XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 25 luglio 2012.
Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.
Annunzio di una proposta di legge
In data 24 luglio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
CAZZOLA ed altri: «Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori» (5382).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
RAZZI ed altri: «Modifica all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la validità dei certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni» (5332) Parere delle Commissioni II, III e V.
II Commissione (Giustizia):
FERRANTI ed altri: «Modifiche agli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale in materia di termine per le determinazioni del pubblico ministero relative all'esercizio dell'azione penale» (5329) Parere della I Commissione;
FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di contumacia» (5330) Parere della I Commissione.
XIII Commissione (Agricoltura):
CATANOSO GENOESE: «Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata» (5288) Parere delle Commissioni I, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al regolamento.
La proposta di modificazione al regolamento, doc. II, n. 19: «Articolo 56: modifica della procedura relativa all'elezione in organi collegiali» presentata dal deputato Beltrandi ed altri (annunziata nella seduta del 28 maggio 2012) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Della Vedova e Giulietti.
Trasmissioni dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettera in data 20 luglio 2012, ha comunicato che la 6a Commissione (Finanze) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (COM(2011)651 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)654 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 166), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Presidente del Senato, con lettera in data 20 luglio 2012, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (COM(2012)164 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 72), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)11 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 73), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Presidente del Senato, con lettera pervenuta in data 24 luglio 2012, ha comunicato che la 7a Commissione (Cultura) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 139 del regolamento del Senato, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2011, n. 111 (Atto Senato doc. VII-bis, n. 1), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 luglio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni – relativi a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, con cui sono autorizzati:
l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, a valere sul contributo concesso nel 2007, per il consolidamento della chiesa di Santo Stefano sita nel cimitero di Fontanarossa, a Gorreto (Genova) – alla VII Commissione (Cultura);
l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore – Biblioteca statale isontina di Gorizia, a valere sul contributo concesso nel 2010, per il completamento del restauro di volumi stampati tra il XV e il XVIII secolo – alla VII Commissione (Cultura);
l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla provincia minoritica di Cristo Re dei frati minori dell'Emilia-Romagna, a valere sul contributo concesso nel 2010, per il completamento del restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie all'Osservanza, a Bologna – alla VII Commissione (Cultura);
l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Crissolo (Cuneo), a valere sul contributo concesso nel 2007, per opere idrauliche a difesa del concentrico del comune – alla VIII Commissione (Ambiente);
la variazione dell'oggetto dell'intervento da realizzare con il contributo concesso nel 2004 al comune di Pietracamela (Teramo), per la messa in sicurezza di parte del territorio del comune – alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 441).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze – settore finanze, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 442).
Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 443).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENI Spa, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 444).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha trasmesso un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 19 luglio 2012, contenente osservazioni e proposte in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (Atto Camera n. 5312).
Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal ministro della difesa.
Il ministro della difesa, con lettera in data 19 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2011, sul bilancio di previsione per l'anno 2012 e sulla consistenza organica dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), con allegati il bilancio di previsione per l'anno 2012 e il rendiconto generale per l'anno 2011.
Questa documentazione è stata trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa, relativa all'anno 2011 (doc. CCXX, n. 4).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea
La Commissione europea, in data 24 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione annuale 2011 sullo strumento per la stabilità (COM(2012)405 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2011 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2012)412 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Parere della Commissione a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (COM(2012)426 final), che è assegnato in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).
Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato 1'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)363 final), assegnata in sede primaria, in data 19 luglio 2012, alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE (COM(2012)369 final), assegnata in sede primaria, in data 18 luglio 2012, alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (COM(2012)393 final), assegnata in sede primaria, in data 16 luglio 2012, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri (COM(2012)394 final), assegnata in sede primaria, in data 16 luglio 2012, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19 luglio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Acri (Cosenza), Brugherio (Monza-Brianza), Collobiano (Vercelli), Curinga (Catanzaro), Isernia, San Massimo (Campobasso), Siena, Trino (Vercelli) e Venafro (Isernia).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 12 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 lettera h), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2011 (doc. XLIII, n. 5).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Ritiro di una richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 luglio 2012, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (492).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (A.C. 5312-A/R)
A.C. 5312-A/R – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46-bis reca una serie di modifiche alla recente legge recante la riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012);
l'articolo 1, al comma 34, della citata legge n. 92 del 2012 affida a Governo e regioni la conclusione di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione delle linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
presso diversi uffici giudiziari in numerose regioni (e, in particolare, nella regione Lazio) sono stati avviati tirocini di reinserimento, finalizzati all'orientamento, alla formazione e al potenziamento delle competenze dei lavoratori già in cassa integrazione e mobilità, disoccupati, inoccupati o dei lavoratori socialmente utili, con particolare riferimento alle specifiche professionalità nel campo della collaborazione amministrativa, organizzativa e tecnica presso i medesimi uffici giudiziari;
è stato univocamente riconosciuto – dalle strutture interessate – il positivo apporto che i tirocinanti hanno dato all'attività degli uffici stessi;
impegna il Governo
a valutare, anche d'intesa con le regioni interessate, l'avvio di un percorso per l'acquisizione, attraverso procedure selettive pubbliche, delle risorse umane che abbiano svolto specifici progetti formativi a livello regionale o provinciale, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite nei tirocini di cui in premessa.
9/5312-AR/1. Moffa, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sottopone ad una procedura di garanzia le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco;
sono coinvolti, nel contrasto di questo fenomeno, alcuni uffici pubblici;
la materia, attinente alla tutela dei diritti, soprattutto delle lavoratrici, e coerente con i compiti affidati all'Ufficio della Consigliera di parità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nella fase di attuazione delle nuove disposizioni, di valorizzare il ruolo e le competenze degli Uffici periferici e nazionale della Consigliera di parità.
9/5312-AR/2. Bernini Bovicelli, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, anche a seguito degli impegni ufficiali presi dal Governo con le parti sociali e le forze politiche che lo sostengono, reca importanti modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92;
il comma 9, dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 apporta modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 prevedendo, alla lettera i) «all'articolo, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo i del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;
le indicazioni contenute nella relazione accompagnatoria all'AS 3249, specificavano che «per ragioni di coerenza sistematica devono essere ritenuti interessati ai fini della disposizione in esame solo i periodi di missione svolti dai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione, e non anche quelli svolti da lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato con le medesime»;
la ratio dell'esclusione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia, va individuata nella circostanza per la quale viene meno, in tale fattispecie, ogni esigenza di stabilizzazione presso l'utilizzatore in quanto si tratta di un obiettivo che il lavoratore interessato ha già conseguito,
impegna il Governo
a valutare, sulla base delle premesse, l'adozione, anche attraverso opportuni atti interpretativi, dei chiarimenti volti alla esclusione dal computo dei 36 mesi delle missioni dei lavoratori assunti con contatto di lavoro a tempo indeterminato dalle Agenzie di somministrazione.
9/5312-AR/3. Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Scandroglio, Bernini Bovicelli, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, anche a seguito degli impegni ufficiali presi dal Governo con le parti sociali e le forze politiche che lo sostengono, reca importanti modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92;
il comma 9, dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 apporta modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 prevedendo, alla lettera i) «all'articolo, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo i del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;
le indicazioni contenute nella relazione accompagnatoria all'AS 3249, specificavano che «per ragioni di coerenza sistematica devono essere ritenuti interessati ai fini della disposizione in esame solo i periodi di missione svolti dai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione, e non anche quelli svolti da lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato con le medesime»;
la ratio dell'esclusione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia, va individuata nella circostanza per la quale viene meno, in tale fattispecie, ogni esigenza di stabilizzazione presso l'utilizzatore in quanto si tratta di un obiettivo che il lavoratore interessato ha già conseguito;
impegna il Governo
a valutare, sulla base delle premesse, l'opportunità di adottare, anche attraverso opportuni atti interpretativi, dei chiarimenti volti alla esclusione dal computo dei 36 mesi delle missioni dei lavoratori assunti con contatto di lavoro a tempo indeterminato dalle Agenzie di somministrazione.
9/5312-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Scandroglio, Bernini Bovicelli, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
unitamente alle norme sulla decontribuzione, ha dato buona prova l'esperienza della tassazione agevolata delle forme retributive finalizzate all'incremento della produttività e alla qualità del lavoro, da realizzarsi tramite le contrattazione decentrata in azienda o nel territorio;
per motivi di finanza pubblica sono stati ridotti gli stanziamenti a copertura delle forme di detassazione;
tale circostanza ha determinato una revisione al ribasso dei criteri per il riconoscimento del beneficio da cui deriverà una riduzione del numero dei beneficiari
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di ripristinare i previgenti requisiti affinché sia possibile fruirne attraverso la contrattazione collettiva.
9/5312-AR/4. Damiano, Antonino Foti, Poli, Muro, Fabbri, Mottola, Bellanova, Cazzola, Moffa, Pelino, Codurelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46-bis reca una serie di modifiche alla recente legge recante la riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012);
l'articolo 1, comma 23, lettera a), capoverso comma 1, della citata legge n. 92 detta nuove norme in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
nel corso di audizioni svolte presso la XI Commissione nell'ambito dell'esame della predetta riforma, sono emerse problematiche che suggeriscono di individuare soluzioni equilibrate per i rapporti di collaborazione instaurati presso i contact center presenti sul territorio nazionale,
impegna il Governo
a dare attuazione alla nuova disciplina prevista dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 sul tema dei rapporti contrattuali degli operatori dei call center, sulla base di interpretazioni che non alterino l'equilibrio ottenuto nel settore a seguito dei provvedimenti adottati, in materia, nella passata legislatura mediante le circolari ministeriali emanate tra il 2006 e il 2008.
9/5312-AR/5. Scandroglio, Damiano, Poli, Muro, Mottola, Fabbri, Antonino Foti, Bellanova, Cazzola, Moffa, Pelino, Codurelli.
La Camera,
premesso che:
il comparto produttivo dei call center è stato nel corso degli anni, oggetto di diversi interventi finalizzati a favorire un'occupazione stabile e duratura in un settore che è, e resta, caratterizzato da un elevato grado di turn over degli addetti;
oggi, anche a causa dell'attuale congiuntura economica di crisi che ha colpito il nostro Paese, il settore del call center non è più in fase espansiva come 10 anni fa e che, a fasi alterne, ha proseguito la sua crescita sino al periodo pre-crisi;
il settore beneficia di misure finalizzate all'incentivazione dell'occupazione previste dalla legge n. 407 del 1990 che sono concesse alle imprese e da ulteriori contributi a valere sul FSE;
le misure citate comportano uno sgravio contributivo (INPS e INAIL) che, nelle regioni obiettivo 1, arriva al 100 per cento mentre per le altre regioni è al 50 per cento, in relazione alla conservazione dei posti di lavoro per tre anni, alle quali debbono poi aggiungersi ulteriori contributi a valere sui fondi FSE. Nei complesso le misure di aiuto alle imprese determinano per le stesse un costo del lavoro di circa il 47 per cento in meno rispetto ad altre imprese dello stesso comparto che, operando con dipendenti assunti da almeno tre anni, non possono più usufruire di tali benefici;
per le imprese dei call center il costo del lavoro rappresenta circa il 75 per cento del fatturato e dagli effetti derivanti dagli sgravi sopraindicati e dagli aiuti FSE le imprese beneficiate traggono un considerevole vantaggio rispetto alle altre, che compromette la corretta competitività nel settore;
gli effetti di una non corretta competitività basati sul minor costo del lavoro, incentivato dalle misure sopra indicate, si traducono da parte delle aziende di volta in volta beneficiate in politiche di mercato molto aggressive sul piano dell'offerta, che generano – al termine delle incentivazioni – situazioni di crisi quando le stesse aziende non sono più in grado di sostenere le commesse attivate grazie agli sgravi fiscali riconosciuti per un triennio e dunque ricorrono a ristrutturazioni aziendali e all'uso della cassa integrazione guadagni e della mobilità. Inoltre, le aziende che non possono più fruire dei benefici sopra citati perché utilizzano dipendenti assunti da almeno tre anni non potendo competere con le politiche commerciali basate sul minor costo del lavoro incentivato praticate dalla concorrenza, entrano in crisi con pesanti conseguenze sull'occupazione. Si determina così un doppio carico sui bilancia pubblico: da un lato la concessione delle incentivazioni alle imprese che fanno nuove assunzioni e dall'altro i costi derivanti dalla concessione degli ammortizzatori sociali alle imprese che non potendo fruire delle incentivazioni entrano in crisi;
un altro effetto delle politiche commerciali aggressive è poi quello dello spostamento di commesse da una azienda ad un'altra senza che vi siano clausole sociali come ad esempio quelle previste nel CCNL per i dipendenti da aziende di pulimento e multi servizi che prevedono come il personale addetto ad una commessa segua la sorte della stessa in caso di passaggio ad altra azienda (articolo 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del maggio 2011 aziende di pulimento e multi servizi). La mancanza di tale clausola determina:
a) per l'azienda che perde la commessa, il ricorso a misure di ammortizzatori sociali con l'uscita dal mercato del lavoro per gli addetti già qualificati;
b) per l'azienda che vince la commessa, il ricorso alle incentivazioni sopra citate per l'assunzione di nuovi addetti che devono sostituire figure già professionalizzate;
di conseguenza lo Stato sostiene contestualmente sia i costi per gli incentivi all'occupazione sia quelli per gli ammortizzatori sociali, senza alcun incremento occupazionale reale nel settore e senza che vi sia la possibilità, come in altri settori,
impegna il Governo
ad individuare, anche attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dei call center a livello nazionale, nuove modalità per la rimodulazione e fruizione delle misure di cui alla legge n. 407 del 1990, anche sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio pubblico, per incentivare l'occupazione nei settore dei call center, ai fine di evitare che dette misure possano configurare un elemento fortemente distorsivo dei mercato attraverso il configurarsi di vantaggio competitivo offerto dal minor costo dei lavoro rispetto ad altre imprese dei medesimo comparto che non possono beneficiare delle incentivazioni e che, anche per la mancanza della clausola sociale nel contratto collettivo nazionale dei lavoro di categoria per la salvaguardia del personale addetto in caso di perdita della commessa, sono costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali per far fronte a situazioni di crisi, con evidenti maggiori oneri per lo Stato, oltre a quelli previsti dalle misure di incentivazione di cui alla legge n. 407 del 1990.
9/5312-AR/6. Antonino Foti, Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana, Bernini Bovicelli, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
la recente approvazione della riforma del mercato del lavoro in alcune pubbliche amministrazioni il problema dell'equo compenso previsto dalla novella legislativa;
gli articoli 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in previsione della stesura e approvazione di linee guida concordate tra Ministero del lavoro e conferenza Stato-regioni relativamente ai tirocini formativi, preannuncia l'introduzione di un obbligo a riconoscere a ciascun tirocinante/stagista una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta; ma dall'altra, al comma 36, dispone che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
questo provvedimento, come riportato da diversi organi di stampa (Repubblica.it, la Repubblica degli Stagisti), ha suscitato una reazione da parte del Ministero degli affari esteri che avrebbe sospeso il programma Mae-Crui attraverso cui da anni ospita (senza prevedere alcun rimborso) studenti e neolaureati presso le proprie sedi diplomatiche;
il Ministero degli Esteri ha poi ripristinato le partenze previste a settembre 2012 per i circa 550 vincitori del II bando 2012. Con comunicato del 10 luglio 2012 i Ministeri degli Esteri e del Lavoro hanno infatti fatto sapere che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 34 e 35, della legge n. 92/2012 non sono di immediata applicazione e fissano alcuni obiettivi di principio che troveranno piena applicazione solo in seguito all'adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni di linee-guida», e che pertanto la misure dell'indennità non avrebbero trovato applicazione «nei confronti dei tirocini del programma Mae-Crui attivati prima dell'adozione delle richiamate linee-guida»;
coinvolgendo complessivamente ogni anno il programma di tirocini Mae-Crui circa 1800 partecipanti, la testata giornalistica online Repubblica degli Stagisti ha calcolato che per garantire 500 euro al mese a tutti gli stagisti Mae-Crui in forza presso la Farnesina e altre località europee, e 1000 euro al mese a tutti coloro che vengono assegnati a destinazioni extraeuropee, servirebbero tra i 3 milioni e 500 mila e i 4 milioni di euro,
impegna il Governo:
a prevedere nell'attivazione dei futuri stage MAE-CRUI, che hanno registrato un crescente successo tra i giovani laureati italiani come strumento di formazione e internazionalizzazione, e in accordo alle sopracitate disposizioni, delle somme, anche forfettarie, a titolo di rimborso spese e/o indennità, da attingere, a risorse invariate, dagli stanziamenti rimodulabili e al netto degli impegni presi delle missioni con obiettivi coerenti del bilancio del Ministero degli Affari Esteri.
9/5312-AR/7. Madia, Giovanelli, Gnecchi, Mattesini, Melandri, Schirru, Vaccaro, Di Biagio, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Codurelli.
La Camera,
premesso che:
in considerazione della particolare situazione di crisi economica internazionale, i cui effetti hanno investito anche il nostro Paese, appare necessario ed improcrastinabile, al fine di salvaguardare un settore strategico per lo sviluppo sociale ed economico italiano, quale è quei lo della distribuzione dei prodotti petroliferi, rivedere l'attuale disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi, la quale è causa di discriminazioni che rischiano di penalizzare ingiustificatamente gli operatori all'ingrosso di tale fondamentale comparto produttivo, con inevitabili conseguenze sul piano economico ed occupazionale;
l'attuale status di tali operatori rappresenta, infatti, una sorta di, «ibrido» che li parifica alle compagnie petrolifere e, di conseguenza, li sottopone a una serie di controlli stringenti da parte dell'amministrazione finanziaria e di obblighi in materia di tenuta di contabilità, senza tuttavia riconoscere loro i medesimi benefici riconosciuti alle compagnie petrolifere, tra cui il privilegio in materia di accisa;
l'attuale quadro normativo nel settore di riferimento, relativamente al privilegio in materia di accisa, è dettato dalla disciplina contenuta nell'articolo 16 dei decreto legislativo n. 504 del 1995;
secondo tale disciplina il privilegio è riconosciuto esclusivamente a favore dei soggetti che materialmente assolvono il tributo (accise) al momento dell'immissione in consumo del prodotto (compagnie petrolifere), mentre analogo privilegio non è riconosciuto ai rivenditori dei prodotti petroliferi, i quali, pur essendo i soggetti nei confronti dei quali si perfeziona l'immissione in consumo, non possono certamente essere considerati consumatori finali: tali rivenditori (esercenti di deposito commerciale), sebbene consentano all'erario, al rari della compagnie petrolifere, di attuare il meccanismo impositivo delle accise, come componenti della filiera di commercializzazione dei prodotto, non godono tuttavia di alcuna tutela differenziata;
emerge quindi una situazione di ingiustificata discriminazione a danno dei rivenditori dei prodotti energetici, che espone il sistema a un evidente, duplice profilo di censura: l'attuale quadro normativo crea una disparità di trattamento che si pone in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, non rispettando il generale principio di pari trattamento a fronte di situazione meritevoli di analoga tutela;
il meccanismo attuale comporta inoltre una violazione delle tegole della concorrenza, in contrasto con gli indirizzi di politica legislativa forniti dall'Unione europea;
il Governo, rispondendo il 3 novembre 2011 a un atto di sindacato ispettivo, precisava «La modifica del menzionato articolo 16 costituirebbe un'assoluta novità nel settore dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi in quanto si verrebbe a codificare il trasferimento dell'imposta con l'istituto della rivalsa laddove finora, fatta eccezione per l'imposizione sul gas naturale e sull'energia elettrica, il trasferimento dell'imposta è avvenuto secondo il meccanismo economico della traslazione»;
il 19 aprile 2012 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/5109-AR/87 volto ad assicurare che il privilegio di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sia applicato altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto;
alla luce di quanto affermato dal Governo e in considerazione dell'accoglimento dell'odg sopra citato, occorre intervenire con sollecitudine in materia, introducendo norme volte a chiarire la disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi, in modo da eliminare le discriminazioni richiamate e da evitare il consolidarsi di una situazione di concorrenza falsata a favore delle società petrolifere,
impegna il Governo
in considerazione della particolare congiuntura economica che sta attraversando il Paese, e al fine di rimuovere le cause di discriminazione esistenti in materia di privilegio sulle accise tra gli operatori del settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi e le società petrolifere, ad adottare iniziative normative per modificare o per fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di chiarire che il predetto privilegio si applica anche ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, a condizione che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto, nonché al fine di attribuire a detto privilegio un grado di secondo livello, assicurando la neutralità degli effetti sul bilancio dello Stato e riconoscendo ai crediti erariali priorità nelle procedure concorsuali.
9/5312-AR/8. Saglia, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito della grave crisi in cui versano molte imprese della Regione Campania, quella del Polo Tessile di Airola, in provincia di Benevento, rappresenta un elemento di particolare rilievo sia per il numero elevato di dipendenti che rischiano il posto di lavoro che per l'inesorabile processo di deindustrializzazione che tale area ha subito negli ultimi anni;
a fronte della crisi del Polo Tessile di Airola (BN) e, più in generale, dell'emergenza lavoro nelle aree interne della Campania, è quantomai necessario un progetto di reindustrializzazione che, oltre a salvaguardare il diritto al lavoro, miri ad arginare la crisi dilagante in cui versa il tessuto produttivo della Campania interna,
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di attivare in maniera continua e consequenziale il tavolo del negoziato, già aperto e costituito presso il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico, finalizzato a dare una forte, concreta e decisiva accelerazione, affinché la Regione Campania che ha competenze sui contratti di programma e sulle riconversioni industriali, proceda, nell'ambito della propria autonomia, alla scelta ed alla selezione delle nuove offerte produttive che hanno bisogno di essere sostenute dalle autorità di governo ed accompagnate nella parte degli investimenti.
9/5312-AR/9. Mario Pepe (PD).
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese, pur essendo all'avanguardia per le capacità, il talento e la propensione all'innovazione dei suoi ricercatori, investe ancora troppo poco, rispetto agli altri Paesi europei in ricerca, perdendo in tal modo molti dei suoi giovani talenti che preferiscono migrare all'estero;
le misure introdotte per incentivare il rientro dei nostri ricercatori hanno finora avuto poco successo anche a causa della scarsa attrattività delle strutture di ricerca italiane per i giovani talenti e per i ricercatori prestigiosi che lavorano all'estero,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre, compatibilmente con le risorse disponibili, un Piano di investimenti per agevolare il rientro dall'estero dei nostri ricercatori e, al tempo stesso, per rilanciare la ricerca scientifica e tecnologica, onde superare lo stato di crisi attuale ed il continuo scivolamento verso il basso dell'Italia nelle classifiche europee degli investimenti in ricerca.
9/5312-AR/10. Giorgio Merlo, Mario Pepe (PD), Rigoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2116 del codice civile rappresenta uno dei principali capisaldi del diritto previdenziale in quanto stabilisce il principio della automaticità delle prestazioni, secondo il quale le prestazioni di previdenza ed assistenza sono dovute ai lavoratori anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi dovuti, e che, qualora a causa del mancato versamento dei contributi a suo carico, le prestazioni non siano erogate, in tutto o in parte, il predetto datore di lavoro è comunque responsabile dei danni per il lavoratore;
tale norma fondamentale non è ritenuta applicabile ai lavoratori parasubordinati ancorché iscritti in via esclusiva alla Gestione l'INPS separata, in regime di monocommittenza e quindi non titolari dell'obbligo di versare i contributi;
tale discutibile interpretazione lascia indifeso il lavoratore parasubordinato che si trovi nelle condizioni sopradescritte, dal momento che la legge attribuisce al committente la titolarità dell'obbligazione contributiva, anche per la quota a carico del lavoratore (a meno che non abbia la partita IVA);
per risolvere questo problema la Camera ha approvato un progetto di legge (A.C. 2100 e abb.) da tempo giacente al Senato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le disponibilità di finanza pubblica, ad emanare opportune disposizioni affinché, le parole «prestatore di lavoro» di cui al primo comma dell'articolo 2116 del codice civile si interpretino nel senso che esse si intendano riferite anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, istituita ai sensi dell'articolo e, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, purché siano chiamati a svolgere in via esclusiva le attività per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ciò allo scopo di riconoscere ai medesimi lavoratori la garanzie previste dal predetto articolo.
9/5312-AR/11. Pelino, Cazzola, Bernini Bovicelli, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, anche a seguito degli impegni ufficiali presi dal Governo con le parti sociali e le forze politiche che lo sostengono, reca importanti modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92;
le cooperative sociali che operano nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, ad oggi – nonostante siano intervenuti chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come di seguito specificato – permangono in un regime di incertezza in ordine al corretto inquadramento del personale che con esse coopera;
gli operatori del settore attivi nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, sono agenzie costituite in forma di cooperativa sociale le quali forniscono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili, eccetera);
il personale di vigilanza dell'Inps persiste nell'intraprendere iniziative ispettive nei confronti delle agenzie assumendo un orientamento in linea con la circolare n. 4 del 2008, a fondamento della classificazione dei rapporti di collaborazione in prestazioni di lavoro a carattere subordinato;
la Direttiva del 18 settembre 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fissato le linee guida cui i soggetti preposti alla vigilanza in materia di lavoro devono attenersi, ha rivisto criticamente i precedenti orientamenti di cui alla circolare n. 4 del 2008 ritenendoli «(...) non coerenti con l'impianto e la finalità della legge Biagi»;
in merito alla citata circolare n. 4 del 2008, e alle conseguenze delle attività ispettive avanzate nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera dai soggetti preposti anche alla luce della Direttiva del 18 settembre 2008, va fatto rilevare come presso la Camera siano stati depositati, in particolare, due atti di sindacato Ispettivo, il n. 4-01966 e 3-00718. Quest'ultimo in particolare in relazione alle problematiche di inquadramento contrattuale del personale delle cooperative sociali, evidenziava come «ciononostante il personale di vigilanza dell'Inps persiste nell'intraprendere iniziative ispettive nei confronti delle agenzie e proprio la richiamata circolare n. 4 del 2008 spesso invocata dagli ispettori a fondamento della riqualificazione dei rapporti di collaborazione di cui in oggetto in prestazioni di lavoro a carattere subordinato;»;
a tale ultimo atto in data 20 ottobre 2009, dava risposta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che precisava come venisse posta «un'esigenza assolutamente condivisibile, quella di un comportamento uniforme delle attività ispettive su tutto il territorio nazionale» e che in relazione alla Direttiva emanata si era voluto indicare «come debbano comportarsi le funzioni ispettive, soprattutto di fronte alle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative o collaborazioni a progetto. In particolare, non può esistere una sorta di presunzione di subordinazione per determinate tipologie di attività, In ogni caso, è necessario verificare se prevalga il carattere indipendente della prestazione o, invece, il suo carattere subordinato, per dare a quella prestazione la corretta qualificazione». Il Ministro del lavoro nel recepire la preoccupazione di comportamenti differenziati delle attività ispettive sollecitava «comportamenti omogenei e conformi»;
il Ministro, nella medesima sede, rilevava come nell'atto di sindacato fosse menzionata la possibilità di utilizzo dei voucher, anche per le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera e precisava come «il buono prepagato possa essere un modo con il quale dare regolarità semplice a molte prestazioni, soprattutto di carattere accessorio, rivolte a famiglie e alle persone. Tuttavia, l'orientamento attuale è di utilizzare i voucher in relazione alla prestazione diretta dell'opera nei confronti del soggetto beneficiano, senza, quindi, l'intermediazione di soggetti quali una cooperativa. Comunque la cooperativa può svolgere una funzione di servizio per più prestatori, i quali non si configurerebbero in questo caso come suoi dipendenti, ma come prestatori d'opera diretti nei confronti dell'utilizzatore o della famiglia utilizzatrice di questo servizio a domicilio. La cooperativa si configurerebbe come un'entità di servizio, di promozione; in questo senso vi sono già esperienze nel Paese e ci auguriamo che altre possano crescere, favorendo anche l'utilizzazione dei buoni prepagati da parte delle famiglie nei confronti di questi prestatori d'opera»;
alla luce di tali fatti, non mutando la situazione di incertezza in ordine alla tipologia contrattuale applicabile, né riscontrando un differente indirizzo meno schematico e pregiudiziale degli ispettori dell'Inps, il 4 febbraio 2010 il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Novara, formulava al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, domanda di interpello ex articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 al fine di conoscere la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a programma di lavoro nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera;
nell'atto d'interpello citato, in particolare, si chiedeva di chiarire la legittimità del ricorso a forme di lavoro parasubordinato per lo svolgimento di incarichi di assistenza domiciliare ospedaliera nei casi in cui, in sintesi:
la prestazione sia resa a domicilio del soggetto assistito ovvero presso le strutture ospedaliere, in assenza di superiori gerarchici ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale;
con nota 25/1/0006203 del 2 aprile 2010 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniva risposta all'interpello citato ricordando, preliminarmente, che «ai sensi della L. 142/2001, tra il socio lavoratore e la cooperativa – comprese le cooperative sociali – si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro. Quest'ultimo rapporto può essere costituito in forma subordinata o autonoma, anche nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa a progetto». La medesima nota ministeriale, in relazione alla questione posta e alla varietà dei rapporti intercorrenti tra socio-lavoratore e cooperativa sociale in ordine ai servizi resi all'utenza finale, precisava che «considerata la impossibilità, in questa sede, di valutazioni su casi determinanti, nonché come detto – la necessità, ai fini della corretta qualificazione dei rapporti, di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione della suddetta attività, pare particolarmente raccomandabile – specialmente in casi come quelli prospettati – il ricorso allo strumento della certificazione, su istanza volontaria e congiunta, dei contratti in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del D.lgs. N. 276/2003»;
seppure le cooperative sociali abbiano fatto ricorso alla certificazione su istanza volontaria e congiunta dei contratti in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, la situazione d'incertezza in ordine al corretto inquadramento contrattuale dei soci-lavoratori di tali particolari cooperative sociali permane, anche in virtù del perdurare delle differenze di orientamento adottate a seguito delle azioni ispettive, sulla base della circolare n. 4/2008 e della successiva Direttiva del 18 settembre 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
impegna il Governo:
ad attivarsi per assicurare la piena operatività della Direttiva del 18 settembre 2008 e delle determinazioni di cui alla nota 25/1/0006203 del 2 aprile 2010 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in risposta all'interpello citato in premessa, e ad eliminare le incertezze contrattuali relativamente ai prestatori d'opera effettivamente subordinati, nell'attesa di pervenire ad una più specifica soluzione per il settore;
a valutare, nelle more di un'auspicabile e più puntuale definizione di un nuovo modello contrattuale che risponda alle particolari esigenze del settore, l'estensione – come già fatto per altri settori imprenditoriali – della possibilità per tali particolari tipologie di cooperative sociali attive nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, anche in virtù della facoltà concessa agli operatori di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale, il ricorso – ove strettamente necessario – all'utilizzo dei buoni lavoro al fine di garantire, nei soli casi di carenza di operatori specializzati, il puntuale espletamento dei servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera.
9/5312-AR/12. Bobba, Cazzola, Poli, Bernini Bovicelli.
La Camera,
premesso che:
a) la filiera del fine vita dei veicoli (produttori ed importatori di automobili, concessionari di vendita, autodemolitori, frantumatori e recuperatori), rappresenta un'importante parte dell'economia nazionale che vede rappresentate sia imprese di autodemolizione a vocazione prevalentemente artigianale (circa 1.500 artigiani autodemolitori) sia le imprese di frantumazione e recupero rottame ferroso a carattere industriale ed artigianale (circa 80 aziende) sia le acciaierie ad arco elettrico di chiara valenza industriale (circa 20 aziende) con un indotto complessivo in termini di occupazione di circa 20.000 addetti e 500 Milioni di Euro attribuibili esclusivamente all'industria del recupero da rottame ferroso;
b) nel maggio del 2008 è stata ravvisata la necessità di redazione di uno specifico Accordo di Programma quadro per la gestione dei veicoli fuori uso, siglato dal MATTM, dal MSE e dalle associazioni di filiera, avente per oggetto la definizione di un percorso di gestione dei veicoli fuori uso che ne riduca al minimo l'impatto sull'ambiente, creando i presupposti per un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile dell'insieme degli operatori economici coinvolti nella filiera;
c) il decreto ministeriale 27 settembre 2010, derivazione della decisione 2003/33/Ce, stabilisce i criteri di conferimento ed i valori limite (test di cessione) per la gestione dei rifiuti in discarica. L'introduzione di alcuni nuovi parametri, con differenti e più restrittive interpretazioni nazionali rispetto a quanto previsto dalla decisione del Consiglio della Comunità Europea, ha reso difficoltoso lo smaltimento di rifiuti in discarica, in particolare a causa del superamento inevitabile di un parametro, il DOC (Carbonio Organico Disciolto), da parte di molti rifiuti, tra cui il residuo di frantumazione degli autoveicoli;
d) l'attuale impianto normativo rende molto problematica la gestione del rifiuto prodotto dalla nostra filiera che, in caso di classificazione come «rifiuto pericoloso» a causa per esempio dell'ecotossicità, non avrebbe possibilità di smaltimento in discarica sul territorio nazionale proprio a causa del superamento del parametro doc che, alla luce del regolamento comunitario, non è derogabile per le discariche di rifiuti pericolosi; ciò detto, unitamente alla cronica insufficienza di impianti di termovalorizzazione sul territorio nazionale renderebbe, di fatto, impraticabile lo smaltimento del rifiuto di frantumazione all'interno dei confini nazionali;
e) questa situazione, se non opportunamente corretta, porterà come estrema conseguenza che l'intera filiera del recupero dei metalli ferrosi non potrà più operare in Italia e la materia prima uscirà dal nostro Paese creando ancor più problemi sia per la bilancia commerciale sia per l'occupazione del nostro Paese;
f) la discarica per rifiuti pericolosi è intrinsecamente più sicura di quelle per rifiuti non pericolosi,
impegna il Governo:
a trovare una soluzione anche di tipo transitorio non sanzionabile dalla comunità europea che, senza modificare l'impianto generale del decreto, garantisca una soluzione ambientalmente sicura preservando la continuità aziendale della filiera su scala nazionale;
a predisporre una normativa secondo cui agli impianti di discarica esclusivamente adibiti per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi, già autorizzati a ricevere i rifiuti individuati puntualmente dai codici CER 191003*, 191004, 191005* e 191006, non si applichi il limite previsto alla Tab. 6 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 27/9/2010, esclusivamente per il parametro DOC, e quello relativo al TOC, sino all'esaurimento delle capacità già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9/5312-AR/13. Urso.
La Camera,
premesso che:
a) la filiera del fine vita dei veicoli (produttori ed importatori di automobili, concessionari di vendita, autodemolitori, frantumatori e recuperatori), rappresenta un'importante parte dell'economia nazionale che vede rappresentate sia imprese di autodemolizione a vocazione prevalentemente artigianale (circa 1.500 artigiani autodemolitori) sia le imprese di frantumazione e recupero rottame ferroso a carattere industriale ed artigianale (circa 80 aziende) sia le acciaierie ad arco elettrico di chiara valenza industriale (circa 20 aziende) con un indotto complessivo in termini di occupazione di circa 20.000 addetti e 500 Milioni di Euro attribuibili esclusivamente all'industria del recupero da rottame ferroso;
b) nel maggio del 2008 è stata ravvisata la necessità di redazione di uno specifico Accordo di Programma quadro per la gestione dei veicoli fuori uso, siglato dal MATTM, dal MSE e dalle associazioni di filiera, avente per oggetto la definizione di un percorso di gestione dei veicoli fuori uso che ne riduca al minimo l'impatto sull'ambiente, creando i presupposti per un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile dell'insieme degli operatori economici coinvolti nella filiera;
c) il decreto ministeriale 27 settembre 2010, derivazione della decisione 2003/33/Ce, stabilisce i criteri di conferimento ed i valori limite (test di cessione) per la gestione dei rifiuti in discarica. L'introduzione di alcuni nuovi parametri, con differenti e più restrittive interpretazioni nazionali rispetto a quanto previsto dalla decisione del Consiglio della Comunità Europea, ha reso difficoltoso lo smaltimento di rifiuti in discarica, in particolare a causa del superamento inevitabile di un parametro, il DOC (Carbonio Organico Disciolto), da parte di molti rifiuti, tra cui il residuo di frantumazione degli autoveicoli;
d) l'attuale impianto normativo rende molto problematica la gestione del rifiuto prodotto dalla nostra filiera che, in caso di classificazione come «rifiuto pericoloso» a causa per esempio dell'ecotossicità, non avrebbe possibilità di smaltimento in discarica sul territorio nazionale proprio a causa del superamento del parametro doc che, alla luce del regolamento comunitario, non è derogabile per le discariche di rifiuti pericolosi; ciò detto, unitamente alla cronica insufficienza di impianti di termovalorizzazione sul territorio nazionale renderebbe, di fatto, impraticabile lo smaltimento del rifiuto di frantumazione all'interno dei confini nazionali;
e) questa situazione, se non opportunamente corretta, porterà come estrema conseguenza che l'intera filiera del recupero dei metalli ferrosi non potrà più operare in Italia e la materia prima uscirà dal nostro Paese creando ancor più problemi sia per la bilancia commerciale sia per l'occupazione del nostro Paese;
f) la discarica per rifiuti pericolosi è intrinsecamente più sicura di quelle per rifiuti non pericolosi,
impegna il Governo:
a trovare una soluzione anche di tipo transitorio non sanzionabile dalla comunità europea che, senza modificare l'impianto generale del decreto, garantisca una soluzione ambientalmente sicura preservando la continuità aziendale della filiera su scala nazionale;
a valutare l'opportunità di adottare una normativa che nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento comunitario preveda procedure specifiche per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi, anche alla luce delle esperienze sviluppate negli altri Paesi europei e considerate consentite dall'Unione europea.
9/5312-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Urso.
La Camera,
premesso che:
la legge 28 giugno 2012 n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» introduce una diffusa presunzione di subordinazione per ciò che concerne tutta una serie di tipologie contrattuali;
tale presunzione rischia di confondere ambiti differenti mettendo sullo stesso piano «flessibilità» e «precarietà». Esistono cioè esigenze reali ed oggettive di flessibilità nei rapporti di lavoro che rischiano di essere confuse con la precarietà del rapporto di lavoro che va correttamente contrastata;
la legge 28 giugno 2012 n. 92 è stata votata ed è divenuta tale in tempi estremamente rapidi su esplicita richiesta del Governo;
prima ancora che la legge 28 giugno 2012 n. 92 entrasse in vigore, il 18 luglio di quest'anno, sono state apportate modifiche specifiche richieste da diversi gruppi parlamentari. Tali modifiche sono oggi alla nostra attenzione, grazie soprattutto all'impegno profuso in questa direzione nelle commissioni competenti e sono parte integrante del decreto legge n. 83 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
in particolare l'articolo 46-bis del decreto legge n. 83 del 2012 reca una serie di modifiche alla recente riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012 n. 92);
tra queste non è, però, ricompresa la modifica inerente alla possibile e necessaria messa in sicurezza delle numerose aziende che svolgono attività telefoniche in outbound e delle migliaia di posti di lavoro a queste collegate, che non potendo, per oggettive esigenze di flessibilità nel rapporto di lavoro, essere trasformati lavoro subordinato, rischiano di fatto di scomparire;
l'articolo 1, comma 23, lettera a), capoverso comma 1, della citata legge n. 92 detta infatti nuove norme in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che investono direttamente l'ambito lavorativo delle aziende che svolgono attività telefoniche outbound, ed in particolare i centri di recupero crediti telefonico;
anche nel corso delle audizioni svolte presso la XI commissione nell'ambito dell'esame della riforma del lavoro poi divenuta la legge, n. 92, tale problematica era emersa in maniera evidente, facendo palesare la necessità di interventi mirati e specifici per tali realtà lavorative, in particolare per i rapporti di collaborazione relativi ad attività telefoniche in outbound, in modo da individuare soluzioni più equilibrate per la disciplina di questi rapporti di collaborazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di agire con la massima celerità per disciplinare con uno specifico intervento normativo tale particolare condizione e rapporto di lavoro, consentendo che coloro che svolgono attività telefoniche in outbound non siano ricompresi per la loro naturale esigenza di flessibilità contrattuale nelle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 23, lettera a), capoverso comma 1, della citata legge n.92 in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e soprattutto per sanare un'evidente disparità di trattamento disposta dall'articolo 24-bis del presente provvedimento a favore dei soli call center che si occupano della vendita di beni e servizi.
9/5312-AR/14. Milanato.
La Camera,
premesso che:
la legge 28 giugno 2012 n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» introduce una diffusa presunzione di subordinazione per ciò che concerne tutta una serie di tipologie contrattuali;
tale presunzione rischia di confondere ambiti differenti mettendo sullo stesso piano «flessibilità» e «precarietà». Esistono cioè esigenze reali ed oggettive di flessibilità nei rapporti di lavoro che rischiano di essere confuse con la precarietà del rapporto di lavoro che va correttamente contrastata;
la legge 28 giugno 2012 n. 92 è stata votata ed è divenuta tale in tempi estremamente rapidi su esplicita richiesta del Governo;
prima ancora che la legge 28 giugno 2012 n. 92 entrasse in vigore, il 18 luglio di quest'anno, sono state apportate modifiche specifiche richieste da diversi gruppi parlamentari. Tali modifiche sono oggi alla nostra attenzione, grazie soprattutto all'impegno profuso in questa direzione nelle commissioni competenti e sono parte integrante del decreto legge n. 83 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
in particolare l'articolo 46-bis del decreto legge n. 83 del 2012 reca una serie di modifiche alla recente riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012 n. 92);
tra queste non è, però, ricompresa la modifica inerente alla possibile e necessaria messa in sicurezza delle numerose aziende che svolgono attività telefoniche in outbound e delle migliaia di posti di lavoro a queste collegate, che non potendo, per oggettive esigenze di flessibilità nel rapporto di lavoro, essere trasformati lavoro subordinato, rischiano di fatto di scomparire;
l'articolo 1, comma 23, lettera a), capoverso comma 1, della citata legge n. 92 detta infatti nuove norme in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che investono direttamente l'ambito lavorativo delle aziende che svolgono attività telefoniche outbound, ed in particolare i centri di recupero crediti telefonico;
anche nel corso delle audizioni svolte presso la XI commissione nell'ambito dell'esame della riforma del lavoro poi divenuta la legge, n. 92, tale problematica era emersa in maniera evidente, facendo palesare la necessità di interventi mirati e specifici per tali realtà lavorative, in particolare per i rapporti di collaborazione relativi ad attività telefoniche in outbound, in modo da individuare soluzioni più equilibrate per la disciplina di questi rapporti di collaborazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di definire tale particolare condizione e rapporto di lavoro, consentendo che coloro che svolgono attività telefoniche in outbound non siano ricompresi per la loro naturale esigenza di flessibilità contrattuale nelle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 23, lettera a), capoverso comma 1, della citata legge n.92 in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e soprattutto per sanare un'evidente disparità di trattamento disposta dall'articolo 24-bis del presente provvedimento a favore dei soli call center che si occupano della vendita di beni e servizi.
9/5312-AR/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Milanato.
La Camera,
premesso che:
la recente riforma del mercato del lavoro di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 non appare in grado di contribuire, nonostante le finalità e le premesse, alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica del Paese e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione;
i dati Istat di marzo 2012 evidenziano una disoccupazione in Italia al 9,8 per cento, ovvero il livello più alto dal 2004. Il tasso di disoccupazione tra i soggetti che hanno tra i 15 e i 24 anni di età si attesta al 35,9 per cento ed arriva fino al 49,2 per cento per le donne nel Sud d'Italia;
l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha riportato, nel «Rapporto sul mondo del lavoro 2012», dati che evidenziano un tasso di disoccupazione nel quarto trimestre 2011 pari a 9,7 per cento, con la precisazione che il tasso reale di disoccupazione potrebbe risultare superiore, poiché a quasi 2,1 milioni di disoccupati si aggiungono 250.000 lavoratori in cassa integrazione;
la flessibilità del contratto a progetto è divenuta infatti precarietà solo quando le collaborazioni a progetto hanno mascherato situazioni di subordinazione, utilizzate al solo fine di ridurre il costo del lavoro. Una situazione di fatto che gli operatori del settore e le associazioni di categoria da tempo cercano di contrastare chiedendo maggiori controlli sul fenomeno delle collaborazioni fittizie;
gli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 disciplinano nel dettaglio le procedure di certificazione di questa tipologia di contratti;
la tipologia del lavoro a progetto corrisponde alla precisa esigenza dei lavoratori occupati, con gestione autonoma ed autodeterminata, presso le aziende che svolgono attività outbound;
le disposizioni contenute nella riforma rischiano di generare un effetto opposto a quello atteso, in particolare nel settore del recupero crediti telefonico, ove il ricorso alla formula contrattuale flessibile ha garantito migliaia di posti di lavoro, nonostante il periodo di grave crisi economico-finanziaria che attraversa il nostro Paese;
in particolare, l'attività dei centri di recupero crediti telefonico è legata alla variabilità della richiesta da parte dei clienti di tale settore (per lo più banche, aziende di servizi e società finanziarie) e, allo stesso tempo, riveste una particolare importanza poiché garantisce la tutela del credito, che è essenziale per favorire sviluppo e benessere economico per l'intero sistema,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di apportare modifiche correttive alla normativa recata dalla legge n. 92/2012 in materia di flessibilità in entrata e, in particolare, relativamente alla disciplina dei contratti collaborazioni coordinate e continuative nell'ambito di tutte le attività telefoniche outbound al fine di salvaguardare migliaia di posti di lavoro dei soggetti che operano in tale ambito e per sanare un'evidente disparità di trattamento disposta dall'articolo 24-bis del presente provvedimento a favore dei soli call center che si occupano della vendita telefonica di beni e servizi.
9/5312-AR/15. Mariarosaria Rossi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile;
in particolare all'articolo 15 sono previste disposizioni, che includono tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operano in siti di bonifica di interesse nazionale, nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per essere successivamente riassegnati ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore;
la finalità della suesposta disposizione, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale e interviene sulla revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte della mancata pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori, entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, e sulla loro destinazione ad interventi infrastrutturali nel settore portuale, misure entrambe disposte dall'articolo 2, comma 2-novies del decreto-legge n. 225 del 2010 e da attuarsi, in base a tale disposizione, entro il 15 marzo 2011;
alla disposizione sopra richiamata è stata data attuazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 357 del 13 ottobre 2011, che ha individuato in 131.359.740,72 euro le risorse complessive revocate;
la revoca dei fondi al porto di Bari, per un importo complessivo di oltre 86 milioni di euro lordi, rappresenta un caso unico in Italia, considerato che su ventiquattro autorità portuali esistenti in Italia, quella barese è stata l'unica a perdere un importo così rilevante, compromettendone addirittura gli equilibri finanziari dell'ente marittimo oltre che la crescita e lo sviluppo infrastrutturale dello scalo portuale;
quanto suesposto risulta confermato anche dal dossier predisposto dal Servizio-Studi della Camera dei Deputati che evidenzia in maniera negativa come complessivamente tra le Autorità portuali, quella di Bari riveste la maglia nera a livello nazionale, perdendo quasi il 95 per cento dei fondi complessivamente revocati alle autorità portuali italiane, senza più alcuna possibilità di rassegnazione, in considerazione che le somme oggetto di revoca sono state destinate per un importo di 21.182.049,70 euro revocati e riversati al bilancio dello Stato e 51.500.000 euro quote di finanziamento di mutuo ancora disponibili presso il soggetto finanziatore e cedute ai nuovi soggetti finanziati, ovvero ad altri enti marittimi;
la suesposta revoca contraddice quanto il precedente Governo Berlusconi aveva correttamente previsto, al fine dell'introduzione di nuovi meccanismi all'interno del cosiddetto «Piano per il sud» per garantire efficienza, efficacia e responsabilità della spesa da parte degli enti locali;
gli indirizzi e le linee programmatiche del Governo Monti, secondo quanto lo stesso Presidente del Consiglio in più occasioni ha ribadito, sono stati sin dall'inizio improntati ad una concezione della politica economica e finanziaria di massimo rigore nella gestione del pubblico denaro, sostenendo come la gestione e l'organizzazione della macchina statale deve essere impostata su criteri di forte contenimento della spesa da parte degli enti pubblici; l'attuale gestione di un ente pubblico quale l'Autorità portuale, avviata da tempo ad un disfacimento amministrativo e gestionale, anche a causa della revoca di fondi previsti dalle suesposte disposizioni per un importo così importante, dimostra in realtà come sia in netta controtendenza con gli obiettivi perseguiti dal Governo Monti;
è opportuno pertanto affiancare unitamente a quanto previsto dalle condivisibili disposizioni stabilite dall'articolo 15 del provvedimento in esame, interventi volti responsabilizzare con maggiore rigore e perseveranza, le gestioni degli enti pubblici a livello nazionale, attraverso la rimozione dei vertici dirigenziali, nel caso come quello precedentemente esposto dell'Autorità portuale di Bari, a cui non sono stati sufficienti cinque anni per in cui l'evidente incapacità programmatoria e gestionale del medesimo ente portuale, ha provocato un dissesto finanziario,
impegna il Governo
ad adottare ulteriore iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 15 del decreto di conversione in esame, che interviene sulla revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, un monitoraggio dell'attività da parte dell'Esecutivo, sugli stessi enti marittimi, nell'ambito delle procedure e dei tempi a disposizione per la predisposizione degli adempimenti richiesti per la pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori destinati ad interventi infrastrutturali nel settore portuale, al fine di accertare eventuali inerzie e negligenze così come avvenuto in maniera eclatante da parte dell'Autorità portuale di Bari ed esposto in premessa, ed intervenire attraverso la rimozione del presidente come disposto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale.
9/5312-AR/16. Di Cagno Abbrescia.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriore iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 15 del decreto di conversione in esame, che interviene sulla revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, un monitoraggio dell'attività da parte dell'Esecutivo, sugli stessi enti marittimi, nell'ambito delle procedure e dei tempi a disposizione per la predisposizione degli adempimenti richiesti per la pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori destinati ad interventi infrastrutturali nel settore portuale.
9/5312-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Cagno Abbrescia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, prevede che gli interessi passivi netti e gli oneri assimilati siano deducibili in misura pari al massimo al 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, per tutte le società;
il comma 5 del medesimo articolo prevede invece la deducibilità integrale per alcune categorie di soggetti, tra i quali le banche, le assicurazioni, le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici, società di progetto ex articolo 156 del Codice Appalti, società costituite per realizzare ed esercire interporti, per le quali tutte è prevista la deducibilità integrale degli interessi passivi;
l'articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella Legge n. 27 del 2012 del 24 marzo 2012, ha escluso dal beneficio della deducibilità integrale di interessi passivi ed oneri assimilati le società a prevalente capitale pubblico che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione;
ciò, in ossequio ad una segnalazione dell'AGCM (Boll. n. 34 del 15 ottobre 2008) che stigmatizzava l'aver riservato il beneficio alle società a prevalente partecipazione pubblica quale «ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private» operanti negli stessi settori, tale da ridurre la loro capacità competitiva, con particolare riferimento alla loro «capacità di finanziare nuovi investimenti». In tale ottica, a conclusione della segnalazione richiamata, l'Autorità auspicava una revisione dei regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi, volto ad eliminare qualsiasi discriminazione tra imprese pubbliche e private»;
le imprese, sia pubbliche e private, che gestiscono reti ed impianti per le forniture energetiche e idriche sono soggette nella fase attuale ad una intensa regolazione della qualità e continuità del servizio, a vantaggio del livello di servizio offerto dall'utilizzatore finale, che impone loro di affrontare continui investimenti per l'ammodernamento di reti ed impianti e per l'adeguamento delle tecnologie. Tra di esse, le piccole e medie imprese, a causa delle loro dimensioni contenute, sostengono costi proporzionalmente più incidenti, nel ricorrere al capitale di debito finalizzato a tali necessari investimenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di trovare adeguate soluzioni per reintrodurre il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi per tutte le piccole e medie imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di acqua ed energia, alla luce del fatto che tali imprese, notoriamente, sostengono costi di accesso al credito per investimenti in ammodernamento di impianti e reti, ingenti se comparati alle loro dimensioni; tenendo conto, infine, del ridotto valore degli importi e delle contenute dimensioni delle imprese interessate, che consentono di adottare le auspicate misure nel rispetto dei dettami comunitari in materia di aiuti di Stato.
9/5312-AR/17. Abrignani, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
con la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese si sono introdotte nuove disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi che però non marcando una chiara politica all'insegna di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e dunque meno incentrata sull'uso di combustibili fossili;
da questo punto di vista si evidenzia come i combustibili fossili continuino ad essere un settore che gode ancora di ampio sostegno anche nelle forme delle innumerevoli le agevolazioni sulle accise, relative al consumo di questo tipo di combustibili;
secondo quanto documentato nella relazione finale del gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, le agevolazioni sulle accise, relative al consumo di questo tipo di combustibili gravano per oltre 3,5 miliardi di euro sulle casse dello Stato, violando i principi del libero mercato e contribuendo a sostenere settori che inquinano,
impegna il Governo
a rivedere, per abolirle, le agevolazioni sulle accise a partire da quelle sui combustibili fossili.
9/5312-AR/18. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
La Camera,
premesso che:
con la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese si sono introdotte nuove disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi che però non marcando una chiara politica all'insegna di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e dunque meno incentrata sull'uso di combustibili fossili;
da questo punto di vista si evidenzia come i combustibili fossili continuino ad essere un settore che gode ancora di ampio sostegno anche nelle forme delle innumerevoli le agevolazioni sulle accise, relative al consumo di questo tipo di combustibili;
secondo quanto documentato nella relazione finale del gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, le agevolazioni sulle accise, relative al consumo di questo tipo di combustibili gravano per oltre 3,5 miliardi di euro sulle casse dello Stato, violando i principi del libero mercato e contribuendo a sostenere settori che inquinano,
impegna il Governo
a riesaminare, nell'ambito della delega fiscale, le agevolazioni sulle accise, a partire da quelle sui combustibili fossili, in accordo con le direttive europee.
9/5312-AR/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
La Camera,
premesso che:
l'8 luglio 2011 la IRISBUS SPA, del gruppo Fiat Industrial, comunicava ai lavoratori dello stabilimento di Valle Ufita Flumeri (AV) la cessione del ramo d'azienda costituito dal suddetto stabilimento alla Itala SPA dell'imprenditore Massimo Di Risio, già interessato alle vicende di Termini Imprese;
tale cessione avveniva con l'aggiunta, da parte di Irisbus ad Itala, di 20 milioni di euro ed era motivata dalla Irisbus per la contrazione della domanda, dato che lo stabilimento di Flumeri produceva autobus per il trasporto pubblico locale del Paese e che tale settore da diversi anni e dai vari Governi era stato tralasciato senza nessuna previsione di nuovi investimenti;
il passaggio alla Itala spa fa respinto dai lavoratori perché avrebbe comportato la perdita, nel Mezzogiorno già in gravi condizioni economico-sociali, di un'attività necessaria ed indispensabile per l'intero Paese. Infatti la cessione all'imprenditore Di Risio prevedeva un cambio di produzione con un consistente ridimensionamento delle unità lavorative (150 lavoratori circa su 700) e il conseguente smantellamento di un vasto indotto (circa altri 1000 lavoratori e decine di piccole imprese) in una provincia, quella di Avellino, nella quale su 450.000 abitanti si registrano già 80.000 disoccupati;
da subito è stato chiaro alle forze sindacali e sociali ed a tutte le istituzioni locali che non era possibile consentire lo smantellamento di una attività tanto strategica per l'intero Paese, considerato che lo stabilimento Irisbus è l'unico in Italia a produrre bus e che il parco autobus italiano è fuori norma, vecchio e pericoloso quasi per l'80 per cento, come risulta da studi effettuati dalle Regioni, dal TANAV e dalle aziende di settore;
con lo smantellamento di tale stabilimento il nostro Paese sarà costretto a rinnovare il parco autobus comprando dagli stabilimenti Irisbus di Francia o della Repubblica Ceca che sono gli unici stabilimenti che Fiat Industrial ha lasciato in produzione in Europa;
Irisbus continua a partecipare in Italia alle gare d'appalto per il trasporto pubblico su gomma e, dove partecipa, spesso risulta aggiudicataria della gara e talvolta provvede a fornire alle Regioni autobus per il settore pubblico anche con contratti in leasing;
dal 1o gennaio 2012 si è aperta per tutti i lavoratori (700) la cassa integrazione per chiusura dell'attività, con scadenza ad ottobre 2012. Nel corso di quest'anno quasi impossibile è stata la ricollocazione dei lavoratori in altri stabilimenti, sia perché la Fiat è stata interessata da processi di contrazione e drastico ridimensionamento produttivo sul territorio nazionale (vedi Pomigliano-Termini Imerese-Cassino-Mirafìori-FMA), sia a causa delle nuove regole in materia pensionistica;
da luglio 2011, oltre all'imprenditore Di Risio, ci sono stati altri dichiarati interessamenti mai concretizzatisi e sui quali non si è mai avviata una discussione per verificare concreti piani industriali;
numerosi tavoli ministeriali sia del precedente Governo sia dell'attuale non hanno portato soluzioni per lo stabilimento di Valle Ufita consentendo l'ulteriore aggravamento delle condizioni del trasporto pubblico locale necessario all'intero Paese;
il 16 gennaio 2011 il sottosegretario De Vincenti dichiarava in sede ministeriale per nome e per conto del Ministro Passera alle organizzazioni sindacali e alla Fiat che quello di Valle Ufita era ed è un polo necessario ed indispensabile per l'Italia intera, sia per il tipo di prodotto unico, sia per essere inserito in un contesto meridionale difficile che ha necessità di essere sostenuto con provvedimenti rivolti non solo all'emergenza ma in grado di avviare processi di crescita;
il Ministro Passera nella recente seduta di venerdì 6 luglio 2012 con le commissioni riunite VI e X rispondeva alle interrogazioni sul caso Irisbus affermando testualmente: «...l'incentivazione su questi settori è in taluni casi più collegabile alla domanda pubblica che non agli incentivi in senso tradizionale...»;
la Irisbus di Valle Ufita non va considerata alla stregua di una qualsiasi attività produttiva in quanto ha la sua specificità e originalità sia per il tipo di produzione destinata quasi esclusivamente al pubblico, sia in considerazione dei consistenti finanziamenti statali ricevuti dal 1974 ad oggi, sia infine per il valore sociale e collettivo che quella fabbrica rappresenta; la chiusura dello stabilimento di Flumeri si inserisce in una situazione di forte ridimensionamento produttivo ed occupazionale e quindi rischia di esasperare le già forti tensioni sociali in un'area colpita ed interessata da processi di desertificazione e dismissione;
le altre nazioni in Europa, pur rispettando le norme europee in materia di appalti, provvedono (secondo la regola della compensazione) ad approvvigionarsi per i mezzi di trasporto pubblico da aziende ubicate sui loro stessi territori nazionali (vedi Francia, Germania, Inghilterra);
in Italia invece, se si opera la dismissione della Irisbus della Valle Ufita, il Paese potrebbe essere costretto paradossalmente a sostituire i 20.000 autobus che circolano fuori norma nelle nostre città, con mezzi provenienti solo da Francia, Repubblica Ceca ed altri paesi, con evidente danno all'economia ed alla produzione nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di convocare un tavolo immediato presso la Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, per affrontare la questione Irisbus e dare risposte concrete ad una vicenda che ha un'evidente rilevanza nazionale, rendendo chiare le iniziative che questo Governo intende adottare per evitare la chiusura dello stabilimento Irisbus di Flumeri e per garantirne la continuità della produzione di autobus e i posti di lavoro.
9/5312-AR/19. Boffa.
La Camera,
premesso che:
il gruppo FIAT ha deciso senza alcun preavviso, di chiudere lo stabilimento di produzione di autobus Irisbus di Flumeri in Irpinia;
quella dell'Irisbus è una realtà industriale intorno alla quale, negli anni, si è creato un indotto che dà lavoro a centinaia di famiglie, non solo in Irpinia ma nell'intera regione Campania;
è inaccettabile che il management della Fiat, dopo aver incassato milioni di euro di sovvenzionamenti pubblici, decida dall'oggi al domani di dismettere uno stabilimento di notevole entità, lasciando senza futuro un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi economica in corso;
tutto il comparto produttivo dell'Irpinia sta subendo gravi contraccolpi che rischiano di affossare ogni ipotesi di crescita dell'intera area, stante l'enorme influenza che il comparto FIAT ricopre in quel territorio;
nella provincia di Avellino vi sono 80 mila disoccupati che corrispondono ad una percentuale del 30-35 per cento della popolazione; se a questi si dovessero aggiungere i lavoratori dell'Irisbus, si registrerebbe, sul fronte occupazionale, una crisi profonda che colpirebbe l'intera economia dell'Irpinia, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione delle popolazioni locali;
in alcuni incontri tra le rappresentante sindacali e la Fiat, tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, si è registrato un sostanziale nulla di fatto, confermando la volontà del management del Lingotto di cedere lo stabilimento senza garantirne la continuità produttiva, in quanto la Fiat vuole continuare a produrre bus esclusivamente all'estero per poi venderli in Italia;
in più d'una occasione le aziende di trasporto hanno ravvisato l'esigenza di favorire lo svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico circolanti la cui età media in Italia si aggira intorno ai 12 anni, di gran lunga superiore a quella europea che si attesta intorno agli 7 anni di vita;
si ravvisa l'esigenza di adottare un piano per il trasporto pubblico locale e di procedere al contestuale svecchiamento del parco mezzi per effetto del quale l'Irisbus potrebbe avere nuove commesse e quindi tenere in vita lo stabilimento di Flumeri;
è necessario reperire risorse per evitare un ulteriore invecchiamento del parco autobus nazionale che rischia di allontanare il nostro Paese dalla media europea;
lo stabilimento Irisbus è stato sottoposto a sequestro giudiziario a causa di una vertenza tra il comune di Bologna e la stessa società, facendo accrescere i timori sulla possibilità di salvarlo dalla chiusura;
i lavoratori si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal Governo, in quanto, nonostante la loro protesta pacifica e civile, nessun risultato è stato raggiunto finora ed hanno ripreso a manifestare montando la cosiddetta tenda della «resistenza» con la partecipazione degli amministratori, dei sindacati e della popolazione dell'area;
impegna il Governo a:
a) elaborare ed approvare un piano nazionale per il trasporto pubblico locale e istituire un tavolo tecnico con le regioni a ciò finalizzato;
b) assumersi l'onere di reperire le risorse necessarie per attuare il piano nazionale dei trasporti, evitando così l'ulteriore invecchiamento del parco autobus nel nostro Paese;
c) affrontare concretamente, nelle more, la vertenza Irisbus, atteso che finora non si è registrata nessuna apertura da parte della Fiat, la quale intende andare avanti nella dismissione e vendita dello stabilimento di Flumeri;
d) farsi promotore della costituzione di una cordata di imprenditori italiani, sul modello Alitalia, onde garantire l'acquisto e la continuità produttiva dello stabilimento irpino, atteso che, nel caso della sua chiusura, in Italia non verrebbero più prodotti autobus per il trasporto pubblico a vantaggio della concorrenza straniera e a svantaggio della competitività dell'Italia.
9/5312-AR/20. Porfidia, Iannaccone, Belcastro.
La Camera,
premesso che:
il gruppo FIAT ha deciso senza alcun preavviso, di chiudere lo stabilimento di produzione di autobus Irisbus di Flumeri in Irpinia;
quella dell'Irisbus è una realtà industriale intorno alla quale, negli anni, si è creato un indotto che dà lavoro a centinaia di famiglie, non solo in Irpinia ma nell'intera regione Campania;
è inaccettabile che il management della Fiat, dopo aver incassato milioni di euro di sovvenzionamenti pubblici, decida dall'oggi al domani di dismettere uno stabilimento di notevole entità, lasciando senza futuro un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi economica in corso;
tutto il comparto produttivo dell'Irpinia sta subendo gravi contraccolpi che rischiano di affossare ogni ipotesi di crescita dell'intera area, stante l'enorme influenza che il comparto FIAT ricopre in quel territorio;
nella provincia di Avellino vi sono 80 mila disoccupati che corrispondono ad una percentuale del 30-35 per cento della popolazione; se a questi si dovessero aggiungere i lavoratori dell'Irisbus, si registrerebbe, sul fronte occupazionale, una crisi profonda che colpirebbe l'intera economia dell'Irpinia, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione delle popolazioni locali;
in alcuni incontri tra le rappresentante sindacali e la Fiat, tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, si è registrato un sostanziale nulla di fatto, confermando la volontà del management del Lingotto di cedere lo stabilimento senza garantirne la continuità produttiva, in quanto la Fiat vuole continuare a produrre bus esclusivamente all'estero per poi venderli in Italia;
in più d'una occasione le aziende di trasporto hanno ravvisato l'esigenza di favorire lo svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico circolanti la cui età media in Italia si aggira intorno ai 12 anni, di gran lunga superiore a quella europea che si attesta intorno agli 7 anni di vita;
si ravvisa l'esigenza di adottare un piano per il trasporto pubblico locale e di procedere al contestuale svecchiamento del parco mezzi per effetto del quale l'Irisbus potrebbe avere nuove commesse e quindi tenere in vita lo stabilimento di Flumeri;
è necessario reperire risorse per evitare un ulteriore invecchiamento del parco autobus nazionale che rischia di allontanare il nostro Paese dalla media europea;
lo stabilimento Irisbus è stato sottoposto a sequestro giudiziario a causa di una vertenza tra il comune di Bologna e la stessa società, facendo accrescere i timori sulla possibilità di salvarlo dalla chiusura;
i lavoratori si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal Governo, in quanto, nonostante la loro protesta pacifica e civile, nessun risultato è stato raggiunto finora ed hanno ripreso a manifestare montando la cosiddetta tenda della «resistenza» con la partecipazione degli amministratori, dei sindacati e della popolazione dell'area;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di:
a) elaborare ed approvare un piano nazionale per il trasporto pubblico locale e istituire un tavolo tecnico con le regioni a ciò finalizzato;
b) assumersi l'onere di reperire le risorse necessarie per attuare il piano nazionale dei trasporti, evitando così l'ulteriore invecchiamento del parco autobus nel nostro Paese.
