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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 31 maggio 2012

TESTO AGGIORNATO AL 6 GIUGNO 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 maggio 2012

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MIOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS SpA per concessioni e autorizzazioni relative all'accesso, all'uso e all'occupazione delle strade e delle loro pertinenze» (5241);
   BOSSA: «Concessione di un contributo per interventi di tutela e di valorizzazione dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli» (5242);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCANDROGLIO ed altri: «Modifica all'articolo 67 della Costituzione, in materia di dichiarazione di appartenenza dei membri del Parlamento a un gruppo parlamentare» (5243);
   FRONER: «Modifica all'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e altre disposizioni concernenti l'efficienza degli impianti termici negli edifici» (5244);
   MISEROTTI: «Norme in materia di videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali per anziani» (5245);
   DOZZO ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, letterario e filologico della lingua regionale veneta» (5246);
   PALADINI ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (5247);
   CENTEMERO: «Modifiche alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernenti l'istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche» (5248).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):
  BENAMATI ed altri: «Disposizioni per la riduzione del debito pubblico mediante la dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale di proprietà delle amministrazioni e degli enti pubblici» (5135) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SAVINO ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare» (5212) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e X;
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Per fermare Equitalia – Abrogazione delle norme relative all'indebito guadagno delle società concessionarie dei tributi, da applicare anche ai procedimenti in corso, con l'eliminazione degli oneri accessori, riduzione degli aggi e la sospensione senza oneri per un anno delle procedure esecutive in essere in seguito alla grave crisi economica» (5217) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  DE TORRE ed altri: «Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e per il miglioramento delle competenze riguardanti i bisogni educativi speciali» (5173) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  MOFFA ed altri: «Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana» (5187) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VII, VIII, IX e XIV;
  «Misure di razionalizzazione amministrativa per la promozione del turismo all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese» (5209) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  SANTELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e altre disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali» (5215) Parere delle Commissioni I e V;
  FEDRIGA ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica» (5219) Parere delle Commissioni I e V.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  MARINELLO ed altri: «Disposizioni concernenti l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5182) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PAOLO RUSSO: «Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di vigilanza e controllo sulle attività di pesca» (5199) Parere delle Commissioni I, IV, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):
  Cesare MARINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno» (doc. XXII, n. 17) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

  In data 29 maggio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:
   MANTINI: «ART. 12 E ART.18 E SS.: ISTITUZIONE DEL CODICE ETICO DEI DEPUTATI E MODIFICA DELLA DISCIPLINA PARLAMENTARE IN MATERIA DI PREROGATIVE COSTITUZIONALI DEI DEPUTATI E IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE PER REATI MINISTERIALI» (doc. II, n. 20).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di una proposta di regolamento della Giunta per le autorizzazioni.

  In data 29 maggio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di iniziativa del deputato:
   MANTINI: «PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI» (doc. II-bis n. 5).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

  Il presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 31 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, la relazione annuale sui bilanci consultivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilanci tecnici attuariali degli enti di previdenza sottoposti al controllo, approvata nella seduta del 30 maggio 2012, dalla Commissione medesima (doc. XVI-bis, n. 7).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

  Il presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 31 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, il documento in materia di attuazione del federalismo fiscale, approvato dalla Commissione il 29 maggio 2012. (doc. XVI-bis, n. 8).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 5-quater, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la relazione – predisposta dal presidente della regione Abruzzo – concernente il quadro degli interventi operati a seguito del sisma dell'aprile del 2009 (doc. CCXLV-bis, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 maggio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (COM(2012)242 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)138 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2011) (COM(2012)250 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Mariano Grillo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore ad interim della direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionale) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 13.33, limitatamente al capoverso Art. 318, 13.270, limitatamente al capoverso lettera g), 13.281, 13.404 e sugli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012 e 10.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 4434-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

  1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, com
pletezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
  2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
   a) autorizzazione o concessione;
   b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
   d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti
in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
  4. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
  5. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
  6. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
  7. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
  8. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indivi
duate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 6 e 7. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  9. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 8 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2-bis.
2. 280. Di Pietro, Evangelisti, Borghesi, Realacci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. 257. Vassallo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. 257.(Testo modificato nel corso della seduta) Vassallo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenere, per le ipotesi di attività discrezionale, la completa rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica amministrazione procedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative».
2. 0252. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

A.C. 4434-A – Proposta emendativa riferita all'articolo 3

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
  Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in ogni caso di conflitto di interessi.
  2. I soggetti di cui al comma 1, prima della conclusione del procedimento, rendono personalmente all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione scritta, con la quale attestano che, per tutto il corso del procedimento, non si sono verificate in capo ad essi situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi tipo in relazione al procedimento medesimo. Le pubbliche amministrazioni forniscono adeguata pubblicità a tali dichiarazioni con le forme di cui all'articolo 26.
3. 0250. Mantovano, Costa.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
3. 0250. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovano, Costa.
(Approvato)

A.C. 4434-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO AL SENATO

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;
   c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»;
   d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:
  «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività la
vorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.
  02. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-bis e 6 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale.».
4. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

  All'emendamento 4.600 del Governo, parte consequenziale, comma 2-bis, capoverso ART. 54, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque preveda il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
0. 4. 600. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»;
   0b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.»;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  «Art. 54. – 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite.
  2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in Conferenza Unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
  3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qual volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
  4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un Codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
  5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3. A tali fini, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
  6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
  7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici ed organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».

  2-ter. Il codice di cui al comma 2-bis è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-quater. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
  «Art. 35-bis. – (Prevenzione del fenomeno corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) – 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale:
   a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a posti di pubblici impieghi;
   b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
   c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

  2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
4. 600. Governo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , al comma 7 aggiungere le seguenti: e al comma 9.
4. 290. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».
4. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno, Di Pietro, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione della avvenuta verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse».
4. 295. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 14, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto».
4. 250. Vassallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 14, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto».
4. 250.(Testo modificato nel corso della seduta) Vassallo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
4. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la parola: non.
4. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno, Di Pietro, Paladini.

