole:
«le copie informatiche» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 66 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le copie informatiche"»;
le parole
: «delle successive lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70»;
alla lettera
d), le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
f), le parole: «le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n.1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n.386, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n.445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego"»;
al comma 8:
alla lettera
b), le parole: «120-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993 n.385» sono sostituite dalle seguenti: «120-ter,»;
alla lettera
c), numero 2), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo» sono soppresse;
al comma 9:
alla lettera
c):
al capoverso 4, quinto periodo, le parole:
«degli risultati» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati»;
al capoverso 4-
bis, primo periodo, dopo le parole: «sostitutiva delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «nella misura»;

alla lettera d), capoverso comma 5, al terzo periodo, le parole: «la restante parte» sono sostituite dalle seguenti: «, per la restante parte,» e, all'ultimo periodo, le parole: «il 16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 febbraio»;

alla lettera e), dopo le parole: «all'imposta sostitutiva di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 11, le parole: «nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n.795/2004» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n.1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009» e le parole: «al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.30 del 31 gennaio 1975» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n.727»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attività esterna", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti"»;
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché da liberi professionisti"».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). - 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo».

All'articolo 9:

al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole:
«dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2001»;
al comma 2, le parole:
«ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1997, n.297» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,»;
al comma 4, le parole: «delle ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei donatori» aggiungere le seguenti: «, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240,»;
al comma 6, lettera e), il capoverso è soppresso;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi»;

al comma 8, le parole: «della legge 26 febbraio 2011 n.10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «successivo comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

al comma 15, primo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 2010, n.240» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2010, n.240»;

al comma 16, lettera b), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

al comma 17:
al primo periodo, le parole:
« processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n.133 » sono sostituite dalle seguenti: « processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133»;
al secondo periodo, le parole:
«con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

al comma 18, le parole: «di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n.124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,»;

il comma 19 è sostituito dal seguente:
«19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 luglio", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";
b) il comma 3 è abrogato»;

al comma 20, le parole: «è così modificato "a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: "A decorrere», dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012» sono inserite le seguenti: «, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,», le parole: «in forza dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in forza dell'articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuato con cadenza triennale»;

dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009/2010" e le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014" e "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";
b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e dopo le parole: "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite rispettivamente le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85 del 18 novembre 2005";
c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

e)
al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" e le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"»;

il comma 21 è sostituito dai seguenti:
«21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente:
"I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente».

All'articolo 10:

al comma 3, primo periodo, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 ed» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, e» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al comma 5:
alla lettera
a), capoverso, la parola: «à» è sostituita dalla seguente: «a» e le parole: «la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «la loro residenza»;
alla lettera
b), numero 2), la parola: «esentate» è sostituita dalla seguente: «esentati»;
alla lettera
c), capoverso, le parole: «su una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «in una dichiarazione»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «procedure concorsuali a capo reparto» sono sostituite dalle seguenti: «procedure concorsuali per la nomina a capo reparto»;

al comma 11, le parole: «Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua»;

al comma 14:
alla lettera a), la parola: «comminando» è sostituita dalla seguente: «irrogando»;
alla lettera
c), le parole: «, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio chi inquina paga», sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività»;
alla lettera
d), le parole: «sia pienamente realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «siano pienamente attuati» e le parole: «intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata»;
alla lettera
l), le parole: «che è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «e la trasmette»;

al comma 16:
il primo periodo è sostituito dal seguente:
«L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
all'ottavo periodo, le parole: «amministrativo contabile» sono sostituite dalla seguente: «amministrativo-contabile»;

al comma 17:
al secondo periodo, le parole:
«Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dà attuazione», la parola: «questo» dalla seguente: «questa» e le parole: «assicura gli adempimenti» dalle seguenti: «assicura l'esecuzione degli adempimenti»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile»;

al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico»;

al comma 19:
al primo periodo, la parola:
«direttamente» è sostituita dalla seguente: «, direttamente»;
al secondo periodo, le parole:
«, per l'intera durata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera durata»;

al comma 20:
al primo periodo, la parola:
«membri» è sostituita dalla seguente: «componenti» e le parole: «nei settore» dalle seguenti: «nel settore»;
al terzo periodo, le parole:
«si applica la» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano una»;
al quarto periodo, le parole:
«di tali sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo»;

al comma 22, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

al comma 23:
al primo periodo, le parole:
«comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22», dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero» e le parole: «della presente legge» dalle seguenti: «del presente decreto»;
al secondo periodo, le parole:
«comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22»;

al comma 24:
alla lettera
a), primo periodo, la parola: «relativo» è soppressa e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 25, la parola: «applicazione» è sostituita dalla seguente: «applicazione,», dopo le parole: «comma 22» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo» e le parole: «le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite»;

al comma 26, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

dopo il comma 26 è inserito il seguente:
«26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
"11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n.166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, secondo princìpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter"».

All'articolo 11:
al comma 2:

all'alinea, le parole: «dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo»;
alla lettera
a), le parole: «della soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abrogazione»;
alla lettera b), le parole: «5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 9".

Allegato 1
(Articolo 3, comma 7-septies)

Allegato 2
(Articolo 5, comma 4-bis)

«Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord. OPERAZIONI Tariffa in euro Note
1 Esecuzione di formalità    
1.1 per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione 35,00 Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2 per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente 55,00  
2 Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio    
2.1 ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile    
2.1.1 ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta 7,00 L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2 per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico 3,50 L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
N. ord. OPERAZIONI Tariffa in euro Note
2.1.3 ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto 3,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4 per ogni titolo stampato
per ogni nota stampata
8,00
4,00
È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5 per ogni nota o titolo visionati 4,00 Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
2.1.6 tentativo di accesso non produttivo 0,15 L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
3 Ricerca di un soggetto in ambito nazionale    
3.1 per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale 20,00 Il servizio sarà fornito progressivamente.
4 Certificazione:    
4.1 certificati ipotecari    
4.1.1 per ogni certificato riguardante una sola persona 30,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
4.1.2 per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note 2,00 Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
4.2 rilascio di copia
N. ord. OPERAZIONI Tariffa in euro Note
4.2.1 per ogni richiesta di copia di nota o titolo 10,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.3 altre certificazioni  
4.3.1 per ogni altra certificazione o attestazione 5,00  
5 Note d'ufficio    
5.1 per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile 10,00  
6 Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno    
6.1 per ogni soggetto 1,00 L'importo è dovuto anticipatamente.
Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.

A.C. 4357-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Credito di imposta per la ricerca scientifica).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2011, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Tassazione degli investimenti nel patrimonio netto delle start-up). - 1. Per le imprese che investano nel patrimonio netto di aziende innovative nella fase iniziale dell'attività (start-up) è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 100 per cento del valore dell'investimento in tali aziende, purché queste siano costituite da meno di 5 anni e a condizione che realizzino, sviluppino e applichino il frutto di una ricerca o di un'innovazione, ovvero piani di sviluppo tecnologici o progetti di ricerca.
2. L'investimento incentivato a norma del comma 1 può essere realizzato anche da imprese esistenti, purché mediante patrimoni dedicati, che sviluppino progetti scelti in base a specifici criteri quali livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi, fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, adeguatezza scientifica, tecnica ed organizzativa delle strutture disponibili nell'impresa per lo sviluppo del progetto, prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese che investono nelle start-up inviano, all'Agenzia delle entrate competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o anche mediante Comunicazione elettronica certificata, una Dichiarazione di Finanziamento Progetto (di seguito DFP), corredata da una relazione tecnica asseverata e validata da un ricercatore o un gruppo qualificato di ricerca, da un Istituto di ricerca, da una Università o da un Dipartimento universitario, da un Ente di ricerca pubblico o privato, da un Laboratorio o da un Centro di ricerca che illustri:
a) gli obiettivi generali dell'investimento innovativo;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità dell'impresa beneficiaria di realizzare, sviluppare e applicare il frutto della ricerca o dell'innovazione.

4. L'investimento agevolato è calcolato al netto di eventuali debiti finanziari dell'investitore nei confronti dell'azienda destinataria o del proprietario della medesima.
5. Trascorsi cinque anni dalla data di trasmissione della DFP, il cinque per cento degli utili dell'investimento innovativo, agevolato a norma del comma 1, è destinato all'acquisto di quote di partecipazione ad un Fondo comune che investa esclusivamente in partecipazioni nelle imprese innovative di nuova costituzione di cui al comma 1 (start-up), istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri per la costituzione del fondo comune di investimento di cui al comma 1, con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento innovativo;
b) alle imprese cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione al fondo, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle modalità di valutazione delle imprese innovative partecipate dal Fondo, da parte di esperti indipendenti;
f) ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti.

7. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
1. 19. Rubinato.
(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola. sperimentalmente.
1. 400. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 2012 con le seguenti: e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-ter, devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1. 13. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a favore delle imprese che aggiungere le seguenti:, anche attraverso forme di collaborazione tra loro ovvero programmi individuati dalle associazioni di categoria,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali azioni possono riguardare anche la partecipazione nella creazione di centri di servizi specializzati nelle attività di supporto e sviluppo di programmi e progetti di innovazione e ricerca per le micro e le piccole e medie imprese.
1. 14. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: progetti fino alla fine del comma con le seguenti: attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: per l'importo fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta.
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, 1000 milioni di euro per l'anno 2012, 1000 milioni di euro per l'anno 2013 e 500 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2011, 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 91 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle maggiori entrate del presente decreto e, per la restante parte, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
1. 24. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: progetti fino alla fine del comma con le seguenti: attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture, ovvero anche in altre forme di collaborazione, con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: per l'importo fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura del 13,5 per cento della spesa sostenuta.
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
1. 25. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: progetti fino alla fine del comma con le seguenti: attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il credito di imposta:
a) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
b) compete nella misura del 10 per cento della spesa incrementale di investimento;
c) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
d) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
e) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
f) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 26. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: progetti di ricerca con le seguenti: attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 23.Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.
1. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, al fine di privilegiare nuovi laboratori di ricerca costituiti dalle imprese anche in consorzio con enti pubblici di ricerca e università. Come previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'individuazione e la valutazione dei progetti finanziabili è competenza del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, che utilizza come parametro di riferimento specifico la capacità di introdurre innovazioni, al fine di premiare le imprese che modificano i loro comportamenti nel campo degli investimenti in ricerca.

1. 18. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al presente comma, ferme le disposizioni operative di cui al comma 3, è subordinato al conseguimento dei risultati specificamente indicati nei progetti di ricerca di cui deve darsi atto con apposito verbale a cura dei soggetti titolari del credito di imposta.
1. 401. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è introdotto per ogni lavoratore laureato o tecnico specializzato assunto dalle piccole e medie imprese, anche a tempo determinato o con contratto di collaborazione, al preciso scopo di incentivare il livello tecnologico dell'impresa.
1. 15. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Altre strutture finanziabili attraverso il credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per progetti di ricerca nel campo della formazione professionale.
1. 402. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese che, nel corso degli anni 2011 e 2012, realizzano attività interne di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti.
1. 12. Bobba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi gli effetti realizzatisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 403. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sostituire il comma 5, con i seguenti:
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2011 e 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis.
5-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 5. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: la spesa di 82,5 milioni di euro per l'anno 2011, di 271,2 milioni di euro per l'anno 2012, di 235,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 136,5 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 10. Della Vedova, Di Biagio, Lo Presti, Moroni, Proietti Cosimi, Raisi.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Fondo per il finanziamento ordinario delle università con le seguenti: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,.

1. 16. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: Fondo per il finanziamento ordinario delle università aggiungere le seguenti: e degli enti di ricerca.
1. 11. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: al precedente periodo con le seguenti: al terzo periodo del presente comma.
1. 17. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di facilitare la capacità degli enti di ricerca di rispondere alla domanda di innovazione espressa dall'impresa finanziata anche tramite i progetti di cui al presente articolo e per le specifiche necessità degli enti stessi di far fronte all'elevato turn over, è abrogato il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 12, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31. Per perseguire le medesime finalità, alla fine del secondo periodo del comma 14, dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previsti dalla medesima norma, provvederanno a trasmettere una relazione informativa sulle assunzioni effettuate ai Ministeri competenti corredata da apposita relazione tecnico finanziaria certificata dall'organo interno di controllo e di vigilanza».
5-ter. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
«14-bis. Al fine di consentire agli enti di ricerca di disporre di risorse umane in misura adeguata a rispondere tempestivamente alla domanda di ricerca ed alle esigenze provenienti dal sistema imprenditoriale nonché al fine di incrementarne le capacità competitive nel contesto europeo ed internazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'utilizzo totale delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Resta comunque fermo il limite di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione della presente disposizione non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti pubblici di ricerca che non versino in condizioni di deficit di bilancio risultante dal consuntivo approvato per l'anno 2010, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'assunzione a tempo indeterminato anche in mancanza di turn over. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione comprese quelle di stabilizzazione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010 almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi.».

5-quater. All'articolo 29, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le università portano comunque a compimento tutte le procedure concorsuali per posti di ricercatore bandite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste nel bando stesso. A tal fine si utilizzano le procedure di cui ai commi 5, 6, 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Qualora l'assunzione sia impedita dalle restrizioni finanziarie sopravvenute, i ricercatori vincitori di concorso possono essere chiamati, con deliberazione degli organi competenti, da altri atenei che abbiano disponibilità di posti. Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, non si applica per le assunzioni dei ricercatori universitari».
1. 20. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli, Madia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario, all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
1. 21. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10. Ai contratti di cui al presente articolo non si applica quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 22. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Credito di imposta per la ricerca nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
a) degli studi di fattibilità;
b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 7, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 luglio 2011, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 02. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Crediti d'imposta ed incentivi fiscali per i professionisti). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso e per i prossimi due anni, ai professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano personal computer, sistemi hardware e software nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, i costi non possono superare l'importo di 5 mila Euro annui.
1. 05. Marchignoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Crediti d'imposta aggregazioni professionali). - 1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno due, ma non più di cinque professionisti è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
2. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2014, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi, secondo il criterio di competenza.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione. L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono la propria partita IVA ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. L'agevolazione spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale.
4. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti.
5. Il credito d'imposta è revocato se il numero dei professionisti associati si riduce a due rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione, ad esclusione di cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e/o infortuni di invalidità temporanea o permanente.
1. 06. Marchignoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Centri per la promozione dell'innovazione per le PMI). - 1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca, i fondi già previsti per il finanziamento dei progetti di innovazione e ricerca presentati collettivamente da PMI sono altresì destinati alla creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative.
1. 03. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:, per cominciare,
2. 6. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: oggi previsti dalla con le seguenti: previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della.
2. 7. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le posizioni lavorative mediante contratto di solidarietà, il credito d'imposta spetta in ragione del loro numero come attestato nei sottostanti accordi sindacali e per la loro durata.
2. 301. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alle microimprese, così come definite dalla Commissione europea, collocate nei territori del Mezzogiorno - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia - al fine di formare i lavoratori assunti ai sensi del comma 2 nelle materie di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è concesso, per gli anni 2011 e 2012, un ulteriore credito d'imposta nella misura di 250 euro subordinato ad un pari intervento a carico degli enti bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva.
2. 17. Scilipoti.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: tre anni, ovvero di due con le seguenti: cinque anni, ovvero di tre.
2. 11. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 8, sopprimere le parole: e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari,
2. 2. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 9, quarto periodo, dopo le parole: copertura degli oneri aggiungere le seguenti:, a solo titolo di anticipazione,
2. 300. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 9, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a titolo di anticipazione, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera gg.1) del comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».
2. 1. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole da: alla riduzione della dotazione fino alla fine del periodo con le seguenti:, in applicazione dell'articolo 60, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, alla compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi della finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i rapporti con le regioni, in collaborazione con le regioni del Sud, procede alla redazione di un piano programmatico straordinario, da sottoporre alla conferenza unificata delle regioni e delle autonomie locali, di formazione, di addestramento e di avviamento al lavoro dei giovani disoccupati, o in attesa di prima occupazione, utilizzando le previsioni dei fondi FAS e di quelli afferenti al fondo sociale europeo FSE, già utilizzati per azioni di ristoro economico a favore dei precari.
2. 302. Mario Pepe (PD)

Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole da:, della dotazione del fondo fino alla fine del comma con le seguenti: lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 10. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifica all'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di proroga e di incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno). - 1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».
2. 022. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Misure a favore della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici). - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, denominata Europa 2020, in materia di occupazione femminile, e per dare concreta attuazione all'articolo 12, comma 12-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici devono essere finalizzate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici sono previste le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
«i-septies) le spese, per un importo non superiore a 4.200 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Il riconoscimento di tale detrazione è condizionato all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia»;
b) all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-opties) è inserita la seguente:
«i-nonies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro annui per ogni figlio»;
c) l'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è abrogato;
d) all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva del 19 per cento a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
e) all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«7. Sono integralmente deducibili le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede, mediante le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
2. 01. Beltrandi, Boffa, Cenni, Gnecchi, Madia, Mosca, Motta, Schirru, Codurelli, Gatti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici)- - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, denominata Europa 2020, in materia di occupazione femminile, e per dare concreta attuazione all'articolo 12, comma 12-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici devono essere finalizzate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, il comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono interamente nel Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è stabilita in 240 milioni di euro per l'anno 2011, 252 milioni di euro per l'anno 2012, 392 milioni di euro per l'anno 2013, 492 milioni di euro per l'anno 2014, 592 milioni di euro per l'anno 2015, 542 milioni di euro per l'anno 2016, 442 milioni di euro per l'anno 2017, 342 milioni di euro per l'anno 2018, 292 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno un dettagliato programma triennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che saranno utilizzate a tal fine in ciascuna annualità presa in esame.
2. 02. Beltrandi, Boffa, Cenni, Gnecchi, Madia, Mosca, Motta, Schirru, Codurelli, Gatti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - 1. È concesso, nei limiti complessivi di cui al comma 2, ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratrici, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi alla loro assunzione. Il credito di imposta si applica alle assunzioni effettuate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 ed è fruibile esclusivamente entro due anni dalla data dell'assunzione.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dal 2012 al 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
2. 03. Beltrandi, Boffa, Cenni, Gnecchi, Madia, Mosca, Motta, Schirru, Codurelli, Gatti, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53). - 1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree dei territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. - (Rapporto di lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore a un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».
2. 016. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183). - 1. L'articolo 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.
2. 017. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifica dell'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di formazione professionale e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditoria femminili). - 1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, del presente decreto autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dal citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:
a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;
b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano, in conformità alle finalità del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego nonché di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
2. 018. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifica dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di riqualificazione e di rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra donne e uomini nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per gli impianti e per le attrezzature utilizzate per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali portatori di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai soggetti previsti dal medesimo comma 1, alinea, agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».

2. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.
3. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti previsti dagli articoli 52 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono assegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile previsto dall'articolo 54 del medesimo codice, come sostituito dal comma 1 del presente articolo
2. 023. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia). - 1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.
2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che nello stesso periodo è stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari con disabilità gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
2. 019. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, concernenti l'estensione e il potenziamento dei congedi parentali e l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio). - 1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Congedo di paternità). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:
a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
3. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.
2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di figli minori disabili in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.
4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
6. I periodi di congedo parentale sono computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi nazionali di lavoro non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 4, 6 e 7».
2. 020. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Fondo per le vittime dell'amianto). - 1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«6-bis. A decorrere dall'anno 2011, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».

7. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
8. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
2. 014. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Agevolazioni contributive). - 1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Per la quota di contribuzione non corrisposta si provvede a carico del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti nelle liste di mobilità e negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da più di un anno».
3. Al fine di favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai comma 1 del presente articolo e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito fondo alimentato per l'anno 2011, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2012 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è determinato dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
2. 015. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Pensione supplementare). - 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».
2. 021. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione)- - 1. I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:

«12-bis. I lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici, privati e autonomi, al perfezionamento di 40 anni di contributi hanno diritto alla decorrenza della pensione dal mese successivo alla data della domanda.
12-ter. I lavoratori e le lavoratrici che siano stati licenziati o abbiano perso il posto di lavoro per la chiusura dell'azienda ovvero per cause indipendenti dalla loro volontà, anche nel caso beneficino di ammortizzatori sociali, o comunque siano senza lavoro almeno da due anni e siano autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali, hanno diritto ad accedere, a domanda, al trattamento pensionistico a partire dal mese successivo al compimento dei 60 anni, se donna, 65 anni, se uomo».