9/5312-AR/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Porfidia, Iannaccone, Belcastro.
La Camera
premesso che:
nel Sud è emergenza giovanile: oltre il 30 per cento dei laureati under 34 non lavora e non studia;
nel 2010 il tasso di disoccupazione nel Sud è stato del 13,4 per cento (contro il 12 per cento del 2008), più del doppio del Centro-Nord (6,4 per cento, ma nel 2008 era il 4,5 per cento);
se consideriamo tra i non occupati anche i lavoratori che usufruiscono della Cig e che cercano lavoro il tasso di disoccupazione reale salirebbe al 14,8 per cento, a livello nazionale, dall'11,6 per cento del 2008, con punte del 25,3 per cento nel Mezzogiorno cioè quasi 12 punti in più del tasso ufficiale e del 10,1 per cento del Centro-Nord;
l'occupazione è in calo in tutte le regioni meridionali, con l'eccezione della Sardegna. Particolarmente forte è la diminuzione in Basilicata (dal 48,5 al 47,1 per cento) e Molise (dal 52,3 al 51,1 per cento). Valori drammaticamente bassi e in ulteriore riduzione – segnala la Svimez – si registrano in Campania, dove lavora meno del 40 per cento della popolazione in età da lavoro, in Calabria (42,2 per cento) e Sicilia (42,6 per cento);
il tasso d'occupazione si riduce anche nelle regioni del Centro-Nord con l'eccezione di Valle d'Aosta, Friuli e Trentino Alto Adige, che presenta il valore più alto (68,5 per cento). Particolarmente intensa è la flessione in Emilia Romagna (-2,8 punti percentuali, dal 70,2 per cento al 67,4 per cento) e in Toscana (dal 65,4 al 63,8 per cento);
la legge 22 dicembre 2011 n. 214 all'articolo 24 (comma 27) istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne»;
il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro; con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo;
nonostante lo sforzo tale stanziamento non appare adeguato anche e soprattutto in relazione alla fotografia fatta dallo SVIMEZ e che pertanto va predisposto un piano straordinario per l'occupazione per il Sud,
impegna il Governo:
a predisporre, nel più breve, un piano straordinario per l'occupazione giovanile al Sud del paese che rappresenta una vera e propria piaga sociale.
9/5312-AR/21. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.
La Camera
premesso che:
nel Sud è emergenza giovanile: oltre il 30 per cento dei laureati under 34 non lavora e non studia;
nel 2010 il tasso di disoccupazione nel Sud è stato del 13,4 per cento (contro il 12 per cento del 2008), più del doppio del Centro-Nord (6,4 per cento, ma nel 2008 era il 4,5 per cento);
se consideriamo tra i non occupati anche i lavoratori che usufruiscono della Cig e che cercano lavoro il tasso di disoccupazione reale salirebbe al 14,8 per cento, a livello nazionale, dall'11,6 per cento del 2008, con punte del 25,3 per cento nel Mezzogiorno cioè quasi 12 punti in più del tasso ufficiale e del 10,1 per cento del Centro-Nord;
l'occupazione è in calo in tutte le regioni meridionali, con l'eccezione della Sardegna. Particolarmente forte è la diminuzione in Basilicata (dal 48,5 al 47,1 per cento) e Molise (dal 52,3 al 51,1 per cento). Valori drammaticamente bassi e in ulteriore riduzione – segnala la Svimez – si registrano in Campania, dove lavora meno del 40 per cento della popolazione in età da lavoro, in Calabria (42,2 per cento) e Sicilia (42,6 per cento);
il tasso d'occupazione si riduce anche nelle regioni del Centro-Nord con l'eccezione di Valle d'Aosta, Friuli e Trentino Alto Adige, che presenta il valore più alto (68,5 per cento). Particolarmente intensa è la flessione in Emilia Romagna (-2,8 punti percentuali, dal 70,2 per cento al 67,4 per cento) e in Toscana (dal 65,4 al 63,8 per cento);
la legge 22 dicembre 2011 n. 214 all'articolo 24 (comma 27) istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne»;
il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro; con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo;
nonostante lo sforzo tale stanziamento non appare adeguato anche e soprattutto in relazione alla fotografia fatta dallo SVIMEZ e che pertanto va predisposto un piano straordinario per l'occupazione per il Sud,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di predisporre, nel più breve, un piano straordinario per l'occupazione giovanile, anche al Sud del paese che rappresenta una vera e propria piaga sociale.
9/5312-AR/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Iannaccone, Belcastro, Porfidia.
La Camera
premesso che:
l'agricoltura ed il turismo rappresentano, allo stato attuale, un volano importante, se non l'unico, per uno sviluppo reale del meridione d'Italia;
il settore agricolo ha cominciato nel 2011 a perdere posizioni sino ad arrivare nel terzo trimestre dello scorso anno all'andamento congiunturale più negativo del valore aggiunto con un meno 0,9 per cento;
anche il settore turistico ha perso competitività nell'ultimo periodo causando un danno notevole alla già fragile economia del mezzogiorno d'Italia;
gli operatori continuano a denunciare l'abbandono di questi sistemi, che rappresentano o almeno hanno rappresentato sino ad oggi, settori d'avanguardia e un fiore all'occhiello per il nostro Paese nel mondo;
tutto ciò, se non si attueranno in tempi necessariamente rapidi provvedimenti a difesa dei settori agricolo e turistico, fa correre il rischio di farli precipitare in una crisi irreversibile;
impegna il Governo:
a promuovere un piano organico per il rilancio dei settori turistico ed agricolo con particolare attenzione per le Regioni dell'ex Obiettivo 1, in modo da dare respiro all'economia locale e promuovere l'occupazione.
9/5312-AR/22. Belcastro, Porfidia, Iannaccone.
La Camera,
premesso che:
la legge 28 giugno 2012, n. 92 relativa alla riforma del mercato del lavoro rischia di disattendere alcuni degli obiettivi prefissati, tra cui quello di contribuire alla creazione di occupazione e di ridurre il tasso di disoccupazione;
in particolare, nel settore delle attività telefoniche outbound operano migliaia di addetti che sono impiegati come collaboratori coordinati e continuativi a progetto;
più specificamente, nel settore recupero crediti telefonico il ricorso a tale tipologie contrattuali è legato alla variabilità dall'esigenza di flessibilità che deriva da caratteristiche ineludibili del mercato del lavoro e al fatto che non vi è da parte delle mandanti (generalmente banche, aziende di servizi e società finanziarie) alcuna previsione di minimi garantiti, né in termini di durata né di affidamento del lavoro;
il settore di recupero crediti stragiudiziale ha assunto negli ultimi anni una particolare importanza nel tessuto economico ed occupazionale del nostro Paese, offrendo migliaia di posti di lavoro nonostante il periodo di grave crisi economico-finanziaria che si è sviluppata a livello internazionale;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di apportare modifiche correttive alla normativa recata dalla legge n. 92/2012 in materia di flessibilità in entrata e, in particolare, relativamente alla disciplina dei contratti collaborazioni coordinate e continuative nell'ambito di tutte le attività telefoniche outbound, e in particolare dei centri di recupero credito telefonici, al fine di salvaguardare migliaia di posti di lavoro dei soggetti che operano in tale ambito e per sanare un'evidente disparità di trattamento disposta dall'articolo 24-bis del presente provvedimento a favore dei soli call center che si occupano della vendita telefonica di beni e servizi.
9/5312-AR/23. Ventucci.
La Camera,
premesso che:
occorre dare un segnale chiaro al Paese della volontà concreta di accompagnare gli interventi di riduzione e controllo dei conti pubblici con misure efficaci e concrete per stimolare e sostenere processi virtuosi di crescita e sviluppo;
il Consiglio europeo del 28-29 giugno u.s. ha ribadito che la priorità fondamentale di tutti i Paesi rimane una «crescita forte, intelligente, sostenibile ed inclusiva, basata su finanze pubbliche sane, riforme strutturali e investimenti per incrementare la competitività»;
la strategia Europa 2020 evidenzia la necessità di sostenere la ricerca e innovazione e, soprattutto, la traduzione degli investimenti pubblici in Ricerca e Innovazione (R&I) in risultati concreti, che sappiano sostenere la competitività dell'Europa e degli Stati membri richiamando la necessità di introdurre negli ordinamenti dei singoli Stati strumenti di incentivazione agli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) sia fiscali che di valutazione;
l'introduzione di uno strumento fiscale semplice e strutturale è fondamentale, non solo per consolidare e far crescere gli investimenti delle imprese, ma anche per rendere l'Italia competitiva nell'attrazione di investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I), soprattutto considerando la vicinanza di altri Paesi con strumenti analoghi e di grande vantaggio. In tutti i principali Paesi Ocse, infatti, si utilizza una combinazione positiva tra misure fiscali e di valutazione per sostenere la Ricerca e Innovazione (R&I);
è fondamentale sostenere il consolidamento e l'aumento degli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) in tutte le imprese, di ogni dimensione e settore, prevedendo anche in Italia l'utilizzo coordinato di strumenti automatici (per favorire la Ricerca e Innovazione (R&I) diffusa, le nuove imprese high tech, La collaborazione università-impresa) con strumenti a selezione e negoziali (per realizzare grandi progetti in settori/aree tecnologiche strategiche per il Paese aumentando la massa critica attraverso la collaborazione di grandi imprese con PMI e con il sistema di ricerca pubblico);
il credito d'imposta si caratterizza per essere uno strumento automatico, veloce, senza particolari vincoli o difficoltà burocratiche e senza costi di istruttoria elevati per la PA;
la presenza di un credito d'imposta in Ricerca e Innovazione (R&I) strutturale potrebbe contribuire a rendere anche più efficaci gli altri strumenti negoziali Ricerca e Innovazione (R&I) (es. bandi, grandi progetti) ed è indispensabile prevedere tale agevolazione come strumento strutturale perché, solo dando certezza sull'operatività dello stesso, si potranno innescare processi duraturi di consolidamento ed aumento degli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I);
impegna il Governo:
ad adottare nel più breve tempo possibile misure concrete e stabili per sostenere il rilancio della crescita e della competitività agevolando gli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) attraverso l'introduzione di uno strumento fiscale automatico strutturale, che garantisca efficacia alla misura e certezza sul funzionamento (credito d'imposta), capitalizzando le esperienze fatte in questi anni con strumenti simili, che incentivi gli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese sia in house, sia quelli realizzati in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati, università, organismi di ricerca e società esterne il sistema pubblico di ricerca e organismi di ricerca;
a prevedere per tale misura un'allocazione congrua di risorse da recuperare inserendo tale voce tra le priorità da finanziare con le risorse che verranno rese disponibili dalla Spending Review.
9/5312-AR/24. Gelmini.
La Camera,
premesso che:
occorre dare un segnale chiaro al Paese della volontà concreta di accompagnare gli interventi di riduzione e controllo dei conti pubblici con misure efficaci e concrete per stimolare e sostenere processi virtuosi di crescita e sviluppo;
il Consiglio europeo del 28-29 giugno u.s. ha ribadito che la priorità fondamentale di tutti i Paesi rimane una «crescita forte, intelligente, sostenibile ed inclusiva, basata su finanze pubbliche sane, riforme strutturali e investimenti per incrementare la competitività»;
la strategia Europa 2020 evidenzia la necessità di sostenere la ricerca e innovazione e, soprattutto, la traduzione degli investimenti pubblici in Ricerca e Innovazione (R&I) in risultati concreti, che sappiano sostenere la competitività dell'Europa e degli Stati membri richiamando la necessità di introdurre negli ordinamenti dei singoli Stati strumenti di incentivazione agli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) sia fiscali che di valutazione;
l'introduzione di uno strumento fiscale semplice e strutturale è fondamentale, non solo per consolidare e far crescere gli investimenti delle imprese, ma anche per rendere l'Italia competitiva nell'attrazione di investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I), soprattutto considerando la vicinanza di altri Paesi con strumenti analoghi e di grande vantaggio. In tutti i principali Paesi Ocse, infatti, si utilizza una combinazione positiva tra misure fiscali e di valutazione per sostenere la Ricerca e Innovazione (R&I);
è fondamentale sostenere il consolidamento e l'aumento degli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) in tutte le imprese, di ogni dimensione e settore, prevedendo anche in Italia l'utilizzo coordinato di strumenti automatici (per favorire la Ricerca e Innovazione (R&I) diffusa, le nuove imprese high tech, La collaborazione università-impresa) con strumenti a selezione e negoziali (per realizzare grandi progetti in settori/aree tecnologiche strategiche per il Paese aumentando la massa critica attraverso la collaborazione di grandi imprese con PMI e con il sistema di ricerca pubblico);
il credito d'imposta si caratterizza per essere uno strumento automatico, veloce, senza particolari vincoli o difficoltà burocratiche e senza costi di istruttoria elevati per la PA;
la presenza di un credito d'imposta in Ricerca e Innovazione (R&I) strutturale potrebbe contribuire a rendere anche più efficaci gli altri strumenti negoziali Ricerca e Innovazione (R&I) (es. bandi, grandi progetti) ed è indispensabile prevedere tale agevolazione come strumento strutturale perché, solo dando certezza sull'operatività dello stesso, si potranno innescare processi duraturi di consolidamento ed aumento degli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I);
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare nel più breve tempo possibile misure concrete e stabili per sostenere il rilancio della crescita e della competitività agevolando gli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) attraverso l'introduzione di uno strumento fiscale automatico strutturale, che garantisca efficacia alla misura e certezza sul funzionamento (credito d'imposta), capitalizzando le esperienze fatte in questi anni con strumenti simili, che incentivi gli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese sia in house, sia quelli realizzati in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati, università, organismi di ricerca e società esterne il sistema pubblico di ricerca e organismi di ricerca;
a prevedere per tale misura un'allocazione congrua di risorse da recuperare inserendo tale voce tra le priorità da finanziare con le risorse che verranno rese disponibili dalla Spending Review.
9/5312-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 54 del provvedimento A.C. 5312, recante «Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83: Misure urgenti per la crescita del Paese» è diretto a introdurre nel codice di procedura civile il filtro di inammissibilità dell'appello, che si fonda su una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, prevedendo che l'impugnazione sia inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
dall'introduzione del filtro in appello possono derivare gravi pregiudizi nei confronti delle parti il cui ricorso in appello verrebbe valutato sulla base di un giudizio generico, che non sembra essere lo strumento da utilizzare nelle valutazioni attinenti al merito;
desta perplessità ancora maggiori l'innalzamento dei costi che si determinerà con il ricorso per saltum in Cassazione ed al rischio di ingiustizie che un filtro costruito su una ampissima discrezionalità, su una motivazione succinta e sulla non impugnabilità ovviamente comporta in dispregio dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
si potrà anche determinare un aggravio del carico di lavoro della Corte d'appello, che si troverebbe a dover esaminare due volte il medesimo ricorso, nonché della Corte di Cassazione considerato il prevedibile incremento dei ricorsi per saltum;
lo stesso CSM ha indicato il rischio di inefficacia dell'intervento osservando che «il carico dell'arretrato già pendente, con cause fissate per la decisione in talune Corti d'appello già ad oltre cinque anni da oggi, rende obiettivamente poco plausibile che, in specie, i collegi delle Corti di appello, peraltro tenuti anche allo smaltimento dell'arretrato per effetto dei programmi di gestione di cui all'articolo 37 decreto-legge 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, siano in grado di procedere allo scrutinio richiesto dalla norma»;
il provvedimento risulta essere peraltro assolutamente inidoneo ad incidere sull'arretrato che affligge le Corti d'appello, considerato che si è prevista la sua entrata in vigore per i giudizi instaurati successivamente alla legge di conversione e che in questa situazione la limitazione del filtro agli appelli «che non avrebbero ragionevoli possibilità di essere accolti», rinvia sine die la decisione degli appelli fondati e, quindi la sopravvivenza delle sentenze di primo grado ingiuste e provvisoriamente esecutive;
per l'ordinamento giuridico italiano, pur essendo la Corte Suprema di Cassazione l'organo supremo della giustizia civile e penale, prevede che vi siano di regola tre gradi di giudizio sia nel contenzioso civile sia nei procedimenti penali, quale principio rispondente a quella giustezza del processo quale conformità dello stesso ai valori di civiltà giuridica espressi o condivisi dalla collettività,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle norme citate in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivedere la norma che introduce il filtro di inammissibilità in appello, pregiudizievole nei confronti delle parti, e ad affrontare in un separato provvedimento contestualmente il «filtro» e lo smaltimento dell'arretrato civile con misure organizzative idonee e rispondenti al fondamentale ed ineludibile principio di civiltà giuridica qual è quello della garanzia dei tre gradi di giudizio.
9/5312-AR/25. Romele, Garagnani.
La Camera,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 54.
9/5312-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Romele, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
per favorire la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili abitativi, l'articolo 11 del decreto legge in commento ha potenziato, sino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36 per cento (di cui all'articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR), incrementando la percentuale di detrazione, dal 36 per cento, al 50 per cento ed il limite massimo di spesa che, da 48.000, passa a 96.000 euro, ferme restando tutte le altre modalità applicative dell'agevolazione;
dal dato letterale della norma, che fa riferimento agli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il potenziamento del beneficio sembrerebbe limitato ai soli lavori di recupero edilizio delle abitazioni ed alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
un'interpretazione strettamente letterale della norma, pertanto, escluderebbe dal maggior beneficio fiscale la fattispecie indicata nel comma 3 del predetto articolo 16-bis del TUIR, che agevola l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell'immobile;
per tale fattispecie, la detrazione del 36 per cento «a regime» viene riconosciuta forfetariamente sul 25 per cento del corrispettivo d'acquisto dell'abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro, a condizione che l'intervento di recupero abbia interessato l'intero fabbricato;
si tratta di una forma di incentivazione al recupero di interi edifici, non limitata alla semplice manutenzione di singoli appartamenti (tra l'altro, già ampiamente coperta dai limiti di detrazione previgenti), con evidenti benefici in termini di riqualificazione del tessuto urbano, che costituisce uno degli obiettivi primari dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012;
per questi motivi, è opportuno chiarire che tale fattispecie non sia esclusa dall'incremento della detrazione e che l'incertezza interpretativa sia riconducibile ad un mero aspetto formale, legato al coordinamento normativo tra l'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 e l'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non già alla reale volontà del Legislatore;
tale considerazione è avvalorata dal fatto che lo stesso comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917/186 rinvia alle disposizioni del comma 1 che, come noto, è stato modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012, cosicché l'incremento dell'agevolazione dovrebbe risultare comunque applicabile anche all'acquisto di fabbricati abitativi integralmente ristrutturati dalle imprese, o cooperative, cedenti;
al fine di eliminare qualsiasi incertezza interpretativa che possa frenare gli effetti positivi in termini di maggiori investimenti indotti nel comparto delle ristrutturazioni e del conseguente incremento di gettito per l'Erario,
impegna il Governo
ad assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.
9/5312-AR/26. Margiotta, Mariani, Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure specifiche per rivitalizzare i settori ed i distretti industriali in crisi, anche attraverso l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione. In particolare con l'articolo 23 che riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle attività imprenditoriali; con l'articolo 27 che prevede che in caso di situazioni di crisi industriali complesse possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione; con l'articolo 60 che ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica; con l'articolo 41 che razionalizza l'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'imprese italiane, e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero; con l'articolo 42 che riordina, semplificandola, la procedura per l'elargizione di agevolazioni finanziarie per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rivede l'ordinamento e l'attività dei consorzi a tal fine costituiti;
il settore della camperistica (che genera in Italia oltre 600 milioni di euro di fatturato, di cui il 58 per cento destinato all'export, con oltre 7.000 dipendenti, 4.000 diretti e oltre 3.000 indiretti) rappresenta oggi, dopo oltre due decenni di ininterrotta crescita di mercato, un comparto nazionale in crisi;
secondo i dati del primo «Rapporto nazionale sul Turismo en plein air in camper e in caravan 2012», la domanda di veicoli nuovi ha subito nel 2011 in Italia una diminuzione deI 6,9 per cento rispetto al 2010. Nel 2011 sono stati venduti 8.709 veicoli, di cui 7.010 camper (– 7,2 per cento) e 1.699 caravan (– 5,7 caravan). Tra il 2006 ed il 2011 si è inoltre passati da circa 14.400 a circa 7 mila immatricolazioni annue di camper e caravan;
nella zona della Valdelsa, (tra le province di Siena e di Firenze) è presente un distretto industriale della camperistica dove viene attualmente realizzato oltre 180 per cento della produzione nazionale del comparto (nello specifico nei comuni di Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Casciano Val di Pesa, San Gimignano, Tavarnelle Val di Pesa);
sono qui presenti alcune delle aziende leader del settore a livello nazionale ed internazionale che, per le ragioni appena citate, hanno dovuto affrontare una forte riorganizzazione con conseguenti crisi occupazionale, un ricorso alla cassa integrazione e una forte riduzione del personale;
dal 2007 ad oggi, dai dati resi noti dalle amministrazioni locali e dalle associazioni dei produttori, a fronte di un crollo delle immatricolazioni in Italia che supera il 50 per cento e di una diminuzione dei volumi prodotto nell'ordine leggermente inferiore del 40 per cento, l'occupazione del distretto della Valdelsa, riferita soltanto alle aziende produttrici e non alle imprese totali della filiera, è scesa di 400 unità (da 1700 a 1300 addetti). Negli ultimi 5 anni il valore della produzione da 7 a 6 e del numero dei veicoli prodotti da 20 mila a 12 mila;
nel primo quadrimestre del 2012 si è verificata una nuova e più forte contrazione della domanda e del volume produttivo. Secondo «Apc» Associazione Produttori Caravan e Camper) la produzione del periodo è stata di 3.676 camper rispetto a 4.847 dell'analogo periodo dell'anno 2011, con un calo del 24,2 per cento. Secondo alcune stime, se questa situazione dovesse perdurare fino alla fine dell'anno, la quota di immatricolazioni in Italia potrebbe attestarsi a poco più di 5.000 camper rispetto ai 7.010 del 2011;
in questi anni la Regione Toscana e le istituzioni locali hanno seguito con attenzione lo sviluppo e le problematiche del settore della camperistica riconoscendone potenzialità e peculiarità e cercando di intervenire tempestivamente con politiche adeguate in grado di supportare soprattutto azioni tese ad accrescere la qualità del prodotto, la ricerca e l'innovazione, nonché la infrastrutturazione logistica sul territorio;
si ricorda nello specifico che nel luglio 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra Regione Toscana, la Provincia di Siena, la Provincia di Firenze, i Comuni dei territori interessati, le associazioni imprenditoriali e sindacali per la riqualificazione della zona produttiva locale e la nascita di una filiera strutturata del camper anche attraverso finanziamenti in settori strategici di intervento come le infrastrutture, la logistica, la ricerca e la formazione;
le imprese presenti nel territorio hanno già attivato progetti di innovazione e di ricerca, anche cofinanziati con bando della Regione Toscana che coinvolgono l'intera filiera ed i principali dipartimenti universitari dei tre atenei toscani (Pisa, Siena e Firenze dimostrando la volontà dei gruppi italiani ed europei di mantenere, e pertanto l'opportunità di concentrare, in questa area il cuore e l'eccellenza della camperistica italiana, con l'intervento di rendere più competitiva l'offerta nazionale;
il mercato della camperistica risente non solo della crisi generalizzata economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore. La tassazione sui veicoli costituisce infatti la quinta voce di gettito erariale governativo e manca sul territorio italiano, a differenza di altri paesi europei, una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta;
all'industria del camper si devono importanti effetti indiretti sull'indotto turistico del nostro paese: nel 2010 infatti sono stati circa 2,6 milioni i turisti stranieri che hanno fatto una vacanza «en plein air» in Italia (dati dell'Osservatorio della Banca d'Italia), per un totale di 12 milioni di notti ed una spesa complessiva di 1,2 miliardi di euro. I turisti italiani che viaggiano nel nostro paese in camper invece sono 3 milioni, per una spesa complessiva di circa 1,4 miliardi di euro. Il turismo «en plein air», secondo i dati Istat, rappresenta circa il 6 per cento del movimento turistico straniero in Italia;
questa mancanza di politiche, rispetto alle altre nazioni europee, è testimoniata soprattutto dai dati: se in Italia dal 2006 al 2011 si è passati, per le immatricolazioni di nuovi camper, da 14.400 a poco più di 7.000 unità, nello stesso lasso temporale in Francia si è passati da 20.200 a 19.300, mentre in Germania da 18.400 a 21.700;
alla luce di quanto esposto emerge quindi l'opportunità e l'utilità di un formale riconoscimento di questa filiera industriale della Valdelsa quale «distretto italiano della camperistica». In tale territorio è infatti concentrato oltre l'80 per cento della produzione italiana; qui si stanno già svolgendo importanti ricerche e potrebbe meglio caratterizzarsi uno spazio pubblico e privato di ricerca ed innovazione del prodotto, utilissimo a far camminare ulteriormente camperistica, per tutelare i siti produttivi ed i livelli occupazionali, per far crescere fatturato, produzione e capacità di competere sul mercato;
si è insediato in Valdelsa un tavolo di lavoro, a cui partecipano Regione Toscana, la Provincia di Siena, la Provincia di Firenze, i Comuni dei territori interessati e l'Associazione Produttori Caravan e Camper (Apc), le imprese, le organizzazioni sindacali che sta ulteriormente lavorando per affinare il funzionamento del Distretto e per chiedere al Ministero dello Sviluppo economico il riconoscimento formale a questo ambito di «distretto nazionale del camper»,
impegna il Governo:
a supportare le azioni promosse da Regione Toscana, Provincia di Siena, Provincia di Firenze, Comuni della Valdelsa, tese al consolidamento della filiera camperistica a partire dall'aggiornamento dei contenuti del Protocollo di Intesa del 2007, richiamato in premessa;
a supportare ed accompagnare, per le ragioni e per i dati sopra esposti, il percorso di riconoscimento del distretto della Valdelsa quale «Distretto nazionale del camper italiano»; ad accogliere le proposte elaborate dal tavolo di lavoro, citato in premessa, da istituzioni ed imprese ed approfondire ulteriori ambiti di intervento utili al rafforzamento competitivo del settore individuando le risorse attivabili già nel presente provvedimento.
9/5312-AR/27. Cenni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure specifiche per rivitalizzare i settori ed i distretti industriali in crisi, anche attraverso l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione. In particolare con l'articolo 23 che riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle attività imprenditoriali; con l'articolo 27 che prevede che in caso di situazioni di crisi industriali complesse possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione; con l'articolo 60 che ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica; con l'articolo 41 che razionalizza l'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'imprese italiane, e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero; con l'articolo 42 che riordina, semplificandola, la procedura per l'elargizione di agevolazioni finanziarie per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rivede l'ordinamento e l'attività dei consorzi a tal fine costituiti;
il settore della camperistica (che genera in Italia oltre 600 milioni di euro di fatturato, di cui il 58 per cento destinato all'export, con oltre 7.000 dipendenti, 4.000 diretti e oltre 3.000 indiretti) rappresenta oggi, dopo oltre due decenni di ininterrotta crescita di mercato, un comparto nazionale in crisi;
secondo i dati del primo «Rapporto nazionale sul Turismo en plein air in camper e in caravan 2012», la domanda di veicoli nuovi ha subito nel 2011 in Italia una diminuzione deI 6,9 per cento rispetto al 2010. Nel 2011 sono stati venduti 8.709 veicoli, di cui 7.010 camper (– 7,2 per cento) e 1.699 caravan (– 5,7 caravan). Tra il 2006 ed il 2011 si è inoltre passati da circa 14.400 a circa 7 mila immatricolazioni annue di camper e caravan;
nella zona della Valdelsa, (tra le province di Siena e di Firenze) è presente un distretto industriale della camperistica dove viene attualmente realizzato oltre 180 per cento della produzione nazionale del comparto (nello specifico nei comuni di Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Casciano Val di Pesa, San Gimignano, Tavarnelle Val di Pesa);
sono qui presenti alcune delle aziende leader del settore a livello nazionale ed internazionale che, per le ragioni appena citate, hanno dovuto affrontare una forte riorganizzazione con conseguenti crisi occupazionale, un ricorso alla cassa integrazione e una forte riduzione del personale;
dal 2007 ad oggi, dai dati resi noti dalle amministrazioni locali e dalle associazioni dei produttori, a fronte di un crollo delle immatricolazioni in Italia che supera il 50 per cento e di una diminuzione dei volumi prodotto nell'ordine leggermente inferiore del 40 per cento, l'occupazione del distretto della Valdelsa, riferita soltanto alle aziende produttrici e non alle imprese totali della filiera, è scesa di 400 unità (da 1700 a 1300 addetti). Negli ultimi 5 anni il valore della produzione da 7 a 6 e del numero dei veicoli prodotti da 20 mila a 12 mila;
nel primo quadrimestre del 2012 si è verificata una nuova e più forte contrazione della domanda e del volume produttivo. Secondo «Apc» Associazione Produttori Caravan e Camper) la produzione del periodo è stata di 3.676 camper rispetto a 4.847 dell'analogo periodo dell'anno 2011, con un calo del 24,2 per cento. Secondo alcune stime, se questa situazione dovesse perdurare fino alla fine dell'anno, la quota di immatricolazioni in Italia potrebbe attestarsi a poco più di 5.000 camper rispetto ai 7.010 del 2011;
in questi anni la Regione Toscana e le istituzioni locali hanno seguito con attenzione lo sviluppo e le problematiche del settore della camperistica riconoscendone potenzialità e peculiarità e cercando di intervenire tempestivamente con politiche adeguate in grado di supportare soprattutto azioni tese ad accrescere la qualità del prodotto, la ricerca e l'innovazione, nonché la infrastrutturazione logistica sul territorio;
si ricorda nello specifico che nel luglio 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra Regione Toscana, la Provincia di Siena, la Provincia di Firenze, i Comuni dei territori interessati, le associazioni imprenditoriali e sindacali per la riqualificazione della zona produttiva locale e la nascita di una filiera strutturata del camper anche attraverso finanziamenti in settori strategici di intervento come le infrastrutture, la logistica, la ricerca e la formazione;
le imprese presenti nel territorio hanno già attivato progetti di innovazione e di ricerca, anche cofinanziati con bando della Regione Toscana che coinvolgono l'intera filiera ed i principali dipartimenti universitari dei tre atenei toscani (Pisa, Siena e Firenze dimostrando la volontà dei gruppi italiani ed europei di mantenere, e pertanto l'opportunità di concentrare, in questa area il cuore e l'eccellenza della camperistica italiana, con l'intervento di rendere più competitiva l'offerta nazionale;
il mercato della camperistica risente non solo della crisi generalizzata economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore. La tassazione sui veicoli costituisce infatti la quinta voce di gettito erariale governativo e manca sul territorio italiano, a differenza di altri paesi europei, una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta;
all'industria del camper si devono importanti effetti indiretti sull'indotto turistico del nostro paese: nel 2010 infatti sono stati circa 2,6 milioni i turisti stranieri che hanno fatto una vacanza «en plein air» in Italia (dati dell'Osservatorio della Banca d'Italia), per un totale di 12 milioni di notti ed una spesa complessiva di 1,2 miliardi di euro. I turisti italiani che viaggiano nel nostro paese in camper invece sono 3 milioni, per una spesa complessiva di circa 1,4 miliardi di euro. Il turismo «en plein air», secondo i dati Istat, rappresenta circa il 6 per cento del movimento turistico straniero in Italia;
questa mancanza di politiche, rispetto alle altre nazioni europee, è testimoniata soprattutto dai dati: se in Italia dal 2006 al 2011 si è passati, per le immatricolazioni di nuovi camper, da 14.400 a poco più di 7.000 unità, nello stesso lasso temporale in Francia si è passati da 20.200 a 19.300, mentre in Germania da 18.400 a 21.700;
alla luce di quanto esposto emerge quindi l'opportunità e l'utilità di un formale riconoscimento di questa filiera industriale della Valdelsa quale «distretto italiano della camperistica». In tale territorio è infatti concentrato oltre l'80 per cento della produzione italiana; qui si stanno già svolgendo importanti ricerche e potrebbe meglio caratterizzarsi uno spazio pubblico e privato di ricerca ed innovazione del prodotto, utilissimo a far camminare ulteriormente camperistica, per tutelare i siti produttivi ed i livelli occupazionali, per far crescere fatturato, produzione e capacità di competere sul mercato;
si è insediato in Valdelsa un tavolo di lavoro, a cui partecipano Regione Toscana, la Provincia di Siena, la Provincia di Firenze, i Comuni dei territori interessati e l'Associazione Produttori Caravan e Camper (Apc), le imprese, le organizzazioni sindacali che sta ulteriormente lavorando per affinare il funzionamento del Distretto e per chiedere al Ministero dello Sviluppo economico il riconoscimento formale a questo ambito di «distretto nazionale del camper»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto delle competenze regionali, di supportare le azioni promosse da Regione Toscana, Provincia di Siena, Provincia di Firenze, Comuni della Valdelsa, tese al consolidamento della filiera camperistica a partire dall'aggiornamento dei contenuti del Protocollo di Intesa del 2007, richiamato in premessa;
a supportare ed accompagnare, per le ragioni e per i dati sopra esposti, il percorso di riconoscimento del distretto della Valdelsa quale «Distretto nazionale del camper italiano»; ad accogliere le proposte elaborate dal tavolo di lavoro, citato in premessa, da istituzioni ed imprese ed approfondire ulteriori ambiti di intervento utili al rafforzamento competitivo del settore individuando le risorse attivabili già nel presente provvedimento.
9/5312-AR/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.
La Camera,
premesso che:
in tutta la Valle Camonica (Provincia di Brescia) scorre il fiume Oglio, affluente del Po, importante fiume italiano con numerosi affluenti che va a formare il Lago d'Iseo. Nella gerarchia degli affluenti del Po occupa il 2o posto per lunghezza, il 3o per portata media alla foce, mentre risulta il 4o per superficie di bacino. La città più popolosa bagnata dalle acque dell'Oglio è Palazzolo sull'Oglio, che è anche l'unico comune il cui centro storico è modellato urbanisticamente attorno al fiume stesso;
la Valle Camonica è caratterizzata da siti di elevato valore ecologico e paesaggistico quali il Parco Nazionale dello Stelvio, paesaggi o monumenti naturali d'importanza nazionale o regionale o rilevanti per le fonti idriche, come il Ghiacciaio dell'Adamello, siti SIC, ZPS, torbiere, siti Natura2000 (sia all'interno che all'esterno del Parco regionale dell'Adamello), biotipi di importanza nazionale e regionale, pianure alluvionali, aree di riproduzione importanti, tratti fluviali interessanti da deflussi residui ovvero da una popolazione ittica e di crostacei di rilevanza nazionale, zone per la protezione dell'acqua potabile;
la captazione è una ricerca di pozzi e riserve d'acqua dove poter effettuare l'emungimento ovvero prelevare grandi quantità d'acqua rischiando di prosciugare fiumi, torrenti ed affluenti. Le captazioni idriche rappresentano fattori di evidente degrado dei corsi d'acqua. Prelievi d'acqua troppo grandi possono provocare alterazioni ecologiche e conseguentemente modificazioni delle comunità ittiche;
nella Valle Camonica sono presenti più di 165 captazioni idriche su torrenti e affluenti del fiume Oglio, oltre a una decina di grandi invasi per l'accumulo di acqua ad uso idroelettrico, nonché, con impatto paesaggistico notevole, due fra le centrali idroelettriche sotterranee tra le più grandi d'Europa;
in questi ultimi anni società private stanno presentato centinaia di richieste per sottrarre acqua dai torrenti già ampiamente sfruttati ed alcune di esse riguardano direttamente il fiume Oglio, anche con la realizzazione di captazioni e tubature che attraversano i centri abitati quali, ad esempio, Edolo e Temù (Bs);
sarebbe necessario che in Valle Camonica, al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico nonché di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema, si effettuasse uno studio che indichi le aree da classificare come non idonee allo sfruttamento idroelettrico e le aree in cui vi possa essere un più controllato sviluppo idroelettrico con ben definite regole per la realizzazione di nuovi impianti e la partecipazione degli Enti regionali e locali al processo di attuazione delle politiche energetiche al fine di garantire concertazione e collaborazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di deliberare una moratoria, di almeno due anni, di tutte le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio e prevedere anche un parere vincolante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvalga del supporto dell'ISPRA (L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in attesa di effettuare un monitoraggio della situazione in essere, realizzare una rigida programmazione degli interventi e valutare la possibilità che siano le Amministrazioni locali a realizzare le captazioni e le relative centraline.
9/5312-AR/28. Caparini.
La Camera,
premesso che:
i Dazi antidumping sono miranti a scoraggiare la pratica del dumping, cioè l'esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel paese d'origine. Con questa azione il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi;
in ambito comunitario è possibile adottare specifiche misure antidumping per contrastare il fenomeno. Negli scambi tra Stati membri il dumping non ha rilievo, infatti, se un produttore di uno Stato membro volesse praticare delle esportazioni in dumping in un altro Stato membro, si troverebbe esposto al rischio di vedere gli stessi prodotti reimportati nello Stato membro di origine (cosiddetto effetto boomerang);
la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata concepita nell'ambito del un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 istituiva un dazio antidumping definitivo e disponeva la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, dazi necessari per stabilire condizioni eque negli scambi e costringendo gli stessi paesi a rispettare standard internazionali;
il 31 marzo 2011 i dazi antidumping in questione sono giunti a scadenza e le conseguenze si sono andate a ripercuotere, a livello economico, sul nostro paese, ed in particolare al Nord, che ha scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio territorio senza delocalizzare;
l'attuale assenza di provvedimenti antidumping penalizza ulteriormente gli operatori del settore calzaturiero, già fortemente provato dalla crisi economica in atto e che si trova anche a dover affrontare la concorrenza di Paesi, come la Cina, che non osservano le regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei;
con la sospensione dei dazi antidumping non si ha più quel costo aggiuntivo che, anche se irrisorio, comunque aveva prodotto l'effetto di limitare l'import delle calzature provenienti da Cina e Vietnam,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire nelle competenti sedi comunitarie al fine di negoziare sia un ripristino dei provvedimenti antidumping, misura risultata efficace per difendere le nostre imprese e i lavoratori, sia la maggiorazione delle aliquote applicabili al fine di rendere le esportazioni più onerose per i suddetti paesi.
9/5312-AR/29. Maggioni.
La Camera,
premesso che:
con la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sono stati definiti i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, importante strumento per ottimizzazione la spesa pubblica permettendo agli enti territoriali di gestirla;
il primo decreto, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge delega n. 42, è stato il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, il cosiddetto «federalismo demaniale» che disciplina le modalità per il trasferimento a titolo non oneroso dei beni statali del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere. Per taluni beni individuati dal decreto legislativo il legislatore regola l'attribuzione ope legis a Regioni e Province;
in base alla norma sul federalismo demaniale i beni del demanio marittimo, idrico e aeroportuale mantengono dopo il trasferimento all'ente territoriale, la loro natura di beni demaniali e quindi rimangono inalienabili, tranne nei casi di passaggio al patrimonio disponibile;
nel nostro paese sono circa 7.375,3 i chilometri di costa marina;
in un momento in cui è necessario far fronte alla crisi si potrebbe prevedere la vendita a prezzo di mercato, stabilito dall'Agenzia del demanio, dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per le finalità turistico ricreative indicate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, trasferendoli al patrimonio disponibile dello Stato;
si potrebbe anche prevedere che: il concessionario possa esercitare il diritto di prelazione e in assenza di acquisto i beni potranno essere posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità; che sui beni aventi natura di lido e spiaggia sia costituita una servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare; che le suddette disposizioni non si applicheranno alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto ed alle concessioni per atto formale avente ad oggetto opere di difficile rimozione; ed infine, che le contestazioni avverso il prezzo di vendita spetteranno alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporterà la sospensione della procedura di vendita;
le eventuali entrate che scaturiranno da questa operazione sono quantificate in circa 10 miliardi di euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni che prendano in considerazione la vendita dei beni e le pertinenze del demanio marittimo e che tale vendita contenga anche il diritto di prelazione per gli attuali concessionari, oltre alle modalità indicate in premessa, destinando i proventi alla diminuzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi del settore turistico e a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
9/5312-AR/30. Pini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la crescita del Paese;
in particolare, con le disposizioni contenute nel Titolo II, articoli da 18 a 22, esso è volto ad introdurre misure urgenti per l'Agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione;
tuttavia il provvedimento, nel suo complesso, non appare sufficiente a rendere più stringente la disciplina in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che pure è, essa stessa, veicolo fondamentale per incrementare in modo sostanziale il livello di trasparenza e certezza degli adempimenti amministrativi rivolti ai privati e rendere così più agevole l'attività di libera impresa svolta da cittadini ed imprese;
si intende sottolineare l'importanza di prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali l'elenco degli atti e dei documenti richiesti in allegazione alle istanze dei cittadini e delle imprese, ad eccezione dei documenti ed atti per i quali l'allegazione all'istanza sia prevista da legge, regolamento o atto pubblicato nella G.U.R.I., prevedendo che la mancata pubblicazione sui siti determini per l'amministrazione l'impossibilità di rigettare l'istanza del privato per l'assenza di alcuno dei documenti od atti richiesti a corredo;
atteso che anche l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per qualsiasi scambio di comunicazioni, documenti, informazioni e per ciascun registro di protocollo, così come previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale, incrementa in modo sostanziale il livello di trasparenza e certezza degli adempimenti amministrativi e tuttavia tale prescrizione normativa in moltissimi casi non risulta osservata da parte delle amministrazioni pubbliche,
impegna il Governo
a valutare gli effetti delle disposizioni sopra richiamate e ad assumere ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di attenersi alle previsioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le quali esse devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per qualsiasi scambio di comunicazioni, documenti, informazioni e per ciascun registro di protocollo e a pubblicare sui propri siti istituzionali l'elenco degli atti e dei documenti richiesti in allegazione alle istanze dei privati, affinché sia finalmente incrementato in modo sostanziale il livello di trasparenza e certezza degli adempimenti amministrativi che competono a cittadini ed imprese.
9/5312-AR/31. Meroni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la crescita del Paese;
in particolare, con le disposizioni contenute nel Titolo II, articoli da 18 a 22, esso è volto ad introdurre misure urgenti per l'Agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione;
tuttavia il provvedimento, nel suo complesso, non appare sufficiente a rendere più stringente la disciplina in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che pure è, essa stessa, veicolo fondamentale per incrementare in modo sostanziale il livello di trasparenza e certezza degli adempimenti amministrativi rivolti ai privati e rendere così più agevole l'attività di libera impresa svolta da cittadini ed imprese;
si intende sottolineare l'importanza di prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali l'elenco degli atti e dei documenti richiesti in allegazione alle istanze dei cittadini e delle imprese, ad eccezione dei documenti ed atti per i quali l'allegazione all'istanza sia prevista da legge, regolamento o atto pubblicato nella G.U.R.I., prevedendo che la mancata pubblicazione sui siti determini per l'amministrazione l'impossibilità di rigettare l'istanza del privato per l'assenza di alcuno dei documenti od atti richiesti a corredo;
atteso che anche l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per qualsiasi scambio di comunicazioni, documenti, informazioni e per ciascun registro di protocollo, così come previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale, incrementa in modo sostanziale il livello di trasparenza e certezza degli adempimenti amministrativi e tuttavia tale prescrizione normativa in moltissimi casi non risulta osservata da parte delle amministrazioni pubbliche,
impegna il Governo
a valutare gli effetti delle disposizioni sopra richiamate e ad assumere ulteriori iniziative volte a prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di attenersi alle previsioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le quali esse devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per qualsiasi scambio di comunicazioni, documenti, informazioni e per ciascun registro di protocollo e a pubblicare sui propri siti istituzionali l'elenco degli atti e dei documenti richiesti in allegazione alle istanze dei privati, affinché sia finalmente incrementato in modo sostanziale il livello di trasparenza e certezza degli adempimenti amministrativi che competono a cittadini ed imprese.
9/5312-AR/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Meroni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la crescita del Paese;
l'articolo 22 del decreto-legge individua le funzioni affidate all'Agenzia per l'Italia digitale a fini di incremento della trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione;
la disposizione citata, al comma 3, lettera f), stabilisce in particolare che l'Agenzia promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica delle amministrazioni pubbliche, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez e il ricorso a tecnologie didattiche innovative,
impegna il Governo
a considerare gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 22 e a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a precisare che i progetti di addestramento e formazione del personale pubblico non debbano comunque comportare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ma avvengano nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza costi aggiuntivi.
9/5312-AR/32. Pastore.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la crescita e lo sviluppo del Paese;
tra le disposizioni introdotte, il provvedimento, con l'articolo 40, modifica il decreto legislativo sul federalismo demaniale n. 85 del 2010 al fine di sottrarre al patrimonio disponibile delle Province le «miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze»;
con la modifica introdotta il presente decreto intende cioè trasferire le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario;
in realtà appare opportuno mantenere inalterato l'impianto normativo che è stato previsto con il decreto legislativo citato n. 85 del 2010, prevedendo anzi che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, chiamato ad agire in collaborazione con l'Agenzia del demanio ai fini della riduzione del debito pubblico, provveda anche a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale già intrapreso,
impegna il Governo
a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni soppressive introdotte dall'articolo 40 e ad intraprendere invece ogni iniziativa legislativa per una decisa azione di completamento del percorso del federalismo demaniale necessaria a dare completa attuazione al percorso già intrapreso di attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
9/5312-AR/33. Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la crescita e lo sviluppo del Paese;
tra le disposizioni introdotte, il provvedimento, con l'articolo 40, modifica il decreto legislativo sul federalismo demaniale n. 85 del 2010 al fine di sottrarre al patrimonio disponibile delle Province le «miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze»;
con la modifica introdotta il presente decreto intende cioè trasferire le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario;
appare opportuno mantenere inalterato l'impianto normativo che è stato previsto con il decreto legislativo citato n. 85 del 2010, prevedendo anzi che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, chiamato ad agire in collaborazione con l'Agenzia del demanio ai fini della riduzione del debito pubblico, provveda anche a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale già intrapreso,
impegna il Governo
a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni soppressive introdotte dall'articolo 40 e a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa legislativa per una decisa azione di completamento del percorso del federalismo demaniale necessaria a dare completa attuazione al percorso già intrapreso di attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
9/5312-AR/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene con diverse disposizioni in materia di trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione;
appare opportuno considerare anche gli effetti necessariamente collegati di semplificazione nell'attività svolta da parte dei pubblici uffici;
a tal riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 5 del 2012 ha introdotto disposizioni di semplificazione per i cittadini e imprese, in particolare prevedendo con l'articolo 5 anche modifiche alla tempistica e alle modalità per l'effettuazione dei cambi di residenza;
la norma citata ha previsto la decorrenza delle iscrizioni relative ad alcune dichiarazioni anagrafiche, tra cui i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero o all'estero, in due giorni lavorativi dalla data delle stesse dichiarazioni;
con la modifica introdotta si è cioè stabilito che l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, deve effettuare le iscrizioni, previa comunicazione al comune di provenienza;
la nuova tempistica introdotta appare impraticabile, soprattutto in molte realtà comunali, se si pensa ai necessari adempimenti cui debbono provvedere gli uffici comunali nei tempi attualmente previsti nei casi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti senza fissa dimora o di cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari, per i quali è necessario raccogliere informazioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale e relative anche ai requisiti di alloggio;
gli uffici d'anagrafe di molti comuni incontreranno notevoli difficoltà pratiche nell'assolvere a tali adempimenti;
poiché gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione resa dal soggetto, la previsione di un'istruttoria così accelerata rende ancor più difficile il controllo nei casi di dichiarazioni mendaci o false;
si pongono notevoli problemi pratici anche con riferimento alla previsione del ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta;
la norma introdotta ha stabilito espressamente che se l'amministrazione non effettua la comunicazione nei tempi previsti, con l'indicazione degli eventuali motivi ostativi, quanto dichiarato dal richiedente si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione;
questa novità prevista per il cambio di residenza pone dunque termini irrealistici al procedimento, avvantaggiando probabilmente chi richiede iscrizioni fittizie, piuttosto che coloro che intendano fissare la propria dimora effettiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere la tempistica introdotta dalle disposizioni citate per la decorrenza delle iscrizioni relative alle dichiarazioni anagrafiche e ad assumere le opportune ulteriori iniziative legislative al fine di stabilire l'obbligo per l'ufficiale d'anagrafe di provvedere all'iscrizione nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cambio di residenza, anziché nel termine irrealistico dei soli due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, che di fatto rende impossibile per gli uffici comunali e la polizia locale effettuare i necessari controlli di pubblica sicurezza.
9/5312-AR/34. Vanalli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per la crescita del Paese, volte tra l'altro a prevedere forme di maggiore trasparenza nell'ambito delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni;
in un'ottica di trasparenza, efficacia ed efficienza nell'attività dei pubblici uffici, nonché soprattutto di urgente contenimento dei costi e degli oneri amministrativi che gravano sulla finanza pubblica, finalità precipua perseguita dal presente provvedimento e dai provvedimenti collegati, precedenti e già approvati ovvero in corso di emanazione ed approvazione presso le Camere, appare opportuno prevedere anche la soppressione dei gravami inutili che sono ancora previsti in capo agli enti locali;
tra questi ad esempio appare necessario intervenire sul contributo dei Comuni all'Albo dei segretari comunali,
impegna il Governo
nel complesso delle disposizioni dirette alla trasparenza e alla semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative normative volte a prevedere la soppressione dei contributi dovuti dagli enti locali a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dando così effettiva attuazione alla soppressione della suddetta Agenzia stabilita dal decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo in particolare che la carica di segretario comunale e provinciale possa essere svolta anche da avvocati e commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
9/5312-AR/35. Consiglio.
La Camera,
premesso che:
constatato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative degli impegni assunti dal Governo con nota della Presidenza del Consiglio del 20 giugno scorso (flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali, esodati);
ritenuto che la questione esodati abbia creato una nuova emergenza sociale, il che non contribuisce di certo alla crescita economica del Paese;
constatato il comportamento contraddittorio del Governo, che a parole nelle aule delle Commissioni parlamentari e di Montecitorio dice che si occuperà di tutti i lavoratori rimasti senza copertura reddituale a seguito dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ma poi nel concreto lascia un numero consistente di soggetti fuori dalla salvaguardia;
ricordato, infatti, che il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ha individuato in 65 mila i beneficiari della norma di salvaguardia ed il decreto-legge del 6 luglio scorso cosiddetto «spending review» in corso di esame presso il Senato in ulteriori 55 mila, mentre cifre non ancora ufficialmente confermate parlano di una platea di oltre 390 mila,
impegna il Governo
a reperire urgentemente le necessarie risorse economiche affinché siano tutelati tutti i lavoratori rimasti senza alcuna copertura reddituale e di ammortizzatore sociale e di stipendio a seguito delle nuove norme di accesso alla pensione di cui al decreto-legge n. 201 del 2011.
9/5312-AR/36. Fedriga.
La Camera,
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a reperire urgentemente le necessarie risorse economiche affinché siano tutelati tutti i lavoratori eventualmente ancora rimasti senza alcuna copertura reddituale e di ammortizzatore sociale e di stipendio a seguito delle nuove norme di accesso alla pensione di cui al decreto-legge n. 201 del 2011.
9/5312-AR/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Fedriga.
La Camera,
premesso che:
ritenute le misure in esso contenute insufficienti per la crescita e lo sviluppo del Paese, in quanto carenti di interventi sul cuneo fiscale e di una consistente riduzione del costo del lavoro; considerato che in un momento di crisi economica come quello attuale le aziende preferiscono spostare la produzione all'estero, piuttosto che sostenere un costo del lavoro così alto; assodato che solo interventi di riduzione del cuneo fiscale possono innescare un circolo virtuoso di crescita e sviluppo, passando per una maggiore occupabilità,
impegna il Governo
ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, misure finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, al fine di scongiurare la chiusura ovvero la delocalizzazione delle imprese italiane e favorire la crescita occupazionale
9/5312-AR/37. Torazzi.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, misure finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, al fine di scongiurare la chiusura ovvero la delocalizzazione delle imprese italiane e favorire la crescita occupazionale
9/5312-AR/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Torazzi.
La Camera,
premesso che:
valutate le norme di modifica alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, di cui all'articolo aggiuntivo 46-bis, inserito nel testo del provvedimento nel corso dell'esame in Commissione;
preso atto che tali modifiche derivano da un'iniziativa parlamentare e non già governativa, nonostante il Governo, con la nota del 20 giugno scorso, si fosse impegnato «a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari» (esodati, flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali), in cambio dell'approvazione celere della riforma del mercato del lavoro entro il 27 giugno scorso;
ritenute tuttavia tali modifiche di cui al citato articolo 46-bis del provvedimento in esame insufficienti rispetto ad alcune problematiche ancora irrisolte, quali una riduzione dei termini per il rinnovo dei contratti a termine ed una revisione dei vincoli imposti per l'emersione delle false partite Iva,
impegna il Governo
a mantenere gli impegni assunti lo scorso 20 giugno, adottando con celerità provvedimenti di propria competenza atti a superare le criticità della nuova disciplina del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi con partita iva ed all'intervallo temporale per il rinnovo dei contratti a termine.
9/5312-AR/38. Munerato.
La Camera,
premesso che:
valutate le norme di modifica alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, di cui all'articolo aggiuntivo 46-bis, inserito nel testo del provvedimento nel corso dell'esame in Commissione;
preso atto che tali modifiche derivano da un'iniziativa parlamentare e non già governativa, nonostante il Governo, con la nota del 20 giugno scorso, si fosse impegnato «a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari» (esodati, flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali), in cambio dell'approvazione celere della riforma del mercato del lavoro entro il 27 giugno scorso;
ritenute tuttavia tali modifiche di cui al citato articolo 46-bis del provvedimento in esame insufficienti rispetto ad alcune problematiche ancora irrisolte, quali una riduzione dei termini per il rinnovo dei contratti a termine ed una revisione dei vincoli imposti per l'emersione delle false partite Iva,
impegna il Governo
a mantenere gli impegni assunti lo scorso 20 giugno, e a valutare l'opportunità di adottare con celerità provvedimenti di propria competenza atti a superare le criticità della nuova disciplina del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi con partita iva ed all'intervallo temporale per il rinnovo dei contratti a termine.
9/5312-AR/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Munerato.
La Camera,
premesso che:
rilevate le straordinarie difficoltà in cui il Governo italiano si trova ad operare, in presenza di une politica economica europea tuttora di carattere fortemente pro ciclico;
apprezzati gli sforzi comunque fatti nella direzione dell'attivazione di un principio di riprese economica, ancorché le risorse mobilitate paiano decisamente insufficienti a fronteggiare gli effetti della stretta impressa con l'aumento generalizzato dell'imposizione fiscale;
evidenziando come l'impoverimento del Paese sia suscettibile di generare ripercussioni di segno negative sulla sicurezza, incentivando comportamenti devianti ed incoraggiando i soggetti marginali c ricorrere a metodi criminali per assicurarsi comunque un reddito;
constatando altresì che le condizioni della finanza pubblica non permettono agevolmente di dilatare le spese in favore delle forze dell'ordine,
impegna il Governo
a creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell'attività e dell'occupazione delle società private specializzate nella fornitura di servizi di sicurezza.
9/5312-AR/39. Chiappori.
La Camera,
premesso che:
prendendo atto delle straordinarie difficoltà in cui il Governo italiano sta operando, in larga misura determinate da una politica economica europea di evidente impatto deflazionistico; apprezzato il tentativo di promuovere almeno un principio di ripresa economica, ancorché le risorse mobilitate paiano insufficienti a fronteggiare gli effetti della stretta impressa con l'aumento generalizzato dell'imposizione fiscale;
rilevando il carattere strategico delle produzioni del comparto aerospaziale e dei materiali d'armamento,
impegna il Governo
a tutelare la competitività delle imprese nazionali del comparto aerospazio e difesa, assicurando la prosecuzione dei più importanti programmi pluriennali di acquisizione in cui queste sono coinvolte e garantendo loro un ruolo adeguato nella loro realizzazione
9/5312-AR/40. Desiderati.
La Camera,
premesso che:
prendendo atto delle straordinarie difficoltà in cui il Governo italiano sta operando, in larga misura determinate da una politica economica europea di evidente impatto deflazionistico; apprezzato il tentativo di promuovere almeno un principio di ripresa economica, ancorché le risorse mobilitate paiano insufficienti a fronteggiare gli effetti della stretta impressa con l'aumento generalizzato dell'imposizione fiscale;
rilevando il carattere strategico delle produzioni del comparto aerospaziale e dei materiali d'armamento,
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a tutelare la competitività delle imprese nazionali del comparto aerospazio e difesa, assicurando la prosecuzione dei più importanti programmi pluriennali di acquisizione in cui queste sono coinvolte e garantendo loro un ruolo adeguato nella loro realizzazione
9/5312-AR/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Desiderati.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede disposizioni volte alla realizzazione di opere portuali, anche istituendo un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti in misura pari all'1 per cento dell'Iva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro;
la misura dell'1 per cento appare insufficiente a consentire degli investimenti in materia di infrastrutturazione portuale che accrescano in modo consistente la concorrenzialità dei nostri porti rispetto a quelli europei;
la realizzazione di investimenti nel porto di Genova e negli altri porti liguri, consentirebbe l'attrazione dei traffici che oggi, se pure originati o diretti dai centri produttivi del Nord Italia, si servono dei scali esteri: il che garantirebbe un rilevante incremento delle voci del gettito fiscale e della stessa Iva in particolare;
la Liguria, grazie agli investimenti nel settore dei trasporti sia a livello portuale che ferroviario e le integrazioni di sistema, rappresenta un esempio per l'intero Paese e un punto di riferimento per le regioni produttive del Nord Italia, nonché per i Paesi europei,
impegna il Governo
a predisporre un piano pluriennale di interventi volti ad agevolare e a favorire gli investimenti nelle infrastrutture portuali, anche intervenendo con gli appositi strumenti normativi al fine di aumentare gradualmente, a partire dall'anno 2013, la percentuale dell'Iva e delle accise a valere sul fondo di cui all'articolo 14, comma 1 del presente provvedimento, fino ad un valore pari al 5 per cento.
9/5312-AR/41. Di Vizia, Desiderati.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede disposizioni volte alla realizzazione di opere portuali, anche istituendo un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti in misura pari all'1 per cento dell'Iva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro;
la misura dell'1 per cento appare insufficiente a consentire degli investimenti in materia di infrastrutturazione portuale che accrescano in modo consistente la concorrenzialità dei nostri porti rispetto a quelli europei;
la realizzazione di investimenti nel porto di Genova e negli altri porti liguri, consentirebbe l'attrazione dei traffici che oggi, se pure originati o diretti dai centri produttivi del Nord Italia, si servono dei scali esteri: il che garantirebbe un rilevante incremento delle voci del gettito fiscale e della stessa Iva in particolare;
la Liguria, grazie agli investimenti nel settore dei trasporti sia a livello portuale che ferroviario e le integrazioni di sistema, rappresenta un esempio per l'intero Paese e un punto di riferimento per le regioni produttive del Nord Italia, nonché per i Paesi europei,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di predisporre un piano pluriennale di interventi volti ad agevolare e a favorire gli investimenti nelle infrastrutture portuali, anche intervenendo con gli appositi strumenti normativi al fine di aumentare gradualmente, a partire dall'anno 2013, la percentuale dell'Iva e delle accise a valere sul fondo di cui all'articolo 14, comma 1 del presente provvedimento, fino ad un valore pari al 5 per cento.
9/5312-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Vizia, Desiderati.
La Camera,
premesso che:
dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento in titolo si evince la possibilità di concentrare l'azione del «Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica» (FIRST), di cui all'articolo 61, per sviluppare modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana, metropolitana e più in generale territoriale, ovverosia le «Smart Cities and Communities»;
la Smart Community, quale riferimento per l'individuazione delle aree di ricerca e delle traiettorie di sviluppo, va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di agglomerato urbano di grande e media dimensione, e si riferisce al concetto di città diffusa e di comunità intelligente (anche attraverso l'aggregazione di piccoli comuni ovvero sistemi metropolitani) nelle quali sono affrontate congiuntamente tematiche riferibili alle sfide sociali emergenti;
il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in coerenza con gli orientamenti europei di «Horizon 2020», ha già adottato uno specifico intervento in materia, dedicato al Mezzogiorno d'Italia, attraverso progetti di ricerca fortemente innovativi che, impegnando competenze integrate dei grandi operatori, nonché delle micro, piccole e medie imprese;
la sfida per l'Italia e per le singole regioni italiane è definire e implementare politiche e strategie a favore dell'innovazione che incorporino esplicitamente la realtà dell'innovazione come processo sistemico, integrato in contesti socio culturali e istituzionali specifici, che sviluppino cluster di produzione e di ricerca;
la Smart Community, quale riferimento per l'individuazione delle aree di ricerca e delle traiettorie di sviluppo, va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di agglomerato urbano di grande e media dimensione, e si riferisce al concetto di città diffusa e di comunità intelligente (anche attraverso l'aggregazione di piccoli comuni ovvero sistemi metropolitani) nelle quali sono affrontate congiuntamente tematiche riferibili alle sfide sociali emergenti;
Alfred Marshall, fondatore della Cambridge School of Economics, uno dei padri dell'economia moderna, aveva intuito l'importanza della «colocalizzazione» virtuosa di un'ecologia di piccole aziende con una popolazione che presenta caratteristiche sociali e culturali (valori sociali e istituzioni) adeguate per un processo d'industrializzazione a partire dal basso (bottom up);
tale sorta di congruenza tra i requisiti del processo produttivo di un tipo specifico di organizzazione e le caratteristiche sociali e culturali di alcuni gruppi di persone si ritrova soprattutto nel Nord Italia, dove gruppi di piccole e medie imprese concentrate in un'area geografica, e operanti in settori corrispondenti alle specificità della tradizione industriale di ciascuna area, sono riusciti addirittura a conquistare importati quote di esportazioni sui mercati internazionali, soprattutto nei settori tradizionali in cui le aziende italiane competono con concorrenti situati in Paesi con un costo della manodopera decisamente più basso,
impegna il Governo
a valutare la necessità di attivare un analogo intervento dedicato alle specificità dei territori settentrionali, affinché attraverso il modello dello «Smart Communities» possa essere promosso l'utilizzo evoluto delle tecnologie da parte di cittadini, imprese e amministrazioni, nonché sviluppare metodologie che si collocano sulla frontiera della ricerca applicata di origine industriale ed accademica.
9/5312-AR/42. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento in titolo si evince la possibilità di concentrare l'azione del «Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica» (FIRST), di cui all'articolo 61, per sviluppare modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana, metropolitana e più in generale territoriale, ovverosia le «Smart Cities and Communities»;
la Smart Community, quale riferimento per l'individuazione delle aree di ricerca e delle traiettorie di sviluppo, va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di agglomerato urbano di grande e media dimensione, e si riferisce al concetto di città diffusa e di comunità intelligente (anche attraverso l'aggregazione di piccoli comuni ovvero sistemi metropolitani) nelle quali sono affrontate congiuntamente tematiche riferibili alle sfide sociali emergenti;
il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in coerenza con gli orientamenti europei di «Horizon 2020», ha già adottato uno specifico intervento in materia, dedicato al Mezzogiorno d'Italia, attraverso progetti di ricerca fortemente innovativi che, impegnando competenze integrate dei grandi operatori, nonché delle micro, piccole e medie imprese;
la sfida per l'Italia e per le singole regioni italiane è definire e implementare politiche e strategie a favore dell'innovazione che incorporino esplicitamente la realtà dell'innovazione come processo sistemico, integrato in contesti socio culturali e istituzionali specifici, che sviluppino cluster di produzione e di ricerca;
la Smart Community, quale riferimento per l'individuazione delle aree di ricerca e delle traiettorie di sviluppo, va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di agglomerato urbano di grande e media dimensione, e si riferisce al concetto di città diffusa e di comunità intelligente (anche attraverso l'aggregazione di piccoli comuni ovvero sistemi metropolitani) nelle quali sono affrontate congiuntamente tematiche riferibili alle sfide sociali emergenti;
Alfred Marshall, fondatore della Cambridge School of Economics, uno dei padri dell'economia moderna, aveva intuito l'importanza della «colocalizzazione» virtuosa di un'ecologia di piccole aziende con una popolazione che presenta caratteristiche sociali e culturali (valori sociali e istituzioni) adeguate per un processo d'industrializzazione a partire dal basso (bottom up);
tale sorta di congruenza tra i requisiti del processo produttivo di un tipo specifico di organizzazione e le caratteristiche sociali e culturali di alcuni gruppi di persone si ritrova soprattutto nel Nord Italia, dove gruppi di piccole e medie imprese concentrate in un'area geografica, e operanti in settori corrispondenti alle specificità della tradizione industriale di ciascuna area, sono riusciti addirittura a conquistare importati quote di esportazioni sui mercati internazionali, soprattutto nei settori tradizionali in cui le aziende italiane competono con concorrenti situati in Paesi con un costo della manodopera decisamente più basso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attivare un analogo intervento dedicato alle specificità dei territori settentrionali, affinché attraverso il modello dello «Smart Communities» possa essere promosso l'utilizzo evoluto delle tecnologie da parte di cittadini, imprese e amministrazioni, nonché sviluppare metodologie che si collocano sulla frontiera della ricerca applicata di origine industriale ed accademica.
