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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 2 febbraio 2011


SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per l'autotrazione. Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 121

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 121
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 122
ALLEGATO 2 (Proposta di parere) ... 126
ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 127

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 122

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 123
ALLEGATO 4 (Proposta di parere) ... 128

Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 94 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE ... 124

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 2 febbraio 2011


Pag. 120


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.


Pag. 121

Commercializzazione del metano per l'autotrazione.
Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2011.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, raccomandandone l'approvazione.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime un giudizio positivo sul contenuto del provvedimento in esame, che, a suo avviso, porterà risultati positivi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico, di tutela della salute dei cittadini, di minori costi per gli utenti e di sostegno ad un settore industriale nel quale l'Italia è leader internazionale. Esprime altresì un apprezzamento per l'impostazione articolata di un provvedimento capace di tenere nella giusta considerazione anche gli aspetti della promozione delle infrastrutture, della liberalizzazione delle attività di gestione degli impianti e della tutela della sicurezza degli utenti. Per queste ragioni, annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921 Giorgetti.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2011.

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Commissione si faccia carico dell'esigenza di reintrodurre nella legge di contabilità e finanza pubblica, e dunque negli atti di bilancio, quello specifico strumento, già previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 159 del 2007, finalizzato a rendere pienamente conoscibili le ricadute ambientali delle scelte operate dal Governo nei diversi settori d'intervento.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto richiesto dal deputato Realacci, ritiene che nella proposta di parere debba essere evidenziata anche l'esigenza di modificare il testo del provvedimento in esame, prevedendo che il cosiddetto Allegato Infrastrutture, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia allegato al Documento di economia e finanza, in coerenza con la disposizione di cui al vigente articolo 10 della legge n. 196 del 2009, secondo la quale l'Allegato Infrastrutture è allegato alla Decisione di finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO valuta favorevolmente le proposte avanzate dai deputati Realacci e Mariani.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole che tiene conto di quanto emerso dal dibattito (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.


Pag. 122

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Atto n. 308.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che è stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.

Mauro PILI (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), facendo presente che si è ritenuto opportuno evidenziare in premessa la questione relativa alla necessità di evitare ogni rischio di aggravi economici per i cittadini conseguente alla centralizzazione della stipula di una convenzione unica nazionale tra i produttori di pile accumulatori e gli enti proprietari delle strutture di raccolta differenziata.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel dichiarare di condividere quanto testè affermato dal relatore, che dà una risposta positiva alle richieste avanzate dagli operatori del settore, invita a considerare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere che, all'articolo 1, comma 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e)» andrebbero sostituite con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere c) e d)».

Mauro PILI (PdL), relatore, alla luce dell'intervento dell'onorevole Margiotta, riformula la proposta di parere presentata da lui presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore (vedi allegato 3).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 307.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che non risultano ancora pervenuti né il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame, né i rilievi della dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario del medesimo provvedimento.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, preso atto di quanto comunicato dal presidente, ribadisce, come già evidenziato nella precedente seduta, che sarà sua cura predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame non appena sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Unificata.

Carmen MOTTA (PD), nel prendere atto di quanto dichiarato dal relatore, segnala che l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (Anci) ha fatto pervenire alcune proposte emendative al testo dello schema di decreto in esame. Si tratta di proposte che - coerentemente con quanto da lei auspicato nella seduta del 20 gennaio 2011 - sono dirette ad anticipare l'applicazione della nuova disciplina alle infrastrutture stradali nazionali che non rientrano nella rete transeuropea, oltre che a garantire un maggiore coinvolgimento


Pag. 123

degli organismi di rappresentanza delle istituzioni regionali e locali nella fase applicativa della nuova disciplina.
Esprime quindi l'auspicio che tali proposte emendative possano essere valutate positivamente dal relatore nella stesura della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, pur esprimendo talune riserve sul contenuto delle proposte emendative fatte pervenire dall'Anci ed illustrate dall'onorevole Motta, si riserva di approfondire le questioni in esse trattate, anche in vista della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
Atto n. 315.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Guido DUSSIN (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione, che illustra sinteticamente (vedi allegato 4).

Gianluca BENAMATI (PD) chiede a nome del gruppo del Partito Democratico di poter approfondire i contenuti della proposta di parere prima di procedere alla relativa votazione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in ragione della richiesta avanzata dal deputato Benamati, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.
Nomina n. 94.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha formulato sulla proposta di nomina in titolo una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza: 14
Hanno votato 18
Hanno votato no 8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni i deputati: Alessandri, Aracri, Benamati, Bonciani, Braga, Cattaneo, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Lanzarin, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Motta, Pili, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa e Zamparutti.


