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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Giovedì 27 maggio 2010


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 9

5-02958 Vassallo e Bressa: Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ... 9
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) ... 17

5-02959 Lanzillotta: Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT ... 10
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) ... 18

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (Seguito dell'esame e rinvio) ... 11
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) ... 19
ALLEGATO 4 (Nuovi emendamenti del relatore) ... 21

AVVERTENZA

I Commissione - Resoconto di giovedì 27 maggio 2010
TESTO AGGIORNATO AL 9 GIUGNO 2010


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02958 Vassallo e Bressa: Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, esprimendo rammarico per la mancata presenza, alla seduta odierna, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, che ha assunto in prima persona la responsabilità di nominare il signor Davide Giacalone quale presidente dell'Agenzia


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per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.
Rileva che nell'interrogazione presentata si ricorda come il signor Giacalone fosse stato già proposto dal Ministro per la carica di presidente di DigitPA, ma che tale procedura di nomina non è poi andata a buon fine. Su tale proposta, infatti, la Commissione affari costituzionali del Senato ha espresso parere contrario; presso la I Commissione della Camera, inoltre, sono state elevate forti critiche in considerazione della mancanza dei requisiti scientifici e professionali del candidato, richiesti dal decreto legislativo n. 117 del 2009.
Fa presente che tale nomina non è quindi mai giunta alla firma del Presidente della Repubblica in ragione, secondo quanto riferito alla Commissione dal sottosegretario Andrea Augello, della indisponibilità a ricoprire tale incarico espressa dal dottor Giacalone. Lo stesso sottosegretario, tuttavia, non ha menzionato alcuna motivazione alla base di tale decisione.
Nell'interrogazione si sottolinea quindi l'inappropriatezza della nomina in questione dovuta probabilmente al fatto che in questo caso non sono previsti i controlli e le procedure richiesti invece per la carica di presidente di DigitPA.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Salvatore VASSALLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Anzitutto, già conosce il contenuto del curriculum vitae del signor Giacalone - sia nella versione pubblicata sul sito dell'Agenzia sia in quella, meno articolata, presentata alle Camere quando era in discussione la proposta di nomina a presidente di DigitPA - da cui non emerge il suo titolo di studio.
Resta quindi la questione posta nell'interrogazione, ovvero per quali ragioni il signor Giacalone abbia rifiutato il suddetto incarico: se tali ragioni sono da individuare nell'indisponibilità a svolgere un incarico impegnativo e qualificante non si vede allora perché sia stata accettata una carica analoga. Più probabilmente, d'intesa con il ministro Brunetta, ha ritenuto preferibile rinunciare alla prima carica alla luce dei pareri espressi dalle Camere - in particolare dalla Commissione affari costituzionali del Senato - accedendo alla seconda carica che non richiede i suddetti pareri né la firma del Presidente della Repubblica.

5-02959 Lanzillotta: Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra l'interrogazione in titolo volta essenzialmente a comprendere cosa rimane della cosiddetta riforma Brunetta. Ricorda come il cuore di tale riforma, ampiamente pubblicizzata dal ministro, fosse riassumibile nei principi di valutazione e di trasparenza, posti come fondamento dell'attribuzione di retribuzioni accessorie sulla base del merito e non più a carattere indifferenziato.
Rileva come gli strumenti delineati per realizzare tali obiettivi fossero, da una parte, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni (CIVIT) e, dall'altra parte, le retribuzioni accessorie. Fa presente come la CIVIT ha subito grandi difficoltà nell'avvio della propria operatività, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze ha atteso mesi prima di dare il concerto per l'emanazione del regolamento di organizzazione e contabilità. L'ostilità del ministro Tremonti è proseguita poi con il mancato stanziamento previsto dalla legge rendendo così impossibile di fatto l'operatività della suddetta commissione. Al contempo, con la manovra finanziaria appena varata vi è stata una sospensione del compenso accessorio attraverso cui doveva realizzarsi l'operazione di differenziazione prevista dalla riforma. Chiede quindi una valutazione politica su tali aspetti e su cosa il ministro intenda fare.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).


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Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), replicando, rileva come il sottosegretario abbia, nella propria risposta, solamente confermato quanto da lei evidenziato nella propria interrogazione. Emerge quindi con chiarezza lo scontro in essere tra il ministro Brunetta e il ministro Tremonti, tant'è vero che la sospensione dell'attività della CIVIT mina alla radice la riforma del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nella propria interrogazione, tuttavia, aveva chiesto una valutazione politica - che manca nella risposta - in merito al futuro della riforma Brunetta e, a questo punto, al futuro dello stesso ministro.

