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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)
VI Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 19 maggio 2010


SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Seguito dell'esame e rinvio) ... 165
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 179
ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del relatore) ... 186

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza ... 168
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 189

5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ... 168
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 193

5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale ... 168
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 194

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, ed abbinata (Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio) ... 169

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 174
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) ... 197

RISOLUZIONI:

7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari (Discussione e rinvio) ... 177

SEDE REFERENTE:

Istituzione delle zone franche termali. C. 2485 Ceccuzzi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 177

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione giudici tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria ... 177

SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Seguito dell'esame e rinvio) ... 178

AVVERTENZA

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 19 maggio 2010


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.10.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il relatore, nel corso della seduta del 12 maggio scorso, aveva espresso il proprio parere sulle proposte emendative presentate, informando inoltre che il deputato Pugliese ha riformulato il proprio emendamento 15.1 (vedi allegato 1).
Ricorda altresì che l'emendamento Del Tenno 1.1 è già stato ritirato dal presentatore.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, conformemente a quanto preannunciato nella seduta di ieri, avverte di aver presentato alcuni ulteriori emendamenti (vedi allegato 2), volti a semplificare il testo del provvedimento, raccogliendo anche alcuni degli spunti contenuti nelle proposte emendative formulate dai gruppi. In particolare, gli emendamenti 3.12 e 6.10 intendono circoscrivere l'ambito di applicazione dei benefici ai soggetti in possesso di un titolo di laurea o che abbiano conseguito all'estero un titolo di laurea o una specializzazione post lauream: tale proposta emendativa assorbe essenzialmente il contenuto degli emendamenti Germanà 3.6, Borghesi 3.7 e Occhiuto 3.10, nonché degli emendamenti Del Tenno 6.5 e Borghesi 6.6.
L'emendamento 4.10 intende invece modificare la struttura dei benefici in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 prevedendo che essi consistano in un abbattimento dell'imponibile: tale proposta emendativa assorbe gli emendamenti Pugliese 4.1, Soglia 4.3 e Misuraca 4.5.
L'emendamento 13.10 sostituisce integralmente l'articolo 13 semplificando notevolmente le norme concernenti le cause di decadenza dei benefici previsti dal provvedimento: l'emendamento assorbe gli emendamenti Occhiuto 13.1, sul quale in precedenza aveva espresso parere favorevole, nonché l'emendamento Fontana 13.3.
L'emendamento 14.10 accorpa il contenuto degli articoli 14 e 15, assorbendo gli emendamenti Savino 14.2, Pagano 14.4, Del Tenno 14.6 e Germanà 15.3, sul quale aveva espresso in precedenza parere favorevole.
Modificando la valutazione precedentemente espressa, esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 10.1.
Ritira quindi i propri emendamenti 2.1, 2.2, 4.2, 4.4, 4.6, 10.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.2, 14.1, 14.3, 14.5, 14.7 e 15.2, riformulando inoltre il proprio emendamento 11.1 (vedi allegato 1).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritiene che la formulazione dell'emendamento 5.1 del relatore non chiarisca di quale tipologia di agevolazione fruiscano i datori di lavoro che assumeranno i lavoratori di cui all'articolo 6 della proposta di legge.
Giudica altresì incongruo prevedere, come propone l'emendamento Pugliese 15.1 (Nuova formulazione), che una quota parte del fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge sia destinata al finanziamento di contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3 da università e centri di ricerca ubicati esclusivamente nelle regioni del Sud, in quanto tale previsione determinerebbe, pur in presenza di un'identità di ratio, un trattamento difforme delle università e dei centri di ricerca ubicati nelle regioni del Nord.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ritiene che il suo emendamento 3.10 non possa considerarsi assorbito dall'emendamento 3.12


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del relatore in quanto, diversamente da quest'ultimo, consente di fruire dei benefici anche ai soggetti che abbiano frequentato un corso di specializzazione post lauream di durata inferiore a 24 mesi.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, con riferimento al proprio emendamento 5.1, rileva come lo stesso, in un'ottica di semplificazione, proponga di equiparare la posizione delle imprese e dei titolari di reddito professionale che assumono i lavoratori di cui all'articolo 6 della proposta di legge a quella dei datori di lavoro che già fruiscono, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, delle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato i cosiddetti disoccupati di lunga durata. Comprende peraltro i rilievi del deputato Comaroli, riformulando l'emendamento 5.1 (vedi allegato 1).
Con riferimento all'emendamento Occhiuto 3.10, ritiene che esso affronti una materia che è oggetto anche del suo emendamento 3.12. Sotto il profilo di merito, rileva l'esigenza di mantenere fermo il limite di 24 mesi previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), sia in quanto eventuali modifiche a tale aspetto non costituirebbero comunque un reale incentivo per coloro che intendano conseguire titoli di studio superiori all'estero, sia in considerazione dell'esigenza di semplificare il più possibile la struttura del provvedimento.
Per quanto riguarda l'emendamento Pugliese 15.1 (Nuova formulazione), osserva come, a seguito della valutazione non positiva della proposta originaria, che l'aveva indotta a chiederne il ritiro, il presentatore ha provveduto a riformularne il testo.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione del fatto che l'ordinamento già prevede, all'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, specifiche misure per favorire il rientro dei ricercatori italiani dall'estero, invita il proponente a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento 15.1 (Nuova formulazione), anche al fine di rendere più spedito l'esame del provvedimento.
Per quanto riguarda invece l'emendamento Occhiuto 3.10, ritiene che l'idea di fondo su cui tale proposta emendativa è fondata sia sotto alcuni aspetti condivisibile, ma rischi di estendere eccessivamente l'ambito di applicazione dei benefici recati dal provvedimento, determinando un aggravio dei relativi oneri finanziari.

Marco PUGLIESE (PdL), accogliendo l'invito del Presidente, ritira il proprio emendamento 15.1 (Nuova formulazione).

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'emendamento 4.10 del relatore, che propone di sostituire il beneficio del credito d'imposta, previsto dalla versione originaria del provvedimento, con la detassazione di una quota dei redditi imponibili, secondo percentuali variabili dal 30 al 10 per cento, ritiene che tale trattamento differenziato rischi di complicare l'iter del provvedimento, in quanto la nuova disposizione potrebbe essere oggetto di rilievi sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali e, inoltre, potrebbe determinare ulteriori aggravi di carattere finanziario.

