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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Martedì 5 ottobre 2010


SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ... 64

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio) ... 64
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 76

VII Commissione - Resoconto di martedì 5 ottobre 2010


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SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 11.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Enzo Carra, al quale rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Valentina APREA, presidente, avverte che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con osservazione sul disegno di legge in esame.
Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (vedi allegato).

Renato Farina (PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime piena soddisfazione per il fatto che si è deciso di anticipare la discussione in aula del provvedimento, come riportato oggi da alcune notizie di stampa. Rappresenta peraltro


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il proprio stupore per il fatto che per ottenere tale risultato si sia dovuto arrivare alle denunce contenute su importanti quotidiani, come il Corriere della sera, dove un editoriale di Angelo Panebianco nella giornata di ieri, rappresentava proprio questa esigenza. Rileva al riguardo che l'articolo in questione contiene verità fondamentali e in particolare quella relativa al fatto che moltissime facoltà soprattutto quelle umanistiche aspettano con ansia la riforma, la quale, se non sarà risolutiva, quantomeno ha il merito di superare la logica del «soprassedere». Giudica inoltre importante evitare di esprimere valutazioni e giudizi catastrofici sull'università.
Esiste quindi un'attesa importante per un cambiamento all'interno delle università, al fine di trasformare il merito in qualcosa di veramente efficace. Considera inoltre possibile che ci sia opposizione sulla riforma da parte di alcune forze politiche, ma ritiene che l'opposizione dovrebbe sempre essere caratterizzata da un certo grado di serietà, senza mai opporsi ai provvedimenti in maniera preconcetta. Ritiene quindi che si possa e si debba migliorare l'università, dato che la stessa non può essere concepita come un luogo per sistemare persone; al contrario essa deve rappresentare il punto di sintesi della cultura del Paese. Sottolinea altresì che i rettori delle università hanno espresso un parere pienamente positivo sulla riforma che è urgente perché incombe l'approvazione dei bilanci e bisogna dare un segnale di certezza ai tanti che lavorano nelle università. In conclusione, segnala l'esigenza di approvare la riforma in tempi stretti, al fine di porre fine alle proteste e consentire un sereno avvio dell'anno accademico.

Eugenio MAZZARELLA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, concorda con la necessità di attuare la riforma, osservando peraltro che se le cose restano come il disegno di legge prevede, permarrà un pericoloso attacco all'università che rappresenta un passo falso per il futuro del Paese. In particolare, contesta che con il provvedimento in questione vi sia un rilancio dell'università italiana, in quanto vi è invece una ristrutturazione al ribasso, con meno risorse e meno personale in organico; lo Stato si disinteressa quindi dell'università. Segnala inoltre, come ulteriore criticità, il fatto che si assiste continuamente alla riduzione della parte del PIL speso per l'università, in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei. La riforma inoltre porta di fatto a delle asimmetrie del sistema, in quanto si aumentano le potenzialità di alcuni atenei e non si considerano quelle di altri; di fatto, si mette in fuori gioco l'università italiana, premiando poche università, considerate di serie A, rispetto alle molte penalizzate ritenute di serie B. Segnala altresì che vi è una contraddizione tra i principi contenuti nell'articolo 1, relativo a valutazione, merito e responsabilità, e i restanti articoli del provvedimento. In merito alla governance, sottolinea che la deroga alle norme può essere fatta solo da poche università, privilegiandosi quindi sempre un sistema a due velocità. Lamenta inoltre la confusa situazione relativa agli organici, l'assenza di norme adeguate a sostenere il diritto allo studio e il fatto che con le poche risorse a disposizione si dovrà scegliere tra il dar corso alle aspettative dei docenti che lavorano nelle università e quelle di chi vuole entrare nelle università stesse. In conclusione, ritiene che il disegno di legge non contenga obbiettivi precisi da perseguire.

Mario PEPE (PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime il proprio apprezzamento per il testo del provvedimento in esame approvato dal Senato, auspicando peraltro che la riforma in esame non diventi una riforma mancata come in passato quando la riforma Moratti non è stata di fatto attuata dal Governo successivo di centro sinistra. Sottolinea in particolare che la riforma Moratti aveva sprovincializzato le università e aveva combattuto in modo efficace il baronato. Ritiene peraltro che sia necessario apportare piccole modifiche al disegno di legge in esame al fine di rendere la


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riforma migliore. In particolare, segnalando che il 50 per cento di lavoratori italiani ha più di 60 anni, sottolinea che occorrerebbe evitare di avere ricercatori a vita, in quanto il ruolo del ricercatore deve rappresentare un ruolo di transito per approdare alla docenza. Conseguentemente, occorre prevedere uno sbarramento del limite di età per accedere al concorso di ricercatore, anche per evitare che il ruolo diventi terreno di conquista per altri funzionari dello Stato. Sottolinea, inoltre, che nel disegno di legge manca un elemento importante, già previsto dalla riforma Moratti, cioè quello in base al quale i professori ordinari devono svolgere un minimo di didattica; attualmente infatti è previsto che solo i professori assunti dal 2005 in poi hanno di fatto l'obbligo di fare un certo numero di ore di insegnamento. Sulla governance, sottolinea infine che occorre prevedere che il Rettore non sia collegato al corpo docente, in quanto tale dipendenza lo renderebbe, di fatto, poco autonomo.

Renzo LUSETTI (UdC) sottolinea l'esigenza di passare all'esame degli emendamenti presentati, anche in relazione alla richiesta rappresentata da tutti i gruppi di accelerare l'iter del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, apprezza sinceramente l'auspicio del collega Lusetti, che la maggioranza ha fatto proprio nella programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea, in relazione all'esame del provvedimento in discussione.
Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Paola FRASSINETTI (PdL) esprime parere favorevole sul proprio emendamento 1.17, sugli identici emendamenti Lenzi 1.5 e Capitanio Santolini 1.12 ove riformulati nel senso di prevedere la specificazione di una didattica organizzata su base policentrica, e sugli identici emendamenti Capitanio Santolini 1.14 e 1.16 del relatore. Sui restanti emendamenti, invita al ritiro altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere conforme al relatore.

Luigi NICOLAIS (PD) illustra l'emendamento Tocci 1.15, che sottoscrive, rilevando che il merito deve essere il punto centrale e che a tal fine si propone che il fondo di finanziamento ordinario sia diviso in due parti: per il 50 per cento esso va ripartito secondo i risultati della valutazione dell'offerta della ricerca e della didattica e per il restante 50 per cento, secondo parametri riferiti alla domanda degli studenti. Sottolinea inoltre che il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito, al fine di prevedere un coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Tocci 1.15.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 1.11, il quale affronta il problema dell'organizzazione dell'università. Il disegno di legge in esame non si rispetta infatti l'autonomia e la responsabilità dei singoli atenei, occorrendo invece riconoscere alle università il potere di organizzarsi autonomamente. Sottolinea inoltre che nell'emendamento si prevede il commissariamento delle università nel caso in cui non siano raggiunti gli obbiettivi fissati. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 1.11.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.20.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Goisis 1.20.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 1.6, rilevando che con tale emendamento si fa in modo che gli accordi di programma non debbano derogare rispetto agli statuti ma tengano invece conto dei criteri indicati.


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Salvatore VASSALLO (PD) sottoscrive l'emendamento 1.6.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 1.6.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 1.8, rilevando che con esso si mira a eliminare un problema di costituzionalità contenuto nel comma 2 dell'articolo 1, il quale, in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, stabilisce che gli statuti delle università siano vincolati agli accordi di programma, mentre è solo la legge dello Stato che può disciplinare l'autonomia delle università.

Luigi NICOLAIS (PD) sottoscrive l'emendamento 1.8.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vassallo 1.8. e Latteri 1.1.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, illustra il proprio emendamento 1.17, ricordando che si tratta di una modifica di tipo formale.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.17 del relatore.

I deputati LENZI e CAPITANIO SANTOLINI si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore, riformulando conseguentemente i rispettivi emendamenti 1.5 e 1.12.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lenzi 1.5 e Capitanio Santolini 1.12, come riformulati.

Salvatore VASSALLO (PD) ritira il proprio emendamento 1.9 e illustra il proprio emendamento 1.10, che prevede che la sperimentazione sia disciplinata con decreto legislativo invece che con semplici decreti ministeriali.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vassallo 1.10 e Latteri 1.2.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che l'emendamento Toccafondi 1.4 non può essere accolto in quanto non è prevista un'adeguata copertura finanziaria.

Renato FARINA (PdL) ritira l'emendamento Toccafondi 1.4, di cui è cofirmatario.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 1.3.

Giovanna MELANDRI (PD) segnala che il collega Latteri ha ritirato l'emendamento poco prima che si procedesse alla valutazione dello stesso e auspica quindi che vi possa essere maggiore ordine nello svolgimento dei lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, rileva che il collega Latteri ha ritirato l'emendamento in quanto vi è uno specifico accordo di maggioranza sul punto. Ritiene peraltro che d'ora in poi una volta espressi i pareri, il presentatore dello stesso debba sollecitamente indicare se intende ritirarlo o meno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene giusto rispettare gli accordi presi tra i gruppi, ma altresì importante consentire un adeguato svolgimento dell'esame del provvedimento.

Maria COSCIA (PD) concorda con il collega Zazzera.

Valentina APREA, presidente, assicura i colleghi che è intenzione della presidenza garantire il corretto e adeguato svolgimento dei lavori della Commissione, come sempre.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra l'emendamento Naccarato 1.7, di cui è cofirmataria, ricordando che lo stesso prevede che la distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obbiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.


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I deputati ZAZZERA e CAPITANIO SANTOLINI sottoscrivono l'emendamento Naccarato 1.7.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Naccarato 1.7.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Naccarato 1.7.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 1.13.

Approva gli identici emendamenti Capitanio Santolini 1.14 e 1.16 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.19.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Goisis 1.19

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.02 che interviene in materia di trasferimento di risorse dello Stato alle università. Ricorda in particolare che il Fondo di finanziamento delle università è stato ridotto di un miliardo e 300 milioni e che con l'articolo aggiuntivo in esame si prevedono nuove modalità di riparto del Fondo. Chiede quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), sottoscrivendo l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02, sottolinea che l'università ha bisogno di riforme e che non è possibile fare riforme a costo zero. Ritiene, inoltre, che non solo devono essere previste più risorse, ma le stesse devono essere gestite meglio.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) sottolinea che l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02 merita una riflessione. Lo sottoscrive e ne chiede l'accantonamento.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, sottolinea che l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02 presenta problemi di natura finanziaria. Sarebbe quindi preferibile ritirarlo e ripresentarlo in Assemblea.

Valentina APREA, presidente, concorda con il relatore, rilevando che l'articolo aggiuntivo 1.02 deve essere accolto anche dal Governo e approvato dalla Commissione bilancio. Si rimette in ogni caso alla Commissione sul suo accantonamento.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02.

Manuela GHIZZONI (PD) propone l'accantonamento dei propri articoli aggiuntivi Ghizzoni 1.01 e 1.03.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Ghizzoni 1.01 e 1.03.
Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 2.73, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine le parole «dei seguenti principi e criteri direttivi». Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.132 e 2.133 da lei presentati. È favorevole altresì all'emendamento Ghizzoni 2.43 e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2.134 e 2.130. È favorevole agli emendamenti Nicolais 2.42, Goisis 2.149 Latteri 2.6 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.131. È favorevole all'emendamento Nicolais 2.29 e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2.129, 2.128, 2.127, 2.126, 2.125, 2.152, 2.124 e 2.153. È favorevole altresì agli emendamenti Nicolais 2.67 e Ghizzoni 2.68.
Invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA è favorevole agli emendamenti del relatore e concorda con i restanti pareri.


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La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.45 e 2.53.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la proposta del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 2.73 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.73, come riformulato, risultando preclusi gli emendamenti Capitanio Santolini 2.94 e 2.96.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.86, rilevando la necessità che la norma si estenda anche alle università non statali e telematiche.

Valentina APREA, presidente, rileva che la disciplina prevista nel disegno di legge di riforma dell'università non si estende agli indicati atenei, per i quali sarà prevista una normativa specifica.

Eugenio MAZZARELLA (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.86.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.72, identico all'emendamento 2.86, rilevando che al comma 3 dell'articolo in esame è già prevista una disciplina per l'università non statale e telematica.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) sottoscrive l'emendamento 2.86 sul quale preannuncia il voto favorevole, ritenendo necessario valutare l'applicazione della norma anche alle università ad esso previste.

Paola GOISIS (LNP), alla luce delle valutazioni emerse, riterrebbe opportuno procedere all'accantonamento degli identici emendamenti 2.86 e 2.72.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli identici emendamenti 2.86 e 2.72.
Respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.57.
Approva l'emendamento del relatore 2.132.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.89, proponendo in caso contrario al suo accantonamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene non condivisibile la scelta di sopprimere il consiglio di amministrazione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) concorda con l'esigenza di mantenere il consiglio di amministrazione.

Luigi NICOLAIS (PD), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 2.89, riterrebbe opportuno procedere al suo accantonamento.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 2.89.
Approva l'emendamento del relatore 2.133.

Walter TOCCI (PD), illustrando il suo emendamento 2.119, ne raccomanda l'approvazione.

I deputati DE TORRE e GHIZZONI sottoscrivono l'emendamento 2.119.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Tocci 2.119.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.97 che illustra.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.97.

Luigi NICOLAIS (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.44.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia l'astensione sull'emendamento 2.44.


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La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.44.
Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.43 e 2.134 del relatore.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) ritira il proprio emendamento 2.136.

Eugenio MAZZARELLA (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.39 da lui presentato, volto a precisare la necessità di determinare le modalità di elezione del rettore tra i professori di primo livello in servizio presso l'ateneo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.98.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Ghizzoni 2.39 e Capitanio Santolini 2.98.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.1.

Manuela GHIZZONI (PD), non accogliendo l'invito al ritiro del relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.38, che richiede di accantonare.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Ghizzoni 2.38.
Approva l'emendamento del relatore 2.130.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), non accogliendo l'invito del relatore, richiede di accantonare il suo emendamento 2.87, ai fini della sua approvazione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene necessario che sia indicato con precisione il soggetto al quale compete eleggere il rettore. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 2.99.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, precisa che le modalità di elezione del rettore sono previste nello statuto.

Manuela GHIZZONI (PD), sottoscrivendo l'emendamento 2.99, ritiene necessario che nel provvedimento si preveda un equilibrio tra gli indirizzi dello statuto e il rispetto dell'autonomia dell'ateneo. Propone quindi di accantonare l'emendamento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, concorda con la proposta di accantonare gli emendamenti 2.87 e 2.99. Propone altresì di accantonare l'emendamento Pepe 2.83.

Mario PEPE (PdL) concorda con la proposta del relatore, raccomandando in ogni caso l'approvazione del suo emendamento 2.83.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 2.87, 2.99 e 2.83.
Respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.100.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.2.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) ritira il proprio emendamento 2.135.

Eugenio MAZZARELLA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.74, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Lenzi 2.74.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.101.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.101.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI), non accogliendo l'invito del relatore, riterrebbe opportuno accantonare il suo emendamento


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2.121 ai fini di un ulteriore approfondimento.

I deputati GHIZZONI e ZAZZERA sottoscrivono l'emendamento 2.121.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 2.121.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.151.

Manuela GHIZZONI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 2.40, rappresentando eventualmente l'opportunità di accantonarlo.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Ghizzoni 2.40.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra quindi il suo emendamento 2.40, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.40 e 2.41.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira i propri emendamenti 2.3 e 2.4.

Paola GOISIS (LNP) chiede di accantonare il suo emendamento 2.142.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Goisis 2.142.
Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicolais 2.42 e Goisis 2.149.
Respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.23.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) propone di accantonare il suo emendamento 2.5.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Latteri 2.5.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.102 che illustra.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.102.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.88.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 2.88.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il suo emendamento 2.103 di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.103.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.24, che illustra.

La Commissione quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 2.24 e Capitanio Santolini 2.104.

Paola GOISIS (LNP), non accogliendo l'invito del relatore, ritiene opportuno accantonare il suo emendamento 2.140.

