Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 5 gennaio 2009

TESTO AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 gennaio 2009.

Amici, Berlusconi, Bonaiuti, Bongiorno, Brambilla, Brugger, Brunetta, Casero, Castagnetti, Cota, Craxi, Crimi, Donadi, Evangelisti, Fitto, Frassinetti, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Maroni, Melchiorre, Micciché, Mura, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Salvini, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 dicembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BUTTIGLIONE: «Disposizioni in materia di consenso informato e di indicazioni anticipate di cura, di accesso alle cure palliative e di assistenza e cura dei pazienti affetti da malattie rare» (2038);
PAGANO: «Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei neonati abbandonati» (2039).

In data 23 dicembre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
MOSELLA ed altri: «Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e cellule umani» (2040).

In data 29 dicembre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
TIDEI: «Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» (2043).

In data 2 gennaio 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
VITALI: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di funzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nonché di svolgimento delle indagini preliminari» (2048).
Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 dicembre 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008» (2041).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2008, ha trasferito alla Camera dei deputati,con il consenso del Presidente del Senato, il seguente disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per la semplificazione normativa e della giustizia al Senato della Repubblica il 22 dicembre 2008:
«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa» (2044).

In data 31 dicembre 2008 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri per i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (2045);
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente» (2046);
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali» (2047).
Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 23 dicembre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
BACCINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui trasporti e sulla viabilità, con particolare riferimento alla situazione della società Alitalia» (doc. XXII, n. 8).
Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BELLOTTI: «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (344) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biava, Di Biagio e Saltamartini.
La proposta di legge FEDI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri» (717) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Di Biagio e Porta.
La proposta di legge FEDI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di assunzione di impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura» (719) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Biagio.
La proposta di legge GIAMMANCO ed altri: «Norme per la graduale dismissione dell'uso di animali da parte dei circhi e per il sostegno dello spettacolo circense» (1564) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cazzola, Faenzi, Gibiino, Patarino, Realacci, Repetti, Mariarosaria Rossi e Speciale.
La proposta di legge BOCCHINO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative dal 1o luglio 1970» (1878) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosso.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 dicembre 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:
S. 586-905-955-956-960. Senatori LI GOTTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; senatoreCOMPAGNA; senatore VALDITARA; senatori RUTELLI e ZANDA: «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale» (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (2042).
Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COMMERCIO ed altri: «Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo» (1571) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

GIULIETTI: «Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993» (1720) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI.
II Commissione (Giustizia):

TORRISI: «Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura» (1838) Parere delle Commissioni I, III, V e XII;

NACCARATO: «Disposizioni per la certificazione e l'autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo» (1932) Parere della I Commissione;

PISICCHIO: «Istituzione del conciliatore unico presso i tribunali» (1975) Parere delle Commissioni I, V e XI.
III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008» (2041) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
V Commissione (Bilancio):

BOCCHINO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative dal 1o luglio 1970» (1878) Parere delle Commissioni I, III e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
VI Commissione (Finanze):

OCCHIUTO ed altri: «Disposizioni per incentivare l'attività lavorativa dei praticanti o tirocinanti per l'accesso alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e di avvocato» (1566) Parere delle Commissioni I, II, V e XI;

PAGANO ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di credito al consumo,di mediazione creditizia e di autenticazione di sottoscrizioni» (1765) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;

LARATTA ed altri: «Autorizzazione alla cessione di aree di proprietà dello Stato ai comuni di Cagnano Varano, Fiumicino (ex Idroscalo di Ostia), Follonica, Praia a Mare e Vibo Valentia» (1817) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X e XII.
X Commissione (Attività produttive):

POLI ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina delle case da gioco» (1678) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

COMMERCIO ed altri: «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina» (1705) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MARIO PEPE (PDL): «Disposizioni per la protezione degli edifici civili dal rischio di esplosioni derivanti da impianti utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile» (1885) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII;

STEFANI ed altri: «Modifiche alla legge 25 marzo 1997, n. 68, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, concernenti l'Istituto nazionale per il commercio estero» (1938) Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):

PELINO ed altri: «Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti previdenziali ordinari e risarcitori» (1826) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;

PELINO ed altri: «Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti» (1827) Parere delle Commissioni I e V.
XII Commissione (Affari sociali):

MANCUSO: «Disciplina del rapporto tra uomo e cane per la prevenzione delle morsicature e la gestione dei cani ad aggressività non controllata» (1565) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):

«Nuova disciplina del commercio interno del riso» (1991) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