  All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o siano stati candidati agli stessi incarichi.
0. 4. 0600. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera c), dopo le parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
0. 4. 0600. 2. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali). – 1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interesse il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, nonché a rivedere la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo per quelli, da attribuire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della garanzia della massima imparzialità dei titolari degli incarichi nello svolgimento delle loro funzioni e ai fini della prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione;
   b) prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, nonché per coloro che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in imprese sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
   c) disciplinare i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico, abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o siano stati candidati agli stessi incarichi, escludendo in ogni caso il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o incarichi pubblici elettivi, nel periodo immediatamente precedente al conferimento dell'incarico, comunque non inferiore ai tre anni. I casi di non conferibilità vanno graduati in rapporto alla rilevanza degli incarichi di carattere politico svolti e all'ente di riferimento.
   d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
    1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche esterni, nelle pubbliche amministrazioni che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
    2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali;
    3) gli amministratori di enti pubblici e di soggetti di diritto privato in controllo pubblico;
   e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o non, presso imprese private sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'impresa o l'attività professionale è soggetta a regolazione o a contribuzioni economiche da parte dell'amministrazione;
   f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
4. 0600.(nuova formulazione). Governo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. L'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  Art. 9. – (Intervento dei portatori di interessi nel procedimento). – 1. Le persone fisiche portatrici di propri interessi individuali e i loro rappresentanti legali o volontari, i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati in conformità alle disposizioni normative di settore, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici in qualsiasi forma costituiti, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo in ogni sua fase sino alla decisione finale.
  2. L'intervento nel procedimento amministrativo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, in particolare di imprese, persone giuridiche, portatori di interessi particolari altrui o gruppi di interesse, per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, è disciplinato con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indica le modalità di partecipazione e le forme di interlocuzione con le amministrazioni procedenti in ordine all'intervento di cui al presente comma, con garanzie elevate di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Le regioni e gli enti locali si conformano al principio di differenziazione delle modalità partecipative di cui al presente comma, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinando la materia ai sensi dell'articolo 29. Nelle more dell'adozione delle misure normative di cui al presente comma, si applica la disciplina di cui al comma 1.
4. 0250. Mantovano, Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».
4. 0251. Mantovano, Costa.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. L'adozione finale degli atti di cui al comma 1 deve in ogni caso essere preceduta da una consultazione pubblica che consenta a tutti gli interessati di esprimersi con osservazioni scritte sullo schema di atto elaborato nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti. La consultazione pubblica può svolgersi anche in forma telematica.
4. 0252. Mantovano, Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Il procedimento di annullamento d'ufficio sia avvia senza deroghe quando l'amministrazione competente per l'autotutela ha notizia di circostanze di fatto tali da far ragionevolmente ipotizzare che l'illegittimità del provvedimento di primo grado si correla, direttamente o indirettamente, a fatti di corruzione nell'attività amministrativa.
  1-ter. Le pubbliche amministrazioni dispongono in ogni caso l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi definitivamente annullati in sede giurisdizionale, anche nei casi in cui la parte vittoriosa nel giudizio ha volontariamente rinunciato al ricorso o agli effetti della sentenza di annullamento.
  1-quater. I provvedimenti di annullamento d'ufficio sono trasmessi dalle amministrazioni competenti, in via telematica, alla Corte dei conti;
   al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di convalida non può essere avviato nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
4. 0253. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. 1. All'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) «per “interessati”, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo richiedano l'accesso».
  2. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le singole pubbliche amministrazioni consentono l'accesso a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».

  3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, le parole «deve essere motivata. Essa» sono soppresse.
4. 0254. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il Segretario comunale esprime il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il parere non è vincolante.
4. 0256. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità tecnico-amministrativa e contabile si esercita nella fase preventiva della formazione della deliberazione mediante i pareri di cui all'articolo 49.
  2. Per i restanti atti amministrativi, la sottoscrizione del responsabile di servizio attesta la regolarità tecnico-amministrativa. Il controllo preventivo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di spesa. La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene espressa dal Segretario comunale preventivamente all'adozione sulle determinazioni di impegno di spesa, sugli atti; di diminuzione dell'entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, che superino i parametri di riferimento stabiliti in base alla dimensione dell'ente. Inoltre detto controllo ricade sugli atti amministrativi concernenti le procedure assunzionali.
4. 0258. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 196 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di Comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico finanziario ed al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
4. 0259. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
   a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
   b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
   c) tra i Segretari comunali e provinciali privi di sede che abbiano seguito un percorso formativo specialistico.
4. 0260. Mantovano, Costa, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi.
4. 0261. Mantovano, Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi:
   a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
   b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
   c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
4. 0650. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 4434-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
  «Art. 54-bis.(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
  2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o diffamazione con le seguenti: , diffamazione ovvero ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
5. 250. Sisto.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o riferisce con le seguenti: all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al comma 2, sostituire le parole: fino alla contestazione dell'addebito disciplinare con le seguenti: sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
  2-ter. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».
5. 600. Governo.

INTERPELLANZE URGENTI

Elementi e iniziative in relazione all'operato degli attuali vertici di Agea e delle società controllate – 2-01495

