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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 7 novembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 novembre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Barbieri, Bindi, Bongiorno, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Pecorella, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Volontè, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Barbieri, Bindi, Bongiorno, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Pecorella, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Volontè, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 6 novembre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   CANNELLA: «Disposizioni per il riconoscimento della pensione privilegiata in favore dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno contratto invalidità totale a seguito della vaccinazione antitubercolare effettuata durante il servizio» (5558).
  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge costituzionale n. 5479, d'iniziativa dei deputati MARONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni e l'istituzione delle Comunità autonome, attraverso referendum popolare, con attribuzione alle medesime di una quota non inferiore al 75 per cento del gettito tributario prodotto nel loro territorio, nonché disposizione transitoria riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Regioni».

Trasmissione dal Senato.

  In data 6 novembre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 3337. – Senatori VALLARDI ed altri: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari» (approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato) (5559).
  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):

  CRAXI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito “Tangentopoli”, sui suoi effetti, sugli attentati mafiosi del 1992 e 1993 e sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali a seguito dei succitati eventi» (5461) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III e V;

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARONI ed altri: «Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni e l'istituzione delle Comunità autonome, attraverso referendum popolare, con attribuzione alle medesime di una quota non inferiore al 75 per cento del gettito tributario prodotto nel loro territorio, nonché disposizione transitoria riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Regioni» (5479) Parere delle Commissioni V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):

  PALOMBA e PALAGIANO: «Disposizioni per agevolare la frequenza scolastica dei bambini e degli adolescenti affetti da malattie croniche» (5496) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):

  S. 3337. – Senatori VALLARDI ed altri: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari» (approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato) (5559) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

  QUARTIANI ed altri: «Disposizioni in favore della cooperazione internazionale allo sviluppo nel settore idrico» (5526) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 5 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 468).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 ottobre 2012, ha trasmesso il primo rapporto semestrale, predisposto dal Ministero della difesa, sull'attuazione delle indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito del Senato nella relazione intermedia sui poligoni di tiro, approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 30 maggio 2012.

  Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

  Il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con lettera in data 25 ottobre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, della concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore dei seguenti sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico: Amilcare Bodini, Renato Sannino e Attilio Cavaliere, a decorrere dall'anno 2011, nonché Massimo Di Giorgio, Bruno Piccolini e Gianni Bertolotti, a decorrere dall'anno 2012.
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento dalla politica economica, in data 7 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
   n. 91/2012 del 3 agosto 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione – regione Molise. Programmazione delle risorse 2000-2006 e 2007-2013 per il “Piano scuola sicura”» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
   n. 92/2012 del 3 agosto 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione – regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n. 62/2011» – alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, in data 29 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line (COM(2012)596 final), assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2012)628 final), assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  La Commissione europea, in data 6 novembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (COM(2012)635 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

  Il garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 31 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del medesimo codice, riferita all'anno 2011 (doc. CXXXVI, n. 5).

  Questa documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi a livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    al dottor Alfonso Malato, l'incarico di direttore della direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    alla dottoressa Gabriella Palocci, l'incarico di direttore della direzione agenzie ed enti della fiscalità, nell'ambito del dipartimento delle finanze;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
    al dottor Mario Alì, l'incarico di direttore della direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca, nell'ambito del dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la ricerca;
   alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:
    alla dottoressa Maria Linetti, l'incarico di direttore della direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali, nell'ambito del dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative normative in relazione agli effetti del processo di riordino delle province avviato con il decreto-legge n. 95 del 2012, con particolare attenzione alla provincia di Avellino – 3-02586

   IANNACCONE, BELCASTRO e PORFIDIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che «tutte le province a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino»; il comma 4-bis dello stesso articolo stabilisce, altresì, che in «esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo»;
   a seguito di questa formulazione accade che province aventi i requisiti, come ad esempio Avellino, per mantenere la propria integrità vengano accorpate con altre, perdendo la funzione di capoluogo per il minor numero di abitanti del capoluogo stesso;
   sono di tutta evidenza le conseguenze negative di tale ipotesi, sia per i servizi resi ai cittadini, sia per il tessuto economico della città, sia per gli effetti di cancellazione della storia e dell'identità di un'intera comunità;
   non sono quantificabili i risparmi derivanti dall'accorpamento delle province, anzi si potrebbe avere un incremento dei costi e delle spese, sia a carico dei cittadini che della pubblica amministrazione, a seguito di un'irrazionale distribuzione delle funzioni e dei servizi;

   occorre ricordare che la provincia di Avellino vive già una situazione di grande disagio a seguito della crisi economica e finanziaria che ha determinato un ulteriore incremento della disoccupazione, con oltre 80.000 disoccupati, e la chiusura di fabbriche importanti come la Irisbus di Flumeri, per la quale, a giudizio degli interroganti, nulla è stato fatto dai Ministeri competenti;
   il paventato accorpamento delle province, con l'aggravante della soppressione della funzione di capoluogo per le città, in modo particolare per quelle capoluogo di province aventi i requisiti di legge, sta determinando un clima di forte tensione in Italia, che potrebbe sfociare in vere e proprie rivolte, anche a causa della pesante crisi economica e finanziaria –:
   quali ulteriori iniziative normative si intendano assumere per impedire che ci siano effetti incoerenti ed irrazionali nell'applicazione del decreto-legge n. 95 del 2012 e se non si intenda effettuare un'ulteriore riflessione sul punto, atteso che il riordino delle province nei termini descritti in premessa non produrrebbe risparmi significativi, ma solo ed esclusivamente mortificazione dei territori e delle popolazioni residenti e della loro storia e vocazione. (3-02586)


Iniziative in merito all'indizione delle elezioni regionali in Molise alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5504 del 29 ottobre 2012 – 3-02587

   DI PIETRO e BARBATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di luglio 2012 l'interrogante chiedeva, con atto di sindacato ispettivo, al Ministro interrogato se non intendesse avviare tempestivamente le procedure necessarie all'indizione delle elezioni regionali nel Molise, stante l'esecutività della sentenza del tribunale amministrativo regionale, con la quale il 17 maggio 2012 erano state annullate le elezioni regionali svoltesi in Molise nel 2011, sentenza esecutiva a tutti gli effetti, non avendo ritenuto, il Consiglio di Stato, di accogliere le istanze di sospensive cautelari;
   il Ministro interrogato riteneva di non poter procedere a fronte di una sentenza che non era da intendersi definitiva, pur essendo immediatamente esecutiva, a fronte dell'impugnazione della medesima al Consiglio di Stato;
   l'interrogante ritiene di dover riportare per iscritto la risposta del Ministro interrogato: «Qualora l'esito della decisione definitiva confermi la sentenza del tribunale amministrativo regionale, il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie della regione Molise potrà adottare i conseguenti provvedimenti di convocazione dei comizi per le elezioni regionali e di determinazione dei seggi spettanti al consiglio regionale. Attendiamo, quindi, il giudizio del Consiglio di Stato»;
   il Consiglio di Stato si è espresso il 29 ottobre 2012; con sentenza n. 504 ha respinto gli appelli proposti avverso la citata pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Molise e per l'effetto ha confermato l'annullamento delle elezioni del presidente e del consiglio regionale del Molise, svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011;
   ad avviso dell'interrogante, i cittadini molisani subiscono da tempo un deficit democratico ed istituzionale; è notoria la perdurante drammatica e fallimentare gestione del comparto sanità perpetuata dal presidente della regione, via via affiancato da sub commissari, ma mai rimosso dall'incarico, nonostante l'inopportunità della sua permanenza in carica, la condanna inflitta dalla magistratura, i numerosi problemi giudiziari e, ora, il difetto di legittimità recato dall'annullamento delle elezioni che lo hanno proclamato presidente della regione;
   in assenza di un'immediata «reazione», ad avviso dell'interrogante, questa vacatio politica rischia di assumere profili oltremodo critici e di comportare conseguenze assai negative per i cittadini, per le imprese, per la regione tutta, a fronte, soprattutto, delle notizie che giungono in ordine all'abbondante emanazione di provvedimenti e delibere da parte del presidente della regione;
   ad avviso dell'interrogante, la questione è aggravata anche dalla permanenza in carica della persona di Michele Iorio, in questo momento di fatto illegittimamente presidente della regione nonché dalla permanenza nelle funzioni di commissario straordinario per la sanità, benché colpito nel febbraio 2012 da una condanna e indagato in altri otto procedimenti;
   ad avviso dell'interrogante, stante la consolidata giurisprudenza ed i principi dell'ordinamento, ben si sarebbe potuto procedere all'indizione delle elezioni regionali successivamente alla sentenza esecutiva del tribunale amministrativo regionale del Molise; sostenute dalle ragioni giuridiche, altrettanto valide ragioni istituzionali, politiche, programmatiche, etiche avrebbero dovuto imporre la chiusura al più presto di questa esperienza governativa, ora chiusa effettivamente dalla pronuncia del Consiglio di Stato, alla quale, sola, il Ministro interrogato, ha rimesso le sue decisioni –:
   se e quando si intenda dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5504 del 29 ottobre 2012 e, conseguentemente, avviare le procedure necessarie all'indizione delle elezioni regionali nel Molise. (3-02587)


Orientamenti in ordine all'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella provincia di Frosinone – 3-02588

   ANNA TERESA FORMISANO, TASSONE, CICCANTI, COMPAGNON, RAO, NARO e VOLONTÈ. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in base ai dati statistici del mese di maggio 2012 pubblicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i beni mobili, immobili e aziendali confiscati alla criminalità organizzata nella regione Lazio sono 582, di cui ben 453 nella provincia di Roma, 70 nella provincia di Latina, 53 in quella di Frosinone e 6 in quella di Viterbo;
   ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i beni immobili possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile o utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche oppure possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione;
   gli enti territoriali, che provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale;
   i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali;
   se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;
   sempre secondo i dati statistici, su un totale di 463 immobili confiscati nella regione Lazio, 139 sono in gestione presso l'Agenzia, 255 destinati e consegnati e 32 destinati ma non consegnati; di questi, mentre nella provincia di Roma, su un totale di 345 immobili, 97 sono in gestione, 188 destinati e consegnati e 24 destinati ma non consegnati, nella provincia di Frosinone, su un totale di 50 immobili, 36 sono in gestione e 13 destinati e consegnati –:
   se l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata intenda mantenere in gestione i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata nella provincia di Frosinone oppure trasferirli al più presto al patrimonio dei comuni ove è sito l'immobile, al fine di consentire agli enti territoriali di affidarli in concessione anche ad organizzazioni di volontariato e a cooperative sociali. (3-02588)