9/5312-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
il Piano Nazionale della Ricerca ha assicurato nelle sue fasi elaborative ed attuative il coinvolgimento delle regioni per tener conto delle peculiari esigenze di innovazione di ciascuna area; per potenziare il rapporto fra ricerca pubblica ed industria; per rafforzare l'innovazione nel settore delle piccole e medie imprese;
a tal fine, sono state sviluppate azioni di concertazione che si sono tradotte in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;
il titolo V della seconda parte della Costituzione, modificato nel 2001, riconosce infatti alle regioni potestà di legislazione concorrente con quella dello Stato nel campo della ricerca;
fino ad oggi il confronto tra Stato e regioni sulle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo» si è di fatto limitato a proceduto ad una chiara identificazione degli ambiti di iniziativa afferenti all'Amministrazione centrale e quelli riguardanti le regioni, pur in un quadro di unitarietà ed integrazione degli interventi;
per quanto riguarda gli interventi riguardanti specifici contesti territoriali (quelli contemplati nell'asse 3 del PNR, di interesse per i distretti industriali e i sistemi produttivi locali, e quelli relativi all'asse 4), si assiste alla frammentazione interregionale ed intraregionale delle politiche per la ricerca,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stipulare in sede di Conferenza Stato regioni accordi programmatici per l'individuazione di mappe settoriali che definiscano le priorità esclusivamente nazionali ed esclusivamente regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.
9/5312-AR/43. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
il Piano Nazionale della Ricerca ha assicurato nelle sue fasi elaborative ed attuative il coinvolgimento delle regioni per tener conto delle peculiari esigenze di innovazione di ciascuna area; per potenziare il rapporto fra ricerca pubblica ed industria; per rafforzare l'innovazione nel settore delle piccole e medie imprese;
a tal fine, sono state sviluppate azioni di concertazione che si sono tradotte in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;
il titolo V della seconda parte della Costituzione, modificato nel 2001, riconosce infatti alle regioni potestà di legislazione concorrente con quella dello Stato nel campo della ricerca;
fino ad oggi il confronto tra Stato e regioni sulle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo» si è di fatto limitato a proceduto ad una chiara identificazione degli ambiti di iniziativa afferenti all'Amministrazione centrale e quelli riguardanti le regioni, pur in un quadro di unitarietà ed integrazione degli interventi;
per quanto riguarda gli interventi riguardanti specifici contesti territoriali (quelli contemplati nell'asse 3 del PNR, di interesse per i distretti industriali e i sistemi produttivi locali, e quelli relativi all'asse 4), si assiste alla frammentazione interregionale ed intraregionale delle politiche per la ricerca,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stipulare in sede di Conferenza Stato regioni accordi programmatici che definiscano le priorità esclusivamente nazionali ed esclusivamente regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.
9/5312-AR/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
il sistema delle Piccole e Medie Imprese, asse portante dell'economia italiana, non ha sinora avuto facile accesso all'innovazione tecnologica, sia per ragioni culturali, sia soprattutto per i vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni;
l'esperienza dimostra che la Piccola e Media Impresa – per caratteristiche proprie della stessa struttura (pochi dipendenti, forte focalizzazione dell'imprenditore sull'aspetto produttivo e commerciale del prodotto esistente) – solo raramente assume l'iniziativa di introdurre un nuovo prodotto un nuovo materiale o un nuovo processo produttivo nella struttura esistente;
l'azione del FIRST, di cui all'articolo 61 del provvedimento in titolo, dovrebbe agire come «catalizzatore» nell'ambito di forme di cooperazione tra ricercatori universitari, imprese e istituti di ricerca nello sviluppo di nuove idee e incoraggiando la cooperazione delle PMI fra loro e anche con le grandi imprese;
l'articolo 117 della Costituzione, come modificato a seguito della complessiva modificazione del titolo V della Parte seconda, identifica la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi come materia di legislazione concorrente;
le Piccole e Medie Imprese, che incorporano innovazione «di nicchia» di processo e di prodotto, hanno spesso difficoltà di accesso ai canali convenzionali di trasmissione delle conoscenze tecnologiche, e per accedere a tutti i canali di finanziamento e a tutte le provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire, con modalità e criteri stabiliti con decreto interministeriale dei competenti ministeri, una rete informativa a livello nazionale tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca, curata a livello provinciale e regionale, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, istituiscono il registro delle imprese richiedenti progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriali e il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico tecnologico e di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.
9/5312-AR/44. Rivolta.
La Camera,
premesso che:
il sistema delle Piccole e Medie Imprese, asse portante dell'economia italiana, non ha sinora avuto facile accesso all'innovazione tecnologica, sia per ragioni culturali, sia soprattutto per i vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni;
l'esperienza dimostra che la Piccola e Media Impresa – per caratteristiche proprie della stessa struttura (pochi dipendenti, forte focalizzazione dell'imprenditore sull'aspetto produttivo e commerciale del prodotto esistente) – solo raramente assume l'iniziativa di introdurre un nuovo prodotto un nuovo materiale o un nuovo processo produttivo nella struttura esistente;
l'azione del FIRST, di cui all'articolo 61 del provvedimento in titolo, dovrebbe agire come «catalizzatore» nell'ambito di forme di cooperazione tra ricercatori universitari, imprese e istituti di ricerca nello sviluppo di nuove idee e incoraggiando la cooperazione delle PMI fra loro e anche con le grandi imprese;
l'articolo 117 della Costituzione, come modificato a seguito della complessiva modificazione del titolo V della Parte seconda, identifica la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi come materia di legislazione concorrente;
le Piccole e Medie Imprese, che incorporano innovazione «di nicchia» di processo e di prodotto, hanno spesso difficoltà di accesso ai canali convenzionali di trasmissione delle conoscenze tecnologiche, e per accedere a tutti i canali di finanziamento e a tutte le provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire, con modalità e criteri stabiliti con decreto interministeriale dei competenti ministeri, una rete informativa a livello nazionale.
9/5312-AR/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Rivolta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge in esame, con lo scopo di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, prevede la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1o gennaio al 30 giugno 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
la norma si inserisce in un quadro di misure che hanno la finalità di contribuire al rilancio dell'economia italiana e più in generale alla crescita del Paese;
per il raggiungimento di tali finalità, si renderebbe necessaria l'adozione di misure più coraggiose a sostegno delle imprese che siano effettivamente in grado di rilanciare la crescita di alcuni settori strategici per la nostra economia, come il comparto del mobile-arredo che rappresenta una delle massime eccellenze del made in Italy;
il settore del mobile-arredo ha 34 miliardi di fatturato, di cui il 35 per cento deriva dalle esportazioni, ed è costituito da oltre 30 mila aziende che danno lavoro a circa quattrocentomila persone;
i consumi interni però si sono via via ridotti segnando per il settore l'inizio di una crisi che dura da tempo e oggi aggravatasi a causa della recessione economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere ogni significativa iniziativa che ritenga opportuna ai fini del rilancio dei consumi nel comparto del mobile-arredo, anche nell'ambito delle misure di detrazione fiscale previste dal presente decreto-legge.
9/5312-AR/45. Togni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge in esame, con lo scopo di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, prevede la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1o gennaio al 30 giugno 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
la norma si inserisce in un quadro di misure che hanno la finalità di contribuire al rilancio dell'economia italiana e più in generale alla crescita del Paese;
per il raggiungimento di tali finalità, si renderebbe necessaria l'adozione di misure più coraggiose a sostegno delle imprese che siano effettivamente in grado di rilanciare la crescita di alcuni settori strategici per la nostra economia, come il comparto del mobile-arredo che rappresenta una delle massime eccellenze del made in Italy;
il settore del mobile-arredo ha 34 miliardi di fatturato, di cui il 35 per cento deriva dalle esportazioni, ed è costituito da oltre 30 mila aziende che danno lavoro a circa quattrocentomila persone;
i consumi interni però si sono via via ridotti segnando per il settore l'inizio di una crisi che dura da tempo e oggi aggravatasi a causa della recessione economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di intraprendere ogni significativa iniziativa che ritenga opportuna ai fini del rilancio dei consumi nel comparto del mobile-arredo, anche nell'ambito delle misure di detrazione fiscale previste dal presente decreto-legge.
9/5312-AR/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Togni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43, del decreto-legge in esame intende rafforzare le azioni di contrasto alla contraffazione dei prodotti made in Italy, aggiungendo una novella all'articolo 4, della legge n. 350 del 2003, che interviene in materia di indicazione sull'origine dei prodotti;
la legge n. 55 del 2010, è successivamente intervenuta in materia rafforzando le politiche sull'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti a tutela delle imprese e dei consumatori ed introducendo un rigido sistema di sanzioni nei confronti di quanti compiono contraffazioni a danno del made in Italy;
la mancata adozione dei decreti attuativi, previsti dalla citata legge n. 5 del 2010, lascia ancora impunite le azioni illecite che vengono compiute a danno del made in Italy;
nell'attuale congiuntura economica è necessario che il Governo dia un segnale forte alle imprese che quotidianamente subiscono danni a causa della contraffazione, vedendo minacciata la loro competitività e quella dell'intero sistema economico,
impegna il Governo
a valutare la necessità di adottare le opportune iniziative per rendere efficaci le norme di contrasto alla contraffazione attraverso l'introduzione di un rigido sistema di sanzioni nei confronti di quanti compiono illeciti a danno dei prodotti made in Italy e della salute dei consumatori.
9/5312-AR/46. Reguzzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43, del decreto-legge in esame intende rafforzare le azioni di contrasto alla contraffazione dei prodotti made in Italy, aggiungendo una novella all'articolo 4, della legge n. 350 del 2003, che interviene in materia di indicazione sull'origine dei prodotti;
la legge n. 55 del 2010, è successivamente intervenuta in materia rafforzando le politiche sull'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti a tutela delle imprese e dei consumatori ed introducendo un rigido sistema di sanzioni nei confronti di quanti compiono contraffazioni a danno del made in Italy;
la mancata adozione dei decreti attuativi, previsti dalla citata legge n. 5 del 2010, lascia ancora impunite le azioni illecite che vengono compiute a danno del made in Italy;
nell'attuale congiuntura economica è necessario che il Governo dia un segnale forte alle imprese che quotidianamente subiscono danni a causa della contraffazione, vedendo minacciata la loro competitività e quella dell'intero sistema economico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative per rendere efficaci le norme di contrasto alla contraffazione attraverso l'introduzione di un rigido sistema di sanzioni nei confronti di quanti compiono illeciti a danno dei prodotti made in Italy e della salute dei consumatori.
9/5312-AR/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Reguzzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23, del decreto-legge in esame, prevede il riordino del sistema di incentivi alle imprese a carico del fondo per la crescita sostenibile;
le principali finalità del fondo riguardano la promozione dei progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e l'internazionalizzazione delle imprese, tutte misure che verranno attuate con appositi decreti ministeriali;
le risorse del fondo sembrano essere prevalentemente destinate ad interventi che interessano realtà imprenditoriali di grandi dimensioni;
si ritiene necessario indirizzare le suddette risorse prioritariamente alle piccole e medio imprese, al fine di restituire loro competitività e sviluppo, rappresentando queste il motore primo della crescita economica del nostro Paese,
impegna il Governo
a tener conto, nell'ambito dell'adozione dei suddetti decreti ministeriali, della realtà imprenditoriale del nostro Paese, prevalentemente caratterizzata dalla presenza di piccole e medio imprese, indirizzando prioritariamente a quest'ultime le risorse del fondo per la crescita sostenibile.
9/5312-AR/47. Dal Lago.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento è stato approvato dalle Commissioni di merito un emendamento relativo all'attività dei call center che ha introdotto il nuovo articolo 24-bis;
tale emendamento, dichiarato inammissibile per estraneità alla materia per ben due volte, è stato poi ripresentato con la semplice aggiunta di un comma (il 7);
l'emendamento pone vincoli protezionistici alle attività di call center, del tutto anacronistici rispetto al contesto macroeconomico;
la norma introduce obblighi inattuabili da parte degli operatori economici, peraltro chiaramente contrari alla libertà imprenditoriale ed ai principi del diritto comunitario;
dell'emendamento appaiono condivisibili i soli comma 3 (divieto erogazione incentivi alle aziende che delocalizzano) e 7 (deroga alla Legge Fornero per i contratti dei call center «outbound»),
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di modificare la norma stessa, nel primo provvedimento utile, nel senso di escludere l'applicabilità per le imprese rispettose delle normative italiane in materia di protezione dei dati personali.
9/5312-AR/48. Buonanno, Crosio, Fava.
La Camera,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della norma citata, con particolare riferimento alle imprese effettivamente rispettose delle normative italiane in materia di protezione dei dati personali.
9/5312-AR/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Buonanno, Crosio, Fava.
La Camera,
premesso che la previsione stabilita nell'articolo 54, secondo le intenzioni del Governo, sarebbe diretta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità nell'ambito del processo civile, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge Pinto;
considerato che, per creare un sistema di scrematura degli atti di gravame, si introduce nel codice di procedura civile, un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza dell'appello avverso la sentenza di primo grado, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso;
considerato che, se risulta evidente l'intenzione del legislatore di introdurre una modalità di definizione del contenzioso non meritevole di approfondimento nel merito con uno strumento processuale sintetico ed essenziale nel contenuto, tuttavia si rischia di pregiudicare i diritti delle parti ovvero l'accertamento della verità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riproporre con le opportune modifiche, l'istituto già previsto nel diritto amministrativo della sentenza in forma semplificata, dove il giudice può utilizzare uno strumento rapido e snello nella fase decisoria senza inficiare l'obbligo di motivazione, anche richiamando il punto in fatto o in diritto ritenuto risolutivo e gli specifici riferimenti a precedenti conformi.
9/5312-AR/49. Paolini.
La Camera,
premesso che la previsione stabilita nell'articolo 54, secondo le intenzioni del Governo, sarebbe diretta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità nell'ambito del processo civile, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge Pinto;
considerato che, per creare un sistema di scrematura degli atti di gravame, si introduce nel codice di procedura civile, un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza dell'appello avverso la sentenza di primo grado, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso;
considerato che, se risulta evidente l'intenzione del legislatore di introdurre una modalità di definizione del contenzioso non meritevole di approfondimento nel merito con uno strumento processuale sintetico ed essenziale nel contenuto, tuttavia si rischia di pregiudicare i diritti delle parti ovvero l'accertamento della verità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riproporre, in aggiunta alle misure già adottate e con le opportune modifiche, l'istituto già previsto nel diritto amministrativo della sentenza in forma semplificata, dove il giudice può utilizzare uno strumento rapido e snello nella fase decisoria senza inficiare l'obbligo di motivazione, anche richiamando il punto in fatto o in diritto ritenuto risolutivo e gli specifici riferimenti a precedenti conformi.
9/5312-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolini.
La Camera,
premesso che, attraverso il provvedimento in esame, il Governo si pone l'obiettivo di favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema produttivo e di realizzare un effettivo rilancio dello sviluppo economico del Paese;
considerato che, dopo aver preso atto che l'inefficienza della giustizia civile rappresenta uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo dell'attività economica del Paese, il Governo introduce sostanziali modifiche alla disciplina dei giudizi di appello;
evidenziato che la fase processuale in cui si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei procedimenti è quella di impugnazione;
evidenziato che l'articolo 54 introduce un filtro di ammissibilità per il giudizio di secondo grado, consistente in un controllo, effettuato dallo stesso giudice del gravame prima di procedere alla trattazione, diretto a valutare se l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
valutato che le Corti d'Appello saranno impegnate in prima battuta a sfoltire gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di essere accolti, anche in considerazione dell'organico naturalmente più ridotto, ciò contribuirà ad aggravare lo stato della giustizia civile, incrementando a dismisura i tempi di definizione dei processi;
ricordato come il corretto funzionamento di una economia di mercato non possa prescindere dalla presenza di un sistema giudiziario capace di garantire una adeguata tutela dei diritti dei cittadini,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per la istituzione dell'ufficio per il processo negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie con lo scopo di contribuire a razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.
9/5312-AR/50. Isidori.
La Camera,
premesso che, attraverso il provvedimento in esame, il Governo si pone l'obiettivo di favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema produttivo e di realizzare un effettivo rilancio dello sviluppo economico del Paese;
considerato che, dopo aver preso atto che l'inefficienza della giustizia civile rappresenta uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo dell'attività economica del Paese, il Governo introduce sostanziali modifiche alla disciplina dei giudizi di appello;
evidenziato che la fase processuale in cui si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei procedimenti è quella di impugnazione;
evidenziato che l'articolo 54 introduce un filtro di ammissibilità per il giudizio di secondo grado, consistente in un controllo, effettuato dallo stesso giudice del gravame prima di procedere alla trattazione, diretto a valutare se l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
valutato che le Corti d'Appello saranno impegnate in prima battuta a sfoltire gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di essere accolti, anche in considerazione dell'organico naturalmente più ridotto, ciò contribuirà ad aggravare lo stato della giustizia civile, incrementando a dismisura i tempi di definizione dei processi;
ricordato come il corretto funzionamento di una economia di mercato non possa prescindere dalla presenza di un sistema giudiziario capace di garantire una adeguata tutela dei diritti dei cittadini,
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per la istituzione dell'ufficio per il processo negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie con lo scopo di contribuire a razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.
9/5312-AR/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Isidori.
La Camera,
premesso che l'articolo 55 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina dettata dalla legge n. 89 del 2001, in materia di diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo civile e penale;
premesso che si cancella la possibilità di proporre la domanda di riparazione nel corso del procedimento contestato, mentre il risarcimento potrà essere chiesto entro sei mesi dalla decisione definitiva;
considerato che l'indennizzo dovrà essere determinato secondo i principi dell'articolo 2056 del Codice civile e attengono al risarcimento della perdita subìta e del mancato guadagno, all'equo appezzamento del giudice sulle circostanze del caso, alla rilevanza del concorso del fatto colposo del danneggiato per la riduzione del risarcimento;
considerato che con il nuovo articolo 2 della legge Pinto si assegna al giudice anche il compito di valutare la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione;
valutato come eccessivamente discrezionale il potere attribuito al giudice di escludere l'indennizzo in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni al fine di introdurre correttivi volti ad ancorare a parametri meno generici la valutazione del giudice ai fini dell'esclusione o meno dell'indennizzo, in modo che la ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento imputabile alle parti sia provata attraverso riscontri oggettivi.
9/5312-AR/51. Nicola Molteni.
La Camera,
premesso che l'articolo 55 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina dettata dalla legge n. 89 del 2001, in materia di diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo civile e penale;
premesso che si cancella la possibilità di proporre la domanda di riparazione nel corso del procedimento contestato, mentre il risarcimento potrà essere chiesto entro sei mesi dalla decisione definitiva;
considerato che l'indennizzo dovrà essere determinato secondo i principi dell'articolo 2056 del Codice civile e attengono al risarcimento della perdita subìta e del mancato guadagno, all'equo appezzamento del giudice sulle circostanze del caso, alla rilevanza del concorso del fatto colposo del danneggiato per la riduzione del risarcimento;
considerato che con il nuovo articolo 2 della legge Pinto si assegna al giudice anche il compito di valutare la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione;
valutato come eccessivamente discrezionale il potere attribuito al giudice di escludere l'indennizzo in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni al fine di introdurre correttivi volti ad ancorare a parametri più specifici la valutazione del giudice ai fini dell'esclusione o meno dell'indennizzo, in modo che la ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento imputabile alle parti sia provata attraverso riscontri oggettivi.
9/5312-AR/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicola Molteni.
La Camera,
preso atto che il provvedimento in esame non tiene conto delle gravi difficoltà in cui si trovano le imprese, specie quelle di più piccole dimensioni, risultando inadeguato, sia dal punto di vista delle risorse stanziate che delle soluzioni proposte, per non parlare del fatto che non affronta i grandi nodi che affliggono il mondo imprenditoriale, primo fra tutti la difficoltà di finanziamento delle nostre imprese, che devono convivere con un sistema bancario ormai attento solo ai propri bilanci e non al sostegno dell'economia reale;
preso atto che il fenomeno del «credit crunch» è ormai drammatico: una recentissima ricerca di Confartigianato testimonia come tra novembre 2011 e aprile 2012 i finanziamenti siano diminuiti di 26.750 milioni di euro (-2,6 per cento) mentre siano saliti i tassi di interesse; le imprese artigiane sono le più danneggiate: da giugno a dicembre 2011 lo stock di finanziamenti è diminuito del 3,1 per cento e si attesta a 55,7 miliardi, mentre la crescita dei tassi di interesse tra marzo 2011 e marzo 2012 per le aziende con meno di 20 dipendenti è stata di 139 punti base;
considerato che la Banca Centrale Europea ha immesso sul mercato ingenti somme di denaro fresco che le banche italiane non hanno destinato al credito verso le imprese private, impegnate come sono ad assolvere gli obblighi delle autorità europee in tema di capitalizzazione;
valutato che è necessario che il Governo vigili sul sistema bancario affinché venga adeguatamente sostenuto il sistema produttivo, in modo da finanziare la crescita e che intervenga, nel caso ciò non avvenga, con il commissariamento delle banche;
considerato che lo Stato deve tornare ad acquisire partecipazioni nel capitale delle banche che godono di sostegno pubblico e che godono di finanziamenti a tassi agevolati della Banca Centrale Europea, non con lo scopo di sostituire il management degli istituti di credito o di tornare al modello della banca pubblica, ma con il solo fine di vigilare e garantire il necessario flusso di credito alle imprese e alle famiglie, essenziale per garantire la ripresa dell'economia reale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che lo Stato possa entrare nel capitale delle banche che beneficiano di finanziamenti a tassi agevolati da parte della Banca Centrale Europea, al fine di garantire un adeguato flusso di credito alle famiglie ed alle imprese, essenziale per avviare una reale ripresa della nostra economia.
9/5312-AR/52. Comaroli.
La Camera,
preso atto che il provvedimento in esame non tiene conto delle gravi difficoltà in cui si trovano le imprese, specie quelle di più piccole dimensioni, risultando inadeguato, sia dal punto di vista delle risorse stanziate che delle soluzioni proposte, per non parlare del fatto che non affronta i grandi nodi che affliggono il mondo imprenditoriale, primo fra tutti la difficoltà di finanziamento delle nostre imprese, che devono convivere con un sistema bancario ormai attento solo ai propri bilanci e non al sostegno dell'economia reale;
preso atto che una recentissima ricerca di Confartigianato testimonia come tra novembre 2011 e aprile 2012 i finanziamenti siano diminuiti di 26.750 milioni di euro (-2,6 per cento) mentre siano saliti i tassi di interesse; le imprese artigiane sono le più danneggiate: da giugno a dicembre 2011 lo stock di finanziamenti è diminuito del 3,1 per cento e si attesta a 55,7 miliardi, mentre la crescita dei tassi di interesse tra marzo 2011 e marzo 2012 per le aziende con meno di 20 dipendenti è stata di 139 punti base;
considerato che la Banca Centrale Europea ha immesso sul mercato ingenti somme di denaro fresco che le banche italiane non hanno destinato al credito verso le imprese private, impegnate come sono ad assolvere gli obblighi delle autorità europee in tema di capitalizzazione;
valutato che è necessario che il Governo vigili sul sistema bancario affinché venga adeguatamente sostenuto il sistema produttivo, in modo da finanziare la crescita e che intervenga, nel caso ciò non avvenga, con il commissariamento delle banche,
impegna il Governo
a prevedere le modifiche normative necessarie per inserire tra le cause di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle banche il mancato ampliamento delle concessioni di credito alle imprese ed ai consumatori nel caso le banche abbiano beneficiato delle risorse finanziarie concesse a tasso agevolato dalla BCE.
9/5312-AR/53. Volpi.
La Camera,
preso atto che la situazione economica e finanziaria del Paese non è più sostenibile per le imprese, molte delle quali rischiano oggi il fallimento; il provvedimento non tiene conto delle gravi difficoltà in cui si trovano le imprese, specie quelle di più piccole dimensioni, risultando inadeguato, sia dal punto di vista delle risorse stanziate che delle soluzioni proposte, per non parlare del fatto che non affronta i grandi nodi che affliggono il mondo imprenditoriale;
considerato che le nostre imprese subiscono uno svantaggio concorrenziale rispetto alle loro concorrenti estere costituito dal carico fiscale più alto, soprattutto se sono situate nelle zone di confine del Nord: Stati come la Svizzera, ma anche Francia, Austria, Slovenia, offrono opportunità invitanti per le nostre imprese, con regimi fiscali che incentivano la nascita di nuove aziende e che garantiscono un carico complessivo inferiore rispetto al nostro, oltre a vantare un sistema amministrativo più snello ed efficiente;
rilevato che il presente provvedimento dovrebbe costituire, nelle intenzioni del Governo, la base per il rilancio del nostro sistema produttivo, ma non interviene sul principale ostacolo a tale rilancio, quale quello dell'eccessiva pressione fiscale sulle imprese,
impegna il Governo
a valutare la diminuzione della pressione fiscale sulle imprese che operano sui territori di confine, in modo da scongiurare il trasferimento delle unità produttive negli Stati confinanti con l'Italia: Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, con pesanti conseguenze in termini economici e sociali per i territori del nord.
9/5312-AR/54. Cavallotto.
La Camera,
preso atto che la situazione economica e finanziaria del Paese non è più sostenibile per le imprese, molte delle quali rischiano oggi il fallimento; il provvedimento non tiene conto delle gravi difficoltà in cui si trovano le imprese, specie quelle di più piccole dimensioni, risultando inadeguato, sia dal punto di vista delle risorse stanziate che delle soluzioni proposte, per non parlare del fatto che non affronta i grandi nodi che affliggono il mondo imprenditoriale;
considerato che le nostre imprese subiscono uno svantaggio concorrenziale rispetto alle loro concorrenti estere costituito dal carico fiscale più alto, soprattutto se sono situate nelle zone di confine del Nord: Stati come la Svizzera, ma anche Francia, Austria, Slovenia, offrono opportunità invitanti per le nostre imprese, con regimi fiscali che incentivano la nascita di nuove aziende e che garantiscono un carico complessivo inferiore rispetto al nostro, oltre a vantare un sistema amministrativo più snello ed efficiente;
rilevato che il presente provvedimento dovrebbe costituire, nelle intenzioni del Governo, la base per il rilancio del nostro sistema produttivo, ma non interviene sul principale ostacolo a tale rilancio, quale quello dell'eccessiva pressione fiscale sulle imprese,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di una diminuzione della pressione fiscale sulle imprese che operano sui territori di confine, in modo da scongiurare il trasferimento delle unità produttive negli Stati confinanti con l'Italia: Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, con pesanti conseguenze in termini economici e sociali per i territori del nord.
9/5312-AR/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallotto.
La Camera,
ritenute insufficienti le misure introdotte al fine di promuovere lo sviluppo e la ripresa economica;
considerato che il comparto primario, componente fondamentale della crescita economica, risente particolarmente della crisi in atto ed è in condizione di grande difficoltà a causa dell'aumento dei costi di produzione, della fluttuazione dei prezzi e della speculazione internazionale sulle materie prime;
posto che le norme recentemente introdotte in materia di tassazione degli immobili rurali si traducono in un ulteriore incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori con ricadute devastanti sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore che vede a rischio sopravvivenza molte aziende agricole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre un credito di imposta a favore delle aziende agricole pari al 50 per cento del valore degli investimenti in strutture e macchinari.
9/5312-AR/55. Fogliato, Callegari.
La Camera,
ritenute insufficienti le misure introdotte al fine di promuovere lo sviluppo e la ripresa economica;
considerato che il comparto primario, componente fondamentale della crescita economica, risente particolarmente della crisi in atto ed è in condizione di grande difficoltà a causa dell'aumento dei costi di produzione, della fluttuazione dei prezzi e della speculazione internazionale sulle materie prime;
posto che le norme recentemente introdotte in materia di tassazione degli immobili rurali si traducono in un ulteriore incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori con ricadute devastanti sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore che vede a rischio sopravvivenza molte aziende agricole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di introdurre un credito di imposta a favore delle aziende agricole pari al 50 per cento del valore degli investimenti in strutture e macchinari.
9/5312-AR/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliato, Callegari.
La Camera,
premesso che:
nell'espletamento di gare di appalti di forniture di lavori o di servizi, molte amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica, sono solite richiedere ai partecipanti forme di fidejussione con clausola di pagamento a prima richiesta;
tale pratica provoca grosse difficoltà alle imprese partecipanti in quanto, di regola, gli enti erogatori di garanzie quali le fidejussioni, imputano i relativi oneri a valere sulle disponibilità creditizie dei richiedenti e ciò ne assottiglia progressivamente le loro disponibilità, fino al punto che solo dopo alcune richieste essi si ritrovano impossibilitati a poterne esigere di altre;
il suddetto limite a poter richiedere fidejussioni provoca due tipologie di problematiche: da un lato impedisce alle imprese di partecipare a più gare, o ad ogni modo ne ridimensiona la frequenza quantitativa, dall'altro lato penalizza le stesse amministrazioni o società appaltatrici in quanto rischiano sia di non poter ottenere riduzioni di prezzi e sia di vedersi partecipare soggetti dotati di minori livelli di qualità ed efficienza,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare indirizzi verso i soggetti pubblici o a partecipazione pubblica affinché, in caso di indizione di gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori o di servizi, evitino di richiedere ai partecipanti l'esibizione di fidejussioni con clausole di pagamento a prima richiesta.
9/5312-AR/56. Gidoni.
La Camera,
premesso che:
la ratio del presente decreto-legge reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività;
la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese impone interventi volti a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie;
la famiglia rappresenta il primo ammortizzatore sociale, in quanto assolvendo ai suoi compiti, quali l'educazione dei figli, la presa in carico delle persone anziane e la tendenza al risparmio garantisce il funzionamento del sistema sociale anche nei periodi di crisi economica;
gli interventi di sostegno economico alla famiglia come previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 29 e 31 della Costituzione non possono essere annoverati tra le prestazioni di assistenza sociale,
impegna il Governo:
ad intervenire, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, con provvedimenti mirati a sostenere economicamente i nuclei familiari, in particolar modo le famiglie numerose e quelle che hanno all'interno del proprio nucleo persone diversamente abili.
9/5312-AR/57. Laura Molteni.
La Camera,
premesso che:
la ratio del presente decreto-legge reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività;
la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese impone interventi volti a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie;
la famiglia rappresenta il primo ammortizzatore sociale, in quanto assolvendo ai suoi compiti, quali l'educazione dei figli, la presa in carico delle persone anziane e la tendenza al risparmio garantisce il funzionamento del sistema sociale anche nei periodi di crisi economica;
gli interventi di sostegno economico alla famiglia come previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 29 e 31 della Costituzione non possono essere annoverati tra le prestazioni di assistenza sociale,
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, con provvedimenti mirati a sostenere economicamente i nuclei familiari, in particolar modo le famiglie numerose e quelle che hanno all'interno del proprio nucleo persone diversamente abili.
9/5312-AR/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Laura Molteni.
La Camera,
premesso che:
la ratio del presente decreto-legge reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività;
in un momento drammatico, come quello che sta attraversando l'Europa colpita dalla grave crisi economica finanziaria, è doveroso che il legislatore e il Governo siano capaci di tutelare quel sistema di garanzia che si fonda sul rispetto dei principi e valori che rappresentano il motore di un Paese civile;
i sacrifici ai quali siamo chiamati al fine di trovare la giusta stabilità nei conti per preservarci da eventi drammatici dovuti ad una cattiva gestione del periodo di crisi debbono logicamente accompagnarsi ad investimenti costruttivi volti a potenziare le strutture sane della società;
la politica di solidarietà deve essere inquadrata in un'azione ampia, finalizzata a garantire la coesione sociale come condizione stessa dello sviluppo certi che, anche attraverso la riforma della Stato in ottica federalista, si possa realizzare una società partecipata dove il principio di sussidiarietà diventa strumento sinergico dell'attività amministrativa e politica del Governo e degli enti locali è per noi irrinunciabile il sostegno alle attività del terzo settore;
l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha sancito per quanto concerne gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, l'esenzione solo per quelli destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, specificando che negli altri casi in cui l'unità immobiliare o parte di essa sia dotata di autonomia finanziaria è dovuto il pagamento dell'Imposta Municipale Unica;
è necessario ricordare che le associazioni di volontariato spesso svolgono nel complesso della propria missione attività con autonomia finanziaria destinandone i proventi al finanziamento delle proprie finalità umanitarie,
impegna il Governo:
a rivedere la normativa introdotta nel decreto-legge n. 1 del 2012 prevedendo l'esenzione totale dal pagamento dell'IMU per le associazioni del terzo settore che perseguono finalità umanitarie.
9/5312-AR/58. Rondini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento contiene disposizioni in materia di giustizia civile, e precisamente norme finalizzate a modificare la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo attraverso l'introduzione di un procedimento più celere (monitorio);
la modifica proposta, fra l'altro, dovrebbe consentire, attraverso l'individuazione del termine di durata ragionevole del processo e dell'ammontare dell'indennizzo spettante per ciascun anno o frazioni di anno che eccede il termine ragionevole, di procedere ad una standardizzazione e prevedibilità delle decisioni delle Corti di Appello,
impegna il Governo:
a riferire al Parlamento entro un anno dall'introduzione del nuovo procedimento in ordine alla reale incidenza della norma, evidenziando in particolare, rispetto al periodo precedente, il risparmio di spesa, suddiviso per Corti di Appello, conseguito a parità di procedimenti, tra loro similari, per irragionevole durata del processo.
9/5312-AR/59. Follegot.
La Camera,
premesso che:
il Comune di San Pellegrino Terme (Bergamo) fa parte di una Comunità di Valle composta da 38 comuni, con una popolazione di circa 43.000 abitanti che risiedono e presidiano un territorio montano di oltre 643 kmq (circa un quarto del territorio complessivo della Provincia di Bergamo);
il territorio bergamasco sta sopportando da alcuni anni una progressiva deindustrializzazione, che ha ridotto drasticamente le capacità occupazionali ed ha contribuito allo spopolamento delle zone montane, soprattutto da parte dei giovane, impossibilitati a trovare lavoro;
la delicatezza della situazione socio-economica pregressa, aggravata ancora di più dalla attuale crisi, richiede di essere affrontata sfruttando e sviluppando le risorse che il territorio già offre, senza pesare sulle casse pubbliche;
tra gli elementi maggiormente significativi che hanno contrassegnato agli inizi del Novecento uno straordinario sviluppo economico della zona, che ha portato la cittadina di San Pellegrino ferme alla ribalta nazionale e internazionale come Stazione termale di prim'ordine, determinando la forte crescita dell'intera Valle Brembana, c’è la costruzione di due complessi monumentali, splendide testimonianze di livello internazionale dello stile liberty, che caratterizzano e contraddistinguono ancora oggi San Pellegrino: il Casinò e il Grand Hotel;
il Casinò, in particolare, inaugurato come sala da gioco nel 1906, e chiuso nel 1946, ha costituito un formidabile volano per tutta l'economia locale;
il complesso del Casinò e dell'annesso teatro – di proprietà comunale e da poco restaurati – vengono oggi utilizzati per convegni e manifestazioni che hanno ricadute marginali sul sistema economico locale;
l'autorizzazione al Comune di San Pellegrino Terme alla riapertura della casa da gioco costituirebbe una vitale occasione per lo sviluppo turistico vallare;
impegna il Governo
ad autorizzare la riapertura al gioco del Casinò Municipale di San Pellegrino ferme (Bergamo), nonché di altre realtà simili nel resto del Paese, consentendo il raggiungimento, senza costi a carico della finanza pubblica, di quell'obiettivo di rilancio economico, sociale ed occupazionale che non è più rinviabile se si vuole concretamente arrestare il processo di decadenza in atto.
9/5312-AR/60. Stucchi, Consiglio, Vanalli.
La Camera,
valutate insufficienti le misure introdotte al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita economica;
visto che il comparto agricolo risente fortemente della crisi in atto e molte aziende agricole sono a rischio chiusura a causa dell'aumento sia dei costi di produzione che della tassazione, a seguito delle nuove norme sulla fiscalità rurale;
posto che in alcuni settori, come quello bieticolo-saccarifero, la situazione è ancor più allarmante poiché, a seguito della riforma comunitaria dell'OCM zucchero che ha comportato la riduzione e, in alcuni casi l'abbandono, della produzione, molti dei progetti di riconversione degli ex-zuccherifici devono ancora essere realizzati;
considerato che la produzione della barbabietola ha tradizionalmente rappresentato per alcune regioni, quali Emilia Romagna, Veneto e Marche una quota significativa della produzione agricola regionale, con un considerevole impatto sull'occupazione diretta e sull'indotto;
la disposizione recata dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 59 dispone la riallocazione, a favore di altri interventi, delle risorse non ancora erogate presenti nel Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui al decreto-legge n. 2 del 2006,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di mantenere a favore del settore bieticolo-saccarifero gli stanziamenti ad esso destinati al fine di sostenere il completamento dei progetti di riconversione degli ex-zuccherifici.
9/5312-AR/61. Negro.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo,
valutate insufficienti le misure introdotte al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita economica;
posto che in un momento di profonda crisi economica, quale quello attuale, il numero di persone che si trovano in difficoltà cresce continuamente e i cittadini che fanno ricorso a mense e beneficiano di aiuti alimentari è in costante aumento;
preso atto che è già operativo il Programma comunitario di aiuti alimentari agli indigenti, posto che l'accesso ad una alimentazione adeguata è una priorità dell'Unione Europea dove, nonostante il tenore di vita medio sia tra i più elevati al mondo, oltre 40 milioni di persone sono a rischio povertà alimentare;
considerato che il suddetto programma comunitario sarà interessato negli anni a venire da consistenti riduzioni di risorse, la creazione di un fondo nazionale, di cui all'articolo 58, destinato a finanziare programmi di distribuzione di derrate alimentari, è indispensabile a garantire a individui e famiglie vulnerabili un'alimentazione adeguata e dignitose condizioni di vita;
ritenuto tuttavia che il suddetto fondo la cui istituzione è disposta presso AGEA, debba essere invece istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto alimentato con risorse nazionali e che la sua ripartizione debba effettuarsi senza alcun coinvolgimento del ministero della cooperazione ed integrazione al fine di evitare eventuali conflitti di interessi rispetto agli enti caritatevoli beneficiari,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione, per modificarla, anche in un successivo provvedimento, affinché il fondo nazionale sia istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina del riparto sia affidata esclusivamente al ministro medesimo con proprio decreto.
9/5312-AR/62. Callegari.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo,
valutate insufficienti le misure introdotte al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita economica;
posto che in un momento di profonda crisi economica, quale quello attuale, il numero di persone che si trovano in difficoltà cresce continuamente e i cittadini che fanno ricorso a mense e beneficiano di aiuti alimentari è in costante aumento;
preso atto che è già operativo il Programma comunitario di aiuti alimentari agli indigenti, posto che l'accesso ad una alimentazione adeguata è una priorità dell'Unione Europea dove, nonostante il tenore di vita medio sia tra i più elevati al mondo, oltre 40 milioni di persone sono a rischio povertà alimentare;
considerato che il suddetto programma comunitario sarà interessato negli anni a venire da consistenti riduzioni di risorse, la creazione di un fondo nazionale, di cui all'articolo 58, destinato a finanziare programmi di distribuzione di derrate alimentari, è indispensabile a garantire a individui e famiglie vulnerabili un'alimentazione adeguata e dignitose condizioni di vita;
ritenuto tuttavia che il suddetto fondo la cui istituzione è disposta presso AGEA, debba essere invece istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto alimentato con risorse nazionali e che la sua ripartizione debba effettuarsi senza alcun coinvolgimento del ministero della cooperazione ed integrazione al fine di evitare eventuali conflitti di interessi rispetto agli enti caritatevoli beneficiari,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione.
9/5312-AR/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Callegari.
La Camera,
premesso che:
in data 28 giugno 2012 è stato trasmesso dal Governo per il previsto parere, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa;
la Croce rossa italiana è oggi ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, avente per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto;
il ruolo svolto negli anni dalla Croce rossa italiana, è fondamentale e di indubbia rilevanza dal punto di vista dell'assistenza sociale, anche in occasione di eventi calamitosi;
attualmente le strutture della Croce rossa italiana coinvolgono circa 150 mila volontari, definiti soci attivi, sul territorio nazionale, circa 4 mila dipendenti, distinto in personale civile e militare, di cui oltre 1.400 risultano a tempo determinato e con problemi di contenzioso relativi alla loro stabilizzazione;
la Croce rossa italiana, inoltre, vanta un consistente patrimonio immobiliare che relativamente all'anno 2011, consiste in circa 1000 fabbricati, ubicati al 75 per cento nelle regioni del Nord, ed oltre 400 terreni, perlopiù inutilizzati;
come noto, l'ente è stato commissariato per 17 degli ultimi 25 anni, e non si è mai riusciti a risanare il pesante debito maturato;
il bilancio consuntivo approvato per la prima volta dal 1980 ad oggi, ha evidenziato, ad esempio, una serie di deficit di specifici comitati per ben 51 milioni di euro; esiste un contenzioso, definito drammatico nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, di 65 milioni di euro a causa della gestione del 118 in Sicilia;
nel 2011 i contributi erogati a carico della finanza pubblica a favore della CRI ammontava a 180 milioni di euro;
la legge 24 febbraio 2012, 14, risulta aver differito il termine per l'esercizio della delega come prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, al 30 giugno 2012; su tale differimento sono state sollevate numerose perplessità in quanto si è trattato di differire una delega già scaduta e, pertanto, dovrà essere fatta chiarezza prima che le Commissioni competenti possano esaminare il nuovo schema di decreto legislativo, in quanto risulta alquanto complessa l'ipotesi che il «rinnovato» schema di decreto possa nuovamente essere sottoposto alle commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata Stato-regioni e al Consiglio di Stato;
in questa complessa situazione venutasi a creare desta preoccupazione la situazione di estrema incertezza nella quale versa un'Ente così fondamentale quale la CRI, sia dal punto di vista della gestione delle risorse umane, risultando a rischio circa 3000 lavoratori tra personale a tempo indeterminato e tempo determinato, sia dal punto di vista dei beni immobiliari che sono a rischio dismissione, comprese le sedi istituzionali indispensabili per il servizio,
impegna il Governo:
ad effettuare un controllo di quanto posto in essere nella gestione della CRI laddove non ispirata a logiche di economicità, efficienza e trasparenza;
rivedere l'attuale progetto di riordino della Croce rossa italiana al fine di preservarne il patrimonio e intraprendere ogni iniziativa volta a tutelare l'attività ed il futuro dei lavoratori attualmente operativi nella Croce rossa italiana.
9/5312-AR/63. Fabi.
La Camera,
premesso che:
il sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo ha provocato danni e distruzioni non solo di immobili pubblici e privati ma anche di intere realtà produttive all'avanguardia nel nostro Paese;
la ricostruzione quindi anche nella rase post emergenziale necessiterà a lungo di ingenti risorse:
i vincoli del Patto di stabilità interno per il periodo 2012-2014 indebolendo la capacità di spesa dei Comuni, delle Province e delle Regioni rallenterebbero anche l'opera di ricostruzione e il rilancio Produttivo;
l'emendamento 67.018 del Governo al provvedimento in esame prevede – per agevolare la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009 – che le spese a valere sulle risorse trasferite per tali finalità alla fine dell'emergenza siano escluse dai vincoli del Patto di stabilità interno,
impegna il Governo
che alla fine dell'emergenza, ove vi fossero residue disponibilità all'uopo destinate, le spese a valere su tali risorse dei Comuni, delle Province e delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio vengano escluse dal Patto di stabilità interno, in analogia con quanto già disposto per il sisma de l'Aquila come illustrato in premessa.
9/5312-AR/64. Fava.
La Camera,
premesso che:
il sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo ha provocato danni e distruzioni non solo di immobili pubblici e privati ma anche di intere realtà produttive all'avanguardia nel nostro Paese;
la ricostruzione quindi anche nella rase post emergenziale necessiterà a lungo di ingenti risorse:
i vincoli del Patto di stabilità interno per il periodo 2012-2014 indebolendo la capacità di spesa dei Comuni, delle Province e delle Regioni rallenterebbero anche l'opera di ricostruzione e il rilancio Produttivo;
l'emendamento 67.018 del Governo al provvedimento in esame prevede – per agevolare la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009 – che le spese a valere sulle risorse trasferite per tali finalità alla fine dell'emergenza siano escluse dai vincoli del Patto di stabilità interno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che alla fine dell'emergenza, ove vi fossero residue disponibilità all'uopo destinate, le spese a valere su tali risorse dei Comuni, delle Province e delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio vengano escluse dal Patto di stabilità interno, in analogia con quanto già disposto per il sisma de l'Aquila come illustrato in premessa.
9/5312-AR/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Fava.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37, comma 4 e seguenti, modifica la disciplina per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
il testo approvato dalle Commissioni riunite VI e X, al comma 4, assegna alle regioni e alle province autonome le competenze per l'indizione delle gare per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione idroelettrica, sulla base di criteri di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi;
il comma 7 del medesimo testo prevede l'emanazione di un decreto ministeriale diretto a fissare le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome destinano una percentuale del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali localizzati nel territorio di riferimento;
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235, recante Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, che disciplinano, con legge provinciale, tali grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico,
impegna il Governo
in sede di attuazione dell'articolo 37, commi 4 e seguenti, a fare comunque salve le competenze in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico delle province autonome che agiscono secondo i rispettivi statuti speciali.
9/5312-AR/65. Fugatti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37, comma 4 e seguenti, modifica la disciplina per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
il testo approvato dalle Commissioni riunite VI e X, al comma 4, assegna alle regioni e alle province autonome le competenze per l'indizione delle gare per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione idroelettrica, sulla base di criteri di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi;
il comma 7 del medesimo testo prevede l'emanazione di un decreto ministeriale diretto a fissare le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome destinano una percentuale del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali localizzati nel territorio di riferimento;
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235, recante Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, che disciplinano, con legge provinciale, tali grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico,
impegna il Governo
nel rispetto dei principi dell'Unione europea, a valutare l'opportunità, in sede di attuazione dell'articolo 37, commi 4 e seguenti, di tenere conto delle competenze in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico delle province autonome che agiscono secondo i rispettivi statuti speciali.
9/5312-AR/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Fugatti.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
la difficile situazione economica, sia a livello internazionale che nazionale, e la conseguente azione di contenimento del debito pubblico nazionale, determinata proprio dal peso ormai insostenibile di quest'ultimo, hanno determinato l'adozione di numerose misure di rigore e di risparmio;
l'attuale crisi economica, manifestatasi negli ultimi anni in tutta Europa, sta determinando gravissime ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale, con conseguenze su tutti i settori economici, dal settore metalmeccanico a quello degli autotrasporti, dal commercio all'artigianato, i quali da molto mesi evidenziano inequivocabili segni diminuzione del volume di fatturato e dei livelli occupazionali;
le misure adottate dall'attuale Governo in materia di contenimento del debito pubblico nazionale e restrizione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno stanno causando un blocco degli investimenti da parte degli enti locali che, impossibilitati dall'adottare politiche di progettualità, non possono altresì pagare i debiti verso le aziende e i propri fornitori, creando così una pericolosa spirale;
le disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno si applicano in modo lineare anche a quegli enti locali che nel corso degli anni hanno investito in modo corretto le proprie risorse, creando opere pubbliche e dando lavoro alle imprese del territorio;
nella sola regione Veneto sono circa 30 i suicidi negli ultimi 3 anni di piccoli imprenditori, suicidi determinati per lo più dalla dall'impossibilità degli imprenditori di ricevere finanziamenti bancari o di incassare i crediti vantati verso terzi, tra cui soprattutto lo Stato, per far fronte alle necessità di denaro liquido,
impegna il Governo
ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato «Fondo piccole opere», per il finanziamento di opere pubbliche dal valore economico limitato per gli enti locali virtuosi.
9/5312-AR/66. Montagnoli.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
gli incentivi relativi alle detrazioni fiscali del 55 per cento per coloro che hanno adottato interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici hanno rappresentato negli anni per gli italiani un bonus importante e che ha fattivamente contribuito a limitare il consumo di energia del Paese, stimolando altresì le aziende del comparto;
le misure di sviluppo come le detrazioni fiscali finalizzate alla riqualificazione energetica sono importanti non solo per il Paese ma anche per l'Europa, tanto che la stessa, attraverso la Comunicazione Energia 2020, sta puntando a mettere in campo nel territorio europeo una nuova strategia per un energia competitiva sostenibile;
anche Confindustria, che sulla questione aveva predisposto anni addietro un report, affermava come il positivo impatto economico per il nostro Paese, se si dovesse puntare sul dualismo rinnovabili-efficienza energetica, produrrebbe un positivo beneficio in termini economici superiore ai 10 milioni di euro;
nei primi tre anni di applicazione della norma sono state presentate circa 600.000 domande con un volume circa 8 miliardi di euro di investimenti in ristrutturazioni ed isolamento di edifici, in installazione di pannelli solari e fotovoltaici, di caldaie a condensazione, infissi ed impianti a maggiore efficienza;
una nuova e più strutturata finalizzata a supportare le detrazioni genererebbe, sia per gli operatori economici che per i cittadini, elevati benefici, oltre a rappresentare un valido strumento per arginare quella crisi economica che da anni colpisce soprattutto le aziende artigiane e le piccole imprese legate al settore della edilizia e della riqualificazione energetica degli edifici,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a sostenere il regime delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (nota come «ex-detrazione del 36 per cento») estendendo la possibilità ai contribuenti che godono delle detrazioni di poter optare su un beneficio di 5 o 10 anni, andando così incontro alla diverse situazione reddituale del contribuente e supportando allo stesso tempo le imprese dell'intera filiera produttiva legata a tali agevolazioni.
9/5312-AR/67. Forcolin.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
gli incentivi relativi alle detrazioni fiscali del 55 per cento per coloro che hanno adottato interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici hanno rappresentato negli anni per gli italiani un bonus importante e che ha fattivamente contribuito a limitare il consumo di energia del Paese, stimolando altresì le aziende del comparto;
le misure di sviluppo come le detrazioni fiscali finalizzate alla riqualificazione energetica sono importanti non solo per il Paese ma anche per l'Europa, tanto che la stessa, attraverso la Comunicazione Energia 2020, sta puntando a mettere in campo nel territorio europeo una nuova strategia per un energia competitiva sostenibile;
anche Confindustria, che sulla questione aveva predisposto anni addietro un report, affermava come il positivo impatto economico per il nostro Paese, se si dovesse puntare sul dualismo rinnovabili-efficienza energetica, produrrebbe un positivo beneficio in termini economici superiore ai 10 milioni di euro;
nei primi tre anni di applicazione della norma sono state presentate circa 600.000 domande con un volume circa 8 miliardi di euro di investimenti in ristrutturazioni ed isolamento di edifici, in installazione di pannelli solari e fotovoltaici, di caldaie a condensazione, infissi ed impianti a maggiore efficienza;
una nuova e più strutturata finalizzata a supportare le detrazioni genererebbe, sia per gli operatori economici che per i cittadini, elevati benefici, oltre a rappresentare un valido strumento per arginare quella crisi economica che da anni colpisce soprattutto le aziende artigiane e le piccole imprese legate al settore della edilizia e della riqualificazione energetica degli edifici,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative normative volte a sostenere il regime delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (nota come «ex-detrazione del 36 per cento») estendendo la possibilità ai contribuenti che godono delle detrazioni di poter optare su un beneficio di 5 o 10 anni, andando così incontro alla diverse situazione reddituale del contribuente e supportando allo stesso tempo le imprese dell'intera filiera produttiva legata a tali agevolazioni.
9/5312-AR/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Forcolin.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
la legge di stabilità 2012 diminuisce ulteriormente il limite, calcolato in base ad un parametro finanziario correlato all'ammontare delle entrate degli enti, entro cui i Comuni possono accendere un mutuo per il finanziamento di proprie opere, ponendo seri problemi alle amministrazioni locali in relazione agli stanziamenti di bilancio finanziati con la contrazione di mutui e prestiti;
in base a tale variazione, oggi tale valore è pari, per l'anno in corso, all'8 per cento, al 6 per cento per l'anno 2013 e al 4 per cento a decorrere dall'anno 2014, così che i comuni che in sede di programmazione non rispettano tali valori non possono provvedere a contrarre nuovi mutui;
la norma rappresenta un oneroso inasprimento rispetto alla precedente legge accompagnandosi ad ulteriori provvedimenti di finanza locale fortemente restrittivi, come il taglio al Fondo di Riequilibrio, il ripristino della Tesoreria Unica e l'inasprimento dei vincoli per il rispetto del Patto, oltre alla anticipazione e rivisitazione dell'imposta Municipale Unica;
il quadro di finanza locale così risultante crea evidenti problemi agli enti locali, tale per cui le amministrazioni potrebbero vedersi costrette ad aumentare le imposte a carico dei cittadini senza peraltro poter disporre di liquidità per eventuali investimenti,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a rivedere l'attuale disposizione sui limiti dell'indebitamento per gli enti locali al fine di incentivare il finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche.
9/5312-AR/68. Bitonci.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
la legge di stabilità 2012 diminuisce ulteriormente il limite, calcolato in base ad un parametro finanziario correlato all'ammontare delle entrate degli enti, entro cui i Comuni possono accendere un mutuo per il finanziamento di proprie opere, ponendo seri problemi alle amministrazioni locali in relazione agli stanziamenti di bilancio finanziati con la contrazione di mutui e prestiti;
in base a tale variazione, oggi tale valore è pari, per l'anno in corso, all'8 per cento, al 6 per cento per l'anno 2013 e al 4 per cento a decorrere dall'anno 2014, così che i comuni che in sede di programmazione non rispettano tali valori non possono provvedere a contrarre nuovi mutui;
la norma rappresenta un oneroso inasprimento rispetto alla precedente legge accompagnandosi ad ulteriori provvedimenti di finanza locale fortemente restrittivi, come il taglio al Fondo di Riequilibrio, il ripristino della Tesoreria Unica e l'inasprimento dei vincoli per il rispetto del Patto, oltre alla anticipazione e rivisitazione dell'imposta Municipale Unica;
il quadro di finanza locale così risultante crea evidenti problemi agli enti locali, tale per cui le amministrazioni potrebbero vedersi costrette ad aumentare le imposte a carico dei cittadini senza peraltro poter disporre di liquidità per eventuali investimenti,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rivedere l'attuale disposizione sui limiti dell'indebitamento per gli enti locali al fine di incentivare il finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche.
9/5312-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Bitonci.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
le misure adottate dall'attuale Governo in materia di contenimento del debito pubblico nazionale e restrizione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno stanno determinando un blocco degli investimenti da parte degli enti locali che, impossibilitati dall'adottare politiche di progettualità, non possono altresì pagare i debiti verso le aziende e i propri fornitori, creando così una pericolosa spirale;
le disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno si applicano in modo lineare anche per quegli enti locali che nel corso degli anni hanno investito in modo corretto le proprie risorse, creando opere pubbliche e dando lavoro alle imprese del territorio;
alcuni recenti provvedimenti governativi stabiliscono, nell'ottica del risanamento della finanza pubblica, come gli enti locali debbano cedere, secondo determinati criteri e in ottemperanza a precise tempistiche, le quote delle società partecipate in possesso dagli enti stessi,
impegna il Governo:
a precisare come le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrino nei vincoli del patto di stabilità interno.
9/5312-AR/69. Bragantini.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
le misure adottate dall'attuale Governo in materia di contenimento del debito pubblico nazionale e restrizione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno stanno determinando un blocco degli investimenti da parte degli enti locali che, impossibilitati dall'adottare politiche di progettualità, non possono altresì pagare i debiti verso le aziende e i propri fornitori, creando così una pericolosa spirale;
le disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno si applicano in modo lineare anche per quegli enti locali che nel corso degli anni hanno investito in modo corretto le proprie risorse, creando opere pubbliche e dando lavoro alle imprese del territorio;
alcuni recenti provvedimenti governativi stabiliscono, nell'ottica del risanamento della finanza pubblica, come gli enti locali debbano cedere, secondo determinati criteri e in ottemperanza a precise tempistiche, le quote delle società partecipate in possesso dagli enti stessi,
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrino nei vincoli del patto di stabilità interno.
9/5312-AR/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Bragantini.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
il terremoto dello scorso Maggio e che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo ha causato pesantissimi danni all'economia locale, con danni ingenti alle strutture, pubbliche e private, alle vie di comunicazione e alle aziende dell'area interessata dal sisma;
la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;
attraverso un provvedimento del Governo, è stato dichiarato lo stato di calamità e stanziate risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza ma, ancora oggi, sono numerosi gli edifici privati e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili;
sono state definite delle proroghe per gli abitanti colpiti dal terremoto per i prossimi versamenti Irpef, e delle relative addizionali, Ires, Irap, Iva, e che tra i versamenti fiscali che subiscono il posticipo si annovera anche quello riguardante la nuova imposta municipale sugli immobili, l'IMU,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a prevedere che, per gli edifici dichiarati inagibili a causa del terremoto, a decorrere dal 2012 e fino alla attestazione di agibilità dei medesimi immobili oggi danneggiati, l'ammontare complessivo dell'imposta municipale propria sia interamente detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9/5312-AR/70. Rainieri.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
il terremoto dello scorso Maggio e che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo ha causato pesantissimi danni all'economia locale, con danni ingenti alle strutture, pubbliche e private, alle vie di comunicazione e alle aziende dell'area interessata dal sisma;
la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;
attraverso un provvedimento del Governo, è stato dichiarato lo stato di calamità e stanziate risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza ma, ancora oggi, sono numerosi gli edifici privati e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili;
sono state definite delle proroghe per gli abitanti colpiti dal terremoto per i prossimi versamenti Irpef, e delle relative addizionali, Ires, Irap, Iva, e che tra i versamenti fiscali che subiscono il posticipo si annovera anche quello riguardante la nuova imposta municipale sugli immobili, l'IMU,
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a prevedere che, per gli edifici dichiarati inagibili a causa del terremoto, a decorrere dal 2012 e fino alla attestazione di agibilità dei medesimi immobili oggi danneggiati, l'ammontare complessivo dell'imposta municipale propria sia interamente detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9/5312-AR/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Rainieri.
La Camera,
premesso che:
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
il terremoto dello scorso Maggio e che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo ha causato pesantissimi danni all'economia locale, con danni ingenti alle strutture, pubbliche e private, alle vie di comunicazione e alle aziende dell'area interessata dal sisma;
la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dalla impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;
attraverso un provvedimento del Governo, è stato dichiarato lo stato di calamità e stanziate risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza ma, ancora oggi, sono numerosi gli edifici privati e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili;
sono state definite delle proroghe per gli abitanti colpiti dal terremoto per i prossimi versamenti Irpef, e delle relative addizionali Ires, Irap, iva, e che tra i versamenti fiscali che subiscono il posticipo si annovera anche quello riguardante la nuova imposta municipale sugli immobili, l'IMU,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a protrarre ulteriormente le disposizioni relative a tutti versamenti dei tributi dovuti allo Stato per i cittadini dell'area colpita dal recente terremoto fino alla completa agibilità delle abitazioni e degli immobili di proprietà dei cittadini medesimi.
9/5312-AR/71. Simonetti, Polledri, Rainieri, Alessandri, Fava.
La Camera,
premesso che:
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
il terremoto dello scorso Maggio e che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo ha causato pesantissimi danni all'economia locale, con danni ingenti alle strutture, pubbliche e private, alle vie di comunicazione e alle aziende dell'area interessata dal sisma;
la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dalla impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;
attraverso un provvedimento del Governo, è stato dichiarato lo stato di calamità e stanziate risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza ma, ancora oggi, sono numerosi gli edifici privati e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili;
sono state definite delle proroghe per gli abitanti colpiti dal terremoto per i prossimi versamenti Irpef, e delle relative addizionali Ires, Irap, iva, e che tra i versamenti fiscali che subiscono il posticipo si annovera anche quello riguardante la nuova imposta municipale sugli immobili, l'IMU,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative normative volte a protrarre ulteriormente le disposizioni relative a tutti versamenti dei tributi dovuti allo Stato per i cittadini dell'area colpita dal recente terremoto fino alla completa agibilità delle abitazioni e degli immobili di proprietà dei cittadini medesimi.
9/5312-AR/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Polledri, Rainieri, Alessandri, Fava.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
il canone per i passi carrai viene definito dalla società ANAS attraverso un provvedimento discrezionale in quanto si basa su un contenuto numerico ai parametri indicati, in modo del tutto generico, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della strada;
la metodologia di calcolo determina pertanto una evidente difformità di trattamento tra i vari compartimenti con una alterazione dell'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997, relativamente ai cosiddetti «passi carrai», prevedendo come «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni, sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»;
stando alla interpretazione della norma da parte della stessa ANAS, il limite del 150 per cento era da intendersi per il solo primo anno mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto essere determinato sulla base di ulteriori parametri individuati dalla medesima ANAS;
sulla base di queste nuove tabelle, ANAS ha determinato degli aumenti unilaterali che in taluni casi hanno individuato dei canoni che in alcuni casi sono arrivati a decine di migliaia di euro,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per risolvere urgentemente i numerosi contenziosi ora in atto con i contribuenti valutando altresì le opportune iniziative per superare definitivamente la discrezionalità attraverso la quale vengono oggi definite le tariffe.
9/5312-AR/72. Allasia, Montagnoli.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già nomi lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dalla impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nel la normale attività lavorativa;
il terremoto dello scorso Maggio e che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo ha causato pesantissimi danni all'economia locale, con danni ingenti alle strutture, pubbliche e private, alle vie di comunicazione e alle aziende dell'area interessata dal sisma;
un provvedimento del Governo ha dichiarato lo stato di calamità e stanziato risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza ma, ancora oggi, sono numerosi gli edifici privati e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili;
le imprese che non possono operare, denunciano la quotidiana perdita di migliaia di euro di fatturato e temono l'annullamento di numerosi ordini di commesse, così da impedire la ripresa economica dell'area colpita dal terremoto,
impegna il Governo
ad istituire presso il Ministero del lavoro e di concerto con le principali associazioni di categoria dell'area, oltre che con gli istituti di credito del territorio, un Fondo per le imprese colpite dal terremoto e finalizzato al sostentamento e al supporto di liquidità per le aziende emiliane, venete e lombarde colpite dal terremoto.
9/5312-AR/73. Molgora, Rainieri, Polledri, Alessandri, Fava.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già nomi lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dalla impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nel la normale attività lavorativa;
il terremoto dello scorso Maggio e che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo ha causato pesantissimi danni all'economia locale, con danni ingenti alle strutture, pubbliche e private, alle vie di comunicazione e alle aziende dell'area interessata dal sisma;
un provvedimento del Governo ha dichiarato lo stato di calamità e stanziato risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza ma, ancora oggi, sono numerosi gli edifici privati e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili;
le imprese che non possono operare, denunciano la quotidiana perdita di migliaia di euro di fatturato e temono l'annullamento di numerosi ordini di commesse, così da impedire la ripresa economica dell'area colpita dal terremoto,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di istituire un Fondo per le imprese colpite dal terremoto e finalizzato al sostentamento e al supporto di liquidità per le aziende emiliane, venete e lombarde colpite dal terremoto.
9/5312-AR/73. (Testo modificato nel corso della seduta) Molgora, Rainieri, Polledri, Alessandri, Fava.
La Camera,
valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
considerato che:
il federalismo fiscale costituisce la modalità principale per razionalizzare e controllare in modo efficace la finanza pubblica italiana al fine di porre rimedio alla stortura politica ed economica della nostra finanza pubblica attraverso la applicazione il principio federalista del no taxation without representation e che è presente, seppure in varie forme, in molti altri Paesi europei;
il graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard è, tra i principi fondamentali della legge delega n.42/2009 e si basa su una metodologia fondata da elementi di accompagnamento e condivisione, debitamente strutturata e mirata riguardo all'ambito dei fabbisogni standard, si riuscirà là dove nel passato hanno ripetutamente fallito le formule calate dall'alto;
la spesa sanitaria rappresenta per l'Italia una delle voci più importanti all'interno del bilancio dello Stato e i recenti provvedimenti governativi finalizzati ad una revisione della spesa sanitaria confermano l'importanza strategica ed economica della Sanità, oltre che la necessità di dover intervenire per poter rivedere quelle inefficienze che per molti anni hanno caratterizzato la gestione sanitaria, soprattutto in certe Regioni;
l'applicazione di tagli lineari alle risorse del SSN in luogo di una piena e concreta applicazione dei l'abbisogni e dei costi standard, così come previsti dal decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, determinerebbe una sperequazione tra chi ha già provveduto, in passato, ad efficientare il proprio sistema sanitario, e chi, dall'altro lato, non si è adoperato per tempo per gestire in modo oculato le risorse a disposizione;
impegna il Governo:
a dare seguito nei modi e nei tempi definiti dalla normativa di settore vigente all'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard sanitari, così che si attuino repentinamente quei risparmi di spesa oggi giorno sempre più necessari.