I deputati GHIZZONI e GRANATA sottoscrivono l'emendamento 2.140 che la Commissione delibera di accantonare.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.148.

La Commissione approva quindi l'emendamento Latteri 2.6.
Respinge l'emendamento Capitanio Santolini 2.105.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.139.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.106.


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La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.106.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) ritira il proprio emendamento 2.122.

Eugenio MAZZARELLA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.25 di cui è cofirmatario.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che gli emendamenti 2.25, 2.75 e 2.30 presentano profili rilevanti per i quali sarebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento. Propone quindi che siano accantonati.

Paola GOISIS (LNP), per le medesime considerazioni propone di accantonare il suo emendamento 2.147.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 2.25, 2.75, 2.30 e 2.147.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il suo emendamento 2.7.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.59 che illustra, sottolineandone la rilevanza.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.26 e Naccarato 2.59.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) propone di accantonare il suo emendamento 2.8.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Latteri 2.8.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.58 e 2.60.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Nicolais 2.27, e Ghizzoni 2.58 e 2.60.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) propone di accantonare il suo emendamento 2.9.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Latteri 2.9.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede alcuni chiarimenti sull'emendamento del relatore 2.131.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, precisa che si tratta di un emendamento di coordinamento formale che dà seguito al parere del Comitato per la legislazione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.131 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) ritira il suo emendamento 2.141.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.107 che illustra.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.107.

Renato FARINA (PdL) ritira l'emendamento 2.18, di cui è cofirmatario.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando il suo emendamento 2.118, ne raccomanda l'approvazione, ritenendo opportuno in caso contrario procedere al suo accantonamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene necessario che si definisca un percorso lineare di approvazione del provvedimento in esame, allo scopo di evitare un eccessivo ricorso all'accantonamento di emendamenti che ritarderebbero oltre modo l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, concorda con la proposta del collega Barbieri, che punta alla definizione di un percorso condiviso nell'approvazione del provvedimento.


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La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.118, Lenzi 2.76 e Vassallo 2.79.

Eugenio MAZZARELLA (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.28 che illustra.

Salvatore VASSALLO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.80 che illustra.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mazzarella 2.28 e Vassallo 2.80.

Paola GOISIS (LNP) ritira il suo emendamento 2.146.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira i suoi emendamenti 2.10 e 2.11.

La Commissione approva quindi l'emendamento Nicolais 2.29.

Salvatore VASSALLO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.81.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Vassallo 2.81.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.61, di cui è cofirmataria, rilevando che si tratta di una norma volta a dare esecuzione all'articolo 5 della Costituzione.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, riterrebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento sull'emendamento in esame, proponendone l'accantonamento.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Ghizzoni 2.61.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, informa che da notizie di stampa è stata inviata dalla CRUI una lettera a tutti i rettori, con la quale si preannuncia l'anticipazione dell'esame del provvedimento in Assemblea. Si tratta di un'interferenza assolutamente grave con le prerogative del Parlamento che stigmatizza fortemente.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.62 e Ghizzoni 2.63.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 2.108, rilevando che con lo stesso si inserisce un riferimento alle funzioni dirigenziali previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.108.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira i propri emendamenti 2.12 e 2.13.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 2.90, di cui è cofirmatario, rilevando che occorre prevedere come verrà scelto il direttore generale. Con riferimento alle considerazioni espresse dal collega Barbieri, sottolinea che sono stati accantonati 23 emendamenti di cui 11 della maggioranza. Concorda infine con le perplessità espresse dalla collega Ghizzoni, in merito alle recenti iniziative della CRUI.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Borghesi 2.90, ai fini di una sua riformulazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con il relatore.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Borghesi 2.90.

Renato FARINA (PdL) ritiene che la lettera della CRUI sia un intervento assolutamente legittimo, rilevando che le iniziative della società civile devono essere condivise non solo se sono a sostegno del centrosinistra.


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Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.143.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.64, di cui raccomanda l'approvazione, volto a definire meglio le responsabilità del consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.64.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 2.91, di cui è cofirmatario, che assegna maggiori poteri al Senato accademico.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Borghesi 2.91.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.145.

La Commissione approva l'emendamento 2.129 del relatore.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.14.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 2.110, ricordando che gli organi di valutazione devono essere necessariamente e completamente esterni all'università.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 2.110 e 2.109, e Ghizzoni 2.65.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, illustra il proprio emendamento 2.128, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.128 del relatore.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.15.

La Commissione respinge l'emendamento Capitanio Santolini 2.111.
Approva l'emendamento 2.127 del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 2.112, il quale mira a dare maggiore risalto alle scuole di specializzazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.112.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.66, ricordando che gli studenti non sono compiutamente considerati nel provvedimento in esame, mentre devono poter partecipare adeguatamente all'attività organizzativa degli atenei.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.66.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.54, il quale mira a evitare che i componenti delle strutture universitarie siano determinati con norme troppo rigide e dettagliate.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.54.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.37, il quale mira a disciplinare in maniera più organica le strutture universitarie.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.37.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) ritira i propri emendamenti 2.19 e 2.21, raccomandando invece l'approvazione dell'emendamento 2.20, che mira a creare dipartimenti omogenei, assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo, a tempo determinato non inferiore a 35. Si tratta di una proposta emendativa che intende prevedere settori scientifici e disciplinari adeguati.


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Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede l'accantonamento dell'emendamento Giammanco 2.20.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Giammanco 2.20.
Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.56 e 2.55.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'emendamento Palagiano 2.92, di cui è cofirmatario, il quale prevede un metodo oggettivo per la riorganizzazione dei dipartimenti.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Palagiano 2.92.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Palagiano 2.92.
Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 2.113, Ghizzoni 2.70, Capitanio Santolini 2.114, Lenzi 2.77, Mantini 2.95 e Ghizzoni 2.71.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede l'accantonamento del suo emendamento 2.51.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Ghizzoni 2.51.
Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 2.115, Ghizzoni 2.50, Capitanio Santolini 2.116 e 2.117.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.49, di cui raccomanda l'approvazione, rilevando che non è possibile stabilire quante facoltà devono costituire i singoli atenei. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Ghizzoni 2.49.
Approva l'emendamento 2.126 del relatore.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

VII Commissione - Martedì 5 ottobre 2010
TESTO AGGIORNATO AL 13 OTTOBRE 2010


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ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Dopo il primo comma inserire i seguenti:
1-bis. Il fondo di finanziamento ordinario è ripartito esclusivamente per il 50 per cento secondo i risultati della valutazione dell'offerta della ricerca e della didattica e per il restante 50 per cento secondo parametri riferiti alla domanda degli studenti. Entro il 2015 il Fondo è aumentato del 50 per cento mediante incrementi annuali.
1-ter. La prima parte è attribuita secondo i risultati acquisiti dall'ANVUR e nelle more della sua attuazione dal CIVR e dal CNVSU, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale. L'Anvur propone al Ministro una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con la valutazione. L'obiettivo del 50 per cento deve essere raggiunto entro il 2015; le tappe intermedie sono proposte dal governo in sede di discussione della legge di stabilità.
1-quater. La seconda parte del fondo tiene conto degli studenti attivi e dei parametri di qualità proposti dal Cnvsu e in futuro definiti dall'Anvur. Nel riparto è garantita una compensazione che tiene conto degli studenti esonerati, anche parzialmente, dalle tasse universitarie. Ogni ateneo è obbligato a informare lo studente, all'atto dell'iscrizione dei risultati raggiunti nell'anno precedente nell'ambito del corso di studi prescelto.
1-quinquies. Il sistema universitario nazionale si conforma ai criteri dell'accreditamento dell'offerta didattica, secondo le linee di indirizzo di «quality assurance» già concordati in sede europea.
1-sexies. Le linee guida di attuazione dei criteri sono emanate dall'Anvur o nelle more dal CNVSU, entro il 2011. Gli atenei debbono ottenere entro il 2015 l'accreditamento dell'offerta didattica, previo parere dell'Anvur, secondo un programma di attuazione concordato con il Cun con priorità per la verifica degli atenei istituiti dal 2001 e in particolare delle università telematiche.
1-octies. Il fondo di finanziamento degli atenei privati è sottoposto alle procedure e ai criteri del presente comma.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma;
sostituire il terzo comma con il seguente:
3. Il Ministero, nei rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine concorda con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato.


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Conseguentemente sopprimere il comma 4.
1. 15. Tocci, Nicolais.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. In relazione a ciò ogni Università definisce, mediante modifica statutaria, la propria autonoma organizzazione, ivi comprese le modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, prevedendo: a) come struttura obbligatoria di organizzazione della ricerca e della didattica il Dipartimento; b) come struttura di coordinamento e di valutazione delle attività svolte dai Dipartimenti la Facoltà o Scuola; c) come organi di governo e di valutazione generale il Rettore, il Senato Accademico con funzioni d'indirizzo accademico, un Consiglio di amministrazione con funzioni di gestione amministrativa, il collegio dei revisori dei conti e un nucleo di valutazione delle attività di ricerca e di didattica, a composizione esterna all'università; d) come metodo di governo l'adozione di provvedimenti che premino o penalizzino le strutture interne ed il personale secondo il raggiungimento di obiettivi di efficacia nelle attività istituzionali, in relazione a quanto previsto dagli articoli dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Ove una Università non abbia conseguito la stabilità e sostenibilità di bilancio, né risulti aver raggiunto elevati livelli nel campo della didattica della ricerca, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», concorda con l'Università un piano di rientro e misure rivolte ad allinearsi agli obiettivi di efficacia ed efficienza. Ove l'Università non dia seguito con proprie determinazioni al piano concordato, il Ministro dispone la nomina di un Commissario ad acta che dia esecuzione al piano e che definisca con proprie determinazioni l'organizzazione, ivi compresa la composizione degli organi di governo, secondo i principi di cui all'articolo 2 della presente legge. Il Decreto ministeriale di nomina determina la durata dell'incarico commissariale.

Conseguentemente sono soppressi i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2.
1. 11. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine il seguente: In particolare, può anche essere prevista, in via sperimentale, una forma di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria per le Facoltà con peculiari compiti didattici, formativi e di ricerca o con una missione peculiare, quale la Facoltà di medicina.
1. 20. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Sostituire il secondo e il terzo periodo del comma 2 con il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;
b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del


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1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;
c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;
d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;
e) tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale, avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli armi 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

Conseguentemente è abrogato il comma 5.
1. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, sostituire le parole: Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», con le seguenti: In deroga alle norme di cui al successivo articolo 2.
1. 8. Vassallo, Nicolais.

Al comma 2, dopo le parole: campo della didattica e della ricerca, aggiungere le seguenti: misurati sulla base di criteri predeterminati da accordi di programma preventivi e ripetuti per almeno cinque anni consecutivi.
1. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, secondo periodo, la parola: diverse è soppressa, e dopo le parole: organi di governo sono inserite le seguenti: diverse da quelle indicate nell'articolo 2.
1. 17. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, inserire le seguenti: e di forme sostenibili di organizzazione policentrica della didattica e della ricerca.
* 1. 5. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, aggiungere le seguenti: e di forme sostenibili di organizzazione policentrica della didattica e della ricerca.
* 1. 12. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.


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Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, inserire le seguenti: e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica.
* 1. 5. (nuova formulazione) Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, inserire le seguenti: e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica.
* 1. 12. (nuova formulazione) Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo aggiungere le seguenti: e di articolazione in distinte sedi o poli territoriali delle strutture per il coordinamento della didattica e della ricerca.
1. 9. Vassallo.

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con Decreto legislativo emanato dal Governo ai sensi del successivo articolo 5.

Conseguentemente al termine dell'articolo 5, comma 1, lettera a), inserire le parole: valorizzazione della autonomia delle Università; e dopo l'articolo 5, comma 3, lettera f), inserire la seguente lettera:
f-bis) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
1. 10. Vassallo.

Al comma 2, dopo le parole: per l'ammissione alla sperimentazione, aggiungere le seguenti: la durata, gli effetti, le sanzioni per la perdita dei requisiti.
1. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, il Ministero determina, in armonia con le competenze delle Regioni, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla studio universitario.
1. 4. Toccafondi, Lupi, Palmieri, Farina, Vignali, Centemero.

Al comma 4, dopo le parole: dell'autonomia delle università, aggiungere le seguenti: sentiti il CUN e la CRUI.
1. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.
1. 7. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Zazzera, Capitanio Santolini.


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Sopprimere il comma 5.
1. 13. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5, sopprimere la parola: svantaggiate.
* 1. 14. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere la parola: svantaggiate.
* 1. 16. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: , anche al fine di privilegiare le università che non beneficiano di risorse aggiuntive derivanti dalle quote del Fondo sociale europeo.
1. 19. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di finanziamento ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991. n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.
3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli armi successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2. comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2011 e 2012, al 7,5 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per


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cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennale stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.
1. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Zazzera, Granata, Vassallo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di finanziamento ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
1. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di finanziamento ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli armi 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali Assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
1. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1.
2. 45. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
1. Le università statali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a modificare, nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:.
2. 53. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della


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legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza.
2. 73. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.
2. 73.(nuova formulazione) Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: non statali e telematiche.
* 2. 86. Zazzera, Giulietti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: università statali, inserire le seguenti: non statali e telematiche.
* 2. 72. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
2. 57. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, dopo le parole: i propri statuti aggiungere le seguenti: in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo.
2. 94. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dei principi di autonomia di cui all'.
2. 96. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ed efficacia con le seguenti: efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.
2. 132. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) direttore generale.
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le lettere h), i), l).
Conseguentemente, ovunque ricorra sostituire la parola: Cda con le seguenti: direttore generale.
2. 89. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis direttore generale.
2. 133. Il relatore.
(Approvato)


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Al comma 1, dopo la lettera a), sopprimere le lettere da b), a s).

Conseguentemente, sostituire i commi 2, 3, 4 e 5, con i seguenti:
2. Gli statuti organizzano e disciplinano l'ordinamento interno degli atenei, le modalità di composizione e le funzioni degli organi, e delle strutture. In particolare gli statuti disciplinano tutte le forme di organizzazione dell'attività di ricerca e della didattica. I nuovi statuti devono essere emanati entro il 2011.
3. Il governo riferisce al Parlamento entro due anni sullo stato di attuazione della presente legge proponendo l'abrogazione delle norme divenute incompatibili con il sistema di valutazione dei risultati e i nuovi assetti statutari degli atenei.
4. Successivamente le norme residue saranno ricomprese nel Testo Unico della legislazione universitaria.
5. In coerenza con le funzioni dell'Anvur e dei nuovi ordinamenti universitari il governo presenta al Parlamento un regolamento organizzativo del ministero riducendo conseguentemente strutture, organici e funzioni.

Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 9 e 10.
2. 119. Tocci, De Torre, Ghizzoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'Università, della funzione di proposta della programmazione strategica triennale di Ateneo, dell'alta vigilanza sulle infrastrutture dell'università, del dovere di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, del dovere di curare il conseguimento della missione istituzionale dell'università, della cura dei rapporti con enti e istituzioni e ogni altra funzione attribuita dalla legge.
2. 97. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: scientifiche e didattiche, aggiungere le seguenti: della presidenza del consiglio di amministrazione.
2. 44. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: meritocrazia con le seguenti: promozione del merito.
2. 43. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 1, lettere b) e e), sopprimere la parola: strategica.
2. 134. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo.
2. 136. Granata.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori di primo livello in servizio presso l'Ateneo.
2. 39. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: ordinari con le seguenti: di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno.
2. 98. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in servizio presso università italiane con le seguenti: in servizio presso ciascuna università;.
2. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: presso università italiane con le seguenti: in servizio presso l'ateneo.
2. 38. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: presso inserire la seguente: le.
2. 130. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: università italiane con le seguenti: il medesimo ateneo.
2. 87. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: in servizio presso università italiane aggiungere le seguenti: Partecipano alle elezioni i professori di ruolo, i ricercatori e personale equiparato, gli studenti che fanno parte dei Consigli di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo.
2. 99. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra, Ghizzoni.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) durata della carica di rettore per un solo mandato di sei anni. I rettori attuali sono prorogati di due anni e non sono rieleggibili.
2. 83. Mario Pepe (PdL).