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   l'Agea svolge la propria attività istituzionale nel settore dell'agricoltura italiana principalmente attraverso il finanziamento della politica agricola comunitaria, che si concretizza nell'erogazione di aiuti diretti agli agricoltori e di contributi per lo sviluppo rurale; per tale attività distribuisce annualmente oltre quattro miliardi di euro;
   l'Agenzia svolge i controlli sulla legittimità delle erogazioni secondo le leggi e i regolamenti comunitari;
   nel mese di giugno 2011 l'Agenzia è stata commissariata per gravi inadempienze del presidente, dottor Dario Fruscio;
   il commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2011, ha rilevato evidenti disfunzioni nella gestione amministrativa e una scarsa affidabilità del sistema dei controlli sulle erogazioni, settore molto delicato per l'incombente pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata;
   tali carenze sono state tempestivamente segnalate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la relazione del commissario straordinario del 23 novembre 2011;
   il dottor Fruscio ha presentato ricorso avverso il decreto di commissariamento e, con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 9 gennaio 2012, ne ha ottenuto l'annullamento;
   il Ministro interpellato, prima ancora di ricevere la nota n. 34573 P del 27 gennaio 2012 dell'Avvocatura di Stato, con il parere (positivo) circa l'eventuale impugnazione della sentenza de qua, pervenuta al Ministero citato il 1o febbraio 2012, e nonostante la gravità della situazione rappresentatagli dal commissario straordinario nella menzionata relazione, in data 29 gennaio 2012 ha dichiarato agli organi di stampa che avrebbe proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di non presentare appello avverso la predetta sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, augurando buon lavoro e il massimo impegno al dottor Fruscio nella gestione dell'Agea;
   il dottor Fruscio si è reinsediato nella carica di presidente in data 6 febbraio 2012, prima della notifica formale della sentenza del tribunale amministrativo regionale, avvenuta solo il giorno 9 dello stesso mese, e senza che il commissario abbia mai ricevuto alcuna determinazione formale del Ministro interpellato, per cui non risulterebbe che sia stato redatto alcun documento ufficiale attestante il passaggio della titolarità della carica;
   allo stato degli atti non risultano chiari i motivi per i quali il Ministro interpellato abbia inteso non dover approfondire la fondatezza delle numerose irregolarità rilevate dal commissario già nella sua prima relazione;
   l'attività di controllo sulle erogazioni comunitarie sono state numerose volte oggetto di censure da parte della Commissione europea rivolte all'indirizzo dell'Agea nell'anno 2011;
   ulteriori e più allarmanti ombre sull'affidabilità e sulla trasparenza di tale attività di controllo provengono da due indagini svolte in Calabria e in Lombardia, delle quali la prima riguarda 40 soggetti, titolari di aziende zootecniche, alcuni dei quali con cognomi di noti personaggi della criminalità organizzata, tratti in arresto a seguito di un'operazione condotta dal nucleo antifrodi carabinieri di Salerno in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria per reati connessi all'indebita percezione di contributi comunitari mediante false attestazioni e certificazioni di possesso di bovini/ovini; la seconda, condotta dalla direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Milano (operazione «Infiniti») nei confronti di un'organizzazione della ’ndrangheta facente capo a Giulio Lampada, nella quale sarebbe stato coinvolto, almeno da quanto riportato da notizie di stampa, anche un membro del consiglio regionale della Calabria, coniuge di una dirigente di Agecontrol, società partecipata da Agea operante nel settore dei controlli sulle erogazioni;
   al fine di fare piena luce sotto ogni aspetto dell'attività svolta da Agea e dalle società partecipate, risulta che il commissario straordinario avesse deliberato, tra l'altro, la costituzione in Agea di un organismo di auditing interno per il controllo di legittimità delle procedure dell'Agenzia, nonché l'istituzione di un gruppo di lavoro, formato da personalità del mondo accademico e da esperti professionisti, per una due diligence review del sistema informativo agricolo nazionale (sin) e per realizzare un più efficiente e trasparente sistema informatico, avendo rilevato disfunzioni gestionali, costi di gestione fuori controllo e controlli eseguiti in maniera discutibile in materia di erogazione dei contributi comunitari;
   tali iniziative, assunte per conferire trasparenza e correttezza nella gestione del denaro pubblico, risultano siano state immediatamente e, a giudizio degli interpellanti, immotivatamente annullate dal presidente Fruscio, non appena riassunta la presidenza di Agea;
   in data 4 aprile 2012 il consiglio di amministrazione di Agea avrebbe deliberato la revoca dei consiglieri designati nel periodo di commissariamento, basando tale delibera su fatti e comportamenti, a parere degli interpellanti, palesemente non corrispondenti alla realtà o inconsistenti per procedere alla nomina di nuovi consiglieri del Sin srl (dopo sette mesi dalla nomina dei precedenti). In tale delibera si dichiara l'unanimità del consiglio di amministrazione, mentre, in realtà, due consiglieri avrebbero, invece, lasciato il consiglio;
   il dottor Fruscio, inoltre, con lettera inviata per conoscenza anche a Sin srl, avrebbe avvallato e tenacemente difeso l'esistenza e la validità del contratto sottoscritto nel 2006 che riconosce al signor Paolo Gulinelli, ex direttore generale di Sin srl, uno stipendio di 330.000 euro e ben 144 mensilità di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
   tale contratto era stato sottoscritto, con insolita urgenza, nonostante il palese conflitto di interessi, fra il presidente pro tempore di Agea e della controllata Sin srl e il signor Gulinelli, responsabile dell'ufficio monocratico di Agea, designato anche quale direttore generale della controllata Sin srl. Sei giorni dopo la firma il presidente lasciò la carica di presidente di Sin srl, ma la circostanza più sorprendente è che l'esecuzione del contratto, nonostante l'inusitata fretta della stipula, iniziò ben tre anni dopo;
   la rinnovata direzione di Sin srl, a seguito di un audit interno eseguito dalla società Kpmg, aveva contestato al Gulinelli numerosi episodi di irregolare gestione, con possibili significativi risvolti di danno erariale;
   a seguito di tale contestazione e delle giustificazioni avanzate dal signor Gulinelli, la stessa direzione aveva espresso i propri orientamenti, anche sulla scorta della valutazione conforme di un noto studio giuslavoristico, in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, che avrebbe fatto decadere il contratto di assunzione con «clausole capestro» del citato Gulinelli;
   il dottor Fruscio, che, a quanto consta agli interpellanti, non ha mai voluto incontrare i vertici di Sin srl, pur presenti nello stesso edificio, ha inviato alla società una lettera volta a evitare l'adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale;
   in occasione dei consigli di amministrazione del 29 marzo 2012 e del 4 aprile 2012, la dirigenza di Sin srl non avrebbe potuto procedere al licenziamento in virtù di pressioni esercitate su un consigliere;
   per eliminare il rischio che ciò potesse accadere successivamente, il dottor Fruscio ha proceduto a revocare i consiglieri di Sin srl di parte pubblica, evidentemente ritenendo di evitare il licenziamento del Gulinelli per giusta causa, al fine di consentirgli di riprendere la sua posizione di direttore generale in Sin srl, nonostante le criticità gestionali addebitabili al suo operato;
   il dottor Fruscio ha richiamato a collaborare nel consiglio di amministrazione di Sin srl il dottor Carbone, già consigliere di Sin srl all'epoca della sua presidenza di Agea, e il dottor Migliorini, suo diretto collaboratore in epoca ante commissariamento, nel frattempo andato in pensione;
   a quest'ultimo ha, inoltre, conferito un incarico di consulenza retribuito (delibera n. 59), che evidenzia un'apparente incompatibilità con la carica di consigliere Sin srl. È esplicativa, ad avviso degli interpellanti, la circostanza che proprio la nomina del predetto a direttore generale di Agea, su proposta del Fruscio, era stata respinta in ripetute riunioni del consiglio di amministrazione pro tempore ed era stata una delle cause del commissariamento dell'Agenzia;
   a fronte di questa gestione della «cosa pubblica», ad avviso degli interpellanti, del tutto discutibile da parte del presidente Dario Fruscio, che con sue inusitate iniziative e con i suoi sistemi «disinvolti» non sembra dimostrare la necessaria affidabilità e un adeguato senso di responsabilità istituzionale per poter svolgere il delicato incarico di presidente di Agea, corrisponde un silenzio, preoccupante quanto incomprensibile, del Ministro interpellato –:
   quali provvedimenti il Governo abbia adottato o intenda adottare, sulla base della relazione conclusiva che risulta essere stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2012 dal commissario straordinario e a seguito delle iniziative, ad avviso degli interpellanti, sconcertanti assunte dal dottor Fruscio appena dopo il suo insediamento, e se non ritenga necessario quantomeno approfondire e riscontrare la legittimità dell'operato degli attuali vertici di Agea e delle società controllate.
(2-01495) «Di Pietro, Di Giuseppe, Cimadoro, Piffari, Messina, Rota, Donadi, Monai».
(15 maggio 2012)