Pag. 124

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1o febbraio 2011, a pagina 109, prima colonna, alla tredicesima riga, deve aggiungersi infine «Approvazione risoluzione 7-00479 e approvazione parziale risoluzione 8-00107».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1o febbraio 2011, a pagina 110, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, deve aggiungersi infine «Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il testo unificato delle risoluzioni Bratti 7-00393 e Zamparutti 7-00405 sarà contraddistinto con il numero 8-00107».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1o febbraio 2011, a pagina 111, deve aggiungersi infine: «8-00107 Bratti, Zamparutti».

VIII Commissione - Mercoledì 2 febbraio 2011


Pag. 125

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giorgetti).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3921 «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato all'articolo 2, comma 2, della proposta di legge, dopo il comma 7 i seguenti commi: «7-bis. In allegato al Documento di economia e finanza (DEF) è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, l'avanzamento sul programma predisposto ai sensi del periodo precedente. 7-ter. Il Governo inserisce annualmente nel DEF un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.»; conseguentemente si consideri l'opportunità di abrogare il comma 6 dell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, come introdotto al comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge.


Pag. 126

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto n. 308).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
ritenuto condivisibile il contenuto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, il quale si muove in coerenza con il vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto, che tiene conto dell'organizzazione a livello locale del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a), allo scopo di garantire la massima trasparenza relativamente ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti pile e accumulatori;
b) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.» con le seguenti: «articolo 14, comma 2, e al comma 3.»;
c) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di introdurre, al comma 5, la seguente lettera: «e) predispone ed aggiorna un elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;»;
d) si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 10, che reca modifiche all'articolo 19 del decreto, una modifica anche al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo 19, nel senso di aggiungere dopo le parole: «secondo i criteri stabiliti dal» le seguenti: «Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal».


Pag. 127

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto n. 308).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
ritenuto condivisibile il contenuto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, il quale si muove in coerenza con il vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto, che tiene conto dell'organizzazione a livello locale del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a), allo scopo di garantire la massima trasparenza relativamente ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti pile e accumulatori;
b) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.» con le seguenti: «articolo 14, comma 2, e al comma 3.»;
c) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di introdurre, al comma 5, la seguente lettera: «e) predispone ed aggiorna un elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;»;
d) si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 10, che reca modifiche all'articolo 19 del decreto, una modifica anche al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo 19, nel senso di aggiungere dopo le parole: «secondo i criteri stabiliti dal» le seguenti: «Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal»;
e) all'articolo 1, comma 12, che modifica l'articolo 24 del decreto, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e)» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere c) e d)».


Pag. 128

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Atto n. 315).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,
valutata l'opportunità di semplificare gli adempimenti amministrativi per i fornitori di carburanti che già attualmente raggiungono e superano ampiamente l'obiettivo di base per la riduzione dei gas ad effetto sera, come fissato dalla direttiva comunitaria e dal comma 1 dell'articolo 7-bis del presente decreto;
tenuto conto che, dai dati rilevabili dalle statistiche pubblicate da ACI, l'anzianità del parco dei veicoli non è suddivisibile per marca e quindi possono essere fatte stime solo sul totale del parco, salvo la possibilità per l'autorità di chiedere i dati di dettaglio all'ACI;
ritenuto opportuno, all'articolo 2, spostare, dagli attuali trenta a sessanta giorni, il termine entro il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elenchi che vengono loro richiesti;
ritenuto altresì opportuno, all'articolo 1, comma 8, individuare l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, al comma 4 il penultimo periodo sia sostituito dal seguente:
«Entro il 31 marzo 2015, il Ministero in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione delle società di produzione di veicoli stradali e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), provvede ad effettuare una stima della consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3 riferita ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale.»;
2) all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come inserito dall'articolo 1, comma 6, dopo il comma 11, sia aggiunto il seguente: «11-bis. I fornitori che, in base alla relazione di cui al comma 2, assicurano il raggiungimento di riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 sono esentati dalla presentazione della relazione di cui al comma 11»;
3) all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato


Pag. 129

dall'articolo 1, comma 8, il comma 17 sia sostituito con il seguente: «17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689».
4) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole «trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7-bis, comma 5, secondo periodo, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, dopo le parole «certificato di sostenibilità» le seguenti: «redatto su modelli stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dotati di particolari sistemi di sicurezza contro la contraffazione o la falsificazione».

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