Alberto FLUVI (PD), nel ritenere che il relatore e la Commissione abbiano finora svolto un lavoro meritorio, sottolinea come la questione da ultimo affrontata riproponga l'esigenza di ristabilire un corretto rapporto tra Governo e Parlamento e, in particolare, di salvaguardare le prerogative del Parlamento, le cui decisioni non possono essere subordinate a quelle dell'Esecutivo.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, ritiene che la previsione di maggiori benefici a favore delle lavoratrici, peraltro prevista anche dal testo originario dell'articolo 4, sia rispettosa sia del principio costituzionale di uguaglianza sia dei principi di parità di trattamento sanciti dalla normativa comunitaria.
A tale riguardo evidenzia come, anche alla luce del costante orientamento dei


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competenti organi comunitari e nazionali, misure analoghe a quella proposta dal proprio emendamento 4.10 non costituiscano discriminazioni vietate e, al contrario, integrino azioni positive, di durata limitata, volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, l'uguaglianza dei cittadini. In particolare, l'emendamento è finalizzato a correggere gli squilibri che attualmente connotano il mercato del lavoro, nel quale le donne sono penalizzate sia sotto il profilo dell'accesso sia sotto il profilo retributivo.
Ritiene, quindi, che l'approvazione dell'emendamento rappresenterebbe un segnale importante per le donne lavoratrici, pur dichiarando la propria disponibilità a riformulare il testo nell'ambito di una proficua interlocuzione con l'Esecutivo.

Gianfranco CONTE, presidente, propone di semplificare il testo dell'emendamento, conservando le due percentuali di tassazione del 30 e del 20 per cento, previste, rispettivamente, dalle lettere a) e b).

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, accoglie l'invito del Presidente, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 4.10 (vedi allegato 2).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.2 del relatore e respinge l'emendamento Tabacci 1.3; approva quindi l'emendamento 2.10 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento Fontana 2.3.
Approva gli emendamenti 3.11 del relatore, Pugliese 3.1 e 3.12 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Germanà 3.6, Borghesi 3.7 e Occhiuto 3.10. Respinge gli emendamenti Tabacci 3.2 e 3.3, Borghesi 3.4, Tabacci 3.5, Borghesi 3.8 e Tabacci 3.9.
Approva l'emendamento 4.10 del relatore (Nuova formulazione), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Pugliese 4.1, Soglia 4.3 e Misuraca 4.5.
Approva l'emendamento 5.1 del relatore (Nuova formulazione), nonché l'emendamento 5.2 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Pagano 5.3 e Savino 5.4.
Approva l'emendamento 6.1 del relatore, respinge gli emendamenti Tabacci 6.2, Borghesi 6.3 e Tabacci 6.4, approva l'emendamento 6.10 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Del Tenno 6.5 e Borghesi 6.6; respinge quindi gli emendamenti Borghesi 6.7 e Tabacci 6.8.
Approva gli emendamenti 7.1 e 8.1 del relatore, nonché l'emendamento Pugliese 10.1 e l'articolo aggiuntivo Occhiuto 10.01.
Approva quindi l'emendamento 11.1 del relatore (Nuova formulazione), nonché gli emendamenti 11.2, 12.10 e 13.10 del relatore, il quale assorbe gli emendamenti Occhiuto 13.1 e Fontana 13.3.
Approva quindi l'emendamento 14.10 del relatore, il quale assorbe gli emendamenti Savino 14.2, Pagano 14.4, Del Tenno 14.6 e Germanà 15.3, respingendo invece l'articolo aggiuntivo Borghesi 14.01.
Approva infine l'emendamento 16.10 del relatore, il quale assorbe l'emendamento Misuraca 16.1.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.
Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte quindi che l'esame del provvedimento si concluderà in una seduta da convocare nel pomeriggio di oggi, qualora le Commissioni competenti riescano ad esprimere i loro pareri già oggi, ovvero nella seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.


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Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori e con il consenso del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione Milo e Zeller n. 5-02909 è rinviato ad altra seduta.

5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Francesco BARBATO (IdV), nel constatare come il Sottosegretario abbia elencato un gran numero di provvedimenti, anche di rango legislativo, che disciplinano i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, nonché i doveri cui sono soggetti i militari che ne fanno parte, osserva, tuttavia, come il rappresentante del Governo non abbia indicato, con altrettanta accuratezza, quali iniziative il Ministero dell'economia e delle finanze intenda assumere per assicurare la piena trasparenza dell'azione della Guardia di finanza, disponendo, come indicato nell'interrogazione, l'attivazione di meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti a tale Corpo.
Rileva, in particolare, come tale esigenza appaia ancora più pressante, rispetto al momento in cui è stata presentata l'interrogazione, in quanto, nel frattempo, gli organi di stampa hanno dato notizia della presenza, nella cosiddetta «lista Anemone», anche del nome di un altro esponente della Guardia di finanza, il generale Poletti, il quale, pur essendo coinvolto nell'inchiesta Why not, è stato nominato, alla fine del 2008, vice direttore dell'Agenzia per l'informazione e la sicurezza interna. Tale vicenda, peraltro, induce ad interrogarsi anche in merito ai criteri che presiedono alla valutazione dei militari del Corpo, ai fini dell'attribuzione agli stessi di incarichi di particolare rilevanza.
Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta, che giudica troppo generica e, soprattutto, carente di qualsivoglia riferimento a procedimenti disciplinari avviati, in mancanza di dimissioni spontanee, nei confronti dei soggetti coinvolti nelle indagini giudiziarie in corso.
Ritiene opportuno, pertanto, che sia necessaria un'audizione dei vertici della Guardia di finanza, al fine di avere con gli stessi un diretto scambio di vedute sul tema affrontato dall'interrogazione, anche a tutela dell'immagine della stragrande maggioranza degli appartenenti a un Corpo, la cui importanza e i cui meriti sono generalmente riconosciuti.

5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maurizio BERNARDO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale.

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.


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Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Simonetta RUBINATO (PD) prende atto dell'articolata risposta, il cui contenuto si riserva di approfondire, sottolineando come i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel proprio sito Internet consentano di rilevare come somme consistenti, spettanti ai comuni a titolo di addizionale IRPEF, non siano ancora state ripartite tra gli enti aventi diritto.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo, ed abbinata.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3290, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 529 Vitali, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, il quale è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, nonché a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa in materia di misure di prevenzione, procedendo anche ad aggiornamenti e modifiche.
I principi e criteri direttivi definiti dal comma 3 riguardano sostanzialmente la disciplina delle misure di prevenzione e prevedono:
modifiche alla disciplina del procedimento applicativo delle misure di prevenzione;
modifiche alla disciplina della confisca e del sequestro, stabilendosi in tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la trasmissione al nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza delle risultanze delle indagini patrimoniali;
una nuova disciplina delle ipotesi di revocazione della confisca definitiva;
che l'Avvocatura dello Stato possa rappresentare ed assistere l'amministratore giudiziario nelle controversie relative alla procedura di prevenzione antimafia;
che l'amministratore giudiziario, dopo la confisca definitiva, possa coadiuvare il tribunale, per la tutela dei diritti dei terzi;
la disciplina del rapporto tra il sequestro penale e quello di prevenzione antimafia;
la disciplina del rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione;
la disciplina dei rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure concorsuali a fini di garanzia dei creditori;
una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione già proposti o