9/5312-AR/74. Martini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 reca disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012; le misure sono specificamente volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici;
tali disposizioni integrano quanto già previsto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame parlamentare, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici;
alle popolazioni colpite dal sisma sono state promesse una serie di risorse finanziarie, tra le quali: 500 milioni derivanti dall'incremento di 2 cent/lt dell'accisa sui carburanti fino al 31 dicembre 2012; 2 miliardi per il biennio 2012-2013 che dovrebbero derivare dalle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge 95/2012 sullo spending review; tra i 150 e 200 milioni, in favore delle pubbliche amministrazioni per interventi su edifici e infrastrutture pubbliche, derivanti dal Fondo di solidarietà europeo che copre il 2,5 per cento dei danni strutturali permanenti registrati; circa 100 milioni dai fondi per lo sviluppo rurale; 50 milioni provenienti dai programmi operativi Fesr delle Regioni del centro-nord «Obiettivo Competitività»; 50 milioni provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione delle regioni del mezzogiorno, da destinare alla ricostruzione di edifici scolastici; 10 milioni provenienti dalla rimodulazione delle risorse già assegnate all'Emilia-Romagna del Por Fesr per sostenere la ricollocazione in aree provvisorie delle attività commerciali, artigianali e di servizi;
tuttavia, nonostante le dichiarazioni del Governo, le famiglie e le imprese danneggiate dal sisma, che dimostrano una volontà ferrea per ricominciare e per tornare alle normali condizioni di vita, attendono ancora i finanziamenti promessi;
il termine per accedere ai finanziamenti europei scade il 29 luglio; entro tale data il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri deve inviare alla Commissione europea il Dossier con la stima dei danni registrati al fine di poter accedere alle provvidenze del fondo di solidarietà comunitario per le calamita naturali,
impegna il Governo
ad adottare tutte le dovute iniziative per accelerare la disponibilità delle risorse e per ottenere prima possibile i finanziamenti che la Commissione europea mette a disposizione per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno, allo scopo di garantire alle famiglie e alle imprese danneggiate tempi e modi tali da permettere al più presto la ripresa del lavoro e della vita normale.
9/5312-AR/75. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 52, comma 1, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), resesi necessarie anche in ragione della previsione (recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011) dell'utilizzo di modalità semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, il termine di entrata in operatività del SISTRI;
con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verrà fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI. Sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni;
è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012;
l'articolo 52 non prevede nulla in favore dei soggetti già iscritti al SISTRI che hanno pagato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011, che secondo quanto dichiarato dallo stesso Governo in risposta ad interrogazioni parlamentari sembra ammontino a circa 93 milioni di euro;
le imprese annunciano azioni legali nei confronti del Ministero dell'ambiente, chiedendo la restituzione delle risorse versate, per l'iscrizione e il kit di accesso al sistema, che sono quanto mai importanti in questo momento di grave crisi economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere, in caso di cessazione del SISTRI, alla restituzione dei pagamenti già effettuati per gli anni 2010 e 2011 da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema.
9/5312-AR/76. Polledri, Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 52, comma 1, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), resesi necessarie anche in ragione della previsione (recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011) dell'utilizzo di modalità semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, il termine di entrata in operatività del SISTRI;
con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verrà fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI. Sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni;
è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012;
l'articolo 52 non prevede nulla in favore dei soggetti già iscritti al SISTRI che hanno pagato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011, che secondo quanto dichiarato dallo stesso Governo in risposta ad interrogazioni parlamentari sembra ammontino a circa 93 milioni di euro;
le imprese annunciano azioni legali nei confronti del Ministero dell'ambiente, chiedendo la restituzione delle risorse versate, per l'iscrizione e il kit di accesso al sistema, che sono quanto mai importanti in questo momento di grave crisi economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere, in caso di definitiva cessazione del SISTRI, alla restituzione dei pagamenti già effettuati per gli anni 2010 e 2011 da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema.
9/5312-AR/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Polledri, Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 interviene in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico degli edifici, innalzando, fino al 30 giugno 2013, dal 36 per cento al 50 per cento il livello della detrazione e da 48.000 a 96.000 il tetto massimo di spese detraibili per gli interventi di ristrutturazione edilizia dando un forte impulso alla ripresa economica;
inoltre, il comma 2, prevede la proroga fino al 30 giugno 2013 della detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica, che attualmente è prevista fino al 31 dicembre 2012;
con l'approvazione di un emendamento in sede referente è stata innalzata la percentuale della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, dal 50 per cento al 55 per cento, sempre limitatamente fino al 30 giugno 2013;
tali disposizioni si prefiggono la finalità da una parte di incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni, che da sempre rappresenta uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale, e dall'altra di ridurre il consumo di energia e prevenirne gli sprechi;
l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica rappresenta un fattore prioritario delle politiche e delle azioni che vengono emanate dall'Unione europea,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative dirette a dare continuità e maggiore appetibilità agli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nel senso di prevedere la stabilizzazione a regime della percentuale della detrazione delle spese al 55 per cento.
9/5312-AR/77. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 interviene in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico degli edifici, innalzando, fino al 30 giugno 2013, dal 36 per cento al 50 per cento il livello della detrazione e da 48.000 a 96.000 il tetto massimo di spese detraibili per gli interventi di ristrutturazione edilizia dando un forte impulso alla ripresa economica;
inoltre, il comma 2, prevede la proroga fino al 30 giugno 2013 della detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica, che attualmente è prevista fino al 31 dicembre 2012;
con l'approvazione di un emendamento in sede referente è stata innalzata la percentuale della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, dal 50 per cento al 55 per cento, sempre limitatamente fino al 30 giugno 2013;
tali disposizioni si prefiggono la finalità da una parte di incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni, che da sempre rappresenta uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale, e dall'altra di ridurre il consumo di energia e prevenirne gli sprechi;
l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica rappresenta un fattore prioritario delle politiche e delle azioni che vengono emanate dall'Unione europea,
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative normative dirette a dare continuità e maggiore appetibilità agli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nel senso di prevedere la stabilizzazione a regime della percentuale della detrazione delle spese al 55 per cento.
9/5312-AR/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 53 introduce modifiche agli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di servizi pubblici locali, intervenendo in particolare sulla istituzione degli ambiti territoriali di gestione dei servizi e sul valore economico del servizio ai fini della libera applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento in house, a tal fine prevedendo la richiesta obbligatoria del parere all'Antitrust per i servizi di valore economico pari o superiore a 200.000 euro;
occorre valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza dei servizi pubblici locali e la loro funzione di riferimento del mercato, anche tariffario;
infatti, alcune società del Veneto che da anni sono affidatarie «in house» dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti risultano le eccellenze Italiane ed europee per efficienza, risultati e sostenibilità ambientale;
tali società, a fronte di medie nazionali che si attestano intorno al 30 per cento di raccolta differenziata, di varie emergenze nazionali, prima di tutte quella di Napoli, di società in dissesto finanziario, di tariffe medie alle famiglie di 240 euro, contrappongono oltre il 70-80 per cento di raccolta differenziata, bilanci in utile e tariffe di 160 euro per famiglia, con centinaia di migliaia di utenti che pagano i servizi in base ai rifiuti prodotti. Tutto ciò, per più di 1.200.000 abitanti serviti;
si tratta di esperienze di punta che hanno favorito l'occupazione e la crescita in molte regioni di una «new economy» strutturata del riciclo, che ha sviluppato filiere industriali di prodotti derivanti dall'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata;
come dimostrano le liberalizzazioni più datate, come quelle avvenute in Inghilterra, le caratteristiche del settore dei rifiuti si prestano comunque alla concentrazione delle gestioni in pochi operatori nazionali, dominanti e oligopolistici. Le attuali regole sugli appalti, peraltro, sono fortemente premianti dei soggetti che azzardano il massimo ribasso per aggredire i mercati con logiche di «dumping», salvo poi instaurare contenziosi per riportare surrettiziamente la commessa entro i parametri di redditività attesi dagli azionisti;
la salvaguardia delle migliori realtà pubbliche nazionali, eccellenze di rilievo assolutamente Europeo, può dare valore e regolazione allo stesso mercato libero che si intende adottare nei servizi pubblici locali. Valorizzare le gestioni pubbliche di qualità significa mantenere il loro ruolo e la loro funzione di riferimento, gestionale e tariffario, del mercato, costituendo esse stesse un sistema di «regolazione» (accanto a quello istituzionale) e uno stimolo per un mercato purtroppo intaccato da vaste aree di distorsione e trasgressione, in ambito sia pubblico sia privato;
occorre pertanto stimolare la competitività, per così dire «interna», al mercato stesso, proprio attraverso la valorizzazione di tali realtà pubbliche di eccellenza, sia nel settore dei rifiuti che negli altri settori dei servizi pubblici locali, che potranno fungere da riferimento al sistema in evoluzione, evitando di mettere sullo stesso piano, come attualmente fa la normativa in vigore, queste nostre società sane e quelle deficitarie e mal governate;
attraverso un obbligo indistinto alla privatizzazione a tutti i costi, che va contro le normative comunitarie e contro l'esito del referendum popolare, il Paese dell'efficienza, delle competenze, dei servizi di qualità, delle gestioni finanziarie oculate e trasparenti sta rischiando di essere accomunato senza distinzione alcuna, ai carrozzoni pubblici che generano disservizi, assistenzialismo, sprechi, bilanci fuori controllo;
tenuto conto che:
la sentenza della Corte Costituzionale, 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare espressa con il referendum del 12 e 13 giugno 2011;
la Corte costituzionale censura infatti la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali in società pubbliche in house, chiarendo che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» ai quali era rivolto l'articolo 23-bis, e quindi non solo il settore idrico ma anche quello dei rifiuti e del trasporto pubblico,
impegna il Governo
nell'ambito della rivisitazione delle norme sui servizi pubblici locali, che il Governo dovrà effettuare ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, a tutelare la prosecuzione delle gestioni in house di eccellenza descritte nella premessa che costituiscono le migliori realtà nazionali e europee nella gestione dei servizi pubblici locali.
9/5312-AR/78. Lanzarin, Dussin, Alessandri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 53 introduce modifiche agli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di servizi pubblici locali, intervenendo in particolare sulla istituzione degli ambiti territoriali di gestione dei servizi e sul valore economico del servizio ai fini della libera applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento in house, a tal fine prevedendo la richiesta obbligatoria del parere all'Antitrust per i servizi di valore economico pari o superiore a 200.000 euro;
occorre valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza dei servizi pubblici locali e la loro funzione di riferimento del mercato, anche tariffario;
infatti, alcune società del Veneto che da anni sono affidatarie «in house» dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti risultano le eccellenze Italiane ed europee per efficienza, risultati e sostenibilità ambientale;
tali società, a fronte di medie nazionali che si attestano intorno al 30 per cento di raccolta differenziata, di varie emergenze nazionali, prima di tutte quella di Napoli, di società in dissesto finanziario, di tariffe medie alle famiglie di 240 euro, contrappongono oltre il 70-80 per cento di raccolta differenziata, bilanci in utile e tariffe di 160 euro per famiglia, con centinaia di migliaia di utenti che pagano i servizi in base ai rifiuti prodotti. Tutto ciò, per più di 1.200.000 abitanti serviti;
si tratta di esperienze di punta che hanno favorito l'occupazione e la crescita in molte regioni di una «new economy» strutturata del riciclo, che ha sviluppato filiere industriali di prodotti derivanti dall'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata;
come dimostrano le liberalizzazioni più datate, come quelle avvenute in Inghilterra, le caratteristiche del settore dei rifiuti si prestano comunque alla concentrazione delle gestioni in pochi operatori nazionali, dominanti e oligopolistici. Le attuali regole sugli appalti, peraltro, sono fortemente premianti dei soggetti che azzardano il massimo ribasso per aggredire i mercati con logiche di «dumping», salvo poi instaurare contenziosi per riportare surrettiziamente la commessa entro i parametri di redditività attesi dagli azionisti;
la salvaguardia delle migliori realtà pubbliche nazionali, eccellenze di rilievo assolutamente Europeo, può dare valore e regolazione allo stesso mercato libero che si intende adottare nei servizi pubblici locali. Valorizzare le gestioni pubbliche di qualità significa mantenere il loro ruolo e la loro funzione di riferimento, gestionale e tariffario, del mercato, costituendo esse stesse un sistema di «regolazione» (accanto a quello istituzionale) e uno stimolo per un mercato purtroppo intaccato da vaste aree di distorsione e trasgressione, in ambito sia pubblico sia privato;
occorre pertanto stimolare la competitività, per così dire «interna», al mercato stesso, proprio attraverso la valorizzazione di tali realtà pubbliche di eccellenza, sia nel settore dei rifiuti che negli altri settori dei servizi pubblici locali, che potranno fungere da riferimento al sistema in evoluzione, evitando di mettere sullo stesso piano, come attualmente fa la normativa in vigore, queste nostre società sane e quelle deficitarie e mal governate;
attraverso un obbligo indistinto alla privatizzazione a tutti i costi, che va contro le normative comunitarie e contro l'esito del referendum popolare, il Paese dell'efficienza, delle competenze, dei servizi di qualità, delle gestioni finanziarie oculate e trasparenti sta rischiando di essere accomunato senza distinzione alcuna, ai carrozzoni pubblici che generano disservizi, assistenzialismo, sprechi, bilanci fuori controllo;
tenuto conto che:
la sentenza della Corte Costituzionale, 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare espressa con il referendum del 12 e 13 giugno 2011;
la Corte costituzionale censura infatti la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali in società pubbliche in house, chiarendo che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» ai quali era rivolto l'articolo 23-bis, e quindi non solo il settore idrico ma anche quello dei rifiuti e del trasporto pubblico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di una rivisitazione delle norme sui servizi pubblici locali, per tener conto della sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199.
9/5312-AR/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Lanzarin, Dussin, Alessandri.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate le misure introdotte come insufficienti a sostenere la ripresa economica del Paese;
premesso che:
l'aggravarsi della crisi economica in Italia ha ulteriormente acuito i problemi di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, con un aumento degli episodi di micro-criminalità legati soprattutto a furti, rapine e che sfociamo in episodi violenti ai danni di persone o cose;
l'articolo 69 del provvedimento in discussione prevede riduzioni ad alcuni capitoli di spesa inerenti la pubblica sicurezza, come la riduzione del fondo per il contrasto della pedopornografia, su Internet, le spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia, eccetera;
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce, all'articolo 3, come «Ogni individuo ha diritto alla vita, allo libertà ed alla sicurezza della propria persona»,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere una rimodulazione delle riduzioni ora previste dall'articolo 69 del provvedimento escludendo da tali riduzioni i capitoli di spesa afferenti alla sicurezza pubblica e al funzionamento di organi ed istituti operanti nel settore.
9/5312-AR/79. D'Amico.
La Camera,
premesso che:
la materia dei porti e delle grandi reti di trasporto e navigazione risulta essere profondamente mutata alla luce del quadro economico internazionale, con lo sviluppo delle reti di interscambio e di trasporto transeuropee che pone in forte concorrenza tra loro i porti, favorendo quegli scali che riescono ad essere dotati di maggiore autonomia finanziaria e gestionale;
nel «decreto sviluppo» è stato affrontato, seppure in modo finanziariamente insufficiente, il problema dell'autonomia finanziaria;
occorre altresì rendere più efficiente l'apparato normativo, modificando la legge sull'ordinamento portuale del 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo maggiori poteri per le autorità portuali, semplificando le procedure amministrative e prevedendo altresì una diversa classificazione dei porti;
quest'ultima avrebbe l'indubbio vantaggio per una realtà come Genova di renderla nuovamente protagonista delle politiche portuali di tendenziale sviluppo e di assetto del territorio di competenza,
impegna il Governo:
a promuovere una politica di sostegno dei porti e delle autorità portuali, evitando meccanismi redistributivi indifferenziati e semplificando le procedure amministrative;
a riconoscere nelle forme meglio viste, in base alle dimensioni del traffico, l'interesse europeo di alcuni porti, in particolare quello di Genova.
9/5312-AR/80. Bonino.
La Camera,
premesso che:
con legge n. 210 del 2004 e il successivo decreto legislativo n. 122 del 2005, sono state poste norme a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili in costruzione;
nel corso di questi sette anni in cui la legge è in vigore, importanti agenzie di studi e ricerca nel settore immobiliare, tra cui «Scenari Immobiliari», hanno riscontrato una diffusa elusione della legge, particolarmente marcata nelle regioni del centro e sud Italia, meno plateale, ma sempre consistente nelle regioni del nord, ed in particolare si è riscontrato che vengono rilasciate le fideiussioni previste dalla legge, soltanto nel 30 per cento dei casi di nuove costruzioni, media registrata su base nazionale, laddove nelle regioni del nord si registra un'applicazione pari solo al 45 per cento, mentre nelle regioni del centro vi è un'applicazione del 15 per cento e nelle regioni del sud soltanto del 5 per cento;
la non applicazione della legge in parola comporta conseguenze disastrose per le famiglie (e questa era l'intenzione della legge che però non viene applicata) che, anticipando al costruttore quote consistenti del prezzo della casa, nel caso non infrequente del fallimento dell'impresa si trovano senza garanzie e perdono soldi e casa, costrette inconsapevolmente a rendersi finanziatori e, nel caso di default, financo, a volte, soci del venditore-costruttore,
impegna il Governo
a riferire alla Camera sulle misure concrete che si intendono proporre ed adottare al fine di rendere effettiva l'applicazione delle norme previste dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, oggi diffusamente eluse, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
9/5312-AR/81. Lussana, Nicola Molteni.
La Camera,
premesso che:
con legge n. 210 del 2004 e il successivo decreto legislativo n. 122 del 2005, sono state poste norme a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili in costruzione;
nel corso di questi sette anni in cui la legge è in vigore, importanti agenzie di studi e ricerca nel settore immobiliare, tra cui «Scenari Immobiliari», hanno riscontrato una diffusa elusione della legge, particolarmente marcata nelle regioni del centro e sud Italia, meno plateale, ma sempre consistente nelle regioni del nord, ed in particolare si è riscontrato che vengono rilasciate le fideiussioni previste dalla legge, soltanto nel 30 per cento dei casi di nuove costruzioni, media registrata su base nazionale, laddove nelle regioni del nord si registra un'applicazione pari solo al 45 per cento, mentre nelle regioni del centro vi è un'applicazione del 15 per cento e nelle regioni del sud soltanto del 5 per cento;
la non applicazione della legge in parola comporta conseguenze disastrose per le famiglie (e questa era l'intenzione della legge che però non viene applicata) che, anticipando al costruttore quote consistenti del prezzo della casa, nel caso non infrequente del fallimento dell'impresa si trovano senza garanzie e perdono soldi e casa, costrette inconsapevolmente a rendersi finanziatori e, nel caso di default, financo, a volte, soci del venditore-costruttore,
impegna il Governo
a riferire alla Camera sulle misure concrete che si intendono proporre ed adottare al fine di rendere effettiva l'applicazione delle norme previste dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
9/5312-AR/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Lussana, Nicola Molteni.
La Camera,
premesso che:
lo scorso 4 luglio in VIII Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera è stata approvata all'unanimità la risoluzione 7-00866 che impegna il Governo a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energicamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, dando anche stabilità al credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico ed estendendolo anche al consolidamento antisismico degli edifici;
la validità della sopraccitata misura viene prorogata, solo per la parte relativa all'efficienza energetica, dal disegno di legge di conversione del decreto 83 del 2012 al 30 giugno del 2013;
l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio; i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;
il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;
il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della green economy nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO2, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopracitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi anche in termini strettamente contabili;
nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI – «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, oltre al limite del 30 giugno 2013, estendendolo anche agli interventi di prevenzione antisismica nel patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese e stabilizzandolo.
9/5312-AR/82. Realacci, Mariani, Margiotta, Bratti, Braga, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Rigoni, Strizzolo, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
lo scorso 4 luglio in VIII Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera è stata approvata all'unanimità la risoluzione 7-00866 che impegna il Governo a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energicamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, dando anche stabilità al credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico ed estendendolo anche al consolidamento antisismico degli edifici;
la validità della sopraccitata misura viene prorogata, solo per la parte relativa all'efficienza energetica, dal disegno di legge di conversione del decreto 83 del 2012 al 30 giugno del 2013;
l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio; i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;
il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;
il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della green economy nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO2, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopracitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi anche in termini strettamente contabili;
nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI – «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, oltre al limite del 30 giugno 2013, estendendolo anche agli interventi di prevenzione antisismica nel patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese e stabilizzandolo.
9/5312-AR/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Realacci, Mariani, Margiotta, Bratti, Braga, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Rigoni, Strizzolo, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, come modificato nel corso dell'esame parlamentare prevede che Fintecna o società da questa interamente controllata assicuri – sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze – alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a specificare in sede di attuazione della disposizione, anche attraverso l'emanazione di circolari, che il supporto fornito da Fintecna o da società da questa interamente controllata non deve essere obbligatoriamente richiesto né, ove richiesto, ha carattere di esclusività, affinché venga salvaguardato il diritto di ogni soggetto privato o pubblico di scegliere le professionalità di cui avvalersi per l'espletamento delle attività tecnico-ingegneristiche necessarie nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
9/5312-AR/83. Tommaso Foti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 67, si occupa del rilancio del turismo, i buoni vacanze sono uno degli strumenti più importanti a tal fine, si tratta, infatti, di titoli di pagamento immediatamente spendibili realizzati in tagli differenti, emessi da Buoni Vacanza Italia (BVI) tramite strutture specializzate;
BVI ne garantisce l'autenticità e la spendibilità agli utenti e agli esercenti attraverso un circuito bancario dedicato, essi danno la possibilità di acquistare un pacchetto turistico completo o servizi vari (ospitalità, ristorazione, trasporto, mostre, guide eccetera), purché scelti all'interno del catalogo realizzato da BVI;
il sistema nasce dall'esigenza di una politica di sostegno alla domanda di turismo, che coinvolga fasce di popolazione in genere escluse (anziani, disabili, giovani e famiglie meno abbienti), che rappresentano una percentuale elevata della popolazione;
lo sviluppo del turismo sociale favorisce anche lo sviluppo del turismo nazionale in termini di riequilibrio tra nord e sud del Paese e tra alte e basse stagioni, perché allarga la platea dei turisti, incentivando la destagionalizzazione;
il buono vacanza in Italia (chèque-vacances in Francia) è un titolo di pagamento nominativo proposto ai salariati, che possono così accantonare un budget per le vacanze mediante anche il contributo del datore di lavoro; i pensionati possono essere associati al progetto della BVI, attraverso la parziale deduzione della spesa turistica dalle imposte in rapporto al reddito;
se è vero che il turismo è un diritto che non può essere esercitato dai meno abbienti per mancanza di risorse e di offerte specifiche, tramite buoni vacanze parzialmente o totalmente esenti da imposte e da contributi sociali, o erogati ai meno abbienti, si favorisce l'accesso al turismo anche di chi non eserciterebbe questo diritto,
impegna il Governo
a disporre, nel primo provvedimento utile, alla revisione dell'attuale sistema dei buoni vacanze allo scopo di svilupparne la diffusione, prevedendo nel contempo il rifinanziamento dei medesimi.
9/5312-AR/84. Marchioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 67, si occupa del rilancio del turismo, i buoni vacanze sono uno degli strumenti più importanti a tal fine, si tratta, infatti, di titoli di pagamento immediatamente spendibili realizzati in tagli differenti, emessi da Buoni Vacanza Italia (BVI) tramite strutture specializzate;
BVI ne garantisce l'autenticità e la spendibilità agli utenti e agli esercenti attraverso un circuito bancario dedicato, essi danno la possibilità di acquistare un pacchetto turistico completo o servizi vari (ospitalità, ristorazione, trasporto, mostre, guide eccetera), purché scelti all'interno del catalogo realizzato da BVI;
il sistema nasce dall'esigenza di una politica di sostegno alla domanda di turismo, che coinvolga fasce di popolazione in genere escluse (anziani, disabili, giovani e famiglie meno abbienti), che rappresentano una percentuale elevata della popolazione;
lo sviluppo del turismo sociale favorisce anche lo sviluppo del turismo nazionale in termini di riequilibrio tra nord e sud del Paese e tra alte e basse stagioni, perché allarga la platea dei turisti, incentivando la destagionalizzazione;
il buono vacanza in Italia (chèque-vacances in Francia) è un titolo di pagamento nominativo proposto ai salariati, che possono così accantonare un budget per le vacanze mediante anche il contributo del datore di lavoro; i pensionati possono essere associati al progetto della BVI, attraverso la parziale deduzione della spesa turistica dalle imposte in rapporto al reddito;
se è vero che il turismo è un diritto che non può essere esercitato dai meno abbienti per mancanza di risorse e di offerte specifiche, tramite buoni vacanze parzialmente o totalmente esenti da imposte e da contributi sociali, o erogati ai meno abbienti, si favorisce l'accesso al turismo anche di chi non eserciterebbe questo diritto,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la revisione dell'attuale sistema dei buoni vacanze allo scopo di svilupparne la diffusione, prevedendo nel contempo il rifinanziamento dei medesimi.
9/5312-AR/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Marchioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013; viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1o gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;
attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;
mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;
lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;
il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;
è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;
le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore,
impegna il Governo
a inserire, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, anche le spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.
9/5312-AR/85. Scarpetti, Marchioni, Rigoni, Bossa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013; viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1o gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;
attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;
mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;
lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;
il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;
è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;
le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'inserimento, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, anche delle spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.
9/5312-AR/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Scarpetti, Marchioni, Rigoni, Bossa.
La Camera,
premesso che:
il settore idrico rappresenta, nel contempo sia un asset strategico per il Paese sia un servizio pubblico essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini;
lo scenario di questo settore evidenzia un forte deficit infrastrutturale rispetto agli altri paesi europei. Tale situazione renderà necessario avviare, nei prossimi anni dieci anni, ingenti investimenti che, stime affidabili, valutano nell'ordine di 60 miliardi di euro;
è necessario superare i preoccupanti limiti emersi preoccupanti in ordine al reperimento dei finanziamenti nel settore con la consapevolezza che lo stato, da solo, non potrà farsi carico interamente dell'ammontare delle risorse necessarie,
impegna il Governo
ad introdurre una serie di misure che garantiscano stabilità e certezza al finanziamento degli specifici investimenti programmati nel comparto, in particolare istituendo a carico della componente tariffaria e quindi senza oneri per la finanza pubblica, un fondo di rotazione vincolato al finanziamento degli investimenti programmati nel comparto idrico.
9/5312-AR/86. Causi, Federico Testa.
La Camera,
premesso che:
il settore idrico rappresenta, nel contempo sia un asset strategico per il Paese sia un servizio pubblico essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini;
lo scenario di questo settore evidenzia un forte deficit infrastrutturale rispetto agli altri paesi europei. Tale situazione renderà necessario avviare, nei prossimi anni dieci anni, ingenti investimenti che, stime affidabili, valutano nell'ordine di 60 miliardi di euro;
è necessario superare i preoccupanti limiti emersi preoccupanti in ordine al reperimento dei finanziamenti nel settore con la consapevolezza che lo stato, da solo, non potrà farsi carico interamente dell'ammontare delle risorse necessarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre una serie di misure che garantiscano stabilità e certezza al finanziamento degli specifici investimenti programmati nel comparto, in particolare istituendo a carico della componente tariffaria e quindi senza oneri per la finanza pubblica, un fondo di rotazione vincolato al finanziamento degli investimenti programmati nel comparto idrico.
9/5312-AR/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Causi, Federico Testa.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame recante misure urgenti per la crescita del Paese reca importanti disposizioni finalizzate a rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita;
si auspica una veloce approvazione del decreto-legge in esame dal momento che la ripresa dell'economia è ormai urgenza per il nostro paese e deve essere considerata prioritaria nell'agenda parlamentare e di governo;
il piano nazionale per le città messo a punto nel «Decreto Sviluppo-Infrastrutture» dovrebbe coordinare una serie di interventi proposti direttamente dai comuni per la riqualificazione delle aree degradate e per le quali il Governo ha stanziato un budget di 224 milioni di euro (10 milioni per il 2012, 24 milioni per il 2013, 40 milioni il 2014 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017);
per la predisposizione del piano, i comuni interessati dovranno inviare ad una cabina di regia le loro proposte di contratti di valorizzazione urbana;
la valenza del piano è di sei anni e, per tale durata, lo stanziamento di 250 milioni di euro pare assolutamente insufficiente, visto il particolare momento di crisi economica in cui versano il nostro paese e le amministrazioni locali,
impegna il Governo:
ad assicurare che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce la modalità di funzionamento della cabina di regia comprenda anche la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano;
a disporre che a decorrere dall'anno 2013 la selezione delle proposte dei Contratti di valorizzazione urbana, sulla base dei criteri di cui al comma 3, avvenga attraverso bando pubblico emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
a prevedere di avvalersi per la realizzazione di attività edificatorie sia del contributo del soggetto privato che del cofinanziamento del comune interessato.
9/5312-AR/87. Albini, Mattesini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame recante misure urgenti per la crescita del Paese reca importanti disposizioni finalizzate a rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita;
si auspica una veloce approvazione del decreto-legge in esame dal momento che la ripresa dell'economia è ormai urgenza per il nostro paese e deve essere considerata prioritaria nell'agenda parlamentare e di governo;
il piano nazionale per le città messo a punto nel «Decreto Sviluppo-Infrastrutture» dovrebbe coordinare una serie di interventi proposti direttamente dai comuni per la riqualificazione delle aree degradate e per le quali il Governo ha stanziato un budget di 224 milioni di euro (10 milioni per il 2012, 24 milioni per il 2013, 40 milioni il 2014 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017);
per la predisposizione del piano, i comuni interessati dovranno inviare ad una cabina di regia le loro proposte di contratti di valorizzazione urbana;
la valenza del piano è di sei anni e, per tale durata, lo stanziamento di 250 milioni di euro pare assolutamente insufficiente, visto il particolare momento di crisi economica in cui versano il nostro paese e le amministrazioni locali,
impegna il Governo:
a prevedere di avvalersi per la realizzazione di attività edificatorie sia del contributo del soggetto privato che del cofinanziamento del comune interessato.
9/5312-AR/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Albini, Mattesini.
La Camera,
premesso che:
il settore idrico rappresenta, nel contempo sia un asset strategico per il Paese sia un servizio pubblico essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini;
lo scenario di questo settore evidenzia un forte deficit infrastrutturale rispetto agli altri paesi europei. Nel comparto idrico la sola valutazione delle necessità legate all'attuazione degli obiettivi fissati dalla direttiva 2000/60/CE, da conseguire entro il 2015, assumendo che quelli pregressi fossero già compiutamente considerati nelle pianificazioni locali, porterebbe a quantificare il fabbisogno per il triennio 2012-2015 in circa 15,2 miliardi di euro;
è necessario superare i preoccupanti limiti emersi preoccupanti in ordine al reperimento dei finanziamenti nel settore con la consapevolezza che lo stato, da solo, non potrà farsi carico interamente dell'ammontare delle risorse necessarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere la possibilità per le società di emettere obbligazioni anche ai gestori di servizi pubblici locali.
9/5312-AR/88. Federico Testa, Causi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 35, comma 1, al secondo periodo del capoverso 17, modifica la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disponendo, che sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte all'abrogazione della sopraindicata disposizione di salvaguardia di procedimenti concessori e autorizzatori e di titoli abilitativi.
9/5312-AR/89. Germanà.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 35, comma 1, al secondo periodo del capoverso 17, modifica la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disponendo, che sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa.
9/5312-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Germanà.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 35, comma 1, al secondo periodo del capoverso 17, modifica la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disponendo, che sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti opportuni della norma richiamata in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a prevedere che la sopraindicata disposizione di salvaguardia dei procedimenti concessori e autorizzatori e di titoli abilitativi non trovi applicazione nel caso di procedimenti e titoli relativi ad attività ricadenti nelle dodici miglia dai confini delle aree marine protette.
9/5312-AR/90. Gibiino, Germanà.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 35, comma 1, al secondo periodo del capoverso 17, modifica la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disponendo, che sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti della norma richiamata in premessa.
9/5312-AR/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Gibiino, Germanà.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 34, comma 1, reca alcune modifiche all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di biocarburanti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte all'abrogazione del sopra citato comma 1 dell'articolo 34.
9/5312-AR/91. Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 34, comma 1, reca alcune modifiche all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di biocarburanti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa.
9/5312-AR/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede anche interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20-29 maggio 2012, al fine di contribuire a realizzare In tempi rapidi una piena ripresa di tutte le attività produttive, economiche, di servizio, sociali e culturali;
il decreto-legge n. 74 del 2012 e la Deliberazione AEEG n. 235/2012 prevedono la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi a partire dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai Provvedimenti delle Autorità competenti;
detti provvedimenti accomunano da un lato soggetti che hanno avuto danni effettivi ad altri che pur avendo avuto disagi, ne sono stati esenti e, dall'altro, l'ampiezza dei beneficiari e gli squilibri finanziari posti in capo ai fornitori dei servizi pubblici locali derivanti da una sospensione dei pagamenti fanno gravare il forte peso economico finanziario del provvedimento soltanto su questi ultimi, anch'essi fortemente danneggiati dal sisma nelle infrastrutture e nelle reti dei servizi, negli immobili e nelle sedi aziendali;
che gli ingenti flussi di cassa che verranno meno per effetto della deliberata sospensione prima richiamata se non tempestivamente ed adeguatamente compensati dal sistema regolatorio determineranno un aumento forte dell'esposizione finanziaria corrente (personale, costi di produzione, pagamento fornitori, eccetera) per i gestori soprattutto piccoli e medi che operano nel perimetro del Comuni coinvolti dal sisma e che perciò le stesse Aziende rischiano di non poter più continuare a fornire i servizi,
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali che versano in difficoltà di cassa idonee compensazioni finanziarie per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione dei pagamento delle fatture relative alle forniture dei servizi di energia elettrica, di gas e dei servizio idrico integrato alle utenze effettivamente danneggiate.
9/5312-AR/92. Marchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede anche interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20-29 maggio 2012, al fine di contribuire a realizzare In tempi rapidi una piena ripresa di tutte le attività produttive, economiche, di servizio, sociali e culturali;
il decreto-legge n. 74 del 2012 e la Deliberazione AEEG n. 235/2012 prevedono la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi a partire dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai Provvedimenti delle Autorità competenti;
detti provvedimenti accomunano da un lato soggetti che hanno avuto danni effettivi ad altri che pur avendo avuto disagi, ne sono stati esenti e, dall'altro, l'ampiezza dei beneficiari e gli squilibri finanziari posti in capo ai fornitori dei servizi pubblici locali derivanti da una sospensione dei pagamenti fanno gravare il forte peso economico finanziario del provvedimento soltanto su questi ultimi, anch'essi fortemente danneggiati dal sisma nelle infrastrutture e nelle reti dei servizi, negli immobili e nelle sedi aziendali;
che gli ingenti flussi di cassa che verranno meno per effetto della deliberata sospensione prima richiamata se non tempestivamente ed adeguatamente compensati dal sistema regolatorio determineranno un aumento forte dell'esposizione finanziaria corrente (personale, costi di produzione, pagamento fornitori, eccetera) per i gestori soprattutto piccoli e medi che operano nel perimetro del Comuni coinvolti dal sisma e che perciò le stesse Aziende rischiano di non poter più continuare a fornire i servizi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali che versano in difficoltà di cassa idonee compensazioni finanziarie per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione dei pagamento delle fatture relative alle forniture dei servizi di energia elettrica, di gas e dei servizio idrico integrato alle utenze effettivamente danneggiate.
9/5312-AR/92. (Testo modificato nel corso della seduta) Marchi.
La Camera,
premesso che:
in materia di traffico merci via mare l'Italia, sebbene possa vantare una posizione geografica di centralità rispetto al Mediterraneo, sta registrando una pericolosa perdita di competitività rispetto al Nord Europa e al Nord Africa. A dimostrazione di tale affermazione si consideri che per fare arrivare nel nostro Paese un carico di merci proveniente dall'Asia una compagnia di navigazione trova più vantaggioso dirottare le proprie navi, piuttosto che verso Genova o Gioia Tauro, verso i porti di Anversa, Rotterdam e Amburgo, Port Said e Tangeri e ciò in virtù dell'efficienza della rete infrastrutturale, della certezza dei tempi di sdoganamento delle merci e della fornitura di servizi a basso costo che caratterizzano questi ultimi scali;
un recente studio di Cassa Depositi e Prestiti presagisce per l'Italia un futuro a tinte fosche nella competizione per le rotte Europa-Asia. La conformazione orogeografica del Paese e le dimensioni dei nostri porti lo renderebbero infatti inadatto ad accogliere grandi navi. A ciò si aggiunga che gli uffici doganali non sono aperti H24 come all'estero e che, specie in ambito agroalimentare, gli operatori della filiera logistica sono costretti a presentare fino a 77 documenti diversi a 17 enti differenti per vedere compiute le operazioni di sdoganamento;
rimanendo nel settore ma cambiando comparto si consideri che i più recenti dati forniti dallo European Cruise Council rivelano che nel 2011 il comparto crocieristico ha contribuito all'economia europea per l'importo record di 36,7 miliardi di euro e ha garantito un significativo livello occupazionale, con circa 315.500 persone complessivamente impiegate. Circa 5,6 milioni di passeggeri si sono imbarcati da un porto europeo e in particolare da Barcellona, Venezia e Civitavecchia;
in questo quadro l'Italia occupa un ruolo di primo piano. Nel 2011 un passeggero su tre è partito con una nave da crociera dai nostri porti e il nostro paese, con 6,5 milioni di visite, si conferma quale principale destinazione crocieristica d'Europa. Nel contempo, con circa 4,5 miliardi di euro di contributi diretti al settore, l'Italia si afferma quale primo paese europeo a sostenere il comparto. A ciò si aggiunga che sono più di 100.000 gli addetti italiani direttamente o indirettamente impiegati del comparto delle crociere (quasi il 32 per cento delle risorse impiegate a livello Europeo), con un volume retributivo di oltre 3 miliardi di euro;
i porti italiani, con in testa Civitavecchia, Venezia, Napoli, Livorno e Savona, condividono la leadership europea essendo essi al vertice del ranking europeo per numero di imbarchi, sbarchi e transiti. In particolare il porto di Civitavecchia è secondo solo allo scalo di Barcellona e ha registrato nel 2011 un flusso di passeggeri pari a 2,4 milioni di unità. Seguono poi Venezia (1,8 milioni di passeggeri), Savona (850 mila) e Genova (798 mila). Invece con 1,1 milioni di passeggeri in transito nel 2011, Napoli, pur non essendo scelto come porto di imbarco e sbarco, è invece il principale porto di scalo europeo, seguito nella classifica nazionale da Livorno, Bari, Palermo e Messina;
la ragione di tale perdita di competitività, da cui derivano la perdita di una posizione nei traffici oggi di privilegio e un ingente danno economico per l'intero sistema economico italiano, va rintracciata nella mancanza di una strategia unitaria in materia di logistica portuale. In Italia infatti i ventiquattro porti non solo sono al centro di singoli e scoordinati programmi di investimento, ma risultano deficitari di un apparato infrastrutturale (in particolar modo ferroviario) collegato realmente efficiente o pienamente utilizzato,
impegna il Governo
a costituire presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti una cabina di regia nazionale finalizzata ad ottimizzare i terminal portuali e logistici ed analizzare i flussi portuali al fine di evitare dispersioni ed inefficienze, coordinare e comparare i suggerimenti e le esperienze delle Compagnie e delle Autorità che gestiscono i porti d'imbarco nonché quelli dei rappresentanti delle Compagnie che operano nei settori del trasporto persone e crocieristico, predisponendo un programma d'investimento comune ed individuare le aree ove è opportuno procedere ad investimenti, monitorare la cantieristica del settore, individuare le necessarie semplificazioni di procedura e razionalizzazioni di competenze necessarie allo sviluppo del settore.
9/5312-AR/93. Pagano.
La Camera,
premesso che:
la Valbasento è la più importante area industriale della Basilicata nata alla fine degli anni 50 a seguito del ritrovamento del metano da parte dell'Eni e l'insediamento di uno dei più importanti poli chimici del paese;
a seguito del processo di dismissione della chimica di base l'area industriale a partire dalla seconda metà degli anni 80 ha subito una crisi che ha portato alla riduzione di posti di lavoro e ad un processo di reindustrializzazione che purtroppo non ha avuto gli effetti sperati;
è stato il primo sito industriale in Italia ad essere oggetto di un accordo di programma nel 1987;
a partire dal 2002 ad oggi si è assistito ad un progressivo smantellamento dell'apparato industriale del sito con le partenze di Dow Chemical, Nylstar 1, Nylstar 2, il fallimento della PNT ex Pirelli, e altre realtà produttive importanti con la perdita di oltre 1000 posti di lavoro tra diretti e indotto;
altri gruppi sono andati in crisi in queste settimane come la Ghizzoni, la Pmca Magneti Marelli, si tratta di altre realtà significative presenti in Valbasento;
altri gruppi come Politex, Gnosis, Helesi risentono fortemente della crisi che sta attraversando il paese;
occorre una politica di rilancio degli investimenti che possa consentire l'insediamento di nuove realtà produttive e il consolidamento di quelle che resistono in Valbasento;
in relazione alle disposizioni previste nel presente decreto-legge in fase di conversione in legge è possibile individuare dei percorsi che possano consentire la individuazione di nuove risorse per il rilancio dell'area industriale della Valbasento,
impegna il Governo
a prevedere entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto la convocazione presso il Ministero dello sviluppo economico di un tavolo istituzionale per affrontare il rilancio industriale della Valbasento.
9/5312-AR/94. Burtone.
La Camera,
premesso che:
la Valbasento è la più importante area industriale della Basilicata nata alla fine degli anni 50 a seguito del ritrovamento del metano da parte dell'Eni e l'insediamento di uno dei più importanti poli chimici del paese;
a seguito del processo di dismissione della chimica di base l'area industriale a partire dalla seconda metà degli anni 80 ha subito una crisi che ha portato alla riduzione di posti di lavoro e ad un processo di reindustrializzazione che purtroppo non ha avuto gli effetti sperati;
è stato il primo sito industriale in Italia ad essere oggetto di un accordo di programma nel 1987;
a partire dal 2002 ad oggi si è assistito ad un progressivo smantellamento dell'apparato industriale del sito con le partenze di Dow Chemical, Nylstar 1, Nylstar 2, il fallimento della PNT ex Pirelli, e altre realtà produttive importanti con la perdita di oltre 1000 posti di lavoro tra diretti e indotto;
altri gruppi sono andati in crisi in queste settimane come la Ghizzoni, la Pmca Magneti Marelli, si tratta di altre realtà significative presenti in Valbasento;
altri gruppi come Politex, Gnosis, Helesi risentono fortemente della crisi che sta attraversando il paese;
occorre una politica di rilancio degli investimenti che possa consentire l'insediamento di nuove realtà produttive e il consolidamento di quelle che resistono in Valbasento;
in relazione alle disposizioni previste nel presente decreto-legge in fase di conversione in legge è possibile individuare dei percorsi che possano consentire la individuazione di nuove risorse per il rilancio dell'area industriale della Valbasento,
impegna il Governo
a prevedere in tempi rapidi la convocazione presso il Ministero dello sviluppo economico di un tavolo istituzionale per affrontare il rilancio industriale della Valbasento.
9/5312-AR/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame introducono misure volte a favorire la crescita del Paese ed è evidente che la ripresa dell'economia passa inevitabilmente attraverso l'incremento dell'occupazione e la tutela del lavoro;
sul fronte previdenziale, le conseguenze dell'entrata in vigore della riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 rischia di creare – tra l'altro – insostenibili criticità in capo ai lavoratori, cosiddetti «esodati» che hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi di mobilità o uscita incentivata dall'azienda presso la quale operavano e che attualmente si ritrovano in una condizione di «limbo previdenziale», vale a dire senza lavoro e senza pensione;
la categoria risulta essere composta da decine di migliaia di lavoratori che attualmente vivono una condizione di vistosa criticità, che sembra non trovare soluzione definitiva nell'ambito delle iniziative condotte in queste settimane dai referenti dell'Esecutivo,
impegna il Governo
a prevedere in tempi celeri iniziative, anche di natura normativa, volte a rettificare la situazione dei lavoratori cosiddetti esodati, al fine di riconoscere agli stessi la possibilità di accedere al pensionamento, così come da accordi dagli stessi sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma.
9/5312-AR/95. Granata, Di Biagio, Muro.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame introducono misure volte a favorire la crescita del Paese ed è evidente che la ripresa dell'economia passa inevitabilmente attraverso l'incremento dell'occupazione e la tutela del lavoro;
sul fronte previdenziale, le conseguenze dell'entrata in vigore della riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 rischia di creare – tra l'altro – insostenibili criticità in capo ai lavoratori, cosiddetti «esodati» che hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi di mobilità o uscita incentivata dall'azienda presso la quale operavano e che attualmente si ritrovano in una condizione di «limbo previdenziale», vale a dire senza lavoro e senza pensione;
la categoria risulta essere composta da decine di migliaia di lavoratori che attualmente vivono una condizione di vistosa criticità, che sembra non trovare soluzione definitiva nell'ambito delle iniziative condotte in queste settimane dai referenti dell'Esecutivo,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e all'esito del processo di verifica del numero di lavoratori interessati, l'opportunità di prevedere in tempi celeri iniziative, anche di natura normativa, volte a rettificare la situazione dei lavoratori cosiddetti esodati, al fine di riconoscere agli stessi la possibilità di accedere al pensionamento, così come da accordi dagli stessi sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma.
9/5312-AR/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Granata, Di Biagio, Muro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 52 del provvedimento in esame proroga al 30 giugno 2013 il termine per l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema;
il referente di Governo in occasione della discussione del provvedimento in esame presso la Commissione attività produttive, respingendo l'emendamento 52.6 volto a stabilire modalità di rimborso del contributo versato dalle imprese a favore del Sistri per gli anni 2010-2011 ha evidenziato che «la questione è rilevante e condivisibile. Ritenendo, tuttavia, che si potrà procedere ad una eventuale restituzione delle somme versate per il Sistri solo a conclusione dei controlli che saranno effettuati sul sistema»;
l'attuale configurazione del SISTRI, con le sue fumose caratteristiche operative e la dubbia capacità funzionale a fronte di un «investimento» da parte dello Stato esoso e impegnativo – sentitamente in questa congiuntura economica – solleva seri dubbi sull'utilità e sulla reale funzionalità del sistema – confermata anche dalla sospensiva di cui all'articolo 52 – anche in termini di concreta tracciabilità dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
le imprese hanno dovuto sostenere per ben due anni un significativo contributo, sancito dal decreto ministeriale 17/12/2009 e nei confronti di queste sarebbe inderogabile un rimborso di quanto versato a fronte di un servizio mai erogato,
impegna il Governo
a definire, attraverso apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modalità di rimborso del contributo annuo di cui al decreto ministeriale 17/12/2009 così come modificato dal decreto ministeriale 1/2/2010, sostenuto per gli anni 2010-11 dagli operatori ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.
9/5312-AR/96. Lamorte, Di Biagio, Raisi, Scanderebech.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 52 del provvedimento in esame proroga al 30 giugno 2013 il termine per l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema;
il referente di Governo in occasione della discussione del provvedimento in esame presso la Commissione attività produttive, respingendo l'emendamento 52.6 volto a stabilire modalità di rimborso del contributo versato dalle imprese a favore del Sistri per gli anni 2010-2011 ha evidenziato che «la questione è rilevante e condivisibile. Ritenendo, tuttavia, che si potrà procedere ad una eventuale restituzione delle somme versate per il Sistri solo a conclusione dei controlli che saranno effettuati sul sistema»;
l'attuale configurazione del SISTRI, con le sue fumose caratteristiche operative e la dubbia capacità funzionale a fronte di un «investimento» da parte dello Stato esoso e impegnativo – sentitamente in questa congiuntura economica – solleva seri dubbi sull'utilità e sulla reale funzionalità del sistema – confermata anche dalla sospensiva di cui all'articolo 52 – anche in termini di concreta tracciabilità dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
le imprese hanno dovuto sostenere per ben due anni un significativo contributo, sancito dal decreto ministeriale 17/12/2009 e nei confronti di queste sarebbe inderogabile un rimborso di quanto versato a fronte di un servizio mai erogato,
impegna il Governo
a definire, in caso di definitiva cessazione del SISTRI, attraverso apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modalità di rimborso del contributo annuo di cui al decreto ministeriale 17/12/2009 così come modificato dal decreto ministeriale 1/2/2010, sostenuto per gli anni 2010-11 dagli operatori ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.
9/5312-AR/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Lamorte, Di Biagio, Raisi, Scanderebech.
La Camera,
premesso che:
il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a cui il provvedimento in esame apporta alcune modifiche sul versante dell'utilizzo dei biocarburanti, ha introdotto un sistema di certificazione finalizzato per la sostenibilità dei bioliquidi in attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepisce e introduce i criteri di sostenibilità per l'impiego di bioliquidi nei settori della produzione elettrica e dei trasporti;
tali misure, onerose e non prive di difficoltà nella loro attuazione (si richiede il coinvolgimento dell'intera filiera di produzione, fino al singolo coltivatore dall'altra parte del mondo), per effetto del citato decreto, stabiliscono una attuazione retroattiva impossibile da realizzare, sia a causa del ritardo con cui il Ministero ha pubblicato il già richiamato decreto attuativo, sia per la necessità di implementare il sistema e coinvolgere gli operatori;
come già evidenziato in diversi atti di sindacato ispettivo, in nessuna parte della direttiva si fa esplicito riferimento ad un sistema di certificazione così stringente e limitativo che di fatto mette in ginocchio tutte le aziende che importano da Paesi, i quali non ritengono opportuno – sotto più punti di vista – adeguarsi agli obblighi di certificazione imposti dall'Italia;
sarebbe auspicabile procedere alla pubblicazione di un apposito decreto ministeriale espressamente scritto per il settore bioliquidi (produzione energia elettrica) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per chiarire meglio i dettagli di applicazione dei requisiti di sostenibilità dei bioliquidi operando un distinguo tra biocarburanti e bioliquidi,
impegna il Governo
a modificare, attraverso un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il decreto 23 gennaio 2012 recante Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi riconoscendo le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità esclusivamente per il settore dei bioliquidi destinati alla produzione di energia elettrica e i dettagli e i nuovi termini di applicazione dei requisiti di sostenibilità per i bioliquidi.
9/5312-AR/97. Raisi, Di Biagio, Scanderebech.
La Camera,
premesso che:
il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a cui il provvedimento in esame apporta alcune modifiche sul versante dell'utilizzo dei biocarburanti, ha introdotto un sistema di certificazione finalizzato per la sostenibilità dei bioliquidi in attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepisce e introduce i criteri di sostenibilità per l'impiego di bioliquidi nei settori della produzione elettrica e dei trasporti;
tali misure, onerose e non prive di difficoltà nella loro attuazione (si richiede il coinvolgimento dell'intera filiera di produzione, fino al singolo coltivatore dall'altra parte del mondo), per effetto del citato decreto, stabiliscono una attuazione retroattiva impossibile da realizzare, sia a causa del ritardo con cui il Ministero ha pubblicato il già richiamato decreto attuativo, sia per la necessità di implementare il sistema e coinvolgere gli operatori;
come già evidenziato in diversi atti di sindacato ispettivo, in nessuna parte della direttiva si fa esplicito riferimento ad un sistema di certificazione così stringente e limitativo che di fatto mette in ginocchio tutte le aziende che importano da Paesi, i quali non ritengono opportuno – sotto più punti di vista – adeguarsi agli obblighi di certificazione imposti dall'Italia;
sarebbe auspicabile procedere alla pubblicazione di un apposito decreto ministeriale espressamente scritto per il settore bioliquidi (produzione energia elettrica) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per chiarire meglio i dettagli di applicazione dei requisiti di sostenibilità dei bioliquidi operando un distinguo tra biocarburanti e bioliquidi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare idonei strumenti, anche normativi, per disciplinare le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità esclusivamente per il settore dei bioliquidi destinati alla produzione di energia elettrica e i dettagli e i nuovi termini di applicazione dei requisiti di sostenibilità per i bioliquidi.
9/5312-AR/97. (Testo modificato nel corso della seduta) Raisi, Di Biagio, Scanderebech.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per la detrazione fiscale degli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico tesi a contribuire al rilancio dell'economia del settore;
tra le misure previste, in considerazione del particolare momento di crisi economica che sta attraversando il Paese e per dare una mano alle famiglie, non vi è quella relativa all'applicazione di una aliquota IVA ridotta al 10 per cento per i contratti di servizio energia cosiddetto Plus, disciplinati dal decreto legislativo n. 115 del 2008, con l'obiettivo di incidere sull'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici, sia per i nuovi investimenti che saranno effettuati, con conseguenti minori consumi ed emissioni nocive, sia per una maggiore sicurezza nella gestione degli impianti, con un conseguente contenimento dei costi per i cittadini;
la riduzione al 10 per cento dell'IVA è neutra sotto il profilo della individuazione delle risorse economiche se concepita come misura alternativa al credito d'imposta IRPEF (dilazionato in dieci anni), stabilito dalla finanziaria 2007 e successivamente rinnovato, e rappresenta una alternativa valida volta ad incentivare la riqualificazione tecnologica nei grandi impianti condominiali, principalmente di edilizia popolare;
l'agevolazione che nei contratti in questione andrebbe applicata all'acquisto non solo degli impianti ma anche alle fonti energetiche, alimenterebbe in tal modo un circolo virtuoso di maggiori introiti IVA, sia per gli interventi di carattere tecnologico altrimenti non realizzabili, sia per la conseguente emersione del sommerso,
impegna il Governo
ad adottare opportuni provvedimenti legislativi volti ad integrare il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo il riferimento alle fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia “Plus”, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b.» e precisando che tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.
9/5312-AR/98. Scanderebech, Di Biagio, Raisi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del provvedimento in esame mira a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare con l'obiettivo di superare le criticità e promuovere l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore;
considerando la grave situazione in cui versano molte imprese italiane, si ritiene opportuno applicare quanto disposto dal suddetto provvedimento ai procedimenti già avviati al fine di dare un più adeguato supporto alle realtà in crisi,
impegna il Governo
a consentire, attraverso le opportune iniziative normative, l'applicazione delle disposizioni di cui in premessa ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti anche precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/5312-AR/99. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del provvedimento in esame mira a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare con l'obiettivo di superare le criticità e promuovere l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore;
considerando la grave situazione in cui versano molte imprese italiane, si ritiene opportuno applicare quanto disposto dal suddetto provvedimento ai procedimenti già avviati al fine di dare un più adeguato supporto alle realtà in crisi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui in premessa ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti anche precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/5312-AR/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio, Raisi, Scanderebech.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha inserito l'articolo 16-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo a regime la detrazione dell'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
l'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, dispone, al comma 1, che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto fino al giugno 2013, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
dalla norma non si evince chiaramente come debba applicarsi il tetto massimo di spesa nel caso di lavori di manutenzione eseguiti sulle parti comuni condominiali, posto che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 3 agosto 2007, n. 206/E, in occasione dell'interpretazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 449 del 1997, ha stabilito che il limite di spesa che costituisce il tetto massimo su cui è consentito calcolare la detrazione percentuale deve essere riferito all'abitazione;
nella stessa Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in relazione al computo del limite massimo di spesa, «le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo»;
da ultimo, la circolare 19 giugno 2012, n. 25 dell'Agenzia delle Entrate, nel richiamarsi alla relazione illustrativa al menzionato articolo 16-bis, ha specificato che restano comunque confermati l'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla detrazione, introdotta dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia,
impegna il Governo
a considerare la detrazione per i lavori comuni di un edificio con il limite massimo di euro 48.000,00, elevato a euro 96.000,00 fino al 30 giugno 2013, come autonoma previsione agevolativa, che può essere sommata a quella per le parti interne dell'edificio con un analogo tetto massimo, al fine di facilitare l'applicazione della norma del decreto-legge in oggetto e dell'articolo 16-bis di cui sopra e di consentire ai cittadini di conoscere l'esatta entità degli incentivi sui quali poter fare affidamento ancor prima della programmazione degli interventi.
9/5312-AR/100. Zeller, Brugger.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha inserito l'articolo 16-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo a regime la detrazione dell'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
l'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, dispone, al comma 1, che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto fino al giugno 2013, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
dalla norma non si evince chiaramente come debba applicarsi il tetto massimo di spesa nel caso di lavori di manutenzione eseguiti sulle parti comuni condominiali, posto che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 3 agosto 2007, n. 206/E, in occasione dell'interpretazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 449 del 1997, ha stabilito che il limite di spesa che costituisce il tetto massimo su cui è consentito calcolare la detrazione percentuale deve essere riferito all'abitazione;
nella stessa Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in rela- zione al computo del limite massimo di spesa, «le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo»;
da ultimo, la circolare 19 giugno 2012, n. 25 dell'Agenzia delle Entrate, nel richiamarsi alla relazione illustrativa al menzionato articolo 16-bis, ha specificato che restano comunque confermati l'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla detrazione, introdotta dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di considerare la detrazione per i lavori comuni di un edificio con il limite massimo di euro 48.000,00, elevato a euro 96.000,00 fino al 30 giugno 2013, come autonoma previsione agevolativa, che può essere sommata a quella per le parti interne dell'edificio con un analogo tetto massimo, al fine di facilitare l'applicazione della norma del decreto-legge in oggetto e dell'articolo 16-bis di cui sopra e di consentire ai cittadini di conoscere l'esatta entità degli incentivi sui quali poter fare affidamento ancor prima della programmazione degli interventi.
9/5312-AR/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37, comma 4 e seguenti, modifica la disciplina per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
il testo approvato dalle Commissioni riunite VI e X assegna alle regioni le competenze per l'indizione delle gare per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione idroelettrica, sulla base di criteri di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi;
il testo stabilisce anche i criteri di valutazione delle offerte più vantaggiose, che devono attribuire priorità all'elemento offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'elemento aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;
lo sfruttamento a scopo idroelettrico delle risorse idriche, per lo più concentrato nel territorio alpino e prealpino, crea indiscutibili interferenze con il territorio attraversato dalla risorsa idrica e proprio per questo, da anni, il legislatore ha attribuito compensazioni economiche correlate alla massiccia produzione idroelettrica a favore di tali territori, sotto forma di canoni e sovracanoni;
i territori montani da anni sono costretti ad accettare la presenza di impianti invasivi e a subire lo sfruttamento della propria risorsa idrica, una delle pochissime risorse disponibili in tali territori interni e svantaggiati, spesso emarginati e a rischio di spopolamento;
nell'ambito della Comunità europea sono riconosciute, alla pari delle gare per la scelta del concessionario, le gare per la scelta del socio privato ai fini della costituzione di partenariati pubblici privati per l'affidamento della concessione, secondo criteri di trasparenza e concorrenzialità ben stabiliti;
il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 3, comma 15-ter, definisce i contratti di partenariato pubblico privato per la concessione di lavori e di servizi; in ogni caso la selezione del socio privato dovrebbe avvenire secondo i principi comunitari, ossia mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, e le procedure dovrebbero avere ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione;
l'istituzione di un partenariato pubblico privato per la gestione della grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico garantirebbe un ruolo attivo del territorio nella gestione delle proprie risorse, attribuendo una giusta compensazione economica ed energetica al territorio stesso correlata alla massiccia produzione idroelettrica a favore dell'intero Paese che di fatto hanno sempre garantito,
impegna il Governo
a valutare la possibilità che le gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico siano indette dalle regioni anche nella forma di partenariato pubblico privato riconosciuta dalla normativa comunitaria vigente, sempre nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi.
9/5312-AR/101. Crosio, Caparini, Consiglio, Vanalli, Stucchi, Della Vedova, Piffari, Cimadoro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46-bis del decreto-legge in esame apporta delle modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
si evidenzia che i commi 23-27 dell'articolo 1 della legge del 28 giugno 2012 n. 92 intervengono sui rapporti di lavoro a progetto e sulle partite Iva;
la normativa prevista più stringente per tali fattispecie contrattuali sembrerebbe delineare future situazioni in concreto difficilmente gestibili per realtà per loro natura assai diverse dagli schemi classici del lavoro in Italia;
è il caso, ad esempio, di giovani professionisti che sono chiamati ad insegnare corsi in materia afferenti la loro professione (architetti, ingegneri, storici dell'arte, eccetera), ma che non hanno ancora redditi professionali «principali»; tali da superare il criterio quantitativo dell'80 per cento disposto dalla lettera b) del comma 26 dell'articolo 1 della legge di riforma, mentre non è certo chiaro cosa si intenda per «postazione di lavoro presso una delle sedi del committente», di cui alla lettera c) del medesimo comma; oppure, di chi viene chiamato per taluni progetti di insegnamento che poi, però, se ripetuti nel semestre successivo potrebbero far scattare «presunzioni di subordinazione»; oppure ancora come si possa in tempi brevi far individuare dai contratti collettivi le «prestazioni di elevata professionalità» che esenterebbero dalla equiparazione con il lavoro dipendente per attività svolte con modalità analoghe;
altre situazioni possono essere menzionate, tutte molto specifiche e peculiari, che come sopra non paiono trovare sbocco soddisfacente con le ipotizzate nuove regole;
si rileva che l’Association of American College and University Programs in Italy ha espresso le sue perplessità sulla normativa in questione;
sostiene che tali norme eccessivamente restrittive ovvero di difficile o immediatamente controversa interpretazione porterebbero ad un risultato diametralmente opposto a quello voluto perché non è ovviamente, pensabile, né economicamente possibile, «assumere tutti e tutti a tempo indeterminato» molti finirebbero con il non rinnovare rapporti «a rischio contenzioso», riorganizzando la loro attività oppure, in casi ormai non più «limite», chiudendola o trasferendola altrove;
si ricorda che Association of American College and University Programs in Italia comprende e rappresenta 150 programmi stabili di Università e Colleges nordamericani presenti in tutta Italia;
nei diversi centri si svolgono corsi a livello universitario, di primo e secondo livello, ma, anche, opportunità di dottorati di ricerca, per gli studenti ed i ricercatori iscritti presso l'istituzione madre;
ogni anno, una media di oltre 30.000 studenti soggiornano in questi programmi in 42 città in Italia, per periodi di studio che possono variare da uno-due mesi sino ad un intero anno accademico;
i benefìci che le attività delle istituzioni accademiche nordamericane portano in Italia sono sempre maggiori e non solo sotto il profilo accademico: fin dal 2000 uno studio curato dall'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), ma proiettato per l'intero territorio nazionale, dimostrava come almeno il 12 per cento del flusso di turisti verso i luoghi di interesse storico era costituito da studenti dell’Association of American College and University Programs;
moltissimi, inoltre, sono i posti di lavoro che, a diverso titolo, sono garantiti in Italia dalla presenza delle Università e dei Colleges nordamericani, così come sono tanti gli insegnanti italiani cui viene offerta la possibilità di insegnare presso i diversi centri nella Penisola;
le disposizioni della recente legge sulla riforma del mercato del lavoro potrebbero compromettere un indotto importante per l'economia del nostro Paese; da ciò deriva che i flussi culturali e turistici dagli Stati Uniti verso l'Italia saranno dirottati verso altri paesi europei,
impegna il Governo
a valutare di adottare un'opportuna iniziativa normativa al fine di garantire il regolare svolgimento di prestigiose attività culturali ed accademiche straniere in Italia in ossequio a un quadro giuridico sufficientemente completo nel nostro ordinamento per tali peculiari entità.
9/5312-AR/102. Berardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 del decreto recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», contiene misure finanziarie urgenti in materia di trasporto, disponendo finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto;
in particolare, la suesposta disposizione prevede lo stanziamento di risorse pari a euro 6 milioni di euro al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, l'autorizzazione di spesa di 4 milioni e 500 mila euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, e, ancora, l'aumento di capitale relativo alle società Ferrovie della Calabria s.r.l. e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l;
tra le misure finanziarie urgenti in materia di trasporto, laddove viene richiamata esplicitamente la finalità della garanzia la continuità del servizio pubblico, nulla è stato disposto per consentire la necessaria rimodulazione dei servizi notte di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, già previsto dal contratto pubblico per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri d'interesse nazionale;
la riorganizzazione del servizio universale del trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza da e per la Sicilia messa in atto negli ultimi anni dalla società Ferrovie dello Stato si è tradotta in un drastico ed illogico ridimensionamento del suddetto servizio universale ed ha generato un grave vulnus alla continuità territoriale di aree collocate nel Sud del Paese con il territorio nazionale e lesioni al diritto alla mobilità dei cittadini;
la suddetta situazione di smantellamento dei servizi ferroviari da e per la Sicilia ha prodotto, altresì, gravi vertenze occupazionali, come quelle riguardanti i lavoratori delle società Servirail e Ferrotel in mobilitazione permanente da mesi, che FS sta tentando di risolvere unicamente con rimedi tampone, non avendo come obiettivo il rilancio del servizio ferroviario nel Mezzogiorno che avrebbe evidentemente ricadute positive anche sotto il profilo dell'impiego del personale oggi senza lavoro;
la Commissione Trasporti nel parere favorevole con condizioni espresso sul decreto-legge in esame ha segnalato la necessità di inserire nel provvedimento ulteriori specifiche disposizioni in materia di trasporto, prevedendo lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza da e per la Sicilia, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario,
impegna il Governo
a prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza, affinché sia assicurata la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia al fine di ripristinare la corretta gestione del servizio universale passeggeri e di garantire la continuità territoriale ed il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani.