Elementi e iniziative diplomatiche in relazione alla recente diffusione di lettere e documenti riservati provenienti dallo Stato del Vaticano – 2-01509

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:
   il 17 maggio 2012, a pagina 1 e a pagina 32 de IlCorriere della Sera, compare un articolo, a firma di Pier Luigi Vercesi, dove si anticipa e si annuncia una più ampia pubblicazione de «Le carte segrete del Papa» sul settimanale Sette, così come anche sul quotidiano Libero del medesimo giorno. Effettivamente nell'inchiesta del settimanale Sette compaiono ampi stralci di lettere private indirizzate al Pontefice. Seguono ampie citazioni di questa corrispondenza e di questi documenti riservati, tratti da un libro di Gianluigi Nuzzi di prossima pubblicazione;
   a giudizio degli interpellanti, tali notizie di stampa danno conto di patenti violazioni della segretezza delle comunicazioni private e della pubblicazione di documenti riservati di uno Stato amico –:
   di quali elementi disponga il Governo, per quanto di competenza, in merito ai fatti riportati in premessa;
   se siano stati posti in atto passi diplomatici da parte della Santa Sede e, nel caso, quale atteggiamento abbia tenuto o intenda tenere il Governo.
(2-01509) «Renato Farina, Toccafondi, Colucci, La Loggia, Baccini, Distaso, Nizzi, Scalera, Saltamartini, Traversa, Galati, Vignali, Gioacchino Alfano, Vella, Fitto, Di Centa, Iannarilli, Pili, Centemero, Marinello, Marsilio, Palmieri, Garofalo, Pizzolante, Pagano, Osvaldo Napoli, Di Biagio, Porcu, Frassinetti, Lorenzin, Savino, Paniz, Di Caterina, Rosso, Garagnani, Paolo Russo, Abelli, Scandroglio, Mantovano, Girlanda, Lupi, Bertolini, Casero, Romele, Del Tenno, Crolla».
(24 maggio 2012)


Chiarimenti in merito al procedimento disciplinare nei confronti del ministro plenipotenziario Mario Andrea Vattani – 2-01510