2. I commi da 12-quater a 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
2. 024. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospese fino al 1o luglio 2012.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di restituzione delle somme corrisposte per le ricongiunzioni contributive previste dalle disposizioni di cui al comma 1.
2. 025. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Disposizioni in materia previdenziale)- - 1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
2. 026. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì compresi la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».
2. 027. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Modalità di liquidazione del trattamento). - 1. In conformità alle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. È consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
3. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere diciotto anni di contributi, anche totalizzati.
4. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi.
5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi d'iscrizione nelle diverse gestioni sono convertiti, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.

6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate».
2. 028. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

ART. 2-bis
(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Sostituire l'articolo 2-bis con il seguente:
Art. 2-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate). - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione della Commissione europea del 25 gennaio 2008 (Aiuto n. 39/2007) è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica».

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente articolo, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
2-bis. 12. D'Antoni.

ART. 3.
(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici, nautica da diporto).

Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico - alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
3. 60. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Gozi, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 4, sostituire le parole da: decreto del Presidente del Consiglio fino a: Regioni interessate con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. 18. Lo Presti, Duilio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 37 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «garanzie» sono aggiunte le seguenti: «di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente concessione»;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente ai valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49».
4-ter. All'articolo 49 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola «nell'atto di concessione», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 37, quarto comma»;
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello stato originario».
3. 82. Scilipoti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I Distretti di cui al comma 4 sono istituiti successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25;
3. 67. Vannucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

Conseguentemente:
al comma 6, sopprimere la lettera
b);
alla rubrica, sopprimere le parole:
, «Zone a burocrazia zero».
3. 72. Vico.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole:, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.
3. 38. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ria.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole da: Con decreto interdirigenziale fino a: sono emanate con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite.
3. 19. Lo Presti, Duilio.

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: nonché di competenza delle amministrazioni statali aggiungere le seguenti: garantendo comunque l'efficacia dei controlli.
3. 39. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, lettera c), sopprimere il quinto e il sesto periodo.
3. 40. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.
3. 66. Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Sopprimere il comma 7.
3. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, capoverso 2, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere la lettera b).
3. 73. Marchioni.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico, nonché per favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del citato Codice della nautica da diporto, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003. Ferme restando le previsioni di cui al Titolo III, Capo II, del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del Codice della nautica da diporto, mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.
7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 7-bis.
7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, fino ad un ammontare massimo di 15.000 euro annui, ad un'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
7-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 7-quater sono riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate al finanziamento di un Fondo per lo sviluppo dei Distretti turistico - alberghieri di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché per il sostegno ai servizi della nautica da diporto, che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del Fondo sono ripartite annualmente tra i medesimi Distretti, nonché tra i comuni e le Capitanerie di porto i cui ambiti territoriali ricadono nei territori compresi all'interno dei Distretti stessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 97. Soglia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis. - (Strutture turistico-ricreative). - 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
3. 74. Graziano, Picierno.

Sopprimere i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.
3. 300. Boffa, Tullo, Meta, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nelle regioni a statuto speciale, per le quali continua ad applicarsi la disciplina derivante dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti. Le disposizioni di cui al presente articolo non derogano alle disposizioni di maggiore salvaguardia contenute nei Piani paesaggistici regionali.
3. 70. Calvisi, Schirru.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Misure per il sostegno del settore turistico nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi derivanti dal perdurare di un imponente flusso migratorio verificatosi nelle isole di Lampedusa e Linosa, al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche mediante il differimento di adempimenti onerosi per le imprese turistiche e dei servizi, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, erano residenti o avevano sede operativa nei territori individuati, sono disposte le seguenti misure:
a) l'attribuzione di un contributo economico straordinario per l'anno 2011 in favore delle aziende turistiche delle medesime zone per una somma complessiva non superiore a 30 milioni di euro. Il contributo è corrisposto, previa domanda da inviare al Ministero dello sviluppo economico, alle aziende turistiche a titolo di compensazione delle perdite di esercizio registrate nell'anno 2011 e per un importo pari alla variazione negativa registrata nel bilancio consuntivo aziendale del 2011 rispetto al bilancio del 2010. Ai fini della concessione del contributo sono altresì considerati i livelli occupazionali aziendali dell'anno 2011;
b) la sospensione fino al 31 dicembre 2012 del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
d) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
e) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 e la successiva rateazione in 72 rate mensili dei ruoli esattoriali scaduti e in scadenza.

2. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e) sono stabilite Ministro dell'economia e delle finanza da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011 e in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2011, a 13 milioni di euro per l'anno 2012 e a 9 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e 11 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sulle maggiori entrate del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8, comma 2.
3. 03. Capodicasa, D'Antoni, Antonino Russo, Siragusa.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Tasse e diritti marittimi). - 1. All'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) nel limite di 20 milioni di euro per favorire la definizione di accordi di programma per interventi volti all'ammodernamento dei sistemi portuali attraverso percorsi formativi e professionali indirizzati al personale delle imprese che forniscono lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni».
3. 04. Tullo.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Costruzione delle opere pubbliche).

Sopprimerlo.
4. 116. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
4. 52. Lo Presti, Duilio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera hh).
4. 109. Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera z).
4. 102. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) e r).
4. 74. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: Inoltre fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 16, sopprimere le lettere a), b) e c).
4. 401. Di Pietro.

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: Inoltre fino alla fine della lettera.
4. 75. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore».
4. 78. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4. 53. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'affidamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, nei settori ordinari e nei settori speciali, dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».
4. 152. Mario Pepe (IR).

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 27, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di quanto previsto dall'articolo 29, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;».
4. 60. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 37, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori messi in gara, laddove i soggetti affidatari non intendano o non siano in grado di realizzare le predette prestazioni, possono ricorrere al subappalto, ferma restando la generale possibilità di utilizzo, da parte degli stessi soggetti affidatari, nel limite minimo del 30 per cento del relativo ammontare, della qualificazione riguardante le opere subaffidate. Il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti all'atto dell'autorizzazione del subappalto, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto; a tali fini non trova applicazione il limite del venti per cento di cui all'articolo 118, comma 4, primo periodo».

4. 115. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.2), sopprimere le parole: le parole: «cessati dalla carica nel triennio», sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno».
4. 22. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.2), sopprimere le parole: le parole: «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione».
4. 21. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.3), sostituire le parole: un anno decorrente con le seguenti: cinque anni decorrenti.
4. 20. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), punto 1.3), sostituire le parole: un anno decorrente con le seguenti: tre anni decorrenti.
4. 92. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire il punto 1.5), con il seguente:
1.5) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: «A tal fine, possono essere anche utilizzate periodiche verifiche dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate».
4. 18. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo il punto 1.6), aggiungere il seguente:

1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. A tal fine, gli uffici, nell'ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, all'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, copia della dichiarazione del legale rappresentante presentata dalle imprese, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. L'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili procede, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione all'accertamento della veridicità del contenuto della stessa e ne trasmette l'esito all'amministrazione interessata».
4. 77. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 2, lettera b), numero 3), capoverso, sostituire le parole: per un periodo di un anno con le seguenti: fino ad un anno.
4. 93. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni reiterate individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del citato decreto n. 81 del 2008.
4. 402. Bitonci, Lanzarin, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: le violazioni aggiungere la seguente: reiterate.
4. 57. Moffa, Gianni.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. Le stazioni appaltanti acquisiscono le informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti delle clausole di esclusione di cui al presente articolo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ove la relativa documentazione sia disponibile.
3-ter. I soggetti che detengono o rilasciano le attestazioni e le certificazioni dei requisiti di ordine generale di cui al presente articolo prevedono, nelle forme individuate dall'Autorità in collaborazione con tali soggetti, modalità di collegamento tra le proprie banche dati e la banca dati nazionale dei contratti pubblici».
4. 94. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera c), numero 2), capoverso, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di cinque anni.
4. 16. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera
e) con la seguente:
e)
all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;
sopprimere le lettere e-bis) ed e-ter).
4. 524. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.»
4. 521. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.»
4. 522. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto dall'Autorità, la certificazione attestante le prestazioni rese dalle imprese per servizi e forniture, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11.
2-ter. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo di cui ai commi 1 e 2, verificano il possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile, provvedendo, in caso contrario, a segnalare all'Autorità l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis».
4. 119. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
all'articolo 48, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti che detengono o rilasciano le attestazioni e le certificazioni dei requisiti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».
4. 95. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sopprimere le lettere e-bis) ed e-ter).
4. 523. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-bis.1) all'articolo 49, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento».
4. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-bis.1) all'articolo 53, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, ovvero caratterizzati da una prevalente componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai 'pesi' o 'punteggi' in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali».
4. 97. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione all'importo ed alla tipologia di contratto, le stazioni appaltanti possono costituire, previo avviso, elenchi di operatori economici, assicurando il rispetto del criterio della rotazione; attraverso tali elenchi sono individuati gli operatori economici da invitare».

Conseguentemente, alla lettera l):
numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza aggiungere le seguenti: pubblicità e rotazione;
dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applicano i principi e la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1».
4. 91. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera g-bis), con la seguente:
g-bis) all'articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle procedure ristrette nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. I criteri che si intendono adottare vanno trasmessi all'Autorità ai fini della verifica del rispetto dei suddetti principi. L'Autorità si esprime entro trenta giorni; decorso tale termine il bando può essere pubblicato. L'Autorità costituisce un'apposita sezione della propria banca dati contenente i criteri conformi ai principi suddetti».
4. 96. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera g-bis), con la seguente:
g-bis) all'articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle procedure ristrette nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo».
4. 526. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire la lettera g-bis), con la seguente:
g-bis) all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
2) al comma 1 ,sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I criteri che si intende adottare sono trasmessi all'Autorità ai fini della verifica del rispetto dei suddetti principi. L'Autorità si esprime entro trenta giorni; decorso tale termine il bando può essere pubblicato. L'Autorità costituisce una apposita sezione della propria banca dati contenente i criteri conformi ai principi suddetti».
4. 525. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera g-bis), sostituire le parole: servizi o forniture, ovvero a con le seguenti: servizi o forniture e.
4. 515. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, dopo la lettera i-bis), aggiungere la seguente:
i-bis.1) all'articolo 84, comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità i commissari sono scelti tra funzionari di stazioni appaltanti oppure nell'ambito di un elenco tenuto dall'Autorità; l'Autorità redige ed approva il regolamento per la formazione dell'elenco; sono ammessi all'elenco soggetti in possesso dei requisiti di adeguata professionalità stabiliti in relazione alla tipologia di affidamento. Fino alla formazione dell'elenco la scelta avviene tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 242, comma 6, lettera c). I compensi per i componenti le commissioni non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 241, comma 13».
4. 99. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera i-bis), aggiungere la seguente:
i-bis.1) all'articolo 87, comma 1, primo periodo, le parole: «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite dalle seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
4. 114. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera i-ter), aggiungere la seguente:
i-quater) all'articolo 91, comma 1, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».
4. 170. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera i-ter) aggiungere la seguente:
i-quater) dopo l'articolo 112, è aggiunto il seguente:
«Art. 112-bis. - (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro). - 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la seguente procedura.
2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore.
3. L'amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.
4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti.
5. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, l'Amministrazione revoca la procedura di gara».
4. 113. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sopprimere le lettere l), m) e dd).
*4. 15. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, sopprimere le lettere l), m) e dd).
*4. 79. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
4. 132. De Micheli.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: un milione e cinquecentomila euro per ogni singolo lotto o lavorazione.
4. 58. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 57, comma 6 aggiungere le seguenti: tale soglia si intende riferita a ciascun lotto o lavorazione.
4. 61. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta.
*4. 82. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'invito ed i nominativi dei soggetti invitati a presentare un'offerta.
*4. 127. De Micheli.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, con le seguenti: sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sul sito web ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
**4. 403. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, con le seguenti: sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sul sito web ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
**4. 404. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera l), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, con le seguenti: sul sito web ufficiale della stazione appaltante e sul sito web ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
**4. 405. D'Amico, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Bitonci.

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: un milione e cinquecentomila con le seguenti: due milioni di.
4. 59. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).
4. 36. Stradella.

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) All'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 13 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 13 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 13 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori».
4. 111. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera q), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine della redazione dello studio di fattibilità l'amministrazione aggiudicatrice deve preliminarmente valutare il valore aggiunto del partenariato pubblico privato in tutti i suoi aspetti, rispetto a possibili alternative. Lo studio di fattibilità, prima dell'approvazione, è sottoposto ad una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di progettazione».

Conseguentemente:
a) alla medesima lettera
q), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis)
dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
«21-bis. L'Autorità elabora, sentita l'Unità tecnica finanza di progetto, modelli contrattuali standardizzati da mettere a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici mediante pubblicazione sul proprio sito informatico»;
b) dopo la lettera z) aggiungere la seguente:
z-bis)
all'articolo 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La gara di cui all'articolo 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione dello studio di fattibilità da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177».
4. 101. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo con le seguenti: da un istituto di credito o da società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dodicesimo periodo, sostituire le parole: uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo con le seguenti: da un istituto di credito o da società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
4. 520. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis)
all'articolo 160-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il caso in cui alla gara intenda concorrere un contraente generale, l'offerente di cui al comma 2 è un raggruppamento temporaneo costituito dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. In quest'ultimo caso, laddove intervenga il fallimento, l'inadempimento o la sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti il raggruppamento, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Le presenti previsioni sono inderogabili».
2) al comma 4-bis il primo periodo è soppresso.
4. 35. Stradella.

Al comma 2, lettera r), sopprimere il numero 2).
4. 406. Polledri, Simonetti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2, lettera r), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, lettera r), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 103. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera r), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del due per cento precedentemente indicata è inclusa nella quota di accantonamenti per imprevisti ed eventuali lavori in economia non superiore al 10 per cento, di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 16 dell'allegato XXI di cui all'articolo 164»;

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera mm), sopprimere il numero 1);
sopprimere il comma 14.
4. 80. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera r), sopprimere i numeri 2-bis) e 2-ter).

Conseguentemente:

al medesimo comma:
alla lettera
s), sopprimere i numeri 1, 1-bis) e 3);
alla lettera t), sopprimere il numero 01);
sopprimere la lettera u);

sopprimere il comma 10-bis.
4. 516.(nuova formulazione) Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera r), numero 4), capoverso, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
4. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 2, sopprimere la lettera v).
4. 32. Stradella.

Al comma 2, sostituire la lettera aa), con la seguente:
aa) all'articolo 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «o nel progetto definitivo» sono soppresse;
2) al comma 2, lettera a), le parole «, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara» sono soppresse;
3) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel caso in cui il contratto rientri nella nozione di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del presente codice»;
4) al comma 3, lettera a), le parole «, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara» sono soppresse;
5) al comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
4. 31. Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:
aa-bis) all'articolo, 177, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare».
4. 30. Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:
cc-bis)
all'articolo 192, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché lo schema di certificato per il riconoscimento, ai finì della qualificazione SOA, delle prestazioni oggetto di affidamento in capo al contraente generale, agli affidatari e ai subappaltatori; per quanto attiene il contraente generale le categorie per le quali è riconosciuto titolo, necessario e sufficiente per l'attestazione, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni contenute nel presente codice e nel regolamento, sono quelle individuate nel piano degli affidamenti, per gli importi ivi indicati»;
4. 29. Stradella.

Al comma 2, sopprimere la lettera dd).
*4. 90. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Viola.

Al comma 2, sopprimere la lettera dd).
*4. 517. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera dd), sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.
4. 527. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera gg), sopprimere il numero 01).
4. 400. Stradella.

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).
4. 27. Stradella.

Al comma 2, lettera hh), sopprimere il numero 1.
4. 110. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera hh), numero 1), dopo le parole: complessivo delle riserve aggiungere le seguenti: riconoscibile ai sensi dell'articolo 240;

Conseguentemente, al numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica. Costituisce eccezione a tale divieto il caso in cui oggetto della riserva sia la contestazione di errori o omissioni relativi alla attività di verifica. In tal caso, qualora in sede di risoluzione contenziosa della riserva venga confermata la erroneità o la omissione dell'attività di verifica e, quindi, della progettazione, agli oneri eventualmente riconosciuti all'appaltatore si fa fronte escutendo la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 122, comma 4-bis, salvo comunque il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno subito e fermo rimanendo i principi che regolano la responsabilità amministrativa.»
4. 124. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sopprimere la lettera ii).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis. - (Responsabilità per lite temeraria). - 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 15».
4. 54. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, sopprimere la lettera ii).
4. 133. Boccia.

Al comma 2, lettera ll), sostituire il numero 1-bis) con il seguente:

1-bis) al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis.1) dopo le parole: «per gli affidamenti ivi previsti» sono aggiunte le seguenti: «, e per quelli aventi ad oggetto servizi di urbanistica, paesaggistica e consulenza scientifica e tecnica»;
1-bis.2) le parole: «costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 per un periodo di tre anni dalla data di costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione,».
4. 528. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera ll), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Per i contratti relativi ai lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2013, possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra l e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui al sesto e al settimo periodo. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra l'offerta determinata al periodo precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara. Il numero determinato al periodo precedente, moltiplicato per il numero estratto al primo periodo, si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia individuata al terzo periodo rappresenta la soglia di anomalia.
20-ter. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
20-quater. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.
20-quinquies. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»
4. 112. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il comma 7 dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è sostituito dal seguente:
«7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82 del codice; in tale ultimo caso le stazioni appaltanti specificano i motivi di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, del codice, l'offerta è valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto. Fattore ponderale: 30-40;
b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1. Fattore ponderale 15-30;
c) progetto tecnico. Il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente. Fattore ponderale 0-20;
d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore a 45 giorni. Fattore ponderale: 1-10;
e) rete degli esercizi. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è' pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto».
4. 134. Baretta.

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: oggetto lavori, servizi e forniture, aggiungere le seguenti: è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari nonché.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: sono definite le modalità aggiungere le seguenti: attuative ai fini della tracciabilità di cui al presente comma, nonché.
4. 12. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 13, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del precedente periodo, e per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. 1. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire la parole da: del Presidente del Consiglio fino a: e dello sviluppo economico con le seguenti: del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. 55. Lo Presti, Duilio.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate anche tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. 2. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di semplificare l'azione amministrativa, nonché per una gestione più uniforme, trasparente e conveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, entro 180 giorni, le Regioni istituiscono con proprie leggi la stazione unica appaltante (SUA).
13-ter. Gli organi dell'amministrazione regionale, le aziende sanitarie ed ospedaliere, le aziende regionali e gli enti strumentali o ausiliari della regione, ricorrono, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla stazione unica appaltante di cui al comma 13-bis, per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell'ente beneficiario della prestazione. Il personale operante presso la stazione unica appaltante viene individuato prioritariamente tra il personale già operante presso gli enti di cui al primo periodo.
13-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 13-bis e 13-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 5. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'assegnazione e gestione degli appalti, con particolare riferimento ai grandi eventi, e alle competenze attualmente assegnate alla Protezione civile, sono apportate le seguenti modificazioni alla normativa vigente:
a) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;
b) il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato;
c) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
4. 3. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, è fatto obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un unico numero di conto dedicato, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanze relative all'appalto pubblico. La causale di tutte le operatori finanziarie praticate dai soggetti imprenditoriali, dagli operatori economici, dagli affidatari comunque denominati, a mezzo dei conti bancari o postali di cui al comma 1, deve recare il codice unico di progetto (CUP) assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al soggetto aggiudicatore.
4. 4. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Sopprimere il comma 14.
*4. 105. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 14.
*4. 167. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Bitonci, D'Amico.