9/5312-AR/103. Garofalo, Rigoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 del decreto recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», contiene misure finanziarie urgenti in materia di trasporto, disponendo finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto;
in particolare, la suesposta disposizione prevede lo stanziamento di risorse pari a euro 6 milioni di euro al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, l'autorizzazione di spesa di 4 milioni e 500 mila euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, e, ancora, l'aumento di capitale relativo alle società Ferrovie della Calabria s.r.l. e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l;
tra le misure finanziarie urgenti in materia di trasporto, laddove viene richiamata esplicitamente la finalità della garanzia la continuità del servizio pubblico, nulla è stato disposto per consentire la necessaria rimodulazione dei servizi notte di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, già previsto dal contratto pubblico per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri d'interesse nazionale;
la riorganizzazione del servizio universale del trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza da e per la Sicilia messa in atto negli ultimi anni dalla società Ferrovie dello Stato si è tradotta in un drastico ed illogico ridimensionamento del suddetto servizio universale ed ha generato un grave vulnus alla continuità territoriale di aree collocate nel Sud del Paese con il territorio nazionale e lesioni al diritto alla mobilità dei cittadini;
la suddetta situazione di smantellamento dei servizi ferroviari da e per la Sicilia ha prodotto, altresì, gravi vertenze occupazionali, come quelle riguardanti i lavoratori delle società Servirail e Ferrotel in mobilitazione permanente da mesi, che FS sta tentando di risolvere unicamente con rimedi tampone, non avendo come obiettivo il rilancio del servizio ferroviario nel Mezzogiorno che avrebbe evidentemente ricadute positive anche sotto il profilo dell'impiego del personale oggi senza lavoro;
la Commissione Trasporti nel parere favorevole con condizioni espresso sul decreto-legge in esame ha segnalato la necessità di inserire nel provvedimento ulteriori specifiche disposizioni in materia di trasporto, prevedendo lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza da e per la Sicilia, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito del contratto di servizio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza, affinché sia assicurata la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia al fine di ripristinare la corretta gestione del servizio universale passeggeri e di garantire la continuità territoriale ed il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani.
9/5312-AR/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Garofalo, Rigoni.
La Camera,
premesso che:
le misure di sviluppo e crescita del Paese promosse dal Governo riguardano anche il settore delle infrastrutture ed in particolare quelle portuali, laddove con l'articolo 4 del decreto-legge in esame, è stabilita l'autonomia finanziaria delle autorità portuali ed il finanziamento della realizzazione di opere nei porti per il potenziamento della rete infrastrutturale;
con il successivo articolo 15 è prevista, tuttavia, la revoca dei finanziamenti statali precedentemente destinati ad interventi infrastrutturali nei porti, qualora i relativi bandi non risultino pubblicati alla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
considerato che nel caso del porto di Ancona, solo nel giugno scorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il provvedimento di variazione e rimodulazione finanziaria al programma di opere infrastrutturali finanziate con la legge n. 166 del 2002;
tenuto conto che per le procedure già poste in essere, in alcuni casi, sono stati già sostenuti oneri ingenti per progettazioni, caratterizzazioni ambientali e pertanto, allo scopo di non vanificare le spese sostenute,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a salvaguardare, comunque, dalla revoca i finanziamenti connessi ad interventi, i cui progetti definitivi siano stati approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
9/5312-AR/104. Cavallaro.
La Camera,
premesso che:
le misure di sviluppo e crescita del Paese promosse dal Governo riguardano anche il settore delle infrastrutture ed in particolare quelle portuali, laddove con l'articolo 4 del decreto-legge in esame, è stabilita l'autonomia finanziaria delle autorità portuali ed il finanziamento della realizzazione di opere nei porti per il potenziamento della rete infrastrutturale;
con il successivo articolo 15 è prevista, tuttavia, la revoca dei finanziamenti statali precedentemente destinati ad interventi infrastrutturali nei porti, qualora i relativi bandi non risultino pubblicati alla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
considerato che nel caso del porto di Ancona, solo nel giugno scorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il provvedimento di variazione e rimodulazione finanziaria al programma di opere infrastrutturali finanziate con la legge n. 166 del 2002;
tenuto conto che per le procedure già poste in essere, in alcuni casi, sono stati già sostenuti oneri ingenti per progettazioni, caratterizzazioni ambientali e pertanto, allo scopo di non vanificare le spese sostenute,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di adottare iniziative volte a salvaguardare con successivi provvedimenti, gli interventi, i cui progetti definitivi siano stati approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
9/5312-AR/104. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallaro.
La Camera,
premesso che:
il sistema della ricerca italiana costituisce un bene comune da tutelare e consolidare nella consapevolezza che la crescita economica e sociale di un paese si accompagna all'ampliamento del patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche quale pre-condizione del progresso, della competitività, della crescita del capitale umano e di uno sviluppo della democrazia partecipata;
le politiche di sviluppo della ricerca pubblica del nostro Paese si sono caratterizzate per una riduzione degli investimenti in questo settore e dai dati Eurostat emerge che il nostro Paese, nel 2010, ha investito l'1,26 per cento del PIL in ricerca e sviluppo, dato ben lontano dall'obiettivo del 3 per cento previsto nella nuova strategia Europea 2020;
la crisi finanziaria e i vincoli assunti con la UE in merito alla riduzione del debito pubblico impongono di ripensare le politiche della ricerca reindirizzandole verso nuovi traguardi di efficienza ed efficacia;
in particolare l'Isfol è un Ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che svolge attività di ricerca e assistenza tecnica in una prospettiva europea, nazionale e territoriale sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche di inclusione social;
l'Isfol ha accompagnato l'ingresso e il consolidamento della programmazione e attuazione delle politiche comunitarie fin dagli anni novanta assumendo il ruolo tecnico nei processi di negoziato UE/Italia, nella stesura dei documenti programmatici, nell'attuazione di specifiche azioni di sistema, sperimentando forme di assistenza tecnica al governo (sia centrale sia regionale) capaci di coniugare virtuosamente ricerca intervento e interventi di capacity building, rivolte ai sistemi istituzionali;
l'Istituto ha inoltre offerto metodi e strumenti per la valutazione e il monitoraggio delle politiche contribuendo alla diffusione della cultura dei fondi strutturali presso le amministrazioni pubbliche e ha svolto attività di consulenza all'Unione europea e ad altri Organismi internazionali quali il Cedefop, l'Ocse, l'Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del lavoro, il Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq-Francia) e il Bundesinstitut fúr Berufsbildung (Bibb-Germania);
nelle attività portate avanti dall'Isfol sono impiegati oltre 600 lavoratori tra ricercatori/tecnologi, collaboratori tecnici e amministrativi, di cui il 40 per cento circa possiede un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31/12/2013;
le numerose azioni di sistema realizzate e la gestione di Iniziative e Programmi Comunitari hanno consentito all'Istituto di sperimentare e sedimentare un patrimonio di conoscenze e competenze inedito che rischia di essere disperso,
impegna il Governo:
ad assumere una strategia finalizzata alla ripresa economica con la consapevolezza che la crescita economica e sociale di un paese si accompagna all'ampliamento del patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche, sostenendo la centralità della ricerca nella ripresa e nella crescita del Paese;
ad investire su un'economia sostenibile e competitiva, che si basi sulla catena di connessione ricerca-innovazione-produzione, in grado di dare piena espressione alle potenzialità del sistema universitario e di ricerca;
a valorizzare ed accrescere le competenze dell'Isfol quale soggetto deputato all'analisi, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche pubbliche nazionali e territoriali in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed inclusione sociale, attribuendogli specifici compiti da svolgere in collaborazione con altri organismi quali gruppi di ricerca collegati ad Università, agenzie ed enti anche con finalità di ricerca italiani ed esteri, anche al fine di garantire l'appropriatezza delle attività valutative e di controllo in capo ai soggetti ed ai poteri pubblici;
ad assicurare la continuità dei servizi offerti dall'Isfol nell'ambito dei fondi strutturali ed in particolare del Fondo Sociale Europeo, dando corso al suo pieno coinvolgimento nella programmazione ed attuazione della politica di coesione 2014-2020 anche mediante un maggior raccordo con il Ministro della coesione territoriale con particolare attenzione a quelle azioni che attengono lo sviluppo delle risorse umane;
a garantire la sua autonomia scientifica come valore irrinunciabile oltre che una maggiore sinergia con il MIUR e con gli enti di ricerca da questo vigilato mediante l'apertura di un tavolo interministeriale finalizzato alla promozione delle necessarie sinergie tra i soggetti a vario titolo interessati ai temi legati al mercato del lavoro, formazione e politiche dell'inclusione sociale.
9/5312-AR/105. Briguglio, Granata.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;
secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il Fondo per la crescita sostenibile ha una disponibilità iniziale di circa 300 milioni di euro pari alle disponibilità presenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), al netto degli impegni, alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
tale dotazione è implementata con le risorse derivanti dalle somme in bilancio relative a norme oggetto di abrogazioni disposte dal presente decreto, quantificate in 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014;
il Fondo dispone inoltre delle risorse rivenienti dalle contabilità speciale e dai conti di tesoreria per circa 292,4 milioni di euro di cui 118 milioni di euro per i contratti di programma, registrati nell'ambito della contabilità speciale relativi alle «aree depresse»; 144,3 milioni di euro per i contratti d'area registrati sul conto di tesoreria acceso presso la Cassa depositi e prestiti e 30 milioni di euro derivanti dal Fondo salvataggio imprese;
nel nuovo sistema, tali disponibilità saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;
la disposizione, pur mantenendo il vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del Fondo per le aree sottoutilizzate usato per il cofinanziamento dei Fondi dell'Unione europea (per i quali rimane la ripartizione 85 per cento destinati al Sud e 15 per cento al Nord), di fatto sottrae risorse al Mezzogiorno;
l'approvazione in Commissione di un emendamento soppressivo dell'inciso che destinava le risorse del Fondo al rafforzamento della struttura produttiva in particolare nel Mezzogiorno, pur non determinando effetti riallocativi concreti, costituisce un campanello d'allarme;
specificato inoltre che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno;
il Sud consuma 70 miliardi di euro l'anno per beni e servizi che sono prodotti anche dal resto del Paese; il sostegno alle zone più deboli contribuirebbe a rilanciare l'economia anche nelle parti più avanzate del Paese;
anche se il nuovo Fondo affronta il problema del sistema produttivo italiano nel suo complesso, di fatto si sottovaluta il problema dell'integrazione del Sud sottraendo le risorse ad esso destinate per il rilancio economico,
impegna il Governo
a garantire un adeguato flusso di risorse per il Mezzogiorno attraverso la concentrazione delle risorse attribuite al Fondo per la crescita sostenibile in strumenti di incentivazione automatica, già previsti in passato, che hanno dimostrato una notevole efficacia, quali, in particolare, il credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, il credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno e il credito d'imposta per la ricerca scientifica.
9/5312-AR/106. D'Antoni, Vico, Iannuzzi, Oliverio, Margiotta, Calvisi, Bossa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;
secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il Fondo per la crescita sostenibile ha una disponibilità iniziale di circa 300 milioni di euro pari alle disponibilità presenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), al netto degli impegni, alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
tale dotazione è implementata con le risorse derivanti dalle somme in bilancio relative a norme oggetto di abrogazioni disposte dal presente decreto, quantificate in 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014;
il Fondo dispone inoltre delle risorse rivenienti dalle contabilità speciale e dai conti di tesoreria per circa 292,4 milioni di euro di cui 118 milioni di euro per i contratti di programma, registrati nell'ambito della contabilità speciale relativi alle «aree depresse»; 144,3 milioni di euro per i contratti d'area registrati sul conto di tesoreria acceso presso la Cassa depositi e prestiti e 30 milioni di euro derivanti dal Fondo salvataggio imprese;
nel nuovo sistema, tali disponibilità saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;
la disposizione, pur mantenendo il vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del Fondo per le aree sottoutilizzate usato per il cofinanziamento dei Fondi dell'Unione europea (per i quali rimane la ripartizione 85 per cento destinati al Sud e 15 per cento al Nord), di fatto sottrae risorse al Mezzogiorno;
l'approvazione in Commissione di un emendamento soppressivo dell'inciso che destinava le risorse del Fondo al rafforzamento della struttura produttiva in particolare nel Mezzogiorno, pur non determinando effetti riallocativi concreti, costituisce un campanello d'allarme;
specificato inoltre che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno;
il Sud consuma 70 miliardi di euro l'anno per beni e servizi che sono prodotti anche dal resto del Paese; il sostegno alle zone più deboli contribuirebbe a rilanciare l'economia anche nelle parti più avanzate del Paese;
anche se il nuovo Fondo affronta il problema del sistema produttivo italiano nel suo complesso, di fatto si sottovaluta il problema dell'integrazione del Sud sottraendo le risorse ad esso destinate per il rilancio economico,
impegna il Governo
a garantire un adeguato flusso di risorse per il Mezzogiorno anche attraverso la concentrazione delle risorse attribuite al Fondo per la crescita sostenibile in strumenti di rapida ed efficace applicazione.
9/5312-AR/106. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Antoni, Vico, Iannuzzi, Oliverio, Margiotta, Calvisi, Bossa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;
le principali finalità del Fondo consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva, la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero;
il settore del turismo si trova in un momento nel quale sarebbe necessario rilanciarne le politiche di sostegno, anche innovando con l'apporto indispensabile delle Regioni;
lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;
da tempo è stato richiesto, da più parti, di convocare un tavolo di lavoro che coinvolga le associazioni di categoria del settore, al fine di rivedere e innovare profondamente la normativa nazionale del turismo assicurando l'adeguato coinvolgimento del Parlamento;
da tempo il settore del turismo è in attesa di una incisiva riforma della sua governance, mentre le già esigue dotazioni finanziarie sono state ridotte, passando dai 49 milioni di euro del 2009 ai 18,6 del 2011;
il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale,
impegna il Governo
a prevedere la possibilità di finanziare interventi volti al miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive ovvero delle strutture che svolgono servizi di accoglienza turistica con particolare riguardo alle dotazioni infrastrutturali, nonché all'adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale e agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9/5312-AR/107. Fadda, Marchioni, Rigoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;
le principali finalità del Fondo consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva, la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero;
il settore del turismo si trova in un momento nel quale sarebbe necessario rilanciarne le politiche di sostegno, anche innovando con l'apporto indispensabile delle Regioni;
lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;
da tempo è stato richiesto, da più parti, di convocare un tavolo di lavoro che coinvolga le associazioni di categoria del settore, al fine di rivedere e innovare profondamente la normativa nazionale del turismo assicurando l'adeguato coinvolgimento del Parlamento;
da tempo il settore del turismo è in attesa di una incisiva riforma della sua governance, mentre le già esigue dotazioni finanziarie sono state ridotte, passando dai 49 milioni di euro del 2009 ai 18,6 del 2011;
il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative regionali, l'opportunità di prevedere la possibilità di finanziare interventi volti al miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive ovvero delle strutture che svolgono servizi di accoglienza turistica con particolare riguardo alle dotazioni infrastrutturali, nonché all'adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale e agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9/5312-AR/107. (Testo modificato nel corso della seduta) Fadda, Marchioni, Rigoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgente per la stabilizzazione finanziaria» all'articolo 37, camma 6-bis, lettera e), prevede espressamente: «in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600»;
a seguito di una grossolana interpretazione dei dispositivo che ha introdotto variazioni agli importi dei contributo unificato per i processi amministrativi, penali, civili e tributari, alcuni Ministeri hanno inteso richiedere, al proprio personale dipendente, un contributo unificato di 600,00 euro per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anche in materia dei rapporto del pubblico impiego;
è necessario definire, al fine di comprendere in quale errore valutativo sono incorsi detti Dicasteri nel voler imporre un contributo unificato di euro 600,00 per il rimedio extra-ordinem definito dal decreto dei Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, qual è la natura extra-giudiziale del ricorso straordinario e quale quella tributaria del contributo unificato previsto dal T.U. n.115 del 2002;
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio extra-ordinem e alternativo a quello giurisdizionale, secondo cui, qualora si presenta ricorso all'uno, è esclusa la possibilità di presentarlo nell'altra sede in particolare:
a) il procedimento per ricorso straordinario è scritto e a contraddittorio imperfetto, in quanto:
la parte non deposita il ricorso direttamente al Consiglio di Stato (tranne il caso di inerzia dell'amministrazione), ma deve attendere il deposito da parte dell'amministrazione;
la vigente normativa non consente che la parte ricorrente, o il difensore della parte stessa, siano sentiti personalmente atteso che per le adunanze delle sezioni consultive del Consiglio di Stato valgono le disposizioni dell'articolo 49, comma 1, del regio decreto 21 aprile 1942 n. 444, secondo cui «gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento»;
non è formalmente previsto che le controdeduzioni dell'amministrazione siano portate a conoscenza del ricorrente e che questo possa presentare repliche e memorie;
non è previsto che la data dell'adunanza sia comunicata alle parti, che non possono parteciparvi;
l'adunanza di decisione, sia della domanda cautelare, che del merito, non è pubblica e non consente la partecipazione nemmeno delle parti e loro difensori;
non è previsto che il parere istruttorio dei Consiglio di Stato e gli adempimenti dell'amministrazione siano portati a conoscenza del ricorrente;
non è previsto, in caso di rilievo di ufficio di cause di inammissibilità, irricevibilità improcedibilità, sia acquisita memoria del ricorrente;
b) a tale contraddittorio imperfetto ha posto parziale rimedio la giurisprudenza consultiva:
in caso di deposito diretto presso il Consiglio di Stato, di ricorsi, istanze, memorie, documenti, le sezioni consultive dispongono la trasmissione di essi al Ministero competente, per le controdeduzioni del caso, e nel frattempo sospendono la pronuncia dei parere definitivo;
a fronte, pertanto, di istanze, atti, memorie, relativi a ricorsi già pendenti, gli stessi vengono inseriti nel relativo fascicolo, e istruiti con richiesta di deduzioni all'amministrazione;
a fronte di ricorsi nuovi, depositati direttamente al Consiglio, si applica estensivamente l'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, e si assumono i ricorsi nel ruolo degli affari consultivi della sezione;
quanto, poi, al più delicato problema di assicurare al ricorrente la conoscenza delle controdeduzioni dell'amministrazione, la giurisprudenza impone all'amministrazione di portare il ricorrente a conoscenza delle proprie controdeduzioni e documenti solo se c’è una istanza in tal senso proveniente dall'interessato;
dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, si è osservato che seppure non vi è un puntuale obbligo in tal senso nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, tuttavia dalla legge n. 241 del 1990 discende il principio dell'accessibilità dei documenti amministrativi. Pertanto, se c’è richiesta dell'interessato, e non vi sono casi di segreto previsti dall'ordinamento, l'amministrazione deve mettere a disposizione dei ricorrente le proprie deduzioni e i documenti su cui si fondano;
se l'amministrazione non ha già provveduto sull'istanza del ricorrente, la sezione consultiva ordina all'amministrazione di portare a conoscenza dei ricorrente le controdeduzioni e documenti, fissando anche il termine entro cui il ricorrente pub presentare repliche e documenti, ovvero articolare motivi aggiunti;
il Consiglio di Stato ha infatti affermato che il ricorrente in sede straordinaria che lo richieda espressamente, ha diritto di prendere visione della relazione inviata dall'amministrazione riferente, degli atti dell'istruttoria e degli altri documenti contenuti nel fascicolo inviato dall'amministrazione ai Consiglio di Stato per il parere;
le pronunce più recenti scandiscono la tempistica del contraddittorio, assegnando un termine all'amministrazione, un ulteriore termine al ricorrente per la presentazione di memorie, documenti, motivi aggiunti, nonché un ulteriore termine all'amministrazione per le sue repliche (Cons. St., sez. III, 15 maggio 2007 n. 463; Id., sez. III, 6 febbraio 2007 n. 4336/2006);
c) anche le soluzioni proposte dal Consiglio di Stato appaiono imperfette, perché sarebbe necessario portare il ricorrente a conoscenza di deduzioni e documenti dell'amministrazione in ogni caso, e non solo su sua richiesta in quanto più che un vero e proprio contraddittorio, proprio del processo, si realizza invece un accesso a documenti, proprio del procedimento amministrativo. E, invero, l'accesso opera solo su istanza di parte, il contraddittorio opera ex lege e di ufficio;
un altro ambito in cui li contraddittorio non è perfetto attiene al caso in cui il Consiglio di Stato emette un parere istruttorio. Infatti la richiesta istruttoria è rivolta all'amministrazione, che ne trasmette l'esito al Consiglio di Stato, il tutto senza che il ricorrente ne abbia notizia;
la più recente giurisprudenza consultiva tende a imporre all'amministrazione di portare a conoscenza del ricorrente sia il parere istruttorio del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, 10 luglio 2007 n. 2365), sia gli adempimenti espletati dall'amministrazione in esecuzione di esso (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2007 n. 941); rimangono fermi taluni dei principi sopra enunciati, e, in particolare, che l'adunanza non è pubblica, della sua data non è fatto avviso alle parti, le parti e i difensori non possono parteciparvi, non pub essere disposta l'audizione della parte;
rimane fermo che non è consentito il deposito diretto di atti ad opera del ricorrente presso il Consiglio di Stato, salvo il caso dell'inerzia dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, e salva la recente apertura per il caso della domanda cautelare;
i controinteressati possono chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. In tal caso il ricorrente originario ha l'onere di riassumere il contenzioso davanti al giudice;
la trasposizione avviene mediante deposito, da parte dell'originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio. Si tratta, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell'originario ricorso, che non pub contenere motivi diversi;
tale riassunzione deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione. Tale termine decorre da quando viene ricevuta l'istanza di trasposizione;
il deposito in giudizio dell'atto di trasposizione va invece equiparato al «deposita del ricorso»;
il decreto del Presidente della Repubblica di decisione del ricorso straordinario è un atto amministrativo;
ancora recentemente, in virtù del principio di eletta una via, non datur recursus ad alteram si è espresso il Consiglio di Stato secondo cui la proposizione di un ricorso al Tar, avverso gli stessi provvedimenti, in seguito impugnati con ricorso straordinario, rende quest'ultimo inammissibile per violazione del principio di alternatività;
oltre al principio di alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non ha rispetto a quello, le caratteristiche della giurisdizione, quale la terziarietà, l'indipendenza, la collegialità e l'appellabilità, ma soprattutto quelle di carattere onerose e processuali proprie del contenzioso giurisdizionale che giustificano, invece, il versamento di un contributo unificato. Infatti, esso è solo un rimedio all'interno di un processo di «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»;
la natura extra-ordinem dei ricorso straordinario è stata più volte ribadita anche e soprattutto dalla Corte costituzionale, peraltro ancora con la sentenza n. 254 del 21, luglio 2004, evidenziando un orientamento riduttivo della effettività del rimedio di tutela e richiamando più volte le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite della Cassazione;
l'unico punto di contatto tra i due istituti (quello extra-ordinem e quello giurisdizionale) avviene soltanto in caso di trasposizione dei ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ad opera di terzi davanti al TAR, ai sensi rispettivamente dell'articolo 10 (Opposizione dei contro interessati) del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971 e dell'articolo 48 (Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario) del CPA, a cui fa proprio riferimento l'articolo 37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 e della cui errata interpretazione fanno vexata quaestio i predetti Dicasteri;
per inciso, nel caso di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale l'attuale contributo unificato è quello previsto dall'articolo 37 comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
per quanto attiene la natura speciale del contributo unificato occorre riferirsi necessariamente a quanto previsto dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che determina, in maniera incontrovertibile, l'ambito applicativo dello stesso e l'oggetto della propria disciplina (articolo 1 Oggetto, 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi;). Ancora, subito dopo, lo stesso testo unico chiarisce a quali ordinamenti – e solo ordinamenti –, si applica il T.U. e precisamente al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, escludendo così tutti gli altri tipi e atipici rimedi di natura extra-ordinem (articolo 2 Ambito di applicazione, 1. Le norme dei presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi; 2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico);
l'articolo 3, comma 1, che il T.U. chiarisce in modo palese che cosa s'intende, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, per processo (articolo 3 (Definizioni) 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: o) «processo» è qualunque procedimento contenzioso o non contenziosa di natura giurisdizionale);
in ordine a quanto evidenziato dal combinato delle due normative in oggetto il ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica non riveste un'autonoma natura giurisdizionale ma soltanto quella di rimedio semplificativo;
il ricorso straordinario non presenta caratteri minimamente avvicinabili a quelli ordinamentali, che invece, per la loro tipicità e complessità, giustificano quelle spese ripetibili e non ripetibili previste all'articolo 5 del T.U., con la conseguenza logica che queste non possono essere intese all'interno di un imposizione, peraltro non prevista letteralmente dal dispositivo di cui all'articolo 13, comma 6-bis dello stesso T.U., mentre lo sono espressamente previste per i ricorsi giurisdizionali (espressamente citati) avanti alle rispettive sedi, Civile, Penale, Amministrativa e Tributaria;
secondo l'interpretazione letterale della norma, l'articolo 13, comma 6-bis dei T.U.: «Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi» e la discendente lettera (e) «in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della repubblica, nei casi ammessi dalla normativa vigente, li contributo dovuto è di euro 600.» ed essendo assodato che il ricorso straordinario al PdR (come anche il propedeutico ricorso gerarchico) non viene presentato avanti al Tar o al Consiglio di Stato, perché proprio di un procedimento extra-ordinem, è ovvio che il riferimento allo stesso è funzionale solo al caso della trasposizione in sede giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo competente. Solo in questo momento è dovuto il previsto contributo unificato dalla parte che agisce in giudizio. Conseguentemente l'unico caso al momento chiaro e legislativamente giustificato è solo quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971 e 48 del decreto legislativo il n. 104 del 2 luglio 2010;
insistere sull'attribuzione di un onere del genere, su uno strumento di carattere straordinario e non ordinamentale, violerebbe, non solo dei principi di diritto – e soprattutto di norme di carattere costituzionale –, ma si violerebbe e si interpreterebbe falsamente una norma, costruita, invece, esattamente e giuridicamente dal legislatore e finalizzata ad indicare come ricorso straordinario al Capo dello Stato, all'interno delle spese di giustizia per i ricorsi presentati avanti ai TAR ed al CdS, solo quello presupposto dall'istituto della trasposizione;
diversamente non potrebbe intendersi, altrimenti, difformemente da quello che è lo spirito della legge e della volontà dei legislatore, in applicazione dei dettato dei commi anzidetti, a parità di ricorso, presentato per motivi di pubblico impiego (ricorso alla documentazione caratteristica, sanzione disciplinare eccetera) al Tar e per cui necessita giustamente del pagamento dei contributo unificato (nei limiti e nei quantum stabilito dal T.U.), e lo stesso, presentato come ricorso straordinario al Capo dello Stato, per cui non necessita il pagamento, ma si vuole erroneamente rappresentare invece che ne occorrono 600,00 di Euro, palesandosi una evidente contraddizione sperequativa. Cioè, paradossalmente, costerebbe, nei caso del dipendente pubblico, meno impugnare davanti al TAR, opposizione che legittimamente prevede una necessità di pagamento di spese in quanto piena giurisdizione, rispetto al rimedio del ricorso straordinario, che non si colloca, invece, in alcun alcuna giurisdizione;
la recentissima sentenza della Suprema Corte Sez. del Lavoro del 26 gennaio 2012 n. 1111 ha riaffermato il principio secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata, prima di ogni cosa, al punto di vista letterale, non potendo attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse all'interno, dunque, dello stesso articolo 13 comma 6-bis: «per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato» e alla sua lettera (e) «in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei casi ammessi dalla normativa»;
ove ciò non fosse sufficiente, in ragione di tale chiara univocità letterale della disposizione, si ricorda altresì che, in applicazione dei brocardo «in claris non fit interpretatio» codificato dall'articolo 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, è stato costantemente affermato che: «A norma dell'articolo 12 delle preleggi, nell'interpretazione delle norme giuridiche si pub procedere alla ricerca della effettiva mens legis, sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nel caso in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile, Sentenza 20.03.1990, n. 2309 e, nello stesso senso, Corte di Cassazione Sezione lavoro civile, Sentenza 26.09.1988, n. 5247);
in buona sostanza se il legislatore avesse voluto intendere ex-novo l'imposizione tributaria su un rimedio come quello straordinario al PdR avrebbe certamente non dovuto inserirlo all'interno di modifiche apportate al Testo Unico in materia di spese di giustizia, perché il ricorso straordinario al PdR ne risulta completamente estraneo sia sostanzialmente che formalmente, ma invece, correttamente, avrebbe dovuto abrogare l'articolo 57 della legge 342 del 21 novembre 2001 (Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono soppresse) abrogazione non avvenuta a mente del decreto-legge 98/203.1, rafforzando così la convinzione che si deve intendere operante una sempre maggior distinzione tra trasposizione e ricorso straordinario ai Capo dello Stato e tra rimedio e ordinamento;
in osservanza dei principi del sistema tributario e degli articolo 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, se il legislatore avesse inteso introdurre, ma così non è stato, un contributo unificato per il ricorso straordinario, ne avrebbe necessariamente fatto riferimento nel titolo dell'oggetto, nelle partizioni della rubrica e nei singoli articoli, al fine di favorire l'equità dell'accesso alla domanda di giustizia e quindi la crescita civile del Paese,
impegna il Governo
a porre in essere, con l'urgenza del caso, ogni utile azione volta a ripristinare la gratuità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, abrogando il disposto di cui all'articolo 37, comma 6-bis, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2611, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria».
9/5312-AR/108. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgente per la stabilizzazione finanziaria» all'articolo 37, camma 6-bis, lettera e), prevede espressamente: «in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600»;
a seguito di una grossolana interpretazione dei dispositivo che ha introdotto variazioni agli importi dei contributo unificato per i processi amministrativi, penali, civili e tributari, alcuni Ministeri hanno inteso richiedere, al proprio personale dipendente, un contributo unificato di 600,00 euro per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anche in materia dei rapporto del pubblico impiego;
è necessario definire, al fine di comprendere in quale errore valutativo sono incorsi detti Dicasteri nel voler imporre un contributo unificato di euro 600,00 per il rimedio extra-ordinem definito dal decreto dei Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, qual è la natura extra-giudiziale del ricorso straordinario e quale quella tributaria del contributo unificato previsto dal T.U. n.115 del 2002;
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio extra-ordinem e alternativo a quello giurisdizionale, secondo cui, qualora si presenta ricorso all'uno, è esclusa la possibilità di presentarlo nell'altra sede in particolare:
a) il procedimento per ricorso straordinario è scritto e a contraddittorio imperfetto, in quanto:
la parte non deposita il ricorso direttamente al Consiglio di Stato (tranne il caso di inerzia dell'amministrazione), ma deve attendere il deposito da parte dell'amministrazione;
la vigente normativa non consente che la parte ricorrente, o il difensore della parte stessa, siano sentiti personalmente atteso che per le adunanze delle sezioni consultive del Consiglio di Stato valgono le disposizioni dell'articolo 49, comma 1, del regio decreto 21 aprile 1942 n. 444, secondo cui «gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento»;
non è formalmente previsto che le controdeduzioni dell'amministrazione siano portate a conoscenza del ricorrente e che questo possa presentare repliche e memorie;
non è previsto che la data dell'adunanza sia comunicata alle parti, che non possono parteciparvi;
l'adunanza di decisione, sia della domanda cautelare, che del merito, non è pubblica e non consente la partecipazione nemmeno delle parti e loro difensori;
non è previsto che il parere istruttorio dei Consiglio di Stato e gli adempimenti dell'amministrazione siano portati a conoscenza del ricorrente;
non è previsto, in caso di rilievo di ufficio di cause di inammissibilità, irricevibilità improcedibilità, sia acquisita memoria del ricorrente;
b) a tale contraddittorio imperfetto ha posto parziale rimedio la giurisprudenza consultiva:
in caso di deposito diretto presso il Consiglio di Stato, di ricorsi, istanze, memorie, documenti, le sezioni consultive dispongono la trasmissione di essi al Ministero competente, per le controdeduzioni del caso, e nel frattempo sospendono la pronuncia dei parere definitivo;
a fronte, pertanto, di istanze, atti, memorie, relativi a ricorsi già pendenti, gli stessi vengono inseriti nel relativo fascicolo, e istruiti con richiesta di deduzioni all'amministrazione;
a fronte di ricorsi nuovi, depositati direttamente al Consiglio, si applica estensivamente l'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, e si assumono i ricorsi nel ruolo degli affari consultivi della sezione;
quanto, poi, al più delicato problema di assicurare al ricorrente la conoscenza delle controdeduzioni dell'amministrazione, la giurisprudenza impone all'amministrazione di portare il ricorrente a conoscenza delle proprie controdeduzioni e documenti solo se c’è una istanza in tal senso proveniente dall'interessato;
dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, si è osservato che seppure non vi è un puntuale obbligo in tal senso nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, tuttavia dalla legge n. 241 del 1990 discende il principio dell'accessibilità dei documenti amministrativi. Pertanto, se c’è richiesta dell'interessato, e non vi sono casi di segreto previsti dall'ordinamento, l'amministrazione deve mettere a disposizione dei ricorrente le proprie deduzioni e i documenti su cui si fondano;
se l'amministrazione non ha già provveduto sull'istanza del ricorrente, la sezione consultiva ordina all'amministrazione di portare a conoscenza dei ricorrente le controdeduzioni e documenti, fissando anche il termine entro cui il ricorrente pub presentare repliche e documenti, ovvero articolare motivi aggiunti;
il Consiglio di Stato ha infatti affermato che il ricorrente in sede straordinaria che lo richieda espressamente, ha diritto di prendere visione della relazione inviata dall'amministrazione riferente, degli atti dell'istruttoria e degli altri documenti contenuti nel fascicolo inviato dall'amministrazione ai Consiglio di Stato per il parere;
le pronunce più recenti scandiscono la tempistica del contraddittorio, assegnando un termine all'amministrazione, un ulteriore termine al ricorrente per la presentazione di memorie, documenti, motivi aggiunti, nonché un ulteriore termine all'amministrazione per le sue repliche (Cons. St., sez. III, 15 maggio 2007 n. 463; Id., sez. III, 6 febbraio 2007 n. 4336/2006);
c) anche le soluzioni proposte dal Consiglio di Stato appaiono imperfette, perché sarebbe necessario portare il ricorrente a conoscenza di deduzioni e documenti dell'amministrazione in ogni caso, e non solo su sua richiesta in quanto più che un vero e proprio contraddittorio, proprio del processo, si realizza invece un accesso a documenti, proprio del procedimento amministrativo. E, invero, l'accesso opera solo su istanza di parte, il contraddittorio opera ex lege e di ufficio;
un altro ambito in cui li contraddittorio non è perfetto attiene al caso in cui il Consiglio di Stato emette un parere istruttorio. Infatti la richiesta istruttoria è rivolta all'amministrazione, che ne trasmette l'esito al Consiglio di Stato, il tutto senza che il ricorrente ne abbia notizia;
la più recente giurisprudenza consultiva tende a imporre all'amministrazione di portare a conoscenza del ricorrente sia il parere istruttorio del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, 10 luglio 2007 n. 2365), sia gli adempimenti espletati dall'amministrazione in esecuzione di esso (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2007 n. 941); rimangono fermi taluni dei principi sopra enunciati, e, in particolare, che l'adunanza non è pubblica, della sua data non è fatto avviso alle parti, le parti e i difensori non possono parteciparvi, non pub essere disposta l'audizione della parte;
rimane fermo che non è consentito il deposito diretto di atti ad opera del ricorrente presso il Consiglio di Stato, salvo il caso dell'inerzia dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, e salva la recente apertura per il caso della domanda cautelare;
i controinteressati possono chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. In tal caso il ricorrente originario ha l'onere di riassumere il contenzioso davanti al giudice;
la trasposizione avviene mediante deposito, da parte dell'originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio. Si tratta, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell'originario ricorso, che non pub contenere motivi diversi;
tale riassunzione deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione. Tale termine decorre da quando viene ricevuta l'istanza di trasposizione;
il deposito in giudizio dell'atto di trasposizione va invece equiparato al «deposita del ricorso»;
il decreto del Presidente della Repubblica di decisione del ricorso straordinario è un atto amministrativo;
ancora recentemente, in virtù del principio di eletta una via, non datur recursus ad alteram si è espresso il Consiglio di Stato secondo cui la proposizione di un ricorso al Tar, avverso gli stessi provvedimenti, in seguito impugnati con ricorso straordinario, rende quest'ultimo inammissibile per violazione del principio di alternatività;
oltre al principio di alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non ha rispetto a quello, le caratteristiche della giurisdizione, quale la terziarietà, l'indipendenza, la collegialità e l'appellabilità, ma soprattutto quelle di carattere onerose e processuali proprie del contenzioso giurisdizionale che giustificano, invece, il versamento di un contributo unificato. Infatti, esso è solo un rimedio all'interno di un processo di «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»;
la natura extra-ordinem dei ricorso straordinario è stata più volte ribadita anche e soprattutto dalla Corte costituzionale, peraltro ancora con la sentenza n. 254 del 21, luglio 2004, evidenziando un orientamento riduttivo della effettività del rimedio di tutela e richiamando più volte le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite della Cassazione;
l'unico punto di contatto tra i due istituti (quello extra-ordinem e quello giurisdizionale) avviene soltanto in caso di trasposizione dei ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ad opera di terzi davanti al TAR, ai sensi rispettivamente dell'articolo 10 (Opposizione dei contro interessati) del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971 e dell'articolo 48 (Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario) del CPA, a cui fa proprio riferimento l'articolo 37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 e della cui errata interpretazione fanno vexata quaestio i predetti Dicasteri;
per inciso, nel caso di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale l'attuale contributo unificato è quello previsto dall'articolo 37 comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
per quanto attiene la natura speciale del contributo unificato occorre riferirsi necessariamente a quanto previsto dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che determina, in maniera incontrovertibile, l'ambito applicativo dello stesso e l'oggetto della propria disciplina (articolo 1 Oggetto, 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi;). Ancora, subito dopo, lo stesso testo unico chiarisce a quali ordinamenti – e solo ordinamenti –, si applica il T.U. e precisamente al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, escludendo così tutti gli altri tipi e atipici rimedi di natura extra-ordinem (articolo 2 Ambito di applicazione, 1. Le norme dei presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi; 2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico);
l'articolo 3, comma 1, che il T.U. chiarisce in modo palese che cosa s'intende, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, per processo (articolo 3 (Definizioni) 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: o) «processo» è qualunque procedimento contenzioso o non contenziosa di natura giurisdizionale);
in ordine a quanto evidenziato dal combinato delle due normative in oggetto il ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica non riveste un'autonoma natura giurisdizionale ma soltanto quella di rimedio semplificativo;
il ricorso straordinario non presenta caratteri minimamente avvicinabili a quelli ordinamentali, che invece, per la loro tipicità e complessità, giustificano quelle spese ripetibili e non ripetibili previste all'articolo 5 del T.U., con la conseguenza logica che queste non possono essere intese all'interno di un imposizione, peraltro non prevista letteralmente dal dispositivo di cui all'articolo 13, comma 6-bis dello stesso T.U., mentre lo sono espressamente previste per i ricorsi giurisdizionali (espressamente citati) avanti alle rispettive sedi, Civile, Penale, Amministrativa e Tributaria;
secondo l'interpretazione letterale della norma, l'articolo 13, comma 6-bis dei T.U.: «Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi» e la discendente lettera (e) «in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della repubblica, nei casi ammessi dalla normativa vigente, li contributo dovuto è di euro 600.» ed essendo assodato che il ricorso straordinario al PdR (come anche il propedeutico ricorso gerarchico) non viene presentato avanti al Tar o al Consiglio di Stato, perché proprio di un procedimento extra-ordinem, è ovvio che il riferimento allo stesso è funzionale solo al caso della trasposizione in sede giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo competente. Solo in questo momento è dovuto il previsto contributo unificato dalla parte che agisce in giudizio. Conseguentemente l'unico caso al momento chiaro e legislativamente giustificato è solo quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971 e 48 del decreto legislativo il n. 104 del 2 luglio 2010;
insistere sull'attribuzione di un onere del genere, su uno strumento di carattere straordinario e non ordinamentale, violerebbe, non solo dei principi di diritto – e soprattutto di norme di carattere costituzionale –, ma si violerebbe e si interpreterebbe falsamente una norma, costruita, invece, esattamente e giuridicamente dal legislatore e finalizzata ad indicare come ricorso straordinario al Capo dello Stato, all'interno delle spese di giustizia per i ricorsi presentati avanti ai TAR ed al CdS, solo quello presupposto dall'istituto della trasposizione;
diversamente non potrebbe intendersi, altrimenti, difformemente da quello che è lo spirito della legge e della volontà dei legislatore, in applicazione dei dettato dei commi anzidetti, a parità di ricorso, presentato per motivi di pubblico impiego (ricorso alla documentazione caratteristica, sanzione disciplinare eccetera) al Tar e per cui necessita giustamente del pagamento dei contributo unificato (nei limiti e nei quantum stabilito dal T.U.), e lo stesso, presentato come ricorso straordinario al Capo dello Stato, per cui non necessita il pagamento, ma si vuole erroneamente rappresentare invece che ne occorrono 600,00 di Euro, palesandosi una evidente contraddizione sperequativa. Cioè, paradossalmente, costerebbe, nei caso del dipendente pubblico, meno impugnare davanti al TAR, opposizione che legittimamente prevede una necessità di pagamento di spese in quanto piena giurisdizione, rispetto al rimedio del ricorso straordinario, che non si colloca, invece, in alcun alcuna giurisdizione;
la recentissima sentenza della Suprema Corte Sez. del Lavoro del 26 gennaio 2012 n. 1111 ha riaffermato il principio secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata, prima di ogni cosa, al punto di vista letterale, non potendo attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse all'interno, dunque, dello stesso articolo 13 comma 6-bis: «per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato» e alla sua lettera (e) «in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei casi ammessi dalla normativa»;
ove ciò non fosse sufficiente, in ragione di tale chiara univocità letterale della disposizione, si ricorda altresì che, in applicazione dei brocardo «in claris non fit interpretatio» codificato dall'articolo 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, è stato costantemente affermato che: «A norma dell'articolo 12 delle preleggi, nell'interpretazione delle norme giuridiche si pub procedere alla ricerca della effettiva mens legis, sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nel caso in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile, Sentenza 20.03.1990, n. 2309 e, nello stesso senso, Corte di Cassazione Sezione lavoro civile, Sentenza 26.09.1988, n. 5247);
in buona sostanza se il legislatore avesse voluto intendere ex-novo l'imposizione tributaria su un rimedio come quello straordinario al PdR avrebbe certamente non dovuto inserirlo all'interno di modifiche apportate al Testo Unico in materia di spese di giustizia, perché il ricorso straordinario al PdR ne risulta completamente estraneo sia sostanzialmente che formalmente, ma invece, correttamente, avrebbe dovuto abrogare l'articolo 57 della legge 342 del 21 novembre 2001 (Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono soppresse) abrogazione non avvenuta a mente del decreto-legge 98/203.1, rafforzando così la convinzione che si deve intendere operante una sempre maggior distinzione tra trasposizione e ricorso straordinario ai Capo dello Stato e tra rimedio e ordinamento;
in osservanza dei principi del sistema tributario e degli articolo 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, se il legislatore avesse inteso introdurre, ma così non è stato, un contributo unificato per il ricorso straordinario, ne avrebbe necessariamente fatto riferimento nel titolo dell'oggetto, nelle partizioni della rubrica e nei singoli articoli, al fine di favorire l'equità dell'accesso alla domanda di giustizia e quindi la crescita civile del Paese,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di ridurre il versamento per il contributo unificato relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
9/5312-AR/108. (Testo modificato nel corso della seduta) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, aveva inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando delle attività produttive;
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, è in seguito intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni; le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, definiva le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando – nel 1999 – il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando il via ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
in applicazione della legge n. 247 del 2007, il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali è stato decisamente molto elevato; un'inchiesta avviata dalla procura di Genova, tuttora in corso, ha fatto emergere una questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali; gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare si è verificata – nel frattempo – la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di provvisorietà degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992;
tale stato di cose ha ingenerato una situazione di grave incertezza con effetti sociali devastanti per cui a tutt'oggi ancora 40 lavoratori sono senza reddito;
il comma 2-undecies dell'articolo 6 dei decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intervenendo in materia di prepensionamento per i lavoratori esposti all'amianto, aggiunge il comma 14-bis all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009;
il richiamato articolo 7-ter, comma 14, del decreto-legge n. 5 del 2009 ha disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2009 a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto previsti all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;
la nuova disposizione proroga gli effetti della disposizione del comma 14, primo periodo, con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 5 del 2009;
la nuova disposizione tuttavia non è ancora operativa;
i trattamenti pensionistici non sono stati ancora erogati;
sono stati accolti gli ordini del giorno n. 9/2198/11 e n. 9/4865-B/26,
impegna il Governo
ad erogare i trattamenti pensionistici vista la nuova disposizione introdotta dall'articolo 6, comma 2-undecies, decreto 29 dicembre 2011, n. 216, ed a proseguire il lavoro precedentemente avviato e a promuovere con la massima urgenza un tavolo di confronto con le parti interessate al fine di dare soluzione, nell'ambito delle proprie prerogative, anche di carattere normativo, ad una problematica di così grave rilievo sociale.
9/5312-AR/109. Rossa, Tullo, Scandroglio.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, aveva inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando delle attività produttive;
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, è in seguito intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni; le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, definiva le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando – nel 1999 – il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando il via ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
in applicazione della legge n. 247 del 2007, il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali è stato decisamente molto elevato; un'inchiesta avviata dalla procura di Genova, tuttora in corso, ha fatto emergere una questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali; gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare si è verificata – nel frattempo – la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di provvisorietà degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992;
tale stato di cose ha ingenerato una situazione di grave incertezza con effetti sociali devastanti per cui a tutt'oggi ancora 40 lavoratori sono senza reddito;
il comma 2-undecies dell'articolo 6 dei decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intervenendo in materia di prepensionamento per i lavoratori esposti all'amianto, aggiunge il comma 14-bis all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009;
il richiamato articolo 7-ter, comma 14, del decreto-legge n. 5 del 2009 ha disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2009 a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto previsti all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;
la nuova disposizione proroga gli effetti della disposizione del comma 14, primo periodo, con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 5 del 2009;
la nuova disposizione tuttavia non è ancora operativa;
i trattamenti pensionistici non sono stati ancora erogati;
sono stati accolti gli ordini del giorno n. 9/2198/11 e n. 9/4865-B/26,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di erogare i trattamenti pensionistici vista la nuova disposizione introdotta dall'articolo 6, comma 2-undecies, decreto 29 dicembre 2011, n. 216, ed a proseguire il lavoro precedentemente avviato e a promuovere con la massima urgenza un tavolo di confronto con le parti interessate al fine di dare soluzione, nell'ambito delle proprie prerogative, anche di carattere normativo, ad una problematica di così grave rilievo sociale.
9/5312-AR/109. (Testo modificato nel corso della seduta) Rossa, Tullo, Scandroglio.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca all'articolo 12 Capo III Titolo I misure inerenti le trasformazioni urbane nelle grandi città;
le misure indicate nel suddetto articolo introducono importanti innovazioni procedurali in materia urbanistica, di assetto del territorio, di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture;
le misure indicate nel suddetto articolo vanno a sommarsi ad un quadro legislativo particolarmente complesso e frammentato che spesso rende più difficoltosa e frammentata la condotta degli enti locali al fine di promuovere una organica politica di governo del territorio;
la crisi economica e finanziaria è caratterizzata, tra l'altro, da uno stato di grave indebitamento finanziario degli enti locali che ne riduce la capacità di iniziativa in materia di promozione di politiche pubbliche per un equilibrato sviluppo del territorio che accompagni alle trasformazioni urbane i necessari servizi territoriali, le opere pubbliche, le infrastrutture e la realizzazione di quote soddisfacenti di housing sociale per fronteggiare la crescente emergenza abitativa;
il presente provvedimento – nel suddetto articolo – mira a introdurre misure in grado di promuovere una ripresa del settore edilizio ed una composizione virtuosa tra investimenti pubblici e privati nel settore edilizio e delle opere pubbliche;
i comuni ed in genere gli enti locali non sono obbiettivamente in condizioni di partecipare ad azioni di partenariato pubblico-privato con risorse autonome derivanti dalle normali entrate fiscali e tributarie o dagli ordinari trasferimenti erariali a causa del momento di particolare difficoltà dello stato della finanza pubblica e del necessario obbiettivo di contenere i livelli della spesa pubblica;
appare tuttavia necessario introdurre misure in grado di favorire una partecipazione degli enti locali che promuovono le trasformazioni urbane di concerto, in base all'ordinamento con altri livelli istituzionali, agli utili derivanti da operazioni di valorizzazione e trasformazione urbanistica del territorio da essi amministrato,
impegna il Governo
in applicazione del principio di cui all'articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale alla proprietà a predisporre un organico provvedimento, da sottoporre alle competenti Commissioni di Camera e Senato, in materia di contributi straordinari e di fiscalità urbana connessa alle trasformazioni edilizie ed urbane finalizzati alla elevazione delle dotazioni di servizi pubblici territoriali, alla realizzazione di opere pubbliche e di azioni di housing sociale attraverso contributi monetari straordinari anche superiori a quelli ordinariamente prescritti, cessione gratuita di porzioni di aree edificabili nell'ambito degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi approvati.
9/5312-AR/110. Morassut.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;
appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;
nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati, effetti particolarmente soddisfacenti;
le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;
urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa;
il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,
impegna il Governo:
a predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio da sottoporre alle competenti Commissioni di Camera e Senato in tempi rapidi;
a presentare al più presto una proposta efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza degli sfratti sia per morosità che per la finita locazione.
9/5312-AR/111. Carella, Morassut.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;
appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;
nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati, effetti particolarmente soddisfacenti;
le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;
urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa;
il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio;
a presentare al più presto una proposta efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie disagiate.
9/5312-AR/111. (Testo modificato nel corso della seduta) Carella, Morassut.
La Camera,
premesso che:
in Italia nel 2011 sono stati prodotti circa 8,31 miliardi di metri cubi di gas naturale e 5,3 milioni di tonnellate di petrolio, rispettivamente circa il 10 per cento e il 7 per cento dei consumi nazionali. Al 31 dicembre 2011, in Italia erano presenti 103 piattaforme offshore, 1.010 pozzi produttivi – di cui 615 a terra e 395 a mare –, 59 operatori petroliferi, più di 100 compagnie di servizi e 12.000 addetti, con una movimentazione di circa 5 miliardi di euro di fatturato;
i soli investimenti di ricerca e di sviluppo pronti, in attesa di autorizzazioni, superano i 15 miliardi di euro e sono in grado di garantire 25.000 posti di lavoro stabili e addizionali, di ridurre la nostra bolletta energetica di importazione di oltre 6 miliardi di euro l'anno (aumentando quindi il prodotto interno lordo di quasi mezzo punto percentuale) e di ricavare 2,5 miliardi di euro di entrate fiscali, sia nazionali che locali;
in materia di sicurezza gli standard italiani, già oggi ai più alti livelli mondiali e in linea con le direttive europee in materia, che dobbiamo rendere sempre più elevati;
in Val d'Agri insiste il più grande giacimento petrolifero dell'Europa continentale che porta all'Italia oltre l'80 per cento della produzione nazionale coprendo già oggi il 6 per cento del fabbisogno energetico nazionale, dal 2015 dovrebbe entrare in produzione il giacimento di Tampa Rossa che da solo incrementerà del 40 per cento la produzione nazionale in questo modo il contributo della Basilicata al fabbisogno energetico nazionale dovrebbe arrivare al 10 per cento;
è necessario garantire forme di controllo che garantiscano la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, analogamente va garantito il diritto alla salute ai cittadini nei territori nei quali sono presenti attività estrattive, anche in relazione all'impatto ambientale;
appare ineludibile la necessità di istituire una apposita Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive in relazione alla sicurezza dei lavoratori, della salute dei cittadini nonché della salvaguardia ambientale;
la citata Agenzia sarebbe a costo zero in quanto a questa potrebbero essere trasferite le competenze e le risorse umane e strumentali nonché le risorse finanziarie dell'attuale Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, e si potrebbe destinare alla stessa una quota pari al 2 per cento del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni,
impegna il Governo
a valutare in tempi brevi, l'istituzione, con successivo provvedimento legislativo, dell'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, con le modalità e le risorse citate in premessa.
9/5312-AR/112. Taddei.
La Camera,
premesso che:
il patto di stabilità prevede una serie di regole di finanza pubblica molto stringenti;
le sanzioni applicate agli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente sono molto pesanti e incidono anche sulla collettività amministrata;
l'obbligo di impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio costringe gli Enti a ridurre drasticamente gli impegni anche per spese necessarie come il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani che è, senza ombra di dubbio, un servizio che non può subire dei tagli senza che ciò possa generare pesanti ripercussioni sul territorio e senza rischi per la salute pubblica;
l'eventuale eliminazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dal computo delle spese correnti non altera in alcun modo le risultanze attese del patto di stabilità a livello nazionale, né costituisce deroga ai principi e alle regole di finanza pubblica;
appare necessario prevedere l'esclusione dalle spesse correnti le spese affrontate dall'Ente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, in successivi provvedimenti legislativi, di procedere alla l'esclusione dalle spesse correnti le spese affrontate dall'Ente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
9/5312-AR/113. Ruvolo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del provvedimento in esame reca disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese;
il comma 2 dell'articolo 23 del provvedimento prevede che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo;
tra le finalità del «Fondo per la crescita sostenibile» il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva: «il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma»;
con il parere favorevole del governo è stato approvato nelle commissioni di merito un emendamento che ha soppresso all'articolo 23, comma 2, lettera a) le parole «in particolare nel Mezzogiorno»;
il parere positivo del Governo e l'approvazione in Commissione del citato emendamento appare incomprensibile e inaccettabile in quanto in nessuna area del Paese come nel Mezzogiorno vi è la necessità di sostenere il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree di crisi complessa di rilevanza nazionale;
con l'approvazione dell'emendamento e il parere favorevole del Governo è stato inviato un messaggio alle popolazioni meridionali di grande disimpegno del Governo stesso e del Parlamento nei confronti del sud, questo nonostante che autorevoli centri studi segnalino come dalla crisi si esce solo con la riduzione del gap tra il nord e il sud;
con l'approvazione dell'emendamento sembra che si sia voluto sancire una parità di interventi a sostegno della struttura produttiva come se questa fosse uniforme in Italia ma così non è,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinché il «Fondo per la crescita sostenibile» diventi occasione effettiva di rafforzamento della struttura produttiva, di riutilizzo degli impianti produttivi e di rilancio delle aree in crisi di rilevanza nazionale nel meridione puntando in tempi brevi a superare il gap tra nord e sud unica possibilità effettiva di ripresa ed effettiva crescita dell'economia nazionale.
9/5312-AR/114. Gianni.
La Camera,
premesso che:
la gravissima crisi economica e recessiva deve essere affrontata con strumenti che sostengano le produzioni e i consumi come opzione di rilancio economico che consenta l'uscita dalla crisi economica e finanziaria che ha investito il nostro Paese;
da più parti ed in particolare da Federlegno Arredo si è proposto di agevolare l'acquisto di cucine, armadi a muro e bagni applicando a questi acquisti l'Iva agevolata al 4 per cento;
l'Iva al 4 per cento consentirebbe l'acquisto ad un prezzo inferiore di arredi e avrebbe sicuramente un impatto positivo per le imprese del settore arredamento;
l'Iva agevolata rappresenterebbe anche un formidabile contributo alla ripresa del mercato interno in quanto il calo di vendite non è provocato da una perdita di competitività dell'arredamento italiano, basti vedere l'aumento di oltre il 4 per cento delle esportazioni nel 2011,
impegna il Governo
a valutare con successivi provvedimenti legislativi la possibilità di applicare l'Iva agevolata al 4 per cento per gli acquisti di cucine, armadi a muro e bagni allo scopo di sostenere i consumi interni e produrre un impatto positivo sulle imprese del settore arredamento.
9/5312-AR/115. Polidori, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
la gravissima crisi economica e recessiva deve essere affrontata con strumenti che sostengano le produzioni e i consumi come opzione di rilancio economico che consenta l'uscita dalla crisi economica e finanziaria che ha investito il nostro Paese;
da più parti ed in particolare da Federlegno Arredo si è proposto di agevolare l'acquisto di cucine, armadi a muro e bagni applicando a questi acquisti l'Iva agevolata al 4 per cento;
l'Iva al 4 per cento consentirebbe l'acquisto ad un prezzo inferiore di arredi e avrebbe sicuramente un impatto positivo per le imprese del settore arredamento;
l'Iva agevolata rappresenterebbe anche un formidabile contributo alla ripresa del mercato interno in quanto il calo di vendite non è provocato da una perdita di competitività dell'arredamento italiano, basti vedere l'aumento di oltre il 4 per cento delle esportazioni nel 2011,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità, con successivi provvedimenti, di applicare l'Iva agevolata al 4 per cento per gli acquisti di cucine, armadi a muro e bagni allo scopo di sostenere i consumi interni e produrre un impatto positivo sulle imprese del settore arredamento.
9/5312-AR/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Polidori, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 recante Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto, attribuisce per l'anno 2012, alla Gestione governativa navigazione laghi, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, risorse pari a 6 milioni di euro. Tali maggiori risorse sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614:
lo stanziamento di 6 milioni di euro va a coprire soltanto i maggiori costi che si erano aggiunti a seguito della legge 217/2011, e quindi non risolve il problema dei tagli lineari (le ricadute negative per le misure contenute nelle note di variazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, aggiunte a quelle degli anni precedenti, fanno mancare all'azienda circa il 50 per cento delle risorse previste per l'esercizio vale a dire 13 milioni di euro, hanno già comportato a partire dal mese di gennaio tagli sui lavoratori e sugli stipendi di dipendenti e stagionali con evidenti ricadute negative sull'occupazione e sulla continuità del servizio per i mesi a venire). Sull'entità dei finanziamenti influiscono la complessa situazione finanziaria del paese, il percorso di «spending review» in atto nei ministeri, i tagli previsti nel 2012 e 2013 per il Tpl e gli aumenti complessivi dei costi di esercizio;
la direzione della Gestione governativa navigazione laghi, al fine di conservare l'equilibrio economico-finanziario, ha deciso ed in parte già operato per l'anno 2012, scelte di riduzione del servizio di trasporto passeggeri, in particolare delle corse veloci, e di traghettamento degli autoveicoli, nonché l'aumento delle tariffe applicate, che colpiscono in particolare gli utenti pendolari; tale scelta rischia anche di avere pesanti ripercussioni occupazionali ed incide in maniera negativa sulle potenzialità della mobilità lacuale come fattore di sviluppo economico dei territori interessati;
la situazione di difficoltà dei servizi di navigazione è attualmente ulteriormente aggravata a causa del progressivo rincaro del costo del carburante necessario ai natanti, nonché per effetto delle disposizioni previste dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, secondo cui sono assoggettati al pagamento dell'IVA gli acquisti relativi al parco natanti, che, in precedenza, erano esenti ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972;
l'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riprendendo l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prevedeva che entro il 1o gennaio 2000 la gestione del servizio di navigazione fosse trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla Provincia autonoma di Trento, previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, da realizzare in base a un piano predisposto dal Ministero dei Trasporti ed approvato, entro il 31 marzo 1998, dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito di intesa con le regioni interessate e con la Provincia autonoma di Trento;
nonostante l'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194, avesse disposto un finanziamento urgente ai fini del risanamento tecnico ed economico del servizio, ai fini della regionalizzazione, i termini per l'attuazione sono decorsi inutilmente per mancato accordo tra le Regioni competenti, con conseguente perdita dei fondi stanziati,
impegna il Governo:
a prevedere un'allocazione efficiente ed adeguata delle risorse alla Gestione navigazione laghi Como, Garda e Maggiore che garantisca efficacia e qualità al servizio pubblico lacuale, nonché la salvaguardia dell'occupazione, anche in considerazione dei risultati degli studi sulla spending review;
a dare rapida attuazione, per quanto di competenza, al percorso di trasferimento alle Regioni della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda, come già previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
9/5312-AR/116. Braga, Codurelli.
La Camera,
premesso che:
la discussione del provvedimento in esame, trattando di misure urgenti per la crescita, probabilmente sarebbe stata un'occasione importante per riflettere su alcuni interventi che inglobino l'istruzione in un ragionamento di crescita anche economica del Paese;
in altri Paesi europei investire nell'istruzione rappresenta già un passo importante per la crescita e lo sviluppo economico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di favorire nei prossimi interventi legislativi misure volte a inserire e sostenere l'istruzione come fattore fondamentale di sviluppo e di crescita del nostro Paese.
9/5312-AR/117. De Pasquale, Rigoni.
La Camera,
premesso che:
il comma 2o articolo 35 del decreto-legge 83/2012 recita che: All'articolo 184, al comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi»;
si propone la predisposizione di un decreto interministeriale con il quale disciplinare e determinare i criteri atti ad individuare le concentrazioni di soglie di contaminazione nei siti militari, le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
sia il Comando dell'Aeronautica militare, sia l'ARPA e i soggetti privati specialisti nel settore delle bonifiche pongono il problema di una modifica della normativa vigente: in particolare, l'Aeronautica militare segnala l'esigenza con riferimento all'individuazione dei valori di concentrazione soglia di contaminazione applicabili alle aree militari, al fine di pervenire ad una chiara tipizzazione dell'esercizio dello strumento militare, ivi compresi i poligoni;
le attuali norme sono parzialmente applicabili, tuttavia le difficoltà riscontrate non possono non tenere conto, in questo particolare momento, delle criticità ed ambiguità severe denunciate dalle associazioni ambientaliste;
si introduce di fatto nel decreto sviluppo l'esigenza di un decreto per bonificare i siti ove si svolgono le attività militari individuando apposite procedure che consentono di tarare opportunamente la bonifica all'effettivo utilizzo delle aree ma, nel contempo, non si prevedono tempi e modalità, nessun capitolo di spesa per definire un piano concreto di risanamento delle aree contaminate; emblematico per tutti è il caso del Poligono di Quirra, su cui è tuttora aperta un'inchiesta giudiziaria: un'area demaniale militare su cui si sono svolte per anni periodiche e continue esercitazioni militari, con dispersione sul terreno di metalli tossici e sostanze chimiche nocive, nonché sostanze radioattive (uranio in particolare). Se pensiamo a quante persone abitano il territorio e alle attività agro-pastorali, agli animali allevati, nonché al personale civile e militare abbiamo presto una idea della pericolosità di questa norma che potrebbe di fatto escludere le attese bonifiche su quest'area;
ai fini dell'adozione del citato provvedimento, appare necessario che il Governo tenga in considerare le evidenze scaturite dalla Relazione Intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione del Senato che indaga sull'uranio Impoverito dal 30 maggio 2012, nella quale si legge che «secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, dottor Domenico Fiordalisi (audizione 8 maggio 2012) con riguardo alle conclusioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), “nelle zone ad alta intensità di attività militare, dove sono avvenute le attività con maggiore impiego di esplosivi, la concentrazione di metalli pesanti è tale da superare tutti i valori soglia previsti dalla normativa vigente;”»
inoltre, «il Gruppo di lavoro nominato per la messa a punto di un piano strategico, ha riscontrato il superamento, nelle aree oggetto di sequestro probatorio dei valori previsti nella tabella 1, colonna A e B, Parte IV, Titolo 17, allegato 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti)»;
la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;
i Comuni che ospitano i siti militari, le imprese e i cittadini, hanno necessità di un efficace disinquinamento del territorio e garanzie sulla tutela della salute delle persone e degli animali, ma è impensabile, come nel caso sardo, dopo anni di ricerche circostanziate e investimenti, economici ed umani, non accompagnare «la norma facendo proprio l'impegno assunto dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle basi militari, quantificando i costi delle bonifiche delle aree, e le risorse necessarie per il risanamento e risarcimento delle famiglie delle vittime sull'uranio impoverito»,
impegna il Governo:
ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le opportune misure di integrazione del citato decreto interministeriale, accompagnandole dalla predisposizione di un piano attuativo straordinario di bonifica dettagliato, che riporti mezzi, strumenti e risorse per l'avvio delle bonifiche nelle aree già individuate come contaminate;
ad individuare il Poligono di Quirra in Sardegna tra le priorità del richiamato piano di bonifica, tenendo conto della sue specificità dei rischi, la caratterizzazione degli interventi di ripristino ambientale e le nuove misure di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, nel rispetto delle normative Comunitarie e delle conclusioni della Commissione d'indagine parlamentare che ha sottolineato come, nel rispetto «di normative di attuazione di direttive comunitari e, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;
a valutare le opportune misure volte a definire un sistema di indennizzi in favore dei lavoratori e cittadini che hanno subito danni in conseguenza della presenza delle suddette attività all'interno delle basi militari, come nel caso sardo, nonché per sostenere i Comuni interessati nell'opera di recupero e riuso del territorio per finalità produttive.
9/5312-AR/118. Schirru, Melis, Pes, Arturo Mario Luigi Parisi.