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere:
   se non ritenga che sia venuto il momento di interrompere la vera e propria azione persecutoria condotta dal dicembre 2011 nei confronti di Mario Andrea Vattani, un funzionario diplomatico che – come dichiarato dal Ministro interpellato – in 21 anni di carriera «ha dato prove di grandissima competenza e di grande attaccamento al servizio» (Rai, Otto e Mezzo del 16 gennaio 2012), del quale da parte del Ministero si censura la militanza negli anni ’80 nell'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano e la semplice partecipazione ad un concerto di musica alternativa, facendo cenno al risalto mediatico conseguente che avrebbe creato imbarazzo e danno all'immagine dell'amministrazione;
   se vengano tenute a tale riguardo nella giusta considerazione le prese di posizione di un soggetto terzo assai qualificato, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, che nel decreto cautelare di sospensione del provvedimento di richiamo al Ministero degli affari esteri di Vattani, reso in data 15 marzo 2012, sottolinea che «la sovraesposizione mediatica del caso è stata in larga parte provocata da ripetute esternazioni dei vertici del Ministero»;
   come si giustifichi quanto contenuto nella memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero degli affari esteri presentato al Consiglio di Stato, nel quale si sostiene che il fatto che il Ministro Vattani non faccia mistero della sua militanza, dapprima, attraverso l'appartenenza al Fronte della gioventù, negli anni ’80 e poi attraverso la musica da lui proposta, «già di per sé rende la permanenza all'estero del console Vattani in palese contraddizione con le alte funzioni di rappresentanza dello Stato che egli è chiamato a svolgere», considerato che diversi Ministri della Repubblica, sottosegretari e parlamentari, compreso un Ministro degli affari esteri, hanno fatto parte del Fronte della gioventù, organizzazione giovanile di un partito per decenni rappresentato in Parlamento, e che, pertanto, appare inaccettabile che nella memoria si scrivano considerazioni sull'appartenenza al Fronte della gioventù che sottolineano l'incompatibilità tra l'essere appartenuto a quel movimento e la funzione di tutela dei beni primari sopracitati, l'immagine dello Stato e la rappresentatività delle proprie istituzioni all'estero;
   se vi siano, quindi, persone con incarichi di alta responsabilità al Ministero degli affari esteri che considerano una passata adesione al Movimento sociale italiano o alla sua organizzazione giovanile come incompatibile con l'attività di rappresentanza dell'Italia all'estero;
   se sia stata tale convinzione, chiaramente discriminatoria, a motivare il richiamo immediato del console Vattani in soli 5 giorni e non certamente una preoccupazione per l'immagine dell'Italia all'estero, visto che tale repentino richiamo provocherà l'annullamento di importanti impegni istituzionali, tra i quali, in primo luogo, il ricevimento per la celebrazione della Festa nazionale della Repubblica italiana nella seconda città del Giappone, con grave discredito per l'immagine del nostro Paese;
   se, nell'insistere in quella che agli interpellanti appare una vera e propria persecuzione personale di Vattani, mirata ad un suo rientro anticipato dal Giappone, si stia tenendo adeguato conto delle sue specifiche capacità nel contesto giapponese, essendo Vattani l'unico funzionario del Ministero degli affari esteri a parlare correntemente il giapponese, che vanta rapporti cordiali e amichevoli con i più alti rappresentanti delle istituzioni locali, con i principali esponenti del mondo della cultura e dell'economia nelle regioni della sua circoscrizione consolare, come dimostrano le attività da lui svolte, ampiamente illustrate nel sito web del consolato generale;
   se non ritenga che, per essere pienamente introdotto nella società giapponese, il console Vattani rappresenti per il Ministero degli affari esteri un asset del quale non appare economico disfarsi sulla base di una campagna mediatica condotta da fogli chiaramente orientati politicamente;
   se non ritenga che vi siano priorità ben più importanti dell'ostinata battaglia legale contro Vattani cui destinare le limitate risorse del Ministero degli affari esteri e se non ritenga che sia venuto il momento di lasciar lavorare il console generale a Osaka con la necessaria serenità;
   chi siano i funzionari pubblici che hanno redatto o contribuito a redigere la memoria in relazione al caso Vattani dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero degli affari esteri davanti al Consiglio di Stato.
(2-01510) «Raisi, Malgieri, Giro, Menia, Contento, Paglia, Mancuso, Lamorte, Lisi, Scanderebech, Angela Napoli, Di Biagio, Barbaro, Martinelli, Frassinetti, Patarino, Mussolini, Muro, Ghiglia, Beccalossi, Saglia, Murgia, Castiello, Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi, Giorgio Conte, Porcu, Scalia, Buonfiglio, Aracri, Galli, Minasso, Moffa, Mazzocchi, Cossiga, Toto, Ciccioli, Castellani, Cannella, Tommaso Foti, Leo, De Corato, Nola, Divella, Granata, Lo Presti, Perina, Holzmann».
(24 maggio 2012)


Iniziative per garantire un adeguato dragaggio dell'alveo del fiume Magra e degli altri corsi d'acqua a rischio nella provincia di Massa Carrara – 2-01502