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 6. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14.1. Nel rispetto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, la pubblica amministrazione e le autorità competenti garantiscono la suddivisione dei contratti in lotti, la specificazione nella gara delle eventuali possibilità di subappalto, la riserva di una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese, favorendo altresì, nelle procedure di gara le aggregazioni, le associazioni temporanee e le forme consortili tra dette imprese.
4. 131. De Micheli.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1) all'articolo 79, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*4. 83. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1) all'articolo 79, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*4. 125. De Micheli.

Al comma 15, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-ter) all'articolo 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b), la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula: X = Pi C / PO dove: X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo; Pi = prezzo più basso; C = coefficiente (40-60) di cui al comma 3; PO = prezzo offerto, ovvero la formula riferita all'elemento prezzo di cui all'allegato P, punto II), lettera b), contenente il riferimento al valore soglia.».
4. 135. Baretta, Fluvi, Motta, Brandolini.

Al comma 15, lettera c), sostituire i numeri 2), 2-bis), 3), 4), 5) e 6) con i seguenti:
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fatte salvo quelle relative alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nelle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.»;
3) il comma 13 è soppresso;
4) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Le SOA per la qualificazione nelle categorie OS2A, OS2B, OS7, 0S8, 0S12A, 0S12B, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B e OS35 utilizzano i certificati di esecuzione del lavori rilasciati alle imprese in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, valutando le attribuzioni delle categorie secondo le modalità e le percentuali previste da una delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentite le associazioni degli operatori economici, e previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5) il comma 15 è soppresso;
6) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le categorie del relativo allegato A.»;
6-bis) il comma 17 è soppresso.
4. 529. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Le attestazioni comprendenti le categorie OG11, 0S8, 0S12, 0S18, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e 0S2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, qualora la naturale scadenza della loro validità sia successiva al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a decorrere da tale data, devono ritenersi in sospensione di validità fino a quanto, su richiesta dell'impresa, anche in occasione della verifica triennale, la qualificazione nelle categorie OG11, 0S8, 0S12, 0S18, e 0S2, non sia stata sottoposta a revisione in base alle disposizioni del presente Regolamento. La revisione delle categorie 0S2, 0S12, 0S18 avviene attribuendo la qualificazione rispettivamente ad una o a entrambe le categorie in cui sono state suddivise le dette categorie. La naturale scadenza della validità di tali attestazioni viene prorogata del periodo di sospensione.»
4. 407. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 15, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «OG10» e «OS20» con le seguenti: «OG10,», «OS8,» e «OS20, OS21».
4. 519. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 15, lettera c), numero 2-bis), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le attestazioni relative alla categoria OS12, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS12-A e OS12-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS18, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS18-A e OS18-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria O821, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-B di cui all'allegato A al presente regolamento.
4. 530. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 15, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «OG10» e «OS20» con le seguenti: «OG10,», «OS8,» e «OS20, OS21».
4. 518. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 16.
4. 408. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).
4. 7. Di Pietro.

Al comma 16, sopprimere la lettera b).
4. 8. Di Pietro.

Al comma 16, sopprimere la lettera c).
4. 9. Di Pietro.

Al comma 16, sopprimere la lettera d).
4. 10. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 16, sopprimere la lettera e).
*4. 11. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 16, sopprimere la lettera e).
*4. 104. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 16, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione, della provincia o del comune interessati, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma l, 141-bis e 143, comma 1, non è richiesto il parere del soprintendente.»
4. 86. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).
*4. 409. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 16, lettera e), sopprimere il numero 2).
*4. 410. Montagnoli, Polledri, Simonetti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole «legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
4. 84. Ghizzoni, Melandri, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Levi, Coscia, De Torre, De Pasquale, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «fondo ordinario delle università» sono aggiunte le seguenti: «, le risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali».
16-ter. Ai minori risparmi di spesa derivanti dal comma 16-bis, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 16-ter.
16-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
4. 85. Ghizzoni, Melandri, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Levi, Coscia, De Torre, De Pasquale, Lolli.
(Inammissibile)

Al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: all'ente che ha sottoscritto fino a: richiesta di attribuzione con le seguenti: al comune nel cui territorio ricade il bene, ovvero ad altri enti territoriali, qualora il comune non richieda l'attribuzione.
*4. 411. Comaroli, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Bitonci, D'Amico, Forcolin.

Al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: all'ente che ha sottoscritto fino a: richiesta di attribuzione con le seguenti: al comune nel cui territorio ricade il bene, ovvero ad altri enti territoriali, qualora il comune non richieda l'attribuzione.
*4. 412. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-ter, sopprimere il secondo periodo.
4. 129. Misiani.

Al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: attuazione anche parziale con le seguenti: piena attuazione.
4. 130. Misiani.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto sono aggiunte le seguenti: ossia sono stati formalizzati i trasferimenti previsti con appositi atti.
4. 108. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: competenti per materia con le seguenti: Presidente della Repubblica recanti regolamenti di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. 56. Lo Presti, Duilio.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Nella determinazione dei canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia, le regioni e le province si attengono ai criteri e ai valori minimi e massimi, modulabili a livello locale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 136. Federico Testa, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
19-ter. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Fréjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
19-quater. Per le finalità dei commi 19-bis e 19-ter, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.
19-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. 154. Soglia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19.1. La regione Sardegna è autorizzata a destinare 453 milioni di euro nel periodo 2011-2013 all'adeguamento del grande collegamento trasversale Sassari-Olbia a valere sulle risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinate alla regione Sardegna, compatibilmente con gli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente.
4. 66. Calvisi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19.1. In relazione all'applicazione del pedaggio sulle strade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., all'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, i commi da l a 5 sono soppressi.
19.2. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, commi da 1 a 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le risorse derivanti dalle misure di cui al seguente comma 19.3.
19.3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 19.1 si provvede, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4. 121. Siragusa, D'Antoni, Meta, Mariani, Antonino Russo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19.1. All'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Le Università, i relativi Dipartimenti, gli enti pubblici di studio e ricerca non possono partecipare, né direttamente né in consorzi e raggruppamenti temporanei con altri soggetti, a procedure di affidamento disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti ai fini della partecipazione a gare di appalto possono costituire apposite società separate autonome che operino esclusivamente sul mercato, e che si pongano in regime di assoluta separazione finanziaria, amministrativa, gestionale e contabile».
4. 100. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 5.
(Costruzioni private).

Sopprimerlo.
5. 48. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Alla disciplina vigente sono apportate le seguenti modificazioni.
*5. 29. Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Alla disciplina vigente sono.
*5. 49. Morassut, Mariani, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola, Duilio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: liberalizzare le costruzioni private con le seguenti: semplificare le procedure di realizzazione delle costruzioni private e di formazione degli strumenti urbanistici.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
b), aggiungere, in fine, le parole: e con procedura autorizzativa semplificata (PAS) di cui al decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
introduzione della perequazione e della compensazione negli strumenti urbanistici;
dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
articolazione del piano urbanistico comunale in piano strutturale e piano operativo;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Per garantire la equa ripartizione tra proprietari dei suoli dei benefici e degli oneri legati alla pianificazione del territorio, le leggi regionali dettano disposizioni normative in materia di perequazione e compensazione dei diritti edificatori.
5. 400. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso:
sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»;
sopprimere i commi 9 e 10;
al comma 11, sostituire le parole: settantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni;
sopprimere il comma 12.
5. 51. Morassut, Mariani, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: culturali aggiungere le seguenti: e comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente relativamente alle disposizioni dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli, nonché di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. 50. Morassut, Mariani, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: cubatura con le seguenti: superficie utile lorda.

Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorra, la parola:
cubatura con le seguenti: superficie utile lorda;
sostituire, ovunque ricorra, la parola: volumetria con le seguenti: superficie utile lorda.
5. 67. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni di cui ai regolamenti comunali per le aree rientranti in fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture stradali, delle infrastrutture ferroviarie e nell'intorno aeroportuale.
*5. 401. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni di cui ai regolamenti comunali per le aree rientranti in
fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture stradali, delle infrastrutture ferroviarie e nell'intorno aeroportuale.
*5. 402. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis)
semplificazione delle norme sulla installazione degli impianti termici in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 283 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le definizioni non comprese nel comma 1 si fa riferimento alla norma di certificazione UNI CIG 7128 nel testo vigente»;
2) all'allegato IX alla parte quinta:
a) alla parte II, punto 2.1, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Sono esclusi dall'obbligo gli apparecchi tipo A»;
b) alla parte II, al punto 3.7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'obbligo gli apparecchi a gas».
5. 122. Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.
5. 52. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
5. 60. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
5. 2. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali».
5. 72. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, comma 1, dopo le parole: norme antisismiche, aggiungere la seguente: ambientali.
5. 3. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a) numero 3), capoverso, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6:
a) al primo periodo, sostituire le parole:
trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
5. 4. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, comma 3, dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: ovvero all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4.
5. 68. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
5. 63. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.»
5. 64. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiano opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.»
5. 123. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, comma 8, dopo le parole: vincoli ambientali, aggiungere la seguente: urbanistici.
5. 5. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, comma 12, sostituire le parole: che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali con le seguenti: fatti salvi il rispetto delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, nonché i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
5. 6. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, comma 12, sostituire le parole: che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali con le seguenti: che prevedano misure di maggior tutela ambientale e urbanistica.
5. 7. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Le regioni e gli enti locali, provvedono con propri atti normativi a disporre la vigilanza e i controlli a campione, con lo strumento del sorteggio, sull'attività urbanistico-edilizia, riguardo agli interventi edilizi che hanno ottenuto il rilascio del permesso di costruire di cui al presente articolo, in conseguenza del superamento del previsto termine per l'adozione del provvedimento.»
5. 8. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).
5. 69. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) per semplificare l'attuazione dei piani comunali e promuovere un miglior esercizio delle funzioni di governo del territorio l'articolo 7 della legge n. 1150 del 1942, e successive modificazioni, è così sostituito:

«Art. 7. - 1. Le leggi regionali, nel disciplinare forma e contenuti del piano comunale o intercomunale, individuano:
a) componenti strutturali riguardanti l'intero territorio comunale o intercomunale;
b) componenti operative e relative alle trasformazioni urbanistiche di rilievo;
c) componenti regolamentari o gestionali inerenti ai sistemi insediativi esistenti ed alle zone agricole.
2. Le componenti operative e regolamentari possono essere oggetto di un solo o di distinti strumenti di pianificazione comunale.»
5. 403. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
5. 9. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 65. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
5. 66. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione aggiungere le seguenti: Nei procedimenti di competenza del SUAP e nelle altre procedure già informatizzate per legge, la segnalazione è presentata mediante posta elettronica certificata. In tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della emissione della ricevuta di accettazione da parte del destinatario.
5. 43. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole:, e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.»
5. 70. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso comma 6-bis, sopprimere il primo periodo.
5. 10. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera c), premettere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
5. 53. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 9 dell'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) del medesimo decreto, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)».
2-ter. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, è aggiunta la seguente:
«c-bis) documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della manodopera utilizzata, sulla base di quanto previsto nell'Avviso comune delle parti sociali dell'edilizia del 28 ottobre 2010».
5. 31. Moffa, Gianni.

Sopprimere il comma 3.
5. 54. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La perequazione urbanistica trova applicazione in sede di attuazione delle previsioni della pianificazione operativa relativa alle aree di trasformazione, anche non contigue, per le quali è previsto il ricorso a piani o a programmi urbanistici esecutivi al fine di garantire un'equa ripartizione tra tutti i proprietari interessati all'edificabilità oggetto di conformazione e dei costi e degli oneri derivanti da affrontare per la sua utilizzazione, nonché per garantire l'effettivo e comprovato raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico anche attraverso la cessione gratuita al comune di aree e di opere occorrenti per le dotazioni territoriali.
3.1. I proprietari delle aree di trasformazione sono chiamati ad associarsi, nelle forme previste dal vigente ordinamento civile, per proporre ai comuni i progetti dei piani e dei programmi urbanistici esecutivi di cui al comma 3 e per dare a essi attuazione dopo la loro approvazione. A tale fine è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area di trasformazione calcolato in base all'imponibile catastale. In seguito alla presentazione, da parte dei proprietari, di proposte dei piani e dei programmi urbanistici attuativi e prescrittivi, il comune, assegnando un termine di sessanta giorni, invita i proprietari non associati a comunicare la loro adesione. In caso di infruttuoso decorso del suddetto termine il procedimento relativo al piano o al programma urbanistico è comunque attuato e dopo la sua conclusione, in caso di approvazione, i proprietari non associati sono invitati dal comune a dare la loro adesione entro il termine di quaranta giorni. In caso di infruttuoso decorso anche di tale termine i proprietari associati, in seguito alla stipulazione della convenzione relativa al piano o al programma urbanistico hanno titolo a conseguire mediante espropriazione la proprietà degli immobili dei proprietari non aderenti al programma.
3.2. I comuni possono prevedere, ai fini dell'attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso a forme di compensazione, quali l'attribuzione alle aree assoggettate a vincoli ablativi di edificabilità suscettibile di trasferimento in ambiti edificabili previa cessione delle aree stesse all'amministrazione. Ulteriori forme di compensazione e l'attribuzione di premialità con il trasferimento di edificabilità possono essere previste per incentivare interventi di riqualificazione urbana, di rinnovo urbano e di edilizia sociale, nonché per risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione.
3.3. Nell'ambito degli strumenti di governo e di programmazione del territorio di competenza dei diversi enti possono essere previsti meccanismi di perequazione territoriale al fine di attuare interventi di interesse sovracomunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori, avendo cura di garantire un'equa ripartizione tra le diverse comunità interessate dei vantaggi e degli svantaggi che tali interventi comportano.
3.4. Le leggi regionali disciplinano la perequazione territoriale garantendo, per gli ambiti di trasformazione individuati di rilevanza intercomunale, la ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei contributi dovuti e del gettito della fiscalità comunale in misura differenziata in ragione degli impatti ambientali e delle diverse implicazioni per i bilanci comunali.
3.5. Le regioni dettano disposizioni relative alla perequazione e alla compensazione urbanistiche nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, ferma restando la possibilità di esproprio in attuazione dei vincoli ablativi confermati o istituiti dalla pianificazione.
3.6. Le regioni disciplinano, altresì, le forme di pubblicità alle quali sono soggetti i trasferimenti di previsioni edificatorie di cui al presente decreto-legge.
3.7. Le leggi regionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale alla proprietà, prevedono la possibilità per i comuni di ottenere in sede di attuazione dei loro piani urbanistici, dai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative a fini edificatori, contributi all'elevazione delle dotazioni di servizi pubblici maggiori di quelli ordinariamente prescritti, contributi monetari per oneri di urbanizzazione e per realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura maggiore di quanto stabilito dalle specifiche deliberazioni degli enti competenti, nonché contributi, anche in forma di cessione gratuita di aree o di porzioni concordate di edilizia libera realizzata, alla soluzione dei problemi di edilizia residenziale pubblica.
3.8. Le leggi regionali indirizzano i comuni facenti parte del territorio di riferimento affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica siano esercitati garantendo alle amministrazioni il conseguimento di valori immobiliari o patrimoniali in opere o in immobili commisurato e adeguato ai valori attribuiti ai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative e attivate con strumenti urbanistici esecutivi. A questo fine le regioni operano per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni immobiliari.
3.9. Le leggi regionali favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare interventi di recupero urbanistico e di sostituzione edilizia nelle aree urbane degradate o soggette a rischio dal punto di vista della stabilità edilizia o altrimenti prive delle dotazioni minime di standard urbanistici per il verde e per i servizi.
3.10. Al fine di garantire un elevato livello delle prestazioni architettoniche e tecnologiche delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e in particolare dell'inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, le regioni possono prevedere incentivazioni urbanistiche, volumetriche o superficiarie, in presenza di iniziative private condotte attraverso la procedura del concorso internazionale di architettura, d'intesa con gli ordini professionali territorialmente competenti. L'entità delle incentivazioni è stabilita dai comuni nel rispetto della pianificazione urbanistica strutturale.
5. 47. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. I contratti di cui al numero 2-bis del comma 1 dell'articolo 2643 del codice civile, se il trasferimento avviene a favore di enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
5. 38. Rubinato.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
5. 404. Braga, Morassut, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 3-bis.
5. 405. Morassut.

Sopprimere il comma 3-ter.
5. 406. Morassut.

Sopprimere il comma 4.
5. 55. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 5.
5. 56. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 5, capoverso, sostituire la parola: autocertificazione con la seguente: certificazione.
5. 407. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sopprimere il comma 6.
5. 57. Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 8.
5. 58. Braga, Mariani, Morassut, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma;
b) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:
«Se, dopo 2 anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il precedente comma 2, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree per infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub comparti - indipendentemente dal restante comparto - per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti».
5. 59. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 9.
5. 74. Braga, Mariani, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sostituire i commi da 9 a 14 con i seguenti:
9. Al fine di migliorare la qualità della vita, la qualità abitativa e la qualità ambientale nelle aree urbane degradate attraverso la riqualificazione degli alloggi, un'offerta adeguata di servizi essenziali e l'uso ricreativo degli spazi urbani, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, per beneficiare degli incentivi premiali alla riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo, le Regioni approvano norme specifiche per favorire la realizzazione di progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, coerenti con la Strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, nel pieno rispetto della potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia, secondo i seguenti criteri generali:
a) i comuni individuano gli ambiti di intervento, qualificabili quali aree degradate ai sensi del comma 10, nei quali realizzare interventi di recupero e di riqualificazione conformi agli strumenti urbanistici generali e, con propria deliberazione, provvedono alla relativa perimetrazione;
b) ai migliori progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, su iniziativa degli enti locali, degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, o di soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree degradate ricomprese nelle aree perimetrate a norma della lettera a), sono attribuite, quali incentivi, superfici utili lorde aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, individuate dai comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio attraverso specifici strumenti all'uopo previsti dalle amministrazioni comunali medesime. La superficie lorda aggiuntiva è restituita in quota parte a titolo gratuito al comune secondo percentuali stabilite dal comune medesimo in misura congrua per favorire la costituzione di un demanio comunale per la realizzazione di alloggi sociali e per interventi di edilizia residenziale pubblica, per il recupero urbano e per l'incremento delle dotazioni territoriali di servizi collettivi;
c) i progetti di cui alla lettera b) possono prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione e la delocalizzazione delle relative superfici utili lorde in area o aree diverse, e modifiche di destinazione d'uso, nonché adeguamenti della sagoma necessari per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
d) i comuni possono richiedere ai soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree urbane degradate, cui siano stati attribuite, quali incentivi, per la realizzazione delle iniziative di riqualificazione, superfici utili lorde aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, oneri straordinari di urbanizzazione vincolati alla realizzazione delle opere pubbliche comprese nei progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate; conseguentemente, il gettito di tali oneri è riversato in apposito capitolo di conto capitale, di nuova istituzione, nel bilancio dell'ente.

