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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 18 marzo 2009


ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Nomina n. 33 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 127

SEDE CONSULTIVA:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione) ... 128
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 134

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005. C. 2098 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 130

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul sistema aeroportuale italiano.
Audizione di rappresentanti di Assaereo (Svolgimento e conclusione) ... 132

AVVERTENZA

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 18 marzo 2009


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona.
Nomina n. 33.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del


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giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 17 marzo scorso il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.

Amedeo CICCANTI (UdC) dichiara che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione, in quanto non condivide la proposta di nomina presentata dal Governo.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, comunica il risultato della votazione:

Presenti 25
Votanti 25
Maggioranza 13
Hanno votato 22
Hanno votato no 3

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Biasotti, Boffa, Buonanno, Cardinale, Ceroni (in sostituzione di Barbareschi), Ciccioli (in sostituzione di Taglialatela), Crosio, Fiano, Garofalo, Iapicca, Landolfi, Laratta, Lovelli, Meta, Misiti, Moffa, Montagnoli, Nicco, Nizzi, Salvini, Sarubbi, Testoni, Toto e Valducci.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.50.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.
C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni II e III sul disegno di legge AC 2042, già approvato dal Senato, recante l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, una delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e delle modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
Ricorda che il Trattato di Prüm, firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Il capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici, ossia le impronte digitali, nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.


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Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della IX Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 21 del disegno di legge, che prevede l'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 17, 18 e19 del Trattato di Prüm, che disciplinano l'impiego di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.
In particolare, evidenzia che ai sensi dell'articolo 17 del Trattato, ogni Stato può decidere in modo autonomo, in funzione della propria politica nazionale di sicurezza aerea, se prevedere o meno la presenza, sui velivoli registrati nello Stato in questione, di scorte armate, ossia di funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità formati allo scopo e incaricati del mantenimento della sicurezza a bordo dei velivoli. Tale presenza deve avvenire in conformità alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale.
Ricorda che, secondo quanto regolato dalla Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963, relativa ai reati a bordo dei velivoli, una volta deciso l'imbarco della scorta armata su un particolare volo, l'ufficio nazionale di coordinamento competente dello Stato interessato ne darà notifica scritta, almeno 3 giorni prima del volo in questione e secondo il modello di cui all'annesso 1 al Trattato, all'omologa struttura dello Stato di destinazione del velivolo. Nei casi di imminente pericolo non sarà necessario che la notifica preceda il decollo, purché essa avvenga prima dell'atterraggio dell'aeromobile.
Sottolinea che ai sensi dell'articolo 18 del Trattato, le Parti contraenti devono rilasciare alle scorte armate assegnate a bordo dei velivoli delle altre Parti contraenti, su richiesta di queste ultime, un'autorizzazione generale di porto d'armi di servizio, di munizioni e di oggetti di equipaggiamento. Evidenzia che il suddetto porto d'armi e di munizioni è sottoposto alle seguenti condizioni: lo sbarco dal velivolo in un aeroporto con delle armi e delle munizioni o il permanere in zone di sicurezza non accessibili al pubblico di un aeroporto di un'altra Parte contraente è autorizzato solo alla presenza di un rappresentante dell'autorità nazionale del Paese di destinazione; immediatamente dopo lo sbarco dal velivolo, le armi di servizio e le munizioni sono depositate sotto scorta in un luogo da determinarsi dall'autorità nazionale competente del luogo in cui queste saranno tenute in custodia.
Fa presente che l'Allegato alla dichiarazione prevede che al momento dell'uscita dall'aeromobile le armi (senza colpo in canna e con il caricatore sfilato) e le munizioni devono essere inserite in contenitori costituiti da plichi di plastica trasparente muniti di sigillo di sicurezza (auto distruggente in caso di apertura o manomissione). I plichi - uno per ciascuna arma - devono essere inseriti in valigette o altri contenitori muniti di serratura di sicurezza con chiave o combinazione.
Rileva che l'articolo 21 in esame prevede, al comma 1, che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le competenti Autorità nazionali propongono alle Autorità delle altre Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.
In proposito, ricorda che il paragrafo 5 dell'articolo 17 del Trattato prevede che le Parti contraenti possano, mediante accordo separato, modificare l'annesso 1 (il quale contiene le informazioni che devono essere inserite nella notifica scritta). Ricorda altresì che nell'Allegato alla dichiarazione del 4 luglio 2006, con la quale la Repubblica italiana ha dichiarato di voler aderire al Trattato, è stato fatto presente che la notifica scritta deve comprendere, oltre alle informazioni elencate nell'allegato 1 al Trattato, anche il numero di contenitori in cui sono custodite le armi al momento dell'uscita dell'aeromobile.
Evidenzia che il comma 2 prevede che l'autorizzazione generale di porto d'armi


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d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza.
Segnala che, in considerazione delle peculiari condizioni nelle quali gli agenti imbarcati sugli aeromobili si trovano ad operare, ed alla delicatezza dei compiti di prevenzione ad essi affidati, sarebbe opportuno prevedere che venga loro garantito un adeguato e specifico livello di addestramento professionale. Pertanto, nel preannunciare una proposta di parere favorevole sul provvedimento, si riservo di inserire nella proposta stessa una osservazione volta a integrare l'articolo 21 nel senso indicato.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) manifesta la propria perplessità sulla disposizione del trattato che permette l'introduzione delle armi sugli aerei. Rileva che, come è noto, le armi sugli aerei non possono essere introdotte e che il loro eventuale utilizzo potrebbe rivelarsi assai pericoloso in ragione della pressurizzazione dell'aeromobile. Osserva che la disposizione appare formulata senza tener conto dei dati tecnici che caratterizzano gli aeromobili e che, a suo giudizio, bisognerebbe specificare che le armi ammesse sugli aerei non dovrebbero essere armi da fuoco. Ritiene quindi che non sia opportuno aderire ad un trattato che introduce elementi di pericolo e annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Emanuele FIANO (PD) concorda con il relatore sulla necessità di sottolineare il problema della formazione del personale armato a bordo degli aerei, ma non ritiene che l'osservazione fatta dal relatore nella proposta di parere sia sufficiente a superare il problema evidenziato, che necessita di un livello di attenzione molto elevato. Chiede quindi di poter rinviare il voto sulla proposta di parere, al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti.

Andrea SARUBBI (PD) chiede chiarimenti in merito alla natura del provvedimento, in particolare se si tratti di una semplice adesione ad un trattato già definito ovvero se gli Stati membri dovranno intervenire per l'eventuale recepimento delle disposizioni del trattato attraverso una normativa interna.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che i progetti di legge di adesione al trattato di Prüm sono state presentati al Senato sia dalla maggioranza che dall'opposizione; propone quindi di procedere alla votazione della proposta di parere del relatore.
Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
C. 2098 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (PdL), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge AC 2098, di ratifica del Protocollo concernente l'Organizzazione idrografica internazionale (IHO).
Ricorda che l'Organizzazione idrografica internazionale, con sede nel Principato di Monaco, è un organismo intergovernativo a carattere tecnico e consultivo, del quale fanno parte più di ottanta Stati


