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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di venerdì 9 marzo 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 marzo 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Iannaccone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 marzo 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BITONCI: «Disciplina del documento unico di regolarità contributiva» (5036);
MOLGORA: «Istituzione di un contributo di solidarietà sugli assegni vitalizi dei parlamentari» (5037);
JANNONE: «Norme per il sostegno delle nuove imprese basate sulla tecnologia, nonché per favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico» (5038);
JANNONE: «Agevolazioni tributarie e altre disposizioni per favorire l'avvio e lo sviluppo delle imprese agricole» (5039);
BERGAMINI e FAVA: «Istituzione della Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale» (5040);
GARAGNANI e ROMELE: «Norme per la lotta contro i ritardi nei pagamenti riferiti a lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni» (5041);
GARAGNANI ed altri: «Norme per il sostegno delle associazioni di categoria tra le imprese e per la perequazione interassociativa» (5042).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
OLIVERI ed altri: «Istituzione della Festa nazionale della famiglia» (4882) Parere delle Commissioni V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GALLI e LEHNER: «Disciplina del rimborso delle spese per le campagne elettorali e referendarie, nonché disposizioni in materia di personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, di pubblicità e controllo dei loro bilanci e di erogazioni liberali in favore dei medesimi. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sul finanziamento e sulle agevolazioni in favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e degli eletti a cariche politiche» (4950) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
DI PIETRO: «Disposizioni concernenti la tutela previdenziale e l'indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo, nonché abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, in materia di rinnovo dei contratti integrativi aziendali dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche» (4978) Parere delle Commissioni I, V e VII.
XIII Commissione (Agricoltura):
BIAVA: «Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle sue funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa» (4939) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XI.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, in data 5 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» (COM(2012)79 final), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Garantire l'accesso alle materie prime per il futuro benessere dell'Europa - Proposta di partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime (COM(2012)82 final), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute (COM(2012)83 final), assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (COM(2012)84 final), assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

La Commissione europea, in data 8 marzo 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2012)101 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 9 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (18581/2/11 REV 2) e relativa motivazione (18581/2/11 REV 2 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (6444/2/2012 REV 2) e relativa motivazione (6444/2/2012 REV 2 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative per il rilancio del settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla situazione e alle prospettive di Italtel - 2-01390

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
l'Italtel, ex controllata dallo Stato, è una delle ultime realtà italiane nella produzione di apparati per le telecomunicazioni, è protagonista delle storiche centrali a commutazione, ha contribuito in maniera significativa all'infrastruttura della rete Telecom Italia ed è considerata da sempre leader delle aziende italiane che operano nel campo delle telecomunicazioni;
Italtel ha tra i propri clienti circa 40 dei maggiori operatori di service provider ed è presente in 25 Paesi nel mondo. Il 67 per cento ricavi è dato dalla vendita di servizi di system integration;
tra i soci azionisti vi sono Telecom, con il 19,4 per cento, e Cisco, con il 18,4 per cento, oltre ai fondi Clayton Dublier & Rice, con il 48,8 per cento, Advent International, con l'8,7 per cento, e Brera Capital, con i dirigenti, con circa il 3 per cento ciascuno;
nella risposta all'interpellanza n. 2-00579 del 21 gennaio 2010 il Sottosegretario pro tempore Giuseppe Pizza dichiarava che era stato insediato, nel mese di aprile 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto con l'azienda e le parti sociali; in quella sede fu illustrato un piano industriale, che, pur prevedendo circa 400 esuberi, sembrava in grado di garantire stabilità all'azienda, attraverso una diversificazione delle aree di business e con l'obiettivo di inserirsi nel campo della consulenza tecnologica di altissimo livello;
in data 30 giugno il Viceministro dello sviluppo economico pro tempore, Paolo Romani, rispondendo in Commissione all'interrogazione n. 5-02912, indicava i punti per il rilancio del settore telecomunicazioni tra cui: finanziamenti sottoforma di contratti di programma per attività industriali; sostegno alla ricerca; incoraggiamento di opportune aggregazioni industriale; attuazione del piano nazionale banda larga; salvaguardia dei posti di lavoro per le società ITALTEL, SIRTI e SIELTE;
dal 2009 si sono dimesse dall'azienda 637 persone;
a novembre 2011 l'azienda dichiara che i nuovi esuberi sono 500 (200 per il 2011 e 300 per 2012), un terzo della forza lavoro;
la situazione di crisi del mercato incide notevolmente nella ripresa dell'Italtel;
tali previsioni sono confermate anche dall'ultimo rapporto dell'Assinform, dove si evidenzia nei settori dell'information technology e delle telecomunicazioni, già dal primo semestre 2011, un calo per quanto riguarda apparati, terminali e servizi per reti fisse e mobili pari al 2,7 per cento maggiore rispetto al 2010 (2,3 per cento);
da notizie apparse sulla stampa risultano ipotesi di riassetto azionario, con la cessione della quota da parte di Telecom Italia, e due soluzioni alternative: la prima prevede un interessamento di Huawey ed Ericsson ad acquisire solo i segmenti di Italtel; la seconda prevederebbe l'ingresso di Zte come nuovo azionista di Italtel -:
quali iniziative urgenti di competenza si intendano intraprendere affinché si dia avvio, in tempi rapidi, ai cantieri per la banda larga che potrebbero sbloccare molte situazioni di difficoltà, inclusa Italtel, perseguendo anche gli obiettivi della neonata cabina di regia per l'agenda digitale italiana;
quali risorse si intendano impegnare affinché venga rilanciato il settore delle telecomunicazioni, strategico per lo sviluppo e la crescita dell'intero Paese.
(2-01390)
«Peluffo, Gentiloni Silveri, De Biasi, Quartiani, Duilio, Vico, Scarpetti, Rosato, Froner, Farinone, Zucchi, Zunino, Pizzetti, Nannicini, Baretta, Causi, Marantelli, Lulli, Federico Testa, Marco Carra, Soro, Velo, Zaccaria, Veltroni, Martella, Verini, Pedoto, Mosca, Bordo, Naccarato, Cuperlo, Pollastrini».
(5 marzo 2012)