Donato BRUNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ed il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.20.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene preliminare un intervento del Governo sui contenuti della riforma finanziaria, appena approvata dal Consiglio dei ministri, nella parte in cui reca disposizioni che rischiano di sovrapporsi al provvedimento in esame. Fa riferimento, in particolare, all'esercizio delle funzioni fondamentali, alla gestione associata delle funzioni, alla soppressione delle province con meno di 200 mila abitanti.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è già stata affrontata la questione, sottolineando - anche alla luce dell'intervento del ministro Calderoli - l'opportunità di proseguire la discussione del provvedimento in Commissione, fermo restando che, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge sulla manovra finanziaria, sarà cura di tutti, in primo luogo del relatore, verificare eventuali sovrapposizioni tra i due provvedimenti.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene sia un questione di particolare delicatezza anche considerato che il Governo ha affermato di essere già stato autorizzato a porre la questione di fiducia sul decreto-legge recante la manovra finanziaria. Evidenzia come i temi in questione abbiano un particolare rilievo ordinamentale ed appare necessario chiedere al Governo l'impegno ad assicurare al Parlamento una adeguata discussione.

Oriano GIOVANELLI (PD) ricorda di avere evidenziato nella seduta di ieri come alcuni profili vadano approfonditi con la dovuta attenzione, a partire dalla disposizione che - a quanto risulta dagli organi di stampa - sopprimerebbe le province con meno di 200 mila abitanti, in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 133 della Costituzione. Occorrono quindi chiarimenti

Donato BRUNO, presidente, fa presente come siano a suo avviso premature le valutazioni e le affermazioni svolte. Ricorda


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come il testo del decreto-legge recante la manovra finanziaria sia ancora in attesa della firma del Presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ritiene quindi che, una volta avuta conoscenza del provvedimento, ciascuno con senso di responsabilità potrà svolgere le proprie valutazioni. Non è possibile infatti che la I Commissione sospenda i propri lavori in ragione di voci, non confermate, che prospettano l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul decreto-legge recante la manovra finanziaria.
Rileva in ogni modo come la Commissione stia affrontando un lavoro che si trova nella prima fase dell'iter.

Giuseppe CALDERISI (PdL), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.01, fa presente che esso è volto a specificare che, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, la relazione tecnica allegata allo schema del successivo decreto legislativo evidenzi le modalità con le quali sono stati calcolati e determinati i costi, i fabbisogni standard e i dati che sono stati utilizzati come riferimento. Si tratta a suo avviso di un elemento indispensabile e invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare la propria valutazione nel prosieguo dell'iter parlamentare.

Donato BRUNO, presidente e relatore, propone preliminarmente, come avvenuto nelle precedenti sedute, di organizzare i lavori nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione consente,

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 13.10 (vedi allegato 4).
Per quanto riguarda l'emendamento Giovanelli 13.2, esprime parere favorevole limitatamente alle parti dell'emendamento relative alle lettere a) e d), a condizione che sia aggiunta un'ulteriore lettera e) (vedi allegato 3).

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento Giovanelli 13.2, di cui è cofirmatario, invita a rivedere il parere contrario sulle parti relative alle lettere b) e c) dell'emendamento, di cui sottolinea l'importanza. Pertanto, accogliendo la riformulazione proposta con riguardo alla nuova lettera e), chiede che la Commissione proceda ad una votazione per parti separate.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che la Commissione procederà dapprima alla votazione delle parti dell'emendamento relative alle lettere a), d) ed e) e, quindi, alla votazione delle parti relative alle lettere b) e c) dell'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le parti dell'emendamento Giovanelli 13.2 (nuova formulazione) relative alle lettere a), d) ed e) (vedi allegato 3) e respinge la restante parte dell'emendamento, risultando così assorbito l'emendamento Calderisi 13.6.
La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.10 del relatore e Dal Lago 13.3.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritira il proprio emendamento 13.5.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 13.7.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.01, che era volto a sollecitare una riflessione della Commissione sulla questione delle conferenze, che a suo avviso è oggetto di poca considerazione rispetto al rapporto tra


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Governo e sistema delle autonomie e tra Governo e Parlamento, poiché molti problemi nel lavoro del Parlamento derivano anche dal fatto che una parte rilevante delle questioni sono affrontate e concertate al di fuori di esso.
Rileva che un altro profilo affrontato dall'articolo aggiuntivo 13.01 era connesso alla questione della composizione delle conferenze ed alle modalità con cui sono state affidate funzioni di rappresentanza ad alcune associazioni di tipo privatistico senza mai svolgere una riflessione sulle modalità con cui sono indicati i componenti della conferenza. Rileva che si tratta di un problema serio che richiede un approfondimento più ampio: per tali ragioni ed in assenza di tale approfondimento, lo ritira.