10. Per le finalità di cui al comma 9, per aree urbane degradate si intendono le
aree caratterizzate da un alto tasso di esclusione sociale, degrado edilizio e ambientale, carenza di attrezzature e servizi pubblici, criminalità, disagio minorile e da edifici in condizioni di obsolescenza o di degrado o incongrui o che comportino rischi per la pubblica o privata incolumità.
11. Gli interventi di cui al comma 9 non possono essere realizzati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, o in edifici od unità immobiliari abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso ovvero condonati per opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
12. Al fine di incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, e tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, dopo il primo periodo del comma i dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi».
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dal comma 12, spetta nella misura del 36 per cento:
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

14. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) del comma 13 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
14-bis. Ai fini della detrazione di cui al comma 12, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e seguenti, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
14-ter. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai finì dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.
14-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dai commi 12 e seguenti.
5. 85. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Al fine di migliorare la qualità della vita, la qualità abitativa e la qualità ambientale nelle aree urbane degradate attraverso la riqualificazione degli alloggi, un'offerta adeguata di servizi essenziali e l'uso ricreativo degli spazi urbani, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, per beneficiare degli incentivi premiali alla riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo, le Regioni approvano norme specifiche per favorire la realizzazione di progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, coerenti con la Strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, nel pieno rispetto della potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia, secondo i seguenti criteri generali:
a) i comuni individuano gli ambiti di intervento, qualificabili quali aree degradate ai sensi del comma 9-bis, nei quali realizzare interventi di recupero e di riqualificazione conformi agli strumenti urbanistici generali e, con propria deliberazione, provvedono alla relativa perimetrazione;
b) ai migliori progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, su iniziativa degli enti locali, degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, o di soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree degradate ricomprese nelle aree perimetrate a norma della lettera a), sono attribuite, quali incentivi, superfici utili lorde aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, stimata dai comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio attraverso specifici strumenti all'uopo previsti dalle amministrazioni comunali medesime. La superficie lorda aggiuntiva è restituita in quota parte a titolo gratuito al comune secondo percentuali stabilite dai comuni medesimi in misura congrua per favorire la costituzione di un demanio comunale per la realizzazione di alloggi sociali e per interventi di edilizia residenziale pubblica, per il recupero urbano e per l'incremento delle dotazioni territoriali di servizi collettivi;
c) i progetti di cui alla lettera b) possono prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione e la delocalizzazione delle relative superfici utili lorde in area o aree diverse, e modifiche di destinazione d'uso, nonché adeguamenti della sagoma necessari per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
d) i comuni possono richiedere ai soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree urbane degradate, cui siano stati attribuite, quali incentivi, per la realizzazione delle iniziative di riqualificazione, superfici utili lorde aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, oneri straordinari di urbanizzazione vincolati alla realizzazione delle opere pubbliche comprese nei progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate; conseguentemente, il gettito di tali oneri è riversato in apposito capitolo di conto capitale, di nuova istituzione, nel bilancio dell'ente.

9-bis. Per le finalità di cui al comma 9, per aree urbane degradate si intendono le aree caratterizzate da un alto tasso di esclusione sociale, degrado edilizio e ambientale, carenza di attrezzature e servizi pubblici, criminalità, disagio minorile e da edifici in condizioni di obsolescenza o di degrado o incongrui o che comportino rischi per la pubblica o privata incolumità.
5. 84. Braga, Mariani, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili con le seguenti: necessità di favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di efficienza e risparmio energetico.
5. 11. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
5. 408. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
5. 409. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 9, alinea, dopo le parole: specifiche leggi aggiungere le seguenti: la cui efficacia non può comunque superare i diciotto mesi.
5. 12. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: volumetria con le seguenti: superficie utile lorda.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
b), sostituire la parola: volumetrie con le seguenti: superfici utili lorde;
al comma 14:
secondo periodo, sostituire la parola:
volumetria con le seguenti: superficie utile lorda;
terzo periodo, sostituire la parola: volumetrie con le seguenti: superfici utili lorde.
5. 73. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'adeguamento degli edifici esistenti pubblici e privati alle norme della legge 9 gennaio 1989, n. 13, con l'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. 45. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.
(Inammissibile)

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli strumenti urbanistici con cui attuare tali previsioni.
5. 410. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1-quinquies, lettera e), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
1-septies. La detrazione fiscale di cui al comma 1-quinquies è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e con le relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un »attestato di qualificazione energetica«, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
1-octies. Ai commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle Circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate.
1-novies. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1-quinquies a 1-septies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
9-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 3-bis.
9-quater. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui al comma 3-bis spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 3-bis sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 3-bis, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

9-quinquies. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 3-bis siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
5. 83. Mariani, Realacci, Morassut, Braga, Margiotta, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, e tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi».
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dal comma 9-bis, spetta nella misura del 36 per cento:
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), e) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

9-quater. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) del comma 9-ter è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
9-quinquies. Ai fini della detrazione di cui al comma 9-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 9-bis e seguenti, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
9-sexies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.
9-septies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal comma 9-sexies.
5. 86. Morassut, Realacci.
(Inammissibile)

Al comma 10, sostituire le parole da: non possono riferirsi fino alla fine del comma con le seguenti: non possono essere realizzati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, o in edifici od unità immobiliari abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso ovvero condonati per opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
5. 75. Mariani, Morassut, Braga, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 10, dopo le parole: nei centri storici aggiungere le seguenti: in aree di pregio ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico.
5. 14. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 10, sostituire le parole: con esclusione degli con le seguenti: nonché a.
5. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo il rispetto, anche della normativa regionale, degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. 15. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.
5. 76. Braga, Morassut, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 11, dopo le parole: di cui al comma 9 aggiungere le seguenti parole: e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10.
5. 16. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 11, dopo le parole: all'entrata in vigore della normativa regionale, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
5. 17. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. In ogni caso sono fatte salve le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
5. 33. Froner.

Sopprimere il comma 13.
5. 77. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 13, alinea, dopo le parole: all'entrata in vigore della normativa regionale aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
5. 19. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) non è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per il mutamento delle destinazioni d'uso.
5. 78. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) i piani attuativi comunque denominati e conformi allo strumento urbanistico generale sono proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio comunale.
5. 79. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: Giunta comunale con le seguenti: Consiglio comunale.
5. 18. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Sopprimere il comma 14.
5. 80. Mariani, Braga, Morassut, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiungere le seguenti:, e fino al 31 dicembre 2012.
5. 20. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: comma 10, e al secondo periodo del comma 11, con le seguenti: secondo periodo del comma 11, e con esclusione degli edifici abusivi, o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, o in aree di pregio ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico, nonché degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le volumetrie previste sono concesse nel rispetto delle esclusioni stabilite dal primo periodo e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente. Le leggi regionali sono comunque tenute a rispettare dette esclusioni.
5. 22. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: approvazione di tali leggi aggiungere le seguenti:, la cui efficacia non può essere comunque superiore a 18 mesi.
5. 21. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari.

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole da: del volume fino alla fine del comma.
5. 81. Morassut, Braga, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La superficie utile lorda aggiuntiva è ceduta a titolo gratuito al comune per finalità di interesse pubblico nella misura stabilita dalla legislazione regionale e dagli strumenti urbanistici generali comunali.
5. 82. Braga, Morassut, Mariani, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Le spese effettuate, nell'anno 2011, per opere infrastrutturali e di manutenzione a seguito dello stato di emergenza deliberato in data 10 marzo 2011 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi atmosferici che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nella misura di 150 milioni di euro per la regione Marche, 10 milioni di euro per la regione Abruzzo, e 40 milioni di euro per la regione Basilicata.
14-ter. Le spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 14-bis, sono ripartite dalle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata fra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle province e dei comuni interessati dallo stato di emergenza.
14-quater. Le spese di cui al comma 14-bis sono effettuate, entro il 31 dicembre 2011, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di verificare l'assenza di effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
14-quinquies. Alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo per pari importo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008. n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5. 35. Vannucci, Baretta, Ventura.
(Inammissibile)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti Commissioni parlamentari sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. 44. Motta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito di piattaforme logistiche ubicate nei territori di cui alla Carta degli aiuti di Stato 2007-2013, che risultano inserite nelle programmazioni delle «Linee politiche del Piano nazionale della logistica» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che abbiano sottoscritto accordi di programma tra Stato ed enti locali per la loro realizzazione, trova applicazione il decreto ministeriale 6 agosto 2010.
5. 32. Moffa, Gianni.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 15.
5. 92. Marchignoli.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

15-ter. All'articolo 89 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Nei casi di condivisione e di coubicazione su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
5. 89. De Micheli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, si applica anche alle cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse anteriormente al 1o gennaio 2011.
5. 87. Lovelli.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici).


Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Alla disciplina vigente sono apportate le seguenti modificazioni:
*6. 18. Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Alla disciplina vigente sono apportate le seguenti modificazioni:
*6. 72. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).
6. 57. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole da: in corretta fino a: europea.
6. 3. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: né nei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni territoriali e funzionali.
6. 313. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con salvaguardia delle obbligazioni impositive e contributive.
6. 314. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) ulteriori disposizioni applicative in materia di autentiche gratuite per gli atti di beni mobili registrati.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 possono autenticare anche le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni, nonché estrarre copie conformi all'originale, necessari o funzionali per l'annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni di cui al periodo precedente e, in base ad apposito provvedimento adottato da parte dell'Agenzia delle entrate, registrare questi ultimi, ove ne sia prescritta la registrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per via telematica.
6. 59. Velo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1)
le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendono la matrice materiali di riporto di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del decreto legislativo medesimo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
«5. Le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 del presente articolo, si interpretano, in modo autentico, come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del presente decreto legislativo.»
6. 52. Bratti, Realacci.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) a decorrere dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, è reso disponibile entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
6. 76. Marchignoli.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
6. 73. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: del presente codice con le seguenti: dell'articolo 13 e degli articoli da 23 a 27 e da 31 a 45.
6. 79. Soro, Baretta, Fluvi.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere il capoverso lettera i-ter).
6. 75. Bressa, Amici, Baretta, Fluvi, Zaccaria, Giovanelli.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis)
Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso informato, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto.
6. 80. De Micheli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6).
6. 74. Bressa, Amici, Baretta, Fluvi, Zaccaria, Giovanelli.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, la lettera gg) è sostituita dalla seguente:
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni, i servizi voce su protocollo IP anche qualora non impieghino risorse di numerazione, i servizi di messaggistica istantanea su protocollo IP, i servizi di posta elettronica ed ogni altro servizio assimilabile a questi per natura e caratteristiche d'uso, e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.
6. 71. De Micheli.
(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) l'elenco degli atti e documenti, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, esclusi gli atti o documenti la cui produzione è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
2) l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis. - (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, compresa la mancata produzione di atti o documenti. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dagli atti e documenti mancanti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, degli atti o dei documenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, atti e documenti mancanti è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione di cui al primo periodo è nullo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

3) al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: »La mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei procedimenti di cui al presente articolo, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui al precedente periodo prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione«;

4) all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I questionari di cui al comma 1, lettera c), sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).».
6. 67. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire il numero 5) con il seguente:

5) negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per tali finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione contenente la suddetta valutazione. Il Ministro per la semplificazione normativa, verificata preventivamente l'adeguatezza e la completezza della predetta relazione, può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti, ed esprime le proprie valutazioni ai fini dell'iscrizione dei relativi schemi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Nei casi in cui la relazione evidenzi l'esistenza di nuovi oneri a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati, è comunque necessario il concerto del suddetto Ministro sullo schema di atto normativo;
al numero 6), sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati con le seguenti: gli elenchi degli oneri di cui al numero 5 sono pubblicati.
*6. 56. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire il numero 5) con il seguente:

5) negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per tali finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione contenente la suddetta valutazione. Il Ministro per la semplificazione normativa, verificata preventivamente l'adeguatezza e la completezza della predetta relazione, può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti, ed esprime le proprie valutazioni ai fini dell'iscrizione dei relativi schemi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Nei casi in cui la relazione evidenzi l'esistenza di nuovi oneri a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati, è comunque necessario il concerto del suddetto Ministro sullo schema di atto normativo;
al numero 6), sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati con le seguenti: gli elenchi degli oneri di cui al numero 5 sono pubblicati.
*6. 78. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al numero 6, sostituire le parole: nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi con le seguenti: gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. 60. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
6. 66. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino, Ria.

Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
6. 68. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), numero 6), primo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: semplificazione normativa con le seguenti: Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 19. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6, aggiungere il seguente:
6-bis) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana con proprio decreto le linee guida per l'istituzione sperimentale di due modelli di procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nei settori della sanità, urbanistico-edilizio e alberghiero da applicare da parte dei SUAP ai cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
6. 70. De Micheli.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
6. 69. Baretta.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) in caso di mancata ottemperanza dei controlli di cui all'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, qualora si verifichi un evento riconducibile all'inosservanza delle disposizioni di prevenzione di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004 da cui derivi un pericolo o un danno nei confronti di persone o cose, i titolari delle imprese fornitrici dei serbatoi rispondono del reato di cui all'articolo 423 del codice penale.
6. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) per ridurre gli adempimenti degli imprenditori agricoli connessi alle modalità di tenuta di piccoli contenitori di gasolio, all'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso ed agli impianti di distribuzione del gasolio.»
6. 63. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, lettera d), numero 2), sostituire le parole da: con decreto fino a: di Bolzano con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 20. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera d-bis), sopprimere il numero 4)
6. 320. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
b) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
c) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
d) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
e) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
f) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.»;
6. 328. Montagnoli.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo i seguenti criteri:
a) prevedere che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa;
b) prevedere che nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate;
c) prevedere che le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possano essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre e a mesi sei e che le autorizzazioni di tipo periodico non possano essere rilasciate per un periodo superiore ad un anno.»
6. 322. Montagnoli.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma al Codice della strada ed al relativo Regolamento d'esecuzione sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni.
2) al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 13, comma 2, lettera a), sub b), le parole: «del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «o della larghezza del veicolo, fermo restando il limite di 3 metri di larghezza»;
2) all'articolo 13, comma 2, lettera a), la lettera sub c) è abrogata;
3) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: «cinque veicoli di riserva» sono aggiunte le seguenti: «anche per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), sub a), b) e d), e) e f).
6. 23. Biasotti, Armosino.

Al comma 2, lettera e) aggiungere in fine le parole: e prevedendo inoltre che tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali sono rimasti invariati.
6. 326. Montagnoli.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica di una semplificazione amministrativa e di uno snellimento delle procedure burocratiche, il regolamento di cui al periodo precedente, abroga i commi 11 e 12 dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada
6. 325. Montagnoli.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità, di cui all'articolo 14 del citato regolamento di attuazione del Codice della strada, devono essere rilasciate entro 15 giorni dalla loro presentazione.
6. 327. Montagnoli.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 115, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, le parole: «A, B, C,» sono sostituite dalle seguenti: «A, B, anche speciale,» e le parole da «qualora consegua uno specifico attestato» sino a fine comma sono sostituite dalle seguenti: «previo rinnovo biennale di validità del titolo abilitativo alla guida posseduto.».
6. 400. Il Governo.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis)
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.
(Patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali).
1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità delle alte cariche istituzionali, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.
2. La disciplina prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla patente di servizio di cui al comma 1, quando gli illeciti, da cui derivano le decurtazioni di punteggio, sono commessi alla guida del veicolo per cui è prevista la medesima patente di servizio e nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In caso di revoca della patente di guida, a seguito di una qualunque delle ipotesi prevista dal presente codice, è revocata anche la patente di servizio di cui al comma 1.
e-ter) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di rilascio della patente di cui all'articolo 139-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come introdotto dal presente articolo, in particolare prevedendone un rilascio per documentazione in favore di soggetti che negli ultimi cinque anni, in modo continuativo, siano stati adibiti alla guida di veicoli impiegati nell'espletamento di compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, ed un conseguimento a seguito di esame per i conducenti per i quali non ricorrano le predette condizioni. Con il medesimo decreto sono inoltre disciplinati i criteri per la individuazione dei soggetti che hanno diritto alla patente di servizio di cui all'articolo 139-bis suddetto, i programmi e le modalità di esame per il conseguimento della stessa, i programmi e le procedure per l'applicazione a tale patente della disciplina dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la validità della patente di servizio e le caratteristiche del relativo modello.
6. 103. Soglia.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, effettua i controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e le ispezioni sui soggetti abilitati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ad esercitare funzioni autorizzazione, con le modalità finora utilizzate, già concordate in sede di contrattazione decentrata, a valere sui fondi destinati alla sicurezza stradale ed ai controlli.
6. 105. Soglia.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:
1) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;
2) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.
6. 62. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f.1) all'articolo 15 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ferma restando la durata dell'autorizzazione di due anni, al fine di semplificare le procedure burocratiche, gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, possono essere versati anche annualmente. In questo caso la validità dell'autorizzazione è condizionata al versamento delle suddette imposte.»
6. 61. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato IV alla parte quinta, Parte I, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis) impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che non lavorano per più di 90 giorni l'anno».
6. 64. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione».
6. 65. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo, dopo le parole «con personalità giuridica di diritto privato», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».
6. 77. Marchignoli.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f-bis).
6. 420. Fontanelli.

Al comma 2, lettera f-quater), comma 1), capoverso, dopo le parole: di numerazione progressiva aggiungere le seguenti:, di bollatura.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire il capoverso con il seguente:
«Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al terzo comma opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica».
6. 345. Rubinato.

Al comma 2, lettera f-octies), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 fino alla fine della lettera, con le seguenti: la data di entrata in vigore di tale Sistema è stabilita, rispettivamente:

1) al 1o settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

2) al 1o ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania;

3) al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 84, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

4) al 1o dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate;
5) al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti;
6) al 1o settembre 2011 per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei punti da 1 a 5, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
6. 300. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera f-octies), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 fino alla fine della lettera, con le seguenti: il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
6. 301. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera f-octies), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 fino alla fine della lettera, con le seguenti: il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
6. 302. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera f-octies), sostituire le parole non può essere antecedente al 1o giugno 2012 con le seguenti: non può essere posteriore al 1o giugno 2012.
6. 303. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera f-octies), aggiungere in fine le parole: Nelle more dell'applicazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in accordo con le regioni tramite le Agenzie regionali per l'ambiente, verifica e controlla la regolarità del trasporto dei rifiuti sottoposti al sistema SISTRI ai sensi della legislazione vigente.
6. 304. Mariani, Bratti, Braga, Realacci, Motta, Margiotta, Morassut, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera f-octies), aggiungere la seguente:
f-novies) entro i termini di decorrenza degli obblighi di cui al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui al DM 17 dicembre 2009 e dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio provvedimento provvede a emanare norme di semplificazione e relative istruzioni tecniche ai sensi degli articoli 22 e 23 del DM 18.2.2011 n. 52, sulla base dei seguenti criteri:
1) riduzione degli obblighi per i produttori iniziali alla sola iscrizione al SISTRI;
2) tutti gli adempimenti gestionali possano essere effettuati dalle associazioni di categoria o dal gestore del servizio pubblico incaricato in luogo del produttore iniziale; a tal fine devono essere previste modalità tecniche di accesso al SISTRI che consentano ai soggetti incaricati di adempiere agli obblighi previsti, anche attraverso sistemi di interoperabilità secondo i normali standard tecnologici semplificando e velocizzando le procedure;
3) l'adempimento agli obblighi SISTRI tramite le associazioni di categoria o il gestore del servizio pubblico incaricato sostituisce ogni altro obbligo in termini di formulari di trasporto, registri di carico e scarico e MUD;
4) adozione di modalità semplificate specifiche per i conferimenti presso piattaforme fisse, o presso piattaforme mobili o mezzi di trasporto attrezzati alla ricezione dei rifiuti che stazionano temporaneamente in aree preposte, con particolare semplificazione per i conferimenti effettuati nei limiti di cui all'articolo 212 comma 8, primo capoverso del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la tracciabilità dei conferimenti è garantita dal soggetto gestore della piattaforma senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;
5) introduzione di semplificazioni per i circuiti organizzati nella forma della microraccolta presso i singoli produttori di rifiuti, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, prevedendo modalità che tengano conto della complessità dovuta alla molteplicità dei soggetti produttori e dei rifiuti conferibili per ciascun ciclo di microraccolta; la tracciabilità dei conferimenti è garantita dal soggetto gestore della microraccolta stessa senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;
6) adozione di modalità semplificate e adeguate nei casi in cui i rifiuti siano prodotti al di fuori dell'unità locale da parte di attività di cui all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
7) differimento dei termini di decorrenza degli obblighi SISTRI in caso di mancata emanazione delle norme di semplificazione di cui al presente articolo o della loro effettiva funzionalità tecnica;
8) sono fatte salve le modalità di gestione semplificate assunte con Accordi e Contratti di programma di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
6. 321. Rubinato, Lulli, Fogliardi, Nannicini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della presente legge devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in diverse unità produttive o imprese del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e delle sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo al livello nazionale e la situazione di ciascuna unità produttiva o di ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni.»
6. 55. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino, De Poli, Poli.