La Camera,
premesso che:
il comma 2o articolo 35 del decreto-legge 83/2012 recita che: All'articolo 184, al comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi»;
si propone la predisposizione di un decreto interministeriale con il quale disciplinare e determinare i criteri atti ad individuare le concentrazioni di soglie di contaminazione nei siti militari, le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
sia il Comando dell'Aeronautica militare, sia l'ARPA e i soggetti privati specialisti nel settore delle bonifiche pongono il problema di una modifica della normativa vigente: in particolare, l'Aeronautica militare segnala l'esigenza con riferimento all'individuazione dei valori di concentrazione soglia di contaminazione applicabili alle aree militari, al fine di pervenire ad una chiara tipizzazione dell'esercizio dello strumento militare, ivi compresi i poligoni;
le attuali norme sono parzialmente applicabili, tuttavia le difficoltà riscontrate non possono non tenere conto, in questo particolare momento, delle criticità ed ambiguità severe denunciate dalle associazioni ambientaliste;
si introduce di fatto nel decreto sviluppo l'esigenza di un decreto per bonificare i siti ove si svolgono le attività militari individuando apposite procedure che consentono di tarare opportunamente la bonifica all'effettivo utilizzo delle aree ma, nel contempo, non si prevedono tempi e modalità, nessun capitolo di spesa per definire un piano concreto di risanamento delle aree contaminate; emblematico per tutti è il caso del Poligono di Quirra, su cui è tuttora aperta un'inchiesta giudiziaria: un'area demaniale militare su cui si sono svolte per anni periodiche e continue esercitazioni militari, con dispersione sul terreno di metalli tossici e sostanze chimiche nocive, nonché sostanze radioattive (uranio in particolare). Se pensiamo a quante persone abitano il territorio e alle attività agro-pastorali, agli animali allevati, nonché al personale civile e militare abbiamo presto una idea della pericolosità di questa norma che potrebbe di fatto escludere le attese bonifiche su quest'area;
ai fini dell'adozione del citato provvedimento, appare necessario che il Governo tenga in considerare le evidenze scaturite dalla Relazione Intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione del Senato che indaga sull'uranio Impoverito dal 30 maggio 2012, nella quale si legge che «secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, dottor Domenico Fiordalisi (audizione 8 maggio 2012) con riguardo alle conclusioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), “nelle zone ad alta intensità di attività militare, dove sono avvenute le attività con maggiore impiego di esplosivi, la concentrazione di metalli pesanti è tale da superare tutti i valori soglia previsti dalla normativa vigente;”»
inoltre, «il Gruppo di lavoro nominato per la messa a punto di un piano strategico, ha riscontrato il superamento, nelle aree oggetto di sequestro probatorio dei valori previsti nella tabella 1, colonna A e B, Parte IV, Titolo 17, allegato 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti)»;
la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;
i Comuni che ospitano i siti militari, le imprese e i cittadini, hanno necessità di un efficace disinquinamento del territorio e garanzie sulla tutela della salute delle persone e degli animali, ma è impensabile, come nel caso sardo, dopo anni di ricerche circostanziate e investimenti, economici ed umani, non accompagnare «la norma facendo proprio l'impegno assunto dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle basi militari, quantificando i costi delle bonifiche delle aree, e le risorse necessarie per il risanamento e risarcimento delle famiglie delle vittime sull'uranio impoverito»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure di integrazione del citato decreto interministeriale, accompagnandole dalla predisposizione di un piano attuativo straordinario di bonifica dettagliato, che riporti mezzi, strumenti e risorse per l'avvio delle bonifiche nelle aree già individuate come contaminate;
a valutare l'opportunità di individuare il Poligono di Quirra in Sardegna tra le priorità del richiamato piano di bonifica, tenendo conto della sue specificità dei rischi, la caratterizzazione degli interventi di ripristino ambientale e le nuove misure di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, nel rispetto delle normative Comunitarie e delle conclusioni della Commissione d'indagine parlamentare che ha sottolineato come, nel rispetto «di normative di attuazione di direttive comunitari e, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;
a valutare le opportune misure per sostenere i Comuni interessati nell'opera di recupero e riuso del territorio per finalità produttive.
9/5312-AR/118. (Testo modificato nel corso della seduta) Schirru, Melis, Pes, Arturo Mario Luigi Parisi.
La Camera,
premesso che:
il distretto industriale del mobile imbottito collocato tra Basilicata e Puglia sta vivendo una drammatica situazione di crisi, con pesanti ricadute sul versante dell'occupazione;
in data 19 marzo 2006 è stato sottoscritta un «Protocollo d'Intesa per il consolidamento del comparto industriale del Mobile Imbottito dell'Area Murgiana» – Matera, Bari, Taranto – tra Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per le attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione Basilicata, la Regione Puglia, il Distretto Industriale del Mobile Imbottito di Matera, le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL confederali e FENEAL FILCA FILLEA nazionali, regionali e territoriali, la CISAL, la Confindustria della Basilicata e della Puglia, la CONFAPI della Basilicata e della Puglia, API di Bari e Matera, la Confartigianato della Basilicata e della Puglia, la CNA della Basilicata e della Puglia, la CLAAI della Puglia;
l'obiettivo prioritario del Protocollo d'Intesa era quello di sostenere e rafforzare, attraverso l'attivazione di una procedura di Accordo di Programma e degli strumenti operativi necessari, la competitività del distretto del mobile imbottito e del territorio delle regioni Puglia e Basilicata (sede del distretto e dei Sistemi Produttivi Locali connessi);
l'accordo di programma, già sottoscritta dalle parti sociali, prevede interventi per la riconversione dell'area e per la riqualificazione del personale, oltre che interventi per promuovere l'innovazione nel settore, abbattimento del costo del lavoro e interventi per il sostegno del made in Italy;
l'articolo 23 del presente decreto-legge prevede l'istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, nel quale afferiscono, tra l'altro, risorse già destinate a misure di aiuto nelle aree sottoutilizzate che saranno riallocate secondo il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord;
l'articolo 27 del presente decreto-legge prevede nuove disposizioni per la definizione delle procedure atte alla riconversione e riqualificazione industriale con uno snellimento dell’iter procedurale anche al fine di agevolare il superamento di situazioni di crisi aziendale,
impegna il Governo
a garantire la messa a disposizione di 40 milioni di euro necessari alla stipula dell'Accordo di Programma già sottoscritto dalle parte sociali.
9/5312-AR/119. Distaso, Lazzari, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Sisto.
La Camera,
premesso che:
il distretto industriale del mobile imbottito collocato tra Basilicata e Puglia sta vivendo una drammatica situazione di crisi, con pesanti ricadute sul versante dell'occupazione;
in data 19 marzo 2006 è stato sottoscritta un «Protocollo d'Intesa per il consolidamento del comparto industriale del Mobile Imbottito dell'Area Murgiana» – Matera, Bari, Taranto – tra Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per le attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione Basilicata, la Regione Puglia, il Distretto Industriale del Mobile Imbottito di Matera, le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL confederali e FENEAL FILCA FILLEA nazionali, regionali e territoriali, la CISAL, la Confindustria della Basilicata e della Puglia, la CONFAPI della Basilicata e della Puglia, API di Bari e Matera, la Confartigianato della Basilicata e della Puglia, la CNA della Basilicata e della Puglia, la CLAAI della Puglia;
l'obiettivo prioritario del Protocollo d'Intesa era quello di sostenere e rafforzare, attraverso l'attivazione di una procedura di Accordo di Programma e degli strumenti operativi necessari, la competitività del distretto del mobile imbottito e del territorio delle regioni Puglia e Basilicata (sede del distretto e dei Sistemi Produttivi Locali connessi);
l'accordo di programma, già sottoscritta dalle parti sociali, prevede interventi per la riconversione dell'area e per la riqualificazione del personale, oltre che interventi per promuovere l'innovazione nel settore, abbattimento del costo del lavoro e interventi per il sostegno del made in Italy;
l'articolo 23 del presente decreto-legge prevede l'istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, nel quale afferiscono, tra l'altro, risorse già destinate a misure di aiuto nelle aree sottoutilizzate che saranno riallocate secondo il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord;
l'articolo 27 del presente decreto-legge prevede nuove disposizioni per la definizione delle procedure atte alla riconversione e riqualificazione industriale con uno snellimento dell’iter procedurale anche al fine di agevolare il superamento di situazioni di crisi aziendale,
impegna il Governo
a riaprire il tavolo di confronto sulla crisi dell'area murgiana, al fine di individuare idonee misure di intervento, anche attraverso l'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma, di cui all'articolo 27 del presente decreto-legge.
9/5312-AR/119. (Testo modificato nel corso della seduta) Distaso, Lazzari, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Sisto.
La Camera,
premesso che:
il costo dell'energia elettrica in Italia risulta essere il più elevato d'Europa
tale costo limita pesantemente: la capacità delle nostre imprese di essere concorrenziali sui mercati comunitari e internazionali; la conseguente conservazione di posti di lavoro; la capacità di attrarre investimenti esteri sul territorio nazionale ed è concausa della dismissione di quelli esistenti; inoltre incide negativamente in un crescendo inarrestabile sui bilanci delle famiglie e sul potere d'acquisto delle stesse, con pesanti risvolti economico sociali, come anche sancito dall'Autorità per l'energia che rileva nel 20 per cento la morosità delle piccole e medie industrie;
è oltremodo evidente e provato che operatori industriali, divenuti non più competitivi anche a causa questi aumenti, sono entrati in un vortice di antieconomicità della propria attività che sta determinando una perdita costante di posti di lavoro, e causando numerose chiusure delle attività stesse;
sull'ingiustificato costo dell'energia elettrica sono giacenti in Parlamento diverse interrogazioni, volte a fare chiarezza sulla formazione del costo dell'energia elettrica in tutte le sue componenti, in merito alla trasparenza della gestione delle società coinvolte nella determinazione di tale costo (produzione, trasporto, dispacciamento), nonché a garantirne la sostenibilità economica da parte delle imprese e dei cittadini;
la formazione dei prezzi dell'elettricità in Italia, bene essenziale per ogni individuo e impresa, avviene in modo molto articolato e composito, con una somma di infinite componenti non specificate, che vanno a costituire il prezzo complessivo, il vero e definito onere per il cittadino, da questi non analizzabile né comprensibile;
solo una di queste componenti, la tariffa di vendita dell'elettricità prodotta, è conseguente ad una libera contrattazione in un mercato regolato da norme comuni europee;
la componente del prezzo collegata al mercato libero, ovvero la produzione di elettricità è aumentata nel corso di 4 anni dell'11 per cento: questa componente è l'unica correlata ai problemi energetici e finanziari mondiali, percentuale di aumento relativamente giustificata e contenuta alla luce delle gravi tensioni finanziarie ed energetiche di questi quattro anni;
le componenti determinate dall'Autorità, non condizionate dai prezzi internazionali dell'energia e dalla crisi finanziaria, ma solo conseguenti a libere decisioni di politica energetica nazionale condizionata dalla volontà di società pubbliche, sono aumentate negli ultimi quattro anni: del 40 per cento le tariffe per il dispacciamento (ovvero trasporto e smistamento dell'elettricità nelle reti di altissima tensione) ovvero i costi di competenza di Tema spa, e di circa il 180 per cento le tariffe per la distribuzione locale dell'energia e per le addizionali dovuti a sovvenzioni o incentivi statali in massima parte ascrivibili a GSE;
il Gestore Servizi Energetici (GSE), società di cui è azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze, ha il compito di erogare gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incentivi che vengono attinti da una componente della bolletta definita A3, componente che può essere variata dall'Autorità dell'energia su richiesta di GSE;
in seguito alle richieste di USE dal gennaio 2009 al gennaio 2012 la componente A3 è cresciuta del 190 per cento;
nel 2011 GSE ha distribuito 11 miliardi di incentivi alle rinnovabili, gestendo un mercato in assenza di trasparenza, come ad esempio dimostra il fatto che nel 2010 il Governo italiano abbia chiesto alla Commissione europea di conteggiare solo 12 TWh di energia elettrica importata da fonti rinnovabili, mai però certificata alla stessa Commissione; risulta inoltre che GSE versi cospicui incentivi anche alla fonte idroelettrica, quando questa dovrebbe già essere remunerativa di per sé; è inoltre preoccupante il fatto che GSE ha caricato sul costo in bolletta centinaia di milioni di euro certificando come rinnovabile una importazione elettrica di dubbia provenienza attraverso certificati che l'UE, con la risposta del Commissario Oettinger a interrogazioni, ha definito NON probanti l'origine rinnovabile dell'energia;
l'incredibile aumento del 50 per cento in cinque anni del costo dell'energia elettrica italiana è stato oggetto di attenzione anche della trasmissione serale TG2 del 15 luglio 2012,
impegna il Governo
ad effettuare un'attenta analisi delle cause di tale abnorme costo dell'energia elettrica in Italia, anche attraverso l'istituzione, con decreto del Ministero competente, di una Commissione Ministeriale conoscitiva e consultiva, con il compito: di individuare le criticità del sistema di gestione del trasporto e dispacciamento dell'energia, della reale quantità di energia rinnovabile acquistata da paesi terzi, con particolare attenzione alla garanzia delle fonti; di analizzare e verificare i prezzi di fornitura di energia elettrica per le componenti che esulano dalle norme di libero mercato, dei costi effettivi di gestione, comparati ai valori medi europei, e delle destinazioni degli investimenti delle società Terna S.p.A., GSE, SOGIN e dei distributori locali; di valutare la revisione dei costi gestionali delle società pubbliche, nell'ottica di spending review; di elaborare le linee di intervento finalizzate del peso complessivo dei suddetti prezzi, anche con una diversa, trasparente e controllata ridefinizione degli incentivi e delle sovvenzioni e attualizzazione delle accise e loro reale destinazione. Impegna altresì il Governo a riferire alla Camera entro 30 giorni sull'istituzione della Commissione, ed a cadenza periodica sui lavori della stessa.
9/5312-AR/120. Galli.
La Camera,
premesso che:
il costo dell'energia elettrica in Italia risulta essere il più elevato d'Europa
tale costo limita pesantemente: la capacità delle nostre imprese di essere concorrenziali sui mercati comunitari e internazionali; la conseguente conservazione di posti di lavoro; la capacità di attrarre investimenti esteri sul territorio nazionale ed è concausa della dismissione di quelli esistenti; inoltre incide negativamente in un crescendo inarrestabile sui bilanci delle famiglie e sul potere d'acquisto delle stesse, con pesanti risvolti economico sociali, come anche sancito dall'Autorità per l'energia che rileva nel 20 per cento la morosità delle piccole e medie industrie;
è oltremodo evidente e provato che operatori industriali, divenuti non più competitivi anche a causa questi aumenti, sono entrati in un vortice di antieconomicità della propria attività che sta determinando una perdita costante di posti di lavoro, e causando numerose chiusure delle attività stesse;
sull'ingiustificato costo dell'energia elettrica sono giacenti in Parlamento diverse interrogazioni, volte a fare chiarezza sulla formazione del costo dell'energia elettrica in tutte le sue componenti, in merito alla trasparenza della gestione delle società coinvolte nella determinazione di tale costo (produzione, trasporto, dispacciamento), nonché a garantirne la sostenibilità economica da parte delle imprese e dei cittadini;
la formazione dei prezzi dell'elettricità in Italia, bene essenziale per ogni individuo e impresa, avviene in modo molto articolato e composito, con una somma di infinite componenti non specificate, che vanno a costituire il prezzo complessivo, il vero e definito onere per il cittadino, da questi non analizzabile né comprensibile;
solo una di queste componenti, la tariffa di vendita dell'elettricità prodotta, è conseguente ad una libera contrattazione in un mercato regolato da norme comuni europee;
la componente del prezzo collegata al mercato libero, ovvero la produzione di elettricità è aumentata nel corso di 4 anni dell'11 per cento: questa componente è l'unica correlata ai problemi energetici e finanziari mondiali, percentuale di aumento relativamente giustificata e contenuta alla luce delle gravi tensioni finanziarie ed energetiche di questi quattro anni;
le componenti determinate dall'Autorità, non condizionate dai prezzi internazionali dell'energia e dalla crisi finanziaria, ma solo conseguenti a libere decisioni di politica energetica nazionale condizionata dalla volontà di società pubbliche, sono aumentate negli ultimi quattro anni: del 40 per cento le tariffe per il dispacciamento (ovvero trasporto e smistamento dell'elettricità nelle reti di altissima tensione) ovvero i costi di competenza di Tema spa, e di circa il 180 per cento le tariffe per la distribuzione locale dell'energia e per le addizionali dovuti a sovvenzioni o incentivi statali in massima parte ascrivibili a GSE;
il Gestore Servizi Energetici (GSE), società di cui è azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze, ha il compito di erogare gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incentivi che vengono attinti da una componente della bolletta definita A3, componente che può essere variata dall'Autorità dell'energia su richiesta di GSE;
in seguito alle richieste di USE dal gennaio 2009 al gennaio 2012 la componente A3 è cresciuta del 190 per cento;
nel 2011 GSE ha distribuito 11 miliardi di incentivi alle rinnovabili, gestendo un mercato in assenza di trasparenza, come ad esempio dimostra il fatto che nel 2010 il Governo italiano abbia chiesto alla Commissione europea di conteggiare solo 12 TWh di energia elettrica importata da fonti rinnovabili, mai però certificata alla stessa Commissione; risulta inoltre che GSE versi cospicui incentivi anche alla fonte idroelettrica, quando questa dovrebbe già essere remunerativa di per sé; è inoltre preoccupante il fatto che GSE ha caricato sul costo in bolletta centinaia di milioni di euro certificando come rinnovabile una importazione elettrica di dubbia provenienza attraverso certificati che l'UE, con la risposta del Commissario Oettinger a interrogazioni, ha definito NON probanti l'origine rinnovabile dell'energia;
l'incredibile aumento del 50 per cento in cinque anni del costo dell'energia elettrica italiana è stato oggetto di attenzione anche della trasmissione serale TG2 del 15 luglio 2012,
impegna il Governo
ad effettuare un'attenta analisi delle cause di tale abnorme costo dell'energia elettrica in Italia, al fine di individuare le criticità del sistema di gestione del trasporto e dispacciamento dell'energia, della reale quantità di energia rinnovabile acquistata da Paesi terzi, con particolare attenzione alla garanzia delle fonti; di analizzare e verificare i prezzi di fornitura di energia elettrica per le componenti che esulano dalle norme di libero mercato dei costi effettivi di gestione comparati ai valori medi europei e delle destinazioni degli investimenti delle società Terna Spa, GSE, SOGIN e dei distributori locali.
9/5312-AR/120. (Testo modificato nel corso della seduta) Galli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure che intervengono sul settore petrolifero, più in particolare l'articolo 34 reca modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», e modifica l'articolo 33 recante disposizioni in materia di biocarburanti;
una delle modifiche recate dal provvedimento in esame riguarda il comma 5-sexies del predetto articolo 33 che attribuisce, a partire dal 1o gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Sulla base delle modifiche recate gli oneri gestionali per le attività che prima erano svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e quindi a carico del bilancio dello Stato, ora invece vengono posti a carico dei soggetti che ai sensi di legge sono obbligati ad immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti (compagnie petrolifere), con entità e modalità di versamento al GSE Spa, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi volti a chiarire che gli oneri gestionali citati nelle premesse e posti a carico dei soggetti obbligati non sono a carico dei soggetti che non effettuano miscelazioni di biocarburanti con carburanti fossili.
9/5312-AR/121. Nizzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure che intervengono sul settore petrolifero, più in particolare l'articolo 34 reca modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», e modifica l'articolo 33 recante disposizioni in materia di biocarburanti;
una delle modifiche recate dal provvedimento in esame riguarda il comma 5-sexies del predetto articolo 33 che attribuisce, a partire dal 1o gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Sulla base delle modifiche recate gli oneri gestionali per le attività che prima erano svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e quindi a carico del bilancio dello Stato, ora invece vengono posti a carico dei soggetti che ai sensi di legge sono obbligati ad immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti (compagnie petrolifere), con entità e modalità di versamento al GSE Spa, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a chiarire che gli oneri gestionali citati nelle premesse e posti a carico dei soggetti obbligati non sono a carico dei soggetti che non effettuano miscelazioni di biocarburanti con carburanti fossili.
9/5312-AR/121. (Testo modificato nel corso della seduta) Nizzi.
La Camera,
premesso che:
il lavoro è parte costitutiva dell'identità della persona e anche i detenuti possono e debbono contribuire allo sviluppo e alla crescita del Paese;
secondo l'articolo 27 della Costituzione «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
in questo senso il lavoro nelle carceri che sia veramente tale è un bene da incentivare, garantendo, come le statistiche dimostrano, una caduta della recidiva una vota in libertà;
la legge in discussione alla Camera per rifinanziare e migliorare la legge «Smuraglia» è stata rinviata in commissione per mancanza di copertura,
impegna il Governo:
a sostenere i progetti di intervento e di presenza lavorativa in carcere già posti in essere, facilitando il più possibile nuove presenze;
a garantire, quando ciò sia possibile, il finanziamento della legge in discussione alla Camera sul sostegno al lavoro dei detenuti Farina e altri.
9/5312-AR/122. Renato Farina, Mosca.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene misure urgenti per la crescita del Paese, una parte delle quali inserite, nel quadro delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione;
il provvedimento in particolare all'articolo 44 introduce nell'ordinamento la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che rappresenta un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, che affianca la tradizionale s.r.l. disciplinata dall'articolo 2463 del codice civile, nonché la recente società semplificata a responsabilità limitata disciplinata dall'articolo 2463-bis (introdotto nel codice civile dal decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto-legge «liberalizzazioni»);
nel corso dell'esame in sede referente, la suesposta disposizione è stata integrata, attraverso un accordo da parte del Ministro dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso della suesposta costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto;
è opportuno affiancare unitamente al suesposto accordo, peraltro condivisibile, ulteriori interventi agevolativi di carattere fiscale, anche temporanei, al fine di sostenere la fase di start-up per i giovani che intendono utilizzare come modello societario, quello di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e gli equilibri di bilancio, di adottare ulteriori iniziative volte a esentare, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi successivi, i soggetti che costituiscono la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, come previsto dall'articolo 44 del provvedimento in esame.
9/5312-AR/123. Nastri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame che reca misure urgenti per la crescita del Paese, contiene numerose disposizioni, che comprendono interventi per il rilancio delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, misure per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, il riordino degli incentivi per le imprese e dei finanziamenti per la ricerca, il sostegno della pratica sportiva e del turismo;
l'articolo 59 in particolare, nell'intento di favorire il rilancio del settore agricolo detta disposizioni urgenti di varia natura, come: la revisione del sistema sanzionatorio a carico degli utilizzatori delle DOP e IGP vitivinicole, allo scopo di assicurare ai consorzi il versamento di quanto loro dovuto; interventi in favore del comparto bieticolo-saccarifero e l'estensione della competenza del commissario ad acta per le opere irrigue alle opere per la produzione di energia idroelettrica;
è opportuno affiancare alle suesposte iniziative normative, ulteriori interventi sanzionatori oltre a quelle già esistenti volte a rafforzare il sistema dei controlli e della repressione delle frodi nel settore agroalimentare, per salvaguardare maggiormente i prodotti agroalimentari italiani e in particolare quelli oleari dal persistente fenomeno di abusi, nonché dagli atti di concorrenza sleale e delle contraffazioni, unitamente all'uso improprio della denominazione tutelata e a comportamenti comunque vietati dalla legge,
impegna il Governo
a prevedere un intervento normativo ad hoc compatibilmente con le disposizioni comunitarie, volte ad inasprire le sanzioni sia amministrative che penali al fine di fronteggiare il fenomeno impetuoso e fraudolento della contraffazione dei prodotti agroalimentari, che determina gravi ed evidenti danni sul piano dell'immagine e dell'impatto economico per l'intera filiera agricola italiana.
9/5312-AR/124. Faenzi, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame che reca misure urgenti per la crescita del Paese, contiene numerose disposizioni, che comprendono interventi per il rilancio delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, misure per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, il riordino degli incentivi per le imprese e dei finanziamenti per la ricerca, il sostegno della pratica sportiva e del turismo;
l'articolo 59 in particolare, nell'intento di favorire il rilancio del settore agricolo detta disposizioni urgenti di varia natura, come: la revisione del sistema sanzionatorio a carico degli utilizzatori delle DOP e IGP vitivinicole, allo scopo di assicurare ai consorzi il versamento di quanto loro dovuto; interventi in favore del comparto bieticolo-saccarifero e l'estensione della competenza del commissario ad acta per le opere irrigue alle opere per la produzione di energia idroelettrica;
è opportuno affiancare alle suesposte iniziative normative, ulteriori interventi sanzionatori oltre a quelle già esistenti volte a rafforzare il sistema dei controlli e della repressione delle frodi nel settore agroalimentare, per salvaguardare maggiormente i prodotti agroalimentari italiani e in particolare quelli oleari dal persistente fenomeno di abusi, nonché dagli atti di concorrenza sleale e delle contraffazioni, unitamente all'uso improprio della denominazione tutelata e a comportamenti comunque vietati dalla legge,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un intervento normativo ad hoc compatibilmente con le disposizioni comunitarie, volte ad inasprire le sanzioni sia amministrative che penali al fine di fronteggiare il fenomeno impetuoso e fraudolento della contraffazione dei prodotti agroalimentari, che determina gravi ed evidenti danni sul piano dell'immagine e dell'impatto economico per l'intera filiera agricola italiana.
9/5312-AR/124. (Testo modificato nel corso della seduta) Faenzi, Girlanda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione inserisce – con l'articolo 54 – gli articoli 348-bis e seguenti al codice di procedura civile con i quali si intende disciplinare, fra l'altro, una sorta di filtro preventivo nel giudizio di appello;
la nuova disciplina, sebbene intenda rappresentare un antidoto alla considerevole durata dei processi, finisce, di soppiatto, col rendere il secondo grado di giudizio nel processo civile meramente opzionale;
a conferma di ciò basta la constatazione che il provvedimento che dichiara inammissibile l'appello non è impugnabile, così che, per quanto errato o ingiusto possa essere, non sono previsti rimedi o sanzioni;
il nuovo articolo 348-bis rende dunque la garanzia del doppio grado di giudizio del tutto aleatoria, non essendoci alcun controllo avverso la decisione del secondo giudice nel caso questo affermi che le questioni poste a base della decisione impugnata non hanno ragionevole probabilità di essere accolte;
la Costituzione non garantisce certo il doppio grado del giudizio di merito, ciò nonostante il doppio grado è stato ripreso dalla nostra tradizione giuridica secondo un'evoluzione che la stessa Corte Costituzionale ha a più riprese condiviso; ciò dipende dal fatto che un unico giudice non gode di sufficiente fiducia da parte dei litiganti, così che la soppressione (mascherata) della garanzia del giudizio di appello rischia provocare crisi di rigetto, anche perché non si giustifica il diverso trattamento che oggi la legge riconosce ai processi dinanzi ai giudici amministrativi o contabili (dove invece il doppio grado del giudizio di merito non è sottoposto ad alcuna restrizione);
il filtro preventivo nel giudizio di appello nasce su sollecitazione della magistratura (e non è certo un caso se l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia è affidato a magistrati): le nuove regole in materia di impugnazione nel processo civile impongono ai giudici di appello uno scrutinio scrupoloso e fortemente meditato degli atti introduttivi del processo di appello al fine di evitare il rischio di addivenire a pronunce di inammissibilità a cuor leggero, e purtroppo l'esperienza attuale ci dimostra che non sempre la magistratura è in grado di evitare questo rischio;
il nuovo articolo 348-bis, infine, si preoccupa esclusivamente di regolare la relazione tra ordinanza di inammissibilità e ricorso per cassazione, senza stabilire alcunché circa i rapporti tra il provvedimento che dichiara la inammissibilità dell'appello e gli istituti della revocazione e dell'opposizione di terzo;
il Consiglio Nazionale Forense, con il parere del 4 luglio 2012, ha espresso profonde perplessità sulle nuove regole in materia di impugnazione nel processo civile; analoghi rilievi sono stati espressi dalla Associazione Italiana tra gli studiosi del processo civile nel documento del 29 luglio 2012. Forti e motivate obiezioni sono state avanzate anche dai Professori Giovanni Verde, Ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Napoli e Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile all'Università degli Studi di Roma Tre;
tutto ciò dimostra che – così come già successo in occasione della introduzione dei cosiddetti «quesiti in cassazione» o, per altro verso, delle riforme in materia di processo societario e della inappellabilità delle sentenze sulla opposizione alla esecuzione, rivelatesi tutte dannose per la giustizia civile – anche in questa circostanza si è deciso di procedere per (tentativi di) riforma parziali e non sufficientemente meditati;
la rapidità del processo è molto importante ma non è certamente un feticcio a cui tutto sacrificare: la Costituzione raccomanda che la durata dei processi sia «ragionevole» e questo significa che aprire la strada a giudizi dove il giungere rapidamente a una decisione diventa più importante dei contenuti che a tale decisione sono stati dati non è certo un obiettivo che deve prefiggersi se vuole garantire l'effettività della tutela giurisdizionale,
impegna il Governo
ad assumere ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disciplina in materia di regole di impugnazione nel processo civile in una direzione più favorevole ai cittadini, ciò al fine di garantire a tutti gli utenti della giustizia civile la piena effettività della tutela giurisdizionale.
9/5312-AR/125. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Capano, Fava, Castiello, Barani, Papa, Sisto, Ria.
La Camera,
premesso che:
il rapporto sullo stato dei sistemi giudiziari redatto dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej), divulgato l'8 ottobre 2008, contenente informazioni relative all'anno 2006 sullo stato della giustizia in 45 Stati su 47 membri del Consiglio d'Europa, ha assegnato all'Italia la «maglia nera» in tema di durata dei procedimenti di divorzio; nel rostro Paese, infatti, vigono i tempi più lunghi nelle procedure in primo grado, con ben 634 giorni di attesa per giungere alla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, segue la Francia con 477, il Portogallo con 325 e la Germania con 321 giorni;
il Cepej ha dunque chiesto al nostro Paese di mettere urgentemente in campo misure specifiche per tagliare i tempi dei procedimenti di separazione e divorzio al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del nostro sistema giudiziario anche in questo delicato settore della giustizia civile;
a differenza di quanto stabilito nel resto dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa, in Italia infatti il procedimento che conduce allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale avviene in due fasi e prevede prima la separazione legale e solo successivamente il divorzio, con un tempo di attesa minimo tra i due provvedimenti, inizialmente fissato a 5 anni e, a partire dal 1987, ridotto a 3;
come documentato da uno studio ISTAT sull'evoluzione del fenomeno della separazione e del divorzio nel nostro Paese, l'attuale disciplina della separazione legale serve soltanto a prolungare il contenzioso tra i coniugi, ritardando la possibilità per la coppia di riorganizzare in modo stabile la propria vita, posto che la cosiddetta «pausa di riflessione» (periodo triennale di separazione) non serve né a far rimettere insieme i coniugi, né a impedire che si formino altre famiglie, contribuendo solo a lasciare a lungo in un limbo non adeguatamente regolato e protetto sia i vecchi che i nuovi rapporti;
l'attuale normativa sullo scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo il necessario passaggio attraverso una pronuncia giudiziale di separazione prima di ottenere il divorzio, finisce per avere dei riflessi non irrilevanti sull'efficacia e la competitività dell'intero nostro sistema giudiziario se è vero, come è vero, che una buona percentuale dei circa cinque milioni e quattrocentomila procedimenti civili pendenti in Italia (cosiddetto «arretrato pendente»), è rappresentata proprio da cause di separazione, consensuale e/o giudiziale, iscritte a ruolo;
in particolare, da una indagine sul costo economico e sociale dei divorzi, della separazione e della volontaria giurisdizione, condotta in data 27 febbraio 2009 dall'istituto Eurispes, emerge che: a) la domanda di giustizia civile in materia di separazioni, consensuali e giudiziali, espressa in termini di numero di procedimenti civili iscritti presso il Tribunale Ordinario e la Corte di Appello, ha registrato, tra il 20011 e il 2007, un andamento disomogeneo, pur mantenendosi costantemente al di sopra dei 100.000 provvedimenti l'anno; b) le separazioni consensuali rappresentano, mediamente, il 68 per cento del totale dei procedimenti iscritti presso il Tribunale Ordinario, contro il 32 per cento delle separazioni giudiziali. Il loro numero si è mantenuto pressoché costante, con valori compresi tra un minimo di 13.300 iscrizioni (2006) e un massimo di 77.700 (2004). Nell'ultimo biennio, l'aumento è stato del 4,2 per cento (da 73.300 a 76.400 procedimenti). Nello stesso periodo, il numero medio di procedimenti di separazione giudiziale iscritti annualmente presso il Tribunale Ordinario è stato di 35.700, con un incremento del 10,4 per cento nell'ultimo biennio (da 32.900 a 36.300 procedimenti); c) le separazioni consensuali rappresentano, mediamente, il 70 per cento del totale dei procedimenti definiti presso il Tribunale Ordinario, contro il 30 per cento delle separazioni giudiziali. Il loro numero si è mantenuto pressoché costante, con valori compresi tra un minimo di 74.700 procedimenti definiti (2006) e un massimo di 77.300 (2003). Nello stesso periodo, il numero medio di procedimenti di separazione giudiziale definiti annualmente presso il Tribunale Ordinario, è stato di 33.300, con un incremento del 2,8 per cento nell'ultimo biennio (da 32.700 a 33.700 procedimenti);
sempre sulla base della citata indagine Eurispes, è possibile stimare il costo affrontato dallo Stato per i procedimenti di separazione, sia consensuale che giudiziale, in circa 89 milioni di euro per il solo 2006 (considerando un costo per procedimento di 815 euro e 109.192 procedimenti esauriti);
in Europa, soltanto in Italia, Polonia, Malta ed Irlanda del Nord esiste ancora l'istituto giuridico della separazione legale. Le insopportabili attese per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale in Italia hanno costretto negli ultimi cinque anni 8.000 coppie italiane a ricorrere all’escamotage di trasferire la residenza all'estero per ottenere un divorzio immediato in Paesi quali la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e, soprattutto, la Romania;
sono questi i dati su cui dovrebbe riflettere, fuori di ideologia, chi si oppone alla drastica riduzione dei tempi di attesa per chi vuole ottenere il divorzio;
sottolineato che da questo punto di vista, sulla base dei principi della Costituzione, l'ordinamento italiano potrebbe facilmente porre in essere soluzioni accettabili anche sul piano europeo trovando un punto di equilibrio tra le esigenze della persona, ed in particolare dei figli, ed il rispetto dell'autonomia e delle scelte dell'individuo,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa normativa volta alla abrogazione dal nostro ordinamento giuridico dell'istituto della separazione legale o, comunque, alla introduzione di procedure semplificate, meno costose e di durata più breve in materia di scioglimento dal vincolo coniugale, così come indicato dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej) nel rapporto divulgato in data 8 ottobre 2008, ciò al fine di agevolare nella forma e nei tempi, perlomeno in alcuni casi, cioè in assenza dei figli, le unioni matrimoniali fallite.
9/5312-AR/126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni normative relative alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono contenute per le province autonome di Trento e di Bolzano nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);
per il territorio delle predette province autonome, la normativa di attuazione statutaria (articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977) ha definito il termine di scadenza delle concessioni rilasciate ad ENEL S.p.A. al 31 dicembre 2010, e quindi ha stabilito un termine di scadenza molto più ravvicinato rispetto a quello previsto per il restante territorio nazionale (fissato dall'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 79 del 1999 nel 2029); per le altre concessioni il termine di scadenza e definito al 31 dicembre 2010 per quelle in scadenza entro la medesima data e alla data di scadenza definita nell'atto di concessione per quelle con scadenza successiva al 31 dicembre 2010;
il predetto articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico), riconosce la potestà legislativa provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
detta disciplina di attuazione statutaria costituisce il punto di arrivo di una complessa vicenda istituzionale e normativa a livello comunitario, nazionale e provinciale, che si è aperta con l'approvazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e l'avvio del processo di liberalizzazione del mercato elettrico e che si è chiusa nel 2007 con l'archiviazione della procedura di infrazione n. 1999/4902 con riferimento al decreto legislativo n. 463 del 1999, e del contenzioso costituzionale tra lo Stato e le province autonome con la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2007;
le province autonome hanno disciplinato con proprie leggi le procedure di gara per l'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,
impegna il Governo
a salvaguardare nell'ambito della disciplina nazionale sulle gare delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico la potestà legislativa delle province autonome secondo quanto riconosciuto nella normativa di attuazione statutaria e le disposizioni legislative emanate in materia dalle medesime province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
9/5312-AR/127. Froner, Gnecchi.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni normative relative alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono contenute per le province autonome di Trento e di Bolzano nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);
per il territorio delle predette province autonome, la normativa di attuazione statutaria (articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977) ha definito il termine di scadenza delle concessioni rilasciate ad ENEL S.p.A. al 31 dicembre 2010, e quindi ha stabilito un termine di scadenza molto più ravvicinato rispetto a quello previsto per il restante territorio nazionale (fissato dall'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 79 del 1999 nel 2029); per le altre concessioni il termine di scadenza e definito al 31 dicembre 2010 per quelle in scadenza entro la medesima data e alla data di scadenza definita nell'atto di concessione per quelle con scadenza successiva al 31 dicembre 2010;
il predetto articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico), riconosce la potestà legislativa provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
detta disciplina di attuazione statutaria costituisce il punto di arrivo di una complessa vicenda istituzionale e normativa a livello comunitario, nazionale e provinciale, che si è aperta con l'approvazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e l'avvio del processo di liberalizzazione del mercato elettrico e che si è chiusa nel 2007 con l'archiviazione della procedura di infrazione n. 1999/4902 con riferimento al decreto legislativo n. 463 del 1999, e del contenzioso costituzionale tra lo Stato e le province autonome con la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2007;
le province autonome hanno disciplinato con proprie leggi le procedure di gara per l'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,
impegna il Governo
nel rispetto dei principi dell'Unione europea, a valutare l'opportunità di tener conto, nell'ambito della disciplina nazionale sulle gare delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, della potestà legislativa delle province autonome secondo quanto riconosciuto nella normativa di attuazione statutaria e le disposizioni legislative emanate in materia dalle medesime province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
9/5312-AR/127. (Testo modificato nel corso della seduta) Froner, Gnecchi.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, reca misure urgenti per la crescita del Paese;
l'articolo 64 del provvedimento prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età o tra tutti gli strati della popolazione, con una dotazione finanziaria pari a 23 milioni di euro per l'anno 2012;
l'intervento è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, per favorire l'accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio;
la disposizione raccoglie, in un quadro di rilancio dello sviluppo, istanze avvertite dal mondo sportivo, specie con riferimento alle carenze delle infrastrutture sportive nelle regioni del sud, oggetto anche di specifiche iniziative legislative di origine parlamentare ed è inoltre coerente con le risultanze di studi e ricerche svolti in materia, quali l'indagine conoscitiva condotta dalla VII Commissione del Senato della Repubblica nel giugno 2011;
nell'ambito di una generale ottica di razionalizzazione degli investimenti appare opportuno che gli stessi siano indirizzati, prima ancora che alla realizzazione di nuovi impianti, al completamento dei tanti già esistenti e non ancora ultimati, al fine di renderli funzionali allo scopo,
impegna il Governo
ad individuare, in sede attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 64 del provvedimento in esame, misure rivolte ad individuare le strutture oggetto di investimento, dando priorità al completamento degli impianti sportivi già esistenti e non ancora ultimati, in modo da renderli funzionali allo scopo e realizzando, quindi, un piano di indirizzo della dotazione finanziaria relativa al Fondo che valorizzi al massimo le risorse economiche già investite in passato.
9/5312-AR/128. Ria.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire lo sviluppo e la competitività del settore agroalimentare nazionale, va anche rafforzata una specifica filiera di produzione di oli extravergine di oliva di origine totalmente nazionale, nel senso che l'intero ciclo produttivo, che va dalla coltivazione delle olive, passando per la loro molitura fino al confezionamento dell'olio extravergine ottenuto, si svolge integralmente sul territorio italiano;
tale sistema è stato adottato dalle maggiori organizzazioni di produttori olivicole nazionali, le quali, con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, hanno promosso il marchio per l'olio extravergine di oliva 100 per cento di qualità italiana;
la scommessa dei nuovi e più redditizi mercati si vince puntando sull'alta qualità e non sulle imitazioni e perciò si deve scongiurare il pericolo che i mercati siano contaminati dall'offerta di prodotti olivicoli-oleari che non rispondano ad elevati standard qualitativi ed è perciò fondamentale garantire il vero olio extravergine di oliva italiano di alta qualità certificata e garantita;
tra i sistemi già operativi nel nostro paese in tema di garanzia dell'autenticità dei prodotti agroalimentari di qualità e di origine nazionale, si annovera quello che prevede l'applicazione del sistema di sicurezza dei cosiddetti «contrassegni» o «fascette» utilizzato per garantire l'origine dei vini a DOCG e DOC ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2010 recante «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»;
in tale ambito, avendo il legislatore già stabilito che per garantire l'attendibilità del sistema di rintracciabilità dei vini a DOC e DOCG si debbano utilizzare i contrassegni di sicurezza (fascette di sicurezza) realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), potrebbe riscontrarsi positivamente l'applicazione del medesimo sistema dei contrassegni anche alla filiera dell'olio extravergine di oliva 100 per cento italiano, se del caso tramite un preventivo progetto sperimentale vigilato dal Ministero delle politiche agricole, volto a dimostrarne l'efficacia e la strategicità sia ai consumatori e sia anche ai produttori interessati così da stimolare la loro totale adesione e la partecipazione onerosa quando tale sistema dovesse diventare ufficiale e di cui potranno avvalersi a regime ed in maniera definitiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a consentire la realizzazione di un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergine di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergine di oliva possano essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.
9/5312-AR/129. Del Tenno.
La Camera,
premesso che:
nella situazione di crisi che l'Italia attraversa, il turismo è uno dei pochi fattori attivi e propulsivi, come dimostra il fatto che nel nostro Paese, nel corso del 2010, si sono registrati 43,6 milioni di arrivi internazionali, per un introito di 29 miliardi di euro e nel 2011 si è avuto un ulteriore incremento del 5 per cento;
il turismo, come i dati dimostrano, rappresenta per un Paese come il nostro una via maestra del suo percorso di internazionalizzazione, che può trovare ulteriori ragioni di rafforzamento nel consistente retroterra emigratorio, valutato in cinque milioni di cittadini all'estero e in oltre cinquanta milioni di italiani di origine;
alle ordinarie risorse che il turismo apporta, sono da aggiungere le acquisizioni di natura amministrativa derivanti dalla concessione dei milioni di visti di ingresso a cittadini provenienti da paesi non comunitari, che hanno avuto un incremento medio nell'intera rete consolare del 14 per cento; un'attività che per alcune operazioni viene svolta in collaborazione con alcune strutture ENIT e in altre viene data in outsourcing a società private;
il decreto in esame si occupa di turismo razionalizzando la struttura organizzativa del comparto, intervenendo in particolare sull'ENIT-Agenzia Nazionale per il Turismo, che viene collocato logisticamente nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dimensionato nel contingente massimo (50 unità in organico) da utilizzare all'estero;
tali misure, anche per il fatto che trascurano qualsiasi riferimento alle possibilità di turismo di ritorno legate alla presenza di molteplici comunità di connazionali e di decine di milioni di persone che avvertono ancora un legame con il Paese d'origine, sembrano solo in parte cogliere le opportunità che il comparto può offrire in una fase di crisi acuta come quella che il nostro Paese attraversa;
in particolare, la collocazione delle sedi ENIT all'estero presso le strutture delle ambasciate e dei consolati, pur inquadrate in una logica di razionalizzazione della spesa, non sembrano adeguate alla funzione di vetrina del turismo italiano che una sede ENIT deve realizzare; l'indicazione poi di un contingente di 50 persone non sembra poter corrispondere alle crescenti funzioni promozionali e all'attività di collaborazione con le autorità diplomatico-consolati inerenti alla raccolta e all'istruttoria delle domande di visto,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia di turismo contenute nel decreto in esame al fine di adottare ulteriori iniziative volte:
a) a rendere più flessibile l'orientamento di collocare le sedi ENIT all'interno della strutture diplomatiche e consolari che, essendo soggette a severi controlli di sicurezza, sono di difficile accesso esterno;
b) a considerare la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di ordine finanziario, di favorire la presenza all'estero di un contingente più adeguato al vasto impegno promozionale affidato a questa struttura;
a fare in modo che si estendano i rapporti di collaborazione tra strutture diplomatico-consolari ed ENIT per le attività di raccolta e di istruttoria delle richieste di visti, che possono realisticamente diventare una fonte di finanziamento e di autonomia della promozione turistica nel mondo;
a raccomandare, soprattutto ora che la nostra diplomazia assume un ruolo più penetrante ed attivo in questo settore, il coinvolgimento nelle iniziative locali dei rappresentanti istituzionali delle nostre comunità (COMITES e CGIE) e delle associazioni regionali degli italiani all'estero.
9/5312-AR/130. Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.
La Camera,
premesso che:
nella situazione di crisi che l'Italia attraversa, il turismo è uno dei pochi fattori attivi e propulsivi, come dimostra il fatto che nel nostro Paese, nel corso del 2010, si sono registrati 43,6 milioni di arrivi internazionali, per un introito di 29 miliardi di euro e nel 2011 si è avuto un ulteriore incremento del 5 per cento;
il turismo, come i dati dimostrano, rappresenta per un Paese come il nostro una via maestra del suo percorso di internazionalizzazione, che può trovare ulteriori ragioni di rafforzamento nel consistente retroterra emigratorio, valutato in cinque milioni di cittadini all'estero e in oltre cinquanta milioni di italiani di origine;
alle ordinarie risorse che il turismo apporta, sono da aggiungere le acquisizioni di natura amministrativa derivanti dalla concessione dei milioni di visti di ingresso a cittadini provenienti da paesi non comunitari, che hanno avuto un incremento medio nell'intera rete consolare del 14 per cento; un'attività che per alcune operazioni viene svolta in collaborazione con alcune strutture ENIT e in altre viene data in outsourcing a società private;
il decreto in esame si occupa di turismo razionalizzando la struttura organizzativa del comparto, intervenendo in particolare sull'ENIT-Agenzia Nazionale per il Turismo, che viene collocato logisticamente nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dimensionato nel contingente massimo (50 unità in organico) da utilizzare all'estero;
tali misure, anche per il fatto che trascurano qualsiasi riferimento alle possibilità di turismo di ritorno legate alla presenza di molteplici comunità di connazionali e di decine di milioni di persone che avvertono ancora un legame con il Paese d'origine, sembrano solo in parte cogliere le opportunità che il comparto può offrire in una fase di crisi acuta come quella che il nostro Paese attraversa;
in particolare, la collocazione delle sedi ENIT all'estero presso le strutture delle ambasciate e dei consolati, pur inquadrate in una logica di razionalizzazione della spesa, non sembrano adeguate alla funzione di vetrina del turismo italiano che una sede ENIT deve realizzare; l'indicazione poi di un contingente di 50 persone non sembra poter corrispondere alle crescenti funzioni promozionali e all'attività di collaborazione con le autorità diplomatico-consolati inerenti alla raccolta e all'istruttoria delle domande di visto,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia di turismo contenute nel decreto in esame al fine di adottare ulteriori iniziative volte: a considerare la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di ordine finanziario, di favorire la presenza all'estero di un contingente più adeguato al vasto impegno promozionale affidato a questa struttura;
a valutare la possibilità di estendere i rapporti di collaborazione tra strutture diplomatico-consolari ed ENIT per le attività di raccolta e di istruttoria delle richieste di visti, che possono realisticamente diventare una fonte di finanziamento e di autonomia della promozione turistica nel mondo.
9/5312-AR/130. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.
La Camera,
premesso che:
l'internazionalizzazione delle imprese italiane costituisce un elemento essenziale della strategia di ripresa e di crescita della nostra economia;
tale obiettivo è presente nel provvedimento in esame, come dimostrano gli interventi previsti dagli articoli 41 e 42 del decreto-legge;
nel suo percorso di internazionalizzazione, il nostro Paese dispone di una risorsa costituita dalla presenza di molteplici comunità di connazionali e da decine di milioni di persone che avvertono ancora un legame con il Paese d'origine e che per questa ragione sono un reale fattore di proiezione del Made in Italy e di affermazione del consumo dei nostri prodotti nel mondo:
lo sforzo di sostenere la proiezione del nostro sistema economico in ambito globale, non sempre si è coniugato, anche nelle misure volte al rilancio della nostra economia adottate in questi ultimi tempi, con un'adeguata consapevolezza dell'opportunità di valorizzare la presenza degli italiani all'estero come leva dello sviluppo del «sistema Paese»;
considerate le gravi difficoltà della nostra economia occorre sfruttare con urgenza tutte le risorse di cui l'Italia dispone direttamente o indirettamente, e in particolare quell'autentico avamposto dei nostri interessi nazionali, costituito dai cinque milioni di concittadini residenti all'estero e dalle comunità di origine collocate nelle aree più dinamiche del mondo;
al rilevante retroterra storico dell'emigrazione italiana, si aggiunge oggi il fenomeno delle cosiddette «nuove mobilità» che portano all'estero migliaia di giovani dotati di elevati livelli culturali e di professionalità di alto profilo; essi rappresentano potenziali risorse da recuperare nell'ambito di una maggiore proiezione del «sistema Italia»,
impegna il Governo:
a rappresentare all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane l'opportunità di tenere conto della presenza italiana nel mondo nell'ambito dei programmi e delle iniziative di internazionalizzazione, con specifico riferimento alle rappresentanze ufficiali delle nostre comunità (Comites e CGIE) e all'associazionismo regionale e locale;
a favorire una più intensa collaborazione tra l'ICE e le Camere di commercio italiane all'estero che abbiano dimostrato efficienza nell'organizzazione dei loro servizi;
nell'ambito del decreto che sarà adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del provvedimento in esame, a dare adeguata attenzione ai progetti delle imprese che prevedano l'utilizzazione delle competenze e delle professionalità dei giovani italiani operanti stabilmente nei mercati esteri e a valorizzare i progetti che prevedano attività di partenariato con le imprese promosse all'estero da connazionali.
9/5312-AR/131. Garavini, Gianni Farina, Fedi, Porta.
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, produrrà importanti risultati sotto il profilo della innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi interni alla pubblica amministrazione nonché nella qualità dei servizi resi ai cittadini;
gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto rispondono all'esigenza di razionalizzare le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, fino ad ora suddivise tra più amministrazioni ed enti, attribuendone le competenze ad un unico organismo dotato di autonomia operativa e gestionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale, che avrà il compito di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana ed europea;
l'Agenzia esercita specifiche competenze dirette, in particolare, a contribuire alla diffusione delle tecnologie dell'informazione, ad assicurare la piena interoperabilità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e quelli dell'Unione europea realizzando, al contempo, la razionalizzazione della spesa pubblica informatica e il pieno coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,
impegna il Governo:
a garantire che il Ministero degli affari esteri, per le specificità legate al suo ruolo di raccordo tra cittadini italiani e pubbliche amministrazioni dello Stato italiano e di Paesi Europei ed extra-Europei, per i positivi obiettivi fissati, ancorché da raggiungere pienamente, possa svolgere un ruolo significativo nella elaborazione di strategie, criteri e parametri guida nella governance italiana dell'informazione tecnologica;
a valutare l'opportunità che, nell'applicazione delle nuove procedure da parte dei vari operatori coinvolti, si perseguano obiettivi di uniformità tra sistemi informatici e comunicabilità tra interfaccia esistenti, in particolare garantendo il mantenimento degli obiettivi raggiunti da singole amministrazioni dello Stato in termini di efficienza e risparmio;
a considerare la possibilità di eliminazione graduale del doppio livello di gestione, cartaceo e digitale, ancora in uso tra tante amministrazioni dello Stato, con il conseguente vantaggio in termini di riduzione dello spazio fisico necessario per l'archiviazione, di consumo di carta, di spese di corrispondenza e l'adozione di più efficienti modalità di consultazione degli archivi da parte dei singoli operatori direttamente dalle postazioni informatiche e, più in generale, in termini di accesso da parte di tutti gli operatori autorizzati;
a verificare l'opportunità di favorire il pieno utilizzo della posta elettronica certificata, PEC, e firma digitale, ove possibile da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, anche nel rapporto con i cittadini/utenti;
a garantire che l'innovazione tecnologica e procedurale sia puntualmente estesa ai cittadini italiani residenti all'estero.
9/5312-AR/132. Fedi, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta.
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, produrrà importanti risultati sotto il profilo della innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi interni alla pubblica amministrazione nonché nella qualità dei servizi resi ai cittadini;
gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto rispondono all'esigenza di razionalizzare le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, fino ad ora suddivise tra più amministrazioni ed enti, attribuendone le competenze ad un unico organismo dotato di autonomia operativa e gestionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale, che avrà il compito di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana ed europea;
l'Agenzia esercita specifiche competenze dirette, in particolare, a contribuire alla diffusione delle tecnologie dell'informazione, ad assicurare la piena interoperabilità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e quelli dell'Unione europea realizzando, al contempo, la razionalizzazione della spesa pubblica informatica e il pieno coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità che, nell'applicazione delle nuove procedure da parte dei vari operatori coinvolti, si perseguano obiettivi di uniformità tra sistemi informatici e comunicabilità tra interfaccia esistenti, in particolare garantendo il mantenimento degli obiettivi raggiunti da singole amministrazioni dello Stato in termini di efficienza e risparmio;
a considerare la possibilità di eliminazione graduale del doppio livello di gestione, cartaceo e digitale, ancora in uso tra tante amministrazioni dello Stato, con il conseguente vantaggio in termini di riduzione dello spazio fisico necessario per l'archiviazione, di consumo di carta, di spese di corrispondenza e l'adozione di più efficienti modalità di consultazione degli archivi da parte dei singoli operatori direttamente dalle postazioni informatiche e, più in generale, in termini di accesso da parte di tutti gli operatori autorizzati;
a verificare l'opportunità di favorire il pieno utilizzo della posta elettronica certificata, PEC, e firma digitale, ove possibile da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, anche nel rapporto con i cittadini/utenti.
9/5312-AR/132. (Testo modificato nel corso della seduta) Fedi, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a favorire, nell'attuale situazione di crisi internazionale, la crescita, lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema produttivo italiano;
in particolare, l'articolo 24-bis – introdotto nel corso dell'esame in sede referente, per effetto dell'approvazione, con il parere contrario del Governo, di un emendamento dei relatori – reca alcune disposizioni per le attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti;
oltre ad introdurre l'obbligo per le aziende che spostano l'attività fuori del territorio nazionale di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro e all'Autorità garante della privacy, si prevede, al comma 4, che il cittadino che chiama o viene contattato da un call center debba essere preliminarmente informato sul paese estero in cui l'operatore con cui parla sia fisicamente collocato, e si specifica che egli deve «poter scegliere che il servizio richiesto sia effettuato tramite un operatore collocato sul territorio nazionale»;
l'esercizio di tale facoltà comporta, oltre ad un evidente allungamento dei tempi, una inevitabile moltiplicazione dei costi per le aziende coinvolte, che potrebbero vedersi costrette a scaricarli direttamente sugli utenti, in termini di maggiori oneri per i servizi resi;
l'obbligo per l'azienda di garantire che il servizio possa comunque essere svolto da un operatore nazionale, se richiesto, appare – ad avviso del sottoscrittore del presente atto – in contrasto con la normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di iniziativa d'impresa, in quanto introdurrebbe, di fatto, una forte limitazione alla concorrenza: la libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi, infatti, fa divieto ad ogni Stato membro di ostacolare, con misure dirette e indirette, le strategie commerciali delle società e dei singoli in ordine all'individuazione della loro sede;
nello specifico, con riferimento alla motivazione che «legittimerebbe», per così dire, la richiesta di ottenere il servizio da parte di un operatore collocato nel territorio nazionale (la necessità, cioè, per il cittadino-utente di «poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali»), va segnalato che la legislazione vigente, nazionale ed europea, già prevede norme dirette alla tutela della riservatezza dei dati quando si realizzano flussi transfrontalieri, sia nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, sia al di fuori di questi;
in particolare, in materia di trasferimento dei dati fuori dall'Italia ma all'interno dell'UE, la norma appare in contrasto con la direttiva n. 95/46/CE, che, all'articolo 1, stabilisce espressamente: «1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali. 2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.»;
l'intero Capo IV della direttiva, poi, si occupa del trasferimento di dati personali fuori dalla UE: in tal caso, il trasferimento è lecito se il Paese di destinazione è considerato adeguato e sicuro dalla Commissione Europea o se si utilizzano altri strumenti previsti dalla normativa europea (es. binding corporate rules o clausole standard stabilite dalla Commissione) anche in assenza del consenso dell'interessato;
è evidente, pertanto, che la disposizione di cui all'articolo 24-bis, che limita, in sostanza, il trasferimento dei dati personali all'estero, anche laddove fosse riferita esclusivamente ai Paesi terzi extra-UE, risulterebbe parziale e comunque in contrasto con la citata direttiva, in quanto indicherebbe, di fatto, solo il consenso dell'interessato come unica condizione di liceità del trasferimento, mentre la stessa prevede – come d'altronde il nostro Codice della privacy – altre possibilità di trasferimento lecito extra-UE;
va, inoltre, sottolineato che tale norma risulterebbe lesiva, altresì, del principio di uguaglianza e di parità di trattamento: è singolare, infatti, che, mentre per gli altri settori industriali (manifatturiero, tessile, automobilistico) si può delocalizzare all'estero per garantire la crescita dell'impresa italiana, nel settore dei call center il cliente possa, invece, scegliere se essere servito o meno da un'area geografica, pur garantendo l'impresa la stessa qualità di servizio e il rispetto delle medesime norme in materia di trattamento di dati personali;
è evidente che l'applicazione della disposizione di cui sopra – al di là dell'effetto principale di disincentivare la delocalizzazione delle attività di call center e di introdurre stringenti criteri di trasparenza nel trattamento dei dati personali – rischia seriamente di penalizzare un settore rilevante e strategico per il nostro sistema produttivo e ciò in evidente contrasto con la ratio del provvedimento in esame;
alla luce di tali considerazioni, è opportuno prevedere meccanismi che non penalizzino le aziende che decidono di impiantare l'attività di call center fuori dal territorio nazionale o di rivolgersi per il servizio a fornitori situati all'estero in quanto ciò produrrebbe inevitabilmente delle conseguenze economiche negative per l'intera filiera delle telecomunicazioni che, nonostante la grave congiuntura economica, ha comunque prodotto, in questi anni, occupazione per migliaia di giovani, soprattutto in aree particolarmente svantaggiate,
impegna il Governo
a tener conto delle criticità evidenziate in premessa e ad introdurre, già a partire dai prossimi provvedimenti, le opportune e necessarie misure, anche di carattere normativo, volte a garantire che l'impianto normativo complessivo regolante il settore – anche a seguito della nuova disciplina introdotta dall'articolo 24-bis del provvedimento in esame – sia maggiormente conforme ai principi comunitari di libertà di impresa, non comprometta economicamente le attività di call center già in corso ed eviti che le aziende siano costrette a correggere le proprie scelte strategiche, a ridimensionare i piani di sviluppo futuri nonché a prevedere oneri aggiuntivi per gli utenti.
9/5312-AR/133. Toto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 39, prevede norme in materia di imprese a forte consumo di energia (cosiddetto «imprese energivore»);
in particolare, i commi 1-3 prevedono una nuova definizione delle imprese energy intensive basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese. Il comma 4, invece, riguarda l'applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen);
l'Alcoa, multinazionale americana, è il maggiore produttore mondiale di alluminio primario e semilavorato. In Italia è presente dal 1996 avendo acquistato lo stabilimento ex Alumix dall'Efim. Alcoa, in questi anni, ha sempre ricevuto ingenti fondi pubblici dallo Stato italiano;
l'ultima volta nel marzo 2010, quando l'Italia ha varato quello che viene indicato «decreto salva Alcoa». In virtù di tale dispositivo, Alcoa ha ritirato l'allora minacciata chiusura dello stabilimento sardo, avviando nel maggio 2010 un piano di investimenti triennale, per gli anni 2010-2011-2012, recepito dagli accordi allora sottoscritti con Governo, Alcoa e sindacati;
il tutto era finalizzato al miglioramento della posizione competitiva dello stabilimento sulcitano, attraverso il pieno recupero della capacità produttiva e il miglioramento di efficienza. Lo stabilimento Alcoa di Portovesme ha una capacità produttiva di 150.000 tonnellate all'anno, pari al 12 per cento del fabbisogno nazionale. Ha attualmente un organico di 502 lavoratori diretti e 350 lavoratori indiretti, suddivisi in circa 10 imprese appaltatrici;
il 6 gennaio 2012 Alcoa ha annunciato il proprio piano di riorganizzazione internazionale e il 9 gennaio 2012 ha comunicato la chiusura dello stabilimento sardo di Portovesme, dando l'avvio immediato ai 75 giorni, previsti dalla legge italiana, per la consultazione con le parti sociali indirizzati all'avvio della procedura di mobilità, a partire dal 4 aprile 2012;
il 27 marzo 2012 al Ministero dello sviluppo economico è stato raggiunto un importante accordo tra le parti (Alcoa/sindacati/Ministero), che ha previsto la sospensione della procedura di mobilità e la continuità produttiva per ulteriori 4/6 mesi, finalizzato al tentativo del Governo italiano di trovare soluzioni strutturali ed economicamente vantaggiose, oltre che sostenibili, per agevolare la possibile cessione dell'impianto per la produzione di alluminio ad altro soggetto industriale e scongiurarne conseguentemente la chiusura;
Alcoa, oltre ad aver manifestato disponibilità alla cessione dello stabilimento di Portovesme, ha comunicato da parte sua di aver ricevuto da alcuni soggetti industriali, operanti nel settore dell'alluminio, manifestazioni di interesse. Il Ministero dello sviluppo economico ha confermato tale contesto;
Alcoa si è impegnata a mantenere lo stabilimento in produzione fino al 31 agosto 2012, a fronte della formalizzazione attraverso la presentazione di una «lettera di intenti» da parte di un soggetto industriale. Se Alcoa riceverà formale «lettera di intenti» da parte di altro soggetto industriale, la continuità produttiva sarà garantita sino al 31 ottobre 2012, tempo ritenuto sufficiente da Alcoa per iniziare e concludere una trattativa di acquisto dell'impianto;
le parti (Alcoa e sindacati) hanno già concordato un piano sociale di salvaguardia del reddito, prevedendo per i dipendenti diretti, qualora la trattativa non andasse a buon fine, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione attività a decorrere (a seconda dei casi) dal 1o novembre 2012 o dal 1o gennaio 2013;
va riconosciuta la strategicità della filiera per la produzione di alluminio in Italia, situata nella Sardegna sud occidentale, e del polo industriale di Portovesme;
si potrebbe esonerare dagli oneri di dispacciamento (costo di trasporto dell'energia per l'utilizzo della rete di Terna) i soggetti energivori che sono situati entro uno-due chilometri dalla fonte di produzione di energia elettrica, visto che lo stabilimento sardo dista a poche decine di metri dalla centrale termoelettrica di Enel;
alcune notizie sembrerebbero indicare che l'Unione europea autorizzerebbe, nel corso del mese di luglio 2012, la proroga dell'attuale dispositivo che garantisce tariffe energetiche concorrenziali allo stabilimento sardo, sino a dicembre 2012 («super interrompibilità» e «interrompibilità semplice») per ulteriori 3 anni;
la soluzione strutturale per la fornitura di energia elettrica a tariffa concorrenziale, per 12 anni (6+6), è stata individuata nello strumento dell'interconnessione alla rete estera (interconnector),
impegna il Governo
ad adottare immediate iniziative per dare una soluzione concreta al problema del mantenimento in vita dello stabilimento Alcoa di Portovesme e per salvaguardare i relativi livelli occupazionali, a cominciare da tutti gli interventi, compresi quelli enunciati in parte espositiva di propria competenza o da sostenere presso l'Unione Europea, che consentano la competitività della produzione dell'alluminio a partire dal contenimento dei costi dell'energia.
9/5312-AR/134. Palomba, Di Pietro, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 39, prevede norme in materia di imprese a forte consumo di energia (cosiddetto «imprese energivore»);
in particolare, i commi 1-3 prevedono una nuova definizione delle imprese energy intensive basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese. Il comma 4, invece, riguarda l'applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen);
l'Alcoa, multinazionale americana, è il maggiore produttore mondiale di alluminio primario e semilavorato. In Italia è presente dal 1996 avendo acquistato lo stabilimento ex Alumix dall'Efim. Alcoa, in questi anni, ha sempre ricevuto ingenti fondi pubblici dallo Stato italiano;
l'ultima volta nel marzo 2010, quando l'Italia ha varato quello che viene indicato «decreto salva Alcoa». In virtù di tale dispositivo, Alcoa ha ritirato l'allora minacciata chiusura dello stabilimento sardo, avviando nel maggio 2010 un piano di investimenti triennale, per gli anni 2010-2011-2012, recepito dagli accordi allora sottoscritti con Governo, Alcoa e sindacati;
il tutto era finalizzato al miglioramento della posizione competitiva dello stabilimento sulcitano, attraverso il pieno recupero della capacità produttiva e il miglioramento di efficienza. Lo stabilimento Alcoa di Portovesme ha una capacità produttiva di 150.000 tonnellate all'anno, pari al 12 per cento del fabbisogno nazionale. Ha attualmente un organico di 502 lavoratori diretti e 350 lavoratori indiretti, suddivisi in circa 10 imprese appaltatrici;
il 6 gennaio 2012 Alcoa ha annunciato il proprio piano di riorganizzazione internazionale e il 9 gennaio 2012 ha comunicato la chiusura dello stabilimento sardo di Portovesme, dando l'avvio immediato ai 75 giorni, previsti dalla legge italiana, per la consultazione con le parti sociali indirizzati all'avvio della procedura di mobilità, a partire dal 4 aprile 2012;
il 27 marzo 2012 al Ministero dello sviluppo economico è stato raggiunto un importante accordo tra le parti (Alcoa/sindacati/Ministero), che ha previsto la sospensione della procedura di mobilità e la continuità produttiva per ulteriori 4/6 mesi, finalizzato al tentativo del Governo italiano di trovare soluzioni strutturali ed economicamente vantaggiose, oltre che sostenibili, per agevolare la possibile cessione dell'impianto per la produzione di alluminio ad altro soggetto industriale e scongiurarne conseguentemente la chiusura;
Alcoa, oltre ad aver manifestato disponibilità alla cessione dello stabilimento di Portovesme, ha comunicato da parte sua di aver ricevuto da alcuni soggetti industriali, operanti nel settore dell'alluminio, manifestazioni di interesse. Il Ministero dello sviluppo economico ha confermato tale contesto;
Alcoa si è impegnata a mantenere lo stabilimento in produzione fino al 31 agosto 2012, a fronte della formalizzazione attraverso la presentazione di una «lettera di intenti» da parte di un soggetto industriale. Se Alcoa riceverà formale «lettera di intenti» da parte di altro soggetto industriale, la continuità produttiva sarà garantita sino al 31 ottobre 2012, tempo ritenuto sufficiente da Alcoa per iniziare e concludere una trattativa di acquisto dell'impianto;
le parti (Alcoa e sindacati) hanno già concordato un piano sociale di salvaguardia del reddito, prevedendo per i dipendenti diretti, qualora la trattativa non andasse a buon fine, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione attività a decorrere (a seconda dei casi) dal 1o novembre 2012 o dal 1o gennaio 2013;
va riconosciuta la strategicità della filiera per la produzione di alluminio in Italia, situata nella Sardegna sud occidentale, e del polo industriale di Portovesme;
si potrebbe esonerare dagli oneri di dispacciamento (costo di trasporto dell'energia per l'utilizzo della rete di Terna) i soggetti energivori che sono situati entro uno-due chilometri dalla fonte di produzione di energia elettrica, visto che lo stabilimento sardo dista a poche decine di metri dalla centrale termoelettrica di Enel;
alcune notizie sembrerebbero indicare che l'Unione europea autorizzerebbe, nel corso del mese di luglio 2012, la proroga dell'attuale dispositivo che garantisce tariffe energetiche concorrenziali allo stabilimento sardo, sino a dicembre 2012 («super interrompibilità» e «interrompibilità semplice») per ulteriori 3 anni;
la soluzione strutturale per la fornitura di energia elettrica a tariffa concorrenziale è stata individuata nello strumento dell'interconnessione alla rete estera (interconnector),
impegna il Governo
ad adottare immediate iniziative per dare una soluzione concreta al problema del mantenimento in vita dello stabilimento Alcoa di Portovesme e per salvaguardare i relativi livelli occupazionali, a cominciare da tutti gli interventi, compresi quelli enunciati in parte espositiva di propria competenza o da sostenere presso l'Unione Europea, che consentano la competitività della produzione dell'alluminio a partire dal contenimento dei costi dell'energia.