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per i quali sia già stata applicata una misura alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
l'abrogazione espressa di tutta la normativa incompatibile con quella introdotta dal testo unico antimafia.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera i), la quale prevede che, in tale opera di coordinamento, aggiornamento e modifica della normativa sulle misure di prevenzione, si intervenga anche sulla disciplina del regime fiscale dei beni sequestrati, prevedendo:
che la tassazione sia riferita alle categorie di reddito previste dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
che la tassazione abbia natura provvisoria, quando non sia ancora individuato il soggetto passivo a seguito di confisca o revoca del sequestro;
che sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota prevista dalla normativa IRPEF;
che siano fatte salve le norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel capo III del titolo I, parte seconda, del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia.
In particolare, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 prevedono:
l'aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia;
l'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento delle cause di decadenza o del tentativo d'infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto o l'adozione dei provvedimenti autorizzatori;
l'istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia; le finalità di tale strumento consistono nell'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e nel potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa;
l'individuazione delle diverse tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia;
l'obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia dal prefetto prima di stipulare contratti o rilasciare concessioni, erogazioni, indipendentemente dal valore degli stessi;
l'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia quando non vi siano mutamenti nell'assetto societario-gestionale dell'impresa;
l'obbligo per i legali dell'impresa di comunicare alla prefettura i citati mutamenti e la previsione di sanzioni per la violazione di tali obblighi informativi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 3, il quale introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.
In particolare, il comma 1 obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso gli intermediari abilitati ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio, dedicati alle pubbliche commesse. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai suddetti interventi (lavori, servizi e forniture pubbliche) devono essere appoggiati su conti correnti dedicati e, salvo le eccezioni specificamente


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previste, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
Il comma 2 include i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tra quelli da eseguire obbligatoriamente tramite conto dedicato e per il totale dovuto, ancorché non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche.
Il comma 3 prescrive un regime differenziato per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di fornitori e gestori di pubblici servizi, ovvero per quanto riguarda i pagamenti riguardanti tributi. In tale ipotesi, data la natura del destinatario del pagamento, le disposizioni applicate ai sensi del comma 1 sono parzialmente disattese.
Nei confronti dei summenzionati soggetti è infatti possibile effettuare pagamenti anche con strumenti diversi dal bonifico. Le medesime modalità valgono per i pagamenti di ammontare inferiore o uguale a 500 euro, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare la relativa spesa.
Ai sensi del comma 4, nel caso in cui le spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche siano pagate con somme provenienti da conti dedicati, è possibile reintegrarli in un momento successivo solo tramite bonifico bancari o postale.
Il comma 5 prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che ciascun bonifico bancario o postale riporti, per quanto attiene a ciascuna transazione posta in essere, un Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ove il CUP non sia noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
Ai sensi del comma 6, ogni stazione appaltante richiede il CUP all'apposita Struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In base al comma 7 gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle opere devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione; nel medesimo termine sono inviate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
Il comma 8 stabilisce l'obbligo, a pena di nullità assoluta, che la stazione appaltante inserisca, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il comma 9 vincola la stazione appaltante a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a lavori, servizi e forniture pubbliche sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'articolo 4 stabilisce, ai commi da 1 a 3, le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione degli obblighi introdotti dall'articolo 3, mentre il comma 4 rinvia al procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni, nonché di applicazione delle sanzioni, delineato dal decreto legislativo n. 68 del 2001, dal decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalla legge n. 689 del 1981.
Per quanto riguarda ancora gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.
In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 25 della predetta legge n. 646, che disciplina in termini generali gli accertamenti fiscali nei confronti di tali soggetti.
In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, si amplia la platea dei soggetti nei cui confronti sono disposte le verifiche.
Per quanto riguarda i condannati, anche in via non definitiva, tale disposizione


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si applica non più soltanto in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), ma per tutti i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, in materia di trasferimento fraudolento di valori.
Con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, viene eliminato il riferimento al fatto che i destinatari della misura, ai sensi della legge n. 575 del 1965, siano indiziati di appartenere alle associazioni indicate dall'articolo 1 della medesima legge.
La novella amplia anche l'ambito e le finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardano la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e hanno la finalità dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.
Inoltre la novella all'articolo 25 incide sulle modalità di esecuzione degli accertamenti tributari, esplicitando la possibilità, per il Nucleo di polizia tributaria, di delegare l'esecuzione dei medesimi ai reparti della Guardia di finanza competenti per territorio, nel caso di indagini effettuate nei confronti di familiari, conviventi, altre persone fisiche e giuridiche, se il domicilio fiscale, il luogo di esercizio dell'attività o di dimora abituale di tali soggetti è diverso da quello delle persone condannate o sottoposte a misura di prevenzione, nonché confermando, per i militari della Guardia di finanza, che procedono alle indagini, la titolarità dei poteri e delle facoltà previste dall'articolo 2-bis, comma 6, della legge n. 575 del 1965, il quale consente di richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti, ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini.
La nuova formulazione dell'articolo 25 richiama quindi i poteri e le facoltà previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, rinviando ai poteri di accesso, ispezioni e verifica contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Si prevede altresì l'applicazione di alcune disposizioni in materia di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di consentire che anche i dati, le notizie ed i documenti acquisiti nel corso delle indagini da parte dei militari della Guardia di finanza, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dalla legge, se il contribuente - in relazione all'accertamento IVA - non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ovvero se il medesimo - ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi - non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
La lettera b) del comma 1 reca una modifica all'articolo 30 della legge n. 646 del 1982, in parte analoga a quella di cui alla lettera a), al fine di ampliare la platea di soggetti tenuti all'obbligo, operante nel caso di sentenza di condanna definitiva o di misura di prevenzione disposta con provvedimento definitivo, di comunicare per dieci anni, secondo le scadenze indicate, le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro.
La lettera c) inserisce un comma aggiuntivo nel corpo dell'articolo 31 della predetta legge n. 646, relativamente agli effetti della violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali.