RONDINI ed altri: «Norme in favore dei militari vittime del dovere in tempo di pace» (1850) Parere delle Commissioni V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):

S. 847. - «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionaledell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» (Approvato dal Senato) (2031) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):

«Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza» (2008) Parere delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 dicembre 2008, relativa allo sciopero generale nazionale proclamato per il giorno 12 dicembre 2008, con riferimento al comparto del trasporto aereo.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei Conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 18 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 28 del 2008, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 dicembre 2008, e la relativa relazione concernente la «Gestione del fondo per gli interventi agevolativi alle imprese».
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei Conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni della Stato - con lettera in data 19 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 29 del 2008, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 2 dicembre 2008, e la relativa relazione concernente la «Riscossione dei canoni nelle concessioni del demanio marittimo».
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti parchi nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, per gli esercizi dal 2002 al 2005. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 60).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita ai risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessidall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 61).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per gli esercizi 2006 e 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 62).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 63).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 18 luglio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 64).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 24 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia, per gli esercizi dal 2004 al 2007, e dei 106 Automobile Club provinciali e locali, per gli esercizi dal 2003 al 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 65).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 24 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 66).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 29dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 67).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 29 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di istituzioni culturali pubbliche per l'esercizio 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 68).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 19 dicembre 2008, ha trasmesso una pronuncia, approvata dall'assemblea del CNEL nella seduta del 18 dicembre 2008, contenente osservazioni e proposte sul decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Atto Camera n. 1972).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 22 dicembre 2008, ha trasmesso un testo, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 18 dicembre 2008, contenente osservazioni e proposte sul tema dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 22 dicembre 2008, ha trasmesso un testo, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 18 dicembre 2008, contenente osservazioni e proposte sul tema «Distretti produttivi e sviluppo. Innovazione e competitività delle imprese».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione, per l'anno 2007, sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 24 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al medesimo Ministero entro il 15 dicembre 2008.
Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, la relazione sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate, riferita all'anno 2007 (doc. XXXVI, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IV Commissione (Difesa).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione di inchiesta relativa all'incidente occorso il 6 novembre 2006 all'aeromobile Piper PA-31T1, marche I-POMO, in località Cassano di Centenaro, frazione del comune di Ferriere (Piacenza).

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 23 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della citata legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2006, corredata da aggiornamenti riferiti all'anno 2007 (doc. CC, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di dicembre 2008 sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

La Commissione europea ha inviato progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi relativi al periodo dal 16 al 31 dicembre 2008.

Tali atti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.

Il ministro per le politiche europee, con lettere in data 19 e 23 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 e 24 dicembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cerro al Volturno (Isernia), Magnano (Biella), Marigliano (Napoli), Martinengo (Bergamo), Odalengo Piccolo (Alessandria) e del consiglio provinciale di Savona.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con lettera in data 19 dicembre 2008, ha trasmesso il rapporto - aggiornato al 30 novembre 2008 - sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, predisposto ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 23 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate, riferita al periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008 (doc. CLII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla regolamentazione delle autorizzazioni per la costituzione di depositi fiscali.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 dicembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'ingegner Nicola Andreanini a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.
Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (53).
Tale richiesta, in data 23 dicembre 2008, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1o febbraio 2009. La richiestaè stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 gennaio 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (54).
Tale richiesta, in data 23 dicembre 2008, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1o febbraio 2009. La richiesta è stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 gennaio 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 19 dicembre 2008, a pagina 4, prima colonna, ottava riga, deve leggersi: «Modifiche» e non: «Modifica» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1197 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1966)

A.C. 1966 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.11 Borghesi, limitatamente al primo periodo, nonché sull'emendamento 1.7 Borghesi

NULLA OSTA

sugli ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1966 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (fascicolo n. 1) non identici ad emendamenti già considerati inammissibili dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.29, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.53, 1.59, 1.62, 1.63, 1.70, 1.74, 1.75, 1.78, 1.81, 1.82, 1.83, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.70, 2.6, 3.2, 3.4, 3.70, 3.71, 3.72, 3.74, 3-ter.4, 3-ter.6, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 1966 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitarioe della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca).

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale.
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650».
Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Art. 2.
(Misure per la qualità del sistema universitario).