9/5312-AR/134. (Testo modificato nel corso della seduta) Palomba, Di Pietro, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 è individuato dall'avvincente rubrica «Amministrazione aperta» e richiama espressamente i principi dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
in realtà, il principio di «accessibilità totale» non riguarda le procedure né i documenti amministrativi ed il diritto di accesso dei cittadini, bensì la pubblicità dell'organizzazione interna, delle modalità con le quali si esplica, delle performance e dei suoi risultati;
ricostruendo la stratificazione normativa in ordine all'accesso ai documenti amministrativi, si evince, dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che il diritto di accesso «si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge»: in sostanza, l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato «al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura», notoriamente – per i cittadini che vi incappano – molto esosi ed esageratamente onerosi rispetto ai costi usuali di mercato;
a ciò si aggiunga che il comma 2 del medesimo articolo dispone che la richiesta di accesso «deve essere motivata», disposizione che complica ulteriormente la questione, posto che l'articolo 22, comma 1, lettera b), già individua espressamente i soggetti che vi hanno diritto – gli «interessati» ed i «contro interessati» – «individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto» e non è chiaro il motivo per il quale i medesimi soggetti portatori del diritto di accesso o di negazione all'accesso, debbano provvedere a stendere anche una motivazione;
a ciò si aggiunga il comma 4 del medesimo articolo, in ordine all'applicazione dell'istituto del silenzio-rifiuto: «decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta»; il richiedente, naturalmente, può fare ricorso al TAR o al difensore civico, per il quale vale ancora il silenzio-rifiuto;
a fronte del quadro generale così ricostruito, appaiono malposti sia la rubrica dell'articolo 18 del presente provvedimento che il principio del suddetto articolo 11;
la condizione del cittadino italiano di fronte alle amministrazioni pubbliche appare ancor più arretrata ove si guardi al Freedom of Information Act americano, risalente al 4 luglio 1966, con il quale veniva instaurato, a livello normativo, a possibilità di essere a conoscenza di atti e decisioni dei vari livelli della pubblica amministrazione, un rapporto diretto tra cittadini e Stato, un accesso alle fonti che significa trasparenza, certezza delle regole, vicinanza e non di rado partecipazione;
in queste settimane si vanno raccogliendo adesioni e consenso sempre maggiori verso l'iniziativa che prevede l'adozione di un Freedom of Information Act in Italia, quale strumento per «il riconoscimento del diritto di tutti di chiedere conto delle scelte e dei risultati del lavoro amministrativo», al fine di combattere «il cattivo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e l'attuale legislazione che fa della pubblica amministrazione un corpo separato ed opaco»: il fine è quello di giungere ad una dimensione che preveda «il diritto di ognuno, senza discriminazioni di alcun tipo, all'accesso, su semplice richiesta, dei documenti detenuti dalle pubbliche autorità»,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative, anche legislative, necessarie:
a) ad una riduzione degli oneri connessi alle richieste da parte dei cittadini del rilascio di copie di documenti della pubblica amministrazione, nonché dei diritti di ricerca e visura dei medesimi;
b) a sopprimere l'obbligo dell'indicazione della motivazione nelle richieste di accesso dei soggetti interessati e controinteressati indicati in premessa;
c) a modificare, in modo da rendere la procedura più favorevole verso il cittadino richiedente, l'istituto del silenzio-rifiuto;
d) a semplificare e depurare degli oneri gli accessi dei cittadini anche agli archivi, alle biblioteche, alle fondazioni e centri studi pubblici;
e) all'adozione di sistemi e procedure compatibili con il Freedom of Information Act americano, al fine di introdurlo, anche gradualmente, nel nostro Paese.
9/5312-AR/135. Palagiano, Favia, Borghesi, Cimadoro, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 è individuato dall'avvincente rubrica «Amministrazione aperta» e richiama espressamente i principi dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
in realtà, il principio di «accessibilità totale» non riguarda le procedure né i documenti amministrativi ed il diritto di accesso dei cittadini, bensì la pubblicità dell'organizzazione interna, delle modalità con le quali si esplica, delle performance e dei suoi risultati;
ricostruendo la stratificazione normativa in ordine all'accesso ai documenti amministrativi, si evince, dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che il diritto di accesso «si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge»: in sostanza, l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato «al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura», notoriamente – per i cittadini che vi incappano – molto esosi ed esageratamente onerosi rispetto ai costi usuali di mercato;
a ciò si aggiunga che il comma 2 del medesimo articolo dispone che la richiesta di accesso «deve essere motivata», disposizione che complica ulteriormente la questione, posto che l'articolo 22, comma 1, lettera b), già individua espressamente i soggetti che vi hanno diritto – gli «interessati» ed i «contro interessati» – «individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto» e non è chiaro il motivo per il quale i medesimi soggetti portatori del diritto di accesso o di negazione all'accesso, debbano provvedere a stendere anche una motivazione;
a ciò si aggiunga il comma 4 del medesimo articolo, in ordine all'applicazione dell'istituto del silenzio-rifiuto: «decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta»; il richiedente, naturalmente, può fare ricorso al TAR o al difensore civico, per il quale vale ancora il silenzio-rifiuto;
a fronte del quadro generale così ricostruito, appaiono malposti sia la rubrica dell'articolo 18 del presente provvedimento che il principio del suddetto articolo 11;
la condizione del cittadino italiano di fronte alle amministrazioni pubbliche appare ancor più arretrata ove si guardi al Freedom of Information Act americano, risalente al 4 luglio 1966, con il quale veniva instaurato, a livello normativo, a possibilità di essere a conoscenza di atti e decisioni dei vari livelli della pubblica amministrazione, un rapporto diretto tra cittadini e Stato, un accesso alle fonti che significa trasparenza, certezza delle regole, vicinanza e non di rado partecipazione;
in queste settimane si vanno raccogliendo adesioni e consenso sempre maggiori verso l'iniziativa che prevede l'adozione di un Freedom of Information Act in Italia, quale strumento per «il riconoscimento del diritto di tutti di chiedere conto delle scelte e dei risultati del lavoro amministrativo», al fine di combattere «il cattivo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e l'attuale legislazione che fa della pubblica amministrazione un corpo separato ed opaco»: il fine è quello di giungere ad una dimensione che preveda «il diritto di ognuno, senza discriminazioni di alcun tipo, all'accesso, su semplice richiesta, dei documenti detenuti dalle pubbliche autorità»,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative, anche legislative, necessarie:
a) ad una riduzione degli oneri amministrativi connessi alle richieste da parte dei cittadini del rilascio di copie di documenti della pubblica amministrazione, nonché dei diritti di ricerca e visura dei medesimi;
b) a modificare, in modo da rendere la procedura più favorevole verso il cittadino richiedente, l'istituto del silenzio-rifiuto;
c) a semplificare e depurare degli oneri amministrativi gli accessi dei cittadini anche agli archivi, alle biblioteche, alle fondazioni e centri studi pubblici;
d) all'adozione di sistemi e procedure compatibili con il Freedom of Information Act americano, al fine di introdurlo, anche gradualmente, nel nostro Paese.
9/5312-AR/135. (Testo modificato nel corso della seduta) Palagiano, Favia, Borghesi, Cimadoro, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10, comma 15-bis, del provvedimento in esame introduce – all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, – la lettera b-bis), in cui si prevede che «I Presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi,
impegna il Governo
a considerare la corretta imputazione degli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni di cui al richiamato articolo 4, comma 1, lettera b-bis), a valere sulle contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria dello Stato ed intestate ai Presidenti delle regioni – Commissari delegati, in quanto destinate a finanziare tutti gli interventi previsti dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come stabilito dall'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.
9/5312-AR/136. Garagnani.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, all'articolo 59, commi da 3 a 5, attribuisce ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero;
tali somme non sono ancore state erogate ma sono presenti nel bilancio di Agea che, in base ad una ricognizione conclusa il 17/2/2012 (così la relazione illustrativa del Governo), le quantifica in 19,7 milioni di euro;
di seguito un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il dicastero dell'economia, definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni, e quantificherà le risorse da destinare ad ogni singola misura – la cui attuazione spetta all'Agenzia – in coerenza con la normativa comunitaria;
con la riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero del 2006, l'Unione europea dispose l'erogazione, per un periodo pari ad quinquennio, di aiuti comunitari e nazionali a favore degli operatori del settore bieticolo-saccarifero, attivi negli Stati ove fosse stata ceduta una quota produttiva superiore al 50 per cento (articolo 36 del regolamento (CE) n. 318/2006);
al fine dell'erogazione degli aiuti nazionali, il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha istituito con l'articolo 2, comma 4, il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero;
ai fini dell'effettiva erogazione di tali aiuti nazionali per le due campagne produttive del 2009 e del 2010, per una misura pari a circa 86 milioni di euro, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il CIPE – stanziando una quota parte pari a 64 milioni di euro – ha adottato la delibera del 16 novembre 2010, n. 107;
al fine della completa e definitiva erogazione dell'intero ammontare degli aiuti nazionali in questione, il 7 maggio 2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aveva trasmesso all'AGEA una propria direttiva con la quale aveva disposto la riprogrammazione di risorse non utilizzate per un ammontare di circa 21 milioni di euro, disponendo quindi la pronta erogazione delle somme in passato già stanziate a favore del medesimo settore bieticolo-saccarifero nazionale e ancora presenti nel bilancio dell'AGEA;
in molte occasioni il gruppo Italia dei Valori, con atti di sindacato ispettivo, ha chiesto che venissero stanziati tali fondi al fine di tutelare un settore strategico per il nostro paese, che deve preservare la sua quota di produzione, nonché tutte le persone in esso impegnate;
ad un'ultima interrogazione parlamentare presentata il 25 gennaio 2012 dal gruppo Italia dei valori, il Governo aveva risposto che con decreto di variazione di bilancio dell'economia e delle finanze sarebbe stato definito il trasferimento delle corrispondenti risorse ad AGEA che avrebbe provveduto in attuazione ai principi del regolamento CE 318 del 2006, all'erogazione degli aiuti ai beneficiari,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a prevedere che una quota delle risorse indicate nell'articolo citato in premessa, residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni a favore del comparto bieticolo-saccarifero, sia destinata al medesimo comparto, atteso che il Governo ha più volte assunto precisi impegni in tal senso, anche con l'accoglimento della risoluzione unitaria n. 7-00524, approvata dalla Commissione Agricoltura.
9/5312-AR/137. Di Giuseppe, Rota, Messina, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, all'articolo 59, commi da 3 a 5, attribuisce ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero;
tali somme non sono ancore state erogate ma sono presenti nel bilancio di Agea che, in base ad una ricognizione conclusa il 17/2/2012 (così la relazione illustrativa del Governo), le quantifica in 19,7 milioni di euro;
di seguito un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il dicastero dell'economia, definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni, e quantificherà le risorse da destinare ad ogni singola misura – la cui attuazione spetta all'Agenzia – in coerenza con la normativa comunitaria;
con la riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero del 2006, l'Unione europea dispose l'erogazione, per un periodo pari ad quinquennio, di aiuti comunitari e nazionali a favore degli operatori del settore bieticolo-saccarifero, attivi negli Stati ove fosse stata ceduta una quota produttiva superiore al 50 per cento (articolo 36 del regolamento (CE) n. 318/2006);
al fine dell'erogazione degli aiuti nazionali, il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha istituito con l'articolo 2, comma 4, il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero;
ai fini dell'effettiva erogazione di tali aiuti nazionali per le due campagne produttive del 2009 e del 2010, per una misura pari a circa 86 milioni di euro, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il CIPE – stanziando una quota parte pari a 64 milioni di euro – ha adottato la delibera del 16 novembre 2010, n. 107;
al fine della completa e definitiva erogazione dell'intero ammontare degli aiuti nazionali in questione, il 7 maggio 2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aveva trasmesso all'AGEA una propria direttiva con la quale aveva disposto la riprogrammazione di risorse non utilizzate per un ammontare di circa 21 milioni di euro, disponendo quindi la pronta erogazione delle somme in passato già stanziate a favore del medesimo settore bieticolo-saccarifero nazionale e ancora presenti nel bilancio dell'AGEA;
in molte occasioni il gruppo Italia dei Valori, con atti di sindacato ispettivo, ha chiesto che venissero stanziati tali fondi al fine di tutelare un settore strategico per il nostro paese, che deve preservare la sua quota di produzione, nonché tutte le persone in esso impegnate;
ad un'ultima interrogazione parlamentare presentata il 25 gennaio 2012 dal gruppo Italia dei valori, il Governo aveva risposto che con decreto di variazione di bilancio dell'economia e delle finanze sarebbe stato definito il trasferimento delle corrispondenti risorse ad AGEA che avrebbe provveduto in attuazione ai principi del regolamento CE 318 del 2006, all'erogazione degli aiuti ai beneficiari,
impegna il Governo
a valutare opportune iniziative volte a prevedere che una quota delle risorse indicate nell'articolo citato in premessa, residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni a favore del comparto bieticolo-saccarifero, sia destinata al medesimo comparto, atteso che il Governo ha più volte assunto precisi impegni in tal senso, anche con l'accoglimento della risoluzione unitaria n. 7-00524, approvata dalla Commissione Agricoltura.
9/5312-AR/137. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Giuseppe, Rota, Messina, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013;
le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione del patrimonio edilizio hanno sempre portato ad un significativo incremento degli investimenti;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sarebbe opportuno ampliare tale effetto incentivante anche ad altri programmi, allo scopo di rilanciare l'economia del Paese e incoraggiare il mercato, aiutando in particolare le giovani coppie che si trovano obbligate a sostenere ingenti spese non solo per la costruzione o la ristrutturazione della propria casa, ma anche per l'acquisto dei relativi mobili;
nel contempo, soprattutto nell'attuale momento di crisi, occorre sostenere la produttività delle nostre industrie mobiliere, uno dei settori più trainanti l'economia del Paese, che, nonostante raggiungano posti di prestigio a livello mondiale nella qualità dei prodotti, attualmente risentono molto della recessione economica in atto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di inserire in un opportuno provvedimento legislativo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, apposite misure di incentivazione per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
9/5312-AR/138. Cimadoro, Piffari, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013;
le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione del patrimonio edilizio hanno sempre portato ad un significativo incremento degli investimenti;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sarebbe opportuno ampliare tale effetto incentivante anche ad altri programmi, allo scopo di rilanciare l'economia del Paese e incoraggiare il mercato, aiutando in particolare le giovani coppie che si trovano obbligate a sostenere ingenti spese non solo per la costruzione o la ristrutturazione della propria casa, ma anche per l'acquisto dei relativi mobili;
nel contempo, soprattutto nell'attuale momento di crisi, occorre sostenere la produttività delle nostre industrie mobiliere, uno dei settori più trainanti l'economia del Paese, che, nonostante raggiungano posti di prestigio a livello mondiale nella qualità dei prodotti, attualmente risentono molto della recessione economica in atto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di inserire in un opportuno provvedimento legislativo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, apposite misure di incentivazione per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
9/5312-AR/138. (Testo modificato nel corso della seduta) Cimadoro, Piffari, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il comma 13 dell'articolo 67-quater introduce l'applicazione delle disposizioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni per gli orfani delle vittime degli eventi sismici,
impegna il Governo:
ad intendere l'applicazione di tale norma a coloro che abbiano perso un genitore in occasione del sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009;
a predisporre, in successivi provvedimenti, misure specifiche in grado di sostenere attività volte ad alleviare il disagio sociale da parte dei Comuni del cratere
9/5312-AR/139. Piffari, Lolli, De Angelis, Di Biagio, Misiti, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il comma 13 dell'articolo 67-quater introduce l'applicazione delle disposizioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni per gli orfani delle vittime degli eventi sismici,
impegna il Governo:
ad intendere l'applicazione di tale norma a coloro che abbiano perso un genitore in occasione del sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009;
a valutare l'opportunità di prevedere, in successivi provvedimenti, misure specifiche in grado di sostenere attività volte ad alleviare il disagio sociale da parte dei Comuni del cratere
9/5312-AR/139. (Testo modificato nel corso della seduta) Piffari, Lolli, De Angelis, Di Biagio, Misiti, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del provvedimento in esame riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali, e abrogando numerose disposizioni, contenute nell'Allegato 1, che prevedono diversi meccanismi di incentivazione alle imprese;
più in particolare, l'articolo in esame, dopo aver definito le finalità dell'intervento (crescita sostenibile e creazione di nuova occupazione) dispone, la trasformazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel Fondo per la crescita sostenibile;
le principali finalità del Fondo, che diventa il principale strumento di intervento nel settore, consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese; il rafforzamento della struttura produttive e la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
a seguito dell'approvazione di due identici emendamenti presentati in Commissione, l'articolo 23 del provvedimento in esame ora prevede che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno;
le prospettive del nostro Paese non possono prescindere dalle potenzialità presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, nonostante i ritardi e gli squilibri territoriali che per talune questioni, come la disoccupazione giovanile, assumono ormai caratteristiche di vera e propria emergenza sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, diretta a favorire lo sviluppo del tessuto produttivo meridionale, anche attraverso l'emanazione di apposite misure fiscali a sostegno dei giovani.
9/5312-AR/140. Porcino, Messina, Aniello Formisano, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del provvedimento in esame riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali, e abrogando numerose disposizioni, contenute nell'Allegato 1, che prevedono diversi meccanismi di incentivazione alle imprese;
più in particolare, l'articolo in esame, dopo aver definito le finalità dell'intervento (crescita sostenibile e creazione di nuova occupazione) dispone, la trasformazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel Fondo per la crescita sostenibile;
le principali finalità del Fondo, che diventa il principale strumento di intervento nel settore, consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese; il rafforzamento della struttura produttive e la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
a seguito dell'approvazione di due identici emendamenti presentati in Commissione, l'articolo 23 del provvedimento in esame ora prevede che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno;
le prospettive del nostro Paese non possono prescindere dalle potenzialità presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, nonostante i ritardi e gli squilibri territoriali che per talune questioni, come la disoccupazione giovanile, assumono ormai caratteristiche di vera e propria emergenza sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa, anche normativa, diretta a favorire lo sviluppo del tessuto produttivo meridionale, anche attraverso l'emanazione di apposite misure fiscali a sostegno dei giovani.
9/5312-AR/140. (Testo modificato nel corso della seduta) Porcino, Messina, Aniello Formisano, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame prevede l'inclusione tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in assenza di avvio delle procedure di gara, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di pubblicazione del decreto-legge;
la finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale. Tuttavia la disposizione interviene sulla revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte della mancata pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, e sulla loro destinazione ad interventi infrastrutturali nel settore portuale, misure entrambe disposte dall'articolo 2, comma 2-novies del decreto-legge 225/2010 e da attuarsi, in base a tale disposizione, entro il 15 marzo 2011;
al riguardo si segnala che, a suo tempo, i sindacati avevano criticato aspramente il citato decreto legge 225/10 in quanto in molti porti i bandi di gara non erano stati avviati per responsabilità non imputabili alle Autorità, precisando che invece dovevano essere revocati per le sole realtà dove era ben chiaro che le responsabilità erano imputabili alla inefficienza delle Autorità stesse;
inoltre, secondo quanto emerso durante lo svolgimento delle Audizioni presso le Commissioni VI e X tale posizione, da parte in particolare, della CGIL sarebbe oggi ancora valida in quanto con la nuova norma si porrebbe un rischio reale di revoca di fondi nei porti di La Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Piombino, Napoli, Ancona, Trieste, Augusta e altri che sono soggetti al Sito di Interesse Nazionale (SIN);
durante l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 15;
le Commissioni Parlamentari VI (Finanze) e X (Attività Produttive) hanno approvato un emendamento (segnatamente l'emendamento 15.13 nuova formulazione) con il quale si prevede che una particolare priorità nella rassegnazione dei finanziamenti debba essere destinata oltre che alla realizzazione delle infrastrutture portuali rientranti nella legge obiettivo, anche per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati sulla base anche degli accordi di programma già sottoscritti e comunque per il perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative;
l'approvazione del citato emendamento, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non sembra assicurare alcuna certezza rispetto all'erogazione effettiva dei finanziamenti che dovrebbero essere destinati ad alcune città, come Ancona ad esempio, dove lo sviluppo delle infrastrutture portuali riveste un'importanza fondamentale per l'economia del territorio;
per le procedure già poste in essere ai fini della realizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati dallo Stato sono stati già sostenuti oneri ingenti per progettazioni, caratterizzazioni ambientali;
solo recentemente sono stati resi esecutivi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con i quali sono stati rimodulati i finanziamenti assegnati con la legge 166/2002 e grazie ai quali viene garantita la copertura finanziaria di importanti interventi infrastrutturali,
impegna il Governo
a porre in essere ogni atto di competenza volto a salvaguardare dalla revoca i finanziamenti connessi ad interventi i cui progetti definitivi sono stati già approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, salvaguardando dalla revoca sancita dall'articolo 15 del provvedimento in esame i finanziamenti rimodulati con i decreti citati in premessa.
9/5312-AR/141. Favia, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato, Paladini.
La Camera,
premesso che:
la profonda crisi economica in atto impone l'individuazione e l'adozione di efficaci iniziative di politica economica e industriale in grado di riportare il nostro Paese su un sentiero di crescita;
sotto questo aspetto il settore della green economy si sta confermando un comparto a forte valenza anticiclica capace più di altri di creare occupazione e ricchezza, e in grado di dare un contributo fondamentale ad uno sviluppo sostenibile della nostra economia; il tema dell'energia e quello dello sviluppo sostenibile, dovrà essere sempre più al centro delle grandi scelte strategiche che il nostro Paese deve adottare. Peraltro l'impegno che in nostro Paese ha assunto a livello europeo, per la riduzione entro il 2020 del 20 per cento del consumo energetico e del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, impone delle immediate ed efficaci azioni conseguenti, attraverso un serio programma di efficientamento e risparmio energetico, a cominciare dal settore dell'edilizia, per consentire la necessaria riduzione dei consumi finali di energia primaria, e l'abbattimento di milioni di tonnellate di CO2 l'anno;
gli effetti positivi conseguenti a un diffuso programma di «eco-ristrutturazioni» nell'edilizia, qualora avviato, sono evidenti sia dal punto di vista della riduzione dei costi ambientali e sanitari per le minori emissioni inquinanti degli impianti di riscaldamento e l'energia risparmiata, sia per gli effetti positivi sul rilancio dell'economia nazionale e le ricadute positive in termini di sviluppo e di maggiore occupazione nei settori coinvolti, soprattutto nelle piccole e medie imprese, nell'edilizia e nell'indotto; sotto questo aspetto la vigente detrazione fiscale del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica – misura introdotta nel 2007 dal Governo Prodi – costituisce uno dei più efficaci strumenti anticiclici di questi anni, oltre che il migliore strumento per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano;
ad oggi si contano in ben oltre un milione gli utenti che si sono avvalsi dell’eco-bonus, con corrispondenti investimenti in efficienza energetica degli edifici per oltre 11 miliardi di euro. Ciò ha permesso di far emergere molte attività svolte in nero, e di attivare ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili agli infissi, ai materiali avanzati;
nonostante ciò il Governo, invece che provvedere a stabilizzare definitivamente la detrazione del 55 per cento, sta di fatto provvedendo ad «annacquare» e indebolire drasticamente detto incentivo fiscale;
l'articolo 11 del provvedimento in esame, nel testo all'esame dell'Aula, conferma infatti la detrazione del 55 per cento fino al 30 giugno 2013, per poi stabilizzarsi, dall'I luglio 2013, al 36 per cento, equiparandola all'aliquota per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
se si vuole «salvare» tutto quanto di buono in questi anni si è raggiunto con l'agevolazione fiscale del 55 per cento, è invece necessario confermare nel tempo detta attuale detrazione, e comunque mantenerla decisamente più alta e quindi più «appetibile» rispetto alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (che sono comprensive anche di interventi per il risparmio energetico),
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative legislative volte a mettere a regime l'attuale detrazione del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico, che si è dimostrata uno dei successi più significativi della green economy nel Paese, in grado di tradursi in un importante volano per la nostra crescita ecosostenibile;
ad assumere iniziative volte ad avviare – anche per il suo importante contributo allo sviluppo e alla crescita – un programma pluriennale di riqualificazione energetica del nostro patrimonio residenziale pubblico e privato, anche attraverso la previsione di una garanzia dello Stato a fronte di prestiti o mutui accesi per le spese di eco-ristrutturazione sostenute e documentate.
9/5312-AR/142. Borghesi, Piffari, Paladini.
La Camera,
premesso che:
la profonda crisi economica in atto impone l'individuazione e l'adozione di efficaci iniziative di politica economica e industriale in grado di riportare il nostro Paese su un sentiero di crescita;
sotto questo aspetto il settore della green economy si sta confermando un comparto a forte valenza anticiclica capace più di altri di creare occupazione e ricchezza, e in grado di dare un contributo fondamentale ad uno sviluppo sostenibile della nostra economia; il tema dell'energia e quello dello sviluppo sostenibile, dovrà essere sempre più al centro delle grandi scelte strategiche che il nostro Paese deve adottare. Peraltro l'impegno che in nostro Paese ha assunto a livello europeo, per la riduzione entro il 2020 del 20 per cento del consumo energetico e del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, impone delle immediate ed efficaci azioni conseguenti, attraverso un serio programma di efficientamento e risparmio energetico, a cominciare dal settore dell'edilizia, per consentire la necessaria riduzione dei consumi finali di energia primaria, e l'abbattimento di milioni di tonnellate di CO2 l'anno;
gli effetti positivi conseguenti a un diffuso programma di «eco-ristrutturazioni» nell'edilizia, qualora avviato, sono evidenti sia dal punto di vista della riduzione dei costi ambientali e sanitari per le minori emissioni inquinanti degli impianti di riscaldamento e l'energia risparmiata, sia per gli effetti positivi sul rilancio dell'economia nazionale e le ricadute positive in termini di sviluppo e di maggiore occupazione nei settori coinvolti, soprattutto nelle piccole e medie imprese, nell'edilizia e nell'indotto; sotto questo aspetto la vigente detrazione fiscale del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica – misura introdotta nel 2007 dal Governo Prodi – costituisce uno dei più efficaci strumenti anticiclici di questi anni, oltre che il migliore strumento per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano;
ad oggi si contano in ben oltre un milione gli utenti che si sono avvalsi dell’eco-bonus, con corrispondenti investimenti in efficienza energetica degli edifici per oltre 11 miliardi di euro. Ciò ha permesso di far emergere molte attività svolte in nero, e di attivare ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili agli infissi, ai materiali avanzati;
nonostante ciò il Governo, invece che provvedere a stabilizzare definitivamente la detrazione del 55 per cento, sta di fatto provvedendo ad «annacquare» e indebolire drasticamente detto incentivo fiscale;
l'articolo 11 del provvedimento in esame, nel testo all'esame dell'Aula, conferma infatti la detrazione del 55 per cento fino al 30 giugno 2013, per poi stabilizzarsi, dall'I luglio 2013, al 36 per cento, equiparandola all'aliquota per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
se si vuole «salvare» tutto quanto di buono in questi anni si è raggiunto con l'agevolazione fiscale del 55 per cento, è invece necessario confermare nel tempo detta attuale detrazione, e comunque mantenerla decisamente più alta e quindi più «appetibile» rispetto alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (che sono comprensive anche di interventi per il risparmio energetico),
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare opportune iniziative legislative volte a mettere a regime l'attuale detrazione del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico, che si è dimostrata uno dei successi più significativi della green economy nel Paese, in grado di tradursi in un importante volano per la nostra crescita ecosostenibile;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad avviare – anche per il suo importante contributo allo sviluppo e alla crescita – un programma pluriennale di riqualificazione energetica del nostro patrimonio residenziale pubblico e privato, anche attraverso la previsione di una garanzia dello Stato a fronte di prestiti o mutui accesi per le spese di eco-ristrutturazione sostenute e documentate.
9/5312-AR/142. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Piffari, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 26 prevede una moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni;
la stessa relazione tecnica dichiara che nell'attuale contesto di grave crisi economica, tale disposizione consentirà in molti casi di evitare l'insolvenza di molte aziende;
da tempo il gruppo Italia dei valori ha più volte fatto presente il periodo di grave crisi che sta subendo l'agricoltura italiana, presentando in vari provvedimenti disposizioni importanti per l'agricoltura italiana, messa in grave difficoltà da imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero incalcolabile di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe per lo sviluppo del nostro Paese;
la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dallo smantellamento di una regolamentazione globale del mercato delle merci, che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continua a manifestare i propri segnali. L'indebitamento riguarda sia debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle entrate, Equitalia, eccetera), che debiti verso il sistema bancario ed i fornitori;
il numero delle aziende attive nel 2011 è pari a 1.630.420, il 30 per cento in meno rispetto al 2000, essendo state espulse dal settore circa 700 mila aziende nell'ultimo decennio;
in data 26 gennaio 2012 è stato inoltre accolto dal Governo un ordine del giorno del gruppo Italia dei Valori, 9/4865-AR/51, teso a consentire la crescita competitiva del settore agricolo, agevolando il rilancio dell'economia agricola e le imprese, prevedendo l'adozione di una moratoria dei debiti per le aziende e per gli imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese del settore;
nulla però è stato fatto in tal senso, e le misure previste dal Governo nel decreto legge al nostro esame risultano ancora insufficienti e non del tutto mirati ad aiutare concretamente il settore agricolo, comparto fondamentale per lo sviluppo della nostra economia,
impegna il Governo
ad attivarsi con la massima urgenza per porre in essere ogni iniziativa di sua competenza volta a dar seguito agli impegni assunti già precedentemente con l'approvazione dell'ordine del giorno indicato in premessa.
9/5312-AR/143. Di Pietro, Messina, Di Giuseppe, Rota, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;
nei primi mesi del 2012, la pressione fiscale in aumento ed i prezzi ormai fuori controllo dei prodotti energetici e delle utenze domestiche non fanno altro che accelerare la recessione in atto diffondendo un clima di insicurezza per il futuro in molte famiglie a basso reddito e spingendo ad un atteggiamento di forte cautela anche le famiglie con buone o elevate possibilità di spesa;
è sempre più diffusa la sensazione di un incremento dei prezzi delle spese obbligate, che spinge in alto la spesa delle famiglie, riducendo in realtà il reddito disponibile. Mentre meno del 10 per cento delle famiglie è riuscito a risparmiare, nel corso degli ultimi sei mesi, una parte delle entrate familiari; era il 28 per cento a metà del 2011: si spende tutto o quasi tutto ciò che si guadagna;
l'87 per cento delle famiglie – secondo un'indagine della Confcommercio – ha riorganizzato le spese alimentari optando sempre più frequentemente per le offerte speciali ed i prodotti meno costosi, il 78 per cento riduce pranzi e cene fuori casa, il 63 per cento ha ridotto gli spostamenti in auto o scooter per cercare di risparmiare sul consumo di benzina, il 40 per cento ha rinunciato alle spese per abbigliamento e calzature;
il quadro che emerge non aiuta certo ad uscire dalla spirale di bassa crescita in cui il Paese si trova da lungo tempo;
il 61 per cento degli intervistati ritiene che nel 2012 starà peggio rispetto al 2011, appena il 20 per cento ritiene che disporrà di meno denaro a causa del maggiore livello di tassazione,
impegna il Governo
a non aumentare le aliquote dell'IVA almeno per i prossimi due anni al fine di non deprimere ulteriormente il livello dei consumi interni, livello che rappresenta uno degli indicatori fondamentali per la ripresa economica del nostro Paese.
9/5312-AR/144. Donadi, Cimadoro, Borghesi, Messina, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;
nei primi mesi del 2012, la pressione fiscale in aumento ed i prezzi ormai fuori controllo dei prodotti energetici e delle utenze domestiche non fanno altro che accelerare la recessione in atto diffondendo un clima di insicurezza per il futuro in molte famiglie a basso reddito e spingendo ad un atteggiamento di forte cautela anche le famiglie con buone o elevate possibilità di spesa;
è sempre più diffusa la sensazione di un incremento dei prezzi delle spese obbligate, che spinge in alto la spesa delle famiglie, riducendo in realtà il reddito disponibile. Mentre meno del 10 per cento delle famiglie è riuscito a risparmiare, nel corso degli ultimi sei mesi, una parte delle entrate familiari; era il 28 per cento a metà del 2011: si spende tutto o quasi tutto ciò che si guadagna;
l'87 per cento delle famiglie – secondo un'indagine della Confcommercio – ha riorganizzato le spese alimentari optando sempre più frequentemente per le offerte speciali ed i prodotti meno costosi, il 78 per cento riduce pranzi e cene fuori casa, il 63 per cento ha ridotto gli spostamenti in auto o scooter per cercare di risparmiare sul consumo di benzina, il 40 per cento ha rinunciato alle spese per abbigliamento e calzature;
il quadro che emerge non aiuta certo ad uscire dalla spirale di bassa crescita in cui il Paese si trova da lungo tempo;
il 61 per cento degli intervistati ritiene che nel 2012 starà peggio rispetto al 2011, appena il 20 per cento ritiene che disporrà di meno denaro a causa del maggiore livello di tassazione,
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a non aumentare le aliquote dell'IVA almeno per i prossimi due anni al fine di non deprimere ulteriormente il livello dei consumi interni, livello che rappresenta uno degli indicatori fondamentali per la ripresa economica del nostro Paese.
9/5312-AR/144. (Testo modificato nel corso della seduta) Donadi, Cimadoro, Borghesi, Messina, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del provvedimento in esame proroga fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Infatti, l'articolo 17 provvede a novellare l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, che prevedeva l'emanazione entro il 30 giugno 2012 delle disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, che dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata viene differito al 31 dicembre 2012;
appare quanto mai necessario eliminare l'incertezza normativa conseguita al succedersi di numerosissimi provvedimenti normativi di proroga e differimento di termini che hanno creato e continuano a creare difficoltà e criticità applicative alla pubblica amministrazione e danni alle migliaia di imprese che operano nel settore del noleggio con conducente;
in particolare, si segnala la necessità di pervenire a una revisione della normativa in materia di servizi di noleggio con conducente specie a seguito dell'introduzione del comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, in modo da superare le più gravose restrizioni imposte allo svolgimento di tale attività e, al tempo stesso, impedire tutte le forme di esercizio abusivo dell'attività medesima,
impegna il Governo:
ad assumere tutte le iniziative opportune per assicurare una sollecita revisione della normativa in materia di servizi di noleggio con conducente alla luce delle modifiche introdotte dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, al fine di superare le più gravose restrizioni imposte allo svolgimento di tale attività;
ad adottare gli opportuni provvedimenti, con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio con conducente, al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi ed, infine, la crescita dell'occupazione giovanile.
9/5312-AR/145. Monai, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede, all'articolo 50, disposizioni di modifica delle norme che regolano l'amministrazione straordinaria delle società dichiarate insolventi;
in seguito alle indagini in merito al fallimento dello scorso aprile della società di navigazione Deiulemar sono state arrestate 9 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, truffa aggravata ai danni dello Stato, infedele dichiarazione dei redditi, riciclaggio e raccolta abusiva del risparmio;
l'impresa citata, fino al crollo dei noli del 2008, era considerata una delle maggiori società armatrici italiane. La sigla racchiude tre famiglie armatoriali – Della Gatta, Iuliano e Lembo. Sul finire del 2006, la Deiulemar debutta nel settore alberghiero. Acquista l'Hotel Sakura di Torre del Greco e decide di portare avanti un altro progetto per la realizzazione di un nuovo albergo nell'area portuale, ex Silos, di Torre del Greco;
sul finire del 2008, arriva la pesante crisi dei noli mentre comincia a scricchiolare il sistema finanziario su cui la compagnia si è retta per anni: il cosiddetto metodo Ponzi che ha portato ad un'esposizione di oltre 800 milioni di euro verso gli obbligazionisti quasi tutti torresi;
quaranta milioni di euro rappresenta l'ammontare delle obbligazioni che la Deiulemar era stata autorizzata ad emettere; 720 milioni di euro quelli raccolti e accertati dal censimento promosso a febbraio dalla società; 825 milioni di euro quelli che, secondo le indagini, risultano transitati sui conti dell'ex amministratore unico Michele Iuliano;
il fallimento citato ha gravi ripercussioni sia occupazionali che finanziarie:
tra navi di proprietà e noleggiate, la Deiulemar, nei momenti di massima attività, controllava oltre settanta unità che trasportavano, annualmente, circa 25 milioni di tonnellate di merci. La forza lavoro contava 60 persone a terra e più di 1000 marittimi, per il 70 per cento di nazionalità italiana, in larga prevalenza campano;
nella società quasi tredicimila risparmiatori, quasi tutti dell'area vesuviana, hanno investito circa 850 milioni di euro;
si tratta probabilmente del più grande fallimento in Italia dopo quello della Parmalat;
sono state poste sotto sequestro anche dieci navi tra quelle di proprietà della Deiulemar shipping (società nata nel 2005 – secondo le risultanze degli inquirenti – per spogliare dei propri beni la compagnia madre) e della recente nata Ledi shipping, oltre a partecipazioni societarie. I beni sequestrati, secondo la stima del procuratore aggiunto, hanno un valore di 323 milioni di euro, 291 milioni le dieci navi. Nei prossimi giorni sarà nominato un amministratore giudiziario anche per evitare che i beni da mettere a disposizione degli ammessi al passivo perdano di valore;
l'indagine, condotta dalla sezione napoletana della Polizia tributaria delle Fiamme gialle, ha permesso di scoprire società e trust in Paesi esteri (Malta, Irlanda, Portogallo e Lussemburgo) che controllano sia la Poseidon international, a sua volta controllante della Deiulemar shipping, che la holding, proprietaria della Deiulemar compagnia di navigazione;
la magistratura ha messo l'accento sull’«attività distrattiva» avvenuta con la cessione della flotta a un'altra azienda del gruppo, quando ormai il debito si era consolidato e non più estinguibile. L'utile prodotto dalle navi distratte fu portato all'estero, attraverso la lussemburghese Poseidone, ulteriori tre fiduciarie lussemburghesi controllanti la Poseidon stessa. In seguito furono utilizzati ulteriori schermi giuridici costituiti da alcuni trust di diritto estero e ripartiti tra la nuova generazione delle tre famiglie fondatrici del Gruppo Deiulemar. Un meccanismo attraverso il quale fu eluso il fisco e quindi truffato lo Stato;
il rischio è che ora a pagare il conto siano chiamati i 13mila risparmiatori, le centinaia di dipendenti, e più in generale tutta l'economia dell'area vesuviana, qualora non si riuscisse ad attivare l'amministrazione straordinaria prevista dalla cd. «legge Marzano»;
infatti, con l'architettura societaria della Deiulemar messa in essere dai responsabili del Gruppo, non è raggiungibile il requisito dei 500 dipendenti per la società dichiarata insolvente, previsto dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347;
tale situazione, peraltro, si potrebbe riscontrare in altri gruppi societari che formalmente non raggiungono tale requisito numerico pur rappresentando, al di là della strutturazione societaria formale, un unico gruppo produttivo assoggettato a un comune controllo,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative normative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di includere tra le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, soggette alle disposizioni sul fallimento, anche quelle società che hanno un numero di lavoratori subordinati pari a quello previsto dalla cd. «Legge Marzano», come singola impresa o gruppo di imprese, se assoggettate a comune controllo.
9/5312-AR/146. Aniello Formisano, Borghesi, Cimadoro, Bossa, Scalera, Gioacchino Alfano, Paladini, Palagiano, Pugliese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede, all'articolo 50, disposizioni di modifica delle norme che regolano l'amministrazione straordinaria delle società dichiarate insolventi;
in seguito alle indagini in merito al fallimento dello scorso aprile della società di navigazione Deiulemar sono state arrestate 9 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, truffa aggravata ai danni dello Stato, infedele dichiarazione dei redditi, riciclaggio e raccolta abusiva del risparmio;
l'impresa citata, fino al crollo dei noli del 2008, era considerata una delle maggiori società armatrici italiane. La sigla racchiude tre famiglie armatoriali – Della Gatta, Iuliano e Lembo. Sul finire del 2006, la Deiulemar debutta nel settore alberghiero. Acquista l'Hotel Sakura di Torre del Greco e decide di portare avanti un altro progetto per la realizzazione di un nuovo albergo nell'area portuale, ex Silos, di Torre del Greco;
sul finire del 2008, arriva la pesante crisi dei noli mentre comincia a scricchiolare il sistema finanziario su cui la compagnia si è retta per anni: il cosiddetto metodo Ponzi che ha portato ad un'esposizione di oltre 800 milioni di euro verso gli obbligazionisti quasi tutti torresi;
quaranta milioni di euro rappresenta l'ammontare delle obbligazioni che la Deiulemar era stata autorizzata ad emettere; 720 milioni di euro quelli raccolti e accertati dal censimento promosso a febbraio dalla società; 825 milioni di euro quelli che, secondo le indagini, risultano transitati sui conti dell'ex amministratore unico Michele Iuliano;
il fallimento citato ha gravi ripercussioni sia occupazionali che finanziarie:
tra navi di proprietà e noleggiate, la Deiulemar, nei momenti di massima attività, controllava oltre settanta unità che trasportavano, annualmente, circa 25 milioni di tonnellate di merci. La forza lavoro contava 60 persone a terra e più di 1000 marittimi, per il 70 per cento di nazionalità italiana, in larga prevalenza campano;
nella società quasi tredicimila risparmiatori, quasi tutti dell'area vesuviana, hanno investito circa 850 milioni di euro;
si tratta probabilmente del più grande fallimento in Italia dopo quello della Parmalat;
sono state poste sotto sequestro anche dieci navi tra quelle di proprietà della Deiulemar shipping (società nata nel 2005 – secondo le risultanze degli inquirenti – per spogliare dei propri beni la compagnia madre) e della recente nata Ledi shipping, oltre a partecipazioni societarie. I beni sequestrati, secondo la stima del procuratore aggiunto, hanno un valore di 323 milioni di euro, 291 milioni le dieci navi. Nei prossimi giorni sarà nominato un amministratore giudiziario anche per evitare che i beni da mettere a disposizione degli ammessi al passivo perdano di valore;
l'indagine, condotta dalla sezione napoletana della Polizia tributaria delle Fiamme gialle, ha permesso di scoprire società e trust in Paesi esteri (Malta, Irlanda, Portogallo e Lussemburgo) che controllano sia la Poseidon international, a sua volta controllante della Deiulemar shipping, che la holding, proprietaria della Deiulemar compagnia di navigazione;
la magistratura ha messo l'accento sull’«attività distrattiva» avvenuta con la cessione della flotta a un'altra azienda del gruppo, quando ormai il debito si era consolidato e non più estinguibile. L'utile prodotto dalle navi distratte fu portato all'estero, attraverso la lussemburghese Poseidone, ulteriori tre fiduciarie lussemburghesi controllanti la Poseidon stessa. In seguito furono utilizzati ulteriori schermi giuridici costituiti da alcuni trust di diritto estero e ripartiti tra la nuova generazione delle tre famiglie fondatrici del Gruppo Deiulemar. Un meccanismo attraverso il quale fu eluso il fisco e quindi truffato lo Stato;
il rischio è che ora a pagare il conto siano chiamati i 13mila risparmiatori, le centinaia di dipendenti, e più in generale tutta l'economia dell'area vesuviana, qualora non si riuscisse ad attivare l'amministrazione straordinaria prevista dalla cd. «legge Marzano»;
infatti, con l'architettura societaria della Deiulemar messa in essere dai responsabili del Gruppo, non è raggiungibile il requisito dei 500 dipendenti per la società dichiarata insolvente, previsto dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347;
tale situazione, peraltro, si potrebbe riscontrare in altri gruppi societari che formalmente non raggiungono tale requisito numerico pur rappresentando, al di là della strutturazione societaria formale, un unico gruppo produttivo assoggettato a un comune controllo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di iniziative normative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di includere tra le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, soggette alle disposizioni sul fallimento, anche quelle società che hanno un numero di lavoratori subordinati pari a quello previsto dalla cd. «Legge Marzano», come singola impresa o gruppo di imprese, se assoggettate a comune controllo.
9/5312-AR/146. (Testo modificato nel corso della seduta) Aniello Formisano, Borghesi, Cimadoro, Palagiano, Pugliese, Paladini, Bossa, Scalera, Gioacchino Alfano.
La Camera,
premesso che:
il problema dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è stato sollevato con autorevolezza, tra gli altri, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Secondo i dati divulgati dall'Autorità i tempi di pagamento oscillano in un range compreso tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni. L'entità dei ritardi mediamente accumulati è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell'Unione Europea: mediamente 128 giorni contro i 65 che si computano a livello europeo;
l'esposizione debitoria della P.A., calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di Vigilanza, ammontava a circa 37 miliardi di euro per l'anno 2009 (una somma pari al 2,4 per cento del PIL nazionale del tempo). Viceversa, per l'anno in corso, le organizzazioni di categoria stimano tale ammontare pari ad una cifra che supera i 70 miliardi di euro;
la problematica è particolarmente avvertita dalle piccole e medie imprese che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità, potendo tra l'altro, compensare solo molto parzialmente i loro crediti con i loro debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
infatti, il limite massimo previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articoli 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pari a 516.456,90 euro per ciascuna annualità;
sarebbe importante, per consentire una maggiore liquidità le piccole imprese, stimolare i consumi e fornire somme immediatamente disponibili per gli investimenti delle piccole imprese, elevare tale limite massimo di compensazione tra crediti e debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di elevare il limite annuale massimo consentito per la compensazione di crediti e debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9/5312-AR/147. Rota, Messina, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il problema dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è stato sollevato con autorevolezza, tra gli altri, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Secondo i dati divulgati dall'Autorità i tempi di pagamento oscillano in un range compreso tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni. L'entità dei ritardi mediamente accumulati è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell'Unione Europea: mediamente 128 giorni contro i 65 che si computano a livello europeo;
l'esposizione debitoria della P.A., calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di Vigilanza, ammontava a circa 37 miliardi di euro per l'anno 2009 (una somma pari al 2,4 per cento del PIL nazionale del tempo). Viceversa, per l'anno in corso, le organizzazioni di categoria stimano tale ammontare pari ad una cifra che supera i 70 miliardi di euro;
la problematica è particolarmente avvertita dalle piccole e medie imprese che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità, potendo tra l'altro, compensare solo molto parzialmente i loro crediti con i loro debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
infatti, il limite massimo previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articoli 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pari a 516.456,90 euro per ciascuna annualità;
sarebbe importante, per consentire una maggiore liquidità le piccole imprese, stimolare i consumi e fornire somme immediatamente disponibili per gli investimenti delle piccole imprese, elevare tale limite massimo di compensazione tra crediti e debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo
a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica l'opportunità di prendere iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di elevare il limite annuale massimo consentito per la compensazione di crediti e debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9/5312-AR/147. (Testo modificato nel corso della seduta) Rota, Messina, Paladini.
La Camera,
premesso che:
la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è ancora pesante ed è necessario che tale fase venga affrontata mettendo assieme adeguati provvedimenti per la crescita e per la modernizzazione dei servizi alle imprese che coinvolga tutti i settori produttivi, inclusa l'agricoltura;
l'agricoltura italiana vede in questa congiuntura l'intreccio tra una crisi di settore legata alle peculiarità dei nostri sistemi agricoli, il calo dei consumi alimentari in modo particolare sul mercato interno e la crisi economica generale;
proprio questo momento di crisi possa essere quello più utile per affrontare in modo diretto alcune difficoltà, ma anche per esaminare il sistema dei servizi al comparto, oggi non più adeguato e non pienamente rispondente al necessario salto di qualità;
in Europa c’è un quadro molto differenziato dei servizi al settore agricolo, ma è indubbio che nessun Paese presenta una situazione così affollata e frammentata come quella italiana;
folta è infatti la presenza di numerosi istituti, enti, agenzie, società, controllati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaaf), ai quali spesso si sovrappongono altrettanti soggetti controllati dalle regioni. Soggetti nati in periodi diversi della recente storia, spesso in conseguenza di novità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o di esigenze particolari, che però hanno finito per costruire un sistema caratterizzato da numerose sovrapposizioni di competenze e di funzioni, non sempre pienamente rispondenti alle reali esigenze delle imprese agricole;
è dunque necessaria una riorganizzazione del sistema nazionale dei servizi all'agricoltura che intervenga sui costi e sulle funzioni al fine di migliorarne l'efficienza, e destinare i risparmi conseguiti a misure volte allo sviluppo di una nuova agricoltura, moderna, multifunzionale aperta ai giovani,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche normative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di sopprimere e mettere in liquidazione gli enti e gli organismi pubblici vigilati dal Mipaaf nonché le società strumentali dallo stesso controllate, prevedendo altresì la riorganizzazione delle relative competenze e funzioni attraverso l'istituzione di un numero limitato di agenzie cui sono riconducibili attraverso l'accorpamento di funzioni omogenee.
9/5312-AR/148. Messina, Di Giuseppe, Rota, Paladini.
La Camera,
premesso che:
lo scorso febbraio, Enrico Giovannini, Presidente di Istat, ha riferito nel corso di un'audizione svoltasi alla Camera dei Deputati i risultati di uno studio statistico inerente il tasso di disoccupazione giovanile e femminile in Italia;
i rilievi segnalati dal Presidente dell'ISTAT sono impietosi e descrivono un trend negativo che pone il nostro Paese tra gli ultimi posti di un'ideale graduatoria europea;
se al Nord, infatti, le cifre sembrerebbero apparire accettabili, il dati del Sud pesano come un macigno non solo sull'economia delle regioni coinvolte, ma anche su tutto il dato nazionale;
infatti, a fronte di una moderata crescita complessiva, nella media dei primi tre mesi del 2011, l'occupazione giovanile ha subito una flessione del 2,5 per cento ed il deficit occupazionale per i giovani tra i 18 e 29 anni sarebbe cresciuto anche in contingenze economiche meno nere di quelle attuali;
ad avviso del Presidente dell'ISTAT, per invertire la rotta non si può prescindere, quanto meno, dal recupero di 80 mila giovani che tra il primo e il terzo trimestre del 2011, hanno perso il proprio posto di lavoro. Sempre in questo arco temporale, inoltre, il tasso di disoccupazione dei giovani tra 18 e 29 anni è sceso dal 20,5 per cento del primo trimestre 2011 al 18,6 per cento del terzo trimestre, rimanendo almeno 11 punti percentuali al di sopra di quello complessivo. Tuttavia se si considera la fascia di età 15-24 anni, come proposto dall'Unione europea, la disoccupazione sale al 31 per cento, la più alta dopo la Spagna;
dunque, più si estende lo spettro anagrafico compreso nell'analisi, più i valori diventano allarmanti per il nostro Paese. Non solo i giovani, ma anche le donne stanno scontando un calvario lavorativo che, almeno quando il lavoro è presente, obbliga le lavoratrici a vivere in un regime di perenne precarietà. Secondo il presidente dell'ISTAT, infatti, «Le donne continuano a essere occupate in lavori precari più frequentemente degli uomini e permangono in condizioni di precarietà più a lungo nel tempo. La distanza dell'Italia dai principali Paesi europei nei tassi di occupazione, nonostante i progressi compiuti resta estremamente elevata: circa 16 punti in meno rispetto a Francia e Spagna. Specularmente il tasso di inattività delle donne italiane rimane tra i più alti in ambito europeo, determinando un'incidenza relativamente modesta della disoccupazione femminile e pari a 9,6 per cento, un punto al di sopra della media nazionale, anche se con una punta del 15,4 per cento nel Mezzogiorno»;
il provvedimento in esame reca una serie di modifiche alla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, apportando inoltre un taglio pari a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e di 28 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del DL. 201/2011;
da tempo giacciono in Parlamento diverse proposte di legge per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile, le quali disciplinano l'applicazione di specifiche iniziative per sostenere l'avvio di nuove imprese di settore,
impegna il Governo
a creare le condizioni per accelerare in Assemblea il dibattito parlamentare delle suddette iniziative legislative ai fini della loro definitiva approvazione, nonché a predisporre un piano straordinario finalizzato all'incremento dell'occupazione giovanile e femminile che sia da traino alla ripresa economica dell'intero Paese.
9/5312-AR/149. Mura, Donadi, Borghesi, Paladini.
La Camera,
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a predisporre un piano straordinario finalizzato all'incremento dell'occupazione giovanile e femminile che sia da traino alla ripresa economica dell'intero Paese.
9/5312-AR/149. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura, Donadi, Borghesi, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46 bis del provvedimento in esame introduce modifiche alla recentissima riforma del mercato del lavoro, c.d. riforma Fornero, di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92; l'articolo 1, comma 9, della riforma Fornero novella la disciplina in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione, consentendo la stipula di contratti a tempo determinato «acausali» (ovvero al di fuori delle cause definite dalla legge) di durata fino ad 1 anno non prorogabile. Lo stesso viene previsto per la prima missione di un lavoratore con contratto di somministrazione a tempo determinato;
la novella incide in maniera molto negativa sulla precarietà del lavoro in Italia e diminuisce ulteriormente le tutele del lavoro senza determinare alcun vantaggio per il mercato; la possibilità di non indicare la causale, ossia le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per l'apposizione del termine al «primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione...» significa inequivocabilmente che il datore di lavoro, in futuro, potrà liberamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per qualsiasi esigenza, dunque anche per far fronte al normale fabbisogno ordinario di personale, purché ciò avvenga sempre con un diverso lavoratore;
inoltre una tale previsione è in patente contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepita in Italia dal decreto legislativo 368/2001 ed espone l'Italia al rischio di essere sottoposto ad ima procedura di infrazione da parte dell'UE;
inoltre l'articolo 1, comma 26 della riforma Fornero ha introdotto l'articolo 69-bis al decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di collaborazioni rese da titolari di partita IVA, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano i presupposti indicati dallo stesso articolo;
lo scopo delle modifiche sarebbe dovuto essere quello di limitare il ricorso improprio a titolari di partita IVA anziché a rapporti di lavoro subordinato, tuttavia non saranno in grado di raggiungere i risultati sperati, ma anzi potrebbero peggiorare la situazione;
le presunzioni si prestano ad essere aggirate facilmente: infatti è eccessiva la prevista durata massima della collaborazione fino a 8 mesi nell'arco di un anno solare; è alto il tetto dell'80 per cento del ricavo che il collaboratore percepisce dalla collaborazione sul totale dei suoi ricavi in un anno solare; è inefficace e si presta a molteplici interpretazioni la previsione che la postazione di lavoro di cui disponga il collaboratore presso il committente sia «fissa»;
inoltre la presunzione non opera mai quando il reddito da lavoro autonomo conseguito dal titolare di partita IVA sia «non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, stabilito per gli operai artigiani». Il livello minimo imponibile giornaliero attualmente è di 45,70 euro al giorno, corrispondenti all'anno a circa 14,500 euro (fattore di moltiplicazione 312). Il che significa che una partita iva non può presumersi falsa se guadagna lordi all'anno circa 17.800 euro. Tuttavia questa cifra significa un netto effettivo minore di – 900 al mese per 12 mensilità. Senza ferie, senza 13a, senza liquidazione senza infortuni;
nessuno accetterebbe di diventare partita iva in luogo di lavoratore dipendente per questo compenso. Il fisco e i versamenti alla gestione separata inps sottraggono all'imponibile fatturato più del 50 per cento. Un limite di «presunzione di non falsità della partita iva» è irragionevole se non si attesta su un netto effettivo minore di – 1.300/1.500 mese per 12 mensilità. Questo significa prevedere un riferimento non inferiore a 2,25 del livello minimo imponibile;
infine, la parte peggiore della novella, è quella che impone al giudice che riscontri la falsità della partita iva, di riqualificare il rapporto di lavoro come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anziché come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come dovrebbe essere;
questa innovazione determina una violazione palese dei principi generali del nostro ordinamento che considerano il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro base e normale nel nostro ordinamento che ricorre – o al quale ci si rifà – tutte le volte che non vi siano le specifiche ragioni previste dalla legge perché si possa ricorrere ad altre tipologie contrattuali; peraltro non vi è alcuna connessione tra un rapporto di lavoro subordinato mascherato da partita IVA e un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non è neppure logicamente comprensibile come l'uno possa risolversi nell'altro, se non immaginando che con ciò si vogliano limitare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
appare evidente che una tale disposizione non sarebbe in grado di superare un vaglio di costituzionalità,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura, anche di tipo legislativo, per eliminare la possibilità di concludere contratti a tempo determinato acausali, nonché per ripristinare la trasformazione in contratto subordinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro mascherati da false partite IVA, rivedendo le condizioni che determinano la presunzione di falsità, secondo le indicazioni contenute in premessa.
9/5312-AR/150. Paladini, Aniello Formisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 46 bis del provvedimento in esame introduce modifiche alla recentissima riforma del mercato del lavoro, c.d. riforma Fornero, di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92; l'articolo 1, comma 9, della riforma Fornero novella la disciplina in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione, consentendo la stipula di contratti a tempo determinato «acausali» (ovvero al di fuori delle cause definite dalla legge) di durata fino ad 1 anno non prorogabile. Lo stesso viene previsto per la prima missione di un lavoratore con contratto di somministrazione a tempo determinato;
la novella incide in maniera molto negativa sulla precarietà del lavoro in Italia e diminuisce ulteriormente le tutele del lavoro senza determinare alcun vantaggio per il mercato; la possibilità di non indicare la causale, ossia le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per l'apposizione del termine al «primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione...» significa inequivocabilmente che il datore di lavoro, in futuro, potrà liberamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per qualsiasi esigenza, dunque anche per far fronte al normale fabbisogno ordinario di personale, purché ciò avvenga sempre con un diverso lavoratore;
inoltre una tale previsione è in patente contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepita in Italia dal decreto legislativo 368/2001 ed espone l'Italia al rischio di essere sottoposto ad ima procedura di infrazione da parte dell'UE;
inoltre l'articolo 1, comma 26 della riforma Fornero ha introdotto l'articolo 69-bis al decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di collaborazioni rese da titolari di partita IVA, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano i presupposti indicati dallo stesso articolo;
lo scopo delle modifiche sarebbe dovuto essere quello di limitare il ricorso improprio a titolari di partita IVA anziché a rapporti di lavoro subordinato, tuttavia non saranno in grado di raggiungere i risultati sperati, ma anzi potrebbero peggiorare la situazione;
le presunzioni si prestano ad essere aggirate facilmente: infatti è eccessiva la prevista durata massima della collaborazione fino a 8 mesi nell'arco di un anno solare; è alto il tetto dell'80 per cento del ricavo che il collaboratore percepisce dalla collaborazione sul totale dei suoi ricavi in un anno solare; è inefficace e si presta a molteplici interpretazioni la previsione che la postazione di lavoro di cui disponga il collaboratore presso il committente sia «fissa»;
inoltre la presunzione non opera mai quando il reddito da lavoro autonomo conseguito dal titolare di partita IVA sia «non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, stabilito per gli operai artigiani». Il livello minimo imponibile giornaliero attualmente è di 45,70 euro al giorno, corrispondenti all'anno a circa 14,500 euro (fattore di moltiplicazione 312). Il che significa che una partita iva non può presumersi falsa se guadagna lordi all'anno circa 17.800 euro. Tuttavia questa cifra significa un netto effettivo minore di – 900 al mese per 12 mensilità. Senza ferie, senza 13a, senza liquidazione senza infortuni;
nessuno accetterebbe di diventare partita iva in luogo di lavoratore dipendente per questo compenso. Il fisco e i versamenti alla gestione separata inps sottraggono all'imponibile fatturato più del 50 per cento. Un limite di «presunzione di non falsità della partita iva» è irragionevole se non si attesta su un netto effettivo minore di – 1.300/1.500 mese per 12 mensilità. Questo significa prevedere un riferimento non inferiore a 2,25 del livello minimo imponibile;
infine, la parte peggiore della novella, è quella che impone al giudice che riscontri la falsità della partita iva, di riqualificare il rapporto di lavoro come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anziché come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come dovrebbe essere;
questa innovazione determina una violazione palese dei principi generali del nostro ordinamento che considerano il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro base e normale nel nostro ordinamento che ricorre – o al quale ci si rifà – tutte le volte che non vi siano le specifiche ragioni previste dalla legge perché si possa ricorrere ad altre tipologie contrattuali; peraltro non vi è alcuna connessione tra un rapporto di lavoro subordinato mascherato da partita IVA e un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non è neppure logicamente comprensibile come l'uno possa risolversi nell'altro, se non immaginando che con ciò si vogliano limitare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
appare evidente che una tale disposizione non sarebbe in grado di superare un vaglio di costituzionalità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni misura, anche di tipo legislativo, per ripristinare la trasformazione in contratto subordinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro mascherati da false partite IVA, rivedendo le condizioni che determinano la presunzione di falsità, secondo le indicazioni contenute in premessa.
9/5312-AR/150. (Testo modificato nel corso della seduta) Paladini, Aniello Formisano.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 60 del provvedimento in esame – nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – si ridefiniscono le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica; tuttavia non appare sufficientemente chiaro, con riguardo all'articolo 63, secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione dei finanziamenti;
in particolare l'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati; inoltre l'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca;
l'obiettivo dichiarato del complesso delle suddette disposizioni è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società;
sarebbe auspicabile una gestione coordinata delle risorse pubbliche finalizzate alla ricerca pura e applicata, con garanzie di trasparenza sulla base di criteri noti e predeterminati;
considerato che:
la sconsiderata politica dei tagli degli ultimi anni ha messo in ginocchio tutti i settori della cultura, dalla scuola all'università, alla ricerca, ai beni culturali determinando un'allarmante situazione generalizzata di regresso e di forte riduzione della mobilità sociale;
gli interventi sul settore culturale, intesi come valorizzazione dei molteplici beni culturali e come sostegno ed qualificazione delle università e degli istituti di ricerca, possono costituire stimolo al decollo di imprese innovative e rilanciare il turismo;
appare indispensabile prevedere in generale un cambiamento di rotta deciso e fermo da parte del Governo con la destinazione di risorse adeguate ai settori dell'innovazione, del sapere, della ricerca, dell'innovazione e della cultura, quali fattori di modernità e di rilancio per l'economia, al fine di evitare l'arretramento complessivo della qualità e del ruolo della cultura e della conoscenza nel Paese; in questo senso il rapporto dialettico tra sviluppo economico ed culturale rappresenta un volano per la crescita produttiva e sociale;
la capacità di intercettare fondi di ricerca, in particolare europei, risente del basso numero di ricercatori italiani in relazione alla popolazione, se confrontato con quello degli altri Paesi. È anche per questo motivo che l'Italia intercetta una frazione di fondi europei per la ricerca inferiore al contributo del Paese all'ammontare complessivo degli stessi;
lo stesso ministro Francesco Profumo, ha sottolineato alcune criticità del sistema della ricerca in Italia ed ha ricordato come l'Italia riceva dall'Europa sotto forma di finanziamenti per la ricerca circa la metà di quello che versa; in pratica l'Italia, attraverso la Comunità Europea, finanzia la ricerca di altri Paesi in misura pari o maggiore alla propria;
il confronto europeo è sconfortante, in quanto siamo ultimi per numero di ricercatori rispetto alla popolazione: sei ogni diecimila abitanti, metà della Spagna e un terzo della Gran Bretagna. Siamo ultimi (insieme a una Spagna) per investimenti pubblici nella ricerca, che corrispondono allo 0,5 per cento del Prodotto interno lordo. E i nostri privati non riescono a sostituirsi a Stato, Regioni e Università, il loro investimento arriva solo allo 0,6 per cento del Pil;
inoltre la miopia culturale ed economica di una politica di tagli nei settori della ricerca non è affatto coerente con gli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona; infatti il trattato di Lisbona (sottoscritto anche dall'Italia) indica come obiettivo un finanziamento della ricerca all'1,8 per cento del PIL e si profila il traguardo di «Europa 2020» che vorrebbe portare questa quota al 3 per cento; pertanto non è più pensabile di mantenere il nostro misero 1,1 per cento e rimanere competitivi;
investire nell'intero settore culturale, con strategie di lungo periodo, serve alla crescita, bisogna quindi invertire completamente la pratica, consueta negli ultimi tempi, di considerare le risorse destinate alla cultura come spese inutili o comunque non prioritarie stante la situazione di crisi economica e dei conti pubblici,
impegna il Governo:
ad adottare politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, individuando fonti di finanziamento reperibili nell'immediato, anche operando una selezione delle priorità e delle urgenze di sviluppo;
ad intervenire affinché le modalità per la distribuzione delle risorse destinate alla ricerca siano trasparenti e competitive, anche con la pubblicazione attraverso il web di tutta la documentazione relativa al processo di selezione;
a coordinare e selezionare con le università, i centri di ricerca, le imprese, i progetti di ricerca prioritari nei settori nei quali possiamo diventare leader e sui quali concentrare le risorse finanziarie ed umane, ed a favorire l'insediamento nei territori, anche sulla base dei risultati conseguiti da tali ricerche, di imprese innovative, con capitali reperiti sul mercato.