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In particolare si prevede la confisca per equivalente, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati.
L'articolo 6 modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, con la finalità di ampliarne l'ambito operativo e di delineare una disciplina unitaria, superando le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o riformulate.
In particolare, il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, in primo luogo estendendo la disciplina delle indagini sotto copertura anche alle indagini per i reati di: estorsione e usura; sequestro di persona a scopo di estorsione; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico sulle droghe; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed individuando nella Direzione centrale per i servizi antidroga l'autorità competente a disporre le operazioni sotto copertura in materia di attività antidroga, previa preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini.
Il nuovo comma 6 dell'articolo 9 della predetta legge n. 146 del 2006, come sostituito dalla lettera g) del comma 1, prevede inoltre che anche i «reati di droga» siano annoverati tra quelli per i quali - in relazione all'acquisizione di rilevanti elementi di prova o per l'individuazione e cattura degli autori - la polizia giudiziaria, nel corso di operazioni sotto copertura, può omettere o ritardare atti d'ufficio, altrimenti obbligatori. In riferimento agli ambiti di competenza delle Commissione Finanze segnala, in tale contesto, come analoga facoltà sia attribuita alle autorità doganali, con riferimento ai medesimi reati.
Il nuovo comma 6-bis, del citato articolo 9, introdotto dalla lettera h) del comma 1, autorizza altresì - ove necessario per rilevanti fini probatori o per permettere l'individuazione o la cattura dei responsabili - il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a scopo di estorsione.
Il comma 2 prevede disposizioni di coordinamento della disciplina delle operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti con la nuova disciplina recata dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, come novellato dal comma 1 dell'articolo.
Il comma 3 aggiunge all'articolo 497 del codice di procedura penale un comma aggiuntivo, che permette agli agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di polizia straniere) e agli altri soggetti impegnati in attività sotto copertura, di testimoniare nei relativi processi penali utilizzando le stesse generalità di copertura, mentre il comma 4 novella le disposizioni di attuazione al codice di rito penale.
L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 353, primo comma, del codice penale, interviene sul regime sanzionatorio del reato di turbata libertà degli incanti, attualmente punito con la reclusione fino a due anni (e la multa da euro 103 a euro 1032), introducendo il minimo edittale di sei mesi di reclusione ed innalzando il massimo della pena detentiva da due a quattro anni.
L'articolo 8, comma 1, novella l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al fine di integrare la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di Pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. La novella inserisce il riferimento anche alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, punite dall'articolo 260 del cosiddetto Codice ambientale.
Il comma 2 novella l'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di esame dibattimentale a distanza dei collaboratori di giustizia. In particolare, tale modalità di esame viene prevista nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione o alle speciali misure di protezione previste per tali soggetti e si stabilisce che a tali modalità può derogarsi


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esclusivamente se il giudice ritiene assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare.
L'articolo 9 affida a specifici protocolli d'intesa, stipulati tra il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Procuratore nazionale antimafia la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.
L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (SUA), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.
In particolare si prevede che le modalità per l'istituzione dell'autorità regionale dovranno essere stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche sociali, dei rapporti con le regioni e della pubblica amministrazione e l'innovazione, e previa intesa con la Conferenza unificata.
L'articolo 11, comma 1, interviene sulla disciplina dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di modifica o revoca delle speciali misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia, adottati dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.
Il comma 2 novella l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, relativamente alla corresponsione, nei confronti dei testimoni di giustizia, di una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, in particolare intervenendo sulle modalità e termini per la domanda di concessione dell'elargizione e disponendo, per le somme corrisposte al testimone di giustizia, la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.
L'articolo 12 novella il decreto-legge n. 345 del 1991, relativamente alla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.
In particolare, sono aggiornati i riferimenti al Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e al Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare con quelli al Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna e al Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, viene eliminato il riferimento all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ed è inserito nell'organismo il direttore della DIA.
L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 25 maggio prossimo.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.
Nuovo testo C. 2128 Meta.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva


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formulato una proposta di parere favorevole con condizione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO condivide la proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo una valutazione contraria sulle modalità di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) esprime il proprio dissenso sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando innanzitutto come l'opposizione abbia una sola modalità di copertura degli oneri finanziari recati dalle proprie proposte di legge, costituita dall'incremento delle entrate tributarie o contributive, laddove invece il Governo dispone di una pluralità di strumenti per finanziare i propri interventi legislativi.
Sul piano del merito rileva come la valutazione negativa espressa sulle modalità di copertura previste dal comma 2 dell'articolo 1 risulti incoerente, in quanto anche diverse misure adottate in questa legislatura dal Governo, quali, ad esempio, la cosiddetta «Robin Tax» abbiano anch'esse certamente effetti inflattivi. Inoltre, evidenzia come i maggiori oneri che deriverebbero per gli automobilisti dall'aumento dell'accisa risulterebbero estremamente modesti, a fronte dei notevoli benefici di cui godrebbero i cittadini grazie al rinnovo del materiale rotabile delle Ferrovie. Ritiene quindi che la maggioranza ed il Governo debbano individuare forme di copertura alternative.

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur condividendo le finalità complessive dell'intervento legislativo, ritiene che non competa né al relatore né alla Commissione Finanze individuare coperture finanziarie alternative a quelle previste dal provvedimento.
Passando agli aspetti di merito, rileva come la proposta di legge affronti certamente un tema molto importante, ma non crede che il finanziamento del materiale rotabile delle Ferrovie possa essere individuato attraverso gli incrementi delle accise sui carburanti, invitando casomai il Presidente ed il relatore ad adoperarsi presso la Commissione Bilancio al fine di dare soluzione ai problemi di copertura del provvedimento.
Dichiara quindi il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rileva come non sia compito del relatore o della Commissione indicare modalità di copertura alternative a quella individuata dalla proposta di legge.
Sottolinea inoltre come le Ferrovie dello Stato dispongano di risorse finanziarie per il rinnovo del materiale rotabile che non sono state ancora integralmente spese, in quanto la realizzazione delle carrozze ferroviarie comporta tempi piuttosto ampi. Ciò aumenta le perplessità concernenti la copertura recata dal comma 2 dell'articolo 1, in quanto l'incremento delle accise avrebbe effetti immediati, mentre le risorse finanziarie rivenienti da tale aumento verrebbero concretamente impegnate solo in una fase successiva.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea come, in un'ottica di corretti rapporti tra maggioranza ed opposizione, non sia compito della Commissione Finanze affermare che la copertura individuata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento, non risulta corretta, soprattutto quando si consideri che analoghe modalità di copertura sono state utilizzate in passato dal Governo. Piuttosto, sarebbe opportuno che la Commissione suggerisse alla Commissione Trasporti eventuali modifiche al predetto comma 2, ad esempio escludendo dall'incremento delle accise i carburanti utilizzati in alcuni settori, quali ad esempio l'autotrasporto e l'agricoltura.

Francesco BARBATO (IdV) ribadisce l'urgenza di intervenire sul settore dei


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trasporti ferroviari, in cui, accanto ad alcune eccellenze, si registrano gravissimi problemi, che riguardano i servizi di trasporto regionale ed interregionale utilizzati giornalmente da centinaia di migliaia di pendolari, i quali, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, sono costretti a viaggiare in condizioni spesso intollerabili. Ritiene quindi pienamente condivisibile l'intervento legislativo, che dispone un finanziamento in favore delle Ferrovie dello Stato per affrontare nell'immediato tale problematica.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il decreto-legge n. 185 del 2008 già preveda un finanziamento in favore delle Ferrovie dello Stato per il rinnovo del materiale rotabile di circa 480 milioni di euro, che non risultano essere stati ancora integralmente utilizzati.