Iniziative in materia di inquadramento del personale della scuola trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, con particolare riferimento al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza - 2-01387

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, esplicita la diversità di funzioni tra il personale docente insegnanti tecnico pratici (articolo 395) ed il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (articolo 543);
l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ata) e degli insegnanti tecnico pratici (itp) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
l'articolo in questione, collocando il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ata) al comma 2, e gli insegnanti tecnico pratici (itp) al comma 3, determina già una netta distinzione tra le due figure professionali per le quali «non può essere affermata l'esistenza di quella identità di situazioni giuridiche » (sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 26 luglio 2005);
l'accordo tra sindacati e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni del 20 luglio 2000, stravolgendo l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha determinato l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge), bensì attraverso il metodo del maturato economico, metodo iniquo e contro la legge, sulla base di quanto percepito nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare lo stipendio;
l'accordo dell'Aran, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, al punto 6 dell'articolo 2, sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
l'articolo 10 del decreto interministeriale del 23 luglio 1999, n. 184, stabilisce che «gli assistenti di cattedra e gli insegnanti tecnico pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di trasferimento allo Stato, con continuità di inquadramento e di funzioni»;
il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo dell'Aran ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere di fronte alla quasi totalità delle sentenze emesse dai tribunali, dalle corti di appello ed alla totalità delle sentenze della Corte di cassazione che hanno smentito tale accordo ritenuto privo di natura normativa ripristinando, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
con la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 218) il Governo riproponeva sotto forma di interpretazione «autentica», l'accordo dell'Aran già definitivamente bocciato, come visto sopra, dalle numerose sentenze di primo e di secondo grado e da tutte le sentenze della Corte di cassazione, disconoscendo il diritto acquisito dai lavoratori ex enti locali, «ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza», così come sancito dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999;
il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, così recita: «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento», esclude totalmente dalla sua «interpretazione» il personale docente insegnanti tecnico pratici (itp) e gli assistenti di cattedra individuato ai sensi del comma 3;
le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale (che ha ritenuto legittimo il comma 218 della legge finanziaria per il 2006) sulle ordinanze di rinvio emesse dai tribunali e dalle corti d'appello, hanno avuto come unico riferimento il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ata) e mai il personale docente insegnanti tecnico pratici (itp) di cui al comma 3 (sentenze n. 234 del 2007, n. 311 del 2009 - ordinanze n. 400 del 2007, n. 212 del 2008 ed altre);
gli insegnanti tecnico pratici (itp) transitati dagli enti locali nei ruoli statali, alla data del gennaio 2007, erano 997 unità mentre ad oggi sono meno di 600 unità e tale numero è destinato ad azzerarsi essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell'attuale organico;
recenti decisioni giurisprudenziali hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica la questione del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ata) e degli insegnanti tecnico pratici (itp), che ormai si trascina da diversi anni; si veda la sentenza del 7 giugno 2011 con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che in conseguenza del comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, per cui lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; inoltre, il 6 settembre 2011 la Corte di giustizia europea ha emesso una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero senza riconoscere l'effettiva anzianità maturata nell'ente di provenienza -:
quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare, anche alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali sopra citate, per risolvere definitivamente l'annosa problematica riguardante gli insegnanti tecnico pratici (itp), al fine di riconoscere il giusto inquadramento loro spettante, essendo essi esclusi, come sopra evidenziato, dall'interpretazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, ed i miglioramenti economici loro dovuti in virtù dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999;
se non si ritenga opportuno assumere iniziative anche normative finalizzate al blocco della riscossione delle somme dovute dagli insegnanti tecnico pratici (itp), i quali si trovano nella condizione di dover restituire somme di notevole entità, che incidono ulteriormente sulle retribuzioni già troppo basse.
(2-01387)
«Giammanco, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, La Loggia, Biasotti, Garagnani, Antonino Foti, Girlanda, De Luca, Barani, Mannucci, Crosetto, Bocciardo, Gioacchino Alfano, Saglia, Calabria, Garofalo, Barba, Murgia, Ravetto, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Massimo Parisi, Gibiino, Frassinetti, De Girolamo, Distaso, Misuraca, Formichella, Savino, Di Centa, Contento».
(1o marzo 2012)