Sopprimere il comma 2-ter.
6. 401. (nuova formulazione). Schirru, Miotto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 12-ter, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni sono soppresse le parole: «superiori a 1,5 milioni di euro».
3-ter. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6. 14. Lo Moro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
6. 121. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza.
6. 122. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.
6. 123. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. Le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19, fatte salve le ulteriori forme di semplificazione amministrativa previste dalle leggi regionali.»;
b) all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «un provvedimento di diniego» sono aggiunte le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
6. 81. De Micheli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, gli organi costituzionali nell'ambito e con gli strumenti della loro autonomia, provvedono alla elaborazione di programmi di contenimento con riguardo alle proprie attribuzioni, dandone atto in sede di precisazione del fabbisogno per il proprio funzionamento.
6. 315. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei rapporto di lavoro.
6. 115. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per ridurre gli adempimenti connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, previa convenzione col servizio pubblico di raccolta. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte l'anno.
6. 27. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, è soppresso il comma 2-quater.
*6. 32. Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, è soppresso il comma 2-quater.
*6. 312. Favia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Gli importi sono ridotti a 1.000 nel caso il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea;
b) al comma 19 la parola: «2.000» è sostituita dalla parola: «1.000».

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è introdotto un sistema di controllo e di monitoraggio dei soggetti che utilizzano gli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi (money transfer) per il trasferimento di denaro verso l'estero, al fine di individuare anomalie nelle modalità e nel numero dei trasferimenti, che possano ricondurre a fenomeni di abusi in materia di lavoro o a reati di evasione fiscale o riciclaggio. Con il medesimo decreto sono incrementati e resi più stringenti i controlli sulle attestazioni previsti dal comma 19.
6. 33. Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di amministrazione degli enti del sistema camerale.
6. 45. Realacci, Mariani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
3-ter. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 Marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
3-quater. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
6. 323. Messina.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto). - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-quinquies dell'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, sono sostituite dalle seguenti:
«1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.
3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile.
4. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sopprimere la lettera h).
5. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.
6. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.
7. Le misure di cui al comma 6 possono consistere:
a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;
b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;
c) nella progressiva riduzione dell'imposta regionale per le attività produttive.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabilite le modalità applicative del comma 7, l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 10.
10. L'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) alla lettera a), le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

11. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 10 del presente articolo.
12. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».
13. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.
14. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.
15. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna.
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12 a 15, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 10 del presente articolo.
17. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente:
«01. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n, 1621, e successive modificazioni.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».
6. 01. Borghesi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese). - 1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
e) «interessi legali di mora»; interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta ai creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.
4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.
11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.
18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
6. 011. Misiani, Lulli, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni). - 1. Il presente articolo in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione con le pubbliche amministrazioni. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «pubblica amministrazione», ogni soggetto inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

3. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

4. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 3, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:
a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

5. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 4, lettera d), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditori.
6. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 4, fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo che non può, in ogni caso, superare i sessanta giorni di calendario.
7. Il tasso di riferimento, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, è il seguente:
a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1o gennaio dell'anno stesso;
b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1o luglio dell'anno stesso.

8. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza che sia necessario un sollecito, uno dei seguenti importi che costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore:
a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;
b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;
c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

9. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.
10. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.
11. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
12. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 9, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
13. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel comma 4 lettera b).
14. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente inique.
6. 09. Misiani, Lulli, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:
Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
* 6. 08. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
* 6. 012. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Disposizioni a favore delle persone invalide civili). - 1. Le certificazioni mediche rilasciate dai medici dai medici di base e specialisti ambulatoriali, per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e per il riconoscimento dell'invalidità civile per le quali è obbligatorio l'invio telematico delle informazioni ad altre amministrazioni, sono esenti dal pagamento dei relativi oneri amministrativi.
2. Le pensioni privilegiate ordinarie (integrate nella misura del 20 per cento sulla pensione ordinaria maturata per i titolari di 1 categoria-grandi invalidi e del 10 per cento per i titolari dalla 2 alla 8 categoria per invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e concorrono, rispettivamente, nella misura del 80 e del 90 per cento annuo ai fini dell'imponibile IRPEF.
3. L'assegno mensile d'invalidità civile parziale è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, e dipendente a tempo determinato fino al limite massimo di euro 8.000.
6. 013. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
6. 010. De Micheli.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Semplificazione fiscale).

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: straordinari.
7. 400. Damiano, Bellanova, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: giustizia ed emergenza aggiungere le seguenti:, contrasto alle truffe nei confronti degli enti previdenziali e quelli finalizzati all'emersione del lavoro nero o disposti a seguito di denuncia dei lavoratori.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: possono costituire;
al comma 2:
lettera
a):
numero 1), dopo le parole: materia fiscale e contributiva aggiungere le seguenti: mediante l'istituzione di una banca dati unificata delle ispezioni;
numero 4), sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: possono costituire;
numero 5), dopo le parole: della sicurezza pubblica aggiungere le seguenti:, ai controlli finalizzati a contrasto delle truffe nei confronti degli enti previdenziali, all'emersione del lavoro nero o avviati su denuncia dei lavoratori;
lettera d), dopo le parole: di cui all'articolo 12 aggiungere le seguenti: commi da 1 a 6.
7. 244. Baretta, Marchi, Rosato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, può essere operato al massimo con cadenza semestrale.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;.
7. 15. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al massimo con cadenza semestrale con le seguenti: solo con cadenze sorteggiate.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: inferiori al semestre con le seguenti: sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al numero 2).
7. 16. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché riduzione della ritenuta operata su bonifici bancari e postali.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
r-bis) all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
r-ter) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
7. 193. Vannucci.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: è ammessa la deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali acquistati o locati successivamente al 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014;.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) è ammessa la deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione per gli immobili acquistati nel periodo dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 nonché ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo.
7. 217. Marchignoli.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, è ammessa la deduzione totale delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale obbligatori per la formazione permanente;.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente, le stesse si intendono totalmente deducibili.».
7. 218. Marchignoli.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in caso di pagamento con aggiungere le seguenti: bonifici bancari e postali, assegni,

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante aggiungere le seguenti: bonifici bancari o postali, assegni,
7. 221. Marchignoli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché da parte dei contribuenti esonerati dalle registrazioni ai fini IVA.
7. 91. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per le operazioni nei confronti di soggetti non residenti.

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. L'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è in ogni caso esclusa per le operazioni di ammontare non superiore a venticinquemila euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, non residenti nel territorio dello Stato».
7. 108. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:; inoltre è fissata al 31 ottobre di ogni anno la scadenza per l'invio della citata comunicazione.

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza della comunicazione telematica di cui al comma 1 è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
7. 215. Marchignoli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) sostituzione dell'accertamento sintetico attualmente in vigore con un nuovo redditometro a riscossione immediata;

Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguito ricavi non superiori a 60.000 euro;
al comma 2:
dopo la lettera
m) aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 1, comma 96, lettera a), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite, a decorrere dal 1o gennaio 2012, dalle seguenti: «non superiori a 60.000 euro» e all'articolo 1, comma 96, lettera b), della medesima legge n. 244 del 2007, le parole: «un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
7. 4. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:; inoltre è previsto lo slittamento definitivo della scadenza e degli adempimenti fiscali del giorno 16 agosto.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal giorno 1 al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
7. 222. Marchignoli.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e 700 mila euro con le seguenti: 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «400.000 euro» e «700.000 euro» con le seguenti: «700.000 euro» e «un milione di euro».
7. 23. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e 700 mila euro con le seguenti: 420 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 720 mila euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «400.000 euro» e «700.000 euro» con le seguenti: «420.000 euro» e «720.000 euro».
7. 248. Fogliardi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguito ricavi non superiori a 60.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2:
dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 1, comma 96, lettera a), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite, a decorrere dal 1o gennaio 2012, dalle seguenti: «non superiori a 60.000 euro» e all'articolo 1, comma 96, lettera b), della medesima legge n. 244 del 2007, le parole: «un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg.1) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m-bis) si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera gg-ter) rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg.2) a decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento.
7. 3. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: richiesta fino alla fine della lettera con le seguenti: avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità.

Conseguentemente, al comma 2:
lettera a), numero 1), sostituire le parole: dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni con le seguenti: dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni;
lettera n), dopo il numero 2.1) aggiungere il seguente:
2.1.1.) le parole: «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta»;
lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis). L'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente».
7. 7. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: centoventesimo giorno con le seguenti: centottantesimo giorno.
* 7. 24. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: centoventesimo giorno con le seguenti: centottantesimo giorno.
*7. 197. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis), aggiungere le seguenti:
u-ter) le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e, comunque, fino a centoventi mesi complessivi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
u-quater) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera u-ter) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 238. Calvisi, Schirru.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis), aggiungere la seguente:
u-ter) al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
7. 191. Vannucci.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis), aggiungere la seguente:
u-ter) al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «novantasei».
7. 192. Vannucci.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) revisione del meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame.
7. 198. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) determinazione biennale dell'aggio sulla base dei costi normalizzati necessari per effettuare l'attività di riscossione;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:
u-ter) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione».
7. 195. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:
u-ter) all'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «e dei relativi interessi di mora» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dei relativi interessi di mora e delle sanzioni,».
7. 196. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:
u-ter) all'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «e dei relativi interessi di mora» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle sanzioni». Dall'applicazione della norma di cui alla presente lettera non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
7. 205. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) revisione della disciplina della riscossione degli importi non significativi, intendendosi per tali quelli inferiori o pari a 2.000 euro, stabilendo che, per gli stessi importi, non si possa procedere al fermo amministrativo;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:
u-ter) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non è possibile disporre il fermo dei beni mobili per un valore delle somme iscritte a ruolo inferiore a duemila euro».
7. 199. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) limitazione all'applicazione degli interessi e delle sanzioni sulle somme iscritte a ruolo per chi abbia maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:
u-ter) qualora il debitore abbia maturato crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti del medesimo ente impositore, le sanzioni e gli interessi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano sulla differenza tra i crediti vantati e l'importo delle somme iscritte a ruolo.
7. 200. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera aa):
numero 1), sostituire le parole:
«euro 300,00» con le seguenti: «euro 1.000,00»;
numero 2), sostituire le parole: «euro 300,00» con le seguenti: «euro 1.000,00».
7. 249. Fogliardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le lettere da
dd) a gg);
all'articolo 11, comma 2, sostituire la lettera b), con le seguenti:
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del presente comma, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e dall'articolo 8, commi 3 e 9;
b-bis) a decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 10 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
7. 6. Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera t-bis), aggiungere la seguente:
t-ter) semplificazioni degli adempimenti riguardanti le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. 94. Brugger, Zeller.

Al comma 1, dopo la lettera t-bis), aggiungere la seguente:
t-ter) ampliamento del principio di compensazione tra debiti fiscali e contributivi e crediti di fornitura.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al periodo precedente può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
2. Per le aree geografiche o i settori produttivi o merceologici in stato di crisi, il Ministro dell'economia e delle finanze può stabilire con proprio decreto la possibilità di compensazione tra crediti e debiti in favore dei soggetti inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, qualora siano titolari di uno o più crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione ai quali siano scaduti i termini di pagamento e non vi siano condizioni ostative alla loro liquidazione, questi può farle a compensazione. In tal caso l'agente della riscossione competente per territorio, ricevuta, anche in via telematica, la segnalazione dal titolare del credito, sospende i termini di pagamento e procede alla verifica presso le amministrazioni debitrici.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2».
7. 415. Cicu.
(Inammissibile)

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: coordinamento tra i vari soggetti interessati aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente ed assicurando il coinvolgimento a livello consultivo delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive.
7. 177. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto si individuano le procedure per l'unificazione in un unico corpo degli ispettori attualmente facenti capo all'INPS e all'INAIL.
7. 171. Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
7. 187. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: che può avvalersi
delle camere di commercio fino alla fine del numero con le seguenti: il quale dispone le misure ritenute necessarie avvalendosi dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero, se non istituito, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. A tal fine, presso il portale www.impresainungiorno.gov.it, di cui all'articolo 3 del citato decreto, è istituita la «banca dati dei controlli sulle imprese» nella quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire gli elementi informativi acquisiti a seguito dei controlli effettuati.
* 7. 178. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: che può avvalersi delle camere di commercio fino alla fine del numero con le seguenti: il quale dispone le misure ritenute necessarie avvalendosi dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero, se non istituito, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. A tal fine, presso il portale www.impresainungiorno.gov.it, di cui all'articolo 3 del citato decreto, è istituita la «banca dati dei controlli sulle imprese» nella quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire gli elementi informativi acquisiti a seguito dei controlli effettuati.
* 7. 184. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
7. 158. Poli, Ruggeri, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: a cui fanno seguito sanzioni da definire in sede di contrattazione collettiva.
7. 17. Paladini, Aniello Formisano, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e comportano la nullità degli atti stessi.
7. 102. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo le parole: nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica aggiungere le seguenti:, dell'ambiente, dei beni culturali.
7. 18. Piffari, Zazzera, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole:. Non si applicano altresì ai controlli decisi con la seguente:, decisi.
7. 179. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e contenuti nell'arco di non più di un trimestre con la seguente: consecutivi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: In entrambi i casi fino alla fine della lettera.
7. 173. Rubinato.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: in contabilità semplificata aggiungere le seguenti:, alle imprese in regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e alle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. 219. Marchignoli.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: In entrambi i casi fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, per il computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».
7. 19. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria».
7. 73. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nel caso in cui il contribuente abbia tratto un beneficio dalla mancata comunicazione.
7. 188. Fluvi, Baretta.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: apposite convenzioni aggiungere le seguenti:, fermi restando gli obblighi di osservanza delle disposizioni generali sul trattamento dei dati personali e di quelle specifiche sui trattamenti dei dati da parte di soggetti pubblici di cui, in particolare, al Titolo IV del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
7. 20. Favia, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: e, ove ricorra, della responsabilità contabile;.
7. 21. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: contabile con la seguente: amministrativa.
7. 22. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPDAP, al fine di provvedere al conseguente implemento delle proprie banche dati e di far fronte a tutti i nuovi adempimenti attribuiti, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2012, nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti.
7. 162. Baretta.
(Inammissibile)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di provvedere all'attuazione di quanto previsto alla presente lettera, l'ENPALS è autorizzato nel triennio 2011-2013, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti. Alla copertura degli oneri l'Ente provvederà ad apportare idonee riduzioni a carico delle altre spese di parte corrente del bilancio di previsione 2011-2013 in modo che non vi siano nuovi o maggiori oneri a carico del conto della pubblica amministrazione. Tali riduzioni dovranno essere certificate dal collegio dei sindaci dell'Ente.
7. 247. Baretta.
(Inammissibile)

Al comma 2, lettera i), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per individuare il regime contabile naturale per l'anno 2011 le imprese devono verificare se nell'anno 2010 è stato superato il limite dei ricavi sopraindicati.
7. 103. Zeller, Brugger.

Al comma 2 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 34, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera i-bis) pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-ter, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7. 201. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «l'ammontare di lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare di euro un milione».
7. 124. Della Vedova, Di Biagio, Lo Presti, Moroni, Proietti Cosimi, Raisi.

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:
n)
al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 24, comma 1, le parole: «per più di un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un triennio»;
2) all'articolo 29, il comma 1 è abrogato;
3) l'articolo 30 è abrogato;
4) all'articolo 31, il comma 1 è abrogato.
7. 412. Della Vedova, Di Biagio, Lo Presti, Moroni, Proietti Cosimi, Raisi.

Al comma 2, lettera n), sopprimere il numero 1).
7. 235. Boccia.

Al comma 2, lettera n), dopo il numero 2.1), aggiungere il seguente:
2.1.1
) dopo le parole: «devono contenere» aggiungere le seguenti: «, qualora l'importo accertato superi i 2.000 euro,».
7. 10. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera n), numero 3), dopo le parole: al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le seguenti: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
numero 3-bis), dopo le parole:
al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le seguenti: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e;
dopo il numero 3-bis), aggiungere il seguente:
3-ter) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «su richiesta dell'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
numero 4), dopo le parole: al comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti: primo periodo, dopo le parole: «l'agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», le parole: «previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» e;
dopo il numero 4), aggiungere i seguenti:
4-bis) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «all'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
4-ter) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «alle somme affidate agli agenti della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e dopo le parole: «dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
4-quater) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al comma 1, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali»;
4-quinquies) al comma 3, dopo le parole: «L'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
7. 223. Boccia.

Al comma 2, lettera n), numero 3), dopo le parole: di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: e, in caso di richiesta da parte del contribuente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
7. 500. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) sono comunque sospese le procedure esecutive relative ad immobili di contribuenti ed imprese inadempienti con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740, messe in atto dal concessionario della riscossione.
7. 149. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) è comunque disposta a favore delle imprese con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740 una sospensione di 12 mesi del pagamento degli importi al concessionario della riscossione.
7. 150. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) è comunque disposta a favore delle imprese con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740, secondo l'articolo 51 dello Statuto della Regione Sardegna, una sospensione di 12 mesi del pagamento degli importi al concessionario della riscossione.
7. 151. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 13 è abrogato;
2) all'articolo 14, comma 1, le parole: «, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento» sono soppresse.
7. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) il comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
7. 11. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, dopo le parole: avvenga mediante aggiungere le seguenti: assegni, bonifici bancari,
* 7. 170. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, dopo le parole: avvenga mediante aggiungere le seguenti: assegni, bonifici bancari,
* 7. 214. Marchignoli.

Al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni previsto dal comma 1 i soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
7. 92. Brugger, Zeller.

Al comma 2, lettera p), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'annotazione distinta di questi acquisti nel registro previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche con documento riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, assume gli effetti di cui al comma 2.
7. 106. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:
q)
le lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono abrogate;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto la mancanza della comunicazione della data di inizio dei lavori all'Ufficio delle entrate, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dell'espressa indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera non comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7. 100. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis). per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto la mancanza della comunicazione della data di inizio dei lavori all'Ufficio delle entrate e dell'espressa indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera non comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7. 101. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.
* 7. 168. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.
* 7. 211. Marchignoli.

Al comma 2, lettera t), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) all'articolo 30 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento, effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
7. 74. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:
t-bis). Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi si intende riconosciuto alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 non operanti in zone svantaggiate, proporzionalmente al conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate».
t-ter). All'onere derivante dall'attuazione della lettera t-bis pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
7. 182. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis) al fine di garantire che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per il pagamento dell'imposta dovuta, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati;
7. 25. Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis) le quote di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono riscosse dagli enti previdenziali attivando le medesime modalità e procedure utilizzate per la riscossione della contribuzione obbligatoria;
7. 163. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
u.1). al fine di consentire ai contribuenti a basso reddito l'adempimento degli obblighi tributari, agevolando in particolare quanti sono stati colpiti più duramente dalla crisi economica e occupazionale degli ultimi anni, per i contribuenti individuali con reddito inferiore ai quindicimila euro annui, come risultanti dall'indicatore di stato economico equivalente, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) sono aboliti gli interessi di mora applicati ai piani di rateizzazione dei debiti tributari;
2) all'accettazione del piano di rateizzazione, sono cancellate d'ufficio tutte le misure cautelari iscritte dai concessionari della riscossione;
3) la somma rateizzabile, sia con il concessionario della riscossione che in via amministrativa con gli enti impositori, non potrà eccedere il quinto del reddito mensile dichiarato, salvo l'adesione volontaria da parte dell'impresa o del contribuente a versare una somma maggiore.
7. 116. Della Vedova, Di Biagio, Lo Presti, Moroni, Proietti Cosimi, Raisi.