Ignazio MESSINA (IdV) condivide le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, evidenziando come la questione politica fondamentale sia quella di capire se i gruppi di opposizione abbiano o meno un loro spazio per avanzare proposte legislative. In tale contesto, la proposta di parere formulata dal relatore risulta semplicistica, in quanto si limita ad esprimere un parere negativo sulle modalità di copertura degli oneri finanziari determinati dal provvedimento, senza tuttavia assumersi la responsabilità di dare una valutazione complessiva sul provvedimento. Se la maggioranza ed il Governo intendono veramente affrontare i problemi del trasporto ferroviario, occorre dunque che essi indichino le forme attraverso le quali finanziare tale intervento.
Con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal Presidente, considera necessario far conoscere la circostanza che le Ferrovie dello Stato non sono in grado di impegnare in tempi rapidi le risorse finanziarie poste a loro disposizione per il rinnovo del materiale rotabile, suggerendo pertanto l'opportunità di procedere all'audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA.

Renzo CARELLA (PD) sottolinea come il provvedimento in esame debba essere considerato anche alla luce della grave situazione di crisi in cui versano molte imprese, alcune delle quali ubicate nel Lazio, produttrici di materiale rotabile ferroviario. Occorre quindi che il Governo chiarisca quale sia la sua effettiva posizione rispetto all'obiettivo di migliorare la qualità del servizio ferroviario per i pendolari, facendosi carico di individuare le relative coperture finanziarie.
In riferimento alle considerazioni del Presidente Conte, considera grave che le Ferrovie dello Stato non siano state in grado spendere le risorse finanziarie assegnate loro per tale finalità, rilevando come le carrozze ferroviarie possano essere realizzate nell'arco di circa tre mesi.

Franco CECCUZZI (PD) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rilevando inoltre come il finanziamento di 480 milioni di euro in favore delle Ferrovie disposto dal decreto-legge n. 185 del 2008 sia stato utilizzato per l'esperimento di una gara, tuttora in corso, per l'acquisto di materiale rotabile relativo sia ai collegamenti ferroviari «Intercity» sia per i trasporti pendolari, laddove invece la proposta di legge in esame è specificamente finalizzata a finanziare il rinnovo del materiale rotabile utilizzato per i trasporti regionali ed interregionali. Ritiene quindi che le maggiori risorse assicurate dal provvedimento determinerebbero certamente effetti positivi sulla qualità complessiva del servizio ferroviario.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore (vedi allegato 6).

La seduta termina alle 14.55.


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RISOLUZIONI

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari.
(Discussione e rinvio)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Maurizio DEL TENNO (PdL) illustra la propria risoluzione, la quale impegna il Governo ad assumere un'iniziativa normativa volta a disporre la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dell'esclusione dal reddito d'impresa del 50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, rilevando come tale proroga sia suggerita non soltanto da motivazioni di ordine politico-amministrativo, ma anche da valutazioni di carattere più strettamente tecnico.
In particolare, sotto un primo profilo, appare opportuno mantenere in vigore, nell'attuale fase di crisi economica, tutte quelle misure che, come la predetta detassazione degli investimenti in macchinari, possono assicurare un concreto aiuto alle imprese, contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia. Sotto un secondo profilo, osserva come la proroga della predetta misura di detassazione al 31 dicembre 2010 consentirebbe alle imprese di decidere la realizzazione di interventi di rinnovamento della propria dotazione infrastrutturale con maggiore cognizione di causa, sulla base delle risultanze dei bilanci approvati, ed inciderebbe in un periodo, quello estivo, nel quale generalmente si realizzano tali investimenti.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione delle zone franche termali.
C. 2485 Ceccuzzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 9 marzo 2010.

Franco CECCUZZI (PD), relatore, ribadisce la proposta di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge, ad audizioni dei rappresentanti delle regioni interessate, dell'Associazione nazionale comuni termali, della Federterme, della Federalberghi e delle organizzazioni datoriali di settore.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide la proposta del relatore di procedere ad una serie di audizioni, che sarà valutata, nel dettaglio, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocato per la giornata odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione giudici tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 16.50.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Informa inoltre che le Commissioni Bilancio e Cultura esprimeranno il proprio parere non prima di domani mattina. Conseguentemente, sulla base di quanto già preannunciato al termine della seduta antimeridiana, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle 9,45 della giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato di riferire sul provvedimento in Assemblea.

La seduta termina alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VI Commissione - Mercoledì 19 maggio 2010


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ALLEGATO 1

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1. 1.Del Tenno.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dei loro familiari.
1. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 2013 aggiungere le seguenti: e cessano in caso di interruzione del rapporto di lavoro dipendente.
1. 3.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 1.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*2. 2.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*2. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 1.Pugliese.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

Conseguentemente, al comma 1, lettere b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 2.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 3.Tabacci, Mosella Calearo Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.
3. 4.Borghesi, Barbato, Messina.


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Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 5.Tabacci, Mosella Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
3. 6.Germanà.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere la parola: dipendente.
3. 7.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 8.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 9.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera c) dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.
3. 10.Occhiuto.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: da imprenditrici o da lavoratrici autonome o.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il secondo periodo.
4. 1.Pugliese.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La componente variabile può essere utilizzata entro il limite massimo di compensazione di 25.000 euro anno, elevato a 50.000 euro anno in favore di coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. La parte eccedente può essere utilizzata in compensazione, sino ad esaurimento, nelle annualità successive.
4. 2.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: per il quale con le seguenti: nel quale.
4. 3.Soglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera a), è incompatibile con la contemporanea fruizione dei benefici disposti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008.
4. 4.Il Relatore.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 5.Misuraca.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Il credito d'imposta attribuito ai lavoratori dipendenti può essere computato dal datore di lavoro che opera le ritenute fiscali. Per i lavoratori esentati dalla presentazione di modelli di dichiarazioni fiscali, le indicazioni di cui al precedente comma 3 possono essere fornite col modello CUD rilasciato dal datore di lavoro. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono emanate specifiche disposizioni operative al riguardo.
4. 6.Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ogni nuovo assunto deve sempre ritenersi in possesso delle caratteristiche oggettive e soggettive previste, per la concessione di benefici fiscali e/o previdenziali, da leggi nazionali o regionali per l'incremento del numero di dipendenti.
5. 1.Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e/o previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali in vigore per incentivare l'incremento del numero di dipendenti.
5. 1.Il Relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I benefici richiamati dal comma 1 sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti, a patto che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso.
5. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le parole: né con gli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della presente legge.
5. 3.Pagano.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
5. 4.Savino.

ART. 6.

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici.
6. 1.Il Relatore.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 2.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.
6. 3.Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 4.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
6. 5.Del Tenno.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alle medesima lettera, sopprimere la parola: dipendente.
6. 6.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 7.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 8.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1.Pugliese.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le attività di cui al presente articolo sono finanziate con le risorse previste dall'articolo 15.
10. 2.Il Relatore.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica


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destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, ai soggetti di cui all'articolo 3.
10. 01.Occhiuto.
(Approvato)

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Il Governo italiano dovrà impegnarsi a stipulare con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.
11. 1.Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo italiano promuove la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.
11. 1.Il Relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

Sopprimere i commi 2 e 3.
11. 2.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 12.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati con le seguenti: ovvero per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 1.Il Relatore.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per esaurimento dei relativi fondi con le seguenti: per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 2.Il Relatore.