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Art. 3.
(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Art. 4.
(Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1966 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «ciascuno anno» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun anno» e le parole: «21 dicembre» dalle seguenti: «31 dicembre» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «a tempo determinato e indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,»;

al comma 3, capoverso, le parole: «autorizzazione legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione di spesa» e le parole: «ed euro» dalle seguenti: «e di euro»;

al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;

al comma 7, dopo le parole: «sulla base dei titoli» sono inserite le seguenti: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» e le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1o novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università). - 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:
"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica"».

All'articolo 2, al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2009»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: «ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori). - 1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3-ter. - (Valutazione dell'attività di ricerca). - 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal1o gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-quater. - (Pubblicità delle attività di ricerca delle università). - 1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quinquies. - (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare».

A.C. 1966 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle ritirate)

ART. 1.
(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca).

Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 60. Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Mantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il triennio 2009-2011 le università statali che alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: agli anni 2008-2009 con le seguenti: all'anno 2009.
1. 81. Nunzio Francesco Testa, Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il triennio 2009-2011 le università statali che alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa.
1. 82. Nunzio Francesco Testa, Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2009, le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: escluse fino alla fine del comma con le seguenti: ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo, certificato con le medesime modalità.
1. 29. Melis, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2009, le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: escluse fino alla fine del comma con le seguenti: ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il limite di un contingente di ricercatori complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente.
1. 74. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: hanno superato aggiungere le seguenti: nell'ultimo triennio.
1. 1. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:, fermo restando a: legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Conseguentemente sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2008 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2009.
1. 31. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 28 febbraio 2008, n. 31, aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2009.
1. 30. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non possono procedere fino alla fine del comma con le seguenti: possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente per posti di ricercatore universitario e comunque entro il limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 32. Binetti, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: ricercatori vincitori dei concorsi fino a: e comunque con la seguente: vincitori.
1. 62. Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e comunque di concorsi aggiungere le seguenti:, anche relativi al personale tecnico amministrativo.
1. 75. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche alle università di Trento, di Bolzano e della Valle d'Aosta, in aggiunta e lasciando impregiudicata la facoltà prevista per queste università di effettuare chiamate dirette dall'estero, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di professori e ricercatori che abbiano conseguito una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneità conseguibile in Italia valutata dagli organi competenti dell'università.
1. 19. Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 2.
1. 59. Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La ripartizione di fondi relativi agli anni 2008-2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata prioritariamente in favore delle università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, non abbiano superato il limite annuale di cui al comma 1.
1. 2. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, sostituire le parole: agli anni 2008-2009 con le seguenti: all'anno 2009.
*1. 63. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: agli anni 2008-2009 con le seguenti: all'anno 2009.
*1. 83. Nunzio Francesco Testa, Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le medesime limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle università statali nei cui bilanci figurino spese per rimborsi di mutui, anticipazioni e prestiti in misura superiore al 15 per cento della somma tra il Fondo di finanziamento ordinario e l'ammontare complessivo di tasse e contributi pagati dagli studenti, detratti gli oneri totali per le spese fisse di personale.
1. 34. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 non trovano applicazione nei confrontidelle università statali per le quali continua a valere il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
3-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
1. 35. Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con le seguenti: fermo restando il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 36. Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: settanta per cento.

Conseguentemente:
al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da:
24 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 34 milioni per l'anno 2009, di euro 81 milioni per l'anno 2010, di euro 128 milioni per l'anno 2011 e di euro 151 milioni a decorrere dall'anno 2012;
all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 24 milioni fino a: dall'anno 2011 con le seguenti: 34 milioni per l'anno 2009, a 81 milioni di euro per l'anno 2010, a 128 milioni di euro per l'anno 2011 e a 151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 6. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: settanta per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
1. 53. Ciriello, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: personale a tempo con le seguenti: determinato e.
1. 70. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: cessato dal servizio aggiungere le seguenti: per anzianità.
1. 73. Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: al 60 per cento fino a: 10 per cento con le seguenti: all'80 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per un quota non superiore al 15 per cento all'assunzione di professori associati e per una quota non superiore al 5 per cento.
1. 4. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: 60 per cento fino a: 4 novembre 2005, n. 230, con le seguenti: 70 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per un quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori associati.
1. 3. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, con la seguente: universitari.
1. 37. Fiorio, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti:, nel pieno rispetto della direttiva 2005/71/CE.
1. 5. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
1. 77. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: 24 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2009, di euro 554 milioni per l'anno 2010, di euro 600 milioni per l'anno 2011 e di euro 624 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 24 milioni fino a: 141 milioni con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2009, a 554 milioni di euro per l'anno 2010, a 624 milioni.
1. 78. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, sostituire i periodi dal primo al quinto con i seguenti: Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari, provenienti anche da paesi dell'Unione Europea, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini.
1. 11. Borghesi.