Al comma 2, lettera u-bis), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale

abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».
7. 12. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 2, lettera u-bis), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. L'immobile sul quale è consentita l'ipoteca legale di cui al comma 1, è soggetto ad inalienabilità assoluta da parte del debitore e dei suoi eredi, fatta salva la vendita finalizzata all'estinzione dell'intero debito iscritto a ruolo».
7. 227. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, sostituire la lettera cc), con la seguente:
cc) all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 5 del presente articolo trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso».
7. 75. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera cc), sopprimere le parole:, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Ove l'utente allacciato all'impianto centralizzato fruisca contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili è sua facoltà optare per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in una delle due forniture.
7. 207. Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera cc), sopprimere le parole:, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti.
7. 206. Fluvi, Baretta.

Al comma 2, lettera dd), numero 1), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o gennaio.
7. 190. Vannucci.

Al comma 2, dopo la lettera dd-bis) aggiungere la seguente:
dd-ter) alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data del 1o gennaio 2002, e al 6 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1991, n. 241»;
2) all'articolo 7, il comma 2 , è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
7. 8. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera dd-bis) aggiungere la seguente:
dd-ter) l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio prevista all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa anche a coloro che hanno acquistato l'immobile nell'anno 2007. La previsione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dall'anno 2011.
7. 291. Soglia.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) nell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, secondo comma.
2-quater. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;
7. 93. Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 242. Graziano, Picierno.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso,» sono soppresse;
7. 239. Graziano, Picierno.

Al comma 2 dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg.1) all'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».
gg.2) le disposizioni della lettera gg.1) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettere gg.1) e gg.2), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-ter, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7. 164. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg.1) all'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare»;
gg.2) le disposizioni di cui alla lettera gg.1) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
7. 224. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1)
al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
7. 240. Graziano, Picierno.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1)
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Previa acquisizione del consenso dell'ente impositore, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di compatibilità ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'agente della riscossione può concedere un aumento del numero di rate di cui al comma 1 in casi di particolare necessità. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è definita la casistica nell'ambito della quale devono rientrare le fattispecie di particolare necessità di cui al periodo precedente. Dall'applicazione della norma di cui ai precedenti periodi non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
n-ter). all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 1 e 1-bis».
7. 204. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg.1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta» sono soppresse;
gg.2) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate»;
* 7. 167. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:

gg.1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta» sono soppresse;

gg.2) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate»;
* 7. 210. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre»;
7. 209. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 1 delle Tariffe Parte II allegate al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis). Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del precedente comma 1 lettera b), le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le operazioni di consolidamento dei debiti effettuate sempre ai sensi dell'articolo 67, comma 3 e dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.
7. 245. Boccia.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg.1) all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:
3-bis) Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
gg.2) all'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane».
7. 243. Fluvi.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) Le istanze pendenti per la restituzione ai soggetti danneggiati delle somme di cui al comma 90 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni, in base alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono risolte con il versamento, da parte degli enti previdenziali e assistenziali, della somma complessivamente dovuta, ridotta del 20 per cento, senza alcun addebito di spese legali e di giustizia, entro centottanta giorni dalla loro presentazione. Dette somme possono anche essere utilizzate in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Conseguentemente, all'articolo 11 comma 2:
a) dopo le parole «gg)» aggiungere le seguenti «gg.1»; sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «120 milioni»;
b) dopo la lettera b) inserire la seguente «b-bis) quanto ai maggiori oneri di cui alla lettera gg.1) pari a euro 20 milioni per l'anno 2011, si provvede mediate riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente , relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
7. 85. Scilipoti.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 6 è abrogato;
4) il comma 7-ter è abrogato.
7. 13. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione»;
3) al comma 6, alinea, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
7. 159. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) al comma 6, alinea, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
7. 233. Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole «nove per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sette per cento»;
2) al comma 1, lettera a) le parole: «in misura del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti «in misura del 3,65 per cento»;
7. 237. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «sessantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti «centoventesimo giorno»;
7. 234. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'aggio di cui al comma 1 non è dovuto sugli interessi per la dilazione di pagamento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;
7. 230. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro»;
* 7. 166. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro»;
* 7. 208. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro».
7. 220. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 99, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente» sono aggiunte le seguenti: «e alla cassa edile territorialmente competente»;
7. 81. Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente lettera:
gg.1) L'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2008 è sostituito dal seguente: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 99, comma 1, 101 comma 1, primo periodo».
7. 82. Moffa, Gianni.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) l'Allegato XII del decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:
«Allegato XII
Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99.
1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo]; (i) nonché persona giuridica se esistente [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.
5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo.
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
13. Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
14. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale o partita IVA indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
15. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).
7. 83. Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), 1 aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale,».
7. 183. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a euro 300»;
7. 213. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni che alla data del 31 luglio 2011 presentino le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto ministeriale di cui alla presente lettera determina: la tipologia di mutui che hanno diritto alla rinegoziazione tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo, nonché le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse; la Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni che hanno diritto alla rinegoziazione una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo;
7. 310. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento»;

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limite del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera gg.1) del comma 2 dell'articolo 7.
7. 1. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg.1) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
gg.2) al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»;

gg.3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
gg.4) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera gg.3) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
gg.5) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da gg.1) a gg.5) del comma 2 dell'articolo 7.
7. 2. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 2, sopprimere le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies).
7. 401. De Micheli, Graziano.

Al comma 2, lettera gg-ter), sostituire le parole: dal 1o gennaio 2012 con le seguenti: dalla data di entrata a regime del federalismo municipale.
7. 501. Rubinato.

Al comma 2, lettera gg-ter), sostituire le parole: 1o gennaio 2012 con le seguenti: 1o gennaio 2014.
7. 502. Rubinato.

Al comma 2, lettera gg-ter), sostituire le parole: 1o gennaio 2012 con le seguenti: 1o gennaio 2013.
7. 402. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera gg-ter), sostituire le parole da: in deroga fino alla fine della lettera con le seguenti: i comuni possono effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, della entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle loro società partecipate, in sostituzione di Equitalia Spa nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera gg-quater) sostituire l'alinea con il seguente: I Comuni possono effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate.
7. 510. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera gg-quater), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) tramite Equitalia S.p.A. secondo le medesime modalità di cui al numero 1).
7. 503. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 2, lettera gg-quinquies), sopprimere le parole: fino a euro 2.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire le parole:
ed esecutive con le seguenti: e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
sostituire le parole:
posta ordinaria con le seguenti: le forme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. 411. Della Vedova, Di Biagio, Lo Presti, Moroni, Proietti Cosimi, Raisi.

Al comma 2, lettera gg-quinquies), sostituire le parole da:, mediante posta fino alla fine della lettera con le seguenti: di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, a mezzo di posta raccomandata, decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento.
7. 403. De Micheli, Graziano.

Al comma 2, dopo la lettera gg-octies), aggiungere la seguente:
gg-octies.1) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di beni mobili registrati escluse dall'applicazione del fermo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
7. 232. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg-octies), aggiungere la seguente:
gg-octies.1) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobili» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa»;
*7. 160. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg-octies), aggiungere la seguente:
gg-octies.1) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobili» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa»;
*7. 226. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, lettera gg-novies), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: centottanta fino alla fine del capoverso con le seguenti: trenta giorni dalla fissazione della trattazione in udienza della stessa, che deve essere fissata non oltre centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera gg-decies) con la seguente:
gg-decies) la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, laddove ricorrano i presupposti, costituisce illecito disciplinare ed è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il Presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per la trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.
7. 504. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, sopprimere la lettera gg-decies).
7. 505. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera gg-decies), sostituire le parole da: costituisce fino alla fine della lettera, con le seguenti: dà luogo all'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
7. 506. Vannucci.

Al comma 2, lettera gg-undecies), alinea, sostituire le parole: complessivamente a: con le seguenti: complessivamente a ventimila euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, sopprimere i numeri 1) e 2);
alla lettera gg-duodecies):
numero 1), capoverso comma 1:
alinea, sostituire le parole:
supera complessivamente: con le seguenti: supera complessivamente ventimila euro;
sopprimere le lettere
a) e b)
sopprimere il numero 2).
7. 507. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera gg-undecies), numero 2), sostituire la parola: ottomila con la seguente: quindicimila.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera gg-duodecies), numero 1), capoverso comma 1, lettera b), sostituire la parola: ottomila con la seguente: quindicimila.
7. 508. Vannucci.

Al comma 2, lettera gg-undecies), numero 2), sostituire la parola: ottomila con la seguente: dodicimila.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera gg-duodecies), numero 1), capoverso comma 1, lettera b), sostituire la parola: ottomila con la seguente: dodicimila.
7. 509. Vannucci.

Al comma 2, dopo la lettera gg-undecies), aggiungere la seguente:
gg-undecies.1) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di immobili escluse dall'applicazione dell'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
7. 231. Calvisi, Schirru.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1972, n. 633 dopo l'articolo 74-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 74-sexies.
(Disposizioni per il settore orafo-argentiero).

1. In via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, i prodotti lavorati del settore orafo e argentiero, sono soggetti all'IVA pari al 10 per cento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2011, convoca un tavolo con i rappresentati del settore al fine di valutare l'andamento del settore medesimo e le misure fiscali ad esso collegate, con specifico riferimento ai risultati conseguiti e attesi della sperimentazione di cui al comma 1».
7. 175. Mattesini, Nannicini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti; «, e determina, in sede di liquidazione periodica dell'imposta, un minor debito ovvero un maggior credito»;
b) al terzo periodo, prima delle parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «o non vi sia variazione dell'imposta determinata in sede di liquidazione periodica,».
7. 174. Rubinato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di assicurare la necessaria efficienza e flessibilità, ciascuna camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali, garantendo comunque il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'osservanza del disposto di cui al comma 21 del medesimo articolo 6, possono effettuare variazioni compensative tra le tipologie di spesa individuate dal medesimo articolo 6. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.
7. 118. Realacci, Mariani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse».
7. 216. Marchignoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sospesa fino al 1o gennaio 2012.
7. 246. Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
7. 180. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2-ter, ultimo periodo, sostituire le parole da:, degli interessi fino alla fine del comma con le seguenti: e degli interessi.
7. 414. Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 2-ter, ultimo periodo, sopprimere le parole: determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle.
7. 413. Di Giuseppe, Messina, Rota.

Sostituire i commi 2-sexies e 2-septies con il seguente:
2-sexies. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è abrogato;
7. 241. Graziano, Picierno.

Al comma 2-sexies, dopo le parole: sono inserite le seguenti: " aggiungere le seguenti: riferibili ai tributi non versati.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera gg.1), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-ter, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7. 161. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2-sexies, dopo le parole: sono inserite le seguenti: " aggiungere le seguenti: riferibili ai tributi non versati.
7. 225. Calvisi, Schirru.

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:
2-septies.1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore di cui agli articoli 68 e 79 del presente decreto. All'atto di cessione interviene l'Agente della riscossione al quale è interamente versato il corrispettivo. Le eccedenze rispetto al debito vengono rimborsate al debitore entro dieci giorni lavorativi dall'incasso».
7. 228. Calvisi, Schirru.

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:
2-septies.1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È fatto divieto di pignoramento dei beni strumentali, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni»;
7. 229. Calvisi, Schirru.

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:
2-septies.1. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
7. 212. Marchignoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:
2-decies. All'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma per i padiglioni e le aree fieristiche destinate all'esposizione la classificazione nella categoria E/4».
7. 404. Stucchi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:
2-decies. All'articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I benefici di cui ai commi precedenti decorrono dal 1o gennaio 2011 anche se gli accordi o contratti di cui al comma 1 sono stati stipulati successivamente».
7. 405. Caparini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:
2-decies. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sub-categoria «tributi» a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico. I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al primo periodo, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.
7. 406. Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:
2-decies. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati.
7. 407. Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:
2-decies. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «31 dicembre 1992, n. 545» sono aggiunte le seguenti: «e nel regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1988, n. 322».
7. 408. Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:
2-decies. All'articolo 10, comma 3-ter, terzo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146, le parole: «soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3».
7. 409. Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-novies, aggiungere il seguente:
2-decies. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1988, n. 322»
7. 410. Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. In recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera d) del sesto comma è inserita la seguente lettera: «d-bis) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis) n. 1 e n. 2, q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;».
2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera e) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:
e-bis) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
e-ter) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
7. 08. Graziano, Picierno.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per accelerare la liberalizzazione del mercato dei carburanti).

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
7. 09. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica di norme in materia di diritto annuale).
1. L'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, si interpreta nel senso che il diritto annuale è un'imposta diretta dovuta alle Camere di commercio per il loro finanziamento ordinario, per la copertura del fabbisogno del sistema camerale italiano e per l'alimentazione del fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere.
2. La misura delle sanzioni in caso di ravvedimento per il diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è quella di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e sue successive modificazioni.
3. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54, e successive modificazioni.
7. 0400. Realacci, Mariani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Assegnazione all'Acquirente unico di funzioni in materia di carburanti).

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti princìpi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 1.

7. 011. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e di cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:
a) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro e inferiore a 30.000 euro;
c) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro e inferiore a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.
1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante ai sensi del comma 1-quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».
2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo.
4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nella misura maggiorata del 30 per cento.
1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni»;
c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Part-time incentivato per le lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma i del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».
7. 012. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'INPDAP, al fine di completare e rendere rispondente la banca dati delle posizioni assicurative dei propri iscritti alle esigenze indicate nell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento alla predisposizione della certificazione della posizione assicurativa, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determi-nato, fino alla data del 31 dicembre 2013, nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti".
7. 013. Baretta.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Impresa e Credito)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».
1-ter. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:
«Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-ter pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 punti». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b)
all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
8. 20. Mura, Cimadoro, Di Giuseppe, Paladini, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente di 12.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. 103. Marchioni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per agevolare il reinserimento nel lavoro degli informatori scientifici del farmaco, alla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «iscritti al relativo ordine» sono aggiunte le seguenti: «o da un informatore scientifico del farmaco in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006».
8. 320. Scilipoti.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.
8. 88. Vannucci, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«Art. 41. - 1. Le disposizioni di cui alla sezione III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è del 20 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il reddito imponibile sul quale applicare l'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è determinato in modo semplificato, applicando al reddito ante imposta certificato nel bilancio della società la normativa italiana sulla deducibilità degli ammortamenti, degli accantonamenti rischi ed oneri e dei componenti positivi e negativi rivenienti dalla gestione delle partecipazioni».
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
8. 87. Rubinato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze prevede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
8. 9. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis. Nel caso di cessione, in qualunque forma attuata, di azienda o di ramo di azienda intervenuta fra due o più imprese per le quali è aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria delle obbligazioni relative ai rapporti compresi nel negozio di cessione, maturate non oltre la seconda dichiarazione d'insolvenza, purché la prima sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza sia pronunciata entro l'anno dalla cessione».
8. 67. Ferranti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente: «Articolo 67-ter - (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d). Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti in qualunque forma effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), nonché i finanziamenti-ponte, purché, nelle more della presentazione da parte dell'imprenditore del piano di risanamento, sia stata sottoscritta dagli stessi soggetti, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 182-quater è aggiunto il seguente: «Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati dai soggetti indicati al precedente comma, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché sia stata, nelle more della stessa omologazione, sottoscritta dagli stessi soggetti di cui al precedente comma, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi»;
c) il terzo comma dell'articolo 182-quater è soppresso.
8. 102. Boccia.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi da 178 a 181, sono sostituiti dai seguenti:
«178. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno:
a) possono essere emessi specifici titoli di risparmio per l'economia meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle autorità creditizie.
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.
179. Le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari di cui al comma 178. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) del comma 178 non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui al presente comma.
180. I Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.
181. Per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario».
4.1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli di risparmio per l'economia meridionale ivi incluse le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate e le caratteristiche dei progetti etici.
8. 73. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: sono apportate fino alla fine del comma con le seguenti: è disposto quanto segue:
a) i risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni i cui alle lettere b) e c), accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso:
1) la concessione di agevolazioni creditizie fino alla misura dell'1 per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari per il finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese, localizzati nelle aeree di cui alla decisione 2002/555/CE della Commissione, del 1o agosto 2002, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria;
2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, e di cui all'articolo 2 del presente decreto;
b) a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a un miliardo di euro a decorrere dal 2012 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri;
c) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a). La disposizione di cui alla presente lettera costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera b) sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno;
d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) sono abrogati i commi da 161 a 182 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.
8. 22. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: sono apportate fino alla fine del comma con le seguenti: è disposto quanto segue:
a) i risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui alla lettera b) e c), accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso:
1) la realizzazione di programmi per la concessione di garanzie pubbliche a parziale copertura dei prestiti concessi dalle istituzioni bancarie e finanziarie alle imprese del Mezzogiorno;
2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, e di cui all'articolo 2 del presente decreto;
b) a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a un miliardo di euro a decorrere dal 2012 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri;
c) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma alla lettera a). La disposizione di cui alla presente lettera costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera b) sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno;
d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) sono abrogati i commi da 161 a 182 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.
8. 21. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole attività di impresa aggiungere le seguenti: ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ivi incluse le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate e le caratteristiche dei progetti etici.
8. 74. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
8. 17. Lo Presti, Duilio.