Iniziative per la bonifica dei poligoni militari di tiro – 3-02589

   CICU e BALDELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il testo del disegno di legge, atto Camera n. 5534, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», all'articolo 8, comma 19, autorizzava la spesa di 25 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015, al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro;
   tale norma originava dalla relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro approvata il 30 maggio 2012 all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, nelle cui conclusioni si impegnava il Governo ad inserire, nel disegno di legge di stabilità per il 2013, un congruo ed adeguato finanziamento pluriennale dedicato alle opere di bonifica dei poligoni militari;
   la citata disposizione è stata però stralciata alla Camera dei deputati in base ai rilievi espressi dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto valutata estranea al contenuto proprio della legge di stabilità (ed ha, quindi, assunto la veste di autonomo disegno di legge, atto Camera 5534-duodecies) –:
   se il Governo intenda assumere ulteriori iniziative normative per destinare le risorse di cui in premessa alle attività di bonifica dei poligoni militari di tiro, favorendo, per quanto di competenza, un rapido iter parlamentare del disegno di legge atto Camera 5534-duodecies, e se intenda indicare per quali attività e siti saranno rese prioritariamente disponibili le menzionate risorse. (3-02589)


Iniziative per l'organizzazione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane, attraverso la rete Internet, da parte degli istituti italiani di cultura all'estero – 3-02590

   RAZZI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   i tagli operati non solo da questo Governo, ma da quasi tutti i Governi precedenti, hanno posto in grave crisi il sistema scolastico e universitario, sino a svilirne quasi la funzione;
   purtroppo, non occuparsi e non supportare questo settore, che tutti definiscono strategico per i progetti di sviluppo di lungo periodo del Paese, significa debilitarlo proprio nei suoi punti di forza;
   all'estero, in particolare, le comunità di italiani sembrano rassegnate al fatto di sentirsi dimenticate dai Governi di Roma in relazione al regime di presenza e di tutela dei diritti e delle aspettative sui territori esteri di residenza;
   a una cosa, però, essi non si rassegneranno mai, e si aggiunge per fortuna, cioè all'abbandono e alla rinuncia definitiva della scuola, della promozione della lingua, dell'istruzione e della cultura italiana per i loro figli all'estero;
   bisogna ammettere che i sistemi adottati un tempo per questo tipo di promozione non hanno tenuto in buon conto una razionalizzazione delle spese e delle risorse, per esempio, non utilizzando professori di lingua italiana presenti sui territori esteri, ma è pur sempre possibile trovare soluzioni valide e non costose;
   la scuola oggi può vantare l'utilizzo di sistemi informatici assolutamente utili che possono venire in soccorso di una nuova organizzazione della scuola diversa da come tutti l'hanno vissuta, soprattutto per i connazionali residenti fuori dai confini patri;
   per questi ultimi, infatti, sarebbe utilissimo approntare corsi scolastici via internet; in tal modo si potrebbe ovviare alle spese di organizzazione strutturali;
   molti dei connazionali residenti all'estero vivono nelle estreme periferie delle città, per cui raggiungere le sedi scolastiche per loro diventa difficilissimo, se non addirittura impossibile;
   per portare a termine tale operazione, pur in presenza di grosse difficoltà economiche per il Paese, si potrebbe decidere di fare un investimento per il futuro, poiché, oltretutto, si tratterebbe di una cifra irrisoria, che consentirebbe di offrire qualità e finanche eccellenza dell'istruzione, con una portata territoriale mondiale;
   sarebbe insensato, d'altronde, non comprendere come la sviluppo della lingua e della cultura italiana nel mondo possano giovare in termini di ritorno all'intera economia del Paese –:
   se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto in premessa enunciato, far sì che gli istituti italiani di cultura all'estero organizzino corsi scolastici di lingua e cultura italiane, attraverso la rete internet, destinati ai cittadini italiani residenti nei Paesi di competenza dei medesimi istituti, prevedendo che a tali corsi scolastici sia attribuito valore legale. (3-02590)


Intendimenti del Governo circa l'eventualità che contingenti della missione Unifil II siano impiegati in Siria per operazioni di peacekeeping – 3-02591

   DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   l'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite incaricato di esperire una mediazione che ponga fine al conflitto civile in atto in Siria, Lakhdar Brahimi, a partire dal 22 ottobre 2012 ha più volte fatto riferimento alla possibilità di inviare un contingente di caschi blu in quel Paese;
   nella visione dell'inviato del Segretario generale dell'Onu i caschi blu avrebbero dovuto garantire la tenuta della tregua concordata in occasione delle festività legate alla celebrazione musulmana del sacrificio, interponendosi tra le parti in lotta per tutto il tempo utile allo sviluppo di un negoziato politico;
   in ragione della straordinaria urgenza di un eventuale intervento, diversi osservatori avevano ipotizzato che il grosso degli effettivi richiesti venisse tratto dalla missione Unifil II, di stanza nell'attiguo Libano ed attualmente sotto comando italiano;
   ancorché per il momento non se ne sia fatto ancora nulla, desta comunque inquietudine il fatto che di una simile eventualità si sia comunque parlato e si discuta ancora, dati i rischi insiti nello schieramento di forze militari internazionali in un contesto altamente instabile, nel quale sono presenti numerosi miliziani di affiliazione jihadista e non esiste alcun fronte lineare sul quale disporre un contingente che abbia il compito di frapporsi tra insorti e lealisti –:
   quali siano gli intendimenti del Governo circa l'eventualità che l'Unifil II, in tutto o in parte, venga trasferita in Siria e che truppe italiane siano conseguentemente impegnate nella protezione di un eventuale cessate il fuoco tra insorti e regime di Damasco. (3-02591)


Iniziative per rendere operativo l'ufficio circondariale marittimo di Terrasini (Palermo) – 3-02592

   LO PRESTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83, l'ufficio locale marittimo di Terrasini è stato elevato al rango di ufficio circondariale marittimo;
   nella relazione che accompagna il decreto del Presidente della Repubblica in questione, che riguarda anche altri uffici marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su tutto il territorio nazionale, si fa espressamente riferimento all'importanza che tali uffici rivestono per la trattazione delle «problematiche marittime lato sensu che abbracciano la componente amministrativa, operativa, tecnica e di vigilanza sui litorali di giurisdizione»;
   in buona sostanza le competenze svolte dagli uffici circondariali marittimi rispetto ai meno dimensionati ed importanti uffici locali marittimi «assumono connotati e consistenza che sono adeguate alla vastità del territorio, alle attività marittime ed economiche che ivi si svolgono ed ai relativi bacini d'utenza», che costituiscono un evidente «patrimonio» delle comunità locali, i cui enti esponenziali hanno chiesto ed auspicato l'elevazione di tale ufficio al rango di ufficio circondariale marittimo;
   l'ufficio di Terrasini che comprende un'importante flotta peschereccia ha competenza anche sui servizi della delegazione di spiaggia di Balestrate, nel cui porto è di stanza un'altra importante marineria. Tale ufficio dovrebbe assolvere a tutta una serie di compiti connessi all'acquisito rango di ufficio circondariale marittimo, quali:
    a) istituzione delle sessioni di esami per il rilascio di titoli professionali marittimi del ceto marinaro presso la sezione gente di mare; iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima, seconda e terza categoria; rilascio di abilitazioni professionali; istanza di iscrizione nel registro pescatori marittimi; istanza di iscrizione nel registro pescatori marittimi (per minori); iscrizione al registro imprese di pesca;
    b) istituzione delle commissioni per le visite a bordo delle unità da pesca superiori alle 25 tonnellate/stazza, con il rilascio degli appositi certificati; certificato di navigabilità; certificati annotazioni di sicurezza e altro;
    c) istituzioni delle commissioni per gli esami delle patenti nautiche da diporto, nonché la tenuta dei registri per l'iscrizione delle unità da diporto (registri imbarcazioni da diporto); iscrizione unità sprovviste di marcatura CE; trasferimento dell'ufficio d'iscrizione delle unità da diporto; passaggio proprietà unità da diporto; nota di trascrizione per la pubblicità navale; domanda per rinnovo convalida del certificato di sicurezza; domanda di cancellazione dai registri imbarcazioni da diporto di unità rientranti nella categoria dei natanti e altro;
   risulta all'interrogante che, ad un anno dall'assunzione del rango di ufficio circondariale marittimo, Terrasini ha solo sulla carta istituito le sezioni sopra richiamate, ma, nonostante sia in possesso di una struttura adeguata, di uomini e mezzi, di fatto finora non è stata svolta nessuna attività, con la conseguenza che gli utenti (gente di mare e diportisti) dell'intero circondario che potrebbero fare riferimento all'ufficio circondariale di Terrasini, sono costretti a rivolgersi alla capitaneria di porto di Palermo, che dista, sia da Terrasini che da Balestrate, oltre 50 chilometri, con un dispendio di tempo e di risorse economiche per l'utenza che, soprattutto in tempi di crisi, andrebbe accuratamente evitato;
   il mancato dialogo con le amministrazioni locali sul cui territorio ricade la giurisdizione dell'ufficio circondariale marittimo di Terrasini ha compromesso gli ottimi rapporti con le istituzioni che in passato si erano avuti. Infatti, lo stesso regolamento del circondario marittimo di Terrasini è stato emanato senza avere richiesto i pareri alle predette amministrazioni;
   dalla fine del 2011, un relitto di nave, battente bandiera panamense, giace sui fondali del porto di Terrasini e sta provocando un ostacolo alla navigazione portuale e al deflusso naturale delle correnti all'interno del porto, con un notevole insabbiamento dello stesso ed accumulo di alghe che vanno in putrefazione con rischio per la salute pubblica;
   una seconda unità risulta ormeggiata tra le unità navali del corpo, dopo essere stata ritrovata, con lo stesso pericolo di affondamento;
   i fatti di cui sopra evidenziano una gestione, secondo l'interrogante, approssimativa e poco funzionale dell'ufficio circondariale marittimo in questione, che causa, da un lato, reali disagi agli operatori ed ai cittadini che fruiscono del porto e, dall'altro, integra un danno in termini di tempo lavorativo sprecato e di costi sostenuti per lo svolgimento di pratiche amministrative che gli utenti sono costretti a svolgere a Palermo –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere affinché, verificati i fatti descritti in premessa, il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Terrasini, decorso oltre un anno dalla sua istituzione, possa, nel più breve tempo possibile, rendere operativa la struttura e le competenze assegnate dal rango conseguito, al fine di agevolare gli operatori della pesca, i diportisti ed i cittadini gravati ingiustamente di oneri e disagi, e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la sicurezza della navigazione all'interno del porto e la salute pubblica compromesse dal relitto in questione che, semi affondato, giace da diversi mesi sul fondale del porto. (3-02592)