Sopprimere i commi da 7 a 9.
12. 3.Il Relatore.

Al comma 12, sostituire le parole: esaurimento dei fondi disponibili con le seguenti: raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 4.Il Relatore.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. La domanda può essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del modello di istanza con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
12. 5.Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) se trasferisce la sua residenza o il suo domicilio fuori dall'Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge.
13. 1.Occhiuto.


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Sopprimere i commi da 5 a 7.
13. 2.Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
13. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: al capo II con le seguenti: alla presente legge.
14. 1.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , in analogia fino alla fine del comma.
14. 2.Savino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I crediti d'imposta di cui all'articolo 2 sono assegnati sino a concorrenza di 300 milioni di euro l'anno, destinando dette risorse per i 2/3 a favore di soggetti dotati di diploma di laurea specialistica.
14. 3.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
14. 4.Pagano.

Sopprimere il comma 3.
14. 5.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
14. 6.Del Tenno.

Sostituire la rubrica con la seguente: Limite massimo di risorse assegnabili e suddivisione delle stesse.
14. 7.Il Relatore.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito


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fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:
1) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
2) finanziamento delle misure di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al riconoscimento del credito di imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno;
3) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 280-283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per le attività di ricerca industriale;

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 01.Borghesi, Messina, Barbato.

ART. 15.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Quota parte del gettito di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono individuati i centri di ricerca che possono fruire del finanziamento medesimo, è definito l'ammontare complessivo del medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.
15. 1.Pugliese.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 2 è destinata al finanziamento di contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013, stipulati da università o centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise con soggetti di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, è definito l'ammontare complessivo del finanziamento, sono individuati le università e i centri che possono fruire del finanziamento medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.
15. 1.Pugliese (Nuova formulazione).

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In attesa della piena operatività del fondo di cui al comma 1, gli oneri conseguenti all'applicazione degli articoli 10 e 11 sono coperti con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 5 milioni di euro per le prime due annualità di operatività della presente legge.
15. 2.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
15. 3.Germanà.

ART. 16.

Al comma 3 sostituire le parole da: per la presentazione fino a: stessa Agenzia con le seguenti: per le definizioni delle modalità di gestione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 da parte dell'Agenzia, nonché del rimborso spese spettante all'Agenzia.
16. 1.Misuraca.


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ALLEGATO 2

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: crediti d'imposta in favore sia con le seguenti: minore imponibilità del reddito in favore e dopo la parola: Italia sostituire la parola: sia con le seguenti: , nonché benefici in favore.
1. 10.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: crediti d'imposta con le seguenti: benefici fiscali.
1. 11 Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimere l'articolo 2.
2. 10.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici fiscali e sostituire la parola: 2 con la seguente: 4.
3. 11 Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: 1o gennaio 1969, inserire le seguenti: in possesso di un titolo di laurea,.

Al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: , acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream,.
3. 12 Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Caratteristiche dei benefici).

1. I redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 30 per cento, per i soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c);
b) 20 per cento, per le lavoratrici dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;
c) 10 per cento, per le lavoratrici dipendenti destinate ad una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88


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del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 3.
5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite specifiche disposizioni operative al riguardo.
4. 10.Il Relatore.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Caratteristiche dei benefici).

1. I redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 20 per cento, per le lavoratrici dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;
b) 30 per cento, per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 3.
5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite specifiche disposizioni operative al riguardo.
4. 10.Il Relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: 1o gennaio 1969, inserire le seguenti: in possesso di un titolo di laurea,.

Al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: , acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream,.
6. 10 Il Relatore.
(Approvato)


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Sopprimere l'articolo 12.
12. 10 Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Cause di decadenza dei benefici).

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
13. 10.Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire gli articoli 14 e 15 con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).

1. La concessione dei benefici di cui ai Capi II e III della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. A decorrere dall'anno 2010, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del Capo IV della presente legge, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.
4. Nelle more della piena operatività del fondo di cui al comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, pari a 5 milioni di euro per i primi due anni di applicazione della presente legge, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. 10 Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimere l'articolo 16.
16. 10.Il Relatore.
(Approvato)


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ALLEGATO 3

5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione parlamentare in esame, che muove da una vicenda riportata dagli organi di stampa riguardante un ufficiale della Guardia di finanza, da quasi un decennio in servizio presso altra Amministrazione dello Stato, si chiede, in sintesi, di conoscere quali iniziative si intendano assumere «per assicurare la piena trasparenza dell'azione del Corpo, disponendo l'attivazione di meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale» dei relativi appartenenti.
In proposito il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito gli elementi che si riportano.
È noto come la Guardia di finanza assolva - con riconosciuta abnegazione e professionalità - una delicata ed importante funzione a tutela di primari interessi della collettività, concernenti la sicurezza economico-finanziaria del Paese e dell'Unione europea, anche attraverso un'azione di servizio a tutela della spesa pubblica, mirata altresì al contrasto dei delitti contro la pubblica amministrazione e, in particolare, dei fenomeni di corruzione.
L'operatività del Corpo nello specifico settore di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione è assicurata attraverso l'esercizio di un complesso di potestà e di attribuzioni normativamente previste, che comprendono quelle più squisitamente repressive di polizia giudiziaria, quelle tipicamente amministrative ed amministrativo-contabili.
Oltre all'attività di tipo repressivo, l'azione del Corpo nello specifico contesto operativo assume anche una connotazione di tipo preventivo. L'Istituzione infatti ha costituito un apposito Reparto altamente specializzato, il Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione, già incaricato di fornire all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione la propria collaborazione ed il supporto per lo svolgimento di indagini - anche di tipo eminentemente conoscitivo - nonché di accertamenti e studi che abbiano ad oggetto Pubbliche amministrazioni.
Analoghi rapporti di collaborazione, peraltro in via di formalizzazione anche in un protocollo di intesa ad hoc, sono intrattenuti dalla Guardia di finanza con il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, al quale, come noto, sono state trasferite le funzioni del (soppresso) citato Alto Commissario e sono attribuite le competenze di «Autorità nazionale anticorruzione» ai sensi dell'articolo 6 della «Convenzione ONU contro la corruzione», adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata con legge n. 116 del 2009.
I militari della Guardia di finanza si caratterizzano, inoltre, come anche affermato dallo stesso interrogante, per l'«assoluta onestà e completa dedizione ai compiti loro affidati».
Il Corpo, del resto, ha sempre prestato elevatissima attenzione nella prevenzione e nel contrasto di eventuali comportamenti illeciti da parte dei propri appartenenti, sulla base delle disposizioni, contemplate anche in fonti normative primarie, correlate al particolare status rivestito nonché al peculiare ordinamento dell'Amministrazione.


