Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 26 maggio 2010


ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 109
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) ... 123
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, Pes, Siragusa, De Torre, Lolli, Levi, Nicolais, Picierno, Mazzarella, Antonino Russo, De Biasi, Rossa) ... 128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 115
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 134

Sull'ordine dei lavori ... 118

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO). Atto n. 209 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e approvazione - Parere favorevole con osservazioni) ... 118
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ... 139

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 66 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 118

Sui lavori della Commissione ... 121

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 121
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) ... 140

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 26 maggio 2010



Pag. 109

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Atto n. 205.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2010.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), ricordando che le audizioni svolte hanno evidenziato diversi rilievi critici, sottolinea innanzitutto che dal punto di vista generale era assolutamente necessario pervenire a un provvedimento sulla formazione iniziale dei docenti che rappresenta peraltro un primo tassello di una riforma più complessiva. Precisando che le sue critiche non sono di tipo ideologico e che si sforzerà di dare indicazioni costruttive, segnala che sul reclutamento la relazione illustrativa del Governo sottolinea che l'urgenza riguarda la formazione iniziale e che, in ogni caso, nonostante la complementarietà, i due aspetti possono essere disciplinati in tempi diversi. Ritiene invece che i due aspetti debbano essere disciplinati contestualmente e che non è immaginabile affrontare il tema della formazione senza disciplinare il reclutamento. Vi è senz'altro un ritardo del livello qualitativo della scuola italiana rispetto ai paesi OCSE: tali difficoltà sono da ricondurre anche a deficit di formazione degli insegnanti, ma non solo ad esso.
Osserva quindi che nel provvedimento è stata concepita in maniera molto autoreferenziale la formazione iniziale dei docenti, con una grande attenzione alle conoscenze disciplinari ma pochissima alle attività di laboratorio; rispetto ad una svolta come quella offerta dal provvedimento, si sarebbe attesa invece una soluzione diversa dalla riproposizione di vecchi schemi. Vi è quindi un eccessivo rafforzamento di discipline, ma anche la previsione di un ruolo dell'università nella formazione dei docenti che dovrà essere valutato attentamente. La scuola è infatti messa da parte rispetto all'università, con un centralismo universitario e amministrativo che pervade tutto l'impianto del provvedimento. Segnala, per esempio, che nei consigli dei tirocini la presenza di dirigenti scolastici non appare congrua, mancando una rappresentanza equilibrata tra i docenti scolastici, che conferma una scarsa attenzione per il settore scolastico. Analoghe considerazioni valgono per la composizione della Commissione di esame prevista per la fine del tirocinio. Rileva infine che manca nel provvedimento un richiamo esplicito alla scuola paritaria: l'articolo 11 riguarda gli insegnanti di ruolo e in distacco, con un previsione non applicabile alle scuole paritarie.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda che già quando era in vigore il sistema delle SSIS le scuole paritarie erano ricomprese


Pag. 110

sia per la figura dei docenti tutor che nella formazione nel suo complesso.

Paola GOISIS (LNP) chiede di togliere dalla premessa l'esplicito riferimento al fatto che si attribuisca alla responsabilità degli insegnanti, considerati non sufficientemente non preparati, i non buoni risultati della scuola italiana. Sottolinea, anzi, come recentemente è stato affermato, che gli insegnanti italiani svolgono un'attività meritoria che diventa per molti aspetti eroica. Nel merito, ritiene che occorre tenere bene distinta la specificità della scuola di infanzia rispetto alla scuola primaria, trattandosi di attività docenti molto diverse tra di loro. Sottolinea che vi sono insegnanti con anche dieci anni di servizio i quali, per varie ragioni tra le quali la cancellazione delle SSIS, non hanno potuto abilitarsi. A tal proposito, osserva che occorre prestare particolare attenzione a tale fascia di insegnanti che ha consentito, con sacrificio, la continuità didattica della scuola italiana, avendo ricevuto in cambio il più delle volte un trattamento retributivo sperequato. Rammenta inoltre che tale tipologia di insegnanti è stata chiamata in servizio dal ministero e non a discrezione: la legge n. 244 del 2007 ha creato le problematiche inerenti alle graduatorie a «pettine» e a «coda», permettendo ad alcune tipologie di insegnanti di essere inseriti in oltre tre province, con una forte migrazione di insegnanti dal Sud al Nord. Ciò ha comportato che molti insegnanti del Nord Italia siano rimasti senza collocazione a vantaggio di quelli del Sud, con una situazione che si è aggravata successivamente in conseguenza dell'approvazione del cosiddetto decreto «salva precari». Ribadisce quindi che la fascia di insegnanti non abilitati che hanno prestato docenza per anni, non possono in alcun modo essere accumunati ai neolaureati, rischiando di essere escluse del tutto dall'insegnamento.
Ritiene opportuno inoltre fare riferimento alla situazione, che ben conosce personalmente, relativa alla provincia di Padova dove gli insegnanti precari risultano tutti residenti nella provincia ma non hanno avuto la possibilità d entrare ai corsi abilitanti; rappresentano la terza fascia dei docenti non abilitati, posizionati in coda a tutti gli altri che invece sono stati più volte facilitati da vari provvedimenti legislativi. Sostiene che occorre prendere atto di tale realtà, ricordando che sulla questione ha già espresso perplessità il Consiglio di Stato che ha avuto modo di dire che di questi insegnanti deve tenersi assolutamente conto nelle decisioni che il legislatore intenderà adottare in futuro. Ritiene, in conclusione, che gli interventi che ha sollecitato siano imprescindibili perché la parte politica alla quale appartiene approvi la proposta di parere che il relatore predisporrà. Si tratta di una questione di rispetto e di onore a rendere al lavoro svolto da tali docenti, che sono colleghi suoi e di molti componenti della Commissione che svolgono il lavoro di docenti.

Maria COSCIA (PD) fa presente che farà un intervento sia sull'impianto complessivo sullo schema di regolamento in esame sia su questioni di merito. Ricorda un primo nodo di fondo, più volte sottolineato nelle varie audizioni che si riferisce al rapporto tra formazione iniziale e reclutamento ed in particolare all'esaurimento delle graduatorie esistenti. A tal proposito, ricorda i provvedimenti in materia, varati dal Governo Prodi, che aveva dato vita ad un iter complesso, pur mantenendo l'unitarietà tra formazione e reclutamento, prevedendo un piano di assunzione triennale di oltre 150 mila precari; ciò avrebbe permesso di esaurire l'annosa questione delle graduatorie permanenti, che si sarebbero trasformate in graduatorie ad esaurimento ed avrebbe messo un punto ad una situazione problematica, dando certezza di futuro a un gran numero di precari. In questo quadro, ricorda che attualmente sono stati operati all'interno della scuola numerosi tagli agli organici, in tal maniera non si potranno offrire quelle prospettive che sono necessarie alle giovani generazioni. Anche l'eccessiva anzianità del corpo docente, rilevata


Pag. 111

anche in ambito europeo non deve indurre a giudizi critici, ma va apprezzata proprio in quanto eroica, come testé ricordato dalla collega Goisis.
Lo schema di regolamento, oggetto di esame rischia quindi di essere un provvedimento foriero di illusioni in quanto prospetta la formazione del personale che non potrà accedere realmente ai ruoli. Al riguardo, ricorda che, massimamente, stanno insegnando docenti non abilitati; ciò ha comportato anni di istruzione pubblica portata avanti da docenti mancanti del titolo fondamentale. Occorre dunque ipotizzare soluzioni capaci di delineare percorsi certi. Aggiunge che la situazione dei precari è frammentata e complessa e annovera decine di migliaia di docenti appartenenti alla prima fascia, un numero rilevantissimo di neolaureati che hanno frequentato le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), che si vanno ad aggiungere a quelli già citati. Ribadisce quindi che se non si affronta alla radice il problema: lo schema di regolamento rischia quindi di ridursi ad un mero spot propagandistico. Evidenzia inoltre l'ulteriore questione relativa al rapporto fra conoscenze e competenze, oggetto di indicazioni della nota direttiva europea del 2007 che, non appare recepita nello schema di regolamento in esame. Al riguardo, ritiene che il provvedimento in oggetto sia sbilanciato nel dare maggiore rilievo alle competenze specifiche disciplinari e non alle competenze pedagogiche e didattiche, più legate alla tecnica dell'insegnamento e alla capacità di trasmettere la conoscenza. Ritiene altrettanto essenziale inoltre che, in ambito formativo, si faccia riferimento alla dimensione organizzativa della governance della scuola che è, come noto, un sistema di relazioni complesse, di cui va acquisita adeguata conoscenza. Lo schema di formazione quinquennale proposto nel provvedimento in esame d'altra parte, relativo a scuola di infanzia e scuola primaria, mostra alcune contraddizioni e soprattutto uno stacco netto con la scuola secondaria di primo e secondo grado, venendo così a mancare l'unitarietà che deve essere propria della funzione docente. A tal proposito, ritiene preferibile prefigurare una formazione iniziale comune per tutti i gradi di insegnamento per poi diversificare le specificità, facendo particolare attenzione agli aspetti tecnico-pratici, pedagogico-didattici che devono essere legati alla parte teorica e disciplinare.
Considera peraltro corretto l'inserimento del tirocinio già dal secondo anno per la scuola primaria e la scuola d'infanzia, mentre stigmatizza il fatto che per la scuola secondaria il tirocinio attivo venga posto alla fine, non dando la possibilità agli aspiranti docenti di conoscere approfonditamente e di frequentare realmente l'ambito scolastico; in questo senso, condivide quanto già espresso sul punto dalle colleghe Goisis e Santolini. Osserva altresì, che lo stesso rappresentante di Confindustria, il dottor Gentili, nella sua audizione ha rilevato che l'impianto generale dello schema di regolamento proposto delinea una relazione tra scuola e università troppo universitario-centrico. Al riguardo, ritiene fondamentale creare un rapporto paritario tra università e scuola e di scambio proficuo tra le due realtà; storicamente l'università, in materia di formazione, ha a volte privilegiato il versante teorico. Concorda quindi anche con quanto detto dalla collega Goisis circa le responsabilità di una situazione delicata e complessa quale è quella dei precari, che non possono essere addossate unicamente agli insegnanti i quali, in mancanza di una riforma organica, hanno garantito con una sorta di volontariato eroico la continuità dignitosa dell'istituzione scolastica italiana. Se non si tiene conto di tale situazione si rischia la deriva e la frana definitiva del patrimonio scolastico italiano. In merito poi alle tabelle allegate, osserva che è opportuno pensare ad un percorso specifico per la scuola dell'infanzia, da collegarsi agli insegnanti di asilo nido, in modo da garantire unitarietà per la fondamentale fascia di età che va da 0 a 6 anni. Rileva che implementando qualitativamente la formazione per quella fascia di età, giungeranno alle successive fasi scolastiche sicuramente gli alunni migliori;


Pag. 112

affinché questo si realizzi, però, va salvaguardata la specificità dei docenti di quei percorsi scolastici, come ha già correttamente rilevato nella sua audizione la professoressa Pontecorvo. Esprime altresì preoccupazioni sul fatto che scelte non oculate e ponderate possano avere una ricaduta negativa sulla scuola primaria, fiore all'occhiello universalmente riconosciuto della scuola italiana.
Auspica che le proposte precise che ha indicato, anche a nome del gruppo al quale appartiene, siano recepite per migliorare l'impianto complessivo del provvedimento in esame, rafforzando la parte più legata alla funzione docente di cui va salvaguardata l'unitarietà e la formazione all'approccio pedagogico-didattico. Conclude, infine, ribadendo ancora una volta che è necessario ritrovare il filo che lega la formazione iniziale con il reclutamento, in quanto, al di là di discorsi demagogici, occorre dare prospettive serie ai precari, dei diversi percorsi scolastici, e alle giovani generazioni.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide le espressioni dei colleghi ma, considerato il ruolo di docente universitario che ha svolto, vuole sottolineare particolarmente il richiamato centralismo dell'università che considera un sintomo del male e non una causa. Al riguardo, aggiunge che il provvedimento in esame non affronta e non taglia il nodo di Gordio relativo al reclutamento. Rammenta di aver già chiesto, una ventina d'anni fa, l'abolizione delle facoltà di scienze della formazione e che il proseguire di una situazione come quella evidenziata ha sbilanciato tutta la formazione in chiave «iperuniversitaria». Osserva, inoltre, che la forte presenza dell'università nel settore della formazione iniziale, serve a colmare un deficit formativo inerente alla preparazione di base degli studenti. Ricorda come il percorso che contemplava le SSIS, inizialmente di sette anni, oggi viene proposto in un percorso quinquennale al quale si aggiunge un anno di tirocinio. Si tratta di una formazione onerosa e complessa, con uno stipendio che rappresenta poco più del doppio dell'emolumento a sostegno del clero: in tal modo l'insegnamento diviene una sorta di volontariato sociale. Rileva quindi che non è possibile tagliare oltre 100 mila situazione lavorative docenti, mentre si immagina il nuovo scenario della formazione iniziale degli insegnanti; al riguardo ritiene essenziale recuperare preliminarmente i serbatoi del precariato, attivando anche possibili percorsi paralleli; altrimenti si incorrerà in un blocco totale degli ingressi sia oggi che per il futuro. In conclusione, come sosteneva Hegel, il quale, parlando di logica e metodo, evidenziava che l'insegnamento si apprende nello stesso modo del nuoto e cioè tuffandosi, occorre chiedersi in questo caso specifico dove sia la vasca o, meglio, chi gestisca la vasca del futuro della docenza in Italia.

Valentina APREA, presidente e relatore, intervenendo in sede di replica, ricorda che si è giunti alla fine dell'esame dello schema di regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, che ha suscitato perplessità ma anche forte attenzione da parte di tutte le componenti politiche che si sono sentite investite di una forte responsabilità nel discutere il provvedimento, giungendo alla conclusione del suo esame. Come evidenziato nel corso della discussione, rammenta che la Commissione è formata da commissari competenti che conoscono approfonditamente le materie di cui si sta discutendo. Si tratta di un provvedimento che definisce la disciplina della formazione iniziale della docenza almeno per i prossimi venti anni, avendo ben chiaro che i cicli di formazione sono lunghi, e che provvederà quindi alla formazione di almeno due generazioni di docenti.
Osserva che nella premessa della proposta di parere che predisporrà intende sottolineare la discontinuità, voluta dal Governo, rispetto al metodo delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS). Al riguardo, il Governo giustifica le nuove scelte, non addossando la responsabilità agli insegnanti ma sottolineando che la preparazione data fino ad


Pag. 113

ora non sembrerebbe più adeguata alle sfide richieste dal mondo della scuola di oggi. A tal proposito, aggiunge che per lo stesso motivo l'Esecutivo ha inteso insistere di più sulla parte disciplinare: nel provvedimento in esame vi è un totale rovesciamento del metodo di formazione proposto poiché alle scuole di specializzazione ad hoc per gli insegnanti si sostituisce, integralmente, la formazione nelle facoltà universitarie. Si dichiara disponibile comunque al confronto su questo aspetto specifico, se ciò dovesse essere richiesto dai colleghi. Aggiunge che l'identicità del percorso quinquennale per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria era stata votata favorevolmente e all'unanimità nel febbraio del 2009 dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di scienze della formazione, dando un forte appoggio al Governo per proporre l'unicità del percorso.

Maria COSCIA (PD) osserva che, in quella sede, si era sì discusso di un percorso unitario, ma che a ciò è seguita la previsione di aree specifiche.

Valentina APREA, presidente e relatore, ribadisce che il Governo si è sentito rafforzato dal ricordato parere dei presidi nel prendere la decisione assunta. Ricorda quindi che le principali richieste di modifiche al provvedimento che intende proporre concernono la specificazione dell'anno accademico di partenza dei tirocini formativi e delle lauree magistrali, differenziando anche le varie situazioni; il recupero della possibilità, attualmente non contemplata, dei passaggi di ruolo e di cattedra; la distinzione del percorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, con collegamento per quest'ultima all'insegnamento degli asili nido e la possibilità di ottenere la doppia abilitazione; la ripresa delle aree di specificità per gli insegnanti della scuola primaria in base alle loro attitudini; una previsione certa e non solo possibile, all'articolo 3, comma 5, per i periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche; l'acquisizione dei crediti per gli apprendimenti in sedi informali e non formali e l'alternanza scuola lavoro; la possibilità per tutti i laureati di accedere al tirocinio formativo attivo; la garanzia di una rappresentanza equilibrata nel consiglio di tirocinio tra docenti di scuola e docenti di università. Rappresenta in particolare, in riferimento a questo ultimo punto, che già una quindicina di anni fa si decise la formazione degli insegnanti nelle università, mantenendo però vivi una pluralità di metodi di formazione che ha creato la situazione problematica e complessa di fronte alla quale ci si è trovati successivamente. Aggiunge, altresì, che l'università non ha preso troppo sul serio la funzione di formazione, relegando la formazione a facoltà e dipartimenti che non avevano grande prestigio scientifico; stigmatizza il fatto che il grande matematico non ha mai formato docenti e che, a maggior ragione, la didattica delle discipline non è stata mai affrontata da grandi ed eccellenti accademici.
Ricorda quindi che nella proposta di parere che sottoporrà all'attenzione dei colleghi saranno inoltre recepiti tutta un'altra serie di spunti, come quello offerto dall'onorevole De Torre, circa la possibilità di crediti speciali da distribuire in tutti gli anni di formazione. Infine, sul reclutamento, osserva che è responsabilità del Governo recuperare la fiducia di quei laureati che non hanno potuto accedere alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, in quanto abolite senza aver prima prefigurato altre modalità di formazione. Per tale motivo il Governo ha predisposto il tirocinio formativo attivo per quei soggetti laureati che non hanno potuto accedere alle SSIS. A tal riguardo evidenzia che si tratta di una forma transitoria di abilitazione all'insegnamento, una corsia preferenziale, prima dell'avvio delle lauree magistrali ad hoc. Aggiunge altresì che si è trattato di una scelta obbligatoria tendente a riparare il vulnus creato dalla chiusura delle SSIS. Concorda poi con quanto detto dalla collega Goisis: è necessario trovare una soluzione comune per tutti quegli insegnanti che hanno espletato la docenza senza essere in possesso del titolo abilitante. A tal proposito


Pag. 114

vuole ricordare però alcuni dati che ha richiesto espressamente al Ministero per un approfondimento e che mette a disposizione dei colleghi. Si evidenzia che complessivamente sono 208.447 i precari, considerando gli aspiranti una sola volta e prendendo a riferimento la graduatoria in cui risultano inclusi col punteggio più alto, nell'ipotesi che questo sia riferito al servizio di insegnamento. Ricorda, ancora, che con la legge n. 143 del 2004, si è fatto un salto di qualità, essendo state bandite le ultime sessioni riservate di abilitazione, organizzate dalle università e destinate solo ai supplenti in possesso di specializzazione per il sostegno e con 360 giorni di servizio. Aggiunge inoltre che nel 2007-2008 le graduatorie provinciali permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, non essendo più consentiti nuovi inserimenti. In merito alle sessioni riservate di abilitazione, osserva, ancora, che è rilevabile il numero degli aspiranti che in tal modo hanno ottenuto l'inclusione in graduatoria permanente; il numero complessivo di tali docenti risulterebbe pari a 62.500 circa su un totale di 280 mila iscritti.
Tornando quindi allo schema di regolamento in esame, ricorda le richieste avanzate sia da parte della collega Goisis che da parte dei rappresentanti dei gruppi dell'UdC e del PD. A tal proposito ritiene che occorra prevedere il tirocinio formativo attivo come formula transitoria, slegato dalla laurea magistrale, per dare risposta a chi è stato privato dall'accesso alle SSIS. Altra questione fondamentale è legata poi al problema dei costi e delle reali possibilità delle università di svolgere l'attività richiesta, visto che non possono, allo stato, prevedere tirocini né per 200 mila né per 50 mila aspiranti docenti. Come il collega Mazzarella potrà confermare, le università italiane non sono pronte né da un punto di vista organizzativo né finanziario ad assumere tale funzione. Segnalare quindi il problema al rappresentante del Governo perché ne faccia carico. Al riguardo, sottolinea che la sua posizione è favorevole ad una linea di maggiore rigore: i precari senza abilitazione sono saliti in cattedra in assenza di valutazione, avendo dato la disponibilità da laureati a svolgere un lavoro precario.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che vi saranno molte cause in materia al ministero.

Valentina APREA, presidente e relatore, in qualità di relatrice, ritiene eccessivo considerare il servizio prestato come requisito privilegiato per la formazione iniziale e per accedere stabilmente all'insegnamento; si continuerebbe infatti a perpetuare un errore già commesso a partire dagli anni Ottanta. A tal proposito, ribadisce che il servizio non può essere considerato, come sostituzione della selezione; si dichiara comunque disponibile a valutare la possibilità di giungere ad un punto di convergenza, che non comprometta in ogni caso l'azione del Governo. Si potrebbe per esempio rivedere alcuni tirocini formativi con la previsione di valorizzazione di quegli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni. Condivide inoltre la proposta di prevedere stage all'estero come suggerito dalla collega Centemero.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda che una disposizione analoga era contemplata nella legge Moratti.

Paola GOISIS (LNP) ritiene tale punto non rilevante per la Commissione.

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda il richiamo alla indicata legge è dovuto al fatto che è stata ampiamente discussa e varata da una maggioranza simile all'attuale.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea come lei e la sua parte politica non siano interessate ad alcun tipo di «sanatoria», ma ritiene che, come si dà la possibilità di fare il tirocinio ai neolaureati, si deve dare la stessa possibilità a chi ha insegnato per molti anni.

Valentina APREA, presidente e relatore, sottolinea come il punto nodale della questione,


Pag. 115

come riferito anche in Commissione nel corso delle audizioni, sia quello di non voler affrontare una prova di ammissione, in virtù dell'insegnamento prestato.

Paola GOISIS (LNP) dichiara che se si trovasse personalmente nella condizione di aver insegnato per dieci anni, non condividerebbe l'esigenza di dover svolgere una verifica ulteriore per accedere ad un tirocinio formativo. I soggetti interessati potrebbero essere disposti al massimo ad affrontare un esame orale.

Maria COSCIA (PD) osserva che se il Ministero non fornisce numeri chiari, in materia di programmazione per il reclutamento e per la formazione iniziale non si può raggiungere nessun tipo di certezza sull'argomento. Ribadisce che occorre sapere quanti corsi abilitanti le università italiane sono in grado effettivamente di attivare, per poter organizzare nel tempo corsi che portino al conseguimento dell'abilitazione. Aggiunge, inoltre, facendo riferimento alla recente manovra economica varata dal Governo, che non è possibile continuare a credere che l'università possa dare a costo zero risposte positive sulla formazione. La realtà è che le università non possono attivare i corsi previsti perché non hanno fondi neanche per il funzionamento ordinario. Ribadisce che solo se si chiarisce quali siano i corsi e a quali costi si possono avviare, sarà possibile svolgere un reale progetto pluriennale di formazione iniziale della docenza italiana.

Valentina APREA, presidente e relatore, condivide innanzitutto la proposta della collega Goisis di prevedere un esame orale, come da lei richiesto. Ritiene d'altra parte che il compito della Commissione sia quello di proporre al Governo condizioni e osservazioni capaci di aprire prospettive di confronto. Sottolinea che ci si trova di fronte ad un percorso stretto sia per i precari che per i neolaureati, ai quali occorre però indicare i criteri certi per il futuro.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Atto n. 205.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Valentina APREA, presidente e relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 1). Ricorda che si tratta di un parere largamente atteso, come è stato dimostrato dalle molteplici e importanti audizioni che sono state svolte, su un tema delicato e complesso, con la definizione di un percorso che inciderà per i prossimi anni sulla formazione iniziale degli insegnanti di ogni scuole di ordine e grado.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si chiede se il rappresentante del Governo non provi imbarazzo per il parere presentato dal relatore contenente una serie infinita di condizioni e osservazioni che più che dalla maggioranza ci si dovrebbe aspettare dall'opposizione. Sottolinea che condivide quanto espresso dalle condizioni poste nel parere, ma deve constatare che il Governo sulla questione è intervenuto male sia nel metodo che nel merito. Rammenta come


Pag. 116

con lo schema di regolamento oggetto di discussione, si andrà a selezionare la prossima classe docente e che dalla qualità della selezione stessa dipenderà la formazione dei giovani. Al sistema messo in atto dal Governo manca peraltro un appoggio fondamentale: infatti non si può preparare gli insegnanti se non si sa come verranno poi assunti. Sottolinea quindi che si è di fronte a un provvedimento che nasce in un alveo errato che trova la sua fonte nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui si predispongono i tagli per la scuola, operati prima di costruire peraltro il nuovo modello scolastico nazionale.
Nel metodo, ritiene che il provvedimento sottragga al Parlamento la possibilità di un reale confronto che avrebbe potuto portare ad una condivisione da parte di tutte le forze politiche, dando voce ai sentimenti e alle istanze degli insegnanti che attendono tale riforma e che hanno espresso nelle audizioni forti critiche e perplessità nei confronti del regolamento stesso. Sottolinea che manca una programmazione delle assunzioni del personale inserito nelle graduatorie di cui il Governo dovrà farsi carico, in quanto si tratta di fasce di precari che rischiano di rimanere tali a vita, pur avendo insegnato per molti anni, ma non avendo avuto la fortuna di inserirsi in corsi abilitanti. Evidenzia quindi che si tratta di una situazione grave su cui si è appuntata anche l'attenzione del Consiglio di Stato. Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Rosa DE PASQUALE (PD) ringrazia la presidente per l'esemplare lavoro svolto, ricordando come il provvedimento sia giunto in Commissione presentando diverse lacune e nodi irrisolti, che peraltro la relatrice, con un lavoro tenace e competente, ha contribuito a sciogliere. Sottolinea come il gruppo da lei rappresentato concordi con tutte le condizioni e le osservazioni proposte; con rincrescimento, non è possibile però esprimere un parere favorevole poiché nello schema di regolamento vi sono degli aspetti problematici non superabili. Osserva che, a parte le diverse imperfezioni che sono state messe in evidenza con le condizioni e le osservazioni proposte, lo schema di regolamento in discussione non può essere assolutamente accettato in quanto disgiunge l'aspetto della formazione da quello del reclutamento, non mostrando, nei fatti, alcun rispetto, sia nei confronti dei precari che delle future generazioni che pretende di voler formare. Ricorda che il Governo Prodi fece scelte diverse prevedendo un piano triennale di assunzioni per circa 150 mila persone, definendo un percorso normativo congiunto per la formazione iniziale e il reclutamento. L'Esecutivo attuale, invece, ha fatto scelte diverse, sovrapponendosi al lavoro parlamentare relativo a proposte di legge in materia, da più parti presentate. Ricorda, altresì, come vi sia poca aderenza agli orientamenti comunitari in fatto di formazione del personale docente e che, in presenza dei reiterati tagli, la platea dei giovani aspiranti docenti rimarrà tale per molti anni. Osserva infatti che questo «Governo dei tagli», prima promette ai giovani la formazione per un futuro lavorativo e poi li illude, immettendoli in un percorso che non porterà a nulla. Al riguardo, sottolinea, come non siano previste risorse aggiuntive di alcun tipo per le università ai fini dell'istituzione dei corsi previsti dal regolamento in esame, ricordando altresì che se la politica dei tagli continuerà per il futuro molte università saranno costrette a chiudere. Ritiene quindi che lo schema di regolamento non supporti adeguatamente l'unitarietà della funzione docente e privilegi la formazione teorica-disciplinare a scapito della formazione pedagogico-didattica, sottolineando al contempo come non vi sia un reale equilibrio nell'interazione tra scuola e università. Non si può ridisegnare a costo zero l'istituzione scolastica italiana.
Illustra quindi una proposta di parere alternativo, di cui raccomanda l'approvazione anche a nome del proprio gruppo (vedi allegato 2).


Pag. 117

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) rileva che, al di là delle legittime posizioni politiche, la presidente della Commissione riscuote un successo personale: tutti le hanno, infatti, riconosciuto uno straordinario impegno e una capacità di trovare, al di là delle appartenenze, soluzioni migliorative, a testimonianza del lavoro serio svolto dalla Commissione cultura, al di là delle differenze politiche. Condivide le condizioni e le osservazioni formulate nella proposta di parere presentata dal relatore, ma non è possibile esprimere un voto favorevole in quanto ciò significherebbe automaticamente approvare lo schema di regolamento in discussione. Non crede d'altra parte che il Governo potrà accettare tutti i rilievi espressi dalla Commissione. Richiama anch'essa quindi la proposta di legge parlamentare in materia di formazione e reclutamento, sottolineando che seguire quella strada avrebbe portato a risultati più efficaci. Non si può parlare di formazione iniziale, se non si affrontano le problematiche relative al reclutamento e allo stato giuridico dei docenti.
Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, presidente e relatore, pur essendo consapevole della motivazione che sta alla base del voto contrario della collega Capitanio, la ringrazia per le espressioni di apprezzamento che ha voluto rivolgerle.

Paola GOISIS (LNP) propone due modifiche alla proposta di parere presentata dal relatore: alla condizione 2 aggiungere in fine le parole: «e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo»; alla condizione 17, dopo le parole: «valorizzazione del servizio» inserire le seguenti: «svolto anche nella scuola di istruzione secondaria». Qualora siano accolte, preannuncia voto favorevole del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore come modificata.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda il ruolo centrale svolto dagli insegnanti nella formazione degli alunni, ritenendo che, per tale ragione, si sia messo mano ad un regolamento, con una storia normativa alle spalle, che non parte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, ma che risiede sia nel decreto n. 137 del 2008 che negli schemi di regolamento sul riordino delle scuole secondarie di secondo grado. Sottolinea quindi che il provvedimento in oggetto rappresenta il giusto completamento di una riforma organica e complessiva. Ringrazia la presidente Aprea per il lavoro approfondito svolto, che si è articolato anche nello svolgimento di audizioni di rappresentanti di tutte quelle realtà che ruotano intorno al mondo della scuola, permettendo di stilare una proposta di parere articolata. Rammenta come nell'impianto generale del regolamento si sottolinei che l'accesso ai percorsi formativi avviene in base a un fabbisogno concreto, espresso dalle varie realtà scolastiche regionali e dalle diverse scuole, tenendo anche conto del fenomeno dell'insegnamento precario.
Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Fabio GARAGNANI (PdL), a titolo personale, preannuncia voto favorevole, pur invitando il Governo ad una maggiore considerazione dell'intero sistema scolastico italiano che si compone di strutture pubbliche e paritarie. Ritiene che alcuni passaggi dello schema di regolamento in esame avrebbero dovuto dare maggiore spazio proprio al settore delle scuole paritarie.

Il sottosegretario Guido VICECONTE ringrazia la Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento in esame che, ricorda, lo vede impegnato per la prima volta in qualità di sottosegretario. Tiene peraltro a rassicurare l'onorevole Zazzera: non prova nessun imbarazzo, ma condivide il lavoro svolto dalla Commissione che pone al centro delle decisioni il ruolo centrale del Parlamento. Si rimette quindi alla Commissione sulla proposta di parere del relatore.


Pag. 118

Maria Letizia DE TORRE (PD) riterrebbe opportuno aggiungere alla condizione n. 9, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 13 è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all'integrazione degli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità».

Valentina APREA, presidente e relatore, accoglie le proposte di modifica formulate dalle colleghe Goisis e De Torre, riformulando conseguentemente la proposta di parere già presentata (vedi allegato 3).
Ricorda che è stata presentata, da parte dei deputati De Pasquale ed altri, una proposta di parere alternativo. Avverte che, se risulterà approvata la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata, sarà preclusa la proposta alternativa; che sarà messa in votazione nel caso in cui la prima risultasse respinta.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima all'esame della proposta di nomina n. 66.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO).
Atto n. 209.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e approvazione - Parere favorevole con osservazioni).

Gabriella CARLUCCI (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede alla relatrice se il provvedimento in oggetto riguardi anche il Liceo europeo e l'internazionale, che rappresentano le uniche sperimentazioni che si sono «salvate» dalla riforma della scuola secondaria del Ministro Gelmini.

Gabriella CARLUCCI (PdL), relatore, evidenzia che il provvedimento in oggetto riguarda unicamente le scuole straniere in Italia, tendendo a uniformare alle indicazioni europee, per questa tipologia di scuole, l'insegnamento della propria lingua come materia secondaria.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).
Nomina n. 66.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).


Pag. 119

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Antonio PALMIERI (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) lamenta il fatto che non sia presente un rappresentante del Governo, non tanto per la nomina ma per il motivo che quando vi fu la ricapitalizzazione di ARCUS la Commissione ebbe modo di prendere visione solo di un parte della documentazione. Al riguardo, sottolinea che il sottosegretario Giro in quella sede aveva assunto l'impegno di far giungere nei tempi più brevi la relazione su ARCUS, prevista per legge. Stigmatizza il fatto quindi che pur essendo la richiesta della relazione avanzata da tutta la Commissione, all'unanimità, e addirittura dal relatore del provvedimento, non solo il documento non è mai pervenuto ma nessun rappresentante del Governo si è mai sentito in dovere di dare delle spiegazioni. Ritiene quindi che vi sia un problema non solo di mancanza di rispetto per le prerogative della Commissione, ma anche uno inerente alla trasparenza della gestione di ARCUS.
Aggiunge che si è di fronte alla proposta di nomina di una persona autorevole e preparata a ricoprire l'incarico in questione, quale è l'ambasciatore Ludovico Ortona, ma del quale non sono stati chiariti quali saranno i compiti e con quali «retroscena» è stata proposta la sua persona per la presidenza di ARCUS. Si espone quindi un l'ambasciatore Ortona a ricoprire un ruolo dai confini non chiari. Sottolinea altresì, che ancora una volta il Ministero per i beni e le attività culturali ha leso la dignità della Commissione, proseguendo in un atteggiamento latitante già manifestato nelle risposte fornite alle interrogazioni sul tema dei beni culturali sia da parte del sottosegretario Giro che del Ministro Bondi. Ritiene che si sia di fronte ad un nuovo vulnus per il Parlamento e per la Commissione, che deve indurre ad una riflessione. Non si può votare la nomina in esame nella totale incertezza della situazione relativa ad ARCUS. Propone quindi di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.
Aggiunge che la stessa proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, in discussione in Commissione, condivisa da maggioranza e opposizione, rimette in discussione la modalità di spesa e la loro ripartizione per settori su cui ha anche competenza ARCUS. Si tratta di temi sui quali il Governo non può sottrarsi al confronto parlamentare. Preannuncia quindi che il proprio gruppo non parteciperà al seguito dei lavori, ove non si accogliesse la proposta di rinvio già formulata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) considera molto serio l'intervento della collega De Biasi, dichiarandosi rammaricato dal fatto che gli impegni assunti da parte del Governo e più volte sollecitati da tutta la Commissione non siano stati onorati. Ritiene che la presidente, come già in passato ha fatto, dovrebbe farsi portatrice di questa posizione al Governo, a nome di tutta la Commissione. Ricorda che stando all'opposizione ha fatto la medesima battaglia nei confronti del ministro Rutelli; la questione della mancata trasmissione da parte del Governo per la relazione su ARCUS prevista dalla legge va dunque assolutamente chiarita. Sottolinea che il valore dell'ambasciatore Ludovico Ortona è stato unanimemente riconosciuto, trattandosi di persona di altissimo livello; sarebbe pertanto opportuno procedere all'esame della proposta di nomina nella seduta odierna, assumendo l'immediato impegno a svolgere in tempi brevissimi un'audizione del Ministro Bondi e del futuro presidente di Arcus sull'annosa questione di questa società.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), associandosi a quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduto, ricorda che non si tratta di valutazioni sulla persona proposta, ma che occorre interrompere un metodo che il Governo ha instaurato da diverso tempo. A tal proposito, ricorda l'analoga vicenda della nomina del presidente


Pag. 120

della SIAE: anche in quel frangente, come in altre occasioni, fu detto che l'audizione, richiesta da più parti della Commissione, sarebbe stata svolta subito dopo la nomina dell'avvocato Assumma, senza peraltro che ciò sia poi effettivamente accaduto. Ritiene quindi che non votare la proposto di nomina nella seduta odierna, significa evitare di mettere una personalità come l'ambasciatore Ortona in difficoltà. Condivide quindi la posizione della collega De Biasi di non partecipare al seguito dei lavori, ove non si accogliesse la proposta di rinvio già formulata, per sottolineare il rispetto dovuto alla Commissione, al Parlamento e al candidato stesso.

Ricardo Franco LEVI (PD) aggiunge il proprio apprezzamento, profondo, per la personalità dell'ambasciatore Ortona, che lascia assolutamente tranquilli per lo svolgimento del mandato al quale è chiamato. Ritiene peraltro che proprio l'unanime apprezzamento manifestato nei suoi confronti imponga di rinviare la nomina dopo aver acquisito la documentazione richiesta e aver discusso nel merito sulle strategie di ARCUS.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccoglie gran parte degli interventi testé fatti dai colleghi, chiedendosi però, rispetto al curriculum presentato, cosa possa fare un ambasciatore di carriera con una società come ARCUS. Ricorda che per arrivare ad una decisione unanime occorrerebbe prima chiarire quali siano le strategie di ARCUS, trattandosi di un organo che gestisce risorse pubbliche sotto l'urgenza delle emergenze e in mancanza di controlli adeguati. Ritiene quindi preliminare, prima di votare la nomina, sapere cosa intenda fare ARCUS ad esempio in merito allo spettacolo. A tal proposito, ricorda che la proposta di legge Carlucci porta elementi di trasparenza in questo settore, sottolineando ancora una volta che al di là della persona si deve tenere conto delle reali esigenze di ARCUS. Si associa quindi alla richiesta già espressa dai colleghi di rinviare la votazione in discussione; nel caso contrario, preannuncia che non parteciperà al seguito dei lavori.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea che si trova in imbarazzo per dover ripetere cose più volte espresse, stigmatizzando fortemente il modo di agire del Governo che propone nomine senza dare nessun chiarimento. Al di là dell'indubbio valore della persona, lamenta il metodo usato ancora una volta dall'Esecutivo. Ritiene che si sia perpetrata infatti una mancanza di rispetto nei confronti delle Commissione; pur appartenendo ad un partito della maggioranza vorrebbe che venisse dal Governo riconosciuta la dignità di questo organo parlamentare e dei gruppi che lo compongono. Preannuncia in ogni caso, anche a nome del proprio gruppo, il voto sulla proposta di parere favorevole del relatore sulla proposta di nomina in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) si associa a quanto detto dalla collega Goisis e sottolinea che il metodo usato dal Governo non è accettabile. A tal proposito, ritiene che la presidente debba far sentire la propria voce nelle sedi opportune. In merito alla personalità di Ortona, sottolinea che si tratta di figura di altissimo livello, ricordando però che sarebbe stato preferibile che venisse chiamata a tale incarico una persona più giovane. A nome del proprio gruppo, preannuncia quindi parteciperà alla votazione ma che stigmatizza il metodo del Governo.

Antonio PALMIERI (PdL) relatore, innanzitutto si associa alle considerazioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduto. Prende atto altresì che il Governo non ha mantenuto l'impegno di inviare la relazione dovuta. A tal proposito però fa notare ai colleghi che non intendono partecipare al seguito dei lavori, che non è non votando la nomina dell'ambasciatore Ortona che si risolvono i problemi di ARCUS. Sottolinea invece che è vero il contrario, poiché ponendo alla presidenza di ARCUS una persona di valore come l'ambasciatore Ortona, la stessa società non potrebbe che giovarsene. Condivide quindi la proposta di procedere ad un'audizione del futuro presidente di Arcus,


Pag. 121

come pure di quella del professor Ferrari, presidente del Centro per la lettura e per il libro.

Valentina APREA, presidente, avendo raccolto unanimemente giudizi positivi sulla persona dell'ambasciatore Ortona, chiede se non sia possibile riconsiderare la decisione di non partecipare al voto, nel caso che nell'ufficio di presidenza si stabilisca una data certa per lo svolgimento delle audizioni del presidente di ARCUS e dello stesso Ministro Bondi.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), pur apprezzando la disponibilità della presidente Aprea, di cui comprende le ragioni, ricorda che nel caso del presidente della SIAE, avvocato Assumma, l'audizione era stata prospettata per il 14 gennaio, senza che sia stata ancora svolta. A nome del gruppo che rappresenta, ribadisce quindi che i deputati del suo gruppo non parteciperanno al voto.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti 24
Votanti 24
Maggioranza 13
Hanno votato 24

La Commissione approva.

Valentina APREA, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Antonione in sostituzione di Murgia, Aprea, Barba in sostituzione di Di Centa, Barbaro, Barbieri, Capitanio Santolini, Carlucci, Cavallotto, Centemero, Contento in sostituzione di Rampelli, Frassinetti, Garagnani, Giammanco, Goisis, Granata, Grimoldi, Mazzoni in sostituzione di Lainati, Mazzuca, Palmieri, Parisi, Perina, Pianetta in sostituzione di Ceccacci Rubino, Rivolta e Scelli in sostituzione di Caldoro.

Sui lavori della Commissione.

Antonino RUSSO (PD), richiamandosi al tema della centralità del Parlamento e dei suoi organi già citata in merito alla vicenda ARCUS, ricorda che la recente manovra correttiva avrà ampi riflessi sul mondo della scuola e su molte delle materie su cui la Commissione ha competenza. Anche in considerazione delle affermazioni del Ministro Brunetta riportate dalla stampa, secondo le quali molti insegnanti subiranno la riduzione di un terzo della retribuzione aggiuntiva, riterrebbe quanto mai opportuno che il Ministro Gelmini riferisse in Commissione al riguardo.

Valentina APREA, presidente, avverte che la richiesta del collega Russo sarà esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.
Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.


Pag. 122

Massimo PARISI (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole con condizione (vedi allegato 5).

La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termine alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

VII Commissione - Mercoledì 26 maggio 2010


Pag. 123

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza, istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205);
considerato che con lo schema di regolamento in esame si dà seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), peraltro in coerenza con quanto previsto dal piano programmatico di interventi adottato sulla base dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
premesso che il ruolo degli insegnanti è cruciale per migliorare la qualità dei sistemi educativi, obiettivo che concorre a fare dell'Europa un'economia della conoscenza competitiva e innovativa;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione , nelle sedute del 19, 20 e 25 maggio 2010;
preso atto di quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato del 19 marzo 2010;
premesso che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e a valorizzare la funzione docente, e che le competenze acquisite costituiscono un fondamento dell'unitarietà della stessa funzione;
rilevato che la relazione illustrativa evidenzia che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è previsto per l'anno accademico 2010-2011, e che è opportuno che la data di entrata in vigore delle disposizioni sia esplicitata nel testo del regolamento, eventualmente differenziando le diverse situazioni;
considerato che i limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'istituzione di corsi di laurea, che nel caso di specie hanno carattere professionalizzante, potrebbe comportare una attivazione saltuaria rispetto all'esigenza di copertura dei posti di insegnamento disponibili;
rilevato che il corso di laurea magistrale a ciclo unico previsto per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su cui la Conferenza dei Presidi di Scienze della Formazione primaria si è espressa favorevolmente in data 20 febbraio 2009, all'unanimità, a differenza del precedente corso di laurea, non si articola in distinti indirizzi


Pag. 124

e che tale innovazione ha suscitato la preoccupazione, diffusamente rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte, di una perdita di specificità per i docenti della scuola dell'infanzia;
rilevato che, sempre nella relazione illustrativa, si evidenzia che il tirocinio formativo attivo «è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum», mentre è opportuno che il criterio di accesso al tirocinio sia esplicitato nel testo del regolamento, garantendo l'ingresso a tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;
rilevato, altresì, che nel consiglio di corso di tirocinio, organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà;
ricordato, inoltre, che la normativa vigente (articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998) prevede la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo, e che è opportuno salvaguardare tale possibilità anche nella predisposizione di nuove modalità di formazione iniziale;
tenuto conto dell' esigenza di contemperare la necessità di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni, e di procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) è necessario indicare esplicitamente nel regolamento l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;
2) è necessario far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo;
3) agli articoli 3 e 6, si valuti l'attivazione di percorsi formativi distinti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l'acquisizione dei crediti necessari;
4) si valuti l'opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell'infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell'età 0-6 anni;
5) in merito alla formazione del docente di scuola primaria occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un'area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l'umanistica e la scientifica;
6) all'articolo 3, comma 5, stante l'importanza dello svolgimento di esperienze di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, occorre sostituire le parole «possono prevedere» con la parola «prevedono»;
7) all'articolo 4, si valuti la sostituzione dei commi 4 e 5 con il seguente: «4. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo di interesse regionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché


Pag. 125

coordinamento didattico, tanto ai corsi di laurea magistrale che alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale indipendenti dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
8) nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell'alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola - lavoro;
9) occorre valutare l'inserimento dell'insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell'ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale;
10) all'articolo 10, è necessario esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;
11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell'ambito del consiglio del corso di tirocinio;
12) all'articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità;
13) all'articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono ricorrere alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite;
14) all'articolo 12 occorre specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l'istruzione degli adulti;
15) al medesimo articolo 12 occorre prevedere che l'elenco sia aggiornato annualmente;
16) all'articolo 15 con riferimento alle lauree a scadenza dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre che chi è in possesso o stia attualmente frequentando una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS acquisisca i crediti formativi universitari (CFU) eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali (LM); nella fase a regime, l'aspirante in questione potrà conseguire l'abilitazione superando la prova di accesso alla Laurea Magistrale, acquisendo i CFU mancanti e compiendo l'anno di tirocinio senza dover conseguire un'ulteriore laurea Magistrale;
17) con riferimento all'articolo 7 comma 3, all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 15 commi 12 e 13, occorre prevedere una rigorosa programmazione che tuttavia garantisca l'accesso ai percorsi abilitanti ad aspiranti di cui sia verificata attraverso lo svolgimento di una prova orale, la preparazione disciplinare e la valorizzazione del servizio; eliminare il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l'accesso al tirocinio, fermo restando lo sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere, altresì, un peso al dottorato di ricerca e all'insegnamento svolto con contratti in università, rivedendo i punteggi di cui all'articolo 15 comma 10;
18) all'articolo 15, comma 19, occorre chiarire se il secondo periodo intende riferirsi a quanti si iscrivano ai corsi - che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi - nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9;
19) fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati necessari per l'apertura delle Lauree Magistrali per l'insegnamento, in relazione ai limiti stabiliti dalla


Pag. 126

normativa per l'istituzione di detti percorsi che potrebbero avere un carattere saltuario in relazione alle necessità del sistema scolastico, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati nei predetti percorsi a prescindere dal fatto che già esercitino attività didattica nei limiti della normativa vigente;
20) occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell'articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria;
21) occorre procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento;
22) In analogia con quanto previsto nei regolamenti per il riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore, occorre, infine, prevedere un monitoraggio del nuovo assetto per la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;
b) all'articolo 7, comma 2, occorre specificare che le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento complessivamente, a 6 delle 8 classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, non riguardando, infatti, le classi 28/A-Arte e immagine e 77/A -Strumento musicale, considerate dall'articolo 9 dello schema di decreto;
c) all'articolo 9, comma 2, è necessario specificare che le tabelle da 8 a 10 disciplinano anche i requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre aggiungere dopo la parola «ciascuna» la parola «corrispondente»;
d) all'articolo 9, comma 3, occorre fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre inserire prima delle parole «classi di abilitazione» la parola «corrispondenti»;
e) all'articolo 10, comma 7, valutare l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: b) Nell'esposizione orale di una modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l'impiego della relativa letteratura scientifica»;
f) sempre all'articolo 11, considerato che nel comma 5 sarà espunto il riferimento al comma 3, occorre definire la durata dell'incarico dei tutor dei tirocinanti; al comma 7, lettera c), appare necessario fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;
g) occorre valutare l'opportunità di prevedere stages formativi all'estero durante lo svolgimento del tirocinio;
h) con riferimento all'articolo 12, comma 3, si valuti l'opportunità di inserire tra i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell'offerta formativa(POF);
i) in relazione alle previsioni dell'articolo 14, occorre valutare l'opportunità di incentivare a livello contrattuale il conseguimento del certificato di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;
l) all'articolo 15, comma 1, il riferimento corretto è all'allegato 2 e non all'allegato 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2007; inoltre, ai commi 1 e 2 occorre uniformare la differente terminologia usata, cioè scegliere tra le parole «corrispondente» ed «equiparato» a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;


Pag. 127


m) all'articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l'attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, occorre semplificare eliminando le parole «rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero»;
n) all'articolo 15, comma 10, occorre chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per i quali, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari;
o) all'articolo 15, comma 13, occorre chiarire se, nell'ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del medesimo comma, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti;
p) all'articolo 15, comma 22, occorre definire tempi celeri per l'adozione del decreto ivi previsto per la formazione iniziale e l'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.
q) è opportuno che, nei decreti di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9 comma 3, si definiscano i percorsi necessari ad allineare le competenze disciplinari alle nuove classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
r) è altresì opportuno che in tempi rapidi si proceda al completamento dell'intervento normativo con la disciplina del reclutamento, in coerenza con il presente provvedimento.


Pag. 128

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DE PASQUALE, GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, PES, SIRAGUSA, DE TORRE, LOLLI, LEVI, NICOLAIS, PICIERNO, MAZZARELLA, ANTONINO RUSSO, DE BIASI, ROSSA

La VII Commissione cultura,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n.205);
considerato cheper meglio valutare il significato politico e culturale del provvedimento in discussione crediamo sia utile inserire la riflessione all'interno di un più ampio contesto, quello della ricerca e degli orientamenti internazionali;
tenuto conto che nel settembre 2007 la Commissione Europea ha promulgato una Direttiva relativa agli indirizzi culturali e formativi che dovrebbero ispirare, negli stati membri, la formazione degli insegnanti. La UE insiste sul fatto che il profilo dei futuri insegnanti debba risultare dall'integrazione dei seguenti aspetti:
1. dimensione culturale: conoscenza e padronanza dello specifico metodologico ed epistemologico delle conoscenze disciplinari, dei processi di innovazione di ricerca e di sviluppo che trasformano i diversi ambiti di conoscenza e di esperienza nella società odierna;
2. dimensione psicopedagogica: conoscenza e padronanza dei principi degli strumenti e dei quadri di riferimento valoriale che assicurano effettività alla formazione e allo sviluppo del curricolo scolastico degli allievi; capacità di governarlo in relazione allo sviluppo e alla personalizzazione del loro potenziale formativo;
3. dimensione metodologica e didattica; padronanza di repertori esperti e specialistici di strategie didattiche e capacità di utilizzarle con successo, in coerenza con l'impianto formativo, organizzativo e curricolare di riferimento;
4. dimensione della pratica riflessiva: capacità di conversazione, di invenzione e di autocritica, assunte come carattere distintivo del lavoro cooperativo dell'insegnante; di qui la capacità di valutare e di essere valutati.
5. dimensione relazionale e sociale: capacità di essere partner del mondo esterno alla scuola e dunque capacità di controllare ogni tentazione di autoreferenzialità; capacità di ascoltare e comprendere gli altri, riconoscendone dignità e bisogni oltre che i talenti; saper instaurare un clima positivo ed esigente nella promozione di apprendimenti esperti da parte degli allievi;
6. dimensione organizzativa: competenze gestionali intese come capacità ad assumere ruoli, ovvero a sviluppare servizi nell'ambito del lavoro scolastico diversi


Pag. 129

dall'insegnamento; ma soprattutto capacità di contestualizzare il proprio lavoro nella conoscenza rigorosa della legislazione scolastica e dell'evoluzione delle politiche scolastiche e formative, sia in ambito nazionale che europeo.

Osservato a questo riguardo che:
il profilo del docente europeo implica un curricolo formativo integrato tra teoria e pratica, tra laboratori e tirocinio, che poggi su tre gambe: psicologia, discipline e pedagogia, in una logica d'integrazione tra i tre elementi; l'impianto formativo di questo regolamento risulta invece carente e frammentario e, soprattutto per la formazione dei docenti di scuola secondaria, fa prevalere gli interessi dei settori scientifico-disciplinari universitari;
ovunque si guardi in Europa, formazione iniziale, reclutamento, ingresso in professione e formazione in servizio dei docenti vengono considerati un continuum, pur differenziato nelle varie fasi, mentre questo regolamento disciplina la sola formazione iniziale; il mancato raccordo col reclutamento ha conseguenze nefaste così come l'assenza di previsione della formazione in servizio. le debolezze rilevate da organismi nazionali e internazionali nel nostro sistema scolastico rimarranno tali se non si interviene nel campo della formazione, rafforzando negli insegnanti già in servizio i tratti professionali prima richiamati;
l'idea di un tirocinio formativo attivo svolto sotto la preponderante regia dell'Università non giova alla scuola. Così come non ricade positivamente sulla scuola che sia l'Università a rilasciare (a conclusione dell'anno di tirocinio e previo superamento dell'esame finale) l'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione si dovrebbe conseguire (certamente dopo l'anno di tirocinio nella scuola) previo superamento di un concorso pubblico,bandito dal MIUR;
l'Università è in testa ad ogni espressione di sviluppo della professione docente, mentre si ignorano le competenze degli insegnanti, si confina il sapere scolastico in un ambito di minorità, si sottraggono alla scuola alcune fondamentali condizioni per esercitare la propria autonomia;
le Istituzioni scolastiche autonome sono emarginate: esse debbono invece avere di diritto un ruolo paritetico all'Università nella programmazione con il tirocinante dei laboratori del secondo anno, nella programmazione e conduzione del tirocinio, sotto la responsabilità del dirigente scolastico e del docente tutor, nella designazione da parte del dirigente scolastico di docenti esperti per i laboratori del secondo anno, nella valutazione finale del tirocinio da parte del Dirigente scolastico con il parere del docente tutor, nella valutazione finale nell'esame abilitante con la presenza del dirigente scolastico e del docente tutor. Il sistema scolastico perciò dovrebbe essere coinvolto in modo più significativo nella progettazione e nella realizzazione del percorso di formazione iniziale (sia nel corso di laurea in scienze della formazione primaria sia nel biennio «finalizzato» nelle attività di laboratorio e in tutte le didattiche, sia soprattutto nell'anno di tirocinio formativo attivo) con una precisa corresponsabilizzazione negli organismi decisionali;
inoltre, c'è da tener presente che la scuola dell'autonomia ha ampliato il terreno della funzione docente: l'art .6 del regolamento dell'autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 275/99) - che caratterizza le scuole come centri di ricerca in materia di innovazione metodologica, disciplinare e didattica e come sedi di progettazione educativa - riconosce ai docenti un ruolo centrale, strategico nelle decisioni e nelle scelte culturali didattiche, organizzative e gestionali;
rilevato, quale nodo problematico, che nel regolamento in esame si delineano il profilo del futuro docente e le modalità del suo percorso di formazione senza, però, chiarire quali saranno le regole per l'entrata in professione, generando confusione e precludendo futuri sviluppi, cosa


Pag. 130

che rischia di reiterare la piaga del precariato;
espressa assoluta contrarietà alla scelta del Governo, peraltro ampiamente avversata anche da numerosi esperti, associazioni professionali ed organi sindacali auditi in Commissione VII, di disgiungere la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento degli stessi. In tutti i disegni di legge depositati presso la Commissione VII della Camera dei deputati, compreso quello firmato da alcuni deputati del Partito Democratico ed aventi per oggetto la formazione iniziale dei docenti, vengono regolamentate contestualmente anche le modalità di reclutamento;
preso atto che lo schema di decreto trae la sua legittimità dall'articolo 2 comma 416 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) che prevede un Regolamento per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti e contestualmente del loro reclutamento. Proprio l'esigenza di provvedere congiuntamente alle due questioni ha motivato la «delegificazione» disposta nella ricordata Finanziaria 2008 quando il Governo Prodi aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed aveva programmato un ampio piano di assunzioni di 150.000 docenti precari nel giro di tre anni che avrebbe portato all'esaurimento delle graduatoria stesse ed avrebbe consentito di partire concretamente con una nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento. L'attuale Governo, invece, ha operato due scelte politiche molto gravi: da un lato ha abbandonato il piano di immissioni in ruolo del precedente Governo determinando al tempo stesso la paralisi biennale della formazione e del reclutamento, dall'altro, ha operato, con il decreto legge 112/08 convertito nella legge 133/08, tagli insostenibili,agli organici della scuola per oltre 132.000 unità di personale docente ed ata in un triennio. In questo contesto, è del tutto evidente che come effetto dell'assenza di un piano di immissione in ruolo dei precari e della mancanza di indicazioni sulle nuove procedure di reclutamento, non è individuabile il fabbisogno previsto nel regolamento, che, non potrà essere concretamente definito, rendendo così impossibile un futuro lavorativo certo per il personale precario e per le giovani generazioni;
considerata inoltre l'unicità della funzione docente, occorre osservare che le dichiarazioni relative agli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti e alle competenze individuate come fondamento dell'unitarietà della funzione docente, non sembrano trovare nel prosieguo dell'articolato un'adeguata concretizzazione. L'unitarietà della funzione docente è in contraddizione con la netta differenziazione fra i percorsi previsti per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria da una parte e quelli della secondaria di primo e secondo grado dall'altra. Così come proposto, i «passaggi» da un ordine all'altro di scuola divengono impossibili. Pur essendo inevitabile una differenziazione legata alla specificità disciplinare, nella scuola secondaria e alle peculiarità didattica nella scuola primaria e dell'infanzia, nella previsione di percorsi così nettamente diversi, che rispondono solo alle esigenze dell'attuale sistema universitario, il regolamento pecca di quel coraggio propositivo che la tensione all'unitarietà della funzione docente meriterebbe. Condizione per assicurare pari dignità sarebbe quella di partire da uno base comune che curi i tratti unitari della funzione docente su cui poi innestare le doverose specificità: ciò faciliterebbe la mobilità, la non gerarchizzazione, la possibilità di «dialogo» tra docenti dei diversi gradi dell'istruzione, elemento non marginale per la continuità verticale;
rilevato che, per quanto attiene la scuola primaria e dell'infanzia, nella Tabella 1 i crediti disciplinari sono dispersi su un fronte enciclopedico di saperi, sicché l'apprendimento diventa nozionistico ed il quinquennio di formazione è schiacciato sulla figura di un maestro unico «tuttologo». In questo modo la formazione diventa nozionistico e non potrà formare insegnanti che insegnino ad apprendere;


Pag. 131

La competenza strategica dell'insegnante primario richiede invece un'adeguata consapevolezza della logica interna di un sapere, che si può acquisire solo attraverso il lavoro di approfondimento di un'area disciplinare; da ciò l'esigenza di offrire ai docenti, accanto a una formazione pluridisciplinare, la specializzazione in un'area disciplinare. Si noti che la previsione, ad esempio, di due aree di specializzazione, una umanistica e una scientifica, non richiede necessariamente la moltiplicazione dei docenti: l'insegnamento di team, oltre a risultare necessario per le classi a tempo pieno, funziona anche con un modello di due docenti su due classi. Al fine di ovviare alle criticità evidenziate occorrerebbe prevedere, in luogo di un curricolo unico dai contenuti disciplinari frammentati, una suddivisone dei crediti formativi universitari in: alcuni comuni, per metà destinati a solide basi di area umanistica e per metà a solide basi di area scientifica e altri distinti in: due indirizzi di approfondimento per insegnanti di scuola primaria, l'uno centrato su contenuti umanistici e l'altro su contenuti scientifici, e un indirizzo specifico per insegnanti di scuola dell'infanzia, centrato sulla preparazione psicopedagogica nelle tematiche corrispondenti. In particolare per la scuola dell'infanzia, la cui specificità risulta trascurata e la cui cultura risulta cancellata in assenza di una profilo proprio della scuola dell'infanzia, nell'attuale Tabella 1, l'area di indirizzo anziché approfondire genericamente contenuti di area dovrebbe estendere la preparazione psico-pedagogica, con specifica attenzione alle problematiche della corrispondente fascia di età. La scuola dell'infanzia, infatti, deve concentrarsi maggiormente nella predisposizione dell'»ambiente di apprendimento», nella cura del così detto curricolo sommerso, mentre nella scuola primaria acquista già una sua rilevanza l'avvio delle discipline;
considerato inoltre che Il percorso formativo del futuro docente di scuola secondaria dovrebbe essere finalizzato a garantire un equilibrio tra le competenze relative alla unicità della funzione docente e quelle relative al suo profilo professionale disciplinare. Nel regolamento appare invece totalmente squilibrato che la quasi totalità dei 300 CFU precedenti il TFA siano destinati ai meri contenuti disciplinari (rendendo il percorso, pur definito ad hoc, pressoché indistinguibile dalle LM ordinarie);
nel regolamento in esame sono stati fatti passi indietro anche rispetto a quanto le SSIS, sotto il profilo didattico, offrivano. Qui l' unico anno di tirocinio (contro i due della SSIS) è isolato rispetto al biennio magistrale. Occorre creare un raccordo e soprattutto aumentare i crediti e le esperienze didattiche: i crediti previsti dal regolamento in questo senso sono troppo pochi, ne occorrerebbero molto di più e non compressi tutti solo in un anno di tirocinio nel quale non è esplicabile una logica di ricerca-azione, ma solo di immersione o per meglio dire di «sommersione»;
per ovviare a queste negatività si potrebbero anticipare un congruo numero di crediti nel biennio magistrale: in questo modo i crediti didattici svolgerebbero, per lo studente, anche una funzione orientativa delle scelte future;
considerato che occorre assicurare una stretta interazione ed un maggiore equilibrio tra Università e scuola nella formazione iniziale dei docenti . A tal fine appare strategica la presenza di un riferimento unitario regionale che veda la collaborazione tra università, autonomie scolastiche, Ufficio Scolastico Regionale, anche al fine di assicurare il necessario collegamento strategico tra la formazione iniziale e formazione continua del personale scolastico;
rilevato inoltre che gli Atenei, ovvero le istituzioni consorziate, dovrebbero definire con propri regolamenti le modalità di gestione di ogni corso di laurea magistrale, o anche di gestione congiunta di una pluralità di corsi. Infatti limitare l'autonomia degli atenei nelle modalità di gestione delle LM ad hoc è sbagliato. In questo senso, da un lato è da prevedere


Pag. 132

che gli ammessi a molte lauree magistrali ad hoc saranno in numero molto ridotto, sicché la gestione comune di una pluralità di tali corsi sarà indispensabile per ottenere economie di scala; d'altro lato, il progetto di legge sulla riforma universitaria in discussione al Senato modifica radicalmente l'articolazione interna degli Atenei rendendo addirittura facoltativa la presenza di strutture analoghe alle facoltà. Sotto questo profilo va anche osservato che la previsione di LM ad hoc potrebbe essere utilmente affiancata da percorsi integrati nell'ambito di LM esistenti (con identico dosaggio e vincolo dei CFU), che avrebbero anche il pregio di non costringere ad una scelta irreversibile per l'insegnamento all'inizio di un lungo percorso di cinque o sei anni;
valutato che gli insegnanti devono essere preparati a costituire una équipe docente che - possedendo linguaggi in parte comuni - collabori nei Consigli di classe e nei Collegi dei docenti; tale preparazione mancherebbe se anche nell'anno professionalizzante ( nella proposta di legge presentata dal Partito Democratico gli anni previsti sono due e noi riteniamo che sia più opportuna una previsione in questo senso) che conduce all'abilitazione ognuno venisse isolato nell'ambiente separato della sua disciplina, senza alcun contatto con i futuri colleghi. Qualora il TFA venisse attuato separatamente, per ognuna delle abilitazioni, nella Facoltà da cui i laureati provengono, esso non potrebbe assumere la necessaria caratteristica di cerniera tra università e scuola; il rapporto scuola/università-AFAM, anziché avere caratteristiche istituzionali (convenzioni o altre relazioni organiche), si ridurrebbe a collaborazioni individuali di docenti delle singole materie con l'area accademica corrispondente;
considerato, infine, che per quanto riguarda la formazione nel campo della didattica e della pedagogia speciale (settore scientifico disciplinare M-PED/03) ci sembra che sia sufficientemente garantita nel percorso quinquennale (infanzia e primaria), non invece in quello per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la quale andrebbero previsti strumenti formativi specifici;
preso atto che è necessario stabilire che, per le abilitazioni alle quali la precedente normativa consentiva di accedere sia con un titolo di laurea specialistica sia con un diploma AFAM, il percorso biennale a numero programmato e il TFA vengano gestiti congiuntamente da una università e da una struttura AFAM, con l'apporto coordinato delle rispettive competenze;
considerato che la presenza di competenze in larga misura complementari tra le università e le istituzioni AFAM dovrebbe suggerire, nell'interesse dei destinatari della formazione, una fattiva collaborazione, quasi sempre mancata in passato. Se tale collaborazione è auspicabile in generale, per il caso dell'insegnamento della Musica nella scuola di 1o grado essa è obbligatoria. Al contrario, vengono proposti due curricoli totalmente difformi, l'uno all'interno delle Università e l'altro all'interno dei Conservatori: la logica è quella della autarchia delle istituzioni formanti, non quella della professionalità del formando. Si tratta di un esempio emblematico delle necessità dell'integrazione tra gli apporti delle Università (prevalenti competenze storico-artistiche e pedagogiche) e dei Conservatori (prevalenti competenze tecnico-scientifico-musicali). In particolare, nell'organizzazione del TFA su base di interfacoltà, per l'AFAM va saldato l' equilibrato rapporto/ riconoscimento tra Università (CFU) e AFAM , conservatori ed Accademie (CFA) e le rispettive peculiarità che, per quanto riguarda in particolare l'AFAM, non possono prescindere da competenze integrate tra la dimensione culturale, quella più spiccatamente professionale e quella didattica come «capacità di insegnare»;
preso atto che lascia interdetti la rigida previsione di una durata massima di 4 anni dell'incarico tutoriale e la sua assoluta non prorogabilità che rischia di disperdere e non valorizzare le competenze


Pag. 133

e la professionalità acquisite. Parrebbe invece opportuno prevedere la valutazione del titolo di supervisore di tirocinio (di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315), come titolo preferenziale per la selezione futura di tutor coordinatori e di tutor organizzatori. Lascia comunque interdetti la altrettanto rigida divisione tra tutor coordinatori, quasi degli amministrativi burocratizzati, ed i tutor dei tirocinanti, con funzioni più propriamente didattiche, di sostegno ed orientamento;
rilevato che le norme transitorie e finali devono rispondere alle istanze - riconosciute anche dal parere del Consiglio di Stato - dei precari non abilitati con un periodo minimo di servizio, per i quali andrebbe riconosciuto il servizio svolto per l'accesso al TFA e per l'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio e ai laboratori;

Tutto ciò premesso:
considerata la poca aderenza del presente regolamento agli orientamenti internazionali e comunitari in materia di formazione del personale docente;
valutato che il regolamento in esame disgiunge la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento e non garantisce certezze rispetto al futuro delle immissione in ruolo delle centinaia di migliaia di personale precario;
valutato altresì che i dissennati tagli operati dal Governo con l'articolo 64 del decreto legge 112/08, convertito nella legge 133/08, hanno pesantemente decurtare gli organici del personale docente per quasi 88.000 posti. Contemporaneamente è stata interrotta la immissione in ruolo dei 150.000 docenti prevista dall'esecutivo Prodi e richiamata in premessa. Il combinato disposto di questa riduzione degli investimenti in istruzione, determina la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento di centinaia di migliaia di docenti precari, che da anni svolgono il proprio lavoro nelle scuole pubbliche e ai quali affidiamo gli apprendimenti e le valutazioni dei nostri ragazzi. Da anni attendono la stabilizzazione che riconosca il servizio fino ad ora prestato. Ne consegue che le nuove modalità di formazione previste nel regolamento in parola si rivolgeranno ad una platea di giovani aspiranti docenti che non si sa quando potranno entrare in ruolo. A costoro, che legittimamente, desiderano fare dell'insegnamento la propria professione, il Governo «dei tagli» non fornisce alcuna garanzia, nel breve e nel medio periodo, di accesso a posti di docenza. La scelta del Governo depriva pertanto i giovani di una possibilità di lavoro e li illude sul loro futuro;
valutato che il regolamento non supporta, non rafforza e non sviluppa l'unicità della funzione docente, anzi fa crescere la formazione disciplinare a discapito di quella pedagogico-didattica;
valutato altresì che non sostiene una reale ed equilibrata interazione tra Università e scuola;
considerato che non sono state previste risorse aggiuntive per l'Università al fine della istituzione dei corsi normati nel presente regolamento,
esprime

PARERE CONTRARIO.