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
8. 18. Lo Presti, Duilio.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
8. 23. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, lettera c), capoverso 361-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
8. 19. Lo Presti, Duilio.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la parola: «impresa», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «impresa e dai professionisti».
8. 96. Marchignoli.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).
*8. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5 sopprimere la lettera d).
*8. 85. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
**8. 65. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ria.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
**8. 79. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5, lettera d) sostituire le parole: quattro punti percentuali con le seguenti: 1,5 punti percentuali.
8. 54. Scilipoti.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis). all'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del comma 3 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
8. 55. Scilipoti.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
*8. 24. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
*8. 90. Vannucci, Colaninno.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
*8. 91. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la disposizione di cui alla lettera f) si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 75. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.
5-ter. I contributi di cui al comma 5-bis sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 5-bis.
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi 5-bis e 5-ter.
5-quinquies. Dai commi 5-bis e 5-ter discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal comma 5-sexies.
5-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».
8. 28. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato, Cambursano

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8. 64. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le risorse di cui al Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, messe a disposizione di Mediocredito Centrale ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2011, n. 10, vengono destinate, entro il limite massimo di euro 30 milioni, al completamento degli interventi di cui alla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, giacenti alla data di esaurimento delle risorse disponibili.
8. 57. Scilipoti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi agevolativi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2:
dopo le parole: 8, commi 2, 3, aggiungere le seguenti: 5-bis. sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 108 milioni;
dopo la lettera b) aggiungere la lettera c) con il seguente testo: c) quanto ai maggiori oneri di cui all'articolo 8, comma 5-bis) pari a euro 8 milioni per l'anno 2011, si provvede mediate riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
8. 51. Scilipoti.
(Inammissibile)

Al comma 6, lettera a), sostituire, sostituire le parole da: presente decreto fino alla fine della lettera con le seguenti: legge di conversione del presente decreto, ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro.
8. 38. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 250 mila euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: 35 mila euro fino alla fine della lettera con le seguenti: 60 mila euro.
8. 35. Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 250 mila euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 35 mila euro con le seguenti: 60 mila euro.
8. 303. Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 35 mila euro con le seguenti: 60 mila euro.
8. 300. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 35 mila euro con le seguenti: 40 mila euro.
8. 76. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
8. 304. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: superiori complessivamente a 180 giorni.
8. 37. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente allo stato di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al presente comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.
8. 52. Scilipoti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'articolo 116, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è così sostituito:
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.
8. 56. Scilipoti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 61, aggiungere il seguente: 61-bis: "Le disposizioni del comma precedente si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversioni del presente decreto.
8. 53. Scilipoti.
(Inammissibile)

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f.1) l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;
f.2) fatto salvo quanto previsto dalla lettera f-3), sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma;
f.3) la Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
8. 98. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 120-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti».
8. 97. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I titolari di cariche negli organi gestionali e i funzionari di vertice di imprese o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, finanziari e assicurativi non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o in gruppi di imprese concorrenti.
8-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del comma 8-bis e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 8-bis sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. 101. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
8. 99. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 9, dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dai giorno della chiusura del suddetto conto corrente».
8. 100. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
8. 39. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera g), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.
*8. 92. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera g), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.
*8. 105. Fluvi.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: rendiconti di gestione aggiungere le seguenti: dedotte le plusvalenze nette non realizzate.
8. 104. Fluvi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente: «239. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»
8. 301. Nannicini, Lulli, Fluvi, Vico, Cenni.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12.1. Al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i processi di aggregazione e per l'incremento dei fondi rischi dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione, attraverso la confluenza da parte di due o più confidi in un soggetto unitario costituito nelle forme giuridiche previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12.2. I contributi per spese di aggregazione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili per un importo non superiore ad euro 200.000, sono concessi ai sensi del regolamento della Commissione europea, i contributi per incremento fondi rischi, da definire con apposito regolamento, sono concessi ai sensi della Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente alla concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.
12.3. Entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, è emanato il regolamento attraverso il quale sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni recate dai commi 12-bis e 12-ter.
8. 116. Scilipoti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12.1. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
12.2. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-bis. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
8. 94. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1. Le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate in favore degli armatori imbarcati su navi da pesca e dei soci delle cooperative di pesca al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
8. 82. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1. La dotazione del Programma di cui all'articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
8. 81. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».
8. 95. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.» sono sostituite dalle seguenti: «con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, a 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per le società finanziarie, i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, sono così modificati:
1) in deroga all'articolo 3, comma 1, la controgaranzia delle società finanziarie può essere concessa ai confidi su finanziamenti a favore di PMI e consorzi, anche nel caso in cui nell'operazione si interpongano altri intermediari finanziari garanti, iscritti nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
2) in deroga all'articolo 3, comma 2, la controgaranzia delle società finanziarie è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi soci non superino l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento relativa a PMI e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale;
3) in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, lettera o), i finanziamenti a cui sono riferite le controgaranzie delle società finanziarie possono avere durata non superiore a 15 anni;
4) in deroga all'articolo 10, le società finanziarie possono determinare autonomamente, in relazione alle proprie esigenze di equilibrio economico-finanziario, l'ammontare delle commissioni applicate per le controgaranzie e cogaranzie concesse».
8. 93. Zucchi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1. Limitatamente alla quota di riparto destinato alla misura di aiuto di cui alla lettera c), comma 2, articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 aprile 2009, le somme residue rinvenienti da quelle assegnate al Ministero medesimo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono mantenute a bilancio e impegnate, fino concorrenza di 8 milioni di euro, per interventi riguardanti la sospensione temporanea dell'attività di pesca per l'annualità 2011 e, fino alla concorrenza di 5 milioni di euro, per le attività d'investimento dei soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
8. 191. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, e di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2011, mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012;
b) al comma 2, sostituire le parole: 3 e 9, con le seguenti: 3, 9 e 12-bis.
8. 13. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Gestione da parte di CDP-Spa di un Fondo di garanzia per il microcredito). - 1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito», la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
2. il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo alla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
8. 04. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Perenzione amministrativa). - 1. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo».
8. 08. Froner.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica). - 1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, a 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
8. 09. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Orari e turni delle farmacie).
- 1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
8. 010. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Scuola e merito)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da parte dell'ANVUR.
9. 48. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sopprimere il comma 2.
9. 39. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere i commi da 3 a 16.
9. 49. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire i commi da 3 a 16 con il seguente:
3. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
9. 50. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire i commi da 3 a 16 con i seguenti:
3. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2001 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la modalità con cui altri enti pubblici e privati possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono annualmente ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 3 agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDSU), per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema universitario. Lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del fondo stesso. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario assegnatari delle somme del Fondo per il merito disciplinano, tra le altre materie: a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa; b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; c) i criteri e le modalità di utilizzo e la ripartizione delle risorse ricevute tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo; e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro dieci giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti recepiscono e si conformano alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli enti per il diritto allo studio viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
7. Fermo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può inoltre essere integrato da apporti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. È prevista la possibilità di avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi.
8. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti per il diritto allo studio sono autorizzati a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non ottemperi ai versamenti previsti, gli enti procedono al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni non si applicano alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
11. Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita la vigilanza su tutte le operazioni affidate agli enti per il diritto allo studio universitario per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
12. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
9. 2. Borghesi, Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere i commi da 3 a 14.

Conseguentemente:
sostituire il comma 15 con il seguente:

15. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro per l'anno 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
sopprimere il comma 16
9. 40. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti:, m) ed o).
*9. 41. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti:, m) ed o).
*9. 51. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al fine di consentire il consueto avvio dei corsi di dottorato di ricerca nel prossimo anno accademico, all'articolo 19, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «numero 1) della lettera b) del» sono soppresse.
9. 53. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario e consentire lo svolgimento a scopo formativo di attività di ricerca agli studenti dei corsi di laurea triennali, all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis. titolari di borse di studio e contratti stipulati a qualsiasi titolo dalle strutture dell'ateneo in data antecedente al 29 gennaio 2011;
f-ter. gli studenti di corsi di laurea triennale i cui percorsi formativi prevedano la partecipazione ad attività di ricerca;».
9. 52. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 17 con i seguenti:
17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico precedente rispetto a quello dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato.
17-bis. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono da aggiungere, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell'anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
17-ter. L'utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali; nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, l'utilizzazione del personale delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.
17-quater. Ai fini di cui al comma 17-ter, l'Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto viciniore. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
9. 67. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: continuità nella erogazione con le seguenti: continuità didattica e dell'erogazione.
9. 69. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole:, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria,
9. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole da: triennale fino a: n.133 con le seguenti: quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l'assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno.
9. 72. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
*9. 23. Vannucci.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
*9. 302. Iannaccone.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole da: e degli effetti del processo di riforma fino a: legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 4. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole da: e degli effetti del processo di riforma fino a: legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: Per le medesime finalità le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 cessano di avere efficacia a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente: Al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n.133, le parole: «a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «2.213 milioni di euro all'anno 2011 e 2.538 dell'anno 2012».
9. 71. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133; aggiungere le seguenti: Il piano, pertanto, prevede l'assunzione di personale docente di cui 30 mila dall'anno scolastico 2011-2012, 28 mila dall'anno scolastico 2012-2013 e 25 mila dall'anno scolastico 2013-2014. Il detto piano prevede l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di 35,000 dall'anno scolastico 2011-2012, 7,500 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e 7,500 unità dall'anno scolastico 2013-2014.
9. 73. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole da: il piano può prevedere la retrodatazione giuridica fino alla fine del periodo.
9. 5. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: sulla base dei posti vacanti e disponibili con le seguenti: sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili.
9. 68. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sostituire, ove ricorrono, le parole: 2010-2011 con le seguenti: 2008-2009.
9. 6. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: medesimo anno scolastico 2010-2011 aggiungere le seguenti:, nonché l'attribuzione di un punteggio premiale, pari a 40 punti, in favore dei docenti che non richiedano il trasferimento nelle graduatorie, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di altre province.
9. 35. Mario Pepe (IR)

Al comma 17, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito al contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.
9. 47. Antonino Russo.

Al comma 17, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel piano triennale di assunzione deve essere data priorità nelle chiamate ai docenti vincitori di concorso nella scuola secondaria di I e II grado, inseriti da molti anni nelle apposite graduatorie di vincitori di concorso in attesa di essere chiamati all'insegnamento.
9. 301. Mario Pepe (PD).

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze fino a: funzione pubblica con le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. 7. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando il regime autorizzatorio fino alla fine del periodo.
9. 74. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 55. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente, e comunque entro data delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.
17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 56. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per le finalità previste dal comma 17, è fissato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2009.
9. 70. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Sopprimere il comma 18.
*9. 8. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 18.
*9. 58. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 18, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
9. 44. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 19.
*9. 9. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 19.
*9. 59. Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti.
9. 311. Zazzera, Di Giuseppe

Al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l'esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.
9. 10. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente, il personale ATA, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.
9. 14. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 20, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Anche al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo, sono fatti salvi i diritti quesiti da coloro che nel 2007 hanno operato, in attuazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 e del D.D.G. 16 marzo 2007, la scelta in via definitiva della provincia in cui insegnare. Le modalità con cui assicurare tale tutela sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sin dall'aggiornamento delle graduatorie dall'anno scolastico 2011/2012.
9. 330. Rubinato, Fogliardi, Esposito, Benamati, Viola, Federico Testa.

Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
9. 310. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.
9. 13. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2009/2011 e per il quadriennio 2011/2014»;
2) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» aggiungere le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
3) dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» aggiungere le seguenti: «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
4) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 54. Cavallaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2009/2011 e per il quadriennio 2011/2014»;
2) le parole: «corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono sostituite dalle seguenti: «corsi del IX ciclo e i successivi semestri aggiuntivi presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 12. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2009/2011 e per il quadriennio 2011/2014»;
2) dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento «secondario (SSIS)» sono aggiunte le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «il primo corso biennale» sono aggiunte le seguenti: «e successivi»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e successivi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 57. Ghizzoni, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Cavallaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sano disposto le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 65. Antonino Russo.

Dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente:
20-ter. Al fine di garantire ai bambini con autismo la continuità didattica necessaria alla propria integrazione educativa è prevista la permanenza del relativo docente di sostegno per l'intero ciclo scolastico.
9. 300. Marchi, Barbieri.

Sopprimere il comma 21.
9. 11. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 21, sopprimere le parole: , l'assegnazione provvisoria.
9. 15. Di Giuseppe, Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il periodo: La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.
9. 60. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. Al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese ai docenti precari, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza le Università, per l'anno 2011, ad organizzare specifici corsi di formazione abilitanti per la lingua inglese destinati a coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con le medesime procedure riservate di cui al decreto ministeriale n. 85 del 2005 ed al decreto ministeriale n. 21 del 2005.
9. 64. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. All'articolo 2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «nel triennio 2008-2010» sono sostituite da: «nel quadriennio 2008-2011»; le parole: «nell'anno scolastico 2010/2011» sono sostituite da: «nell'anno scolastico 2011/2012»; le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite da: «pari al 100 per cento».
9. 62. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della scuola statale, costituite ai sensi del decreto dirigenziale del 28 gennaio 2010, n. 979, è prorogato all'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto decreto dirigenziale n. 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012.
9. 63. Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. I contratti a tempo determinato, in essere da più di 24 mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inclusi gli organi costituzionali, gli enti di ricerca e la protezione civile ed escluse regioni, province, comuni e comunità montane, sono prorogati per 5 anni alle medesime condizioni. Annualmente le suddette amministrazioni procedono, compatibilmente con i limiti di bilancio e nell'ambito del turn over ammissibile, alla trasformazione di una quota di detti contratti in contratti a tempo indeterminato, secondo una graduatoria che tenga conto della situazione familiare del lavoratore, con particolare riguardo alla presenza di figli e coniuge a carico.
9. 90. Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. Al fine di rafforzamento delle proprie funzioni di vigilanza, la Consob è autorizzata, per il triennio 2011-2013, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale attingendo dalle graduatorie degli ultimi concorsi svolti dalla stessa nell'ultimo anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9. 36. Grassano, Marmo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni a favore del personale precario della pubblica amministrazione).

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2004 n. 165, e successive modificazioni, le autonomie regionali e locali, gli enti del servizio sanitario nazionale, anche in regime di convenzione, nei limiti di spesa sostenuti per le medesime finalità nell'anno 2009, possono prorogare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2011 assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, come co.co.co. e co.co.pro, somministrazione, nonché altre forme di lavoro accessorio, per i casi in cui, a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro si possono prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
9. 04. Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Damiano, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

1. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle parole: «negli undici anni successivi».
9. 05. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni a favore di personale dell'INPS).

1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività dell'INPS, l'Istituto medesimo, è autorizzato a derogare ai limiti di cui al comma 28 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. 06. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Baretta, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1. All'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo capoverso, primo periodo, le parole da: «purché entro il limite del 20 per cento» fino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «purché entro il limite del 100 per cento dei costi effettivi relativi alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015».
9. 07. Madia, Damiano, Ghizzoni, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato mediante l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e di ulteriori 40 punti per la permanenza nella provincia di appartenenza.
2. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito anche a coloro i quali in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011 hanno chiesto di essere collocati in graduatorie di altre province in aggiunta a quella di appartenenza nel caso di permanenza in quest'ultima.
3. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito a condizione che in occasione dell'aggiornamento per l'anno scolastico 2011/2012 non venga richiesto il trasferimento in graduatoria di altra provincia.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti per consentire l'attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti già a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dando altresì la possibilità di revoca del trasferimento in altra provincia, ove richiesto per il 2011/2012.
9. 09. Goisis, Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Cavallotto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Libri di testo).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali.»
9. 02. Levi, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Gratuità parziale dei libri di testo).

1. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti per l'anno 2011 dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogati per gli anni 2012 e 2013.
2. Ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, pari a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.
3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
9. 03. Siragusa, Levi, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali).

1. La disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 9-ter non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
9. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
10. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
11. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
12. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

Art. 9-ter.
(Associazioni professionali riconosciute).

1. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
2. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
3. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 9-bis comma 4, devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
4. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
9. 01. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Servizi ai cittadini).

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, che è documento obbligatorio di identificazione,
10. 1. Favia, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 3 del presente articolo aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Conseguentemente, al comma 3:
primo periodo, dopo le parole:
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,
ultimo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
10. 97. De Micheli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: l'innovazione con le seguenti: Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 21 agosto 1988, n. 400.
10. 6. Lo Presti, Duilio.

Sopprimere il comma 4.
10. 2. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2009, prima delle parole: «Con atto di indirizzo strategico» sono inserite le seguenti: «In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
10. 7. Lo Presti, Duilio.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
10. 72. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 6.
10. 304. Polledri, Simonetti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 6, dopo le parole: danno erariale aggiungere le seguenti:, qualora detto ritardo non sia imputabile a cause da questi indipendenti.
* 10. 98. De Micheli, Graziano.

Al comma 6, dopo le parole: danno erariale aggiungere le seguenti:, qualora detto ritardo non sia imputabile a cause da questi indipendenti.
* 10. 302. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 6, dopo le parole: danno erariale aggiungere le seguenti:, qualora detto ritardo non sia imputabile a cause da questi indipendenti.
* 10. 303. Polledri, Simonetti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso.
10. 59. Braga, Codurelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.
10. 15. Moffa, Poli, Gatti, Antonino Foti, Paladini, Buonfiglio, Gianni, Laffranco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I benefici di cui agli articoli 5, commi 5 e 6, 21, comma 5, 88, commi 6 e 7, 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono estesi anche ai familiari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
10. 71. Rosato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
«2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce ad ogni effetto il capo squadra, in caso di assenza o impedimento.»
10. 70. Rosato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
Art. 152. - (Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni tecnico operative). - 1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.
2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore antincendi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico.
4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.
6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
6-bis. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
7. Il personale del ruolo di cui al comma 1 riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di distretti e di altri uffici individuati con decreto del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Su delega del dirigente e sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla competenza dell'amministrazione ed è legittimato, in tal caso, ad esprimere in modo vincolante il parere o la volontà dell'amministrazione medesima. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, con particolare riferimento all'esame dei progetti e alle visite tecniche di prevenzione incendi, alle attività di studio e di ricerca, ispettive e di predisposizione di piani e studi. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione. Nelle attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua, in raccordo con i dirigenti, gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
8. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo, ai direttori tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale
9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, sostituto direttore, ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
10. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
10. 69. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è sostituito dal seguente:
Art. 162. - (Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni amministrativo contabili). -1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni amministrativo-contabili, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore amministrativo, direttore amministrativo, capo e direttore coordinatore.
2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori amministrativi accedono, nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore amministrativo.
4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica direttore coordinatore.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.
6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.
6-bis. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.
7. Il personale del ruolo di cui al comma 1 collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
8. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori amministrativi che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capi che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica direttore l'ordinatore con attribuzione di uno scatto convenzionale.
9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, collaboratori amministrativo contabili, assistente capo, assistente, operatore.
10. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
10. 68. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
Art. 164. - (Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni tecnico informatiche). - 1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico - informatiche, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.
2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore tecnico in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di Direttore tecnico.
4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.
6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.
6-bis. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico informatici.
7. Il personale dei ruolo di cui al comma 1 collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
8. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori informatici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di Direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, collaboratori tecnico informatici, assistente capo, assistente, operatore.
10. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
10. 67. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è incorporato in seno alla divisione 2a del servizio 1o del Corpo forestale dello Stato (CFS). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è attuata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'ICQRF. Con analogo decreto è aggiunta a quella del CFS la dotazione organica dell'ICQRF ed il contestuale inquadramento del personale nei ruoli e nelle qualifiche del Corpo in base ai profili professionali posseduti. Al personale dell'ICQRF che non intende transitare nel CFS è consentito chiedere di rimanere nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di transitare in altre amministrazioni od enti pubblici in base alla normativa vigente. Le risorse economiche attualmente in dotazione all'ICQRF saranno trasferite al CFS, comprese le indennità attribuite da leggi specifiche e le risorse del fondo unico di amministrazione. Per far fronte alle sempre più frequenti richieste di interventi a tutela del sistema produttivo e della collettività, a decorrere dall'anno finanziario 2012 è attribuito annualmente ai rispettivi capitoli di bilancio del CFS inerenti gli stipendi e le indennità di natura contrattuale, il 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività sanzionatoria effettuata dal personale dipendente.
10. 65. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario sono equiparati, nelle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è inquadrato, con decorrenza 1o gennaio 2010, anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, anche in soprannumero riassorbibile, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2,3 milioni di euro si provvede mediante riduzione della spesa equivalente alla riduzione della dotazione organica di 50 posti del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
10. 64. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di rispondere al meglio alle esigenze di corresponsione delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di emergenze dovute a calamità naturali o antropiche e per le attività in convenzione stipulate con enti ed istituzioni, è istituito il fondo unico per le emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alimentato con parte delle risorse economiche del fondo unico di giustizia e dalle risorse destinate al Corpo dalle ordinanze di protezione civile.
10. 63. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente: due e, dopo le parole: più grave della sanzione pecuniaria aggiungere in fine le seguenti: alle risorse economiche occorrenti si provvede con proporzionale riduzione delle dotazione organica del ruolo degli assistenti.
10. 62. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 100 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente due e, dopo le parole: più grave della sanzione pecuniaria aggiungere in fine le seguenti: alle risorse economiche occorrenti si provvede con proporzionale riduzione delle dotazione organica del ruolo degli assistenti.
10. 61. Rosato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di consentire che le regioni predispongano in maniera organica e coerente un piano operativo efficace che eviti indiscriminati aumenti di pressione fiscale sui cittadini residenti in relazione alle nuove responsabilità economiche in materia di protezione civile disposte dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le disposizioni previste ai commi da 5-quater a 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
10. 73. Margiotta.
(Inammissibile)

Sopprimere i commi da 11 a 28.
10. 60. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 11, sostituire le parole: è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata «Agenzia» con le seguenti: i compiti di regolazione, come definiti dai commi seguenti, sono affidati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che assume la denominazione di Autorità per l'energia elettrica, l'acqua e il gas e che di seguito è indicata come «Autorità»;

Conseguentemente:
sopprimere i commi 12, 13, 16, 17, 18, 19;
ai commi 14, 15, 23, 24 e 25, sostituire la parola: «Agenzia», ovunque ricorra, con la seguente «Autorità»;
al comma 20, sopprimere le parole «e il direttore generale»;
sopprimere i commi 21 e 22;
al comma 26, sostituire il secondo e il terzo periodo, con il seguente:
Entro il 31 ottobre 2011, l'Autorità provvede all'adeguamento dei propri regolamenti e del codice etico conseguenti all'approvazione delle presenti disposizioni.;
sopprimere il comma 27.
10. 28. Della Vedova, Di Biagio, Lo Presti, Moroni, Proietti Cosimi, Raisi.