Problematiche concernenti l'annunciata chiusura dell'Agenzia per il terzo settore - 2-01394

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il Ministro interpellato, a margine di un convegno tenutosi nel mese di gennaio 2012 a Milano, ha annunciato la chiusura dell'Agenzia per il terzo settore, ente di emanazione governativa di diritto pubblico che opera dall'8 marzo 2002 e che, recentemente, si è contraddistinta per un'efficace attività di vigilanza sul mondo del no profit, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;
gli addetti ai lavori e i responsabili dell'Agenzia per il terzo settore non sono stati preventivamente informati dal Ministro interpellato della decisione presa, né hanno avuto delucidazioni circa modi e tempi di attuazione di questa;
la volontà di chiudere l'Agenzia risponde alla legittima esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica e all'indispensabile attività di risanamento dei conti pubblici, anche se il risparmio che si otterrebbe dalla cessazione delle sue attività sarebbe marginale (i costi sostenuti per l'azione dell'agenzia sono relativamente bassi; il budget 2011 è stato di 700 milioni di euro);
l'Agenzia per il terzo settore, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2000 come Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sulla base di quanto specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329 - come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2011, n. 51 -, esercita importanti poteri di indirizzo, promozione, controllo fiscale e giuridico sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sui soggetti del terzo settore e sugli enti non commerciali;
presso l'Agenzia, che ha sede a Milano, visto il ruolo svolto dalla Lombardia e da Milano nel terzo settore, lavorano al momento in regime di prorogatio 12 persone distaccate da regione Lombardia, provincia e comune (anziché le 35 secondo gli impegni iniziali), che non percepiscono alcun emolumento, se si eccettua un rimborso spese;
le associazioni di volontariato godono di un consenso altissimo presso la cittadinanza (l'ultimo rapporto Eurispes 2012 riporta un consenso pari al 77,4 per cento, a testimonianza del prezioso lavoro svolto negli ultimi anni, quando hanno saputo sopperire alle carenze dell'apparato centrale dello Stato);
l'impresa sociale ha un notevole potenziale di sviluppo - sia in termini qualitativi che quantitativi -, come illustrato in un capitolo del rapporto del 2011 elaborato dal Cnel sul mercato del lavoro. Può contribuire a far uscire l'Italia dalla crisi economico-finanziaria, non solo perché alimenta coesione civile e diffonde educazione civile, ma anche perché produce servizi e crea occupazione;
il contributo dato dal mondo dell'associazionismo al welfare italiano è fondamentale, soprattutto se la tendenza è individuare un modello che non gravi sulle spalle del cittadino, ma lo sostenga -:
se non si ritenga opportuno aprire un tavolo di confronto con le parti interessate per condividere le scelte legate all'annunciata chiusura dell'Agenzia per il terzo settore e le relative modalità attuative;
se il Governo non intenda attivarsi al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere il mondo dell'associazionismo e del no profit, spazio di partecipazione democratica e di soggettività economica, sociale e politica.
(2-01394) «Barbaro, Della Vedova».
(6 marzo 2012)

Iniziative per chiarire la non applicabilità del blocco delle progressioni economiche nei confronti dei ricercatori universitari e dei professori associati confermati nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, nonché dei professori straordinari divenuti ordinari nel corso dello stesso periodo - 2-01392

