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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 19 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ... 198

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 199

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abbinate (Parere alla IV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni) ... 202
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) ... 205
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 206

SEDE LEGISLATIVA:

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. C. 2131 , approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (Discussione e approvazione) ... 202
ALLEGATO 3 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) ... 207

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) e docenti universitari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205) ... 204

AVVERTENZA

ERRATA CORRIGE ... 204

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 19 maggio 2010


Pag. 198

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori

Valentina APREA, presidente, propone di passare all'esame in sede consultiva del testo unificato C. 3261 sulla ripartizione della quota dell'otto per mille.
La Commissione concorda.


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Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.
Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo PARISI (PdL), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame contiene disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Più in particolare, ricorda che l'articolo 1, contiene disposizioni relative ai criteri per la ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale. Il comma 1 prevede infatti che alla ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. A tal fine, entro il 15 luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande valutate favorevolmente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta necessaria per la valutazione delle stesse. Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 1, che riguarda anche aspetti di competenza della VII Commissione, dispone che nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è comunque assicurato il rispetto dei seguenti criteri: a) equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale; b) finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; c) destinazione delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali. Il comma 3 prevede infine che le risorse di cui al comma 1 non possono essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle di cui all'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze impreviste assolutamente straordinarie.
Ricorda che a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», all'articolo 47, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in quota-parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in quota-parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, comma 3). Sottolinea altresì che relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 prevede che tali quote vengano utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali; dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del


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clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo. Con diversi interventi normativi, successivamente, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e, infine, all'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Rileva che i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222. Gli interventi devono presentare il carattere di straordinarietà (effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente). Gli interventi ammissibili devono inoltre essere tali da consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario. I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998). Precisa che sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro. Peraltro, la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 4). La procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse, predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa entro il 15 marzo antecedente (articolo 5, comma 1), avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla relazione tecnica che deve essere presentata sulle singole iniziative (articolo 5, comma 2).
Sottolinea inoltre che sono escluse, anche se pervenute entro i termini, le richieste sprovviste della relazione tecnica e della relativa documentazione. La Presidenza del Consiglio esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno (articolo 5, comma 3). Esaurita la fase istruttoria, entro il 30 settembre, lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere (articolo 7, comma 1). Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno (articolo 7, comma 2) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 7, comma 3). I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia (articolo 8, comma 1), i quali verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi (articolo 8, comma 2). A tal fine, è previsto l'obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, la relazione deve essere corredata anche di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale (articolo 8, comma 2-bis). È altresì prevista una specifica procedura di revoca dei finanziamenti nelle ipotesi in cui l'intervento non sia stato avviato entro il termine di 18 mesi dal mandato di


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pagamento (articolo 8-bis). In tali casi, l'amministrazione competente ad ordinare il pagamento assegna al soggetto beneficiario un ulteriore termine della durata massima di 90 giorni; alla scadenza di quest'ultimo, se la realizzazione dell'intervento non è stata avviata, si procede alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'importo del contributo così recuperato viene versato interamente all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato nell'ambito della pertinente unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da poter essere utilizzato nella successiva ripartizione dei finanziamenti. È infine prevista una procedura semplificata per l'approvazione di variazioni di interventi già finanziati (articolo 8-ter). Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 3).
Evidenzia quindi che l'articolo 2 del provvedimento prevede invece al comma 1 che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. Ai sensi del comma 2, lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque adottato. L'articolo 3 prevede infine che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera c) del testo in esame, segnala che tale disposizione, nell'ambito delle quattro tipologie di interventi già individuate dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 - e confermate dalla proposta di legge in questione -, stabilisce, a differenza di quanto previsto dal precedente regolamento, che la quota di risorse da destinare agli interventi di conservazione dei beni culturali sia prioritariamente destinata alle richieste presentate da enti territoriali. Ritiene che tale modifica sia particolarmente significativa, in quanto elimina la possibilità di presentazione di progetti nel settore della conservazione dei beni culturali alle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il Ministero per i beni e le attività culturali, agli enti pubblici e privati ed alle persone giuridiche, che invece sono contemplati nel regolamento vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto della Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Si tratta di una novità di grande impatto sull'amministrazione dei beni culturali, poiché può provocare, in sostanza, a causa della normale incapienza dei fondi disponibili rispetto al numero delle richieste presentate, l'indisponibilità di risorse derivanti dall'8 per mille per i progetti di restauro e consolidamento di beni culturali presentati dalle Soprintendenze, con il conseguente venir meno di una fonte di finanziamento attualmente esistente e di notevole importanza per il Ministero per i beni e le attività culturali. I progetti direttamente provenienti dall'amministrazione centrale e periferica del Ministero di solito rivestono carattere di urgenza e presentano una significativa importanza nell'ambito della programmazione delle azioni di tutela del patrimonio culturale. Tali progetti risulterebbero, in base alla riforma proposta, posposti rispetto a quelli dei Comuni, venendo con ciò a mancare la possibilità per il Ministero di presentare progetti finalizzati al consolidamento, recupero e manutenzione di beni di propria competenza non altrimenti finanziabili, attesa la scarsissima disponibilità di fonti di finanziamento alternative.
Alla luce delle considerazioni espresse, ritiene che vada modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 nel senso di riconoscere la valutazione prioritaria ivi


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prevista anche per le richieste presentate da questo Ministero. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Propone quindi di sospendere brevemente la seduta, per procedere alla discussione delle proposte di legge in sede legislativa.

La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.40.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abbinate.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Paolo GRIMOLDI (LNP), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno eliminare la prima condizione della proposta di parere, coordinando conseguentemente la condizione n. 2.

Valentina APREA, presidente, concorda con la proposta della collega Ghizzoni che consente di chiarire meglio le competenze dei dicasteri interessati all'applicazione del provvedimento.

Paolo GRIMOLDI (LNP), relatore, accogliendo la richiesta della collega Ghizzoni, riformula conseguentemente la proposta di parere nel senso da lei indicato (vedi allegato 2).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.20.

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.
C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.
(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione delle proposte di legge in titolo.

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.
Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, pervenendo alla definizione di un nuovo testo del progetto di legge n. 2131 approvato dal Senato, giungendo al trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 maggio 2010.
In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che la Commissione,


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ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, illustra le proposte di legge in titolo, ricordando il proficuo lavoro svolto dalla Commissione. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge n. 1192 e n. 2317.

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con il provvedimento in esame che condivide.

Valentina APREA, presidente, sulla base di quanto richiesto dal relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente al quale sono abbinate le proposte di legge n. 1192 e n. 2317.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, adottato nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14.30 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.35.

Valentina APREA, presidente avverte che non sono stati presentati emendamenti e ordini al giorni al testo base in esame.
Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Fabio EVANGELISTI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, rilevando che con esso si prevede un percorso formativo anche per i laureati in scienze motorie.

Sabina ROSSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, ricordando peraltro che con tale provvedimento non si risolvono tutti i problemi, dato che è necessario definire in modo più puntuale il profilo professionale dei laureati in scienze motorie, anche tenendo conto delle sperimentazioni effettuate.

Valentina APREA, presidente, sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione, che ha anche svolto un'apposita missione di approfondimento all'estero sui temi oggetto del provvedimento.

Antonio PALMIERI (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Giovanni LOLLI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, è favorevole al provvedimento, pur sottolineando che non tutti i problemi sono stati risolti. È necessario definire infatti un provvedimento che definisca in modo puntuale la figura


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professionale dei laureati in scienze motorie.

Valentina APREA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.
Ricorda che, trattandosi di un progetto di legge consistente in un solo articolo, a norma dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.
Indice quindi la votazione finale per appello nominale.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base, risultando quindi assorbite le proposte di legge n. 1192 e n. 2317 (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) e docenti universitari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 325 del 18 maggio 2010, a pagina 203, prima colonna, trentunesima riga, sopprimere le parole: «del presidente».

VII Commissione - Mercoledì 19 maggio 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abbinate)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenze il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 e abbinata;
rilevato che la legge n. 162 del 2009, già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (articolo 1 comma 3);
sottolineato altresì con riferimento all'articolo 2 che occorre prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;
segnalato che con riferimento al premio nazionale di cui all'articolo 3, occorre prevedere che la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Occorre sopprimere l'articolo 2 e raccordare le finalità indicate all'articolo 1 del provvedimento con le iniziative già disciplinate dalla legge n. 162 del 2009;
2. Nel caso in cui non venisse accolta la condizione sub 1, all'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere, infine, il seguente periodo «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative»
3. All'articolo 2, dopo il comma 2, è necessario aggiungere un comma 3, del seguente tenore: «Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»;
4. All'articolo 3, al comma 1, occorre sostituire le parole «il Ministero della difesa istituisce» con le seguenti «Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato».


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abbinate)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 Di Stanislao e abbinata, concernente «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»;
rilevato che la legge n. 162 del 2009, già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (articolo 1, comma 3);
sottolineato altresì, con riferimento all'articolo 2, che occorre prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;
segnalato che, con riferimento al premio nazionale di cui all'articolo 3, occorre prevedere che la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative»;
2. All'articolo 2, dopo il comma 2, è necessario aggiungere il seguente comma: «3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»;
3. All'articolo 3, al comma 1, occorre sostituire le parole «il Ministero della difesa istituisce» con le seguenti: «Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato».


Pag. 207

ALLEGATO 3

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie C. 2131 (approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato) e abbinate C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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