Iniziative relative alla gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Roma, con particolare riferimento all'individuazione di un sito temporaneo alternativo alla discarica di Malagrotta – 3-02593

   BRATTI, MARIANI, AMICI, BACHELET, CARELLA, FERRANTI, META, POMPILI, MORASSUT, RUGGHIA, REALACCI, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MOTTA, VIOLA, MARAN, LENZI, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il 17 giugno 2011 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2011/4021 anche per la non conformità della discarica di Malagrotta alla direttiva sulle discariche (direttiva 1999/31/CE);
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma fino al 31 dicembre 2012, in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta e alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;
   con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 settembre 2011, n. 3963, è stato nominato un commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, nella persona del prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, con il compito di individuare un sito temporaneo alternativo alla discarica di Malagrotta, in attesa dell'individuazione da parte degli enti locali competenti del sito definitivo di discarica;
   il prefetto Giuseppe Pecoraro, dopo circa otto mesi dall'assunzione dell'incarico, ha rassegnato le dimissioni, a seguito degli innumerevoli profili di inadeguatezza emersi sulle aree di Corcolle e Riano, da lui individuate nell'ambito di sette siti inclusi nello studio di analisi preliminare realizzato della regione Lazio;
   con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2011, è stato nominato quale nuovo commissario delegato il prefetto Goffredo Sottile;
   nello stesso periodo l'Unione europea inviava un secondo formale avvertimento, chiedendo all'Italia di conformarsi entro due mesi alle norme comunitarie relative al pretrattamento dei rifiuti, pena il deferimento alla Corte di giustizia europea e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni;
   in data 29 giugno 2012, il commissario Sottile ha annunciato un'ennesima proroga del funzionamento della discarica di Malagrotta;
   il nuovo commissario Sottile aveva inizialmente proposto quale sito per la realizzazione della discarica temporanea Pian dell'Olmo; tuttavia, il sito da ultimo individuato a tal fine risulta essere l'area di Monti dell'Ortaccio, per la quale esiste un progetto avviato sin dal 2009 dalla società Colari dell'avvocato Manlio Cerroni, proprietario di Malagrotta e del sito di Monti dell'Ortaccio;
   il sito di Monti dell'Ortaccio si trova a meno di 800 metri in linea d'aria dal polo di Malagrotta ed è, inoltre, elevato il livello di rischio ambientale e sanitario dell'area di Valle Galeria, vista la presenza di numerose attività inquinanti (discarica, raffineria, termovalorizzatore, gassificatore, cave ed altre), come evidenziato dalla stessa «Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio», nella quale si riporta che l'area del sito di Monti dell'Ortaccio «presenta un elevato livello di contaminazione e di inquinamento che di per sé costituisce fattore escludente non derogabile» e che il sito «risulta troppo vicino a frazioni e centri abitati significativi che ne determinano l'inidoneità»;
   gli atti della Commissione riportano anche la valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nell'area di Malagrotta svolta dal dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale e dall'Arpa Lazio, nella quale si afferma che, nella popolazione insediata a ridosso degli impianti, i tumori ai polmoni e alla mammella e le patologie a carico degli apparati respiratori e cardiovascolari sono in eccesso e attribuibili all'inquinamento prodotto nei passati decenni dagli impianti industriali presenti nell'area;
   in data 24 settembre 2012, si è svolta la conferenza di servizi indetta per l'esame del progetto Colari sulla discarica di Monti dell'Ortaccio. I tecnici del municipio, del comune e della provincia hanno dato parere negativo, così come i rappresentanti dell'Enav, poiché la discarica non è lontana dall'aeroporto di Fiumicino;
   le dimensioni dell'invaso e la presenza di cave limitrofe lasciano alcuni dubbi in ordine all'effettiva provvisorietà dell'invaso di Monti dell'Ortaccio;
   la scorsa settimana si è svolta un'ispezione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo sia alla discarica di Malagrotta sia al sito di Monti dell'Ortaccio, dalla quale sono emerse le molte contraddizioni e i gravi ritardi nell'affrontare in modo concreto ed efficace la questione dei rifiuti a Roma e provincia;
   al termine della missione, Judith Merkies, la parlamentare europea che ha guidato la delegazione, ha espresso forti perplessità, sia per quanto riguarda la presenza di conflitti tra sedi decisionali, che ha, di fatto, bloccato l'avvio di qualsiasi intervento, sia per il ricorso a «soluzioni di emergenza» sbagliate e in contrasto con i principi della normativa europea in materia di rifiuti: non è un caso che nella regione Lazio il ciclo dei rifiuti si esaurisca tuttora sostanzialmente nel conferimento in discarica e che siano ancora molto bassi i livelli di raccolta differenziata;
   nei giorni scorsi il prefetto Sottile e il Ministro interrogato hanno denunciato il rischio che, in assenza di interventi risolutivi, a partire dal gennaio 2013 Roma venga invasa dai rifiuti;
   il Ministro interrogato ha, pertanto, annunciato che il Governo si assumerà la responsabilità di adottare misure straordinarie non negoziabili con la regione e le istituzioni locali, in linea con le direttive europee e le leggi nazionali, per la gestione del ciclo integrale dei rifiuti di Roma –:
   cosa intenda effettivamente fare il Governo, alla luce di quanto esposto, per affrontare la complessa situazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Roma e, in particolare, se abbia intenzione di promuovere un'ulteriore proroga per il sito di Malagrotta, se e quale nuovo sito abbia individuato, quali siano i tempi e le modalità dell'eventuale fase transitoria necessaria per superare l'emergenza e quali, reali ed efficaci, provvedimenti di carattere strutturale intenda adottare per arrivare ad un quadro gestionale rispettoso dell'ordinamento comunitario, al fine di evitare il drammatico scenario evocato nelle recenti dichiarazioni del Ministro interrogato. (3-02593)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012 (A.C. 5520-A/R)

A.C. 5520-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

  1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
REGIONI

Articolo 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali).

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.
  2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.
  3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
  4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.
  6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che segue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.
  8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.
  9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.
  11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.
  13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.
  14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.
  15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.

Articolo 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
   a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
   c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
   d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
   e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
   f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
   g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
   a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
   b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

  3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui all'alinea del comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
  4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.
  6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta», sono sostituite dalla seguenti: «un commissario ad acta»;
   b) al comma 84, le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 79»;
   c) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».

  7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».

Titolo II
PROVINCE E COMUNI

Articolo 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

  1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
  «Art. 41-bis. – (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). – 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

  2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
   b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
  «Art. 49. – (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;
   c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
   d) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
  2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
   a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
   b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
   c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
   d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
   e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

  3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

  Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
  2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
  3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

  Art. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
  2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.

  Art. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  Art. 147-quinquies. – (Controllo sugli equilibri finanziari). – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
  2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
  3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;
   e) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:
  «Art. 148. – (Controllo della Corte dei conti)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche semestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»;
   f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai princìpi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.»;
    2) al comma 6, dopo le parole: «organo di revisione» sono inserite le seguenti: « , nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;
   g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»;
   h) all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.»;
   i) all'articolo 191 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;
   l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 è inserito il seguente:
  «2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.»;
   m) all'articolo 234 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.»;
   n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;
   o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
   «b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
    1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
    2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
    3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
    4) proposte di ricorso all'indebitamento;
    5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
    6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
    7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.»;
    3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
   «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;
   p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.»;
   q) all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
   r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:
  «243-bis.(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005.
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
  6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
   a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
   b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
   c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, a partire da quello in corso;
   d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

  7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
  8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
   a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
   b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
   c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
   d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
   e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
   f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
   g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

  9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
   a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1o aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
   b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
   c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
   d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
  243-ter.(Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
   a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
   b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

  243-quater.(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.
  2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apposita pronuncia.
  4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
  7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’“applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”»;
   s) all'articolo 248 il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

  2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.
  5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.».

  7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Articolo 4.
(Fondo di rotazione).

  1. Il Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.
  2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilità speciale.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si può provvedere altresì ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1.
  5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 500 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio).

  1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

Articolo 6.
(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti).

  1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.
  2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.
  3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.
  4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

Articolo 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti).

  1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:
   a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordina le attività amministrative della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente della sezione stessa. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
   b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.

Articolo 8.
(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

  1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.
  2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo le parole: «entro il 30 settembre 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.»;
   b) al terzo periodo le parole: «il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi».

  3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.».

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

  1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.
  2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.»;
   b) al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis».

  3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «30 novembre».

  4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.
  5. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuità di cui al precedente periodo si estende alle convenzioni già in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le attività di cui al medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
  6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.».

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

  1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.
  2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.
  3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
  4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
  5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
  6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
  7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:
   a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
   b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;
   c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;
   d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.
  9. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo III
SISMA DEL MAGGIO 2012

Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

  1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:
   a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122:
    1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.»;
    2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;
    3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.»;
    4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
     4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate.»;
     4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione».
    5) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;
   b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.
  2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.».
  3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
   b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui al comma 3,».

  4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.
  5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
  6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
    1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
   c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1o luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.
  12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.