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176), prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
in data 9 giugno 2011, in risposta all'interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2-01113, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali pro tempore Luca Bellotti ha chiarito, a nome del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi peraltro di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;
in data 15 settembre 2011, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01186 indirizzata sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia al Ministro dell'economia e dello finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca pro tempore Giuseppe Pizza ha ribadito, a nome di entrambi i Ministeri, la non applicabilità della citata disposizione alle progressioni economiche dovute ai ricercatori universitari e ai professori associati che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, ed ai professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, perché tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma come atti di conferma nel ruolo già acquisito;
in data 1o dicembre 2011, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01263, indirizzata nuovamente sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia ai Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria ha confermato le soluzioni precedentemente fornite. Ha ribadito, in particolare, come la conferma del personale docente e ricercatore universitario nel ruolo di appartenenza e la corresponsione dei miglioramenti economici relativi alla ricostruzione di carriera, al sensi e per gli effetti degli articoli 6, 23, 31 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non risultano fattispecie assoggettate ai meccanismi di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 21, dei decreto-legge n. 78 del 2010. Il Sottosegretario ha, infatti, affermato che il giudizio di conferma non costituisca un meccanismo di progressione automatica dello stipendio né di una progressione di carriera, quanto, piuttosto, una conferma nel ruolo di appartenenza. In ragione della predetta conferma, a quanto riferisce il Sottosegretario, l'interessato può chiedere il riconoscimento, sia ai fini della carriera, che ai fini retributivi e previdenziali, dei pregressi servizi prestati ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale riconoscimento, infatti, per un verso è condizionato al superamento del predetto giudizio di conferma, per altro verso è subordinato alla presentazione di apposita istanza (e non integra pertanto un meccanismo di «automatico» riconoscimento dei servizi prestati), per altro verso ancora i servizi da considerare ai fini dei provvedimenti di ricostruzione della carriera disposti nel periodo 2011/2013 sono relativi a periodi di servizio antecedenti al triennio di conferma e perciò precedenti al gennaio 2011;
nonostante la chiarezza delle risposte fornite dai Ministri interpellati agli atti di sindacato ispettivo sopra citati, e nonostante anche l'associazione del dirigenti amministrativi delle università (Codau) abbia recepito l'orientamento espresso in risposta alle interpellanze, alcuni atenei continuano e dichiararsi «in attesa di un documento ufficiale» da parte dei Ministeri interessati - e in particolare, dal Ministero dell'economia e delle finanze - e a negare gli effetti economici dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario;
diversi ricercatori e docenti interessati riferiscono che, tra le altre, l'università degli studi di Milano, l'università degli studi di Milano-Bicocca, l'università degli studi di Bari e l'università di Bologna non procedono agli adeguamenti stipendiali in attesa di un parere dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, incardinato presso la Ragioneria generale dello Stato;
l'università degli studi di Salerno, che aveva sottoposto tale quesito all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico nel mese di luglio 2011, non avendo ricevuto alcuna risposta, sta emanando decreti di conferma ai fini esclusivamente giuridici. Stesso orientamento restrittivo si è affermato presso la seconda università degli studi di Napoli, i cui decreti di conferma, pur riportando le risposte fornite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle interpellanze urgenti di cui sopra, le contraddicono apertamente e recitano: «le posizioni di altre Amministrazioni non sono vincolanti, non essendo, tra l'altro, supportate da alcuna disamina giuridica tanto più che, invece, la conferma non costituisce un evento straordinario della dinamica retributiva, bensì la normalità del percorso professionale del personale docente e ricercatore; da un punto di vista sostanziale, la conferma nel ruolo nel pubblico impiego comporta la retrodatazione della conferma stessa alla data di assunzione in servizio del dipendente, con conseguente mantenimento della retribuzione in godimento a quella data; viceversa, la conferma nel ruolo del personale (docente e) ricercatore a seguito di valutazione dello stesso comporta l'immissione in una nuova qualifica - ricercatore confermato - a decorrere dal giorno successivo al compimento del triennio, nonché l'attribuzione continuativa di una retribuzione maggiorata prevista da una nuova tabella stipendiale; ritenuto, pertanto, di considerare la conferma nel ruolo una progressione di carriera rientrante nella previsione di cui all'articolo 9, comma 21, della legge 122/10, e dunque di dover procedere a decorrere dal 2 maggio 2011, alla conferma ai soli fini giuridici nel ruolo»;
secondo le medesime fonti, sarebbe stato preparato un parere dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico che fornisce indicazioni agli atenei nel senso espresso dal Governo in risposta alle interpellanze, ma esso non è stato diffuso perché in attesa dell'approvazione da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;
i vertici amministrativi del servizio dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, interpellati direttamente, hanno fornito nel corso del tempo risposte mutevoli ed elusive: in precedenza avevano convenuto con quanto dichiarato dal Governo in Parlamento ma da ultimo, a nove mesi dalla prima interpellanza parlamentare sulla questione, pochi giorni orsono, in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011, hanno affermato che la struttura diretta dal Ministro interpellato e l'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze stanno ancora analizzando il problema;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, recante «Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», all'articolo 2, commi 4 e 5, esplicitamente prevede che: «4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980. 5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalità di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classi stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3». Dunque, mentre il comma 4 chiarisce senza dubbio che la ricostruzione della carriera e il riconoscimento stipendiale sono in ogni caso dovuti al momento della conferma, il comma 5 richiama, come in altri numerosi commi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, le norme sul blocco stipendiale dettate «dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» con riferimento al primo passaggio alla classe stipendiale successiva, norme che invece non sono richiamate nel comma 4, a significare quale sia la sola univoca possibile lettura del comma stesso -:
se il Ministro interpellato non ritenga di ribadire in maniera definitiva il suo orientamento sulla questione e di sollecitare, al tempo stesso, la rapida emanazione di un parere da parte dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, che, semplicemente, lo recepisca, onde evitare l'ulteriore protrarsi di una situazione paradossale che vede alcune università adottare orientamenti manifestamente contrari a quelli espressi ripetutamente dal Governo in Parlamento, ed ora anche incorporati in un atto normativo, evitando altresì che tali comportamenti possano trovare una giustificazione nella «attiva inerzia» degli apparati amministrativi che rispondono al Ministro interpellato.
(2-01392)
«Vassallo, Ghizzoni, Madia, Ciriello, Coscia, Strizzolo, Berretta, Motta, De Torre, Bachelet, Siragusa, Vaccaro, De Micheli, Sbrollini, Tocci, Pes, Benamati, Rossa, Merloni, Servodio, Gozi, Gnecchi, Fontanelli, Andrea Orlando, Melis, Laratta, Bobba, Sani, Levi, Melandri, Arturo Mario Luigi Parisi».
(5 marzo 2012)