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Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tutti i militari del Corpo sono soggetti ai generali doveri di legalità, fedeltà, diligenza, rettitudine e trasparenza previsti dalla Costituzione (articoli 54 e 97), dal codice penale e di procedura penale e da leggi speciali (fra cui la legge 9 dicembre 1941 n. 1383), dalle norme in materia di pubblico impiego e dal Regolamento di disciplina militare, nei confronti del personale dell'istituzione trovano infatti applicazione, in particolare:
a) le leggi di stato (tra queste, leggi n. 113 del 1954, n. 599 del 1954 e n. 833 del 1961), nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957);
b) i codici penali militari di pace e di guerra;
c) la «legge sui principi» (legge n. 382 del 1978) ed il Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986);
d) alcune leggi speciali, come quella che prevede uno specifico reato militare quale la «collusione con estranei per frodare la finanza» (legge n. 1383 del 1941), che può essere integrato con il semplice accordo con un soggetto estraneo all'Amministrazione e può rilevare anche ai fini del diritto penale comune;
e) il Codice deontologico interno (circolare n. 400.000 in data 21 novembre 1995), il quale, tra l'altro, reca misure relative al comportamento che devono tenere i militari della Guardia di finanza fuori dal servizio e nei rapporti con soggetti privati/economici con cui vengano in contatto nel corso dell'attività svolta.
Nell'ambito di tale codice è stato previsto, peraltro, che «Sino alla definitiva approvazione delle norme concernenti l'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria e delle relative disposizioni di attuazione, l'appartenente alla Guardia di Finanza comunica volontariamente all'Amministrazione, in un'ottica di trasparenza, le proprie disponibilità patrimoniali nonché le successive variazioni di rilievo. Con il consenso degli aventi diritto, segnala altresì quelle riferibili al proprio nucleo familiare o ad altri conviventi»;
f) numerose circolari diramate in materia dal Comando Generale.

A questo quadro di obblighi e precetti fa espresso richiamo, fra l'altro, l'Istruzione sull'attività di verifica della Guardia di Finanza - la circolare n. 1/2008 - diramata lo scorso anno a tutti i Reparti del Corpo, con cui sono state razionalizzate ed aggiornate le direttive operative in materia di controlli per finalità di contrasto all'evasione fiscale e che comprende specifiche indicazioni riguardanti le regole di condotta dei militari.
In tale contesto, è stata richiamata l'attualità del citato Codice deontologico per i militari della Guardia di Finanza, il cui rispetto assume una importanza particolare per il personale addetto alle verifiche in quanto quest'ultimo:
svolge un servizio connotato da frequenti e duraturi contatti con i privati cittadini;
esercita mansioni di estrema delicatezza, che incidono in maniera significativa sugli interessi economici dei cittadini.

La circolare n. 1/2008, pertanto, rimarca la necessità che il predetto personale assicuri sempre il rispetto di tutti i precetti contenuti nel menzionato Codice deontologico, ivi compresi quelli in tema di tutela dell'immagine e del prestigio dell'Istituzione e di trasparenza.
Nell'istruzione sull'attività di verifica, il richiamo a questo insieme di regole comportamentali e deontologiche, è accompagnato:
da una puntuale illustrazione dei diritti dei contribuenti che i militari del Corpo devono garantire nel corso delle verifiche fiscali;


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da un nuovo sistema di controllo interno sulla regolarità delle verifiche, da esercitare a campione sia durante l'esecuzione dell'attività ispettiva, ponendo attenzione anche ai rapporti fra verificatori e contribuenti, sia al termine di questa, mediante analisi Critica degli atti compilati.

Il personale del Corpo, in particolare quello appartenente alla categoria ufficiali, è inoltre soggetto ad una frequente mobilità, mediamente ogni quattro anni. In tale contesto ai fini dell'avvicendamento e/o dell'assegnazione ad una nuova sede si tiene anche conto delle eventuali situazioni di incompatibilità (per la presenza di parenti e/o affini che esercitano attività industriali, commerciali o professionali ovvero che prestano servizio nel Corpo).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di disciplina militare, sono obbligatori costanti flussi informativi tra il personale e l'Amministrazione, onde consentire di prevenire efficacemente ogni possibile alterazione del regolare svolgimento del servizio.
Da quanto innanzi sinteticamente esposto, si rileva come il sistema di disposizioni concernente il personale della Guardia di finanza, che per molteplici aspetti non trova riscontro in altre Amministrazioni pubbliche, risulti organico e puntuale, dando già piena garanzia della relativa adeguatezza.
Il Comando Generale evidenzia, inoltre, su un piano più generale, che è attualmente in fase di esame in Senato il disegno di legge recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (AS n. 2156), che, in sintesi:
a) all'articolo 1 prevede l'istituzione di un Piano Nazionale anticorruzione in ossequio a quanto stabilito dalla Convenzione ONU contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 e da una delle 22 raccomandazioni formulate all'Italia dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, a seguito della valutazione della situazione esistente nel nostro Paese che il predetto organismo ha sviluppato tra l'ottobre 2008 ed il giugno 2009;
b) negli articoli 3 e 5 regola l'introduzione di misure per favorire la trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici attraverso la previsione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e dell'elenco, istituito presso le Prefetture, dei fornitori e dei prestatori di servizi non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;
c) nel Capo III (articoli 9-12) contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, tra cui cause di ineleggibilità all'ufficio di deputato (articolo 10) e modifiche al codice penale che aggravano le pene per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (articolo 12).

Va infine osservato che al Capo II «Misure preventive» della Convenzione ONU, è previsto in sintesi che:
a) ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, alfine di adottare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti» (articolo 7);
b) ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato incoraggia in particolare l'integrità, l'onestà e la responsabilità dei propri pubblici ufficiali, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico» e, soprattutto al comma 5, che «ciascuno Stato si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che obblighino i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorità competenti, in particolare, ogni loro attività esterna, impiego, investimento, bene ed ogni dono o vantaggio sostanziale dal quale potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale» (articolo 8, comma 1).

Le citate previsioni sono state altresì ribadite dalla raccomandazione n. 14 del


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Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che evidenzia l'opportunità di:
fissare standard etici coerenti da parte delle singole Autorità statali, che devono essere fatti rispettare per tutti coloro che operano nella Pubblica Amministrazione, compresi manager e consulenti, a tutti i livelli;
intraprendere azioni per garantire un sistema disciplinare celere in caso di violazione degli standard, anche senza una condanna penale.


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ALLEGATO 4

5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si chiede di conoscere quale sia il regime fiscale applicabile alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche per il tramite dell'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees).
In particolare, l'onorevole interrogante domanda se tali erogazioni, effettuate da persone fisiche titolari di reddito d'impresa o da società, siano integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999.
A tal proposito, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000 - tra i quali sono ricomprese le «organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro» - sono detraibili nella misura del 19 per cento del loro ammontare e nel limite di importo di euro 2.065,83 ai sensi del combinato disposto degli articoli 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In alternativa, le persone fisiche titolari di reddito di impresa possono avvalersi, per le predette erogazioni, della integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 sono detraibili nella misura del 19 per cento del loro ammontare e nel limite di importo di euro 2.065,83 ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. e dell'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In alternativa, gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa possono avvalersi, per le predette erogazioni, della integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 133 del 1999.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate dai titolari di reddito di impresa in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa.