Raffaele VOLPI (LNP) riformula il proprio articolo aggiuntivo 13.02 (vedi allegato 3)

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) riformula il proprio articolo aggiuntivo 13.03 (vedi allegato 3).

Donato BRUNO, presidente e relatore, nel considerare ammissibili gli emendamenti Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03 nella loro nuova formulazione esprime su di essi parere favorevole.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sulle nuove riformulazioni proposte.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03 (nuova formulazione).

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte - con riferimento agli articoli da 14 a 32 - di aver predisposto, in qualità di relatore, alcuni emendamenti nuovi (vedi allegato 4), anche soppressivi di interi articoli, e di aver conseguentemente rivisto alcuni pareri già espressi sugli emendamenti presentati. Quindi, ai fini della chiarezza del lavoro che la Commissione deve ancora svolgere, ritiene opportuno esporre nuovamente il quadro dei pareri sugli emendamenti non ancora esaminati. Avverte che si limiterà a dare conto degli emendamenti sui quali il parere del relatore è favorevole, su tutti gli altri intendendosi espresso o confermato il parere contrario o l'invito al ritiro.
Per quanto riguarda il parere favorevole espresso su alcuni emendamenti all'articolo 14, si riserva di confermare o meno la valutazione favorevole in attesa che si chiarisca la sorte dell'articolo 14 stesso: la razionalizzazione delle province potrebbe essere oggetto, infatti, anche del decreto-legge recante la manovra finanziaria deliberato dal Consiglio dei ministri l'altro ieri ma non ancora emanato dal Capo dello Stato. La materia dell'articolo 14 potrà essere quindi ripresa nella prossima seduta, quando si conoscerà il contenuto definitivo del decreto-legge e sarà possibile valutare gli opportuni coordinamenti con il testo in esame.
Il parere è poi favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, soppressivo dell'articolo. Quanto all'articolo 16, il relatore ha presentato l'emendamento 16.10 (vedi allegato 4), soppressivo dell'articolo. Il relatore ha presentato altresì l'emendamento 31.10 (vedi allegato 4), collegato all'emendamento 16.10 da esigenze di coordinamento. Sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01 c'è un invito al ritiro e alla trasformazione del testo in ordine del giorno al Governo, pur essendo favorevole nella sostanza della proposta emendativa.
All'articolo 17 il relatore ha presentato gli emendamenti 17.20 e 17.21 (vedi allegato 4). All'articolo 18, il relatore ha presentato l'emendamento 18.10 (vedi allegato 4). Il parere è favorevole anche sull'emendamento Giovanelli 18.8, a condizione che sia riformulato sostituendo il capoverso 6-bis con il seguente: «6-bis. I comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi».
All'articolo 19, il relatore ha presentato l'emendamento 19.10 (vedi allegato 4), interamente sostitutivo del testo. Sull'emendamento Giovanelli 19.7 il parere resta per il


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momento contrario, ma il relatore sta svolgendo un'ulteriore riflessione. Agli articoli 20, 21, 22 e 23 il relatore ha presentato gli emendamenti 20.10, 21.10, 22.10 e 23.10 (vedi allegato 4), soppressivi degli articoli.
Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ria 20.01 e 21.01. Fa presente che il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo, nonché sull'emendamento Giovanelli 24.1 limitatamente alla lettera b) del comma 1 ed al comma 1-bis, considerato che la altre parti, non accolte, sono già presenti all'articolo 24. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento Giovanelli 24.3, a condizione che sia riformulato in modo da premettere alla lettera a-bis) le parole: «controllo sulle».
Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tassone 24.04 e 24.05 e Favia 24.03.
All'articolo 28, il relatore ha presentato l'emendamento 28.10 (vedi allegato 4). Sugli articoli aggiuntivi all'articolo 28, il parere resta per il momento contrario anche se il relatore intende svolgere un'ulteriore approfondimento in vista della discussione in Assemblea.
Rileva che il parere è favorevole sull'emendamento Giovanelli 29.1, a condizione che sia riformulato come segue:

«ART. 29.