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   in riferimento agli eventi alluvionali verificatisi il 25 e il 26 ottobre 2011, in Toscana e in Liguria, con particolare concentrazione di effetti nella zona della Lunigiana (Massa Carrara) e delle Cinque Terre (La Spezia) sono state molte le interrogazioni sui fatti accaduti;
   fra le zone più colpite c’è stata la Lunigiana e, in particolare, la città di Aulla, in provincia di Massa Carrara, che ha subito, oltre alle due vittime, anche ingenti danni a molte zone dell'abitato cittadino a seguito dell'esondazione del fiume Magra;
   in riferimento all'esondazione del fiume Magra, è ormai palese che la tragedia dell'alluvione di Aulla è stata causata anche dalla cattiva gestione del fiume Magra e degli altri fiumi, perché gli stessi sono diventati veri e propri boschi, che non si possono più toccare; per conseguenza, gli alberi e la vegetazione abbondantissima sono stati divelti e, quindi, hanno prodotto un effetto diga a livello della luce degli archi dei piloni dei ponti ed hanno buttato giù diversi ponti a monte di Aulla; poi, i ponti sono andati giù anche a valle e, dunque, hanno contribuito alla piena e all'esondazione del fiume Magra;
   l'alveo del fiume, secondo i dizionari, è tutto quello dove passa il fiume tra un argine e l'altro, fuori dei due argini non è alveo; il riporto di ghiaia è salito negli ultimi vent'anni da cinque a otto metri, da un calcolo idraulico, matematico, quindi elementare; se il centro dell'alveo del fiume è a dorso di mulo e, quindi, è superiore al livello dell'argine, è ovvio che prima o poi l'acqua esce dall'argine, rompendolo;
   i fiumi, in base all'ingegneria idraulica, nei centri delle città vanno tenuti puliti e l'acqua va fatta scorrere velocemente al centro dell'alveo, mentre fuori dai centri abitati va rallentata per fargli fare cassa di espansione; invece, i fiumi sono stati gestiti in maniera disordinata, irrazionale e non corretta per le pressioni di quelli che appaiono agli interpellanti «pseudoambientalisti» di cultura non certamente corretta, ed è palese che, se il riporto di ghiaia nei fiumi è superiore agli argini stessi, l'acqua è portata ad uscire, soprattutto se il fiume non scorre al centro; ci si chiede perché per 20 anni non si sono rimodulati gli alvei e i bacini dei fiumi facendoli scorrere al centro, ammassando la ghiaia ai lati, contro quindi gli argini per proteggerli, e perché non si sia provveduto alla rimozione delle piante e della ghiaia accumulatasi in eccesso che hanno innalzato di diversi metri l'alveo del fiume stesso;
   in riferimento ai viadotti, i fenomeni erosivi in alveo sono prevedibili e molto frequenti nei corsi d'acqua a fondo mobile (di sabbia e ghiaia) – quale appunto il Magra – le cui piene sono, tra l'altro, caratterizzate da forte apporto solido; gli accumuli di materiale deviano la corrente e la «costringono» sotto una sola campata e il restringimento della sezione di deflusso provoca l'aumento di velocità dell'acqua, che a sua volta provoca l'escavazione del fondo dell'alveo, fino a scalzare le fondazioni ed a scoprirne i pali sottostanti;
   non si tratta della prima volta che gli interpellanti chiedono notizie al Governo sullo stato dei fiumi nella Lunigiana, dato che, nonostante sembrerebbe ragionevole attivarsi per garantire una più efficiente gestione dello stesso, poco o nulla è stato fatto in troppi anni;
   il Paese ha certamente problemi urgenti e le emergenze si susseguono, ma non si può permettere che venga trascurato ancora una volta il problema legato ad un fiume che ha causato negli anni dei disastri, soprattutto visto che da notizie sui quotidiani (La Nazione del 12 maggio 2012 – cronaca Lunigiana) non si comprende a chi spetterebbe la pulizia dell'alveo del fiume, considerato che il presidente dell'unione dei comuni imputa l'onere all'autorità di bacino e alla provincia;
   la provincia dal suo punto di vista è di tutt'altro avviso e richiama un regio decreto del 1904, il n. 523, che stabilisce come criterio quello della classificazione degli stessi e sulla base di questa classificazione il fiume Magra viene identificato come terza categoria;
   la stessa provincia sulla base di ciò ha stabilito che la manutenzione spetterebbe, come indica la legge regionale n. 34 del 1994, agli specifici consorzi di bonifica e, quindi, per le successive modifiche, alle unioni dei comuni (ex comunità montane);
   la provincia stabilisce che la verifica è sempre possibile per l'ente, sempre sulla base della normativa regionale, visto che agli enti provinciali spetta la manutenzione sui corsi classificati di seconda categoria;
   risulta paradossale, ma sul territorio della provincia di Massa Carrara non esiste nessun corso d'acqua che appartenga a questa categoria;
   ciò che importa è se vi siano i presupposti, perché, a fronte di precipitazioni straordinarie, non debbano esserci minacce in futuro;
   il dissesto idrogeologico e fenomeni d'incuria e trascuratezza sono, spesso, la causa di gravi calamità e in molte zone del Paese, nell'ultimo decennio, avrebbero concorso allo straripamento di alcuni corsi d'acqua, con gravi danni per le realtà locali e per lo Stato;
   tale situazione di incuria si ripercuote poi nei mesi estivi, ove, per contrasto, si verifica una carenza d'acqua, con il conseguente insorgere del fenomeno del cosiddetto cuneo salino, ossia dell'acqua del mare che risale dalla foce, provocando gravi danni alle colture e portando alla scarsità di risorse idriche;
   appare evidente che un tale contrasto deriva non tanto da fenomeni di tipo naturale, ma da una gestione del corso d'acqua che risente dei vincoli legislativi, che porta a seri problemi, anche in vista dei tanto paventati cambiamenti climatici;
   pare, ormai, opinione condivisa e trasversale che il vincolo paesaggistico ed ambientale non può sopravanzare la necessità di garantire la sicurezza per la cittadinanza e per le realtà produttive delle aree della Lunigiana limitrofe al fiume Magra ed ai suoi affluenti, né può reggere al paradosso che un eventuale danno portato da una piena eccessiva danneggerebbe l'ambiente ed il paesaggio ben più che i lavori volti a garantire maggior contenimento ad una portata delle acque superiore alla media –:
   se il Governo non ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza affinché la situazione sopra descritta sia affrontata al fine di risolvere la questione del mancato dragaggio dell'alveo del fiume Magra e anche degli altri corsi d'acqua a rischio, in modo da risolvere il conflitto in atto tra gli enti in premessa e soprattutto evitare nuovi danni alla città di Aulla, che dopo l'alluvione dell'ottobre 2011 è stata ricostruita, permettendo la ripresa delle attività commerciali;
   se non intenda adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per quanto di competenza, al fine di modificare le procedure per far realizzare il dragaggio dei fiumi, affinché i corsi d'acqua dolce siano periodicamente ricalibrati così da farli scorrere in modo corretto, senza pericoli per le popolazioni e gli abitanti.
(2-01502) «Barani, Girlanda, De Luca, Castellani, Di Virgilio, Bocciardo, Ciccioli, Palumbo, Fucci, Mancuso, Porcu, Abelli, Gioacchino Alfano, Pianetta, Scapagnini, Mussolini, Berruti, Cazzola, De Nichilo Rizzoli, Vincenzo Antonio Fontana, Ascierto, Barba, Bellotti, Boniver, Ceccacci Rubino, Frassinetti, Massimo Parisi, Faenzi, Divella, Di Centa, Dell'Elce, De Corato, De Angelis, Aracu, Bianconi, Biasotti, Colucci, D'Alessandro, Marinello, Martinelli, Nola».
(21 maggio 2012)


Elementi in merito alle iniziative adottate dall'Agenzia delle entrate per la verifica della regolarità fiscale delle fatture emesse dall’Accademia britannica srl nei riguardi dell'INPDAP nel periodo 2007-2012 – 2-01480