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) durata della carica di rettore per non più di un mandato e per un massimo di quattro anni.
2. 100. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: due mandati aggiungere la seguente: consecutivi.
2. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera d) inseguire la seguente:
d-bis)
Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.
2. 135. Granata.


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Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) di elaborazione al senato accademico della competenza di elaborazione dell'indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca, nonché della competenza ad approvare lo statuto, i regolamenti di ateneo in tema di ricerca, di didattica e delle attività degli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 2, lettera c) a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi.
2. 74. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) attribuzione al Senato accademico di distinte funzioni deliberative, consultive e propositive. Per quanto riguarda le funzioni deliberative prevedere l'approvazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; delle decisioni per l'attivazione e disattivazione dei dipartimenti, delle facoltà e delle scuole; della disciplina dei dottorati di ricerca; del codice deontologico; per quanto riguarda le funzioni consultive prevedere il parere: sulla programmazione strategica triennale di Ateneo; sul bilancio consuntivo annuale; sulla relazione annuale del nucleo di valutazione; per quanto riguarda le funzioni propositive prevedere: la possibilità di proporre la mozione di sfiducia del rettore dopo il primo anno di mandato con la maggioranza qualificata dei 3/4 per gravi inadempienze amministrative, contabili, disciplinari, regolamentari.
2. 101. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: attribuzione al senato accademico aggiungere le seguenti: delle funzioni di indirizzo strategico.

Conseguentemente, dopo le parole: previo parere sopprimere la seguente: favorevole.
2. 121. Granata, Ghizzoni, Zazzera.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole: senato accademico aggiungere le seguenti: della competenza delle funzioni di indirizzo strategico.
2. 151. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca con le seguenti: delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca.
2. 40. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005. n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole


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del consiglio di amministrazione; con le seguenti: delle funzioni di elaborazione e approvazione dei piani strategici delle attività e di indirizzi culturali, didattici e di ricerca, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione, e di quelle di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione; della competenza a deliberare i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti, e a formulare proposte e pareri in riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. 41. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: formulare proposte e pareri con le seguenti deliberare.
2. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: proposte e pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
2. 142. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: con riferimento aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse e degli obiettivi definiti dal.
2. 4. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: di corsi e sedi aggiungere le seguenti: di funzioni di controllo sulla validità scientifica e didattica delle attività.
2. 42. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. 23. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: tre quarti con le seguenti: due terzi.
2. 149. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), in fondo al periodo dopo le parole: sul conto consuntivo dell'università; aggiungere le seguenti: ad esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10.
2. 5. Latteri, Lo Monti, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo, compresi il rettore, i presidi di Facoltà, e una rappresentanza elettiva degli studenti e dei docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari


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dell'ateneo. Partecipano con voto consultivo i Direttori di dipartimento che non siano eletti e i Presidi delle facoltà.
2. 102. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore, una rappresentanza elettiva degli studenti pari almeno a un ottavo dei componenti, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e un rappresentante scelto tra i soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore dell'Ateneo; composizione per almeno un terzo con professori ordinari, ivi compresi i direttori di dipartimento e almeno un terzo tra professori associati e ricercatori.
2. 88. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e non superiore a trentacinque unità.
2. 103. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: e non superiori a trentacinque unità fino a: dipartimento e aggiungere in fine le seguenti: Ne fanno comunque parte il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti.
2. 24. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: compresi il rettore aggiungere le seguenti: i presidi di Facoltà.
2. 104. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 lettera f), primo periodo, dopo la parola: elettiva, aggiungere le seguenti: del corpo docente, degli studenti nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc.
2. 140. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini, Ghizzoni, Granata.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: una rappresentanza elettiva degli studenti, aggiungere le seguenti: , dei ricercatori a tempo indeterminato, dei professori associati, dei professori ordinari e del personale tecnico-amministrativo.
2. 85. Barbaro, Di Biagio.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc, ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge.
2. 148. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: , ivi compresi i direttori di dipartimento con le seguente: almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento.
2. 6. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), aggiungere alla fine del periodo: partecipano con voto consultivo i Direttori di dipartimento che non siano eletti e i Presidi di facoltà.
2. 105. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.


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Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole docenti-studenti, aggiungere le seguenti: comprensiva altresì della componente dei dottorandi di ricerca, e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc.
2. 139. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di funzioni deliberative per: approvazione del bilancio triennale ed annuale, sia preventivo sia consuntivo; approvazione della programmazione strategica triennale di Ateneo; amministrazione e gestione di tutte le spese correnti, ordinarie e straordinarie; approvazione di contratti e convenzioni; approvazione della pianta organica di ateneo; controllo e vigilanza sul servizio di cassa; nomina del direttore generale; approvazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale; ratifica delle proposte di chiamata dei docenti.
2. 106. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire le lettere h), e i) con le seguenti:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);
i) Il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-bis). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore.
2. 122. Granata.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici culturali, didattici e di ricerca approvati dal senato accademico, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e del personale previo parere obbligatorio del senato accademico nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. 25. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni approvazione, programmazione operativa e attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca elaborati dal SA; di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
2. 75. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.


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Al comma 1, lettera h), dopo le parole: funzioni sopprimere le seguenti: di indirizzo strategico.
2. 7. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: indirizzo strategico con le seguenti: attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico.
2. 30. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Siragusa, Vassallo.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: favorevole.
2. 147. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1 lettera h) dopo le parole: triennale e del personale aggiungere le seguente: previo parere obbligatorio del senato accademico.
2. 26. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1 lettera h) alla sesta riga sopprimere le parole: della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi.
2. 59. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: deliberare aggiungere le seguenti: di concerto con il Senato Accademico.
2. 8. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: l'attivazione o soppressione aggiungere le seguenti: previo parere vincolante del senato accademico.
2. 27. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: della competenza, inserire le seguenti: su proposta del senato accademico, e dopo le parole: su proposta del rettore e previo parere inserire la seguente: vincolante.
2. 58. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma.
2. 60. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di cui alla lettera m) del presente comma, sopprimere le seguenti: disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10.
2. 9. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.


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Al comma 1, lettera h), alla fine, dopo le parole: articolo 17, comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti: e dell'articolo 21, comma 3.
2. 131. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
h-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei dottorandi di ricerca in servizio presso l'Ateneo negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) ed p), nonché alle lettere f) e g) del presente articolo; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
h-ter) garanzia di una rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca post-doc in servizio presso l'Ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed h) e comma 3, lettere f) e g) del presente articolo; attribuzione dell'elettorato passivo ai titolari di contratti di ricerca post-doc presso l'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta.
2. 141. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) composizione del Consiglio di amministrazione come segue:
il Rettore;
il Protettore vicario;
il direttore generale;
due rappresentanti dei professori di prima fascia, due rappresentanti dei professori di seconda fascia, due rappresentanti dei ricercatori e del personale equiparato; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Integrazione del Consiglio di amministrazione con rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15 per cento dei suddetti componenti, nonché con tre componenti designati dal Rettore, individuati tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca, anche private purché no profit; o tra eminenti personalità della ricerca scientifica; su detti componenti il Rettore acquisisce il parere positivo del Senato Accademico; ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto di componenti designati dal Rettore soltanto se intervengono alla seduta.
2. 107. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) composizione del consiglio di amministrazione con soggetti di elevata qualificazione professionale; conferimento della qualifica di membri di diritto del consiglio di amministrazione al rettore, a 2 rappresentanti eletti degli studenti, a 4 docenti di ruolo dell'ateneo, designati o scelti secondo modalità stabilite dallo statuto; designazione degli altri componenti, secondo modalità stabilite dallo statuto, tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, da parte di soggetti pubblici e privati che concorrano al mantenimento dell'ateneo con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato all'ateneo; previsione che il numero dei membri appartenenti ai ruoli dell'università sia aumentato di tanti componenti quanti vengano a superare, tra gli esterni ai ruoli dell'ateneo, il numero di 4; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o altro consigliere, eletto dal consiglio stesso.
2. 18. Lupi, Toccafondi, Centemero, Palmieri, Renato Farina.


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Al comma 1, la lettera i), con la seguente:
i) i componenti, nel numero massimo di 11, compresi il rettore che è membro di diritto e un rappresentante degli studenti, sono nominati per i due terzi dal senato accademico e il restante terzo è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere.
2. 118. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: consiglio di amministrazione inserire la seguente: è stabilita dallo statuto, di norma.
2. 76. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, lettera i), ove ricorra sostituire la parola: undici con la parola: dodici.
2. 79. Vassallo.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: componente di diritto aggiungere le seguenti: che lo presiede. Conseguentemente sopprimere le parole da: previsione che il presidente fino a: da consiglio stesso.
2. 28. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ed una rappresentanza elettiva degli studenti con le parole: una rappresentanza elettiva degli studenti e una rappresentanza elettiva del personale amministrativo.
2. 80. Vassallo.

Al comma 1, lettera i), primo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc.
2. 146. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: designazione o scelta con la seguente: elezione.
2. 10. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: lo statuto aggiungere le seguenti: tra candidature individuate.
2. 11. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: professionale di alto livello aggiungere la seguente: con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
2. 29.Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso.
2. 81.Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) previsione che nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente debba attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere.
2. 61.Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo».
2. 62.Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, sostituire le lettere m) e n) con la seguente:
m)
individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
2. 63.Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali con le seguenti: comprovata esperienza pluriennale con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con adeguamento degli statuti ai principi di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
2. 108.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con funzioni dirigenziali aggiungere le seguenti: responsabilità di gestione o controllo in strutture di dimensioni economico-organizzative pari a quelle dell'ateneo.
2. 12.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: su proposta del rettore aggiungere le se-guenti: sentito il parere del Senato Accademico.
2. 13.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) scelta del direttore generale con bando europeo, di selezione nazionale per titoli, effettuata da una commissione nominata dal Senato accademico fra personalità


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di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali non aventi alcun rapporto di lavoro con l'ateneo;
2. 90.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: sulla base degli indirizzi forniti aggiungere le seguenti: dal senato accademico e.
2. 143.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo inserire le seguenti: secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;.
2. 64.Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.
2. 91.Borghesi, Zazzera

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole, avvocati dello stato:.
2. 145.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: in carica con le seguenti: del mandato per un massimo di.
2. 129.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) previsione di una certificazione contabile a cadenza almeno triennale rilasciata da società iscritta all'albo delle società di revisione previsto dalla legge.
2. 14.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: in prevalenza.
2. 110.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera p, dopo la parola coordinatore aggiungere la seguente: con ruolo consultivo.
2. 109.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: ne fa parte un rappresentante del consiglio degli studenti.
2. 65.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera q) apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «attribuzione in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/09 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale».
2. 128.Il Relatore.
(Approvato)


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Al comma 1, sostituire lettera r) con la seguente:
r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche e di componente di altri organi dell'università, con le seguenti eccezioni: per il rettore esclusione del divieto per la partecipazione al senato accademico e, se previsto dallo statuto, al consiglio d'amministrazione; per i direttori di dipartimento: esclusione dei divieto per la partecipazione allo stesso senato, qualora risultino eletti a fame parte; ed al consiglio di dipartimento; divieto per tutti i componenti del senato accademico e del consiglio d'amministrazione di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, dei senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, ai finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; sanzione della decadenza dalla carica per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.
2. 15.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte, con le seguenti: per il rettore, i presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico.
2. 111.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: limitatamente al senato accademico aggiungere le seguenti: e al consiglio di amministrazione.
2. 127.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: salvo che del consiglio di dipartimento aggiungere le seguenti: di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di fare parte del CAD delle scuole di specializzazione.
2. 112.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s
-bis) i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto del l'ateneo nel rispetto dei seguenti princìpi:
1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie del corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;
3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.
2. 66.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2. 54.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione in tema, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessoriate;
b) previsione che lo statuto dell'Ateneo stabilisca il numero minimo di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che compongono il Dipartimento;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;
e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa in tema semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera e), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altri componenti individuati negli statuti;
g) istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettera f), i) e n) e presente comma, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;.
2. 37.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Per garantire l'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari degli afferenti ai dipartimenti, i nuovi dipartimenti dovranno formarsi riunendo assieme obbligatoriamente, fatti salvi i casi di documentata impossibilità, i docenti di un ateneo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, e in sub ordine allo stesso settore scientifico-disciplinare concorsuale e in subordine al macro-settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui non è possibile per alcuni macro-settori


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scientifico-disciplinari il raggiungimento del numero minimo di componenti per la formazione di un dipartimento, l'ateneo procederà all'afferenza d'ufficio dei singoli docenti ai dipartimenti dell'ateneo, sentiti i docenti interessati.
2. 19.Giammanco.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei di norma compresi negli stessi settori concorsuali.
2. 20.Giammanco.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riorganizzazione dei dipartimenti nel rispetto, in osservanza dell'autonomia universitaria, della pluralità di tipologie oggi esistenti (disciplinari per settori scientifici omogenei, tematici per progetti di ricerca pluriennali interni o infrafacoltà), raccomandando agli organi accademici cui spetta la responsabilità statutaria dell'organizzazione dell'Ateneo di assicurare che a ciascuno di essi afferisca un congruo numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. La congruità delle afferenze è fissata con decreto rettorale in proporzione al numero complessivo del personale docente dell'Ateneo.
2. 56.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.
2. 21.Giammanco.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
2. 55.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2 lettera b), sostituire le parole da: non inferiore a 35 fino a superiore a mille unità con le seguenti: determinato in relazione alla dimensione degli atenei secondo la classificazione operata dal CIVR in mega atenei, grandi atenei, medi atenei e piccoli atenei.
2. 92.Palagiano, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2 lettera b), sostituire la parola: omogenei con le parole: affini.
2. 113.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 lettera b), sostituire la parola: omogenei con le seguenti: appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 13, comma 1.
2. 70.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 2 lettera b) dopo la parola omogeni aggiungere le seguenti per fini o metodi funzionali all'organizzazione della ricerca e della didattica.
2. 114.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: omogenei per fini o metodi o funzionali all'organizzazione della ricerca e della didattica; determinazione delle modalità di gestione dei Corsi di studio che prevedano l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la funzionalità organizzativa e la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati.
2. 77.Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Graziano, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: previsione di costituire società di servizi del dipartimento o tra dipartimenti, per lo svolgimento di attività professionali e di consulenza per conto terzi, sulla base di un regolamento interno.
2. 95.Mantini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in deroga, possono essere costituiti dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.
2. 71.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, lettera b), inserire la seguente:
b-bis) previsione della possibilità di derogare alle modalità di riorganizzazione dei dipartimenti di cui alla lettera b) in relazione a specificità disciplinari individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'ANVUR.
2. 51.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).
2. 115.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività didattica, di ricerca e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di Facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. In coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), sono di competenza di tali strutture le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in


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materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti.
2. 50.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, lettera c, dopo le parole comunque denominate aggiungere le seguenti: formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo.
2. 116.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i).
2. 117.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici.
2. 49.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, lettera e), sopprimere la seguente parola: , b).
2. 126.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c) ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente: attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato.
2. 120.Granata.

Al comma 2, lettera f), primo periodo, dopo la parola organo , aggiungere la seguente: collegiale.
2. 138.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: raggruppati aggiungere le seguenti: da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.
2. 125.Il Relatore.

Al comma 2 lettera f), dopo le parole rappresentanza elettiva degli studenti aggiungere le seguenti: nonché dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura.
2. 48.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) modalità autonomamente determinate, una figura, membro dell'organo
deliberante di cui sopra, preposta alla gestione delle attività formative svolte all'interno dei corsi di studio.
2. 47.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
2. 84. Mario Pepe (Pdl).

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2. 46. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2. 93. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole, lettere f), i) e p) con le seguenti lettere f), ed i).
2. 78. Vassallo.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, con le seguenti: dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120.
2. 152. Il Relatore.