9/5312-AR/151. Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Messina, Paladini.
La Camera,
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, individuando fonti di finanziamento reperibili nell'immediato, anche operando una selezione delle priorità e delle urgenze di sviluppo;
ad intervenire affinché le modalità per la distribuzione delle risorse destinate alla ricerca siano trasparenti e competitive, anche con la pubblicazione attraverso il web di tutta la documentazione relativa al processo di selezione;
a coordinare e selezionare con le università, i centri di ricerca, le imprese, i progetti di ricerca prioritari nei settori nei quali possiamo diventare leader e sui quali concentrare le risorse finanziarie ed umane, ed a favorire l'insediamento nei territori, anche sulla base dei risultati conseguiti da tali ricerche, di imprese innovative, con capitali reperiti sul mercato.
9/5312-AR/151. (Testo modificato nel corso della seduta) Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Messina, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il Capo X-bis del disegno di legge in esame, reca disposizioni volte a chiudere la gestione dell'emergenza nella regione Abruzzo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, e ad affrontare la fase della ricostruzione post-sisma;
in particolare l'articolo 67-quater, in attesa della competente legge regionale che disciplini in modo organico la ricostruzione, introduce una normativa volta a fissare i principali obiettivi che i Comuni interessati devono perseguire nella fase della ricostruzione;
tra gli obiettivi posti per la ricostruzione vengono prioritariamente individuati quelli relativi al rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici privati e di edifici pubblici o di uso pubblico, distrutti o danneggiati dal sisma; la promozione e la riqualificazione dell'abitato; interventi di ricostruzione che favoriscano, anche attraverso premialità edilizie: un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità e di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano; l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico ed il risparmio energetico; l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche; l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici; ecc.;
vengono altresì individuati gli strumenti con i quali raggiungere i suddetti obiettivi per la ricostruzione. Tra questi strumenti viene prevista la possibilità di una delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante;
al fine di incentivare quest'ultima modalità (delega volontaria) vengono previste specifiche premialità quale quella di consentire il cambio di destinazione d'uso e la possibilità di un incremento fino al 20 per cento della superficie utile;
quest'ultima previsione rende sicuramente più difficile conciliare detto aumento del 20 per cento delle superfici utili, con il pieno rispetto dell'integrità dei centri storici colpiti, sia dell'Aquila che dei comuni e borghi abruzzesi più piccoli,
impegna il Governo:
a prevedere che tutti gli interventi di ricostruzione siano realizzati obbligatoriamente nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni nelle zone sismiche;
a prevedere opportune iniziative legislative di concerto con gli enti territoriali interessati, volte a limitare, anche attraverso idonei disincentivi, la realizzazione di nuove costruzioni in luogo della ricostruzione e del recupero di edifici preesistenti, con particolare riferimento all'integrità dei centri storici, anche al fine di evitare ulteriore consumo di territorio.
9/5312-AR/152. Di Stanislao, Piffari, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il Capo X-bis del disegno di legge in esame, reca disposizioni volte a chiudere la gestione dell'emergenza nella regione Abruzzo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, e ad affrontare la fase della ricostruzione post-sisma;
in particolare l'articolo 67-quater, in attesa della competente legge regionale che disciplini in modo organico la ricostruzione, introduce una normativa volta a fissare i principali obiettivi che i Comuni interessati devono perseguire nella fase della ricostruzione;
tra gli obiettivi posti per la ricostruzione vengono prioritariamente individuati quelli relativi al rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici privati e di edifici pubblici o di uso pubblico, distrutti o danneggiati dal sisma; la promozione e la riqualificazione dell'abitato; interventi di ricostruzione che favoriscano, anche attraverso premialità edilizie: un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità e di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano; l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico ed il risparmio energetico; l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche; l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici; ecc.;
vengono altresì individuati gli strumenti con i quali raggiungere i suddetti obiettivi per la ricostruzione. Tra questi strumenti viene prevista la possibilità di una delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante;
al fine di incentivare quest'ultima modalità (delega volontaria) vengono previste specifiche premialità quale quella di consentire il cambio di destinazione d'uso e la possibilità di un incremento fino al 20 per cento della superficie utile;
quest'ultima previsione rende sicuramente più difficile conciliare detto aumento del 20 per cento delle superfici utili, con il pieno rispetto dell'integrità dei centri storici colpiti, sia dell'Aquila che dei comuni e borghi abruzzesi più piccoli,
impegna il Governo:
a prevedere che tutti gli interventi di ricostruzione siano realizzati obbligatoriamente nel rispetto della normativa applicabile per le costruzioni nelle zone sismiche;
a prevedere opportune iniziative legislative di concerto con gli enti territoriali interessati, volte a limitare, anche attraverso idonei disincentivi, la realizzazione di nuove costruzioni in luogo della ricostruzione e del recupero di edifici preesistenti, con particolare riferimento all'integrità dei centri storici, anche al fine di evitare ulteriore consumo di territorio.
9/5312-AR/152. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Stanislao, Piffari, Paladini.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 83/2012 recita testualmente:
« 2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.»;
all'articolo 35, che nella sostanza si riferisce alle trivellazioni petrolifere, è stato dunque aggiunto il citato comma che, invece, è riferibile a tutt'altro e che modifica il decreto 152/2006 (ed. Codice ambientale) laddove dà al Governo pieni poteri al Governo nel determinare i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree a uso esclusivo delle Forze armate;
l'aggiunta di questo comma comporta che le aree ex militari potranno essere riconsegnate con livelli di sostanze nocive più elevati (e, quindi, pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente) per consentire all'amministrazione delle forze armate di risparmiare sulle spese di bonifica atteso che la Commissione di inchiesta del Senato sul problema delle basi militari aveva quantificato in 100 milioni i costi per ripristinare le aree delle basi militari in Sardegna;
articoli di stampa hanno ampiamente stigmatizzato quello che è stato segnalato come «blitz salva poligoni militari» – un riferimento obbligato riguarda il famigerato poligono di Quirra, in Sardegna – proprio perché in questi luoghi sarà possibile evitare di bonificare correttamente il territorio, così come si è obbligati per legge a operare nelle aree «civili» per bonificarle dalla presenza di sostanze dannose, nocive e pericolose per la salute pubblica;
il Wwf ha più volte segnalato che «l'area di Quirra è un'area demaniale militare interessata per anni da intense e periodiche esercitazioni militari (compresi brillamenti di ordigni), con dispersione sul terreno di grossi quantitativi di metalli tossici e sostanze chimiche tossiche (alluminio, arsenico, bario, cadmio, cobalto, cromo, rame, piombo, ferro, nichel, antimonio, tallio, zirconio e zinco), nonché di sostanze radioattive (torio ed uranio)», evidenze riportate anche in diversi atti di sindacato ispettivo sia alla Camera sia al Senato;
in tal senso, la Commissione difesa della Camera dei deputati, nel corso della seduta dell'11 aprile 2012, ha unanimemente approvato la risoluzione 8-00171 a prima firma Di Stanislao, sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subìti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito, dimostrando estremo interesse e, al contempo, preoccupazione, per le numerose problematiche connesse alla tematica in questione,
impegna il Governo:
a vigilare che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge in esame non consentano di fatto a due soli Ministri (quello della Difesa e quello dell'Ambiente), di mantenere il potere di indicare i livelli «accettabili» di concentrazione di sostanze nocive nelle aree militari, senza alcun riferimento a norme di tutela, standard internazionali, rigorosi e oggettivi parametri scientifici;
a non disattendere quanto evidenziato e approvato nella risoluzione sopra menzionata;
a confermare quanto già affermato riguardo alle precauzioni messe in atto dai competenti organi della difesa per tutelare il personale civile e militare che si trova impiegato o risiede in zone a rischio contaminazione, anche con riferimento ai possibili effetti dannosi derivanti dalle attività militari che si svolgono nei poligoni militari;
ad avviare senza ulteriori ritardi e lungaggini le necessarie misure sanitarie e di bonifica per ristabilire la piena fruibilità delle aree interessate anche agli usi civili recuperando con ciò un rapporto positivo con le popolazioni locali e le attività agro-pastorali presenti sul territorio.
9/5312-AR/153. Evangelisti, Di Stanislao, Paladini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 49 del decreto in esame prevede la cessazione alla data del 31 dicembre 2013 delle funzioni del commissario ad acta, di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2009 n. 289, nominato con decreto del Ministro delle Attività produttive 21 febbraio 2003;
fra le infrastrutture, oggetto delle funzioni commissariali, rientra il completamento della Strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli-Candela, destinata a collegare l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (svincolo di Contursi) e la A16 Napoli-Bari (svincolo di Grottaminarda) ed a creare un collegamento diretto fra il versante tirrenico e quello adriatico;
a tal fine, con deliberazione 23 marzo 2012, il CIPE ha assegnato a tale opera, ricompresa nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla c.d. legge-obiettivo, un finanziamento di 70 milioni di euro, ripartito secondo la seguente articolazione temporale: 15 milioni per il 2012, 5 milioni per il 2013, 15 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prolungare le funzioni commissariali citate in premessa oltre la data del 31 dicembre 2013, per consentire il più funzionale e celere completamento della strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli-Candela, il cui finanziamento è stato ripartito dal CIPE in diverse annualità, dal 2012 e fino al 2016.
9/5312-AR/154. Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 49 del decreto in esame prevede la cessazione alla data del 31 dicembre 2013 delle funzioni del commissario ad acta, di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2009 n. 289, nominato con decreto del Ministro delle Attività produttive 21 febbraio 2003;
fra le infrastrutture, oggetto delle funzioni commissariali, rientra il completamento della Strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli-Candela, destinata a collegare l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (svincolo di Contursi) e la A16 Napoli-Bari (svincolo di Grottaminarda) ed a creare un collegamento diretto fra il versante tirrenico e quello adriatico;
a tal fine, con deliberazione 23 marzo 2012, il CIPE ha assegnato a tale opera, ricompresa nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla c.d. legge-obiettivo, un finanziamento di 70 milioni di euro, ripartito secondo la seguente articolazione temporale: 15 milioni per il 2012, 5 milioni per il 2013, 15 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016,
impegna il Governo
a valutare le opportune iniziative per consentire il più funzionale e celere completamento della strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli-Candela, il cui finanziamento è stato ripartito dal CIPE in diverse annualità, dal 2012 e fino al 2016.
9/5312-AR/154. (Testo modificato nel corso della seduta) Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, è intervenuto con l'articolo 37, commi da 4 a 8, a modificare la normativa vigente riguardante il settore idroelettrico;
in particolare viene modificato il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani) che ha introdotto in Italia la liberalizzazione del mercato dell'energia, e in particolare si interviene sull'articolo 12 che ha previsto una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo modo, ispirato ai principi della concorrenza, per aggiudicare le utenze idriche al momento delle relative scadenze;
successivamente al 1999 il percorso si è complicato, con una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per la preferenza riservata al concessionario uscente, eliminata con la legge finanziaria del 2006, e una successiva sentenza della Corte, si è venuta a determinare una fase di grande incertezza normativa riguardante le modalità di gestione degli impianti;
il testo originario del decreto legge in esame aveva introdotto una riduzione di dieci anni della durata delle concessioni idroelettriche, da trenta a venti, modificando anche la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni con una formulazione che rappresentava un accettabile compromesso con la posizione dell'Unione Europea che muove da una richiesta di 10-15 anni;
i commi da 4 a 8 dell'articolo 37 sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente che si è svolto presso le Commissioni riunite VI e X, con un emendamento presentato dei Relatori (37.95), a sua volta modificato da quattro subemendamenti approvati;
il testo giunto all'esame dell'Aula e sul quale abbiamo votato la fiducia, risulta pertanto profondamente cambiato, prevedendo la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni, previsti dal testo originario, a 30 anni, a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari, secondo criteri e parametri stabiliti col decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999;
fermo restando che questa modifica apportata difficilmente soddisferà l'Ue, con i subemendamenti approvati si è voluto anche specificare la competenza delle Regioni e Province autonome (0.37.95.4 Del Tenno) come amministrazioni chiamate ad indire le gare. Si disciplina anche il caso delle concessioni già scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2017 (per le quali non è applicabile il termine di 5 anni prima della scadenza per l'indizione della gara). In tali casi, le Regioni e le Province autonome indicono la gara entro due anni dall'emanazione del predetto decreto interministeriale;
la gravità di questa formulazione si rileva nella volontà di accomunare le province autonome, titolari di competenza legislativa in materia, alle regioni a statuto ordinario, disciplinando nel dettaglio le concrete procedure e conseguentemente sottraendo ad esse le specifiche facoltà a loro attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norma di attuazione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti delle modifiche approvate in sede referente, al fine di ripristinare, con uno dei provvedimenti di prossima emanazione, il testo originario dei commi da 4 a 8 dell'articolo 37 del decreto-legge 83/2012;
9/5312-AR/155. Brugger, Zeller.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, è intervenuto con l'articolo 37, commi da 4 a 8, a modificare la normativa vigente riguardante il settore idroelettrico;
in particolare viene modificato il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani) che ha introdotto in Italia la liberalizzazione del mercato dell'energia, e in particolare si interviene sull'articolo 12 che ha previsto una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo modo, ispirato ai principi della concorrenza, per aggiudicare le utenze idriche al momento delle relative scadenze;
successivamente al 1999 il percorso si è complicato, con una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per la preferenza riservata al concessionario uscente, eliminata con la legge finanziaria del 2006, e una successiva sentenza della Corte, si è venuta a determinare una fase di grande incertezza normativa riguardante le modalità di gestione degli impianti;
il testo originario del decreto legge in esame aveva introdotto una riduzione di dieci anni della durata delle concessioni idroelettriche, da trenta a venti, modificando anche la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni con una formulazione che rappresentava un accettabile compromesso con la posizione dell'Unione Europea che muove da una richiesta di 10-15 anni;
i commi da 4 a 8 dell'articolo 37 sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente che si è svolto presso le Commissioni riunite VI e X, con un emendamento presentato dei Relatori (37.95), a sua volta modificato da quattro subemendamenti approvati;
il testo giunto all'esame dell'Aula e sul quale abbiamo votato la fiducia, risulta pertanto profondamente cambiato, prevedendo la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni, previsti dal testo originario, a 30 anni, a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari, secondo criteri e parametri stabiliti col decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999;
fermo restando che questa modifica apportata difficilmente soddisferà l'Ue, con i subemendamenti approvati si è voluto anche specificare la competenza delle Regioni e Province autonome (0.37.95.4 Del Tenno) come amministrazioni chiamate ad indire le gare. Si disciplina anche il caso delle concessioni già scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2017 (per le quali non è applicabile il termine di 5 anni prima della scadenza per l'indizione della gara). In tali casi, le Regioni e le Province autonome indicono la gara entro due anni dall'emanazione del predetto decreto interministeriale;
la gravità di questa formulazione si rileva nella volontà di accomunare le province autonome, titolari di competenza legislativa in materia, alle regioni a statuto ordinario, disciplinando nel dettaglio le concrete procedure e conseguentemente sottraendo ad esse le specifiche facoltà a loro attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norma di attuazione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti delle modifiche approvate in sede referente, al fine di garantire il rispetto dell'autonomia riconosciuta alle province autonome di Trento e Bolzano.
9/5312-AR/155. (Testo modificato nel corso della seduta) Brugger, Zeller.
La Camera,
premesso che:
la riconversione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (biomassa) in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti convenzionali, nonostante gli indubbi benefici che tale categoria di intervento potrebbe apportare al sistema, non rientra tra le fattispecie cui si applica il regime di incentivazione per le fonti di energia rinnovabili e, attesi gli elevati costi connessi a tali tipologie di progetti, ciò determina un forte ostacolo alla loro realizzazione;
la previsione di un regime di incentivazione per tale categoria di interventi virtuosi troverebbe la sua ratio innanzitutto nei benefici in termini ambientali che deriverebbero dalla sostituzione di un impianto alimentato da fonti fossili con uno alimentato da fonti rinnovabili: è chiaro, infatti, che da tale intervento si determinerebbe una significativa riduzione delle emissioni di CO2 connesse al funzionamento dell'impianto;
la possibilità di sfruttare il sito e alcune delle infrastrutture già esistenti, inoltre, permetterebbe di avviare una nuova attività produttiva senza alcun aggravio in termini di impatto paesaggistico per le popolazioni locali. Oltre a ciò, sotto il profilo più eminentemente tecnico, non va trascurata la circostanza che l'intervento di riconversione permetterebbe lo sfruttamento delle linee esistenti senza necessità di intervenire con la predisposizione di nuove infrastrutture di connessione;
occorre osservare che la realizzazione di tali progetti garantirebbe il mantenimento della forza lavoro già impiegata sull'impianto e l'evoluzione delle competenze in un nuovo settore, quale quello delle agroenergie. Infatti, la previsione del vincolo di utilizzo di biomassa comunitaria prelude allo sviluppo di uno stabile indotto locale per l'approvvigionamento della materia prima combustibile (agricoltura dedicata, silvicoltura);
la possibilità di affrontare gli investimenti per la riconversione dell'impianto, attraverso il sostengo tariffario, e la necessità di ottimizzare i costi sostenuti per il trasporto del combustibile determinano anche il successivo incentivo a sviluppare una filiera nazionale per l'approvvigionamento della biomassa per l'alimentazione della centrale;
un nuovo impianto a biomassa, comporta ovvie ricadute occupazionali nella fase di progettazione e installazione: occorre evidenziare come la tecnologia necessaria per le attività di riconversione sia interamente appannaggio di imprese italiane e, pertanto, gli investimenti potrebbero essere completamente indirizzati al mercato nazionale delle costruzioni,
impegna il Governo
a prevedere, attraverso successivi provvedimenti, anche di tipo normativo, l'applicazione delle misure previste dal recente decreto del Ministero dello sviluppo-economico 6 luglio 2012 in materia di incentivi alle fonti rinnovabili anche agli interventi di riconversione a fonte rinnovabile di impianti originariamente alimentati da fonte convenzionale anche in virtù degli innegabili vantaggi illustrati che ne potrebbero derivare.
9/5312-AR/156. Lusetti.
La Camera,
premesso che:
la riconversione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (biomassa) in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti convenzionali, nonostante gli indubbi benefici che tale categoria di intervento potrebbe apportare al sistema, non rientra tra le fattispecie cui si applica il regime di incentivazione per le fonti di energia rinnovabili e, attesi gli elevati costi connessi a tali tipologie di progetti, ciò determina un forte ostacolo alla loro realizzazione;
la previsione di un regime di incentivazione per tale categoria di interventi virtuosi troverebbe la sua ratio innanzitutto nei benefici in termini ambientali che deriverebbero dalla sostituzione di un impianto alimentato da fonti fossili con uno alimentato da fonti rinnovabili: è chiaro, infatti, che da tale intervento si determinerebbe una significativa riduzione delle emissioni di CO2 connesse al funzionamento dell'impianto;
la possibilità di sfruttare il sito e alcune delle infrastrutture già esistenti, inoltre, permetterebbe di avviare una nuova attività produttiva senza alcun aggravio in termini di impatto paesaggistico per le popolazioni locali. Oltre a ciò, sotto il profilo più eminentemente tecnico, non va trascurata la circostanza che l'intervento di riconversione permetterebbe lo sfruttamento delle linee esistenti senza necessità di intervenire con la predisposizione di nuove infrastrutture di connessione;
occorre osservare che la realizzazione di tali progetti garantirebbe il mantenimento della forza lavoro già impiegata sull'impianto e l'evoluzione delle competenze in un nuovo settore, quale quello delle agroenergie. Infatti, la previsione del vincolo di utilizzo di biomassa comunitaria prelude allo sviluppo di uno stabile indotto locale per l'approvvigionamento della materia prima combustibile (agricoltura dedicata, silvicoltura);
la possibilità di affrontare gli investimenti per la riconversione dell'impianto, attraverso il sostengo tariffario, e la necessità di ottimizzare i costi sostenuti per il trasporto del combustibile determinano anche il successivo incentivo a sviluppare una filiera nazionale per l'approvvigionamento della biomassa per l'alimentazione della centrale;
un nuovo impianto a biomassa, comporta ovvie ricadute occupazionali nella fase di progettazione e installazione: occorre evidenziare come la tecnologia necessaria per le attività di riconversione sia interamente appannaggio di imprese italiane e, pertanto, gli investimenti potrebbero essere completamente indirizzati al mercato nazionale delle costruzioni,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di applicare le misure previste dal recente decreto del Ministero dello sviluppo-economico 6 luglio 2012 in materia di incentivi alle fonti rinnovabili anche agli interventi di riconversione a fonte rinnovabile di impianti originariamente alimentati da fonte convenzionale anche in virtù degli innegabili vantaggi illustrati che ne potrebbero derivare.
9/5312-AR/156. (Testo modificato nel corso della seduta) Lusetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del provvedimento dispone un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese che assumono a tempo indeterminato profili altamente qualificati;
una misura analoga era prevista, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, dal decreto-legge 70/2011 per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca;
grazie a tale agevolazione, Università ed enti pubblici di ricerca hanno potuto sviluppare progetti anche in associazione, in consorzio o joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico;
il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2010 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
la riduzione dei fondi alla ricerca e il blocco del turn over rischiano di bloccare la vita dell'università che devono quindi ricercare e potenziare sinergie nelle alleanze università-impresa, individuando potenziali brevetti e concrete possibilità di sviluppo sul piano industriale,
impegna il Governo
a prevedere, alla scadenza, una proroga della misura di cui in premessa che ha riscosso notevole successo e che risulta importante per il finanziamento di progetti di ricerca e di conseguenza, per l'assunzione di giovani ricercatori e tanto più importante in tempi di crisi e di spending review in cui le università sono in difficoltà crescente a causa dei tagli.
9/5312-AR/157. Binetti, Anna Teresa Formisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del provvedimento dispone un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese che assumono a tempo indeterminato profili altamente qualificati;
una misura analoga era prevista, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, dal decreto-legge 70/2011 per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca;
grazie a tale agevolazione, Università ed enti pubblici di ricerca hanno potuto sviluppare progetti anche in associazione, in consorzio o joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico;
il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2010 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
la riduzione dei fondi alla ricerca e il blocco del turn over rischiano di bloccare la vita dell'università che devono quindi ricercare e potenziare sinergie nelle alleanze università-impresa, individuando potenziali brevetti e concrete possibilità di sviluppo sul piano industriale,
impegna il Governo
a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere, alla scadenza, una proroga della misura di cui in premessa che ha riscosso notevole successo e che risulta importante per il finanziamento di progetti di ricerca e di conseguenza, per l'assunzione di giovani ricercatori e tanto più importante in tempi di crisi e di spending review in cui le università sono in difficoltà crescente a causa dei tagli.
9/5312-AR/157. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Anna Teresa Formisano.
La Camera,
premesso che:
Buonitalia SpA nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale Srl», costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002 (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99);
è strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano; erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione; tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;
il consiglio di amministrazione di Buonitalia del 28 luglio 2011 ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile, e nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre 2011, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria di Buonitalia SpA ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1 dello statuto della società;
il 23 maggio 2012, per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di Buonitalia SpA in liquidazione è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
il 29 maggio 2012 la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato, all'unanimità, una risoluzione che impegna il Governo ad assicurare continuità alle attività di promozione dei prodotti agroalimentari nel mondo; a trasferire presso la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane e strumentali collocate in Buonitalia mantenendone immodificato il trattamento giuridico-economico; ad impartire al liquidatore della Buonitalia SpA in liquidazione le disposizioni finalizzate alla liquidazione in bonis ed a sospendere immediatamente la procedura di licenziamento collettivo,
impegna il Governo:
a promuovere ogni necessaria misura per la sospensione della procedura di licenziamento collettivo; ad istituire presso il Ministero un tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali rappresentanti i dipendenti della società;
a porre in essere le misure necessarie al fine del trasferimento delle 19 unità di personale in carico a Buonitalia presso la nuova agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (ICE) o presso altre società vigilate dal Mipaff.
9/5312-AR/158. Delfino, Zucchi, Dal Moro.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato approvato un emendamento che ha potenziato lo sportello unico per l'Edilizia che diventerà l'unico canale cui rivolgersi per tutte le pratiche riguardanti gli interventi edilizi;
si potranno così acquisire tutti gli atti di assenso richiesti direttamente dalle amministrazioni competenti, oppure tramite le conferenze di servizi, il tutto nell'assoluto rispetto dell'ambiente e dei vincoli paesaggistici e culturali;
con lo sportello unico per l'edilizia potremo finalmente imprimere una accelerazione e una semplificazione delle procedure che vengono messe in capo ad un unico sportello;
nel contempo si registra la mancata diffusione su tutto il territorio nazionale dello Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) che dovrebbe essere l'unico punto di accesso del cittadino rispetto a tutte le vicende amministrative relative alla sua azienda;
ad oggi poco solo più della metà dei comuni ha accreditato il proprio Suap al ministero dello Sviluppo economico e che operano, quindi, con propri strumenti telematici, mentre sono circa il 32 per cento del totale i Comuni che hanno delegato la gestione del sistema alla Camera di commercio competente per territorio;
tuttavia, secondo l'Unioncamere, ci sono ancora poco più di 1.200 comuni, né accreditati in proprio, né operativi con la Camera di commercio, dove dunque il servizio non è disponibile per i cittadini;
secondo il decreto-legge 112/2008 nei Comuni, che entro il 30 settembre 2011 non avessero accreditato il Suap o non avessero delegato il servizio alla Camera di commercio, il prefetto avrebbe nominato un commissario ad acta per rimuovere eventuali ostacoli e istituire lo Sportello,
impegna il Governo
ad adottare soluzioni, anche di tipo normativo, che agevolino la copertura territoriale totale dello sportello unico per le attività produttive in quanto si tratta di uno strumento importante per la semplificazione burocratica delle procedure e per l'attuazione di politiche di sviluppo imprenditoriale in particolare a livello locale per favorire l'insediamento di piccole e medie imprese.
9/5312-AR/159. Anna Teresa Formisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del provvedimento reca disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore, ricollocando la responsabilità solidale nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e sub appaltatore diversamente da quanto attualmente previsto dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 e prevede altresì un obbligo di vigilanza in capo al committente;
considerato che la formulazione del comma 5-ter non stabilisce un perimetro ben definito circa gli strumenti e le modalità con le quali il committente può assolvere all'obbligo di vigilanza, lasciando a una libera interpretazione il concetto di «documentazione»;
considerato che nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito il rappresentante del Governo ha concordato circa l'opportunità di un tempestivo intervento chiarificatore da parte dell'Autorità competente in materia, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate,
impegna il Governo
ad adottare con estrema sollecitudine le opportune iniziative volte all'individuazione degli strumenti utilizzabili e delle modalità attuative che consentano al committente di adempiere correttamente all'obbligo introdotto al comma 5-ter non incorrendo nelle sanzioni amministrative specificatamente previste, mediante l'emanazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate.
9/5312-AR/160. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.
La Camera,
premesso che:
con la nuova normativa sulla ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo si è posto fine alla gestione commissariale in favore di una fase ordinaria dei poteri, secondo Costituzione;
tuttavia, risultano ancora presenti numerose norme speciali ed in particolare: non sono state abrogate le ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri in contrasto con le nuove norme approvate, sono stati introdotti «tetti» alla libertà di impresa e delle professioni, distorsivi della concorrenza e di dubbia costituzionalità; è stata introdotta un'ampia riserva (fino al 50 per cento dei posti), in deroga ai principi di merito, delle assunzioni agli uffici speciali per la ricostruzione;
è prevista una disciplina speciale di incompatibilità di carica che impone di scegliere tra cariche elettive o amministrative e lavoro professionale, in contrasto con le ordinarie norme del testo unico degli enti locali che prevedono l'incompatibilità di funzione per evitare i conflitti di interesse;
viene definito «contributo» l'indennizzo elargito per ristorare i danni del terremoto, con l'effetto di un generalizzato e insostenibile ricorso alle procedure di gara mentre è provata l'insufficienza in questo campo degli uffici comunali;
sono introdotte numerose norme che prevedono, con effetti retroattivi, la sostituzione del comune ai consorzi dei privati, in assenza di inadempimenti; è prevista la direzione degli uffici speciali per la ricostruzione da parte di un organismo assembleare che, oltre ogni ragionevolezza, non può garantire l'efficienza;
vengono introdotte norme urbanistiche di dubbia costituzionalità ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione; non vengono garantite misure certe per l'indennizzo degli edifici diversi dall'abitazione principale neanche quando hanno pregio storico-architettonico connotativo dell'identità dei comuni;
non è garantita la corretta sostenibilità del bilancio del comune di l'Aquila, che deve avere integrazioni finanziarie dallo Stato, poiché ha rinunciato per legge all'esazione delle imposte locali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere misure coerenti al fine di favorire il pieno ritorno alla legislazione ordinaria, secondo i principi comuni dell'ordinamento.
9/5312-AR/161. Mantini, Dionisi.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere ulteriori misure coerenti al fine di favorire il pieno ritorno alla legislazione ordinaria, secondo i principi comuni dell'ordinamento.
9/5312-AR/161. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantini, Dionisi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto legge in esame, al fine di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, dispone l'innalzamento ai fini dell'Irpef dal 36 per cento al 50 per cento della detrazione relativa alle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sostenute dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 giugno 2013;
nel contempo, è stato elevato da 48.000 euro a 96.000 euro il limite massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare;
sarebbe opportuno includere, nel plafond complessivo di tale misura e per il medesimo periodo temporale, anche le spese relative all'acquisto, al montaggio ed all'installazione di mobili fissi montati su misura quali, ad esempio, cucine componibili, armadi, cabine armadio, pareti attrezzate;
si tratterebbe di un intervento che, oltre ad essere improntato al principio del «conflitto di interesse», rilancerebbe in modo significativo i consumi in un settore prioritario del «Made in Italy» la cui domanda interna è in crisi ormai da oltre quindici anni e che ha subito un drammatico crollo a seguito della recessione economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di includere tra le spese per le ristrutturazioni edilizie detraibili ai fini Irpef anche quelle relative all'acquisto, al montaggio ed all'installazione di mobili fissi.
9/5312-AR/162. Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto legge in esame, al fine di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, dispone l'innalzamento ai fini dell'Irpef dal 36 per cento al 50 per cento della detrazione relativa alle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sostenute dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 giugno 2013;
nel contempo, è stato elevato da 48.000 euro a 96.000 euro il limite massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare;
sarebbe opportuno includere, nel plafond complessivo di tale misura e per il medesimo periodo temporale, anche le spese relative all'acquisto, al montaggio ed all'installazione di mobili fissi montati su misura quali, ad esempio, cucine componibili, armadi, cabine armadio, pareti attrezzate;
si tratterebbe di un intervento che, oltre ad essere improntato al principio del «conflitto di interesse», rilancerebbe in modo significativo i consumi in un settore prioritario del «Made in Italy» la cui domanda interna è in crisi ormai da oltre quindici anni e che ha subito un drammatico crollo a seguito della recessione economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di includere tra le spese per le ristrutturazioni edilizie detraibili ai fini Irpef anche quelle relative all'acquisto, al montaggio ed all'installazione di mobili fissi.
9/5312-AR/162. (Testo modificato nel corso della seduta) Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto legge in esame riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle unità imprenditoriali, trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile;
le principali finalità del Fondo consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese, nel rafforzamento della struttura produttiva, soprattutto nel Mezzogiorno, nella promozione della presenza internazionale delle imprese e nell'attrazione di investimenti dall'estero;
al fine di rendere il sistema produttivo e le PMI competitive nel mercato globale ed innalzare il livello di ricchezza e di benessere del Paese, è necessario promuovere azioni ed eventi significativi sui temi della società della conoscenza, dell'innovazione e della qualità;
sarebbe opportuno, in particolare, stimolare la collaborazione tra imprese e tra queste ed i diversi soggetti operanti sul territorio, ad esempio, attraverso la creazione di «centri dell'innovazione» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative, utilizzando risorse già disponibili sui fondi previsti per finanziare progetti di innovazione e ricerca presentati collettivamente da PMI e imprese artigiane;
i centri per l'innovazione supportano le piccole imprese attraverso iniziative e progetti finalizzati a diffondere nuove tecnologie e le relative applicazioni industriali, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di innovazione attraverso la collaborazione con il sistema nazionale della ricerca per l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e brevetti;
occorre tener presente che anche in questi momenti di difficoltà le imprese continuano nel loro impegno finanziario e tecnico per innovare prodotti e processi, elevare la competitività e aumentare la presenza sui mercati internazionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire tra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile il sostegno per la creazione di Centri per la promozione dell'innovazione per le PMI partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese, al fine di accrescere la competitività delle PMI e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
9/5312-AR/163. Pezzotta, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ruggeri, Cera.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto legge in esame riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle unità imprenditoriali, trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile;
le principali finalità del Fondo consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese, nel rafforzamento della struttura produttiva, soprattutto nel Mezzogiorno, nella promozione della presenza internazionale delle imprese e nell'attrazione di investimenti dall'estero;
al fine di rendere il sistema produttivo e le PMI competitive nel mercato globale ed innalzare il livello di ricchezza e di benessere del Paese, è necessario promuovere azioni ed eventi significativi sui temi della società della conoscenza, dell'innovazione e della qualità;
sarebbe opportuno, in particolare, stimolare la collaborazione tra imprese e tra queste ed i diversi soggetti operanti sul territorio, ad esempio, attraverso la creazione di «centri dell'innovazione» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative, utilizzando risorse già disponibili sui fondi previsti per finanziare progetti di innovazione e ricerca presentati collettivamente da PMI e imprese artigiane;
i centri per l'innovazione supportano le piccole imprese attraverso iniziative e progetti finalizzati a diffondere nuove tecnologie e le relative applicazioni industriali, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di innovazione attraverso la collaborazione con il sistema nazionale della ricerca per l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e brevetti;
occorre tener presente che anche in questi momenti di difficoltà le imprese continuano nel loro impegno finanziario e tecnico per innovare prodotti e processi, elevare la competitività e aumentare la presenza sui mercati internazionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di attuazione dell'articolo 23, di inserire tra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile il sostegno per la creazione di Centri per la promozione dell'innovazione per le PMI partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese, al fine di accrescere la competitività delle PMI e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
9/5312-AR/163. (Testo modificato nel corso della seduta) Pezzotta, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ruggeri, Cera.
La Camera,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legge in esame dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'abrogazione di 42 misure agevolati ve elencate nell'allegato 1 al decreto stesso;
tra le norme abrogate vi è la detassazione per investimenti ambientali per le PMI, ed. Tremonti ambiente (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000);
si tratta di un'agevolazione molto utilizzata dalle imprese, che consente di detassare gli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente;
secondo la relazione illustrativa al decreto legge, le abrogazioni proposte riguarderebbero norme non operative, non finanziate o comunque ormai obsolete;
la misura in questione è invece vigente, come confermato dalla risoluzione dell'AE n. 78/2010 e dalle relative istruzioni nel modello dichiarativo UNISCO SC 2012 – Rigo RF54, cod. 29),
impegna il Governo
a considerare gli effetti applicativi dell'abrogazione richiamata nel 2° capoverso della premessa, al fine di valutare l'opportunità di ripristinare attraverso iniziative normative, la norma relativa alla detassazione per investimenti ambientali per le PMI, di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000.
9/5312-AR/164. Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Pezzotta, Ruggeri.
La Camera,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legge in esame dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'abrogazione di 42 misure agevolati ve elencate nell'allegato 1 al decreto stesso;
tra le norme abrogate vi è la detassazione per investimenti ambientali per le PMI, ed. Tremonti ambiente (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000);
si tratta di un'agevolazione molto utilizzata dalle imprese, che consente di detassare gli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente;
secondo la relazione illustrativa al decreto legge, le abrogazioni proposte riguarderebbero norme non operative, non finanziate o comunque ormai obsolete;
la misura in questione è invece vigente, come confermato dalla risoluzione dell'AE n. 78/2010 e dalle relative istruzioni nel modello dichiarativo UNISCO SC 2012 – Rigo RF54, cod. 29),
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a considerare gli effetti applicativi dell'abrogazione richiamata nel 2° capoverso della premessa, al fine di valutare l'opportunità di ripristinare attraverso iniziative normative, la norma relativa alla detassazione per investimenti ambientali per le PMI, di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000.
9/5312-AR/164. (Testo modificato nel corso della seduta) Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Pezzotta, Ruggeri.
La Camera,
premesso che:
letto l'articolo 54 del provvedimento in esame attraverso il quale viene istituito un «filtro di ammissibilità» alle impugnazioni avanzate contro le sentenze civili di primo grado;
considerato che la disposizione, tra l'altro, rimette la pronuncia di inammissibilità in ordine all'impugnazione proposta ad una valutazione di ampia discrezionalità del giudice di appello che può assumerla «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta»;
evidenziato come la disposizione affidi la decisione ad un'ordinanza «succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi» e che, in tali casi, la riforma consente il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di primo grado nel mentre, qualora l'inammissibilità sia fondata «sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata» il ricorso per Cassazione può essere proposto per i soli motivi diversi da quelli previsti dal n. 5) dell'articolo 360 del Codice di rito e cioè non per motivi attinenti alla motivazione, circostanza che si estende anche ai casi analoghi di decisione nel merito dell'appello;
sottolineato come la modifica introdotta interessi anche il numero 5) dell'articolo 360 del codice processuale, il quale consentirà, da qui in avanti, di censurare la motivazione di un provvedimento, attraverso il ricorso per Cassazione, solo «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» eliminando, in tal modo, la possibilità di denunciarne il vizio di omissione, insufficienza e contraddittorietà «circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»;
atteso che tali modifiche, per quanto riguarda il regime delle impugnazioni, sono suscettibili di stravolgere l'impianto processualistico dal momento che esse: 1) affidano ad una ordinanza di inammissibilità una decisione sostanzialmente di merito perché idonea a raggiungere l'effetto di respingere l'impugnazione; 2) contravvengono all'obbligo di motivazione previsto, per provvedimenti di analogo contenuto, dal combinato disposto degli articoli 132 e 118, disposizioni di attuazione, del Codice trasformando una sentenza in un'ordinanza succintamente motivata allo scopo di attenuarne il profilo, appunto, motivazionale; 3) prescrivono l'obbligo di ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado e nulla esplicitano nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità che, quindi, potrebbe risultare esclusa dal giudizio di legittimità; 4) sottraggono anche la motivazione del provvedimento di primo grado ad vaglio del giudice di legittimità attraverso una limitazione dei poteri di impugnazione nel caso in cui le ragioni esposte nell'ordinanza di inammissibilità si riferiscano alle stesse questioni di fatto del primo grado; 5) estendono i limiti della ricorribilità per Cassazione anche ai casi in cui il giudizio di appello sia deciso con sentenza che fonda la motivazione sulle stesse questioni di fatto del precedente grado di giudizio;
ritenuto che oltre allo stravolgimento del diritto processuale tali modifiche e, soprattutto, quelle che limitano il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti con effetto decisorio o che paiono sottrarre al sindacato di legittimità l'ordinanza con cui il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione rischiano di collidere con la Costituzione e, in particolare, con l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali previsto dall'articolo 111, obbligo correlato al principio di legalità di cui all'articolo 102, comma 2, oltre che con la previsione costituzionale della possibilità di ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità, sempre contemplata dall'articolo 111, e, infine, anche con il diritto di azione e di difesa assicurati dall'articolo 24;
rilevato come anche il regime a cui è assoggettata la pronuncia «doppia conforme» appaia in contrasto col principio di ragionevolezza solo che si pensi ad una motivazione affetta da contraddittorietà e confermata anche in secondo grado di fronte alla quale sarebbe sostanzialmente preclusa la denuncia di ogni vizio;
ribadito, infine, il necessario rispetto del principio di proporzionalità fra l'applicazione di rigide regole formali e i sacrifici imposti alla parte secondo le regole ricavabili dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo,
impegna il Governo
ad effettuare una profonda verifica delle nuove disposizioni alla luce dei princìpi di rango costituzionale che ispirano gli istituti processuali oggetto delle medesime ed eventualmente ad assumere o favorire ogni iniziativa che sia idonea ad eliminare o correggere il contenuto delle stesse anche con riferimento alle perplessità denunciate nelle premesse.
9/5312-AR/165. Contento, Costa, Paniz, Frassinetti, Torrisi, Laboccetta, Castiello, Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del provvedimento riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, quest'ultimo chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;
più in particolare, l'articolo in esame, dispone, al comma 2, la trasformazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel Fondo per la crescita sostenibile, annoverando nella versione originaria presentata dal governo, tra le principali finalità del Fondo stesso, il rafforzamento delle strutture produttive, in particolare di quelle ubicate nel Mezzogiorno;
la suddetta norma, dunque, contribuisce a stabilire le finalità e gli obiettivi del c.d decreto crescita e sviluppo, che sono diretti a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione di qualità, in ottemperanza alle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese;
le Commissioni VI e X in sede referente, hanno approvato un emendamento del gruppo Lega Nord che di fatto, prevedendo al comma 2, lettera b) dello stesso articolo 23 la eliminazione delle parole: «in particolare del Mezzogiorno», cancella il sud del Paese dalle priorità strategiche per la crescita sostenibile, nonostante il decreto prevedesse espressamente tra le finalità dell'istituendo nuovo Fondo «un progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese»;
la suddetta esplicita previsione normativa, pur se priva ancora della dovuta dotazione finanziaria, contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione generale in Aula dal Sottosegretario Vignali nel corso della quale ha tentato di minimizzare gli effetti dell'emendamento precisando che si tratta di una modifica formale che non cambia la sostanza del provvedimento poiché il Fondo opererà su tutto il territorio nazionale, mantenendo il vincolo di destinazione delle risorse finalizzate al Mezzogiorno, non aveva valore solo semantico o lessicale ma rappresentava la precisa volontà politica di voler predisporre interventi e strumenti che riducano il perdurante divario economico-sociale tra nord e sud,
impegna il Governo:
a garantire la piena applicazione del provvedimento in oggetto, in particolare nel Mezzogiorno;
nel quadro di un disegno nazionale di sviluppo dell'intero Paese e nell'ambito di un miglioramento dell'efficienza di politiche e strategie che possano valorizzare il potenziale di crescita inutilizzato dei territori meridionali, ad adottare misure destinate in particolare al Mezzogiorno, atte a realizzare un progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.
9/5312-AR/166. Commercio, Lombardo, Oliveri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 59, comma 14, prevede che «Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009 n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011 n. 130 si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954 n. 869 e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito con modificazioni alla legge n. 130 del 2011»;
ritenuto necessario specificare, per una corretta interpretazione della citata disposizione, che la tabella D allegata al decreto legge 31 luglio 1954, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954 n. 869, è quella nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 29 settembre 1954,
impegna il Governo
ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame nel senso che le tariffe indicate nella tabella D allegata al decreto legge 31 luglio 1954, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954 n. 869, sono quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 29 settembre 1954.
9/5312-AR/167. Alberto Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame appare carente di un piano organico e strutturale per il rilancio del meridione;
la decisione che il Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno, appare certamente discutibile, alla luce del fatto che la ripresa del meridione non può che intendersi come funzionale e determinante per lo sviluppo dell'intero sistema paese;
in considerazione della grave situazione occupazionale che attraversa la Regione Campania ed allo scopo di dare accelerazione ai percorsi di rilancio delle aree produttive in crisi, per le quali sono state già siglate intese di programmazione negoziata tra Governo e Regione Campania;
il comma 7 dell'articolo 27 prevede che, attraverso un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano elaborate misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, da realizzare con il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 276/2003. Tali misure sono cofinanziate dalle Regioni, nelle loro azioni di politica attiva del lavoro, e dai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, i tempi e le modalità per dare esecuzione agli impegni assunti, tenendo altresì in considerazione le istruttorie pendenti di cui al comma 10 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, tenendo in debito conto anche le risorse previste per l'attuazione degli Accordi di programma scaduti dei quali la Regione Campania faccia richiesta di rinnovo.
9/5312-AR/168. Ossorio.
La Camera,
considerate le modifiche apportate dalla Camera alle disposizioni concernenti il termovalorizzatore di Acerra;
ritenuto che:
è necessario rendere compatibile con le esigenze del bilancio della Regione Campania il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra;
in particolare, appare necessario garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore e dell'impianto di selezione e trattamento di Caivano;
a tal fine, occorre consentire il subentro della regione nel contratto di gestione dell'impianto, che non consegue direttamente al trasferimento di proprietà (essendo stato stipulato con il Dipartimento della protezione civile in virtù di una previsione di legge), e consentire, altresì, la possibilità di variare il contenuto dello stesso, rendendolo compatibile con la veste di mero proprietario dell'impianto, assunta dalla regione Campania;
occorre conseguentemente consentire la possibilità di escludere dai vincoli relativi al patto di stabilità parte delle somme ricavate dalla gestione dell'impianto,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore di Acerra e dell'impianto di selezione e trattamento di Caivano e in particolare affinché:
la regione Campania e la provincia di Napoli siano autorizzate a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione dei predetti impianti, prevedendo che fino alla stipulazione di tali contratti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile prosegua nel predetto rapporto negoziale, fermo restando il trasferimento alla regione Campania dei ricavi netti della vendita di energia a far data dal 14 febbraio 2012;
tenuto conto che sono escluse dal computo relativo al Patto di stabilità le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, siano considerati tra tali ricavi anche quelli derivanti dal canone di affitto o di concessione dell'impianto medesimo e del compendio immobiliare o dalla vendita.
9/5312-AR/169. Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto tra le misure per la crescita sostenibile: il riordino degli strumenti di incentivazione imprenditoriale e l'istituzione del Fondo per la crescita sostenibile; a tal fine l'articolo 23 prevede l'emanazione di decreti, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, per individuare priorità, forme e intensità di agevolazioni e l'attivazione di misure da realizzare con bandi e direttive del Ministro dello sviluppo economico;
in attesa delle nuove misure da attivare, il comma 7 dell'articolo 23 ha disposto l'abrogazione, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, di una serie di provvedimenti di legge, espressamente indicati nell'allegato 1 al decreto in esame;
tra le normative abrogate rientrano l'articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e l'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardanti il Fondo per il Salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
l'abrogazione delle suddette disposizioni è fonte di preoccupazione poiché, a differenza della quasi totalità delle altre disposizioni abrogate, la soppressione del Fondo di salvataggio determina l'eliminazione dell'unico strumento (se si esclude il fondo di garanzia riservato alle grandi imprese in crisi sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria della c.d. Legge Prodi), notificato alla Unione europea e compatibile con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, a cui possono ricorrere le medie e grandi imprese per cercare di superare situazioni di crisi conclamate ma non ancora sfociate in procedure concorsuali;
il Fondo di Salvataggio per molte imprese può rappresentare l'unica soluzione per la sopravvivenza e la ristrutturazione aziendale con possibilità di prosieguo e sviluppo dell'attività imprenditoriale con il mantenimento dei livelli occupazionali, per eliminare o mitigare negative ricadute economico-sociali sul territorio di insediamento delle imprese in crisi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle abrogazioni richiamate nel terzo capoverso della premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere in vigore le disposizioni riguardanti il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà fino a quando non sia attuata una revisione dello strumento stesso, volta a realizzare una sua migliore gestione, o non siano emanate nuove e specifiche disposizioni sostitutive.
9/5312-AR/170. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto tra le misure per la crescita sostenibile: il riordino degli strumenti di incentivazione imprenditoriale e l'istituzione del Fondo per la crescita sostenibile; a tal fine l'articolo 23 prevede l'emanazione di decreti, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, per individuare priorità, forme e intensità di agevolazioni e l'attivazione di misure da realizzare con bandi e direttive del Ministro dello sviluppo economico;
in attesa delle nuove misure da attivare, il comma 7 dell'articolo 23 ha disposto l'abrogazione, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, di una serie di provvedimenti di legge, espressamente indicati nell'allegato 1 al decreto in esame;
tra le normative abrogate rientrano l'articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e l'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardanti il Fondo per il Salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
l'abrogazione delle suddette disposizioni è fonte di preoccupazione poiché, a differenza della quasi totalità delle altre disposizioni abrogate, la soppressione del Fondo di salvataggio determina l'eliminazione dell'unico strumento (se si esclude il fondo di garanzia riservato alle grandi imprese in crisi sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria della c.d. Legge Prodi), notificato alla Unione europea e compatibile con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, a cui possono ricorrere le medie e grandi imprese per cercare di superare situazioni di crisi conclamate ma non ancora sfociate in procedure concorsuali;
il Fondo di Salvataggio per molte imprese può rappresentare l'unica soluzione per la sopravvivenza e la ristrutturazione aziendale con possibilità di prosieguo e sviluppo dell'attività imprenditoriale con il mantenimento dei livelli occupazionali, per eliminare o mitigare negative ricadute economico-sociali sul territorio di insediamento delle imprese in crisi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle abrogazioni richiamate nel terzo capoverso della premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a mantenere in vigore le disposizioni riguardanti il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà fino a quando non sia attuata una revisione dello strumento stesso, volta a realizzare una sua migliore gestione, o non siano emanate nuove e specifiche disposizioni sostitutive.
9/5312-AR/170. (Testo modificato nel corso della seduta) Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.
La Camera,
premesso che:
il 7 luglio 2011 la IRISBUS SPA, del gruppo Fiat Industrial, ha dismesso la produzione di autobus nello stabilimento di Valle Ufita Flumeri (AV), comunicando, giorno seguente, la cessione del suddetto stabilimento alla Itala S.p.a.;
le ragioni della cessione, accompagnata da 20 milioni di euro, sarebbero da ricercare nella contrazione della domanda, risultato di un lungo periodo durante il quale i Governi hanno trascurato il settore del trasporto pubblico locale, senza nessuna previsione di nuovi investimenti;
il passaggio alla Itala S.p.a. comporta la perdita, nel mortificato Sud Italia, di un'attività necessaria ed indispensabile per l'intero Paese. Infatti, la cessione prevede un cambio di produzione con un consistente ridimensionamento delle unità lavorative, da 700 a circa 150 lavoratori, e il conseguente smantellamento di un vasto indotto, circa altri 1.500 lavoratori e decine di piccole imprese, nella provincia di Avellino in cui su 450.000 abitanti si registrano 80.000 disoccupati;
non è opportuno consentire lo smantellamento di una attività tanto strategica per l'intero Paese, visto che lo stabilimento Irisbus è l'unico in Italia a produrre autobus ed il parco nazionale autobus risulta essere fuori norma, obsoleto e pericoloso quasi per l'80 per cento, come risulta da studi effettuati dalle Regioni, dall'ANAV e dalle aziende di settore;
con lo smantellamento di tale stabilimento si sarebbe costretti a rinnovare il parco autobus nazionale acquistando dagli stabilimenti Irisbus della Francia o della Repubblica Ceca, che sono gli unici stabilimenti di Fiat Industrial in produzione in Europa;
dal 1o gennaio 2012 si è aperta per tutti e settecento i lavoratori la cassa integrazione per chiusura dell'attività, con scadenza ad ottobre 2012, nel periodo finora trascorso è risultata quasi impossibile la ricollocazione dei lavoratori in altri stabilimenti, sia per il progetto messo in atto da Fiat di smantellamento delle produzioni italiane, come Pomigliano, Termini Imerese, Cassino-Mirafiori-FMA, sia per il cambio di regole effettuato in materia pensionistica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attuare un nuovo piano di trasporti nazionale, prevedendo una strategia politico-industriale con il coinvolgimento del Gruppo Finmeccanica o di un'altra cordata industriale con partecipazione statale, al fine di garantire la continuità della produzione dell'Irisbus di Valle Ufita (AV), l'occupazione di centinaia di lavoratori, che diventano migliaia se si considera l'indotto, e la salvaguardia del Made in Italy.
9/5312-AR/171. Pugliese, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.
La Camera,
premesso che:
il Capo IX del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, include taluni interventi a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, nonché norme per le connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano;
l'attività di ricerca e sviluppo è evidentemente fondamentale per un Paese che si propone il raggiungimento di elevati livelli di competitività, specialmente nel corso di una congiuntura economica negativa e recessiva come quella attuale;
l'Italia è costantemente in una posizione di retroguardia nelle classifiche stilate dall'OCSE riferite al sostegno pubblico in ricerca e sviluppo; con risorse complessive disponibili in drastica diminuzione nel corso degli anni;
ciò ha determinato, peraltro, una massiccia emorragia di competenze e risorse umane altamente qualificate, che hanno scelto di lavorare presso strutture di ricerca all'estero, favorendo quel fenomeno denominato «fuga dei cervelli». Da uno studio dell'Istituto per la Competitività si evince, facendo il bilancio generato dai brevetti registrati dai nostri migliori ricercatori all'estero, che la perdita del Pil nazionale è stimabile in circa un miliardo di euro ogni anno. A questo dato, riferito alla ricerca tecnologico-industriale, andrebbe sommata la perdita «culturale», più difficile da quantificare ma altrettanto consistente e rilevante in termini di sviluppo e competitività del Paese;
sempre secondo lo studio sopracitato, circa il 35 per cento dei 500 migliori ricercatori italiani nei principali settori di ricerca ha abbandonato il Paese, percentuale che sale al 50 per cento se si considerano i primi 100 ricercatori migliori;
tenuto conto di quanto appena descritto, appare piuttosto paradossale la situazione soggettiva di alcuni ricercatori, in attesa di presa di servizio presso le Università italiane, che si presta ad essere paradigma della scarsa rilevanza che il nostro Paese assegna alle attività di ricerca e sviluppo;
secondo una stima risultante dai dati fomiti da alcune università, sarebbero circa 66 i ricercatori vincitori di concorso, in attesa di prendere servizio presso le università italiane;
i soggetti coinvolti sono vincitori di valutazioni comparative per posti di Ricercatore a tempo indeterminato la cui mancata assunzione è causata dai criteri stringenti stabiliti prima dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che impediva alle università che spendevano più del 90 per cento dei trasferimenti statali di procedere a nuove assunzioni se non entro il limite del 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili per cessazioni dal ruolo per l'anno precedente, e successivamente dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che fissa il precedente limite nel 10 e nel 20 per cento le risorse utili a nuove assunzioni rispetto alle cessazioni dal ruolo, a seconda degli indicatori di spesa e di indebitamento;
appare evidente che l'assunzione dei suddetti ricercatori a tempo indeterminato, in attesa di presa di servizio da circa due anni, non sarà completata prima dei prossimi 4 o 5 anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche di carattere legislativo e regolamentare, che facilitino la presa di servizio del personale ricercatore, eventualmente in deroga ai limiti fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le cui procedure concorsuali siano terminate prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
9/5312-AR/172. Picierno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene importanti disposizioni relative all'implementazione delle fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico, in particolare degli edifici, alle agevolazioni relative al sistema elettrico, alla razionalizzazione del settore idroelettrico e di alcuni comparti afferenti alle biomasse, nonché disposizioni riguardanti la sicurezza del turismo in montagna anche con riguardo alla messa in sicurezza dei rifugi, strettamente connessa all'ammodernamento e all'efficientamento dei sistemi di generazione elettrica serventi gli stessi, oltre alla stabilità degli edifici dei medesimi e alla funzione punto di riferimento per il soccorso esercitata dai rifugi montani, dovendo perciò essere dotati di adeguata strumentazione che consenta, con il minor dispendio di risorse e nel rispetto dell'ambiente, di poter contare su una continuità nel tempo delle disponibilità di energia elettrica, innovando obsoleti e spesso mal funzionanti sistemi attualmente nelle disponibilità dei rifugi;
il decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, all'articolo 4, commi 1-quinquies e 1-sexies, prevede l'istituzione di un fondo per l'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e che entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione il Ministro dello sviluppo economico provveda all'attuazione di quanto disposto dai commi richiamati attraverso decreto non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'ambiente;
le risorse ad hoc destinate, pari a un milione di euro, sono iscritte nel bilancio dello Stato alle quali si aggiunge il decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14 all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, relativo alla proroga dei termini che ha autorizzato la spesa di un milione di euro per l'anno 2012;
il decreto non regolamentare di cui sopra, per quanto di conoscenza del sottoscritto proponente dell'ordine del giorno, è stato predisposto dai Ministri competenti ad esclusione del Ministro dell'economia, la cui firma consentirebbe l'immediata esecuzione del disposto di legge,
impegna il Governo
a concludere l’iter del decreto non regolamentare di cui in premessa relativo all'attuazione dei disposti del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché ad avviare l’iter attuativo dei richiamati disposti del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
9/5312-AR/173. Quartiani.
La Camera,
premesso che:
al comma 2 dell'articolo 67-ter sono previsti due uffici speciali per la ricostruzione;
le funzioni dei due uffici vengono predisposte da intese tra il Governo, la Regione e i Comuni dell'Aquila, in un caso, e i Comuni del cratere nell'altro,
impegna il Governo:
a sostenere nell'intesa tra Governo, Regione, Comune dell'Aquila che l'ufficio competente svolge la sua attività in stretto rapporto con l'Amministrazione comunale dell'Aquila e cura l'istruttoria dei progetti finalizzata all'esame di richieste di contributo;
a sostenere nell'intesa tra Governo, Regione e Comuni che l'ufficio speciale per i Comuni del cratere svolge la sua attività utilizzando gli otto uffici territoriali per l'istruttoria dei progetti finalizzata all'esame di richieste di contributo;
a sostenere nelle due intese la proposta che la commissione pareri sia indetta e presieduta dal Comune di cui si deve esaminare la pratica.
9/5312-AR/174. Misiti, Lolli, De Angelis, Di Biagio, Piffari.
La Camera,
premesso che:
al comma 2 dell'articolo 67-ter sono previsti due uffici speciali per la ricostruzione;
le funzioni dei due uffici vengono predisposte da intese tra il Governo, la Regione e i Comuni dell'Aquila, in un caso, e i Comuni del cratere nell'altro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità che:
nell'intesa tra Governo, Regione, Comune dell'Aquila l'ufficio competente svolga la sua attività in stretto rapporto con l'Amministrazione comunale dell'Aquila e curi l'istruttoria dei progetti finalizzata all'esame di richieste di contributo;
nell'intesa tra Governo, Regione e Comuni che l'ufficio speciale per i Comuni del cratere svolga la sua attività utilizzando gli otto uffici territoriali per l'istruttoria dei progetti finalizzata all'esame di richieste di contributo;
nelle due intese la proposta che la commissione pareri sia indetta e presieduta dal Comune di cui si deve esaminare la pratica.
9/5312-AR/174. (Testo modificato nel corso della seduta) Misiti, Lolli, De Angelis, Di Biagio, Piffari.
La Camera,
premesso che:
la legge stabilisce per il solo centro storico del Comune dell'Aquila la ricostruzione per intero delle parti comuni di tutte le unità immobiliari,
impegna il Governo
affinché, tanto il finanziamento per intero per la ricostruzione delle parti comuni delle unità immobiliari ubicate nei centri storici di tutti i comuni del cratere non adibite ad abitazione principale ricadenti all'interno di aggregati, anche se interamente costituiti da immobili non adibiti ad abitazione principale, quanto il finanziamento per le singole abitazioni avvenga secondo le modalità previste dalle ordinanze in vigore.
9/5312-AR/175. Lolli, De Angelis, Di Biagio, Misiti, Piffari.
La Camera,
premesso che:
la legge stabilisce per il solo centro storico del Comune dell'Aquila la ricostruzione per intero delle parti comuni di tutte le unità immobiliari,
impegna il Governo
affinché, tanto il finanziamento per intero per la ricostruzione delle parti comuni delle unità immobiliari ubicate nei centri storici di tutti i comuni del cratere non adibite ad abitazione principale ricadenti all'interno di aggregati, anche se interamente costituiti da immobili non adibiti ad abitazione principale, quanto il finanziamento per le singole abitazioni avvenga in coerenza con la normativa prevista dal presente decreto e con le ordinanze in vigore in quanto applicabili.
9/5312-AR/175. (Testo modificato nel corso della seduta) Lolli, De Angelis, Di Biagio, Misiti, Piffari.
La Camera,
premesso che:
per effetto delle minori entrate della riscossione dei tributi derivante dalla situazione determinata dal sisma del 2009 e per effetto dell'aumento del costo dei servizi conseguenza della dispersione della popolazione i Comuni del cratere rischiano di non poter approvare i loro bilanci,
impegna il Governo
ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assegnando, nel primo provvedimento utile, un contributo straordinario nel limite di euro 30.000.000 per il comune dell'Aquila e di 5.000.000 per gli altri comuni del cratere.
9/5312-AR/176. Ginoble, Lolli, D'Incecco.
La Camera,
premesso che:
per effetto delle minori entrate della riscossione dei tributi derivante dalla situazione determinata dal sisma del 2009 e per effetto dell'aumento del costo dei servizi conseguenza della dispersione della popolazione i Comuni del cratere rischiano di non poter approvare i loro bilanci,
impegna il Governo
a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assegnando, nel primo provvedimento utile, un contributo straordinario nel limite di euro 30.000.000 per il comune dell'Aquila e di 5.000.000 per gli altri comuni del cratere.
9/5312-AR/176. (Testo modificato nel corso della seduta) Ginoble, Lolli, D'Incecco.
La Camera,
premesso che:
l'intervento previsto dal decreto per favorire lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati dal sisma del 2009, del Ministero dello sviluppo economico, sui benefici fiscali in favore delle piccole e micro imprese del 26 giugno 2012 è localizzato nel solo comune dell'Aquila,
impegna il Governo
a prendere in considerazione in un successivo provvedimento la possibilità di estendere tale provvedimento a tutti i comuni del cratere.
9/5312-AR/177. De Angelis.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene norme eterogenee per lo sviluppo e le crescita del Paese che incidono su un ampio spettro di settori e reca, tra le altre, misure orientate ad accrescere la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione;
i costi burocratici costituiscono una parte consistente dei costi che le imprese devono sostenere e in una fase economica così negativa è interesse prioritario per il Paese semplificare ed armonizzare le procedure per l'acquisizione di beni e servizi all'interno delle pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 52 del 2012, convertito con modificazioni con la legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 12 stabilisce precise disposizioni per l'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
dall'attuazione delle suddette norme relative alle nuove modalità di gestione degli appalti influirà positivamente anche sulle economie delle Regioni,
impegna il Governo
a dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, al fine di consentire la finalizzazione delle procedure in essere al momento dell'entrata in vigore del citato decreto.
9/5312-AR/178. Marinello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene norme eterogenee per lo sviluppo e le crescita del Paese che incidono su un ampio spettro di settori e reca, tra le altre, misure orientate ad accrescere la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione;
i costi burocratici costituiscono una parte consistente dei costi che le imprese devono sostenere e in una fase economica così negativa è interesse prioritario per il Paese semplificare ed armonizzare le procedure per l'acquisizione di beni e servizi all'interno delle pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 52 del 2012, convertito con modificazioni con la legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 12 stabilisce precise disposizioni per l'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
dall'attuazione delle suddette norme relative alle nuove modalità di gestione degli appalti influirà positivamente anche sulle economie delle Regioni,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni strumenti di indirizzo ai propri uffici vigilati affinché le procedure in essere al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge n. 52 del 2012, abbiano comunque un esito conforme al principio di legalità.
9/5312-AR/178. (Testo modificato nel corso della seduta) Marinello.
La Camera,
premesso che:
con un emendamento approvato in Commissione al testo del decreto-legge in esame, è stata inserita una modifica al Codice dell'Amministrazione digitale in tema di acquisto di software da parte delle Pubbliche amministrazioni;
in base alla modifica apportata, le Pubbliche amministrazioni, nell'acquisto di programmi informatici, sono tenute a svolgere una preventiva valutazione comparativa tra soluzioni già disponibili sul mercato (software sviluppato per conto della PA; riutilizzo di software, o parti di esso, sviluppati per conto della PA; software libero o a codice sorgente aperto; software che sia una combinazione delle precedenti soluzioni) e solo in via residuale ed eccezionale è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
l'adozione di una siffatta disposizione crea un disallineamento tra le regole di acquisto per le nostre PA rispetto al quadro regolamentare europeo, come recepito nel nostro ordinamento attraverso l'adozione del Codice dell'Amministrazione digitale e dal Codice degli appalti, che tutelano, in sintonia con la normativa europea, i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione,