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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Giovedì 8 aprile 2010


SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 35

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 51/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009». Atto n. 180 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione) ... 39

Schema di delibera del CIPE n. 52/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013». Atto n. 181 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione) ... 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V Commissione - Resoconto di giovedì 8 aprile 2010


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 11.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo


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multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
Con riferimento all'articolo 12, relativo alla protezione della navigazione aerea, osserva che l'assenza di effetti finanziari è subordinata all'effettiva possibilità che le attività connesse alla prevenzione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione aerea, quali scambio di informazioni e di assistenza, siano realizzate utilizzando le risorse già a disposizione delle amministrazioni interessate per le medesime finalità. In ordine a tale possibilità, ritiene che andrebbero acquisiti idonei elementi di valutazione da parte del Governo.
Riguardo all'articolo 18, concernente l'istituzione di un Comitato misto con il compito di compito di gestire l'attuazione dell'Accordo e di seguire con regolarità l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nel rilevare che i soggetti che dovranno sostenere le spese per la partecipazione al Comitato appartengono al settore delle pubbliche amministrazioni, individuate dall'ISTAT ai fini della predisposizione del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, rileva che andrebbero forniti elementi diretti a dimostrare la capienza delle risorse già a disposizione dei medesimi soggetti, in base alla legislazione vigente, per finanziare anche le spese derivanti dalla partecipazione al Comitato misto. Ciò al fine di evitare l'insorgenza di oneri non previsti e non coperti a carico della finanza pubblica. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che il capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente spese per acquisto di beni e servizi, reca uno stanziamento di competenza di 279.953 euro per l'anno 2010. In particolare, fa presente che il piano gestione 03 del medesimo capitolo, relativo a missioni all'estero, reca uno stanziamento di competenza di 11.396 euro.

Il sottosegretario Laura RAVETTO osserva che la relazione illustrativa dell'Accordo, pur in assenza di una relazione tecnica, chiarisce come dall'Accordo medesimo non derivino nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto riguarda l'articolo 12 dell'Accordo, richiamato dal relatore, fa presente che gli standard nazionali sono sostanzialmente già conformi alle norme fondamentali comuni e ai meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea indicati nell'allegato 1 dell'Accordo.
Con riferimento alle spese di funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 18, menzionato dal relatore, rileva che la relazione illustrativa precisa che dall'istituzione di tale Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, evidenziando come ciascuna amministrazione interessata farà fronte alle spese di missione attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, conferma la congruità delle risorse a disposizione dei soggetti in questione e, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricorda che il piano di gestione 03 del capitolo 1650 del relativo stato di previsione, concernente le missioni all'estero reca, come già illustrato dal relatore, uno stanziamento di competenza pari a 11.396 euro.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3259, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i


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suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006;
rilevato che all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, anche in assenza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, sarebbe necessario che il disegno di legge sia corredato da una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanzia pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
osservato, tuttavia, che, con particolare riferimento all'articolo 18 dell'Accordo, la relazione illustrativa fornisce, come richiesto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, una puntuale indicazione delle risorse stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalla medesima disposizione;
fermo restando che per il futuro, in casi analoghi, dovrà essere predisposta una apposita relazione tecnica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, gli standard nazionali sono sostanzialmente già conformi alle norme fondamentali comuni e ai meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione area indicati nell'allegato 1 dell'Accordo;
con le risorse iscritte nel piano di gestione 03 del capitolo 1650 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà possibile fare fronte anche agli oneri di funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 18 dell'Accordo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Laura RAVETTO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.
C. 3236 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.
Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che la relazione tecnica quantifica l'onere massimo a carico del bilancio dello Stato in 30.890 euro, a decorrere dal 2010, osservando come tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo XVIII, secondo comma del Trattato, relative ai casi di trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 30.890 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provveda mediante


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corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. In proposito, ricorda che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997 reca la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Al riguardo, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di spesa, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione in termini di previsione e di corredarla di una specifica clausola di salvaguardia che, in conformità alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, presenti i requisiti dell'effettività e dell'automaticità. In particolare, ritiene necessario tale chiarimento in considerazione del fatto che dall'attuazione del provvedimento derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili e funzionali ad assicurare il diritto alla difesa nei procedimenti giurisdizionali.
Con riferimento alle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, ricorda che le stesse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali. In proposito, rileva che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo giudica, quindi, opportuno che il Governo confermi, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l'utilizzo delle suddette risorse, che l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. In ogni caso, alla luce di quanto osservato, ritiene opportuno che il Governo fornisca puntuali indicazioni in ordine alle risorse iscritte nel capitolo 2302 del Ministero degli affari esteri che devono essere effettivamente destinate alle finalità originarie di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997. Ricorda, infine, che la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 30 marzo scorso, nell'esprimere il parere sugli Atti Senato n. 2003 e 2004 ha osservato che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997 «non configura propriamente i requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009».

Il sottosegretario Laura RAVETTO, vista l'esiguità dei casi interessati all'iniziativa non ritiene opportuno inserire nel provvedimento una specifica clausola di salvaguardia, in quanto le oscillazioni di spesa saranno di un'entità talmente modesta da poter essere coperte con gli stanziamenti di bilancio disponibili con le risorse a legislazione vigente. In relazione all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, dello stanziamento a legislazione vigente del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, recante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, rappresenta che il Ministero degli affari esteri, nel corso del 2009, disponendo di esigue risorse sull'accantonamento specifico di tabella A da destinare alla copertura delle ratifiche di accordi internazionali, ha proposto a copertura degli oneri da esse discendenti la citata autorizzazione di spesa che presentava al momento sufficienti disponibilità finanziarie ed è stata ritenuta una valida modalità di copertura ai sensi della normativa contabile vigente. In merito al


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persistere o meno delle finalità contemplate dal legislatore nella ripetuta legge n. 170 del 1997, fa presente che il Ministero degli affari esteri ha fornito assicurazioni in merito alla compatibilità dell'utilizzo di detta legge con le esigenze già programmate a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3236, recante ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:
in ragione dell'esiguità delle fattispecie interessate dal provvedimento, non si rende necessario inserire una clausola di salvaguardia, in quanto le eventuali oscillazioni di spesa che dovessero manifestarsi saranno di modesta entità e potranno, pertanto, trovare adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio esistenti a legislazione vigente;
l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà, pertanto, luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Laura RAVETTO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 8 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di delibera del CIPE n. 51/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009».
Atto n. 180.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 10 marzo 2010 la Commissione ha avviato l'esame degli schemi di delibera del CIPE n. 51 e n. 52 del 2009, concernenti rispettivamente il quadro di dettaglio degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo infrastrutture e l'Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013, trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 6-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Ricorda, altresì, di aver segnalato nella medesima seduta che il presidente della Camera aveva evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunciasse definitivamente su tali schemi prima che il Governo avesse provveduto ad integrare la richiesta di parere con i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Nel segnalare che tali pareri non sono stati trasmessi alle Camere, osserva tuttavia che, ben prima dello scadere del termine fissato per l'espressione dei pareri da parte della Commissione bilancio e della


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Commissione ambiente, nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2010 sono state pubblicate le delibere del CIPE n. 51 e n. 52 del 2009.
Con riferimento al procedimento di esame parlamentare degli schemi, ricorda in primo luogo che la risoluzione 6-00028 (nuova formulazione) con la quale è stato approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, impegnava il Governo a trasmettere tempestivamente alle Camere gli schemi delle delibere adottate dal CIPE in attuazione dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, fermo restando che le delibere menzionate nell'Allegato n. 2 al Documento di programmazione dovevano intendersi adottate in via preliminare. Ricorda, altresì, che, nella lettera di trasmissione degli schemi delle delibere, il sottosegretario Gianfranco Miccichè ha evidenziato che le eventuali osservazioni delle Commissioni parlamentari «saranno ovviamente valutate dal Ministero proponente e formeranno oggetto di un nuovo esame da parte del CIPE nel quadro di un costante aggiornamento del quadro programmatico delle priorità infrastrutturali del Governo». Ritiene, tuttavia, necessario rilevare come la pubblicazione delle delibere alteri la sequenza procedimentale di cui all'articolo 6-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ai sensi del quale al Parlamento sono trasmessi gli schemi delle delibere CIPE che provvedono alla ripartizione del fondo infrastrutture. Osserva, infatti, che un parere ex ante viene, infatti, tramutato in un parere ex post, realizzando una fattispecie alquanto anomala e depotenziando il ruolo del Parlamento. Rileva inoltre che la procedura seguita contrasta con la stessa risoluzione 6-00028, il cui dettato presuppone, quantomeno, che il Governo si astenga dal pubblicare le delibere conferendo ad esse piena efficacia. Quanto avvenuto contraddice, del resto, la natura stessa dei pareri, la cui finalità è quella di influenzare le determinazioni dell'autorità decidente. Affinché ciò possa avvenire, i pareri devono necessariamente essere espressi prima della conclusione dell'iter procedimentale. Ritiene, pertanto, che la Commissione debba valutare la possibilità di non procedere all'espressione del parere, informando con una lettera il Governo delle ragioni per le quali non ritiene più utile esprimere detto parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, concorda con la proposta del relatore di non procedere, attesa l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur in assenza dei prescritti pareri parlamentari,del provvedimento in esame, all'espressione di un parere da parte della Commissione. Osserva, tra l'altro, come risulterebbe del tutto irrituale esprimere un parere finalizzato ad incidere, non sul contenuto del provvedimento in esame, ma su una futura, eventuale, delibera che il Governo dovrebbe adottare al fine di modificare gli effetti di quella, già pienamente efficace, all'esame della Commissione.

Il sottosegretario Laura RAVETTO prende atto dei rilievi del relatore e del presidente e si riserva di rappresentare la situazione che è venuta a determinarsi al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri titolare della delega relativa al CIPE.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene opportuno informare della questione il Presidente della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD), nel concordare con la proposta del relatore, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere il proprio disappunto per la situazione.

Amedeo CICCANTI (UdC) concorda con le osservazioni dell'onorevole Vannucci.

La Commissione, in relazione all'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in oggetto, delibera,


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all'unanimità, di non procedere all'espressione del parere di sua competenza.

Schema di delibera del CIPE n. 52/2009, concernente «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013».
Atto n. 181.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, richiamando le considerazioni di carattere generale già formulate dal relatore con riferimento allo schema di delibera del CIPE n. 51 del 2009, propone di non procedere all'espressione del parere e si riserva di informare con lettera il Presidente della Camera di quanto verificatosi.

La Commissione, in relazione all'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in oggetto, delibera, all'unanimità, di non procedere all'espressione del parere di sua competenza.

La seduta termina alle 12.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

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