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ALLEGATO 5

5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione a risposta immediata in esame, per quanto di competenza dell'amministrazione finanziaria, il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato quanto segue.
Si deve premettere che, in virtù dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, è stato introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2008, il nuovo criterio di versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF).
Fino al 31 dicembre 2007, pertanto, l'ADDIRPEF veniva versata da contribuenti e sostituti d'imposta che utilizzavano il modello di versamento F24, senza indicare il comune beneficiano del versamento e le somme riscosse tramite F24 venivano riversate dall'Ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sull'apposita contabilità speciale n. 1903 gestita dal Ministero dell'interno, ovvero sulle contabilità speciali delle Regioni, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano, cui è riconosciuta competenza primaria in materia di finanza locale.
Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato che non utilizzavano il modello F24, invece, effettuavano il versamento delle ritenute per l'ADDIRPEF direttamente sulle predette contabilità speciali, sempre senza l'indicazione del comune beneficiano.
Le somme complessivamente affluite sulla citata contabilità speciale n. 1903 venivano, infine, ripartite tra i comuni beneficiari a cura del Ministero dell'interno, entro l'anno successivo a quello in cui era stato effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, secondo quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Va precisato, quindi, che nell'anno solare 2007 i versamenti dell'ADDIRPEF erano riferiti alle somme dovute per l'anno d'imposta 2006, nonché all'acconto del 30 per cento per l'anno d'imposta 2007.
A partire dal 1o gennaio 2008, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 ha disciplinato le nuove modalità di versamento diretto a i comuni competenti dell'ADDIRPEF, prevedendo quanto segue:
i contribuenti ed i sostituti d'imposta che utilizzano i modelli F24 e F24 «enti pubblici» (F24-EP) devono indicare nel modello il comune beneficiano del versamento;
l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Ufficio Struttura di Gestione, ripartisce tali somme direttamente in favore dei comuni, mediante accreditamento su appositi conti correnti postali intestati ai comuni medesimi, il cui elenco è gestito dal Ministero dell'interno. La ripartizione avviene in base al codice catastale del comune indicato nel modello di versamento;
i sostituti d'imposta che non utilizzano i modelli F24/F24-EP eseguono il versamento direttamente sui conti correnti postali dei comuni (ad esempio, il Service


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Personale Tesoro che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici).

È di tutta evidenza, quindi, che, a partire dal 1o gennaio 2008, i comuni devono tenere conto solamente dei dati risultanti dai propri conti correnti postali, per verificare l'intero gettito relativo all'ADDIRPEF ad essi spettante. Conseguentemente, i dati concernenti gli imponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche nel 2007 per l'anno di imposta 2006, non possono essere considerati come un valido parametro di riferimento per stimare, seppure presuntivamente, gli introiti dell'addizionale per l'anno d'imposta 2007.
I minori incassi per l'anno 2007 relativi all'addizionale in discorso rispetto a quelli teorici previsti dai comuni, non possono essere attribuiti a somme ancora da riversare agli enti locali da parte dell'Agenzia delle entrate ovvero del Ministero dell'interno. Va rilevato, infatti, che entrambi gli enti appena citati hanno completato le operazioni di versamento sulla citata contabilità speciale n. 1903 - contabilità chiusa definitivamente, a decorrere dal 1o aprile 2010, ad opera del comma 4-ter, dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
Ai fini della quadratura tra importo previsto e gettito incassato va rilevato che in alcuni casi i comuni, come risulta dal decreto del 5 ottobre 2007, introitano direttamente alcuni versamenti sui propri conti correnti postali - ad esempio, nel caso del Service Personale Tesoro che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici - che vanno aggiunti a quelli ricevuti tramite F24 e F24-EP.
È necessario tenere conto, inoltre, che il nuovo sistema di versamento dell'addizionale è fortemente influenzato da altri fattori, quali, ad esempio, gli errori commessi dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli F24 e F24-EP, l'evasione, il pagamento differito dell'imposta ed i tempi per i controlli che devono essere effettuati dall'Agenzia delle Entrate, fattori che possono incidere sulla reale entità del gettito introitato e comportare anche anomalie negli accreditamenti.
È da rilevare che circa le nuove modalità di versamento di cui si è accennato innanzi, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in sede di riunione tecnica della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nel dicembre 2009 - ha rilevato che gli enti locali non hanno compreso appieno la sostanziale differenza fra il precedente ed il nuovo Sistema di versamento. L'ANCI ha, inoltre, rappresentato l'esigenza di costituire un tavolo tecnico per l'esame delle citate problematiche, ma ad oggi tale richiesta non è stata formalizzata.
Il Ministero dell'interno ha inoltre rappresentato che l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dispone che gli acconti dell'addizionale comunale IRPEF, anno 2007, sono erogati dal Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, entro il limite del 30 per cento e sono calcolati con l'aliquota deliberata dal comune entro il 15 febbraio 2007, altrimenti con l'aliquota vigente nell'anno 2006. In relazione alle somme affluite alla contabilità speciale statale, la prima assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 12 novembre 2007, per complessivi euro 249.616.701,20.
La seconda assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 30 ottobre 2008, per complessivi euro 99.997.064,35.
In data 28 gennaio 2010 è stato disposto il pagamento conclusivo sul 30 per cento di competenza del Ministero dell'interno, per un ammontare di euro 169.031.806,01.
Il 25 marzo 2010, a seguito di un ulteriore accredito di fondi di addizionale comunale IRPEF, anno 2007, è stata effettuata un'erogazione sul 30 per cento, nella misura di euro 8.789.266,83. Dopo quest'ultimo pagamento si è dato inizio alle formalità per la chiusura del capitolo di contabilità speciale n. 1903, sul quale affluivano i predetti fondi.


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Il totale dei quattro pagamenti effettuati, come 30 per cento, di acconto addizionale comunale all'IRPEF anno 2007, ammonta ad euro 527.434.838,39 e pertanto, da parte del Ministero dell'interno, null'altro è dovuto ai comuni.
Infatti, il restante 70 per cento dell'addizionale comunale 2007 è erogato dall'Agenzia delle Entrate e tiene conto delle variazioni di aliquota deliberate o pubblicate successivamente al 15 febbraio 2007.


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ALLEGATO 6

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Nuovo testo C. 2128 Meta).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta, recante «Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato come il comma 2 dell'articolo 1, il quale reca la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1 del medesimo articolo, preveda l'aumento di 10 euro ogni mille litri, ovvero ogni mille chili, delle aliquote di accisa applicabili sulla benzina, sull'olio da gas o da gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a individuare una diversa forma di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto l'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti, oltre a determinare un incremento della pressione fiscale sui contribuenti che risulterebbe particolarmente nocivo nell'attuale fase di crisi economica, rischierebbe di comportare una lievitazione del livello dei prezzi al consumo che peserebbe soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.

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