Articolo 12.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5520-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
  2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
  4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
  6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.
  7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
   8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
  9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e sul sito istituzionale della regione.
  11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
  12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149). – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “fine legislatura” sono inserite le seguenti: “, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'Amministrazione regionale”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
    3) al quarto periodo, dopo le parole: “il triennio 2010-2012” sono inserite le seguenti: “e per i trienni successivi”;
   b) al comma 3, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale”;
   d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4”;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'Amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “fine mandato è” sono inserite le seguenti: “redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;
   d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4”;
    e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.
  3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:
  “Art. 4-bis. – (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
  2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti”.
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole: “n. 196,” sono inserite le seguenti: “anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,”;
    2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   “c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio”;
   c) il comma 2 è abrogato».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). – 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
   a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
   c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
   d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
   e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
   f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito istituzionale dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
   g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
   h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
   i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;
   m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.
  3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
  6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 83, secondo periodo, le parole: “il presidente della regione commissario ad acta” sono sostituite dalle seguenti: “il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta”;
   b) dopo il comma 84, è inserito il seguente:
  “84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”.

  7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: “Camera dei deputati” sono inserite le seguenti: “o di un Consiglio regionale”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
   alla lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»;
   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti”»;
   alla lettera d):
    al capoverso Art. 147, comma 3, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»;
    al capoverso Art. 147-ter:
     al comma 1, la parola: «10.000», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «15.000»;
     al comma 2, dopo le parole: «controllo strategico» sono inserite le seguenti: «, che è posta sotto la direzione del segretario comunale,»;
   il capoverso Art. 147-quater è sostituito dal seguente:
  «Art.147-quater. – (Controlli sulle società partecipate non quotate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:
  “Art. 148. – (Controlli esterni)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
   a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
   b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
   c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
   d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
  Art. 148-bis.(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
  2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
  3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  4. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato”»;
   alla lettera f), numero 1), secondo periodo, le parole da: «e tenuto conto» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   alla lettera h), capoverso, dopo le parole: «L'avanzo di amministrazione» sono inserite le seguenti: «non vincolato»;
   alla lettera i), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «la Giunta,» sono inserite le seguenti: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
   dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione”»;
   la lettera m) è soppressa;
   dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   «m-bis) all'articolo 234:
    1) al comma 3, le parole: “, nelle unioni di comuni” sono soppresse;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione”»;
   alla lettera r):
    al capoverso Art. 243-bis:
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti» e,al secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
    al comma 8, lettera g), le parole: «che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali» e dopo le parole: «per i fini istituzionali dell'ente» sono inserite le seguenti: «, nonché abbia provveduto»;
    al capoverso Art. 243-ter, comma 3, le parole: «fissato in euro 100 per abitante» sono sostituite dalle seguenti: «fissato in euro 200 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane»;
    al capoverso Art. 243-quater:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali» sono soppresse e al secondo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
   al comma 5, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 243-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 243-ter»;
   i commi 3 e 4 sono soppressi;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario). – 1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo».

  All'articolo 4:
   al comma 1, le parole: «denominato: “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”» sono soppresse;
   al comma 5, al primo periodo, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «498 milioni» e, al quarto periodo, dopo le parole: «alla copertura dell'onere di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: « del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto» e le parole: «di quota parte delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali».

  All'articolo 5, alla rubrica, le parole: «Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».

  L'articolo 7 è soppresso.

  All'articolo 8, comma 3, capoverso 6-bis:
   al secondo periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti»;
   al terzo e al quarto periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o riduzione anticipata del debito».

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: « , contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione» sono soppresse;
   al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: “il 30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e delle relative istruzioni”»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «enti appartenenti ai livelli di governo sub statale,» sono sostituite dalle seguenti: «enti territoriali» e il secondo periodo è soppresso;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è soppresso;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» sono aggiunte le seguenti: «e i relativi organi decadono»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati»;
   al comma 6, le parole: «entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese»;
   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 11:
   al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013”»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
  1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: “Motteggiana”»;
   al comma 3, lettera a), le parole: «n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «n. 185»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:
  “Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). –1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
  3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
   b) al comma 2, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1-bis”»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: “Ferrara”; “Mantova”»;
   il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis del presente articolo. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:
   a) dai titolari di reddito di impresa e, previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   b) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,2 milioni di euro nel 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;
   al comma 9, alinea, le parole: «i contribuenti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a),»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;
   al comma 13, primo periodo, la parola: «stimati» è sostituita dalla seguente: «valutati» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al medesimo periodo»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
  13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11. – (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

A.C. 5520-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).

  Sopprimerlo.
*1. 8. Cambursano.

  Sopprimerlo.
*1. 42. Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sopprimere i commi da 1 a 8.
1. 7. Cambursano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con cadenza annuale e nell'ambito della relazione allegata alla pronuncia di parificazione del rendiconto le sezioni regionali della Corte dei conti riferiscono, altresì, al Consiglio regionale della copertura adottata dalle leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio.
1. 61. Vanalli, Bitonci, Pastore, Polledri, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con la seguente: anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno.
*1. 400. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con la seguente: anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno.
*1. 401. Vassallo.

  Sopprimere il comma 3.
1. 44. Pastore, Bragantini, Volpi, Vanalli, Meroni, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Corte dei Conti aggiungere le seguenti: nel termine di venti giorni.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la sezione regionale di controllo non abbia espresso comunicazioni alla Giunta regionale, la pronuncia si intende resa positivamente.
1. 300. Simonetti, Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: annuali.
1. 301. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 4, sostituire le parole: tengano conto anche delle con le seguenti: specifichino anche le.
1. 302. Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle sezioni riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente sezione regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della sezione delle autonomie.
1. 60. Bitonci, Vanalli, Pastore, Polledri, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Sopprimere il comma 6.
1. 50. Bragantini, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, Meroni, D'Amico, Polledri.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.
*1. 5. Cambursano.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.
*1. 9. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.
*1. 51. Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, Meroni, D'Amico, Polledri.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria, comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Rimane preclusa, in ogni caso, nelle more dell'adozione dei detti provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, l'attuazione dei programmi di spesa dei quali è stata accertata dalla competente Sezione regionale l'insostenibilità finanziaria.
1. 64. Bitonci, Vanalli, Meroni, Polledri, Pastore, D'Amico, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali è tenuto alla resa del conto giudiziale, relativo alle risorse di cui risulta destinatario, a carico del bilancio regionale per l'esercizio della propria attività.
1. 65. Bitonci, Vanalli, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso.
1. 303. Vanalli, Bitonci, Pastore, Meroni, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni dal ricevimento con le seguenti: venti giorni dal ricevimento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la sezione regionale di controllo non si pronunci, la delibera si intende resa positivamente.
1. 304. Simonetti, Pastore, Bitonci, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri.

  Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di mancata pronuncia nel predetto termine, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

1. 305. Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a con le seguenti: inviti il Presidente del Gruppo consiliare a provvedere nel termine di.
1. 306. Vanalli, D'Amico, Polledri, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Bragantini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I membri del Gruppo che, in virtù di condotte omissive o dolose, non abbiano fornito al proprio Gruppo le necessarie documentazioni per la presentazione del rendiconto entro i termini previsti, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.
1. 59. Polledri, Bitonci, Simonetti, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. L'accertamento delle irregolarità del conto giudiziale da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, comporta la decadenza dal diritto all'erogazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
1. 66. Vanalli, Bitonci, Volpi, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  
12-bis. Le Regioni, gli enti locali e territoriali assicurano la pubblicità, sul proprio sito istituzionale, degli atti che comportano aumenti di spesa, diminuzione di entrate o variazioni nel patrimonio dell'ente.
1. 70. Rubinato.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  
12-bis. Tutti gli atti e documenti delle Regioni, enti locali e territoriali, che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata o variazioni del patrimonio dell'ente sono resi accessibili ai cittadini.
1. 410. Rubinato.

  Sopprimere il comma 13.
1. 31. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti:
  «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la medesima accertato con sentenza passata in giudicato è liquidata dal giudice con valutazione equitativa, salva prova contraria.
  1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».
1. 402. Toto.

ART. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

  b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente della provincia o del Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
1-bis. 2. Pastore, Polledri, Meroni, Volpi, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Bitonci, Simonetti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1-bis. 5. Froner.

ART. 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
2. 39. Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Simonetti, Polledri, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 23 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.
2. 40. Pastore, Meroni, Simonetti, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) abbia previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) abbia applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
   b-bis) abbia definito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali e delle utilità, comunque denominati, entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui;
2. 41. Caparini, Pastore, Meroni, Simonetti, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) abbia previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) abbia applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
2. 46. Caparini, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi, D'Amico, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: abbia definito aggiungere le seguenti: , con riferimento alle legislature successive a quella in corso,
2. 400. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché delle spese di esercizio del mandato,