Al comma 4, sostituire i periodi dal primo al quinto con i seguenti: La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando, con un numero di idonei pari al doppio del numero dei posti, con termine di tre anni per le università virtuose e con la possibilità per le università di ricorrere agli elenchi degli idonei per la copertura di posti già banditi o di quelli che dovessero essere banditi successivamente. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero quintuplo del numero dei commissari complessivamente necessari alla sessione. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini.
1. 10. Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: della prima e della seconda sessione 2008 fino alla fine del comma con le seguenti:, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori sorteggiati in un'apposita lista formata, anche per via telematica, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio curriculum scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio, da allegare ai verbali del concorso e da sottoporre alle medesime forme di pubblicità previste dalla legge per i verbali. Ciascun commissario può far parte, per ogni fascia e settore, di un'unica commissione per ciascuna sessione. Ove il numero dei componenti della lista non sia sufficiente per formare tutte le commissioni, alla lista possono iscriversi con le medesime modalità i professori ordinari appartenenti a settori affini. In tal caso il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore oggetto del bando.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, con le seguenti: formazione delle liste.
1. 54. Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della prima e seconda sessione 2008 con le seguenti:, limitatamente alla prima e seconda sessione 2008 e in attesa del riordino della materia.
1. 50. De Pasquale, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: un professore ordinario fino alla fine del quinto periodo con le seguenti: cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggioè effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
1. 9. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di commissari eletti fino alla fine del quinto periodo con le seguenti:, diversa per ogni singola valutazione comparativa, di otto commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. I professori eletti in più di una lista devono optare prima del sorteggio. Dopo le opzioni, le liste sono integrate facendo ricorso agli eletti immediatamente seguenti e, ove necessario, mediante elezioni suppletive, anche di appartenenti a settori affini.
1. 13. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: eletti tra i professori ordinari aggiungere le seguenti:, anche comunitari,

Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medesimo decreto disciplina altresì le modalità di partecipazione alle commissioni di professori ordinari appartenenti ad università di paesi dell'Unione Europea.
1. 8. Zazzera, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: triplo rispetto al numero con le seguenti: pari a quello.
1. 14. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dal sorteggio i professori che hanno ottenuto nella votazione un numero di voti inferiore al 5 per cento del numero complessivo dei votanti.
1. 18. Nunzio Francesco Testa, Drago, De Poli, Oppi, Pisacane, Zinzi, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare.
1. 7. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In attesa che sia costituita l'Anagrafe nazionale nominativa di cui all'articolo 3-bis e sia applicato il disposto all'articolo 3-ter, comma 4, sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici i professori che nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso non abbiano partecipato ad alcun Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) e che non risultino autori di alcuna pubblicazione scientifica tra quelle registrate all'interno dell'anagrafe tenuta presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della presentazione e della valutazione dei citati Programmi.
1. 57. Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: All'atto dell'accettazione della nomina, i commissari di concorso presentano l'elenco delle principali pubblicazioni scientifiche da essi prodottenei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso. Detti elenchi vengono allegati ai verbali del concorso e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicità previste dalla legge per i verbali.
1. 58. Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: pari o.
1. 15. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da con le seguente: i professori ordinari appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da professori ordinari.
1. 61. Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, aggiungere le seguenti: e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
1. 39. Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di commissari eletti fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: formata dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio curriculum scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, con le seguenti: formazione delle liste.
1. 40. Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: triplo rispetto al numero con le seguenti: pari a quello.
1. 17. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: triplo con la seguente: doppio.
1. 16. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: le disposizioni aggiungere le seguenti: del regolamento.
1. 55. Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incarico di componente della commissione ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.
1. 56. Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: dei curricula e.
1. 41. Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, sostituire le parole da:, illustrati e discussi fino a: tesi di dottorato con le seguenti: e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, illustrati e discussi in un seminario pubblico davanti alla commissione.
1. 42. Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, sostituire le parole da:, illustrati e discussi fino a: tesi di dottorato con le seguenti: e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, illustrati e discussi davanti alla commissione.
1. 79. Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: per ciascuna delle quattordici aree disciplinari.
1. 43. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla base di un seminario pubblico sulla propria attività di ricerca tenuto da ciascun candidato.
1. 44. Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-bis.1. All'articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, le parole: «essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «essi mantengono, ferma restando l'incompatibilità di cui al primo comma, numero 1), l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal secondo comma».
1. 71. Palumbo.