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l’Accademia britannica srl, con sede legale a Campobasso, si occupa di soggiorni di studio all'estero, in particolare in Gran Bretagna e Irlanda;
   su di essa sono stati presentati, in questi ultimi anni, diversi atti di sindacato ispettivo (n. 5-00051, n. 4-00491, n. 4-01632, n. 4-05004, n. 4-05885 e n. 4-07505) nei quali si evidenziavano fatti di evasione fiscale, violazioni delle regole di concorrenza, false attestazioni e falsità in atto pubblico, anche in relazione al possibile danno all'erario per quel che riguarda il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto;
   il 20 gennaio 2010 il tribunale di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio degli amministratori della società Accademia britannica srl, in concorso tra loro, per truffa, falsità ideologica e false attestazioni;
   il tribunale ha proposto, altresì, il rinvio a giudizio di taluni funzionari dell'Inpdap, con l'imputazione di abuso di ufficio e concussione, per aver tentato di arrecare ingiusti vantaggi patrimoniali alla società in titolo;
   precedentemente, sia l'Agenzia delle entrate di Roma, sia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avevano ampiamente chiarito all'Inpdap l'errata applicazione del regime iva agevolato da parte di Accademia britannica srl, in relazione ai contratti sottoscritti per le vacanze di studio in Gran Bretagna e in Irlanda di studenti italiani figli di dipendenti dell'Inpdap;
   in sostanza, le prestazioni di servizio relative ai cosiddetti «pacchetti turistici tutto compreso» sono disciplinate dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e non dal regime agevolato di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, per il quale l’Accademia britannica srl ha erroneamente o dolosamente optato –:
   quali iniziative abbia adottato l'Agenzia delle entrate per la verifica della regolarità fiscale delle fatture emesse dall’Accademia britannica srl nei riguardi di Inpdap nel periodo 2007-2012 e per il recupero delle somme iva indebitamente non evidenziate in fattura;
   per quali motivi l'Agenzia delle entrate, che abitualmente segnala con estrema sollecitudine ad Equitalia ogni minimo errore negli adempimenti fiscali dei cittadini, non abbia adottato eguale solerzia nel caso esposto in premessa;
   se non ritenga necessario predisporre una verifica nei riguardi dell'Agenzia delle entrate di Campobasso che per lungo tempo ha omesso di attivarsi sulla vicenda.
(2-01480) «Grassano, Lehner, Mazzuca, Pisacane, Mario Pepe (Misto-R-A), D'Alessandro, Garagnani, Stradella, Rosso, Marinello, Germanà, Fugatti, Fucci, Cesario, Giro, Pescante, Palumbo, Taddei, Versace, Mottola, Iapicca, Misiti, Scalera, Iannarilli, Stracquadanio, Angeli, Sisto, Mannucci, Catone, Gianni, Di Virgilio, Bernardo, Ossorio, Nucara, De Luca, Barani, Guzzanti, Sardelli».
(8 maggio 2012)


Orientamenti del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alla possibilità di richiedere una sottoscrizione forzosa di titoli di Stato, per un importo pari al 10 per cento dei depositi bancari, superiori ai 50.000 euro, con la garanzia di un tasso di interesse del 4 per cento – 2-01487

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   a causa della crisi economica dall'inizio del 2012 in Italia ci sono stati 23 suicidi di imprenditori;
   questi suicidi sono un drammatico grido di allarme lanciato da chi non ce la fa più;
   il livello raggiunto dalle tasse, la burocrazia, la stretta creditizia, che ha fatto venire meno le necessarie liquidità, e i ritardi nei pagamenti hanno creato un clima insostenibile che penalizza chi fa impresa;
   rispetto a questi suicidi, non si può restare inermi, né possono essere visti o derubricati a gesto di ribellione, seppure contro un sistema politico e bancario sordo ed insensibile che non riesce a cogliere la gravità della situazione;
   è improcrastinabile procedere con interventi veri e verificabili legati allo sviluppo e di sostegno efficace, che si basino sulla continuità di finanziamenti certi alle piccole e medie imprese, la vera economia reale nel nostro Paese e, in particolare, nel Mezzogiorno, in quanto è ormai acclarato che senza uno sviluppo che si basi sul Mezzogiorno l'Italia non potrà essere in grado di uscire in maniera definitiva dalla crisi;
   la Banca d'Italia, nella graduatoria redatta in base al rapporto tra ricchezza netta degli italiani e reddito lordo disponibile, ha assegnato al nostro Paese il primo posto in Europa, calcolando in 3.600 miliardi di euro il totale delle attività finanziarie possedute dagli italiani nel 2010, quasi il doppio del debito pubblico. Solo nei depositi bancari ci sono 900 miliardi di euro;
   una proposta concreta di finanziamento di progetti e programmi di sostegno alle piccole e medie imprese, in particolare nel Mezzogiorno, senza alcuna nuova tassa, potrebbe essere rappresentata dalla richiesta di una sottoscrizione forzata, ma remunerata, di titoli di Stato, per un importo pari al 10 per cento dei depositi bancari superiori ai 50.000 euro, ai quali vada garantito un tasso di interesse del 4 per cento;
   con la proposta di cui sopra si potrebbe, tra l'altro, anche sostenere la solidità e la competitività delle imprese e delle aziende, in particolare nel Mezzogiorno, favorendo l'occupazione giovanile e femminile attraverso agevolazioni, sia in termini di sgravi contributivi che in termine di crediti di imposta –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interpellato in merito alla possibilità di richiedere una sottoscrizione forzata, ma remunerata, di titoli di Stato, per un importo pari al 10 per cento dei depositi bancari, superiori ai 50.000 euro, ai quali vada garantito un tasso di interesse del 4 per cento.
(2-01487) «Gianni, Moffa».
(10 maggio 2012)


Chiarimenti in merito a disservizi recentemente verificatisi nei servizi postali nonché in merito alla possibile separazione tra attività finanziarie e bancarie di Poste italiane spa e servizi postali – 2-01514