Al comma 2, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: e dottorato di ricerca.
2. 123. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso l'attivazione di insegnamenti impartiti in lingua straniera.
2. 67. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, sostituire le parole da: fatto salvo, fino alla fine dalle seguenti: nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. 124. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, saranno definiti i requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi di laurea e di laurea magistrali delle classi di laurea in materia sanitaria, così come previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei.
2. 82. Mario Pepe (Pdl).


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Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Allo allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della te comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito.
2. 68. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Il codice deontologico ha la finalità di garantire i principi di trasparenza, responsabilità, rispetto della persona, correttezza e deve prevedere, nel rispetto della normativa vigente, la tutela della libertà di insegnamento, di ricerca e della proprietà intellettuale, e il contrasto alle situazioni di conflitto di interessi, di nepotismo, di favoritismo.
2. 69. Lenzi, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme di cui ai commi l e 2 entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento.
2. 52. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Vassallo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5, Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. 31. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi a carico per la finanza pubblica.
2. 32. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: consiglio di amministrazione, aggiungere le seguenti: tra il personale dell'università.
2. 33. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 5, sostituire le parole: sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione, con le seguenti: dodici eletti dai professori ordinari, associati e ricercatori, assicurando comunque la presenza economico-aziendali, socio-politologici.
2. 16. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 5, ultimo periodo sopprimere le parole: previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. 34. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 6, in fondo al periodo aggiungere le parole: entro tre mesi.
2. 17. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 7, dopo le parole n. 168, aggiungere le seguenti: In prima applicazione della presente legge, il controllo sullo statuto di cui al primo periodo, in deroga al termine previsto dal citato articolo 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, avviene.
2. 22. Zaccaria.

Al comma 8, sostituire la parola: trenta, con la seguente: sessanta.
2. 35. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 9, terzo capoverso, dopo le parole: rettori, aggiungere il seguente periodo: e i presidenti degli enti pubblici nazionali vigilati dal MIUR.

Conseguentemente alla fine dell'ultimo capoverso, aggiungere il seguente periodo: Il mandato dei presidenti degli enti di ricerca vigilati dal MIUR che scade entro il termine di emanazione delle modifiche statutarie è prorogato fino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
2. 144. Rivolta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Conseguentemente all'articolo 25, comma 8, inserire la seguente abrogazione: l'articolo 14, comma 5 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
2. 153. Il Relatore.

Sopprimere il comma 11.
2. 36. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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ART. 3.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: inoltre, con analogo obiettivo di ottimizzazione delle strutture, delle risorse e dell'offerta formativa possono essere definite specifiche forme di organizzazione policentrica di un ateneo.
3. 1. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero fondersi aggiungere le seguenti: inoltre, con l'analogo obiettivo do ottimizzazione delle strutture, delle risorse e dell'offerta formativa possono essere definite specifiche forma di organizzazione policentrica di uno stesso ateneo.
3. 15. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire dalla parola: Al fine, fino a: ad ottimizzare, con le seguenti: Al fine di garantire opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi, migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca e di ottimizzare.
3. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, fino al punto con: gli Atenei di una stessa Regione possono costituire forme di coordinamento attraverso delle Conferenze Regionali degli Atenei secondo quanto previsto dall'articolo del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
3. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al termine del comma 1 inserire il seguente periodo: Ai medesimi fini possono essere definite forme di organizzazione policentrica di uno stesso ateneo a cui afferiscano sedi e corsi di studio localizzati in due o più province che soddisfino i requisiti per l'accreditamento di cui al successivo articolo 5, comma 3, lettera a).
3. 13. Vassallo.

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
2. Le Conferenze Regionali degli Atenei svolgono attività di armonizzazione dell'offerta formativa, in particolare rispetto alle nuove iniziative didattiche, individuano le problematiche comuni agli Atenei della Regione e ne promuovono la risoluzione, individuano forme di collaborazione delle attività culturali e di ricerca.
3. Le Conferenze Regionali degli Atenei sono composte dai Rettori o loro delegati, una rappresentante degli studenti e il Presidente della Regione o suo delegato.
4. Il funzionamento delle Conferenze Regionali degli Atenei è regolato da un regolamento approvato dalla Conferenza, sentiti i Senati Accademici degli Atenei di riferimento.
3. 5. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: La federazione ovvero la fusione, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia universitaria, deve prevedere le modalità di gestione ed organizzazione dell'accordo e della partecipazione


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a tali processi degli organi elettivi degli atenei, dei dipartimenti, delle strutture di raccordo e dei corsi di laurea interessati a tali accordi. Non è ammessa l'istituzione di nuovi organi di governo o gestione ma solo modalità di integrazione a fini decisionali degli organi di governo degli atenei coinvolti. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei restino nella disponibilità degli atenei stessi e concorrono alla formazione dei fondi ordinari e integrativi e non costituiscono entrate straordinarie.
3. 6. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: i risparmi liberati dai progetti di federazione o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, restano nelle disponibilità degli atenei interessati in forma incentivante.
3. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, sostituire dalle parole: l fondi fino alla fine, con: I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei restano nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
3. 8. Margiotta, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 4, in fine aggiungere le parole: l'acquisizione del parere espresso dalla Regione o dalle regioni in cui hanno sede le istituzioni universitarie coinvolte, dalle competenti conferenze regionali dei rettori, nonché dai Comuni ove hanno sede le università, le facoltà o le sedi distaccate oggetto della federazione o fusione.
3. 9. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 4, aggiungere in fine: e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
3. 10. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo adeguati incentivi finanziari.
3. 11. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: a carico del fondo di finanziamento ordinario.
3. 12. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: all'eventuale concessione, con le seguenti: alla concessione.
3. 17. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: a carico del fondo di funzionamento ordinario, con le seguenti: a valere quali risorse aggiuntive al fondo di funzionamento ordinario.
3. 2. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di migliorare la qualità e garantire la razionalizzazione delle distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, dalla data di entrata in vigore della presente legge è precluso alle università l'istituzione di nuove sedi distaccate; le università possono istituire o trasformare le attuali sedi distaccate in «centri di eccellenza della ricerca».
3. 14. Borghesi, Zazzera.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La federazione e fusione delle università è incentivata con l'attribuzione di una quota aggiuntiva di FFO, corrispondente al 2 per cento di quanto dovuto alle università federate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-amministrativa.
3. 16. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.
2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.
3. 01. Lupi, Toccafondi, Palmieri, Renato Farina, Vignali.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Accordi di programma Ateneo, Regione, MIUR).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Il Ministero cofinanzia suddetti accordi in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6


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agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
3. 02. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il Governo è delegato a predisporre un piano triennale, volto ad ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, mediante la soppressione di sedi universitarie, anche di staccate, sulla base di criteri di qualità ed efficienza previsti dalla presente legge, nonché in riferimento al numero minimo degli iscritti e alle esigenze economiche, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.
3. 03. Borghesi, Zazzera.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:
1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a:
a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;
b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:
a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;
b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;
c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;
d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a.
4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa dei Fondo
b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;


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d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 (fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1);
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari di natura pubblica fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
6. il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
7. Il fondo è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) I corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera g), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario».
4. 28. Granata.


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Sopprimerlo.
*4. 1. Toccafondi, Vignali, Renato Farina, Lupi, Palmieri.

Sopprimerlo.
*4. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sopprimerlo.
*4. 25. Tocci.

Sostituirlo con il seguente.

Art. 4.
(Borse nazionali di merito per il diritto allo studio).

1. A decorrere dall'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:
a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;
b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il supera mento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca p ciascun anno di corso.
5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.
6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro.
7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle


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destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.
8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione;
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «0,27 per cento».
4. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: studenti, inserire le seguenti: dei corsi di laurea e laurea magistrale, e dopo le parole: primo anno, inserire le seguenti: per la prima volta.
4. 27. Il Relatore.

Al comma 1, all'alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le provvidenze di cui al presente articolo sono riservate a studenti meritevoli, con particolare riguardo agli appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
4. 13. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siracusa.

Al comma 1, dopo le parole: standard di valutazione aggiungere il seguente periodo: Le provvidenze di cui al presente articolo sono riservate a studenti meritevoli, con particolare riguardo agli appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
4. 24. Capitanio Santolini; Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;.
4. 5. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: atti a garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi erogati nell'ambito del diritto allo studio.

Conseguentemente al comma 3, lettera b), in fine aggiungere le seguenti parole: assicurando, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Miur, agli studenti meritevoli, che vivono fuori sede un premio di non meno di 5.000 euro all'armo e non meno di 1.000 euro per gli studenti in sede, garantendo inoltre agli stessi studenti meritevoli l'esonero totale dalle tasse universitarie;
4. 16.Borghesi, Zazzera.


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Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati
4. 18.Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis. erogare borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito.

Conseguentemente alle lettere b), d), f), g), m) aggiungere dopo la parola: premi, le parole: delle borse di studio.
4. 6. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero nonché determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti;
4. 19.Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;
4. 38. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) erogare borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito.

Conseguentemente alle lettere b), d), f), g), m) sostituire le parole: dei buoni, con le seguenti: delle borse di studio e sopprimere la lettera c) comma 3.
4. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche.
4. 20.Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero.
4. 30. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: studio, aggiungere le seguenti: in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche.


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Conseguentemente al comma 7, lettera b), aggiungere in fine: e lettera b).
4. 29. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: percepito, sono aggiunte le seguenti: . Sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso.
4. 37.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) fornire contributi in conto interessi agli studenti meritevoli che usufruiscono di prestiti per le spese relative ai propri studi universitari da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero.

Conseguentemente al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguente:
c) i criteri per la stipula di convenzioni con gli istituti di crediti per l'erogazione di prestiti agevolati di cui al comma 1, lettera b-bis); ed alla lettera h) sopprimere le parole: e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate.
4. 17. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: e a coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle regioni, per il finanziamento del diritto allo studio.
4. 14. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siracusa.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).
4. 35. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis) Le risorse del fondo vengono ripartite su base regionale, in proporzione al numero di studenti iscritti alle università di ogni singola regione e provincia autonoma.
4. 39.Grimoldi, Goisis, Rivolta, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, all'alinea sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: su cui sono acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.
4. 8. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
*4. 2.Zaccaria.

Al comma 3 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
*4. 9. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: standard aggiungere le seguenti: e i criteri nazionali di valutazione di cui al comma 1;
4. 33. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.


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Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) i criteri di distribuzione alle Regioni della quota perequativa del Fondo.
4. 32. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente;
4. 10. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis)
i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazionedella stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa.
4. 11. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, lettera i) aggiungere in fine il seguente periodo: fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1;
4. 34. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, lettera n) dopo la parola: finanziari, aggiungere le seguenti: di natura pubblica.
4. 36. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 7, lettera a) aggiungere le seguenti: a partire dai 2012, tali versamenti sono deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 15. Barbaro, Della Vedova, Di Biagio.

Al comma 7, lettera c) aggiungere in fine: e lettera d).
4. 26. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 8, sostituire le parole: e dei donatori con le seguenti: dei donatori e degli studenti.
4. 12. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 9, dopo le parole: per il merito, aggiungere le seguenti: degli studenti universitari.
4. 40.Il relatore.


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All'articolo 4 sopprimere il comma 9, ed aggiungere conseguentemente dopo l'articolo 4 il seguente:

Articolo 4-bis.
(Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, sopprimere la lettera 1-quater).
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il comma seguente:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n, 266, sono soppressi.
4. Sono fatte salve le disposizioni dei decreti dei Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135), modificato dall'articolo L del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2008, n. 178), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2009, n. 87).
5. Dopo l'articolo 78 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis.
(Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.
2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agii atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori


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oneri per la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge. dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis.
(Tassa sulle banche vale più di 500 milioni di euro).
(Copertura oneri finanziari).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino ai rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'I per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari airi,5 per mille.
3. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
4. 21.Borghesi, Zazzera.

All'articolo 4 sopprimere il comma 9.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, sopprimere la lettera 1-quater).
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il comma seguente:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n, 266, sono soppressi.
4. Sono fatte salve le disposizioni dei decreti dei Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135), modificato dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2008, n. 178), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2009, n. 87).
5. Dopo l'articolo 78 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis.
(Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in


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favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.
2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agii atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge. e dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis.
(Robin Hood Tax - vale oltre 500 milioni di euro).
(Copertura oneri finanziari).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.
2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4. 22.Borghesi, Zazzera.

All'articolo 4 sopprimere il comma 9 e conseguentemente dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Articolo 4-bis.
(Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, sopprimere la lettera 1-quater).
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il comma seguente:
« 1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni


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universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n, 266, sono soppressi.
4. Sono fatte salve le disposizioni dei decreti dei Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135), modificato dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2008, n. 178), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2009, n. 87).
5. Dopo l'articolo 78 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis.
(Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.
2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agii atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge. e dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis.
(Soppressione vitalizio parlamentari - vale circa un miliardo di euro).
(Copertura oneri finanziari e modifiche al trattamento pensionistico dei parlamentari nazionali e soppressione delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.
2. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.


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3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n, 266.
4. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
5. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
8. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.
4. 23.Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Valutazione della didattica da parte dell'ANVUR).

1. Al termine del primo anno scolastico dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente alle prove di maturità, l'ANVUR, di concerto con l'INVALSI, procede alla somministrazione di un test standard ai candidati a tali prove.
2. Il test è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive dei candidati. L'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale dei maturi, secondo i risultati del test, che viene resa disponibile ai singoli Atenei. Alla chiusura delle immatricolazioni al primo anno di ogni anno accademico, la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del test, viene resa accessibile all'ANVUR.
3. L'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.
4. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di test standard ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il test è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari.
4. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del test di cui al comma 1, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei e Dipartimenti sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il test. Tale ordinamento tiene conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ANVUR, determina con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di


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attribuzione di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei e dai Dipartimenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 7.
7. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole; «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4. 01. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.
(Misure a favore dei dirigenti scolastici).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale delle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.
4. 02.Granata.

Art. 4-bis.
(Borse nazionali di merito per il diritto allo studio).

1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:
a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;
b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente


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dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo armo, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.
5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.
6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.
7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.
8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «0,27 per cento».
4. 03.Di Biagio, Barbaro.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 43.Tocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a), conseguentemente, sopprimere il comma 2, e dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università).

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;


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c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);
d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli armi 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
5. 31.Di Biagio, Barbaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a) conseguentemente, sopprimere il comma 3 e dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università).

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un armo dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico finanziaria;
b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);
g) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Un fondo premiale straordinario con dotazione pari a 300 milioni di euro annui, aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, è ripartito tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.


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Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Conseguentemente sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13.
5. 20. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi.
5. 21. Margiotta, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) previsione di meccanismi sanzionatori relativi alla concessione dei finanziamenti statali, per gli Atenei che violino la disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 e successive modificazioni, in materia di compiti didattici previsti per i ricercatori.
5. 33.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere la lettera a).
5. 22. Causi, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, alla lettera b), in fondo al periodo dopo le parole: degli atenei aggiungere le seguenti: con limitazione dei poteri degli organi di gestione straordinaria alle materie non attinenti all'autonomia didattica e di ricerca e secondo criteri analoghi a quelli che regolano la gestione straordinaria degli enti locali.
5. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei;.

Conseguentemente, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obiettivo di assegnare, secondo una programmazione pluriennale, una quota crescente, e comunque non inferiore al 50 per cento a regime, del FFO in base a parametri di valutazione fondati sui seguenti criteri:
la valutazione della ricerca universitaria;
la valutazione della didattica universitaria, la quale dovrà comprendere anche i seguenti indicatori:
a) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni;
b) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso;
c) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle conoscenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie consolidate a livello internazionale;


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d) indagini di soddisfazione degli studenti, sulla base di un questionario rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità;
e) grado di apertura internazionale dei singoli atenei.

Una quota compresa tra il 6 per cento e il 12 per cento del FFO, è assegnata in parti eguali a missioni scientifiche o di ricerca di interesse nazionale, e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema universitario nazionale, mediante piani di sviluppo definiti con Protocolli di intesa tra Ministero, Regioni e singoli atenei.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
5. 39. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Vassallo.

Al comma 3, alla lettera b), in fine aggiungere le seguenti parole: il sistema di valutazione dovrà tener conto, al fine della ripartizione delle somme del fondo di finanziamento per le università, dell'efficienza dei singoli dipartimenti ai quali saranno erogate, sulla base di indicatori relativi all'efficienza stabiliti ex ante dall'ANVUR.
5. 32. Borghesi, Zazzera.

AI comma 3, alla lettera c) aggiungere in fondo le seguenti parole: sulla base di obiettivi e di
indicatori definiti dal Senato Accademico.
5. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio ai fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.
5. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione ed in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, anche mediante revisione e per quanto necessario abrogazione della normativa attualmente vigente, dettare norme di principio al fine di consentire che tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, abbiano diritto di frequentare per loro libera scelta, al fine di conseguirvi titoli e riconoscimenti scientifici ed accademici, i corsi di studio delle università e degli istituti di istruzione e ricerca ad esse equiparati; dettare norme di principio affinché tale diritto, definito diritto allo studio universitario (DSU), si attui attraverso una rete integrata di azioni, strumenti e servizi in grado di assicurare allo studente di scegliere liberamente su tutto il territorio nazionale l'università, di frequentarla e di conseguire titoli e risultati scientifici ed accademici, cogliendone tutte le possibilità formative e tutte le opportunità sia nel contesto internazionale, sia nel territorio di cui è espressione; dettare norme di principio affinché tali azioni siano garantite ad ogni studente, in correlazione alle sue capacità e al suo merito e tenuto conto dello stato economico suo e della famiglia di effettiva appartenenza; dettare norme di principio affinché le azioni, gli strumenti ed i servizi possano essere rivolti universalisticamente alla generalità degli studenti e, a determinate condizioni onerose, a laureati, specializzandi e docenti, o riservati a determinate categorie di aventi diritto ed i criteri e parametri secondo i quali gli studenti


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concorrono ad affrontarne i costi in proporzione ai redditi familiari; dettare norme di principio al fine di individuare le provvidenze, i benefici e le borse, nonché ogni altro intervento che sia erogato per le finalità del DSU; definire i livelli essenziali di prestazioni (LEP) minimi ed uguali per tutto il territorio nazionale ritenuti indispensabili per l'attuazione delle finalità del DSU; definire i criteri generali ed i principi dei criteri di merito e di reddito individuale e familiare da applicare per l'erogazione delle azioni, dei servizi dei benefici, delle provvidenze e di ogni altro intervento attuativo del DSU; prevedere modalità di aggiornamento periodico di tali criteri e di partecipazione attiva alla elaborazione dei medesimi da parte delle Regioni e delle province autonome e dell'associazione nazionale degli enti erogatori del DSU (ANDISU); dettare norme di principio per consentire, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione culturale e scientifica ed i criteri di principio per l'accesso a tale servizio; dettare norme di principio per la definizione di modelli plurimi istituzionali e gestionali di soggetti erogatori del DSU, prevedendo la partecipazione obbligatoria di rappresentanze degli studenti, delle Università, dei Comuni sede di università e favorendo la partecipazione degli studenti alla gestione ed organizzazione dei servizi del DSU; dettare norme di principio per la realizzazione integrale del DSU in favore degli studenti in condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti gli studenti ai fini del DSU; dettare norme di principio per la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali; dettare norme di principio per l'integrazione dei servizi del DSU con ogni altra attività sportiva e culturale della comunità universitaria; dettare norme di principio per consentire, nel rispetto della laicità delle istituzioni universitarie e della libertà religiosa, la pratica religiosa agli studenti.
5. 24. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:
6. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera d), è emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.
5. 23. Causi, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) revisione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito ed istituzione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.


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Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 lettera d-bis) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'abolizione del regime a tempo definito per coloro che entrano nei ruoli della docenza universitaria a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato;
b) riconoscimento della facoltà per i soggetti di cui alla lettera a) di svolgere attività libero professionale intramuraia alle condizioni di cui al presente articolo;
c) destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria al bilancio dell'università di appartenenza;
d) destinazione di una quota non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ad un apposito fondo, di cui è titolare il docente o il ricercatore che ha prestato l'attività professionale, destinato a finanziare attività didattiche, di ricerca e professionali o altre attività a queste strumentali;
e) sottrazione del fondo di cui alla lettera d) alle regole di contabilità pubblica ed al controllo preventivo della Corte dei conti;
f) determinazione dell'obbligo per i professori universitari che svolgano attività professionale intramuraria di rendicontazione annuale al dipartimento di afferenza del complesso delle attività libero-professionali svolte, dei corrispettivi ricevuti e dell'utilizzo del fondo di cui alla lettera d);
g) riconoscimento, a favore dei professori e dei ricercatori nominati in ruolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato, della facoltà di optare per il regime di impegno a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d-bis).
5. 6. Lupi, Toccafondi, Calmieri, Vignali, Renato Farina.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
5. 25. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis)
introduzione di test obbligatori di orientamento alle facoltà per gli studenti che si iscrivono al primo anno.

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) fornire buoni studio, che prevedano due quote: una determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, l'altra in relazione all'adesione da parte dello studente ai risultati dei suoi test di orientamento di cui all'articolo 3 nella scelta del proprio piano di studi.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) fornire contributi in conto interessi agli studenti meritevoli che usufruiscono di prestiti per le spese relative ai propri studi universitari da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero.


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Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguente:
c) i criteri per la stipula di convenzioni con gli istituti di crediti per l'erogazione di prestiti agevolati di cui al comma 1, lettera b-bis).

ed alla lettera h) sopprimere le parole: e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate.
5. 34. Borghesi, Zazzera.

Sopprimere il comma 2.
5. 14. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e attraverso l'attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartite in lingua straniera.
5. 16. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area Europea dell'Istruzione Superiore.
5. 12. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 si procede altresì alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo.
5. 7. Zaccaria.

Al comma 4, alla lettera a) aggiungere in fondo le seguenti parole: Abrogazione dell'articolo 17, comma 30, e 30-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, il 3 agosto 2009, n. 102.
5. 4. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
5. 17. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni inserire le seguenti: anche tenendo conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.
5. 36. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 4, lettera f) dopo le parole: in cui opera l'università, aggiungere le seguenti: nonché delle situazioni di svantaggio delle università che non beneficiano delle quote del Fondo sociale europeo.
5. 41. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.


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Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: di rotazione.
5. 18. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
4-bis) I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del comma 4, dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 8. Zaccaria.

Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:
n) previsione di adeguate forme di autonomia e flessibilità nella gestione del bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2009, n 196 per il Bilancio dello Stato.
5. 38. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5 sopprimere le parole: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;.
5. 11. Mario Pepe (PdL).

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post dottorato nella medesima università.
5. 37. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5, dopo le parole: post-dottorato aggiungere le seguenti: o, nel caso della Facoltà di Medicina, di scuola di specializzazione.
5. 5. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscere nella materia del DSU la potestà legislativa delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nell'ambito e nei limiti della potestà legislativa di principio esercitata dallo stato ai sensi della presente legge;
b) esercitare la potestà legislativa di principio ed ogni altra forma di potestà legislativa delegata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) definire le tipologie generali degli interventi, delle azioni e dei servizi del DSU individuandoli almeno nei servizi di ristorazione, residenziali, nell'erogazione di borse, assegni e premi di studio, nella concessione di prestiti fiduciari e d'onore, nell'orientamento al lavoro e riconoscendo la potestà legislativa regionale nella loro individuazione e definizione;
d) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, con carattere di universalità ed omogeneità sul territorio nazionale, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano


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l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
e) consentire alle regioni ed alle province autonome attraverso l'esercizio della potestà legislativa di ampliare l'offerta di servizi, azioni ed interventi in materia di DSU, purché nel rispetto delle norme di principio e con carattere aggiuntivo e migliorativo rispetto a quelli determinati attraverso i LEP;
f) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e la partecipazione attiva alla loro gestione ed organizzazione;
g) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e di ogni altro fondo finalizzato all'erogazione di servizi e provvidenze del DSU, nonché le modalità della revisione periodica di tali criteri;
h) definire i principi per la realizzazione del DSU mediante modelli istituzionali e di gestione plurimi da determinare dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito della propria potestà legislativa, con l'obbligo di attuare il dettato costituzionale mediante partecipazione a tali modelli degli studenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università, dei comuni sedi di strutture universitarie e di tutte le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti;
i) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali e le imprese ed i professionisti la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;
l) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse;
m) prevedere che ogni forma di intervento a sostegno del DSU, anche di premialità straordinaria, si svolga all'interno del sistema del DSU e secondo i principi del medesimo;
n) affidare all'Associazione Nazionale degli enti per il diritto allo studio universitario (ANDISU) lo studio tecnico delle problematiche del DSU, di progetti e programmi di innovazione e l'espressione facoltativa di pareri sugli atti e provvedimenti normativi e regolamentari in materia;
o) stabilire che il sistema del DSU si articoli attraverso la programmazione almeno triennale degli interventi, a livello nazionale e regionale.
5. 27. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: definire i LEP aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.
5. 15. Ghizzoni, Lenzi, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 6, aggiungere in fine alla lettera a) le seguenti parole: per le finalità sopra indicate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti degli studenti.
5. 13. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 6, lettera a) dopo le parole: assicurare gli strumenti ed i servizi inserire le seguenti: , quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi.
5. 19. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) abolizione del limite di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca, e previsione di meccanismi di esenzione e agevolazione in favore degli Studenti meritevoli e bisognosi, secondo i principi dell'articolo 34 della Costituzione.
5. 10. Barbaro, Della Vedova, Di Biagio.

Al comma 7, dopo le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 5. 9. Zaccaria.

Al comma 7, dopo le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 5. 42. Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
5. 26. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
* 5. 29. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è


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allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
* 5. 35. Zazzera.

Sopprimere il comma 8.
5. 30. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: Nelle more dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i fondi ricavati dalle quote di finanziamento, derivanti dalle contrazioni dei trasferimenti statali alle Università, sono destinati a valere quale fondo di premialità per le Università virtuose.
5. 40. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Scuole di altissima formazione universitaria).

1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che disciplinino l'istituzione di Scuole di altissima formazione universitaria, per la valorizzazione delle eccellenze.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità per gli Atenei di istituire Scuole di Altissima formazione universitaria;
b) previsione della possibilità di istituire, con delibera del Senato accademico, previo parere dei dipartimenti afferenti al relativo Corso di laurea, percorsi avanzati, a numero chiuso, i quali prevedano l'attivazione di insegnamenti integrativi per studenti che dimostrino una particolare attitudine allo studio ed alla ricerca;
c) determinazione dei requisiti di merito per l'accesso alle Scuole di Altissima formazione universitaria;
d) Previsione di accesso al Fondo per il merito di cui all'articolo 4, per gli studenti iscritti alle Scuole di altissima formazione universitaria;
e) Articolazione dei Corsi in classi di eccellenza formata da non più di 50 studenti per ciascun anno, da valorizzare mediante l'integrazione del percorso di studio con insegnamenti di livello avanzato, che consentano di affinare i contenuti già acquisiti nell'ambito dei corsi universitari e di svolgere attività di ricerca;
f) Previsione di un responsabile per ciascun Corso, individuato dal Senato accademico tra i Professori di prima fascia afferenti alla Facoltà presso cui è istituita la Scuola;
g) Disciplina del conseguimento automatico dell'abilitazione professionale per i diplomati presso le Scuole di altissima formazione universitaria.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: concessione del finanziamento statale; inserire le seguenti: valorizzazione delle Scuole di altissima formazione universitaria di cui all'articolo 5-bis;.
5. 01. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.


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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e del merito accademico).

1. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:
a) finanziare la chiamata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, di millecinquecento professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall'inizio di ciascun anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche;
b) valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.

2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni per l'anno 2014, 333 milioni per l'anno 2015, 413 milioni per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. I criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: legge 4 novembre 2005, n. 230 inserire le seguenti parole: e successive modificazioni.
5. 02. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:
1. È istituito il nuovo ruolo di Professore Universitario articolato in diversi livelli secondo il merito scientifico, l'impegno didattico e le responsabilità accademiche. Nel ruolo di professore si entra per concorso nazionale selettivo e a numero chiuso. Il Ministero bandisce i concorsi entro il 31 marzo di ogni anno sulla base delle richieste pervenute dagli atenei. Il dirigente preposto assume la responsabilità del procedimento e risponde di eventuali ritardi nella suddetta scadenza. I concorsi si svolgono con le procedure previste dal successivo articolo 16.
2. I criteri di selezione per la progressione all'interno dei livelli sono definiti per regolamento dai singoli atenei, sentito il parere vincolante dell'Anvur.
3. I singoli professori periodicamente possono chiedere agli atenei il passaggio di livello previa valutazione dei meriti scientifici e didattici maturati. Sono di conseguenza abrogate le norme relative agli attuali scatti automatici di anzianità.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge saranno banditi concorsi solo per il nuovo ruolo di Professore universitario.
5. Gli attuali professori ordinari, associati e i ricercatori possono optare per l'inserimento nel nuovo ruolo di professore universitario. Gli atenei determinano, con apposito regolamento, i criteri per l'inserimento nei diversi livelli secondo le riconosciute capacità scientifiche e didattiche.


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6. L'ateneo adotta criteri per l'impegno a tempo definito dei professori universitari e del corrispondente trattamento economico.
7. Per il trasferimento da una sede all'altra il professore può concordare il livello di accesso e le conseguenti responsabilità di ricerca e didattica.
8. Il docente che non ottenga il giudizio positivo sul proprio operato, nel periodo per il quale chiede la valutazione, è escluso, fino ad un successivo giudizio favorevole, da qualsiasi carica accademica o commissione giudicatrice di concorsi o di valutazione di progetti.
9. Il docente che in un periodo di dieci anni, senza giustificato motivo o casi di sospensione dell'impegno accademico, non richieda o non ottenga il giudizio positivo sull'attività svolta, è esonerato dall'insegnamento e dalla ricerca e posto in mobilità secondo l'attuale normativa per l'impiego pubblico ovvero è collocato a riposo nel caso in cui abbia maturato i previsti requisiti di anzianità per i dirigenti della pubblica amministrazione.
10. L'ateneo adotta criteri per l'impegno a tempo definito dei professori universitari e organizza i controlli per il rispetto dei suddetti.
11. L'attuazione del presente comma e, in particolare, la definizione dei livelli e delle fasi di valutazione periodica è demandata ad un decreto interministeriale di concerto con il ministro dell'economia e della pubblica amministrazione, su parere conforme delle commissioni parlamentari competenti.
6. 31. Tocci.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di razionalizzare la docenza universitaria si delega il Governo a predisporre, per la successiva valutazione del Parlamento, l'organizzazione della docenza universitaria in un ruolo unico diviso in più livelli stipendiali. All'entrata in vigore del nuovo ruolo unico i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I ricercatori e professori di prima e seconda fascia che non optano per il nuovo ruolo unico mantengono lo stato giuridico, le rappresentanze e i diritti acquisiti. I docenti universitari appartenenti al ruolo unico nei vari livelli devono avere gli stessi diritti e la stessa rappresentatività negli organi di governo e gestione dell'università. I carichi di lavoro dei vari livelli devono essere previsti proporzionati al livello stipendiale, in particolar modo per quanto riguarda il monte ore da dedicare ad incarichi gestionali e di didattica, fermo restando che tutti i docenti del ruolo unico devono avere pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura per le quali è richiesta un'anzianità in ruolo pari ad almeno 5 anni. Le progressioni di carriera interne al ruolo unico devono essere legate al raggiungimento di livelli scientifici e/o didattici prestabiliti.
2. L'ingresso nel ruolo unico della docenza deve essere previsto mediante abilitazione nazionale alla docenza universitaria con valutazione per titoli e pubblicazioni. All'abilitazione nazionale devono far seguito valutazioni comparative locali basate su una valutazione scientifica e didattica con una commissione della struttura di accoglienza. Devono per questo motivo essere previste delle norme chiare che definiscano modalità di premialità/penalizzazione che responsabilizzino i decisori nelle loro scelte delle persone che entrano nel ruolo unico. Devono essere previste delle modalità di ingresso anche di esterni ai vari livelli del ruolo unico.
3. Il governo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve definire le norme sul nuovo ruolo unico in concertazione con le organizzazioni della docenza, nonché stabilire le regole transitorie di passaggio dai vecchi ruoli in esaurimento al nuovo ruolo unico. Nello stesso periodo il governo deve stabilire le regole per le progressioni interne al ruolo unico e criteri per la numerosità complessiva della docenza universitaria con criteri congrui rispetto agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia. La numerosità minima della


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docenza non deve essere inferiore alla totalità dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia nel 2008.
6. 24. Granata.

Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: Tutto il personale di ruolo ha pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura, per i quali è richiesta l'appartenenza al ruolo dei professori di prima fascia.
6. 25. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) L'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca è sostituito dal comma seguente:
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore di I o di II fascia nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori di I o II fascia sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori di I o di II fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato attivo è costituito dai professori di I e di II fascia appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
6. 29. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 2, dopo le parole: I professori aggiungere le seguenti: e i ricercatori.
6. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Ai commi 2 e 3 sopprimere le parole: sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo.
6. 11. Mario Pepe (PdL).

Al comma 2 sostituire le parole: 350 ore con le seguenti: 500 ore e le parole: 250 ore con le seguenti: 300 ore.
6. 18. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 dopo le parole: 350 ore aggiungere le seguenti: di cui almeno 120 di didattica frontale.

E dopo le parole: 250 ore aggiungere le seguenti: di cui almeno 90 di didattica frontale.
6. 13. Mario Pepe (PdL).

Sostituite il comma 3 con il seguente:
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico


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e, compatibilmente con le esigenze di ateneo, possono, con il loro consenso, riservare annualmente a compiti di didattica di sostegno (laboratori, esercitazioni, seminari) e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati. Nel caso di affidamento di corsi e moduli curriculari ai ricercatori di ruolo che abbiano dato il loro consenso, il trattamento economico di tale affidamento è determinato - sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo - da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio.
6. 12. Mario Pepe (PdL).

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
6. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
6. 6. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
* 6. 33. Giammanco.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.
* 6. 26. Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nei sei armi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 comma 6 della presente legge, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:
a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;
b) hanno un'anzianità in molo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno.
6. 17. Palagiano.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I Ricercatori che abbiano svolto didattica ufficiale in Corsi di studio per almeno tre anni consecutivi possono presentare domanda di stabilizzazione come Professore aggregato, previa valutazione positiva del curriculum scientifico sulla base di criteri predefiniti dal Senato Accademico, che designa anche le Commissioni di valutazione, composte da 3 professori ordinari ed associati, dei quali due di altra Università. Il Professore aggregato deve svolgere attività didattica ufficiale nei Corsi di studio con un impegno pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello cui sono tenuti i Professori associati. Il trattamento economico fondamentale del Professore aggregato è pari all'80 per cento di quello del Professore associato.
6. 20. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento con le seguenti: Le modalità per l'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento.
6. 32. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 5, sopprimere le parole: e dei ricercatori.

Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: , assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.
6. 10. Mario Pepe (PdL).

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 6 e all'articolo 8, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati didattici, di ricerca e gestionali, fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori in deroga ai criteri stabiliti con giustificate motivazioni comunicate per iscritto all'ANVUR.
6. 30. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 8, dopo la parola: liberamente aggiungere le seguenti: , anche con retribuzione, e sopprimere le parole: anche retribuite.
6. 27. Il Relatore.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali con le seguenti: purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
6. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
6. 28. Il Relatore.

Al comma 10, sopprimere il periodo: Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche.
6. 1. Mazzuca, Cazzola.


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Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione quadriennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e tenuto conto dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.
6. 16. Mario Pepe (PdL).

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, per lo svolgimento delle attività assistenziali che non sono prescindibili con lo stato giuridico dei docente e per i professori della facoltà di medicina e chirurgia è previsto un trattamento economico aggiuntivo tale da garantire una retribuzione pari a quella percepita dal dirigente medico del servizio sanitario nazionale.
Ai docenti della facoltà di medicina, che svolgono attività assistenziale per conto del servizio sanitario nazionale, vengono applicati tutti i benefici economici derivanti dalle applicazioni dei CCNL della dirigenza sanitaria.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale si dovranno attenere le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del SSN.
6. 4. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 12 premettere le seguenti parole: Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità delle singole Università.
6. 8. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: 31 maggio 2010, n. 78, aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,.

Conseguentemente, all'articolo 8:
al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 maggio 2010, n. 78, aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, .
6. 34. Il Relatore.

Al comma 12 sostituire la parola: triennale con la seguente: quadriennale.
6. 21. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 12, sopprimere le parole da: unitamente alla richiesta fino alla fine del periodo.
6. 22. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 12 sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
6. 9. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 12, dopo le parole: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 aggiungere i seguenti periodi: , insieme alla richiesta di attribuzione ulteriori incentivi economici, secondo quanto previsto dall'art 9 della presente legge, acquisiti in ragione della valutazione positiva della relazione triennale. L'entità degli incentivi è stabilita annualmente da ciascuna università sulla base della compatibilità finanziaria.
6. 5. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 12, dopo le parole: regolamenti di ateneo inserire le seguenti: e tenuto conto dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3.
6. 23. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 12 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 9, con il seguente:

Art. 9.
(Fondo per la premialità).

1. A valere sulle risorse del Fondo finanziamento ordinario, è istituito un Fondo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Al relativo riparto si provvede annualmente con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio universitario nazionale.
6. 15. Mario Pepe (PdL).

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati).

1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui air articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.
2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolte.

Art. 6-ter. - Norme antievasione.
(Fondo per la didattica universitaria e ripristino di norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalia medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 01. Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati).

1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.
2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolta.

Art. 6-ter. - Tassazione delle rendite finanziarie.
(Fondo per la didattica universitaria e delega al Governo in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi


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redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;
e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 03. Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati).

1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.
2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolte.


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Art. 6-ter.
(Fondo per la didattica universitaria e ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9».

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 04. Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.

1. I ricercatori che hanno svolto attività didattica non obbligatoria, per almeno sei anni, presso una o più facoltà, anche di diversi Atenei, in possesso dei requisiti minimi scientifici già definiti dal CUN e diversificati per area scientifica, possono fare richiesta di inquadramento alla seconda fascia docente.
2. L'attività di didattica non obbligatoria deve essere certificata dalla facoltà presso la quale è stata svolta.
3. Per i ricercatori che ai momento di entrata in vigore della presente legge non hanno maturato i requisiti di cui al comma 1, è stabilito un periodo non inferiore ad otto anni per la maturazione dei medesimi requisiti e la conseguente possibilità di inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo articolo 6-ter.

Art. 6-ter.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previ


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sione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;
e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 02. Palagiano.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
7. 9. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: fermo restando la disciplina prevista.
7. 2. Zaccaria.

Al comma 1 sopprimere le parole: per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi.
7. 6. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Sopprimere il comma 3.
7. 7. Tocci.

Al comma 3, dopo le parole: presso atenei aventi sede aggiungere le seguenti: all'estero o.
7. 4. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.


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Al comma 3, in fine sostituire le parole: possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario con le seguenti: sono attribuiti incentivi finanziari derivanti da ulteriori risorse aggiuntive erogate dal Ministero al fondo di finanziamento ordinario delle università presso le quali i professori e i ricercatori prenderanno servizio.
7. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
7. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, il docente chiamato da un'altra sede porta con sé una dote di finanziamento, pari al 75 per cento dello stipendio, destinata a confluire nel bilancio dell'università che effettua la chiamata.
7. 8. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È favorito il rientro nelle università italiane, mediante il finanziamento di appositi progetti e criteri premiali di valutazione delle università, di ricercatori italiani che hanno svolto attività all'estero per non meno di tre anni continuativi.
7. 5. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 9. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 8. 14. Tocci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo il mantenimento della progressione biennale per classi e scatti di stipendio.
2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza


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oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, fatta salva la possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
8. 4. Mario Pepe (PdL).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente il comma 3 è riformulato nel modo seguente:
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trattamento economico dei professori universitari di ruolo, costituito da una parte fissa legata alla classe di inquadramento e da una parte variabile legata ai risultati legata a specifici risultati didattici o scientifici;
b) istituzione di un'unica progressione economica dei professori universitari di prima e di seconda fascia, che si sviluppa in almeno dieci classi stipendiali corrispondenti a livelli oggettivi dei risultati didattici, di ricerca e gestionali raggiunti. Tali livelli sono definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui al presente comma;
c) nomina in ruolo dei professori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale per la prima fascia ai sensi dell'articolo 16 e conseguente inquadramento nella quarta classe stipendiale; accesso alle classi successive alla quarta ogni tre anni previo esito positivo della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5; progressione economica, previo conseguimento dell'ultima classe stipendiale, con scatti triennali di anzianità pari al 2,50 per cento;
d) inquadramento dei professori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale per la seconda fascia ai sensi dell'articolo 16 nella prima classe stipendiale, all'atto della nomina; accesso alle classi successive alla prima con cadenza triennale, previo esito positivo della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5; progressione economica, successiva al conseguimento dell'ultima classe stipendiale, con scatti triennali di anzianità pari al 2,50 per cento;
e) inquadramento dei professori ordinari e associati già in servizio rispettivamente nella quarta e nella prima classe stipendiale, ovvero, se superiore, nella classe corrispondente al trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge,; valutazione dei professori ordinari e associati già in servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, per il passaggio nella classe superiore a quella corrispondente al trattamento economico di provenienza;
f) inquadramento dei ricercatori di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, nel ruolo dei professori associati; collocazione nella prima classe stipendiale come «fuori ruolo», ovvero con lo stesso stato giuridico e trattamento economico della prima classe del ruolo dei professori associati, ma con la progressione di carriera e il trattamento economico bloccati fino all'acquisizione dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16, previo esito positivo della valutazione;
g) sostituzione delle espressioni: «professore universitario di prima fascia


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od ordinario» e «professore universitario di seconda fascia o associato» con l'espressione «professore universitario di ruolo».
8. 15. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 382 inserire le seguenti: fatto salvo il mantenimento della progressione biennale per classi e scatti di stipendio.

Conseguentemente eliminare le lettere a), b) e c) del comma 1.
8. 13. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale per merito, con limitazioni connesse al superamento delle abilitazioni superiori;.
8. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2-bis. Il Governo, mediante il regolamento di cui al comma 1, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, identifica, per ciascuna area disciplinare, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.
2-ter. Fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto stipendiale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi definiti dal Decreto di cui al precedente comma, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna Università relativi agli incrementi degli scatti stipendiali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno.
8. 8. Vassallo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: rivalutazione del trattamento iniziale aggiungere le seguenti: in misura almeno pari all'attuale classe quarta.
8. 16. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai professori e ricercatori universitari non si applicano le disposizioni di cui al comma 21, secondo e terzo periodo, della Legge 30 luglio 2010 n. 122.
8. 7. Vassallo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari».

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2010, all'onere derivante dalla


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predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
8. 10. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
Per le categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse derivanti dalla mancata applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il predetto personale sono destinate alla corresponsione degli incrementi automatici biennali dei docenti e dei ricercatori fino alla V classe stipendiale.
8. 11. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: anche su base premiale.
8. 5.Mario Pepe (PdL).

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) progressione unica di camera ordinata per avanzamenti triennali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a
), con previsione del divieto di riconoscimento della terza progressione di merito ai ricercatori che non abbiano superato l'abilitazione ad associato e del divieto della terza progressione di merito agli associati che non abbiano superato l'abilitazione ad ordinario;
8. 2.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).
8. 12.Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole trattamento iniziale aggiungere le seguenti: e sostituzione delle attuali tre progressioni di carriera rispettivamente: dei ricercatori tempo indeterminato, dei professori associati, dei professori ordinari, con progressione di carriera unica. Al docente in sede di inquadramento in fascia superiore è attribuito il livello di retribuzione immediatamente superiore a quello di provenienza.
8. 3.Barbaro, Di Biagio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis: Ai professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente che decidano di optare per il regime di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 21, secondo e terzo periodo, della legge 30 luglio 2010 n. 122.
8. 6.Vassallo.

Al comma 4, sopprimere le parole da: previo parere fino alla fine del comma.
8. 17.Il Relatore.


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Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di coprire insegnamenti fondamentali in condizioni di mancanza di docenti di ruolo e anche per favorire la nascita e la crescita di nuovi corsi di laurea considerati unici e fondamentali per l'Ateneo, è consentito durante il primo ciclo, in deroga alle normative vigenti di usufruire di risorse aggiuntive in termini finanziari e di punti organico da parte del MIUR, per le esigenze prioritariamente delle discipline caratterizzanti.
2. Ai ricercatori a contratto qualora non dovessero superare dopo due volte il concorso di abilitazione a professore di I o II fascia, sarà riconosciuto un punteggio speciale nei concorsi di personale dello stesso livello funzionale presso i Ministeri, Agenzie nazionali, Aziende ospedaliere, Istituti di scuola media superiore, valorizzando, in particolare, l'esperienza specifica maturata dai ricercatori.
3. È consentito alle università di utilizzare in pieno le risorse derivanti da pensionamenti di professori di I e II fascia per bandire nuovi concorsi per discipline fondamentali e caratterizzanti di nuovi corsi di laurea, laddove c'è mancanza o carenza di docenti che non consentono di svolgere i crediti formativi necessari previsti nello Statuto.
8. 01.Angela Napoli.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 4.Tocci.

Al comma 1, premettere il seguente comma.
01. All'articolo 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, ultimo periodo, dopo le parole: Ai professori a tempo pieno sono inserite le seguenti: ed ai ricercatori.
9. 3.Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole della presente legge, aggiungere le seguenti: Ciascuna università definisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per la distribuzione di tali risorse.
9. 1.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, quarto periodo, le parole da: e comunque fino alla fine sono soppresse.
9. 2.Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: Senato Accademico.
10. 1.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 4, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: Senato Accademico.
10. 2.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 5, sostituire ovunque ricorrano le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: Senato Accademico.
10. 3.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sopprimerlo.
*10. 4.Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Sopprimerlo.
*10. 5.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.


Pag. 146

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 6.Tocci.

Sostituire con il seguente:

Art. 11.
(Interventi perequativi per le università statali).

1. Allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1.5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate ai funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario ridefinito con l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.
11. 3.Mazzarella.

Al comma 1, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5.
11. 5.Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto di un fattore di correzione correlato agli indicatori generali di sviluppo socio-economico regionali individuati dagli organi di programmazione economica nazionale.
11. 1.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo degli squilibri finanziari delle singole sedi universitarie dovrà tenere conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.
11. 2.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: , adottando in prima applicazione il modello di valutazione del sistema di valutazione, di cui al decreto ministeriale 28 Luglio 2004, n. 146.
11. 4.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1.Tocci.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1.Tocci.

ART. 14.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Le università possono altresì riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione


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europeo assoluto e campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.
14. 2.Di Centa.

Sopprimere il comma 2.
14. 1.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Esonero dalle tasse universitarie).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. 01.Ceccacci Rubino.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-ter.
(Esonero dalle prove di ingresso).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n.509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
14. 02.Ceccacci Rubino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Assunzione di personale).

1. A partire dal 2012, le università statali possono procedere all'assunzione di personale per ciascun anno, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento della spesa per personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
2. Per le università statali in cui il rapporto tra assegni fissi e Fondo per il funzionamento ordinario supera il 90 per cento, la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 130 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da Ripartire»


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dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
14. 03.Granata, Della Vedova.

ART. 15.

Sostituire il comma 2 con il seguente Ai settori concorsuali di cui al comma 1 afferiscono un adeguato numero di professori in servizio.
15. 1.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato a regime in due livelli, fatto salvo quanto previsto nella fase transitoria al comma 6. Il primo livello è articolato in tre classi stipendiali; il secondo livello è articolato in sette classi stipendiali.
2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi accademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello e le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 del presente articolo.
3. I professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico di cui al comma 1.
4. I professori associati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel secondo livello del ruolo unico di cui al comma 1.
5. La corrispondenza delle classi previste nel precedente ordinamento con quelle del presente articolo è fissata con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto decreto fissa altresì trattamento economico spettante per le singole classi.
6. Ai professori universitari inquadrati nel ruolo unico si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e, limitatamente a quanto stabilito per i professori universitari a tempo pieno, dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
7. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascun livello che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per II bilancio. Questi valori sono aggiornati periodicamente, almeno ogni tre anni, dal consiglio di amministrazione, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico.
8. A partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella determinazione di cui al comma 8 del presente articolo, fermo restando che la consistenza complessiva dei posti di ruolo in organico al sistema universitario non può essere inferiore a quella registrata al 31.12.2008, il numero dei professori inquadrati nel primo livello non può comunque essere superiore ai due terzi di quello dei professori inquadrati nel secondo livello. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra i livelli nei singoli ambiti disciplinari all'interno di ciascun dipartimento, ovvero di ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
9. Nel caso in cui il numero dei professori inquadrati nel primo livello in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto dal comma lo del presente articolo, è fatto divieto all'università di dar corso a procedure di reclutamento o di progressione nei livelli del ruolo unico.
10. I ruoli di professore ordinario e associato, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e di ricercatore a tempo indeterminato sono posti ad esaurimento.


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Per un periodo transitorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un terzo livello del ruolo di cui al comma 1. Nel corso di tale fase transitoria le procedure di reclutamento che si svolgono ai sensi degli articolo 16 e 17 della presente legge e quelle di chiamata diretta di cui all'articolo 21 prevedono l'accesso al terzo livello del ruolo. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il ministro provvede a determinare le modalità di articolazione delle fasce stipendiali, nonché le funzioni attribuite a ciascun livello e le relative progressioni, e di riallineamento e inquadramento dalla fase transitoria di cui al presente comma con quella a regime di CUI al comma 1, prevedendo il passaggio a tale regime di tutti i docenti inquadrati nel ruolo unico.
15. 01.Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Tocci, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 25.Granata.

Al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a
-bis) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici.
16. 24.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai comma 4, fina al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e i professori associati che conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di budget per l'inquadramento nel ruolo di professore associato e di professore ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota di FFO dell'ateneo, a valersi su un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere per 2.500 inquadramenti annui per il ruolo degli associati, e per 750 inquadramenti annui per il ruolo degli ordinari. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione triennale del reclutamento d'ateneo di cui all'articolo 1 commi 1, 2, 3, 4.
16. 26.Mazzarella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che abbiano maturato 6 anni di anzianità nel ruolo e i professori associati che abbiano maturato 9 anni di anzianità nel ruolo, e conseguano l'abilitazione al molo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di budget per l'inquadramento


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nel molo di professore associato e di professore ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota di FFO dell'ateneo, a valersi su un apposito fondo ministeriale. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione triennale del reclutamento d'ateneo di cui all'articolo 1 commi 1, 2, 3, 4.
16. 27.Mazzarella.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: L'abilitazione alla prima fascia può essere attribuita solo a coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione alla seconda fascia.
16. 28.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Sostituirlo con il seguente:
1. La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
16. 16.Borghesi, Zazzera.

Sostituirlo con il seguente:
1. La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
Non possono partecipare ai concorsi di un raggruppamento disciplinare coloro che abbiano un grado di parentela fino al terzo grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare.
16. 17.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: ha durata quadriennale con le seguenti: dovrà essere confermata ogni quattro anni.
16. 19.Santelli.

Al comma 1, dopo le parole di prima e di seconda fascia inserire le seguenti e di ricercatore.
16. 20.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.


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Al comma 2 sostituire le parole: articolo 17, comma 2 con le seguenti articolo 17, comma 1.
16. 2.Zaccaria.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: su proposta del Consiglio Universitario Nazionale.
16. 3.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis
) compilazione biennale dell'elenco dei candidati giudicati idonei, con relativo punteggio di idoneità;.
16. 21.Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: su proposta del Consiglio universitario nazionale.
16. 4.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: indizione aggiungere la seguente: obbligatoria.
16. 1.Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: frequenza annuale aggiungere la seguente: inderogabile.
16. 5.Sereni, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);.
16. 6.Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei.
16. 7.Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: un'unica commissione nazionale con le seguenti: due commissioni nazionali.
16. 22. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Carra.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: di esperti di pari livello aggiungere la seguente: anche.
16. 23. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Carra.


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Al comma 3, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
16. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
16. 9. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: nel biennio successivo con le seguenti: nel semestre successivo.
16. 18. Santelli.

Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis)
apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN, e misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.
16. 10. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso.
16. 11. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis.
La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
16. 12. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente. anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;


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c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani:
e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.
16. 13. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per i professori ordinari il sistema di abilitazione va in vigore decorsi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 14. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I ricercatori universitari confermati possono essere giudicati idonei al ruolo di professori associati, previa valutazione da parte di apposite commissioni nazionali, costituite da 5 professori ordinari del settore concorsuale di appartenenza estratti a sorte. A domanda sono ammessi alla valutazione i ricercatori che abbiano anzianità giuridica di almeno 15 anni, siano autori e/o coautori di almeno dieci pubblicazioni su riviste scientifiche ISI (o su riviste con referees) o monografie, edite nell'ultimo decennio, abbiano conseguito la qualifica di professore aggregato per almeno tre anni accademici, siano in servizio presso l'università dove hanno esercitato la funzione docente, siano titolari di progetti di ricerca di ateneo finanziati. In esito al giudizio di idoneità, tali professori associati dovranno essere chiamati dalle università di appartenenza. Tale procedimento idoneativo dovrà svolgersi entro sei mesi dall'approvazione della legge.
16. 15. Gibiino, Germanà, Torrisi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Chiamata diretta dei ricercatori e docenti di ruolo abilitati).

1. Fino al 31 dicembre del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e i professori associati che conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di budget per l'inquadramento nei ruoli di professore associato e ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota del fondo di funzionamento ordinario dell'ateneo, su un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere 2000 inquadramenti annui per il ruolo di professore associato e di 500 inquadramenti annui per il ruolo di professore ordinario. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari rispettivamente a 8 e 16 milioni per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.
16. 01. Granata.


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Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Equipollenze).

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.
3. Ai diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fui speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
16. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Chiamata diretta dei ricercatori e docenti di ruolo abilitati).

1. Fino al 31 dicembre del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che abbiano maturato 6 anni di anzianità nel ruolo e i professori associati che abbiano maturato 9 anni di anzianità nel ruolo e conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di budget per l'inquadramento nei ruoli di professore associato e ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota del fondo di funzionamento ordinario dell'ateneo, su un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere per 2000 inquadramenti annui per il ruolo di professore associato e di 500 inquadramenti annui per il ruolo di professore ordinario. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari rispettivamente a 8 e 16 milioni per gli anni 2011 e 2012 si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.
16. 02. Granata.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 17. Tocci.


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Al comma 1, alinea, dopo la parola: disciplinano aggiungere le seguenti: nel rispetto del codice deontologico.
17. 9. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tabelle di corrispondenza aggiungere le seguenti: , aggiornate ogni due anni.
17. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela, fino al terzo grado compreso, con un professore appartenente alla stessa Università.
17. 11. Leoluca Orlando, Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: curriculum aggiungere le seguenti: scientifico dell'attività didattica.
17. 12. Capitanio Santolini, Lusetti, Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Le università possono inserire le seguenti: stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis) e.
17. 14. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
17. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, dei professori di ruolo per la chiamata di professori di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio d'amministrazione.
17. 15. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: professori di prima fascia inserire le seguenti: per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
17. 16. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: Non possono partecipare a procedimenti di chiamata di cui al presente articolo gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui alla presente legge, nonché i professori di prima e seconda fascia già in servizio alla data in vigore della presente legge, gli studiosi stabilmente impegnati all'estero di cui alla lettera b) del presente comma e gli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che abbiano


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vincoli di parentela o affinità fino al 4o grado nei ruoli di professore di prima fascia dei dipartimenti che formulano la proposta di chiamata.
17. 10. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri.

Al comma 3, dopo le parole: chiamata dei professori aggiungere le seguenti: non appartenenti ai ruoli dell'ateneo.
17. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 3.
17. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le università che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo, professori di prima e di seconda fascia, che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso a questa incentivazione non può superare un terzo dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del FFO.
17. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I ricercatori di ruolo e i professori associati che conseguono, rispettivamente, le abilitazioni a professore associato e a professore ordinario sono inquadrati nei ruoli corrispondenti all'abilitazione conseguita, mantenendo la progressione economica riconosciuta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.
17. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le università statali che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo professori di prima e di seconda fascia che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso a questa incentivazione non può superare per ogni ateneo un quinto dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del FFO.
17. 5. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento, nel quale sono collocati a domanda e previa valutazione i ricercatori confermati in possesso del titolo. Le modalità di ingresso, lo svolgimento e la qualificazione


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della attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva saranno definite con successivo decreto ministeriale.
17. 13. Capitanio Santolini, Lusetti, Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Professori di chiara fama).

1. A valere sulle risorse del Fondo finanziamento ordinario, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno, alle istituzioni universitarie è consentita la chiamata diretta di professori ordinari di chiara fama italiani e stranieri, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
17. 01. Mario Pepe (PdL).

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso;
b) al comma 5, alla lettera c), le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse e dopo le parole: «borse di studio» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «è collocato a domanda», sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione»;
b) alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti.
17. 02. Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 1, la parola: professionisti è sostituita dalla seguente: studiosi.
18. 1. Il Relatore.


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Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca).

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 18, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del CEPR, dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo. In sede di prima applicazione della presente disposizione, previo sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
18. 01. Aprea.

ART. 19.

Sopprimerlo.
19. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con il seguente:

Art. 19.
(Contratto a termine).

1. Per tutte le attività didattiche e di ricerca a carattere temporaneo le università stipulano, a seguito di procedure concorsuali, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato con la legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il contratto stabilisce, sulla base di criteri generali degli atenei, i compiti specifici e le modalità del loro assolvimento, siano essi di didattica, nelle sue diverse forme, autonome o di supporto, di servizio agli studenti o di ricerca ai livelli di volta in volta richiesti.
2. Per l'attività di ricerca e di docenza è vietata ogni altra forma contrattuale. È fatto anche divieto di prestazioni in forma gratuita.
19. 9. Tocci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Contratto Unico Formativo di Ricerca).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Contratto Unico Formativo di Ricerca (CUFR). Il CUFR è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca.
2. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare i contratti di cui al comma 1 con studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie, A decorrere dall'anno 2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
3. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con i soggetti di cui al comma 2, intercorsi anche con soggetti diversi e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.
4. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono determinati mediante un accordo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità d'espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.
5. Il protocollo di cui al comma 4 potrà altresì definire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai


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sensi del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque essere superiore a quattro anni.
6. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei CUFR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante una delle seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commissione che valuterà i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candidato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del bando, e formulerà una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

7. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sono assorbiti, attraverso il CUFR, tutti i contratti a causa mista e tutte le figure non subordinate impegnate presso le università. L'assorbimento delle figure non subordinate, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
8. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle stesse modalità e forme previste per l'apprendistato professionalizzante di cui al comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma 2.
19. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci, Vassallo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sui siti dell'ateneo aggiungere le seguenti: , ente o istituzione.

Conseguentemente, al comma 4:
alla lettera a), dopo le parole: di interesse dell'ateneo aggiungere le seguenti: , ente o istituzione;
alla lettera b), dopo le parole: stabilite dall'ateneo aggiungere le seguenti: , ente o istituzione.
19. 12. Il Relatore.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: senza assegni inserire le seguenti: , utile ai fini di carriera e pensionistici.
19. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: dell'ateneo con le seguenti: del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: dall'ateneo con le seguenti: dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.
19. 13. Il Relatore.


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Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
19. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 con apposito regolamento disciplinante modalità di conferimento degli assegni individuano interventi atti a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.
19. 8. Di Biagio, Barbaro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.
19. 2. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro.
19. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 6, sostituire le parole da: sulla base fino alla fine con le seguenti: in misura comunque non inferiore a euro 20.000 lordi annui. Tale importo minimo è rideterminato con decreto del Ministro con cadenza almeno biennale.
19. 10. Aprea.

Al comma 8, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.
19. 11. Il Relatore.

Al comma 8 aggiungere il seguente capoverso: Pertanto nel terzo periodo dell'articolo 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate le parole da: ovvero, fino a: ricerca.
19. 1. Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 20.

Al comma, dopo le parole: stipulare contratti, aggiungere le seguenti: della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
20. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.


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Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi.
20. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: i predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici, e rinnovati sentito il nucleo ai valutazione.
20. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, dopo la parola: titolo, aggiungere la parola: necessario.
20. 7. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 2, alla fine del secondo capoverso, aggiungere il seguente periodo: Per l'attribuzione dei contratti a soggetti non in possesso dei titoli necessari (dottorato di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero) è necessario parere favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante di cui all'articolo 2 comma 2, lettera f), ove esistente, ovvero dell'organo deliberante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
20. 8. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: regolamenti di ateneo, aggiungere: nel rispetto del codice deontologico.
20. 2. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
20. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
8-bis. I contratti di insegnamento, di cui ai commi 1 e 2, sono disposti in misura non superiore al 10 per cento degli insegnamenti previsti dai corsi di laurea.
20. 6. Mantini.

ART. 21.

Al comma l, dopo le parole: tempo pieno e determinato, sopprimere fino alla fine del comma le restanti.
21. 47. Granata.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale contratto prevede, comunque, un finanziamento annuale e individuale per ogni ricercatore a tempo determinato, chiamato dote per la ricerca. Tale finanziamento, valido solo per il primo triennio e pari a due mesi della retribuzione netta del giovane all'atto della assunzione, graverà su uno speciale fondo


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ministeriale da costituirsi prima del reclutamento dei ricercatori stessi, allo scopo di garantire un minimo di supporto per la indipendenza del lavoro dei ricercatori stessi.
21. 13. Villecco Calipari, Gozi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
1-ter. Il personale di cui al comma 2 può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni e comunque non oltre il settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente e nel rispetto del piano previsto dall'articolo 17 comma 2.
1-quater. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca, i ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.
1-quinquies. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.
1-sexies. Alle risorse finanziarie resesi disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, a 133.
1-septies. Le risorse finanziarie di cui al comma 6, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati, 11 mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni.
21. 29. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: È richiesto, con le seguenti: È richiesta un'età non superiore a 35 anni e.
21. 7. Mario Pepe (Pdl).

Al comma 2, lettera c), aggiungere dopo la parola: parametri, le seguenti: riconosciuti anche in ambito internazionale, e infine le parole: sentito il CUN.
21. 12. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Al comma 2, lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: il decreto può prescrivere un numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione, anche differenziato per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici.
21. 42. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, si utilizzano i parametri definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca già emanato in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2009, n. 1.
21. 31. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. 1 contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.
21. 17. Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti hanno durata triennale, possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri, riconosciuti a livello internazionale, definiti con decreto del Ministro e si svolgono in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente comma è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Conseguentemente i commi 4 e 5 sono soppressi, al comma 5, le parole: nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), sono sostituite dalle seguenti: nel sesto anno di contratto e dopo le parole: La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura, sono aggiunte le seguenti: fin dall'accensione del primo contratto triennale.
21. 32. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione istituita secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo e composta di almeno tre membri, nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve comprendere almeno un professore non in servizio nell'ateneo.