Al comma 1, capoverso «articolo 147», sostituire la lettera b) con la seguente:
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

Conseguentemente,
al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.
al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
al capoverso «articolo 147-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Sostituire i capoversi «articolo 147-quinquies» e «articolo 147-sexies» con i seguenti:

Art. 147-quinquies.
(Controllo degli equilibri finanziari).

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento


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del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.
(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.
3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica».
Rileva che il parere è altresì favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 29.5 e Stasi 29.12, nonché sull'emendamento Vanalli 29.15, a condizione che sia riformulato come segue:
«Al comma 2, capoverso Art. 147-ter, sostituire le parole: l'ente locale con le seguenti: l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico».
Fa quindi presente che il parere è favorevole sugli emendamenti Favia 30.13 e Contento 31.2. All'articolo 31 il relatore ha presentato anche l'emendamento 31.11 (vedi allegato 4). Il parere, infine, è favorevole sull'emendamento Bressa 32.1, a condizione che sia riformulato come segue:
«Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando


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quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Rileva, infine, che di tutti i propri emendamenti il relatore raccomanda naturalmente l'approvazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime inoltre parere favorevole sulle nuove proposte emendative del relatore.

Paolo FONTANELLI (PD) intervenendo in merito all'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01, di cui è cofirmatario, ritiene che lo strumento dell'ordine del giorno sia troppo debole. L'articolo aggiuntivo propone infatti l'istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, rispondendo ad un'esigenza molto sentita nel Paese.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che l'anagrafe in questione già esiste. Per l'aggiornamento di alcune ulteriori requisiti appare più utile utilizzare lo strumento amministrativo anziché quello legislativo, che consente una maggiore facilità negli adeguamenti volti a tenere conto delle evoluzioni telematiche. Per tali ragioni, si associa all'invito formulato dal relatore a trasformare l'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01 quale ordine del giorno, su cui preannuncia sin d'ora una valutazione favorevole.

Raffaele VOLPI (LNP) ritira il proprio emendamento 19.2, nonché l'articolo aggiuntivo Dal Lago 19.03.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) fa proprio l'articolo aggiuntivo Dal Lago 19.03.

Raffaele VOLPI (LNP) prospetta l'opportunità, con riferimento all'emendamento 17.21 del relatore, di prevedere una riformulazione volta ad inserire, dopo le parole: «alle comunità isolane» le seguenti: «, anche lacustri,».

Donato BRUNO, presidente, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
(COM (2010)61 def.).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.
(Rilievi alla II Commissione).