Iniziative per garantire un'adeguata presenza delle forze dell'ordine nei comuni di Santa Maria a Vico, Maddaloni, San Felice a Cancello, Arienzo e Cervino, in provincia di Caserta - 2-01399

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
i comuni di Santa Maria a Vico, Maddaloni, San Felice a Cancello, Arienzo e Cervino, tra loro limitrofi, hanno una popolazione complessiva di oltre 81 mila abitanti;
da un punto di vista geografico, i comuni citati si trovano in una zona molto delicata per quanto riguarda il rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata;
a differenza di altre aree della provincia di Caserta, dove le forze dell'ordine hanno conseguito importanti successi nel contrasto delle attività criminali, nei comuni citati e nel più ampio territorio della Valle di Suessola, le attività di controllo del territorio, di repressione e di prevenzione non hanno raggiunto, a causa dei limitati mezzi a disposizione delle forze dell'ordine, gli attesi risultati;
nel corso degli ultimi mesi si è registrato un aumento degli atti criminali contro le persone e le cose, un maggiore spaccio di stupefacenti e il conseguente aumento dei furti in appartamenti;
in un territorio così vasto e complesso non solo si registra un sottodimensionamento di organici e mezzi delle forze dell'ordine, che non possono oggettivamente affrontare in maniera adeguata la crescente criminalità, ma si continua a diminuire, come nel caso del comune di Santa Maria a Vico, il personale presente nella locale stazione dei carabinieri;
in altri casi, come nel comune di Cervino, non vi è nessun presidio fisso delle forze dell'ordine;
nel comune di Maddaloni, pur essendoci sia un commissariato sia una stazione dei carabinieri, tale presenza è totalmente insufficiente rispetto alla vastità e alla complessità di un territorio che è limitrofo alla provincia di Napoli;
tale situazione è stata denunciata più volte dalle amministrazioni locali, senza che sia stato preso alcun provvedimento; al contrario, il prefetto di Caserta, in data 9 dicembre 2010, ha risposto al comune di Santa Maria a Vico, affermando che non sussisterebbero i presupposti per il potenziamento della locale stazione dei carabinieri -:
quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio dei comuni in questione.
(2-01399) «D'Anna, Moffa».
(6 marzo 2012)