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
abbia definito gli importi delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, in modo che essi risultino espressamente distinti dagli altri emolumenti e separatamente dichiarati nelle voci di reddito percepito dagli aventi diritto, nonché abbia definito le modalità con le quali procedere ai rimborsi delle medesime spese, sulla base di quelle effettivamente sostenute e appropriatamente documentate; gli importi riconosciuti non possono superare quelli della regione più virtuosa, tenendo conto della dimensione territoriale dell'ente e del numero degli abitanti; la regione più virtuosa è individuata con le medesime modalità di cui alla lettera b);
2. 401. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , nonché delle spese di esercizio del mandato fino alla fine della lettera con le seguenti: dei consiglieri e degli assessori regionali in modo che esse risultino in ogni caso complessivamente non superiori all'ottanta per cento dell'indennità stabilita per i deputati, ed abbia fissato il complesso degli oneri posti a carico del bilancio regionale a copertura di spese documentate per l'esercizio del mandato, ivi incluse le spese per il personale di diretta collaborazione, in misura non superiore al settanta per cento di quanto previsto per i deputati.
2. 303. Vassallo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dalla regione più virtuosa. aggiungere le seguenti: Nel rispetto del limite così definito, ciascuna Regione definisce autonomamente l'importo delle indennità di funzione e di carica dei consiglieri e degli assessori, oltre che del Presidente della medesima Regione, il quale percepisce un'indennità superiore almeno del 40 per cento rispetto a quella dei consiglieri.
2. 300. Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Bitonci, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
c), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre;
   lettera
g), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.
2. 301. Pastore, Bragantini, Vanalli, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: già.
2. 402. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.
2. 43. Simonetti, Pastore, Meroni, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:
   g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito il complesso delle spese ammesse in favore di gruppi consiliari, incluse quelle relative al personale, al netto di quelle per le sedi e gli annessi servizi e dotazioni strumentali, in misura non superiore alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, a copertura delle spese per l'esercizio del mandato, i consiglieri che vi aderiscono. Le spese ammesse in favore di gruppi consiliari sono destinate esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni. Sono fatti salvi in ogni caso i contratti di lavoro in essere nelle legislature correnti;
2. 304. Vassallo.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: già all'esito delle elezioni aggiungere le seguenti: e a meno che egli rappresenti un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni, risulti in forza di elementi certi ed in equivoci, e che abbia presentato liste di candidati anche congiuntamente con altri.
2. 403. Mura, Borghesi, Favia.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.
2. 305. Pastore, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Vanalli, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: per il personale dei gruppi consiliari aggiungere le seguenti: in modo che non superino, di base, quelle riconosciute dalla regione più virtuosa, individuata con le stesse modalità di cui alla lettera b).
2. 404. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m)
abbia adottato quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni; le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono erogare trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale se a quella data, i beneficiari non abbiano: 1) compiuto sessantasei anni di età; 2) ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Le Regioni provvedono ad adattare o riconvertire i trattamenti vitalizi in corso di erogazione, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti, delle somme corrisposte dai beneficiari.
2. 67. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: La regione, a decorrere dalla data fino alla fine della lettera con le seguenti: Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a disciplinare la corresponsione dei trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale secondo i criteri seguenti: 1) i beneficiari abbiano compiuto un'età che non può essere inferiore a 65 anni; 2) i beneficiari abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 5 anni.
2. 405. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: può prevedere o corrispondere con le seguenti: deve prevedere e corrispondere.
2. 4. Cambursano.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quattordici anni, sei mesi ed un giorno.
2. 3. Cambursano.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: Fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto in merito al riconoscimento dei trattamenti pensionistici o vitalizi in favore dei consiglieri e assessori regionali che, a tale data, abbiano ricoperto le rispettive cariche per il periodo minimo richiesto dalla richiamata normative regionale,
2. 407. Cirielli.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: maturati dopo la data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
2. 408. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: abolito i vitalizi con le seguenti: già disposto l'abolizione dei vitalizi.
2. 302. Vanalli, Simonetti, Bitonci, Pastore, Bragantini, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ovvero che abbiano adottato i provvedimenti di cui al primo periodo della presente lettera.
2. 409. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: . In assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), i soggetti interessati possono chiedere la restituzione delle somme accantonate nel corso del mandato regionale a titolo di vitalizio, ovvero il loro versamento all'istituto previdenziale indicato dai predetti soggetti. Per i medesimi soggetti che dovessero ricoprire la carica di parlamentare, il versamento può essere disposto in favore della Camera di appartenenza ai fini del calcolo del vitalizio o del trattamento pensionistico da corrispondere al parlamentare, secondo le disposizioni previste dai rispettivi rami del Parlamento.
2. 410. Cirielli.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: . In assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), i soggetti interessati possono chiedere la restituzione delle somme accantonate nel corso del mandato regionale a titolo di vitalizio, ovvero il loro versamento all'istituto previdenziale indicato dai predetti soggetti.
2. 411. Cirielli.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 1. Mazzocchi, Bernini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successivo, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione».
2. 47. D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il Commissario, sulla base dei Rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai comuni, dalle province e dalle regioni sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.
  3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli enti locali e le regioni che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche ricorrendo alla mobilità, a rimodulare il loro organico».
2. 44. Simonetti, Bragantini, D'Amico, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione Locale ed Enti previdenziali, anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente dello Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funziona all'interno di ogni Regione».
2. 45. Simonetti, D'Amico, Bragantini, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi.

ART. 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
3. 84. Vanalli, Volpi, Pastore, Meroni, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
3. 506. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 15.000 abitanti con le seguenti: superiore a 30.000 abitanti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: superiore a 15.000 abitanti con le seguenti: superiore a 30.000 abitanti.
3. 117. Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 abitanti, con le seguenti: 20.000 abitanti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: superiore a 15.000 abitanti con le seguenti: superiore a 20.000 abitanti.
3. 86. Simonetti, Polledri, Bitonci, Pastore, Vanalli, Volpi, Meroni, Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: i beni immobili e mobili registrati fino alla fine del periodo.
3. 88. Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico, Volpi, Meroni, Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 49, comma 3, dopo le parole: in via amministrativa e contabile aggiungere le seguenti: esclusivamente per dolo o colpa grave,.
3. 190. Favia, Donadi, Borghesi, Mura.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*3. 23. Cambursano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 33. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 47. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 89. Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, Meroni, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 1, dopo le parole: la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: valutando altresì le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
3. 118. Bitonci, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: È inoltre effettuato, con le seguenti: Il controllo contabile è effettuato.
3. 45. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
*3. 22. Cambursano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
*3. 27. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
*3. 90. Bragantini, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, Meroni, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
**3. 21. Cambursano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
**3. 28. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
**3. 91. Meroni, Bragantini, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, al comma 1 premettere il seguente periodo:
  01. Le previsioni statutarie delle società partecipate degli enti locali non possono, a pena di nullità, porsi in contrasto con le norme ed i principi del codice civile in materia.
3. 192. Favia.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
*3. 16. Cambursano.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
*3. 29. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
*3. 92. Bragantini, Meroni, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. 128. Vanalli, D'Amico, Bragantini, Bitonci, Meroni, Simonetti, Pastore, Volpi, Polledri.

  Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, premettere le parole: Per gli enti che, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivi fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2

  Conseguentemente:

  al medesimo capoverso:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti comunica all'ente entro 180 giorni dalla ricezione del referto gli esiti dei controlli eseguiti
   al comma 2 sostituire le parole: può attivare con le seguenti: attiva;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I referti delle verifiche di cui al secondo comma sono trasmessi alla giunta, all'organo consiliare e a quello di revisione dell'ente, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e sono pubblicati sul sito dell'ente locale. Il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle Commissioni Bilancio delle Camere una relazione annuale sulle risultanze generali delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, il secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 è soppresso
   al comma 3:
    sostituire le parole: possono attivare con le seguenti: devono attivare
    aggiungere, in fine, le parole: per gli enti locali che, in base all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivi fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2.
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  
4. In caso di rilevata inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti assegnano un termine non superiore a 120 giorni affinché l'ente provveda alla modifica o introduzione degli strumenti e delle metodologie, di cui la stessa Corte ha rilevato l'inadeguatezza. Scaduto infruttuosamente tale termine e in ogni caso qualora si rilevi l'assenza di strumenti e metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 le sezioni regionali della Corte dei Conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
    sostituire la rubrica con la seguente: Rafforzamento selettivo dei controlli esterni
   al capoverso, articolo 148-bis:
   al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti comunica all'ente entro 180 giorni dalla data di ricevimento del bilancio gli esiti dei controlli eseguiti
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, ultimo periodo
    sostituire le parole:
l'attuazione dei con le seguenti: l'attuazione degli specifici
    sostituire le parole: , per i quali con le seguenti: in ordine ai quali.
3. 350. Rubinato.

  Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: annualmente.
3. 400. Vassallo.

  Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.
*3. 17. Cambursano.

  Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.
*3. 30. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.
*3. 300. Meroni, D'Amico, Bitonci, Pastore, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Volpi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine aggiungere le seguenti: il sindaco metropolitano.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: è altresì, inviato al aggiungere le seguenti: Presidente del Consiglio metropolitano.
3. 94. Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Simonetti, Bitonci, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15.000 abitanti, con le seguenti: 30.000 abitanti.
3. 301. Pastore, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presidente della provincia, aggiungere le seguenti: ovvero il Sindaco metropolitano.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: provinciale aggiungere le seguenti: ovvero metropolitano.
3. 303. Pastore, Bragantini, Meroni, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Simonetti, Volpi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: del direttore generale, quando presente, o.
3. 304. Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
3. 305. Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, D'Amico, Bragantini, Meroni, Polledri, Volpi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148-bis, comma 1, dopo le parole: Corte dei conti, aggiungere le seguenti: nel termine di venti giorni

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora decorsi i venti giorni la Sezione Regionale di controllo non abbia espresso comunicazioni alla Giunta regionale, la pronuncia si intende resa positivamente.
3. 306. Simonetti, Pastore, Bitonci, Polledri, Bragantini, Vanalli, D'Amico, Meroni, Volpi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148-bis, comma 1, sopprimere la parola: annuali.
3. 307. Vanalli, Polledri, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Pastore, D'Amico, Meroni, Volpi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148-bis, comma 2, sostituire le parole: tengano conto anche delle con le seguenti: specifichino anche le.
3. 308. Pastore, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Simonetti, D'Amico, Meroni, Volpi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 113. Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Bitonci, Pastore.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole da: Nell'esercizio fino alla fine del numero.
3. 60. Bonavitacola, Piccolo.

  Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro quindici giorni dall'ordinazione fatta a terzi, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, su proposta del responsabile del procedimento e del responsabile dei servizi finanziari provvede alla relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Per il finanziamento della spesa si applicano il comma 3 dell'articolo 193 ed il comma 3 dell'articolo 194.
3. 59. Bonavitacola, Piccolo.

  Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Organo Consiliare, con la seguente: Consiglio.
3. 98. Pastore, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera i-bis), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il limite massimo di cui al comma 1 può essere elevato a cinque dodicesimi per anno esclusivamente per gli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e per gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. 340. Rubinato.

  Al comma 1, lettera i-bis), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidità pari a due dodicesimi dell'anticipazione è restituita dall'ente locale al tesoriere entro sei mesi dalla data di incasso.
3. 310. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al comma 1, lettera i-bis), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidità derivante dall'applicazione del presente comma è restituita dall'ente locale al tesoriere entro sei mesi dalla data di incasso della medesima anticipazione.
3. 309. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
3. 100. Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
3. 101. Simonetti, Bragantini, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, comma 1, primo periodo, alle parole: I comuni premettere le seguenti: Le città metropolitane.
3. 102. Pastore, Simonetti, Bragantini, Vanalli, Volpi, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 20.000 abitanti e le province con le seguenti: inferiore a 20.000 abitanti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: provveda alla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: abbia già provveduto alla data del 10 ottobre 2012.
3. 360. Rubinato.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*3. 14. Cambursano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*3. 24. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*3. 103. Bragantini, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
**3. 179. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
**3. 149. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis sostituire il comma 5, con il seguente: Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso se la data di esecutività della delibera è antecedente al 30 settembre, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano è raddoppiata per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
*3. 180. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis sostituire il comma 5, con il seguente: Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso se la data di esecutività della delibera e antecedente al 30 settembre, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano e raddoppiata per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
*3. 150. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero in 10 anni per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
**3. 151. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero in 10 anni per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
**3. 181. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, lettera b) dopo le parole: ed è tenuto ad assicurare aggiungere le seguenti: entro l'ultimo anno di applicazione del piano.
*3. 182. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, lettera b) dopo le parole: ed è tenuto ad assicurare aggiungere le seguenti: entro l'ultimo anno di applicazione del piano.
*3. 152. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

  d-bis) trova applicazione l'articolo 2, commi 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella Legge n. 135 del 2012.
3. 153. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) non trovano applicazione le norme di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), nel senso che alle riduzioni per il contenimento della spesa procede direttamente l'ente locale, anche considerate le precedenti lettere q) (inserita all'articolo 243, dopo il comma 3), d) e e) (nuova formulazione) riferite alla lettera r) per il 243 bis.
3. 154. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g-bis) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislatura vigente, accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare nell'arco di un triennio le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) che provveda inoltre alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
*3. 183. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g-bis) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislatura vigente, accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare nell'arco di un triennio le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) che provveda inoltre alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
*3. 155. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) può utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione previsti dalla legge.
**3. 184. Di Pietro, Favia .

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) può utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione previsti dalla legge.
**3. 156. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Gli Enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono alienare beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ai requisiti reddituali, in caso di acquisto da parte di familiari conviventi di cui all'articolo 1, commi 7 e 9, della legge n.560 del 1993, nonché al requisito della conduzione ultra quinquennale dell'alloggio di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 560 del 1993, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale
*3. 185. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Gli Enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono alienare beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ai requisiti reddituali, in caso di acquisto da parte di familiari conviventi di cui all'articolo 1, commi 7 e 9, della legge n.560 del 1993, nonché al requisito della conduzione ultra quinquennale dell'alloggio di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 560 del 1993, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale.
*3. 157. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, sopprimere il comma 9.
3. 57. Bonavitacola, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, sopprimere la lettera a).
3. 188. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
*3. 15. Cambursano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) la riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
*3. 25. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) la riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
*3. 104. Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), sopprimere il capoverso articolo 243-ter
3. 120. Bitonci, Simonetti, Vanalli, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Meroni, Pastore.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-ter con il seguente:
  243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.
  3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
   a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
   b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
*3. 186. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-ter con il seguente:
  243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.
  3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
   a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
   b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
*3. 158. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la determinazione dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritaria l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 201 del 2011, sulle risorse del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
3. 106. Simonetti, Meroni, D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le parole: fissato in euro 200 con le seguenti: fissato in euro 50
3. 330. Rubinato.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le parole: fissato in euro 200 con le seguenti: fissato in euro 80
3. 333. Rubinato.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le parole: fissato in euro 200 con le seguenti: fissato in euro 100
3. 320. Simonetti, Vanalli, Volpi, Polledri.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) della riduzione percentuale delle spese correnti e dell'aumento percentuale dei tributi propri operato negli ultimi tre esercizi precedenti la richiesta di dissesto.
3. 107. Simonetti, D'Amico, Volpi, Meroni, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-quater, con il seguente:
  243-quater. – (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). – 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.
  2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.
  3. Il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  4. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
  5. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
3. 36. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: cento giorni.
3. 321. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
3. 322. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: composta esclusivamente con le seguenti: composta, oltre al rappresentante dell'ente,
*3. 26. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: composta esclusivamente con le seguenti: composta, oltre al rappresentante dell'ente,
*3. 105. Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: qualora allo scadere del terzo anno del piano siano stati rispettati gli obiettivi numerici del piano in misura superiore al 90 per cento e in particolare siano stati conseguiti in misura superiore al 95 per cento i risparmi previsti dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, l'ente ha la facoltà di riprogrammare entro il 30 aprile del quarto anno del piano gli obiettivi indicati nell'ultimo biennio, ripartendoli in un periodo di sei anni, comprensivo dei due anni rimanenti. La ripartizione degli obiettivi nel corso dei sei anni deve essere tale da garantire il conseguimento di almeno il 15 per cento dell'obiettivo finale per ciascuno dei sei anni.
**3. 187. Di Pietro, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: qualora allo scadere del terzo anno del piano siano stati rispettati gli obiettivi numerici del piano in misura superiore al 90 per cento e in particolare siano stati conseguiti in misura superiore al 95 per cento i risparmi previsti dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, l'ente ha la facoltà di riprogrammare entro il 30 aprile del quarto anno del piano gli obiettivi indicati nell'ultimo biennio, ripartendoli in un periodo di sei anni, comprensivo dei due anni rimanenti. La ripartizione degli obiettivi nel corso dei sei anni deve essere tale da garantire il conseguimento di almeno il 15 per cento dell'obiettivo finale per ciascuno dei sei anni.
**3. 159. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera s), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Dall'applicazione delle sanzioni di cui commi 5 e 5-bis, sono esclusi gli amministratori degli enti nei quali il dissesto finanziario si è verificato a seguito della detrazione di risorse a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
3. 108. Simonetti, Volpi, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti i cui Consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto n. 267.
3. 121. Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti che nei venti esercizi finanziari precedenti hanno deliberato, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto n. 267, il dissesto finanziario.
3. 122. Bitonci, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 186, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è così modificato:
  Al primo capoverso: le parole fino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: fino a dieci anni.
3. 110. Vanalli, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppresso.
3. 111. Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni, Bitonci, Vanalli, Polledri, Pastore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppressa.
3. 112. Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale e tenendo conto delle risultanze dei controlli ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, il controllo di legalità e buon andamento delle gestioni finanziarie comunali ai sensi e per effetti dell'articolo 7, comma 7, della legge giugno 2003, n. 131, ed avvalendosi dei poteri istitutori di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 14 Gennaio 1994, n.20, ivi compreso il ricorso agli accertamenti della Guardia di Finanza.
  2-ter. Il controllo comprende la disamina dei regolamenti conformativi e degli atti di pianificazione delle gestioni interessate, ivi compreso il piano esecutivo di gestione.
  2-quater. Esso, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, comprende altresì la verifica inerente all'istituzione e all'effettività dei controlli di cui agli articoli 147-ter e 147-quater. Tale verifica, a fini comparativi e di referto al Parlamento, è coordinata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che individua in apposito questionario gli elementi informativi minimi da acquisire con carattere di omogeneità presso le Amministrazioni comunali interessate.
  2-quinquies. In caso di rilevata assenza o totale inerzia dei controlli in argomento, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono essere condannati dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa fra la misura minima di cinque volte e quella massima di venti volte l'importo dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 del TUEL.
3. 123. Bitonci, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Al comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 Agosto 2011, n. 138, dopo la lettera c), è in fine aggiunta la seguente:
   d) Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al presente comma, i revisori dei conti degli enti locali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali non necessitano del conseguimento di crediti formativi.
3. 114. Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, D'Amico, Polledri, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incompatibilità tra la carica di parlamentare e di membro di governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica).

  1. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «popolazione superiore», sostituire le parole: «5.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti».
3. 01. Montagnoli, Forcolin, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Commissario straordinario del Comune di Napoli).

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
   a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
   b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

  3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 31 ottobre 2012. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 23 della legge 12 dicembre 2011, n. 183. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2013 e 2014 stabiliti per il comune di Napoli ai sensi del citato articolo 31 è a carico del piano di rientro. Le disposizioni di cui al comma 1 assolvono agli obblighi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il 2012, a carico della gestione ordinaria.
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 31 dicembre 2012, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 243-bis, ad eccezione del comma 8 lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2012 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente del comune di Napoli, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2012, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2011.
  7. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Napoli una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sulle prime future assegnazioni statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
  8. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.
  9. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
  10. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Napoli, come emergente ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro, da riversare nel fondo di cui al successivo comma 12, è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 40 milioni di euro annui complessivi:
   a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dall'aeroporto della città e sulle navi in partenza dal porto fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
   b) di un incremento, anche in deroga all'aliquota massima fissata dalla legislazione vigente, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.

  11. Le addizionali di cui al comma precedente sono istituite, su proposta del Commissario, dalla Giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2014, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui al comma precedente, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Napoli. Il comune di Napoli, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 40 milioni di euro annui.
  12. Ai fini di quanto previsto dal comma 10, ultimo periodo, e dal comma 11, è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro.
  13. Le risorse di cui ai precedenti commi 10 e 12 non possono essere oggetto di procedure esecutive e/o cautelari.
3. 07. Di Pietro, Favia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per il riequilibrio della gestione ordinaria).

  1. In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera r), il Comune di Napoli può presentare al Governo entro il 31/12/2012 apposito piano contenente le misure necessarie per assicurare il riequilibrio economico-finanziario strutturale dell'ente. A tale piano è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Napoli in ordine alle cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria del Comune e alla situazione delle società interamente partecipate dallo stesso, nonché in ordine alla idoneità delle misure previste nel piano ad assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio economico-finanziario dell'ente ed il risanamento delle società interamente partecipate.
  2. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tutto il personale dipendente del comune e delle società partecipate interamente controllate che sia in possesso dei requisiti minimi per la messa in quiescenza ai sensi delle disposizioni previgenti l'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, viene posto in quiescenza senza preavviso e senza che trovino applicazione le eventuali facoltà di mantenimento in servizio previste dalle discipline di settore o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le disposizioni di cui al precedente periodo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2013.
  3. Al fine di garantire la funzionalità dei servizi di educazione e assistenza all'infanzia, il Comune di Napoli, negli anni 2012 e 2013, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stipulare contratti a tempo determinato nei limiti di spesa sostenuti nell'anno 2011.
  4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, il Comune di Napoli comunica al Governo l'adozione dei provvedimenti e delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché il cronoprogramma dello stato di attuazione dei provvedimenti e delle misure stesse. A tale comunicazione è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sull'andamento della gestione ordinaria dell'Ente e sulla situazione delle società partecipate e sulla valutazione dell'idoneità degli effetti conseguenti alle misure adottate dall'ente al fine di rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria e di assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio della gestione economicofinanziaria dell'Ente.
  5. Al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché l'efficacia delle stesse, l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza semestrale, per i due esercizi successivi all'adozione del piano stesso, apposita relazione sull'andamento della gestione e sul mantenimento degli equilibri di bilancio.
  6. Al fine di incrementare adeguatamente le risorse finanziarie del Comune di Napoli e sulla scorta degli elementi desumibili dalle verifiche contabili esperite dai servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, al Comune è attribuito, per cinque anni, a partire dall'esercizio 2012, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio dello Stato, sulla base di un mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti.
  7. Il contributo di cui al comma 6, nel limite massimo di 350 milioni di euro l'anno, è corrisposto dal Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
3. 08. Di Pietro, Favia.