Sopprimere il comma 8-ter.
1. 72. Zazzera.

Al comma 8-ter, primo periodo, sostituire le parole: possono fissare con la seguente: fissano.
1. 52. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
9-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.
1. 48. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «fondazioni universitarie» sono inserite le seguenti: «e delle università».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.
1. 47. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 16, commi 1 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse, rispettivamente, le parole: «di diritto privato» e le parole: «e con la natura privatistica delle fondazioni medesime».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.
1. 46. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. È abrogato l'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.
1. 45. Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.
1. 49. Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Le disposizionidel presente comma non si applicano a magistrati, professori e ricercatori universitari».
1. 51. Bachelet, Mazzarella, Rossa, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

ART. 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).

Al comma 1, capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: chiamata diretta di studiosi aggiungere le parole: di età non superiore ai 40 anni.
1-bis. 1. Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, capoverso comma 9, primo periodo, sostituire la parola: estere con le seguenti: o centri di ricerca esteri.
1-bis. 2. Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, capoverso comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio universitario nazionale con le seguenti: di una commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale composta da tre professori ordinari di università estere appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.
1-bis. 3. Levi, Mazzarella, Ginefra, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai posti di cui al presente articolo non si applicano le limitazioni dell'articolo 1 comma 3.
1-bis. 4. Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le finalità di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2001, n. 13, e successive modificazioni, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, è incrementato di 100 milioni di euro.
1-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
1-bis. 5. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente all'estero che hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, ovvero risultano titolari di un assegno di ricerca di quarantotto mesi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatoridalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste dal comma 7 dell'articolo 1, le università con chiamata diretta possono attingere all'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis. 70. D'Ippolito Vitale.

ART. 2.
(Misure per la qualità del sistema universitario).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore al 7 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.
2. 4. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con progressivi incrementi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è ripartita in base ai risultati della valutazione effettuata, ai sensi del comma 139 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le percentuali sono progressivamente incrementate negli anni successivi.
2. 5. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dell'offerta formativa.
2. 7. Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, prendendo in considerazione anche quelli svolti presso sedi didattiche decentrate delle università.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
2. 9. Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche decentrate delle università.
2. 8. Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) la qualità e la quantità delle applicazioni scientifiche e industriali.
2. 3. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la fruibilità pubblica dei beni appartenenti al patrimonio delle università, particolarmente rilevanti per la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, i criteri e le misure finalizzati alla salvaguardia e alla tutela dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'università o ad esse affidati, con particolare riferimento all'alienabilità di determinate categorie di beni. Restano comunque fermi i vincoli, le tutele e le procedure di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. 1. Zazzera.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere la mobilità del personale docente, una quota non inferiore allo 0,1 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata ad incentivare la mobilità di professori e ricercatori tra le istituzioni universitarie italiane.
2. 6. Nunzio Francesco Testa, Drago, De Poli, Oppi, Pisacane, Zinzi, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

ART. 3.
(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da:
all'articolo 16 fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato a decorrere dall'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro. Tale fondo è ripartito d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. 70. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009 di un importo di 180 milioni di euro;
sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti»,sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. 71. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. 72. Madia, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 con le seguenti: all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. 5. Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. 74. Picierno.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intero ammontare della borsa di studio viene erogato agli studenti all'inizio di ciascun anno accademico.
3. 1. Zazzera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio, ma contestualmente di non aggravare ulteriormente i bilanci delle universitàche prevedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi previsti nei rispettivi ordinamenti a favore degli studenti capaci e meritevoli, l'amministrazione che eroga la borsa di studio provvede al rimborso all'università delle tasse e dei contributi universitari nella misura in cui avrebbe dovuto provvedervi lo studente capace e meritevole esonerato.
3. 73. Pes.

Al comma 3, sostituire le parole: Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Agli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli interventi di cui al comma 2 si fa fronte mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 2. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole da:, per 65 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25-giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 208, n. 133, le parole: «5,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
3. 4. Ghizzoni.

ART. 3-bis.
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e dei ricercatori fino alla fine del comma con le seguenti:, dei ricercatori, dei dottori di ricerca, dei titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei ricercatori degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale. L'Anagrafe deve essere accessibile attraverso il sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3-bis. 70. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e dei ricercatori con le seguenti:, dei ricercatori, dei dottori di ricerca e dei titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. 71. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

ART. 3-ter.
(Valutazione dell'attività di ricerca).

Al comma 1, sostituire le parole da: 1o gennaio 2011 fino alla fine del comma con le seguenti: 1o gennaio 2010, sono disposti previo accertamento, da parte di una commissione di pari (peer review) nominata e regolata dall'autorità accademica locale, dell'effettuazione nel biennio precedente di una soddisfacente attività scientifica.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: pubblicazioni scientifiche con le seguenti: soddisfacente attività scientifica;
al comma 4, sostituire le parole: pubblicazioni scientifiche con le seguenti: soddisfacente attività scientifica.
3-ter. 6. Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: riconosciute a livello internazionale.
3-ter. 70. Di Biagio.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, identifica, per ciascuna delle quattordici aree disciplinari, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.
3-ter. Fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto biennale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi definiti dal decreto di cui al comma 3-bis, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna università relativi agli incrementi degli scatti biennali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno.
3-ter. 4. Vassallo.

ART. 3-quater.
(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con periodicità annuale fino a: La mancata pubblicazione e trasmissione con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i formati standard per la pubblicizzazione dei dati relativi ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. I dati sono pubblicati con la relazione del Rettore redatta in occasione dell'approvazione del conto consuntivo sul sito internet dell'ateneo e sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3-quater. 70. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

ART. 3-quinquies.
(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-quinquies. - 1. I decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, determinano, oltre agli obiettivi formativi di ciascun corso, anche i settori artistico-disciplinari nei quali vengono raggruppati gli insegnamenti che ciascuna istituzione attiva, in analogia con i criteri stabiliti per l'università dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).
2. Ferma restando la quota del 60 per cento di crediti formativi necessari perciascun corso in corrispondenza dei suddetti settori come previsto dal citato articolo 9, comma 1, le altre attività didattiche vengono definite in autonomia dalle istituzioni secondo le diverse tipologie previste dal medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212.
3-quinquies. 70. De Biasi.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Abrogazioni). - 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 85 del 18 novembre 2005 le parole: «non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale» sono soppresse.
3-quinquies. 01. Zazzera, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Modifiche all'articolo 1, comma 605, lettera c), quattordicesimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296). - 1. All'articolo 1, comma 605, lettera c), quattordicesimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «decreto ministeriale 3 ottobre 2006,» sono aggiunte le seguenti: «che nel dicembre 2006 abbiano acquisito il requisito relativo all'anno di incarico di presidenza nelle more di svolgimento delle predette prove concorsuali concluse con esito positivo».
3-quinquies. 02. Messina, Zazzera.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Abrogazioni). - 1. L'articolo 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
3-quinquies. 03. Zazzera.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Scuole di specialità). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»
3-quinquies. 04. Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Scuole di specialità). - 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. Nelle Scuola di specialità in aziende ospedaliere miste, in assenza di una figura accademica, può assumere pro tempore la direzione della scuola di specialità il direttore dell'unità operativa della disciplina attinente.»

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 182del 1982, dopo le parole: «i commi 2 e 3» sono aggiunte le seguenti: «e 4».
3-quinquies. 05. Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - 1. Al comma 11 dell'articolo 72 della legge 133, dopo la parola: «professori» sono aggiunte le seguenti: «e ricercatori».
3-quinquies. 06. Zazzera, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Collaborazione tra le Università e le Cooperative Sociali per l'assunzione di persone con handicap e categorie protette). - Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 18 novembre 2000, n. 270, all'articolo10, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il contenuto del presente articolo si applica anche alle università pubbliche di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni».
3-quinquies. 09. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario). - 1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 30 per cento dei finanziamenti.
2. A favore delle università degli studi di Siena è previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di curo al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'INPDAP.
3. Le università di cui ai commi 1 e 2, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
4. Il piano di risanamento, di cui al comma 3, si intende approvato se, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il Ministro non invia osservazioni.
5. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3-quinquies. 012. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario). - 1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 30 per cento dei finanziamenti.
2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se entro 15giorni dalla data di presentazione, il Ministro non invia osservazioni.
3-quinquies. 011. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario). - 1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 25 per cento dei finanziamenti.
2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il Ministro non invia osservazioni.
3-quinquies. 013. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario). - 1. A favore delle università degli studi di Siena è previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di euro al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'INPDAP.
2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il ministro non invia osservazioni.
4. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3-quinquies. 010. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies. - (Esonero dalle tasse universitarie). - 1. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 i soggetti in possesso di almeno: I) un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; II) un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.
2. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3-quinquies. 014. De Pasquale, Antonino Russo, Siragusa, Rossa.
(Inammissibile)