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membri, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 15 novembre 1973, n. 925.
Sottolinea che i principali scopi perseguiti dall'Organizzazione riguardano: il coordinamento delle attività degli uffici idrografici internazionali; la maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici; l'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; lo sviluppo delle scienze nel campo dell'idrografia e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici.
Evidenzia che, oltre all'Ufficio idrografico internazionale (IHB), amministrato da un Comitato direttivo composto di tre membri di differente nazionalità, la struttura dell'Organizzazione è costituita dalla Conferenza, organo assembleare che riunisce ogni cinque anni i rappresentanti dei Governi membri. Il rappresentante ufficiale di ciascun governo all'interno dell'IHO è, di solito, l'Idrografo nazionale o il direttore dell'istituto nazionale di Idrografia.
Fa presente che la Conferenza analizza i progressi realizzati dall'Organizzazione e adotta i programmi che debbono essere seguiti durante i 5 anni successivi. Per lo stesso periodo viene eletto un comitato direttivo composto da 3 idrografi anziani con lo scopo di dirigere il lavoro dell'Ufficio.
Evidenzia che la Conferenza si può riunire anche in seduta straordinaria e che lo svolgimento della 4a Conferenza idrografica internazionale straordinaria (EIHC) è previsto a Monaco dal 2 al 4 giugno 2009.
Rileva che il Protocollo in esame, approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'Organizzazione, assimilandola a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (International Marittime Organization) e l'IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission).
Fra i 20 articoli di cui si compone il Protocollo, segnala brevemente il contenuto di quelli di maggiore interesse per la Commissione. L'articolo 1 integra il Preambolo con tre nuovi capoversi che hanno la funzione di specificare la natura dell'IHO (Organizzazione internazionale competente menzionata in quanto tale dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare) e il mandato (far progredire la sicurezza del settore marittimo, creare un ambiente per la fornitura dei servizi idrografici). L'articolo 2 sostituisce l'articolo II della Convenzione al fine di integrare gli scopi dell'Organizzazione fra i quali, quello principale, consiste nella promozione dell'uso dell'idrografia per la sicurezza della navigazione. L'articolo 3, sostituendo l'articolo III della Convenzione, chiarisce che i membri dell'IHO sono gli Stati firmatari della Convenzione (e non più i governi partecipanti alla convenzione). L'articolo 4 sostituisce l'articolo IV della Convenzione, ridefinendo gli organi dell'Organizzazione, che saranno: l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione delle finanze, il Segretariato e altri organi sussidiari. Viene pertanto cancellato l'Ufficio Idrografico Internazionale (IHB). L'articolo 5 sostituisce l'articolo V della Convenzione, e indica nell'Assemblea, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, l'organo principale dell'Organizzazione, al posto della Conferenza. L'articolo 6 sostituisce l'articolo VI della Convenzione, e regolamenta il Consiglio, nuovo organo dell'IHO, stabilendo che esso è composto da un quarto degli Stati membri - ma comunque non meno di trenta - e rinviando al Regolamento generale per i principi che lo disciplinano. Il Consiglio, che rimane in carica fino al termine della sessione ordinaria dell'Assemblea, ha fra i suoi numerosi compiti quello di coordinare le attività dell'IHO fra le sessioni dell'Assemblea. Inoltre, riferisce all'Assemblea circa il lavoro dell'Organizzazione, redige proposte per l'Assemblea sulla strategia di lavoro, esamina gli obblighi finanziari e propone la creazione di organi sussidiari. L'articolo 8 istituisce il Segretariato, formato da un Segretario generale, con funzioni di struttura di


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supporto per tutti gli altri organi. L'articolo 10 prevede che l'Organizzazione può cooperare con organizzazioni internazionali che abbiano interessi e scopi affini.
Ricorda inoltre che il disegno di legge di ratifica del Protocollo è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Quest'ultima precisa che il destinatario diretto dell'accordo è l'Istituto idrografico della Marina militare, il quale esercita un ruolo esclusivo sulla materia, in base alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici» ed evidenzia che il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le spese per la partecipazione all'Organizzazione idrografica internazionale sono già incluse nella tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.10.

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime soddisfazione per il fatto che nella proposta di direttiva sono contemplati alcuni equipaggiamenti di cui il proprio gruppo ha evidenziato l'importanza nel corso dei lavori del comitato ristretto sulle proposte di legge in materia di sicurezza stradale. Ritiene quindi che l'adozione di alcuni di questi dispositivi possa essere prevista nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza stradale, che il comitato ristretto sta predisponendo.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Assaereo.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul


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canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Fausto CERETI, presidente di Assaereo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Emanuele FIANO (PD).

Fausto CERETI, presidente di Assaereo, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia il presidente di Assaereo per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

IX Commissione - Mercoledì 18 marzo 2009


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ALLEGATO

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. (C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge recante: «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale» (C. 2042, Governo, approvato dal Senato, e abb.),
rilevato che l'articolo 17 del Trattato prevede che, per aumentare il livello di sicurezza aerea, possano essere presenti a bordo degli aeromobili guardie armate, precisando che per «guardie armate» si intendono funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati a tal fine e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili e prevedendo altresì che le Parti contraenti si supportano reciprocamente durante la formazione iniziale e permanente delle guardie armate a bordo degli aeromobili e collaborano sulle questioni riguardanti l'attrezzatura di tali guardie;
rilevato altresì che l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Trattato;
ritenuto che, in considerazione delle peculiari condizioni nelle quali gli agenti imbarcati sugli aeromobili si trovano ad operare e della delicatezza dei compiti di prevenzione ad essi affidati, sarebbe opportuno prevedere che a tali compiti siano destinate strutture appositamente individuate e sia ad esse garantito adeguate e specifiche modalità di addestramento professionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire disposizioni volte a prevedere, anche demandandola al Governo, l'individuazione di specifiche strutture per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e sicurezza a bordo degli aeromobili, di cui all'articolo 17 del Trattato, e ad assicurare che a tali strutture siano garantite adeguate e specifiche modalità di addestramento professionale.

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