ART. 4.
(Fondo di rotazione).

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 60 milioni di euro con le seguenti: pari a 30 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
e per 30 milioni di euro sono destinate alla copertura degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo 8, comma 6-bis;
   all'articolo 8, comma 3, capoverso, comma 6-
bis, secondo periodo, sostituire le parole: inclusi gli eventuali indennizzi dovuti con le seguenti: esclusi gli indennizzi dovuti. Per la copertura degli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate sono attribuiti ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2011 contributi nei limiti di 30 milioni di euro.
4. 901. Rubinato.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1 con le seguenti: sono destinate alla copertura dell'articolo 8, comma 6-quinquies.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
  6-quater. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 60 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2013.
4. 400. Rubinato.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   «c) le province per 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
   d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2».
4. 4. Simonetti, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

ART. 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico).

  1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:
   a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;
   b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;
   c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono partecipare alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;
   d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;
   e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio.
*5. 1. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico).

  1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:
   a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;
   b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;
   c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono partecipare alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;
   d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;
   e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio.
*5. 2. Di Pietro, Favia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 e che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa, certificata dal responsabile del Servizio finanziario e dal collegio dei revisori dei conti, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per l'intera durata della procedura di risanamento».
5. 3. Lovelli.

ART. 6.
(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti).

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva.
6. 6. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*6. 2. Cambursano.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*6. 3. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani, Marchi.

  Al comma 3 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
**6. 4. Froner.

  Al comma 3 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
**6. 400. Zeller, Brugger.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno e corretto espletamento delle funzioni di controllo della Corte del conti sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli enti locali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015, a valere sull'avanzo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo della Corte stessa, per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, nonché per il reclutamento, mediante apposito concorso pubblico, per aree geografiche, di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, in possesso di laurea in giurisprudenza ovvero, per non meno di un terzo, in possesso di laurea in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare, parimenti, alle suddette Sezioni. In alternativa, anche parziale, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo, dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità.
6. 0400. Vassallo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:
   a) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, a valere sulle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui alle disposizioni dei Titoli I e III, articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
   b) la Corte dei conti avvia concorso pubblico, per aree geografiche, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, in possesso, per 2/3, di laurea in giurisprudenza e, per il terzo residuo, in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie. In alternativa, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
6. 0401. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:
   a) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, a valere sull'avanzo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo della Corte stessa.
   b) per le stesse finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico, per aree geografiche, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, in possesso, per 2/3, di laurea in giurisprudenza e, per il terzo residuo, in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie. In alternativa, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
6. 0402. Mantovano, Gioacchino Alfano.

ART. 8.
(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

  Al comma 3, capoverso, al comma 6-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: estinzione o riduzione anticipata con le seguenti: estinzione anticipata o riduzione del debito.
8. 400. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso, comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: , inclusi gli eventuali indennizzi dovuti con il seguente periodo: . Gli indennizzi dovuti per l'estinzione o riduzione anticipata dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti sono a carico di quest'ultima anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
8. 903. Bitonci, Pastore, Volpi, Vanalli, Bragantini, Simonetti, Meroni, Polledri.

  Al comma 3, capoverso, comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: , inclusi gli eventuali indennizzi dovuti con i seguenti periodi: . Per tali finalità non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa depositi e Prestiti Spa. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
8. 902. Simonetti, Volpi, Bitonci, Pastore, Maggioni, Vanalli, Bragantini, Meroni.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 6-ter con il seguente:
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione di 500 milioni di euro del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.
8. 17. D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-ter.1. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.
  6-ter.2. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.
8. 3. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-ter.1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2011, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrato nell'ultimo consuntivo.
8. 28. Nannicini, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
  6-ter.1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2012, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrato nell'ultimo consuntivo.
8. 6. Nannicini.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
  6-ter.1. È consentita ai comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti. Non è applicato agli enti locali l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti.
8. 904. Vanalli, Volpi, Pastore, Simonetti, Bragantini, Meroni, Bitonci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2012, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, utilizza come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno con l'accordo delle Conferenza Stato-città e autonomie locali dell'11 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3-ter. Dal riparto sono esclusi i Comuni virtuosi individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel 2011.
8. 5. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  3-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. 8. Mariani, Sereni, Amici, Marchi, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Dai pagamenti del titolo II del bilancio dei comuni da computare ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno sono esclusi quelli finanziati:
   a) con le entrate proprie del comune;
   b) con l'utilizzo del fondo rotativo della Cassa depositi e prestiti;
   c) con la devoluzione delle economie realizzate sui mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti;
   d) dallo Stato, dalla Regione e dal comune per il cofinanziamento di opere pubbliche finanziate dall'Unione europea.
8. 9. Bonavitacola, Piccolo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, non sono considerate le risorse utilizzate dai comuni con una popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti e soggetti a partire dal 1o gennaio 2013 al patto di stabilità interno, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. 14. Vanalli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A partire dal 1o gennaio 2013, è istituito presso Cassa depositi e prestiti Spa un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici.
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica a favore degli enti locali che:
   a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
   b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
   c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

  3-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.
8. 19. Vanalli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

  1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio».
  2. All'articolo 17, comma 13-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
  4. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
*8. 05. Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

  1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio».
  2. All'articolo 17, comma 13-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
  4. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
*8. 03. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. È intestatario del veicolo il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con riservato dominio e il proprietario – acquirente ove non ricorrano i predetti casi.
  1-ter. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta.».
9. 405. Abrignani.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato».
  2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
  2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti a tale imposta.
*9. 14. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani, Marchi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 è abrogato».
  2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
  2-quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti a tale imposta.
*9. 39. Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11».
9. 50. Meroni, D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Simonetti, Bitonci.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo», sono soppresse.
9. 53. Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 11, al primo periodo, le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,» sono sostituite dalle seguenti: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili. Al minor gettito derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
9. 54. Montagnoli, Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: “entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno”».
*9. 43. Simonetti, Bitonci, Polledri, Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: “entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno”».
*9. 76. De Micheli.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2013».
**9. 44. Simonetti, Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bitonci, Polledri, Bragantini, Meroni.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2013».
**9. 75. De Micheli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo famigliare. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
9. 51. Meroni, Martini, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione di cui al presente comma opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è soppresso.
9. 52. Vanalli, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
9. 45. Vanalli, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.».
9. 46. Vanalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui al gruppo R allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri, stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.».
9. 47. Vanalli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente:
  «29. I comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, espressa sia in peso che in volume, o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possano, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo».
9. 48. Vanalli, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.
9. 400. Bressa, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, D'Antona.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 30 giugno 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
9. 401. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le Regioni, gli enti locali, i consorzi e le altre forme associative tra detti enti, nonché i soggetti affidatari in regime di concessione delle attività di riscossione di detti enti possono porre a carico del contribuente gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, secondo le modalità e nelle misure massime stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9. 402. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 23, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera c) è soppressa.
9. 403. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso».
9. 404. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale maggiorazione è deducibile dalle imposte sul reddito.»
9. 38. Vanalli, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Volpi, Meroni.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: febbraio 2013 con le seguenti: marzo 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole: si provvederà aggiungere le seguenti: alla verifica dell'invarianza di gettito ad aliquote base dell'imposta municipale propria, rispetto a quanto incassato dai comuni nell'anno 2011 a titolo di Ici e di trasferimenti compensativi del mancato gettito conseguente all'abrogazione dell'Ici sull'abitazione principale, e
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale scopo i comuni trasmettono al Ministero dell'interno apposita certificazione dell'effettivo gettito accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, dal segretario comunale e dall'organo di revisione, trasmettendola altresì per la verifica della veridicità alla Corte dei conti, che a tal fine può avvalersi della competente Agenzia del territorio.
9. 300. Rubinato.

  Al comma 6-bis, sopprimere le parole: previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.
9. 301. Vanalli, Bragantini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Interpretazione autentica della disciplina dei tributi locali). – La disposizione di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre 2012, n. 289, deve intendersi nel senso che tale normativa rappresenta l'introduzione nell'ordinamento degli enti locali della facoltà e del potere di gestire le definizioni dei tributi nelle forme e nei modi che essi ritengano più opportune.
9. 0400. Margiotta.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. All'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo, il terzo ed quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il pagamento dell'acconto è effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge».
  2. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni».
9. 0401. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. All'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.
9. 0403. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Riscossione delle quote comunali già in carico ad Equitalia). 1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera gg-ter dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2013.
  2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo provvedimento stabilisce termini temporali differenziati in un periodo massimo di dieci anni per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2013.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i soggetti coinvolti, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. 0402. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

  1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero panche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».
*9. 04. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

  1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero panche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».
*9. 019. Meroni, Volpi, Bragantini, Pastore, Vanalli, Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).

  1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dall'articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti».
**9. 03. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).

  1. All'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dall'articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, commi 11 e seguenti».
**9. 012. Cambursano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).

  1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dall'articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, commi 11 e seguenti».
**9. 018. Bragantini, Pastore, Volpi, Vanalli, Simonetti, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

ART. 10.
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

  Al comma 2, premettere il seguente:
  02. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
10. 6. Bitonci, Comaroli, Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli, Simonetti, Meroni.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. A partire dal 1o gennaio 2013, sono soppressi i contributi delle amministrazioni provinciali e comunali a favore della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
10. 8. Bitonci, D'Amico, Vanalli, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo le parole: «degli enti di ricerca», sono aggiunte le seguenti parole: «degli enti locali».
10. 5. Pastore, Vanalli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Volpi, Meroni.