Pag. 134

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205);
considerato che con lo schema di regolamento in esame si dà seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), peraltro in coerenza con quanto previsto dal piano programmatico di interventi adottato sulla base dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
premesso che il ruolo degli insegnanti è cruciale per migliorare la qualità dei sistemi educativi, obiettivo che concorre a fare dell'Europa un'economia della conoscenza competitiva e innovativa;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione , nelle sedute del 19, 20 e 25 maggio 2010;
preso atto di quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato del 19 marzo 2010;
premesso che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e a valorizzare la funzione docente, e che le competenze acquisite costituiscono un fondamento dell'unitarietà della stessa funzione;
rilevato che la relazione illustrativa evidenzia che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è previsto per l'anno accademico 2010-2011, e che è opportuno che la data di entrata in vigore delle disposizioni sia esplicitata nel testo del regolamento, eventualmente differenziando le diverse situazioni;
considerato che i limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'istituzione di corsi di laurea, che nel caso di specie hanno carattere professionalizzante, potrebbe comportare una attivazione saltuaria rispetto all'esigenza di copertura dei posti di insegnamento disponibili;
rilevato che il corso di laurea magistrale a ciclo unico previsto per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su cui la Conferenza dei Presidi di Scienze della Formazione primaria si è espressa favorevolmente in data 20 febbraio 2009, all'unanimità, a differenza del precedente corso di laurea, non si articola in distinti indirizzi


Pag. 135

e che tale innovazione ha suscitato la preoccupazione, diffusamente rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte, di una perdita di specificità per i docenti della scuola dell'infanzia;
rilevato che, sempre nella relazione illustrativa, si evidenzia che il tirocinio formativo attivo «è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum», mentre è opportuno che il criterio di accesso al tirocinio sia esplicitato nel testo del regolamento, garantendo l'ingresso a tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;
rilevato, altresì, che nel consiglio di corso di tirocinio, organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà;
ricordato, inoltre, che la normativa vigente (articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998) prevede la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo, e che è opportuno salvaguardare tale possibilità anche nella predisposizione di nuove modalità di formazione iniziale;
tenuto conto dell' esigenza di contemperare la necessità di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni, e di procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) è necessario indicare esplicitamente nel regolamento l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;
2) è necessario far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo;
3) agli articoli 3 e 6, si valuti l'attivazione di percorsi formativi distinti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l'acquisizione dei crediti necessari;
4) si valuti l'opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell'infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell'età 0-6 anni;
5) in merito alla formazione del docente di scuola primaria occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un'area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l'umanistica e la scientifica;
6) all'articolo 3, comma 5, stante l'importanza dello svolgimento di esperienze di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, occorre sostituire le parole «possono prevedere» con la parola «prevedono»;
7) all'articolo 4, si valuti la sostituzione dei commi 4 e 5 con il seguente: «4. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo di interesse regionale che assicurino supporto tecnico,


Pag. 136

metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico, tanto ai corsi di laurea magistrale che alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale indipendenti dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
8) nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell'alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola - lavoro;
9) occorre valutare l'inserimento dell'insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell'ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale e all'articolo 13 è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all'integrazione agli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità;
10) all'articolo 10, è necessario esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;
11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell'ambito del consiglio del corso di tirocinio;
12) all'articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità;
13) all'articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono ricorrere alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite;
14) all'articolo 12 occorre specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l'istruzione degli adulti;
15) al medesimo articolo 12 occorre prevedere che l'elenco sia aggiornato annualmente;
16) all'articolo 15 con riferimento alle lauree a scadenza dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre che chi è in possesso o stia attualmente frequentando una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS acquisisca i crediti formativi universitari (CFU) eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali (LM); nella fase a regime, l'aspirante in questione potrà conseguire l'abilitazione superando la prova di accesso alla Laurea Magistrale, acquisendo i CFU mancanti e compiendo l'anno di tirocinio senza dover conseguire un'ulteriore laurea Magistrale;
17) con riferimento all'articolo 7 comma 3, all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 15 commi 12 e 13, occorre prevedere una rigorosa programmazione che tuttavia garantisca l'accesso ai percorsi abilitanti ad aspiranti di cui sia verificata, attraverso lo svolgimento di una prova orale, la preparazione disciplinare e la valorizzazione del servizio svolto anche nella scuola di istruzione secondaria; eliminare il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l'accesso al tirocinio, fermo restando lo sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere, altresì, un peso al dottorato di ricerca e all'insegnamento svolto con contratti in università, rivedendo i punteggi di cui all'articolo 15 comma 10;


Pag. 137


18) all'articolo 15, comma 19, occorre chiarire se il secondo periodo intende riferirsi a quanti si iscrivano ai corsi - che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi - nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9;
19) fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati necessari per l'apertura delle Lauree Magistrali per l'insegnamento, in relazione ai limiti stabiliti dalla normativa per l'istituzione di detti percorsi che potrebbero avere un carattere saltuario in relazione alle necessità del sistema scolastico, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati nei predetti percorsi a prescindere dal fatto che già esercitino attività didattica nei limiti della normativa vigente;
20) occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell'articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria;
21) occorre procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento;
22) in analogia con quanto previsto nei regolamenti per il riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore, occorre, infine, prevedere un monitoraggio del nuovo assetto per la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate,

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;
b) all'articolo 7, comma 2, occorre specificare che le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento complessivamente, a 6 delle 8 classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, non riguardando, infatti, le classi 28/A-Arte e immagine e 77/A -Strumento musicale, considerate dall'articolo 9 dello schema di decreto;
c) all'articolo 9, comma 2, è necessario specificare che le tabelle da 8 a 10 disciplinano anche i requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre aggiungere dopo la parola «ciascuna» la parola «corrispondente»;
d) all'articolo 9, comma 3, occorre fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre inserire prima delle parole «classi di abilitazione» la parola «corrispondenti»;
e) all'articolo 10, comma 7, valutare l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: b) Nell'esposizione orale di una modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l'impiego della relativa letteratura scientifica»;
f) sempre all'articolo 11, considerato che nel comma 5 sarà espunto il riferimento al comma 3, occorre definire la durata dell'incarico dei tutor dei tirocinanti; al comma 7, lettera c), appare necessario fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;
g) occorre valutare l'opportunità di prevedere stages formativi all'estero durante lo svolgimento del tirocinio;
h) con riferimento all'articolo 12, comma 3, si valuti l'opportunità di inserire tra i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell'offerta formativa (POF);
i) in relazione alle previsioni dell'articolo 14, occorre valutare l'opportunità di incentivare a livello contrattuale il conseguimento del certificato di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;


Pag. 138


l) all'articolo 15, comma 1, il riferimento corretto è all'allegato 2 e non all'allegato 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2007; inoltre, ai commi 1 e 2 occorre uniformare la differente terminologia usata, cioè scegliere tra le parole «corrispondente» ed «equiparato» a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
m) all'articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l'attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, occorre semplificare eliminando le parole «rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero»;
n) all'articolo 15, comma 10, occorre chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per i quali, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari;
o) all'articolo 15, comma 13, occorre chiarire se, nell'ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del medesimo comma, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti;
p) all'articolo 15, comma 22, occorre definire tempi celeri per l'adozione del decreto ivi previsto per la formazione iniziale e l'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.
q) è opportuno che, nei decreti di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9 comma 3, si definiscano i percorsi necessari ad allineare le competenze disciplinari alle nuove classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
r) è altresì opportuno che in tempi rapidi si proceda al completamento dell'intervento normativo con la disciplina del reclutamento, in coerenza con il presente provvedimento.


Pag. 139

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO). Atto n. 209.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO) (Atto n. 209)»;
premesso che con l'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato rivisto il nuovo quadro ordinamentale della scuola italiana, in attuazione del piano programmatico, di cui al comma 3 del medesimo articolo;
che sulla base di tale riforma appare necessario rivisitare non solo il procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della Legge 30 ottobre 1986, n. 738, ma anche i piani di studio sulla base dei quali stabilire le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano;
che ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco, un successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definirà le affinità dei piani di studio delle istituzioni scolastiche straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale con i piani di studio previsti dal riordino della scuola secondaria di secondo grado;
considerato che International Baccalaureate Organization (IBO) è stata fondata a Ginevra nel 1968 e che il diploma di baccellierato rappresenta ormai un livello di qualificazione altamente riconosciuto a livello internazionale tanto da garantire l'iscrizione, senza ulteriori esami, a ben più di 1000 università in circa 50 Paesi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di specificare, come peraltro già osservato dal Consiglio di Stato, che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento deve individuare i piani di studio e non limitarsi a recepire gli stessi, in quanto il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non può proporre l'atto ma solo esprimere un parere, tra l'altro non vincolante;
b) in sede di predisposizione del predetto decreto ministeriale, andrebbe prevista l'affinità dei piani di studio dei percorsi di baccellierato internazionale con i 6 indirizzi dei nuovi licei, garantendo la flessibilità necessaria a far sì che gli studenti possano vedere riconosciuto il proprio percorso formativo ai fini dell'iscrizione in una università italiana o straniera, anche attraverso la previsione di affinità per gruppi di materia, così come previsto dal sistema IBO.


Pag. 140

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3261 Bitonci e abbinate recante «Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e diretta gestione statale»,
tenuto conto che le modifiche introdotte potrebbero provocare una indiretta penalizzazione per i progetti di restauro e consolidamento di beni culturali presentati dalle Soprintendenze, con il conseguente venir meno di una fonte di finanziamento di notevole importanza, attualmente esistente, per il Ministero per i beni e le attività culturali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si ritiene necessario che venga modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 nel senso di riconoscere la valutazione prioritaria ivi prevista anche per le richieste presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Consulta resoconti
Consulta convocazioni