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

I Commissione - Giovedì 27 maggio 2010


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02958 Vassallo e Bressa: Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, occorre fornire, per chiarezza e completezza di informazioni, alcune doverose precisazioni preliminari.
In primo luogo, si chiarisce che, diversamente da quanto affermato nell'interrogazione, la riforma del CNIPA è stata realizzata con decreto legislativo n. 177 del 2009.
Inoltre, al fine di ricostruire in modo corretto ed esauriente il quadro delineato solo parzialmente dall'interrogante, è necessario ricordare che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha espresso, ad ampia maggioranza, parere positivo sulla nomina di Davide Giacalone quale Presidente di DigitPA.
Risponde al vero che, nelle more del perfezionamento del provvedimento di nomina - e nonostante il parere favorevole sopra richiamato nonché la valutazione positiva del Governo circa la sussistenza dei requisiti professionali, manageriali e scientifici necessari a ricoprire detto incarico - è intervenuta la comunicazione di indisponibilità da parte dello stesso Giacalone.
Al riguardo, è evidente che l'indisponibilità manifestata da Giacalone non deve essere né illustrata né spiegata, ma, semmai, trattandosi di atto assolutamente non dovuto, dovrebbe essere considerata come apprezzabile manifestazione di sensibilità istituzionale.
Giacalone è ampiamente in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire entrambi gli incarichi proposti; quanto al secondo incarico, oggetto della presente interrogazione, tali requisiti sono più che adeguati e ciò può essere agevolmente riscontrato dalla lettura del suo curriculum vitae, al quale è, peraltro, assicurata piena trasparenza e conoscibilità mediante la pubblicazione sul sito www.aginnovazione.gov.it.
Oltre che come consigliere di vari Ministri, Giacalone, vanta una notevole esperienza come consigliere d'amministrazione e membro del comitato esecutivo di alcune fra le più importanti aziende italiane nel settore delle comunicazioni e dell'innovazione ed è inoltre autore di diverse pubblicazioni in materia.
Stupisce, infine, che l'attività di scrittore ed editorialista possa considerarsi ostativa al conferimento dell'incarico in parola, come se l'impegno civile e la passione per il bene collettivo sia un demerito. Peraltro, una simile tesi porterebbe a ritenere che gli incarichi a vario titolo assegnati dal Governo presuppongano il divieto di manifestare le proprie opinioni, il che contrasterebbe, non solo con il dettato costituzionale, ma anche con numerosi eccellenti precedenti fra i servitori dello Stato.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02959 Lanzillotta: Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In attuazione della delega recata dalla legge n. 15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha istituito la «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», la quale, operando in posizione di indipendenza e di autonomia, è chiamata ad indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.
I componenti della Commissione sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ed acquisizione del parere favorevole dei due terzi delle commissioni parlamentari.
L'organismo in parola si è quindi insediato in data 22 dicembre 2009, avviando tempestivamente la propria attività istituzionale, della quale è possibile prendere visione nell'ambito del sito internet www.civit.it.
Per quanto attiene alle modalità di organizzazione, alla gestione finanziaria ed ai compensi dei componenti dell'organismo, il citato decreto legislativo n. 150 del 2009 ha previsto, all'articolo 13, comma 11, che gli stessi siano determinati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In data 12 marzo 2010 è stato, quindi, adottato il decreto recante la definizione delle attribuzioni della Commissione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 75 del 31 marzo 2010). Successivamente, il 1o aprile 2010, la Commissione ha provveduto ad adottare i conseguenti atti regolamentari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, nonché la gestione finanziaria, amministrativa e contabile della Commissione stessa.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha, successivamente nel tempo, inviato al Ministro dell'economia e delle finanze tre versioni del decreto di determinazione dei compensi dei componenti, l'ultima delle quali è stata trasmessa in data 28 aprile 2010 e, ad oggi, non risulta essere stata ancora firmata.
Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in questione, in attesa di sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sulla base degli accordi intercorsi con il Ministro dell'economia e delle finanze e reca disposizioni pienamente conformi, anche nell'ammontare, a quanto già analiticamente previsto nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 15 del 2009 («bollinata» dalla RGS), ove, infatti, era già riportata una apposita voce di spesa relativa alle retribuzioni dei componenti.


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ALLEGATO 3

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: diciotto;
d) al comma 3 sostituire le parole: «diciotto» con le seguenti: «dodici».
e) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione del parere parlamentare, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».
13. 2. (parte approvata - nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.
13. 10.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;


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a-ter) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;»
13. 3.Dal Lago, Volpi.

Al comma 3, dopo le parole comma 2, aggiungere le seguenti: un decreto legislativo recante.
13. 7.Calderisi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dei comune di Campione d'Italia.
*13. 02. (nuova formulazione) Volpi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dei comune di Campione d'Italia.
*13. 03. (nuova formulazione) Lanzillotta.


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ALLEGATO 4

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.
13. 10.Il Relatore

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 10.Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. 20.Il Relatore.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2010, alle comunità isolane o di arcipelago di cui all'articolo 29 del testo Unico si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.».
17. 21.Il Relatore.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Circoscrizioni di decentramento comunale)»;
b) sopprimere il comma 1;
c) al comma 2, sostituire le parole:
«di cui al comma 1» con le seguenti: «delle circoscrizioni, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,»;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
1. sopprimere il primo periodo;
2. al secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui al primo periodo»;
3. al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al secondo periodo» con le seguenti: «delle circoscrizioni di decentramento»;
f) al comma 6, sostituire le parole: «sono abrogati i commi 1, 3 e 5» con le seguenti: «è abrogato il comma 3».
18. 10.Il Relatore.


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ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 19.
(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

1. A decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.
2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.
3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i Comuni, le Province o le Regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.».

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, modificato dalla legge di conversione n. 42 del 2010, le parole: «b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)».
19. 10.Il Relatore.

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 10.Il Relatore.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 10.Il Relatore.


Pag. 23

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 10.Il Relatore.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 10.Il Relatore.

ART. 28.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «65.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «65.000 abitanti», ovunque ricorrano, con le seguenti: «100.000 abitanti».
28. 10.Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;».
31. 11.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) all'articolo 127, comma 2, le parole: «comunale o» sono soppresse;».
31. 10.Il Relatore.

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