  Sostituire la rubrica del Titolo II, con la seguente: Città metropolitane, Province e Comuni.
10. 9. Pastore, Vanalli, Volpi, Simonetti, Meroni, Polledri, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «da collaboratori assunti» sono sostituite dalle seguenti: «da personale assunto».
  2. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari per l'esercizio delle citate funzioni il regolamento può anche prevedere la stipula di contratti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato.»
10. 09. Bonavitacola, Piccolo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. Le spese legali sostenute da un pubblico amministratore per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria piena passata in giudicato sono poste, nei limiti di congruità accertati dal competente ordine professionale, a carico dell'ente presso cui l'amministratore ricopriva la carica all'epoca dei fatti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.
10. 010. Piccolo, Bonavitacola.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia). – 1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
  2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al comma 1 sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, è individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare è assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province possono essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio, sentita la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società cessano conseguentemente di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. 012. Stucchi, Polledri, Pastore, Molteni, D'Amico, Volpi, Vanalli, Simonetti, Meroni, Bitonci, Bragantini.

ART. 11.
(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria».
11. 113. Marchi, Vassallo.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria».
11. 400. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: siano assicurati criteri, aggiungere le seguenti: di controllo,
11. 82. Borghesi, Favia, Donadi, Piffari, Mura.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: e il termine del 1o gennaio 2013, per i comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato al 1o gennaio 2015.
11. 17. Polledri, Fava, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), dopo le parole: alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati aggiungere le seguenti: o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione.
11. 49. Polledri, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), aggiungere il seguente:
  5-ter) all'articolo 8, dopo il comma 15-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «15-quinquies. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al presente decreto sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  15-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 15-quinquies si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
*11. 10. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), aggiungere il seguente:
  5-ter) all'articolo 8, dopo il comma 15-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «15-quinquies. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al presente decreto sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  15-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 15-quinquies si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
*11. 85. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Per gli anni 2013 e 2014 ai comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni previste dal comma 1, articolo 31, legge 12 novembre 2011, n. 183.
  1.2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione e dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, fino al limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 4 per l'importo complessivo di 500 milioni di euro.
11. 115. Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Meroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del presente decreto.
11. 89. Lenzi, Ghizzoni, Marchi, Vassallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Per i comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012 sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale.
11. 5. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del 20 e 29 maggio maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.»
  1.2. Al minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
11. 45. Rainieri, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente.»
  1.2. Nei casi di cui al comma 1-bis, il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, assume l'incarico di commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale.
11. 46. Simonetti, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Meroni, Vanalli, Bitonci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «a seguito di iscrizione a ruolo» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole: «delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo» sono soppresse.

  1.2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis operano nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  1.3. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 202, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
11. 47. Fugatti, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 31, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 le parole: «delle somme iscritte a ruolo», sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le somme dovute». L'estensione prevista ai sensi del primo periodo opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  1.2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
11. 48. Fugatti, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Alle istituzioni scolastiche site nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dall'anno scolastico 2012/2013 e limitatamente ad un triennio, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni.
  1.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
11. 68. Ghizzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai comuni, ricompresi all'allegato 1 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 2 giugno 2012, n. 2, e alle province indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno nell'anno 2013 è attribuito un saldo pari a zero, a parità di saldi complessivi previsti dalla legge 12 novembre 2012, n. 183.
11. 39. Munerato, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 alle province di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.»
11. 43. Fava, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. La sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, pendenti alla data del 2 maggio 2012, non trova applicazione per gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di Mantova e Ferrara a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 66. Fava, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2012 con le seguenti: a partire dal 16 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Da tale data i soggetti che non hanno adempiuto al riversamento di dette ritenute provvedono al versamento in dodici rate mensili. I sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e provvedono al relativo versamento nei suddetti limiti.
11. 40. Fava, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 6, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le parole: 30 giugno 2013.
   b) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.
11. 83. Mura, Borghesi, Donadi, Favia, Piffari.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai fini di cui al presente comma, i medesimi sostituti d'imposta possono accedere al finanziamento agevolato di cui al comma 7, da restituire in quattro rate trimestrali posticipate a decorrere dal 1o luglio 2013 secondo le modalità previste al comma 10. Per accedere al finanziamento, i sostituti d'imposta presentano ai soggetti finanziatori di cui al comma 7:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere al finanziamento ai sensi del presente comma;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, in cui sono indicati i versamenti sospesi e l'importo complessivo da pagare al 16 dicembre 2012, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituti d'imposta che hanno avuto accesso al finanziamento agevolato cui al comma 11 corrispondentemente riducono le ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali, al fine della completa concorrenza di quanto dovuto entro il 30 aprile 2014;
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b) con le seguenti: sono approvati i modelli indicati al comma 5 e al comma 9, lettera b).
11. 53. Polledri, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, Volpi, Meroni, D'Amico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 123, è esteso, con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alle imprese che realizzano nuovi investimenti produttivi, ai sensi della normativa vigente, in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
11. 74. Bertolini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 123, è esteso, con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alle imprese non danneggiate, ma in ogni caso tenute ad effettuare gli interventi di adeguamento antisismico previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle strutture produttive insistenti in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
11. 75. Bertolini.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono effettuati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono effettuati in 24 rate a partire dal 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
11. 41. D'Amico, Pastore, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Sostituire i commi da 7 a 12 con i seguenti:
  7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a istituire, a valere sulle proprie disponibilità, un Fondo cui possono rivolgersi, i soggetti titolari di reddito di impresa e gli agricoltori che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento, entro la data del 16 dicembre 2012, dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi relativi al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, con obbligo di restituzione rateizzata delle somme anticipate dal Fondo, in due anni, a decorrere dal 1o luglio 2013. Il Fondo effettua direttamente i versamenti agli enti competenti per conto dei soggetti aventi diritto. L'ammontare complessivo delle somme erogate dal Fondo non può superare i 6.000 milioni di euro. Le modalità di funzionamento del Fondo, il tasso di interesse che lo Stato riconosce alla Cassa depositi e prestiti e il piano di restituzione delle somme erogate sono stabiliti con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti.
  8. Per accedere alla rateizzazione, i contribuenti di cui al comma 7 presentano al Fondo ivi indicato:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
    1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché
    2) la circostanza di danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
   c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  9. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati dal Fondo, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti, come computati per ciascuna scadenza di rimborso, nell'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. La quota capitale è corrisposta al Fondo dai soggetti di cui al comma 7, a partire dal 1o luglio 2013, secondo il piano di restituzione. La Cassa depositi e prestiti comunica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti di cui al comma 7 che omettono i pagamenti previsti nonché i relativi importi.
  10. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 30 novembre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione.
  11. Le modalità di attuazione dei commi da 7 a 10 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 67. Fava, Alessandri, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis del presente articolo con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 7-bis;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che, pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
11. 22. Ghizzoni, Lenzi, Marco Carra, Bratti, Colaninno, Vassallo, Zani, Marchi.

  Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Attraverso tale finanziamento è garantita altresì la copertura della quota a carico del lavoratore di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'eventuale recupero delle ritenute IRPEF non effettuate dal sostituto d'imposta, versate entro il 16 dicembre 2012 e trattenute nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
11. 54. Polledri, Meroni, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, Volpi, D'Amico.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo a pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché delle ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione dei versamenti non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente alla Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012. l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  9-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
11. 80. Bertolini.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse di cui al suddetto articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono integrate dalle risorse non ancora impegnate, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. 84. Mura, Borghesi, Favia, Donadi, Piffari.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1. Nell'ambito dei programmi di investimento immobiliare previsti a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e compatibilmente con le verifiche di compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'Inail può destinare, a decorrere dal 2013, fino a un massimo del 15 per cento delle risorse disponibili per tali finalità, procedendo conseguentemente alla rimodulazione del piano triennale degli investimenti da sottoporre all'approvazione dei ministeri competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni interessate, vengono individuati i settori di intervento, prioritariamente nel contesto della ricostruzione del tessuto edilizio e produttivo dei territori.
11. 28. Polledri, Rainieri, Bitonci, Meroni, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1. Per i periodi d'imposta 2012 e 2013, ai contribuenti che risiedono o hanno sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
11. 44. Polledri, Pastore, Volpi, Vanalli, D'Amico, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1. Al fine di tener conto degli effetti derivanti dal sisma sulle attività produttive:
   a) gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2012 dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
   b) il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, dispone, entro il mese di febbraio 2013, la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, da applicare ai soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
11. 15. Polledri, Rainieri, Simonetti, Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, Pastore, Bragantini, D'Amico.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13.1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentite le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, di una o più zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti distruttivi del sisma sul tessuto urbano e sociale e degli effetti da esso provocati sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. All'area o alle aree così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1o gennaio 2008, stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, si intende sostituito dal termine del 20 maggio 2012 e le parole: «a decorrere dall'anno 2008» di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intendono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013». Per il finanziamento della zona o delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per un periodo di 4 anni di vigenza degli incentivi previsti del presente articolo, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  13.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
   a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
   b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
   c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
11. 81. Bertolini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Disposizioni per il ristoro dei danni alle produzioni conseguenti a siccità e sbalzi termici, subiti da imprese agricole). – 1. Al fine di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per i danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, subiti nell'anno 2012, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, quali siccità e sbalzi termici, sono concessi contributi, previa apposita domanda del soggetto interessato, da presentare alla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità del finanziamento agevolato. I contributi possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti esclusivamente per la ripresa economica e la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, coerentemente agli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 500 milioni di euro complessivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il soggetto interessato alla concessione dei contributi deve presentare la domanda di cui al comma 1, alle autorità regionali competenti, solo dopo aver completato le operazioni di accertamento e quantificazione del danno, effettuate nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base documentale del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno 2012 e la produzione annua lorda in un anno normale, questa ultima calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne antecedenti il 2012 ed escludendo gli anni in cui sia stato eventualmente pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.
  4. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 50 per cento, per ciascuna scadenza di rimborso, dell'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
  5. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica all'Agenzia delle entrate e alle Regioni, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
  6. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento.
  7. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni interessate, sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Le Regioni interessate definiscono, con propri provvedimenti, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 500 milioni di euro di cui al comma 2 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
  8. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e fino all'anno 2037.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dal 2013 e fino all'anno 2037, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
  10. I risparmi di spesa di cui all'articolo 7, comma 12, allegato n. 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementati, in misura proporzionale, per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 2013.
11. 0400. Zucchi.