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   per l'ennesima volta, il 16 aprile 2012, i computer degli uffici di Poste italiane sono andati in tilt per il blocco del sistema operativo informatico che ha reso impossibile agli utenti compiere i pagamenti in scadenza o ritirare la pensione; tale situazione non è migliorata con il passare del tempo e alle 18 del pomeriggio solo un terzo degli uffici postali era tornato alla normalità;
   il direttore dei sistemi informatici di Poste italiane ha dichiarato che c’è stato un rallentamento delle operazioni di 4 ore causato dall'aggiornamento dati del sistema operativo informatico, un sistema centralizzato che serve 68 mila uffici che il gruppo Poste italiane ha acquistato dall'azienda americana Ibm;
   il costo complessivo dell'informatizzazione degli uffici postali è tuttora incerto; infatti, l'amministratore delegato di Poste italiane ha siglato un primo contratto da 12 milioni di euro nel 2005 con l'Ibm che, nel tempo, sarebbe lievitato fino a 90 milioni di euro; da ultimo, nel marzo 2011 l'amministratore delegato avrebbe assegnato a Ibm 150 milioni di euro con l'obiettivo di informatizzare entro giugno 2012 altri 10.000 uffici postali; stando ad indiscrezioni di stampa, la relativa gara da 150 milioni di euro avrebbe visto un solo partecipante, l'Ibm, che per assegnarsi la «megacommessa» avrebbe applicato alla sua offerta un ribasso del 4 per cento;
   un sistema informatico andato in tilt molteplici volte, anche per giorni interi tra il 2011 e il 2012, non può non far riflettere ancora una volta sulla particolare situazione di Poste italiane, con un management da poco riconfermato e, come nel caso dell'amministratore delegato, per la quarta volta consecutiva;
   Poste italiane è un'azienda il cui assetto proprietario vede la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze e che ha esteso la propria attività in ogni campo, costruendo per partenogenesi una «giungla» societaria che conta una trentina di partecipazioni dirette; ad oggi, il gruppo Poste italiane conta circa 145 mila dipendenti e una diversificazione che lo vede presente nel settore delle assicurazioni (Postevita), dei telefonici (Postel-Postemobile), fino al trasporto merci (Mistral Air) e alla commercializzazione di vari prodotti (Posteshop); Poste italiane controllano perfino una società (Poste energia spa) che si occupa dell'approvvigionamento energetico del gruppo;
   in particolare, i «fari» dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Banca d'Italia e dell'Unione europea sono, da qualche tempo, rivolti sulla divisione del gruppo denominata Bancoposta che svolge le attività di una banca pur non avendone la licenza e rimanendo una divisione del gruppo Poste italiane;
   a conferma di quanto detto, il 24 maggio 2012, i vertici del gruppo Poste italiane hanno designato il nuovo amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno, un istituto pubblico di cui Poste italiane è l'azionista unico, creato dal precedente Governo di centrodestra per finanziare le piccole e medie imprese del Sud;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un documento inviato nei mesi scorsi al Governo sulle liberalizzazioni, ha chiaramente indicato come, per quel che riguarda «l'attività di Bancoposta occorre prevedere la costituzione di una società separata da Poste italiane che abbia come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività bancaria a pieno titolo e che risponda ai requisiti della normativa settoriale contenuta nel Testo unico bancario»;
   tuttavia, nelle prime liberalizzazioni fatte dal Governo manca qualsiasi iniziativa nei confronti della separazione Poste e Bancoposta, anche se, negli ultimi tempi, il Ministro dello sviluppo economico ha annunciato più volte la sua disponibilità a valutare tale separazione del servizio;
   come se non bastasse, sembra che il gruppo Poste italiane si voglia impegnare anche nel difficile business della riscossione di tributi locali aggredendo il mercato della fiscalità locale, che tra un anno sarà definitivamente abbandonato da Equitalia che si concentrerà sulla riscossione dei tributi erariali; infatti, una società ad hoc, Postetributi, già esiste, non è passata inosservata, tanto che, di recente, il gruppo del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione con cui si chiedeva al Governo di chiarire quali fossero gli obiettivi dello strumento; la risposta non esaustiva ha, comunque, indotto la Commissione finanze della Camera dei deputati a chiedere un'audizione dei vertici di Poste italiane per chiarire meglio cosa sia e cosa intenda fare Postetributi;
   a fronte di tutta questa innovazione e tecnologia che il gruppo Poste italiane risulta possedere, appare quasi un controsenso il tilt registrato dagli uffici postali il 16 aprile 2012, che rende quanto mai attuali le proposte avanzate al Governo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel mese di gennaio 2012, che delinea una vera e propria rivoluzione per il sistema postale; il documento afferma che: «nel settore postale è necessario delimitare il perimetro del servizio universale limitandolo esclusivamente a quei servizi essenziali che l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale. Va, inoltre, ridotta la durata dell'affidamento del servizio stesso a Poste (adesso fissata in quindici anni)»;
   come conferma lo stesso amministratore delegato del gruppo Poste italiane, in un articolo del 19 aprile 2012 sul Corriere della Sera, «il core business tradizionale sul nostro bilancio è in perdita per via del servizio universale: noi stiamo ancora aspettando i pagamenti del 2009, del 2010 e del 2011. Siamo in credito verso lo Stato di 2,4 miliardi di euro e nonostante questo siamo in utile e a luglio, azzereremo il debito di Poste rimborsando i 750 milioni di euro di bond emessi prima del mio arrivo»;
   appare, quindi, necessario chiarire la mission di Poste italiane, soprattutto in relazione al nuovo assetto imprenditoriale che sta emergendo come azienda pubblica di rilevanti dimensioni e di notevoli rendimenti che realizza una forte concorrenza di mercato, soprattutto nel settore finanziario e assicurativo;
   infatti, il profitto netto del gruppo, seppure in calo rispetto al miliardo di euro del 2010, si è attestato a quota 846 milioni di euro proprio grazie alla diversificazione del business tradizionale e ai servizi tecnologici;
   il cambiamento vissuto dalle Poste italiane è certificato da uno studio dell'università Bocconi che si è occupata il 20 aprile 2012 delle Poste Italiane con la presentazione del rapporto KITeS «Innovazione e diversificazione nei servizi pubblici: il caso di Poste Italiane»; i ricercatori dell'ateneo milanese hanno individuato i punti di forza dell'azienda e hanno messo in luce quelli che sono gli indicatori delle buone performance di Poste italiane: la capacità di diversificazione dei suoi business, che la rende un caso per l'intera Europa, e il forte impulso per l'innovazione tecnologica applicata a diverse categorie di servizi;
   tuttavia, l'amministratore delegato di Poste italiane, pur avendo la possibilità di illustrare e condividere, in audizione presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati il 15 maggio 2012, le prospettive occupazionali e i piani di sviluppo industriale dell'azienda, si è limitato a fornire generiche dichiarazioni rivolte più semplicemente alla mera gestione della riduzione dei servizi per i cittadini e del personale –:
   quale sia per i prossimi anni la strategia industriale del gruppo Poste italiane, una tra le più grandi imprese pubbliche italiane, e se l'attività caratteristica oggi sia connessa ai servizi postali o ai servizi finanziari;
   se il Governo intenda assumere iniziative per separare chiaramente le attività finanziarie e bancarie dai servizi postali, costituendo, a tal fine, un'apposita società, separata da Poste italiane;
   quali iniziative il Governo intenda assumere per chiarire i disservizi di Poste italiane del 16 aprile 2012, anche al fine di individuare le eventuali responsabilità dell'interruzione di un servizio pubblico.
(2-01514) «Boccia, Ventura, Carella, Fogliardi, Froner, Piccolo, Tullo, Velo, Vico, Albini».
(28 maggio 2012)