Al comma 11, sostituire le parole: l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia» con le seguenti: l'Autorità per le risorse idriche, di seguito denominata «Autorità».

Conseguentemente, ai commi dal 12 al 28 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Agenzia» con la parola: «Autorità».
10. 76. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 13 con il seguente: L'Agenzia è preposta alla regolazione e al controllo del settore idrico ed opera in piena autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sulla base di principi di trasparenza e di economicità.
10. 77. Causi, Federico Testa.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole:, e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
10. 20. Froner.

Al comma 14, lettera a), dopo la parola: le associazioni dei consumatori, aggiungere le seguenti: su proposta degli enti locali interessati,

Conseguentemente,
al medesimo comma:
lettera
b), dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti:, d'intesa con gli enti locali compresi nell'Autorità d'ambito;
lettera f), dopo la parola: modificare aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali interessati;
alla lettera i), dopo la parola: proposte aggiungere le seguenti:, d'intesa con gli enti locali;
al comma 22, dopo le parole: dell'Agenzia aggiungere le seguenti:, previa intesa con gli enti locali;
al comma 23, secondo periodo, dopo la parola: statali aggiungere le seguenti: e degli enti locali;
al comma 28, sostituire le parole da:, a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: le gestioni affidate in violazione della normativa comunitaria, previa verifica dell'Agenzia di cui al comma 11, sono sospese e comunque decadono con provvedimento dell'ente affidante nel termine stabilito dall'Agenzia;
dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.
10. 11. Soglia.

Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori con le seguenti: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, garantendo in ogni caso la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche attraverso appositi procedimenti di consultazione, in particolare dei gestori e delle associazioni dei consumatori e applicando, nei casi previsti dall'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, forme e metodi di analisi di impatto della regolazione.
10. 78. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Alle sanzioni previste dalla presente lettera non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
10. 79. Causi, Federico Testa.

Al comma 14, sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:
c) predispone il metodo per la pianificazione di ambito, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga» e delle altre componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
d) predispone a cadenza quinquennale, ferma restando la possibilità di intervenire in caso di eventi imprevisti e imprevedibili tali da richiedere una revisione straordinaria, uno o più provvedimenti quadro sulla determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; adotta, altresì, specifici provvedimenti per la revisione periodica dei corrispettivi, vigilando sull'applicazione delle tariffe comunicatele dalle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) determina le tariffe sulla base delle pianificazioni di ambito predisposte dalle autorità competenti.
10. 90. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) definisce le componenti di costo e il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato secondo il principio della corrispettività e secondo i principi comunitari della copertura integrale dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa idrica, e «chi inquina paga», tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi d'investimento e di esercizio determinanti in sede di pianificazione d'ambito, del miglioramento di efficienza della gestione, fissando il limite d'incremento annuale della tariffa, e con esclusione degli oneri di funzionamento dell'agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe".
10. 58. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo del capitale della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; aggiorna periodicamente il metodo tariffario; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere costitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessati, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.
10. 66. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. Nell'attività di vigilanza sulla corretta determinazione e applicazione agli utenti delle tariffe, esercita, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000 000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione, determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
10. 51. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, lettera d), dopo le parole: derivante dal funzionamento dell'Agenzia aggiungere le seguenti: nonché assicurando, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per gli utenti domestici essenziali e per determinate categorie sociali, definendo gli scaglioni di reddito;
10. 95. Causi.

Al comma 14, lettera d), dopo le parole nel caso di inutile decorso dei termini, aggiungere le seguenti: fissati dalla stessa Autorità o, ove esistenti, dei termini.
10. 80. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, lettera d), sopprimere le parole: su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate.
10. 81. Causi, Federico Testa.

Al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
approva le tariffe medie nonché le articolazioni tariffarie predisposte dalle autorità competenti;
10. 52. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera f) con seguente:
f)
verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni, ed eventualmente sanzioni come specificate nel punto a), sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
10. 56. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e la separazione contabile ed amministrativa per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza; valuta i costi delle singole prestazioni definendo indici di valutazione anche su base comparativa dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi, operando anche in confronto con i costi analoghi in altri Paesi; valuta la qualità dei servizi prestati, all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti; assicura la pubblicazione dei dati;
10. 43. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
h-bis)
avvia forme di consultazione con le associazioni dei consumatori per l'elaborazione del regolamento del servizio idrico, la redazione della carta dei servizi, la predisposizione dei criteri delle tariffe, delle tariffe sociali, delle convenzioni e degli investimenti;
h-ter) agevola la partecipazione dei cittadini attraverso le associazioni dei consumatori riconosciute sul territorio, prevedendo adeguate forme di riconoscimento delle rappresentanze;
10. 57. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera i) con la seguente:
i)
può formulare segnalazioni al Governo e proposte di revisione della disciplina vigente, anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa comunitaria, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; partecipa, attraverso i suoi componenti, alle audizioni che le Commissioni parlamentari competenti periodicamente convocano;
10. 44. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
i-bis)
esperisce le procedure di risoluzione alternative delle controversie insorte tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio, anche ove queste insorgano in seguito a reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio;
i-ter) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi, predisponendo linee guida, criteri e metodologie per la predisposizione dei bandi di gara; segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di comportamenti lesivi della concorrenza da parte delle imprese operanti nei servizi;
10. 45. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
l-bis)
procede, all'interno del piano d'ambito approvato dalle regioni, alla promozione delle società a prevalente capitale pubblico a cui devono essere affidati servizi di adduzione, distribuzione e gestione delle risorse idriche all'interno delle realtà territoriali degli ambiti provinciali, o, preferibilmente, interprovinciali.
10. 305. Mario Pepe (PD).

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tre dei quali, tra cui il Presidente della Repubblica, designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due membri designati dalla Conferenza unificata, che si esprime a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle componenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica sei anni e non possono essere confermati. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
10. 46. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 16, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
10. 96. Causi, Federico Testa.

Al comma 16, sesto periodo, sostituire le parole: tre anni e possono essere confermati una sola volta con le seguenti: sei anni e non possono essere confermati.
10. 91. Causi, Federico Testa.

Al comma 16, ultimo periodo, sostituire le parole: durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta con le seguenti: durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati.
10. 82. Federico Testa, Causi.

Sopprimere il comma 17.
10. 83. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari alla metà di quelle spettanti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le indennità non sono cumulabili con qualunque altra forma di retribuzione o compenso, salvo i trattamenti pensionistici.
10. 84. Federico Testa, Causi.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi come le seguenti: quattro anni.
10. 47. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 21.
10. 85. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'Agenzia può essere sciolta nel caso di gravi violazioni di legge dell'Agenzia stessa o dei suoi membri o nel caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività; lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri dell'Agenzia disciolta. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
10. 48. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia può essere sciolta con le seguenti: I componenti dell'Agenzia possono essere dichiarati decaduti.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: suo corretto funzionamento con le seguenti: corretto funzionamento dell'Agenzia.
10. 92. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri generali di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. L'Agenzia, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme di dettaglio concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, nel limite di sessanta unità, di cui quaranta unità in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali e locali o con chiamata diretta nominativa e venti unità reclutate mediante pubblico concorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Agenzia può reclutare, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a venti unità, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte, potendo stipulare a tale scopo convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società pubbliche strumentali.
10. 49. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. Con appositi regolamenti, nell'esercizio della sua autonomia, l'Agenzia definisce i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il contingente del personale, nel limite di sessanta unità, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 23, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali, nazionali, regionali e locali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. Per l'esercizio delle funzioni strumentali e per lo svolgimento coordinato di attività di comune interesse istituzionale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e con le altre Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
10. 93. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. L'Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale, che non può eccedere le sessanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
10. 86. Federico Testa, Causi.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: l'innovazione con le seguenti: Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. 8. Lo Presti, Duilio.

Sostituire il comma 23 con i seguenti:
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23-bis. Nel caso in cui siano necessarie specifiche professionalità, non coperte con le modalità precedenti, potranno essere attivate idonee convenzioni con Autorità nazionali di vigilanza o attraverso pubbliche selezioni.
10. 54. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Il reclutamento del personale dell'Autorità, nei limiti di sessanta unità, avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché del personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5000 euro, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.
10. 87. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando o la chiamata diretta nominativa, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del personale all'uopo distaccato o assegnato da enti pubblici di ricerca e società pubbliche strumentali, già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima di quaranta unità, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per le
restanti venti unità di personale di ruolo si procede al reclutamento mediante pubblico concorso.
10. 50. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: del territorio e del mare con le seguenti: Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. 9. Lo Presti, Duilio.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis
. Per quanto non previsto dai commi da 11 a 27, all'Agenzia si applicano i principi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
10. 89. Causi, Federico Testa.

Sopprimere il comma 28.
* 10. 88. Federico Testa, Causi.

Sopprimere il comma 28.
* 10. 300. Borghesi, Cambursano, Piffari, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 28.
* 10. 301. Simonetti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Polledri.

Sostituire il comma 28 con i seguenti:
28. Il periodo transitorio, di cui all'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel quale le tariffe idriche sono determinate con la metodologia CIPE, nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato previsto nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 1o agosto 1996, è destinato ad esaurirsi.
28-bis. I criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e del servizio di depurazione, di cui all'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi idrici prevista al comma 11.
28-ter. Nelle more dell'istituzione ed attivazione della citata Agenzia, per l'annualità 2011 i gestori possono incrementare le tariffe dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione (per tutti gli usi) dell'1,5 per cento, pari al tasso d'inflazione programmata per l'anno 2011, solo se alla data del 1o gennaio 2011 non risulta applicato il cosiddetto minimo impegnato. Le nuove tariffe determinate hanno decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione e devono essere trasmesse all'Agenzia nazionale e al soggetto verificatore locale come individuato dalla normativa regionale o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel caso in cui non sia operativo.
10. 55. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo e l'utilizzo da parte dei cittadini dei veicoli a trazione elettrica si considerano reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica i prodotti, le batterie, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia.
28-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 28-bis, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, in sede pubblica e privata, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica e sono remunerate secondo il meccanismo tariffario previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
28-quater. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le funzionalità minime dei dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica sul medesimo dispositivo da parte di diversi fornitori di energia elettrica; l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì i livelli di servizio, tenendo conto dell'economicità del sistema nonché del dimensionamento e della sicurezza della rete elettrica.
28-quinquies. I comuni, le province e le regioni prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica.
28-sexies. In attuazione dei piani di cui al comma 28-quinquies, le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto dei livelli di servizio definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas."
10. 99. Federico Testa, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater i presidenti o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.
28-ter. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina governativa in enti o società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.
28-quater. I divieti di cui ai commi 28-bis e 28-ter operano per i seguenti organismi:
a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
f) Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
h) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
i) Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
10. 74. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Ai fini della corresponsione e del riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto e dei lavoratori ex esposti, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, si provvede secondo i seguenti criteri direttivi:
a) riconoscimento prioritario dei benefici ai lavoratori presenti nelle regioni in cui si registrano i più elevati tassi di mortalità per l'esposizione all'amianto;
b) individuazione di ditte cessate o nascoste che abbiano avuto processi lavorativi connessi all'amianto, mediante apposite indagini da realizzare per verificare l'eventuale modifica di denominazione delle stesse, al fine di valutare l'ambito di estensione dei benefici in favore dei lavoratori interessati;
c) trasformazione del valore da lira ad euro dei benefici di cui alle leggi citate all'alinea;
d) redazione e diffusione di un opuscolo informativo che illustri ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto i diritti e i benefici connessi all'esposizione;
e) eliminazione di ogni termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione delle domande dirette a richiedere il riconoscimento dei benefici;
f) riconoscimento della validità delle certificazioni INAIL rilasciate ai lavoratori in base alla legislazione vigente.
28-ter. Ai fini di cui al comma 28-bis, il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante il prelievo di una cifra pari allo 0,1 per cento dei ricavi annui derivanti dalla vendita di energie alternative alle società di distribuzione sulla rete nazionale. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 16. Gianni, Moffa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
10. 94. Federico Testa, Causi.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-bis. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine la classe si intende rappresentativa dei componenti quando l'azione è proposta da parte di associazioni cui ciascun rappresentante dà mandato o comitati cui partecipa.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione tutela:
1) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
2) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
3) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.;
c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: I singoli atti di adesione contenenti, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione succinta degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con relativa documentazione sono presentati, anche tramite posta elettronica certificata e fax, alle associazioni o comitati di cui al comma 1 e da questi depositati in cancelleria nel termine di cui al comma 9, lettera b);
d) al comma 6, secondo periodo le parole: «l'identità dei diritti individuali» sono sostituite dalle seguenti: «l'omogeneità dei diritti»;
e) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese processuali»;
f) al comma 9, lettera a) la parola: «individuali» è sostituita dalla seguente: «omogenei»;
g) al comma 9, lettera b), primo periodo, la parola: «anche» è soppressa.
10. 75. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10.1. - (Istituzione di una zona franca produttiva nei siti contaminati di interesse nazionale). #1. Al fine di favorire, le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione e il rilancio socio-economico è istituita una zona franca produttiva ubicata nei territori dei comuni nei quali siano stati individuati siti contaminati di interesse nazionale.
2. Alla delimitazione della zona franca nei singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 10-quater del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zona franca, ai sensi della presente legge, fino al 31 dicembre 2040 ovvero fino alla completa e definitiva bonifica dei siti contaminati di rilevanza nazionale presenti se tale bonifica avviene prima della citata data.

Art. 10.2.
(Agevolazioni fiscali).

1. Rientrano nel regime della zona franca le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale nonché di recupero ambientale e che acquisiscono un
2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 per un periodo transitorio non superiore a dieci anni.
3. Alle imprese insediate nella zona franca dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis del presente decreto è riconosciuto un credito d'imposta pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima purché da questo derivi anche un aumento dei livelli occupazionali. Tale credito d'imposta è usufruibile almeno nei sei periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.
4. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 3 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca, l'innovazione e la promozione della crescita dimensionale delle imprese, nonché di promuovere interventi a finalità ambientale.
5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 1 milione di euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nei comuni individuati come zona franca di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato a conferire ad ogni singolo consorzio di cui all'articolo 10-quater una somma pari a 20 milioni di euro annui.
6. Nella zona franca il sistema creditizio e bancario può contribuire, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di appositi accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali d'interesse nella medesima zona.
7. Per un periodo pari a ventiquattro mesi è ridotta del cinquanta per cento l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.
8. Eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali possono essere adottate, previa consultazione con il consorzio di cui all'articolo 10-quater, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.3.
(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

1. È istituito, in ognuno dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione delle province e dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi competenti per il territorio costituito in zona franca.
2. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
3. Il consorzio, di cui al comma 1 del presente articolo ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci delle attività realizzate nella zona franca.
4. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nella zona franca.
5. Il consorzio prevede l'obbligo a carico delle imprese autorizzate ad operare nella zona franca di cui all'articolo 10-bis, di garantire ovvero di ampliare i livelli occupazionali e la permanenza dell'attività produttiva nella medesima per un periodo non inferiore a quindici anni.

Art. 10.4.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 10-bis a 10-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 01. Gianni, Moffa.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - 1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «conseguimento del titolo entro il 1o gennaio 2011» sono aggiunte le seguenti: «o per i quali l'iter autorizzativo sia iniziato entro il 1o gennaio 2011. Per inizio dell'iter autorizzativo si intende nel caso dell'autorizzazione unica generalizzata (AUG) l'avvenuta richiesta o rilascio di almeno un parere da parte di uno degli enti, quali, ad esempio, comuni, province o Ministero dello sviluppo economico, che devono esprimersi ai fini della procedura di rilascio della AUG.»
10. 023. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. (Stabilizzazione 5 per mille). - 1.Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.
10. 012. Sposetti, Albonetti, Marchioni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - 1. Dopo il comma 167 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
167-bis. Per l'anno 2011 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera della Sezione autonomie".
10. 019. Graziano, Picierno.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - 1. All'articolo 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 5 è inserito il seguente:
5-bis) In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete, ma a un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel Comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto.
10. 020. Graziano, Picierno.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma;
b) il comma 6 è abrogato;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Fino al 31 dicembre 2012 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso».
10. 021. Velo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - (Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica). - 1. È istituita, con sede nelle città di Torino e di Genova, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. L'Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.
2. L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:
a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;
b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.
3. In considerazione dell'esigenza di adottare una regolamentazione che non ecceda l'ambito strettamente necessario a garantire condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, nonché al fine di contemperare l'evoluzione dei processi di apertura alla concorrenza concernenti gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto di cui al comma 2, lettere a) e b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentite l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché, per quanto di competenza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni, sono individuati gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto in riferimento ai quali l'Autorità esplica le sue funzioni di regolazione economica.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a), e i seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;
b) servizi di trasporto aereo di linea operanti in regime di oneri di servizio pubblico o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;
c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;
d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli slot aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni.
6. Restano ferme le funzioni statali di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze. Restano altresì ferme le funzioni connesse al rilascio delle concessioni e alla stipula delle relative convenzioni, alla definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e all'assegnazione dei relativi incarichi, alla stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e al rilascio dei titoli abilitativi, attribuite, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali, nonché, nei casi di competenza concorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali, riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 2, sono trasferite all'Autorità.
7. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a duecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze ai sensi del comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
8. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere a) e b), in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui al citato articolo 4, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio ai sensi dell'articolo 3. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.
9. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 7 e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma 9, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di trenta unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.
10. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i princìpi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate, secondo modalità idonee alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese sottoposte alla regolazione e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, garantendo la separazione di qualsiasi tributo od onere improprio dalla tariffa; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le relative misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi sottoposti a regolazione, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

11. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 10, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre servizi di trasporto alla concorrenza nel mercato e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i medesimi soggetti devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti sottoposti alla sua competenza la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi sottoposti a regolazione adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, in collaborazione, ove opportuno, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);
u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

12. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.
13. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, all'esito della procedura di cui al comma 14.
14. I componenti dell'Autorità sono designati, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, fra soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica, avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.
15. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese soggette alla regolazione o alla vigilanza dell'Autorità, risultano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della predetta funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, con la medesima durata in carica del componente sostituito e con mandato non rinnovabile.
16. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
17. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che ha violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
18. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.
19. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
20. Nelle materie inerenti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.
21. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio da almeno due anni e per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità.
22. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.
23. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie individuate ai sensi del comma 9. Le modalità di attuazione delle disposizioni per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissati dall'Autorità con propria deliberazione, da sottoporre per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dai ricevimento. Decorso il predetto termine di venti giorni senza che siano state formulate osservazioni la deliberazione diventa esecutiva. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
24. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso al ruolo organico, per pubblico concorso, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.
25. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica della stessa Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse con le autorità interessate.
26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie a sua disposizione.
27. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, nel sito Internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari statali oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito Internet dell'Autorità.
28. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.
29. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. L'Autorità può altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali è redatto verbale. L'Autorità rende pubblici mediante il proprio sito Internet i risultati delle consultazioni svolte, fatta salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.
30. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
31. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.
32. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
33. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Le sanzioni medesime sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
34. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.
35. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti dell'Autorità è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. I giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Autorità, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.
36. È fatta salva la disposizione in materia di foro del pubblico impiego di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
37. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.
38. L'Autorità riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che illustra, tra l'altro, l'andamento delle entrate in applicazione del meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 9.
39. L'Autorità può presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento dei suoi obiettivi.
40. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e di altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. L'Autorità è l'unico soggetto designato a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell'Unione europea spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, può farsi assistere o sostituire da organi tecnici.
41. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
42. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni, l'Autorità può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dai segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati all'Autorità.
10. 022. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.
(Inammissibile)

ART. 10-bis.
(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).

Sopprimerlo.
10-bis. 300. Cambursano.

A.C. 4357-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Dis. 1. 1. Governo.