Conseguentemente,
a) sopprimere il comma 4;


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b) al comma 5, sostituire le parole: «di contratto di cui al comma 3, lettera b)», con le seguenti: «del secondo contratto triennale»;
c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 3, lettera a)» con le seguenti: «dei primo contratto triennale di cui al comma 3»;
d) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 3, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale».
21. 33. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

All'articolo 21, comma 3, lettera a) sopprimere le parole: ,per soli due anni.
21. 6. Franzoso.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: parametri definiti con, aggiungere le seguenti: apposito regolamento di ateneo nell'ambito di criteri fissati con Decreto del Ministero.
21. 38. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: di cui alla lettera a) inserire le seguenti: ovvero di assegni biennali di ricerca o di borse post-dottorato per almeno tre anni anche non consecutivi, ovvero di analoghi contratti o borse post-dottorato in atenei stranieri.
21. 35. Mazzarella, Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I contratti banditi dagli atenei ai sensi del comma 3 potranno godere, fino al 2018, e nei limiti del fondo annuo a ciò destinato, di un cofinanziamento, stabilizzato nel FFO per tutta la durata del contratto, da parte del Ministero del 50 per cento su un apposito fondo di sostegno della figura dei ricercatori a tempo determinato, volto a co-finanziare fino 3.000 contatti ali'armo per gli anni 2011-14, e fino a 2.000 contratti annui per gli anni 2015-2018.
21. 36. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire i commi 4, 7 e 8 con i seguenti:
4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato cosi come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 32 (Compiti dei ricercatori universitari) e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 230 del 2005 (legge Moratti).
7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza, in occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali.


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A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (istituzione degli assegni di ricerca).
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa e/o contratto di ricerca a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
21. 46. Granata.

Sostituire il comma 4, con il seguente: I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b) di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
21. 43. Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La tipologia dei contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato, di cui al comma 3, lettere a) e b), dovrà essere formulata in modo compatibile con quella degli equivalenti contratti a tempo determinato attualmente in uso per i ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal MIUR ed afferenti al comparto ricerca. A regime, dovrà essere possibile per il ricercatore a tempo determinato usufruire di possibilità di passaggio tra università e citati enti di ricerca, sia durante il triennio quinquennio di servizio a tempo determinato, sia al momento della valutazione per la entrata in ruolo. Le procedure per la valutazione sono le stesse del comma 5.
21. 21. Gozi, Villecco Calipari, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sopprimere il comma 4.
21. 37. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I contratti di cui al comma 3, prevedono un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore.
21. 20. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Per un periodo di sei anni dalla entrata in vigore dalla stessa, la quota di posti complessivi, è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 140 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato


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o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16 e nella restante misura del 30 per cento ai titolari di assegni di ricerca.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis di provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: «All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento.
21. 22. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Per un periodo di otto anni dalla entrata in vigore della stessa, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16 e nella restante misura del 30 per cento ai titolari di assegni di ricerca.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis di provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: «All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
21. 23. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 5, sopprimere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
* 21. 44. Il Relatore.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
* 21. 14. Vassallo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17, inserire le seguenti: comma 1, lettera d).
21. 15. Vassallo.

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: valutazione aggiungere le seguenti: , da parte di apposita commissione istituita attuando i principi di trasparenza, competenza e rappresentatività del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di riferimento.
21. 24. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: standard qualitativi aggiungere le seguenti: riconosciuti a livello internazionale.
21. 25. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 5, sopprimere le parole da: L'espletamento del contratto fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 9, aggiungere il seguente periodo: L'espletamento del


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contratto di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b) costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
21. 45. Il Relatore.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento della settima procedura di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) almeno uno su due dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2 comma 2 lettera c), è destinato a procedure di chiamata diretta, ai sensi del comma 7, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo.
b) almeno uno su cinque dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.
21. 4. Lupi, Toccafondi, Palmieri, Vignali, Riccardo Farina.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo capoverso.
21. 48. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo.
21. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo sostituire la parola: può essere con la seguente: è.
21. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e ricercatori a tempo indeterminato inserire le seguenti: e di soggetti che abbiano maturato almeno sei anni di servizio complessivo come titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
21. 11. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
21. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire il periodo: possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo con il seguente: dovranno utilizzare le risorse risultanti dalla contestuale soppressione del posto di professore di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato occupato dal destinatario della chiamata al ruolo superiore.
21. 39. Santelli.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine: della restante metà una quota non inferiore ad un quinto è riservata ai


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ricercatori che abbiano operato all'estero per non meno di cinque anni consecutivi.
21. 10. Garavini, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui destinati alla chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori a tempo indeterminato e determinato che abbiano superato l'abilitazione nazionale.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
a)
all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
21. 19. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
21. 41. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei armi di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 16. Ai fini del raggiungimento della durata di cui al periodo precedente, sono fatte salve le disposizioni in tema di rinnovo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 8, lettera c) aggiungere le seguenti parole: fatti salvi gli effetti transitori di cui alla disciplina dell'articolo 21, comma 6-bis della presente legge.
21. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.
6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 7-bis possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.
6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia


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assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.
6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 7-bis e 7-ter sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.
6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza è compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata.
21. 18. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 3, lettera b), il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.
21. 49. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 8 aggiungere il seguente capoverso:
Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, in materia di congedo straordinario senza assegni.
21. 30. Antonino Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili e sulla base delle procedure concorsuali del presente articolo, le facoltà possono, inoltre, indire procedure di reclutamento per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato riservate ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in possesso dei seguenti requisiti minimi: dottorato di ricerca, svolgimento di 5 anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
21. 5. Franzoso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo


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ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche. Per le finalità del presente comma, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
21. 26. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai contratti di cui al presente articolo non si applica quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
21. 27. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, primo periodo, dopo le parole: «anche ad ordinamento autonomo», inserire «ad esclusione delle università».
21. 28. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione dell'Anagrafe dei ricercatori italiani all'estero).

1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei ricercatori italiani all'estero, di seguito denominata Anagrafe, avente i seguenti obiettivi:
a) promuovere la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori;
b) promuovere un coinvolgimento dei ricercatori italiani operanti all'estero in progetti e collaborazioni con Istituzioni, Centri di ricerca e aziende italiani, anche al fine di favorire un possibile rientro in Italia.


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2. L'Anagrafe è costituita da una banca dati telematica per la gestione dei dati identificativi dei ricercatori italiani operanti all'estero ed è liberamente accessibile da parte dei soggetti interessati attraverso un collegamento inserito sul sito web del Consiglio nazionale delle ricerche. L'inserimento dei dati relativi ai ricercatori italiani all'estero è effettuato su base volontaria su esplicita richiesta degli stessi. L'anagrafe è aggiornata semestralmente dagli organi competenti del Consiglio nazionale delle ricerche, cui è affidata la gestione diretta, sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2010 aggiungere le seguenti: nonché dell'articolo 21-bis, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1 milione di euro per gli anni 2011 e 2012.
21. 01. Centemero.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Professori aggregati).

1. È abolito l'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230. È istituito il ruolo di Professore aggregato a cui afferiscono, su loro richiesta, i ricercatori confermati che nel precedente quinquennio abbiano svolto per più di tre anni consecutivi attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, previa positiva valutazione del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta dai professori ordinari incardinati e convergente delibera del Consiglio di amministrazione. Ai professori aggregati è fatto obbligo di garantire, nell'ambito del loro impegno didattico, 60 ore di lezione frontale ed è riconosciuto il diritto ad una indennità aggiuntiva pari al 20% dello stipendio tabellare del Ricercatore di ruolo alla sesta classe stipendiale. I Professori aggregati mantengono per ogni altro aspetto l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico dei Ricercatori confermati.
21. 02. Vassallo.

ART. 22.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.
3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.
4. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,


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n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.
22. 1. Zazzera.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantottesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.
3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.
4. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.
22. 2. Palagiano, Zazzera.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il collocamento a riposo dei professori, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento è fissato, a domanda, al termine dell'anno accademico in cui l'interessato abbia compiuto il settantesimo anno d'età. Sono fatti salvi eventuali diritti acquisiti più favorevoli.
22. 5. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,», sono sostituite dalle seguenti: «sessantottesimo anno di età».
22. 3. Palagiano, Zazzera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,», sono sostituite dalle seguenti: «sessantacinquesimo anno di età».
22. 4. Palagiano, Zazzera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il collocamento a riposo dei professori, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento è fissato, a domanda, al termine dell'anno accademico in cui l'interessato abbia compiuto il settantesimo anno d'età. Sono fatti salvi eventuali diritti acquisiti più favorevoli.
22. 6. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.


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ART. 23.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle Università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d'instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di Welfare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di apporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;
b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;
c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, e convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio.
23. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datare di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.


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2. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 1, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
23. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni).

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:
a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;
b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;
c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio non inferiore agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge.
23. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università).

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n 133, è abrogato.
24. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Turn over).

1. A decorrere dall'anno 2011 le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui all'articolo 66 comma 13 della legge 133 del 2008, e successive modifiche.
24. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Risorse economiche aggiuntive per le università).

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 40 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
24. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Norme transitorie e finale).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.
2-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata della idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 4-bis, comma 16 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata devono seguire decreto di nomina e presa di servizio dell'idoneo in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando la possibilità per l'università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.
4. I contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti


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disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 17 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
c) l'articolo 1, commi 8, 10 e 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
10. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 21.
10-bis. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
10-ter. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «e quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca in relazione ad attività istituzionali i cui oneri non siano posti a carico del fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi».
10-quater. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 21 della presente legge e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005 è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Al relativo onere, pari a 4.917,618, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
10-quinquies. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità», è inserito il seguente periodo: «Il compimento del settantesimo anno di età comporta l'automatica cessazione dalla carica di Presidente o componente dell'organo direttivo».
10-sexies. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale relativamente


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a tale settore è integralmente composta ai sensi della lettera g) del medesimo articolo e comma.
10-septies. All'articolo 17, comma 30 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle università e agli enti di ricerca.
10-octies. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».
11. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo articolo 1 della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 29. Il Relatore.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di copertura di posti di ricercatore, rispettivamente di assegnista di ricerca, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, rispettivamente fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di copertura di posti di professore ordinario e associato, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, e dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
25. 1. Giammanco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo indeterminato e determinato e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente.
25. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1 dopo la parola: ricercatore aggiungere le seguenti: a tempo determinato.
25. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2010, i ricercatori universitari in ruolo da almeno


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12 anni, ai quali per almeno tre anni accademici consecutivi siano stati conferiti affidamenti o supplenze di insegnamenti ufficiali delle Facoltà, sono stabilizzati ai soli fini giuridici nel ruolo di «professori aggregati».
25. 24. Reguzzoni, Goisis.

Al comma 3, dopo le parole: hanno conseguito inserire le seguenti: o conseguiranno, entro il 31 dicembre 2010.
25. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 3, sostituire le parole: per tali ruoli con le seguenti: nelle rispettive fasce,.
25. 22. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell'idoneità, nel caso in cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 5 del medesimo articolo 21,.
25. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 35-novies del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, esclude dalla cessazione unilaterale del rapporto di lavoro i ricercatori universitari di ruolo, anche ove abbiano superato i 40 anni di contribuzione.
25. 13. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa dell'attuazione dell'abilitazione scientifica nazionale, è istituito il ruolo transitorio ad esaurimento del professore universitario aggregato. Transitano nel nuovo ruolo, a domanda, i ricercatori confermati in possesso del titolo di professore aggregato da almeno 5 anni, mantenendo l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. I ricercatori confermati, che non sono in possesso del suddetto requisito, possono optare per il ruolo di professore aggregato, non appena lo maturano. Ai professori aggregati ed ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono garantite le modalità di progressione di carriera, previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
25. 14. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per il primo triennio, è destinata la quota del 50 per cento dei punti organico disponibili in ciascuna Università


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esclusivamente per prese di servizio di professori associati già ricercatori a tempo indeterminato che abbiano superato il giudizio di idoneità.
25. 21. Melis, Schirru, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Professori Associati confermati, che abbiano maturato 9 anni di servizio nel ruolo, transitano, a domanda e previa e positiva valutazione del Consiglio di Facoltà sulle funzioni didattico-scientifiche svolte, nella fascia dei Professori Ordinari, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento.
25. 23. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I professori ordinari a tempo determinato, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 230 del 2005, che abbiano conseguito l'idoneità da almeno cinque anni, partecipano alle procedure di reclutamento previste dalla presente legge ed a tutte le altre analoghe procedure eventualmente disposte.
25. 28. Lorenzin.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 72, comma 11, della legge 133/08, la parola: «professori» è sostituita dalla parola: «docenti».
25. 19. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 7, sostituire le parole: all'articolo 1 con le seguenti: all'articolo 2.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: «gli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1».
25. 2. Zaccaria.

Al comma 7, sostituire le parole: articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge con le seguenti: articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge.
25. 27. Il relatore.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino almeno al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, ai ricercatori a tempo indeterminato che possano documentare una produzione scientifica in linea con i criteri qualitativi e quantitativi individuati da apposito decreto del Ministro e diversificati per area scientifica (in analogia con quanto richiesto per l'abilitazione nazionale) e con una attività didattica certificata da decreto rettorale nel proprio o in altri atenei di almeno 6 anni - non necessariamente continuativi - viene attribuita l'abilitazione nazionale. Tale abilitazione dà titolo all'inquadramento immediato nel ruolo di professore associato presso l'ateneo di appartenenza al livello stipendiale corrispondente alla retribuzione annua maturata fino a quel momento da ricercatore o, qualora non coincidente, al livello immediatamente più alto.
25. 11. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino almeno al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, ai


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ricercatori a tempo indeterminato che possano documentare una produzione scientifica in linea con i criteri qualitativi e quantitativi individuati da apposito decreto del Ministro e diversificati per area scientifica (in analogia con quanto richiesto per l'abilitazione nazionale) e con una attività didattica certificata da decreto rettorale nel proprio o in altri atenei di almeno 6 anni - non necessariamente continuativi - viene attribuita l'abilitazione nazionale. Tale abilitazione dà titolo all'inquadramento immediato nel ruolo di professore associato presso l'ateneo di appartenenza al livello stipendiale corrispondente alla retribuzione annua maturata fino a quel momento da ricercatore, secondo la progressione stipendiale individuata da una nuova curva retributiva valida per tutti i professori associati assunti secondo la presente legge, inclusi i ricercatori a tempo determinato diventati professori associati ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla determinazione di tale curva retributiva secondo i criteri individuati dalla tabella inclusa.
25. 12. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nei primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle Università statali la programmazione dell'organico docente deve assicurare le risorse finalizzate alla copertura a cadenza regolare di posti di professore di ruolo di seconda fascia in misura almeno pari, per il predetto periodo, ad un terzo del numero di ricercatori di ruolo in servizio in ciascun ateneo. Le procedure si svolgono con le modalità di cui agli articoli 16 e 17 e 21 della presente legge. Al relativo onere, pari rispettivamente a 45 e 90 milioni per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.
25. 15. Granata, Della Vedova.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per il periodo 2010-2015, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al trenta per cento alla chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, e per una quota non superiore al 15 per cento alla chiamata nel ruolo di professore ordinario di professori associati che abbiamo ottenuto l'abilitazione nazionale.
25. 18. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, della legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a ricercatori e professori universitari. Agli oneri derivanti, pari rispettivamente a 87, 169 e 270 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi


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lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.
25. 16. Granata, Della Vedova.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, a 296, già assegnate agii atenei e non utilizzate per le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'indizione di procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b) della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
25. 10. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 12, comma secondo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 giugno 2011».
25. 25. Lorenzin.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
25. 17. Gibiino, Torrisi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 19 e 21 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di molo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
25. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.


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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 4, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 210, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'ammontare elle borse di studio da assegnare a tutti i laureati ammessi al corso di dottorato.
25. 9. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, la parola: «confermati» è soppressa. È abrogato il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.
25. 26. Lorenzin.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. A decorrere dall'anno 2011, nell'ambito della programmazione degli accessi ai corsi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, è riservata la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.
25. 01. Grimoldi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. 1. Le regioni e le province autonome possono istituire con propria legge un Fondo per la ricerca scientifica al quale affluiscono le risorse di cui al comma 3.
2. Le modalità di utilizzo di ciascun Fondo e i criteri per l'individuazione dei progetti di ricerca da finanziare, sono determinati e realizzati da ciascuna Regione e provincia autonoma, nel limite delle risorse che affluiscono a ciascun Fondo.
3. Le accise sui tabacchi lavorati di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è incrementata del 10 per cento.
4. Le maggiori entrate di cui ai comma 3 affluiscono ai Fondi regionali, di cui al comma 1,secondo una ripartizione proporzionale alla popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma.
25. 02. Reguzzoni, Goisis.

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