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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 4 maggio 2011


SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione) ... 203
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 211

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 206
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 213

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM(2011)126 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Esame e rinvio) ... 207

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità) ... 209
ALLEGATO 3 (Documento approvato dalla Commissione) ... 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 4 maggio 2011


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VII).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Sandro GOZI (PD) richiama gli articoli che investono profili di interesse per la XIV Commissione e che presentano aspetti problematici.
Si sofferma in primo luogo sui contenuti dell'articolo 4, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive. Limitandosi alle questioni di compatibilità con la normativa dell'Unione europea - posto che i problemi di merito potranno essere oggetto di approfondimento presso le Commissioni V e VII - ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ritenendo che l'Italia, con l'adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, (direttiva concorrenza). Rammenta che, in particolare, la Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto: non consentirebbero alle aziende che non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale; non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.
A fronte di tali contestazioni non appare comprensibile la scelta del Governo di prorogare ulteriormente le disposizioni oggetto di contenzioso, e sarebbe comunque dovere della XIV Commissione stigmatizzare la scelta operata.
Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 7, volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a., al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, che appaiono preoccupanti, sia dal punto di vista politico che giuridico. Rammenta che l'intenzione dichiarata dal Ministro Tremonti è stata quella di limitarsi ad una traduzione in italiano del decreto francese n. 1739 del 2005; deve tuttavia sottolineare come la normativa francese non possa essere ritenuta uguale a quella introdotta nel provvedimento in oggetto, poiché non prevede affatto - come invece fa l'articolo 7 - una delega in bianco ad un Ministro, senza alcuna delimitazione del suo ambito di attività. La Caisse des dépots francese ha compiti assai più definiti di quella italiana e sono individuati i settori strategici per i quali può essere consentito il suo intervento. Il decreto-legge in esame, invece, stabilisce che la definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Particolarmente grave appare inoltre il fatto che il Governo faccia ricorso ad uno strumento già oggetto di contestazione in ambito europeo, poiché sul decreto n.2005-1739 risulta ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione UE.
Richiama, infine, solo brevemente, le disposizioni recate dall'articolo 5 in materia di impianti nucleari, che meriterebbero anch'esse adeguato approfondimento e che destano notevoli perplessità.
Invita, in conclusione, la XIV Commissione ad una riflessione attenta su un provvedimento che appare così problematico in ordine ai rapporti tra Italia e Unione europea.


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Enrico FARINONE (PD) stigmatizza in primo luogo l'uso ormai abituale che il Governo fa di decreti-legge cosiddetti omnibus, in cui vengono affrontate insieme questioni le più disparate, evitando in tal modo un vero e adeguato approfondimento dei temi trattati attraverso provvedimenti dedicati.
Richiama quindi i contenuti dell'articolo 5, sottolineando come sarebbe stato assai più corretto da parte del Governo dire chiaramente, senza infingimenti, che l'impostazione e il programma delineati dall'Esecutivo in materia di energia nucleare, a fronte dei fatti drammatici avvenuti in Giappone, dovevano essere ripensati, e che si imponeva, in Italia e in Europa, una nuova riflessione sul tema. Al contrario, il Governo segue un'altra strada: inserisce una disposizione limitata come è quella recata dall'articolo 5 in un decreto-legge omnibus, senza rivolgersi con trasparenza ai cittadini e aggirando di fatto il problema, anche in vista dei prossimi referendum, che oltre al nucleare affrontano altre questioni, una delle quali particolarmente cara al Presidente del Consiglio. Non si affronta dunque, nel momento in cui ce n'era l'occasione e la necessità, un tema estremamente rilevante per il Paese; si tratta, a suo avviso, di un vero e proprio scippo compiuto dal Governo nei confronti dei cittadini italiani.

Isidoro GOTTARDO (PdL) non ritiene l'intervento del Governo sulla vicenda del nucleare né improprio né inopportuno, alla luce degli eventi gravissimi verificatisi in Giappone. La decisione di una moratoria sulle decisioni in materia di impianti nucleari non è infatti determinata dal fatto che sia venuta meno l'esigenza di ricorrere all'energia nucleare per garantire la sicurezza energetica e la competitività dell'Italia, o perché non fosse oculata la decisione precedentemente adottata, ma è provocata da eventi, quale il terremoto in Giappone, che investono il tema della sicurezza. Ricorda che l'Italia è circondata da centrali e il Governo ha dunque posto il problema di un esame serio della sicurezza degli impianti. Quanto poi ai referendum, ricorda come quello sul nucleare sia stato agganciato strumentalmente dai promotori ad un altro quesito referendario che si riteneva "trainante", solo con finalità di raggiungimento del quorum. Bene ha fatto dunque il Governo, poiché la scelta adottata risponde alla comune sensibilità dei cittadini italiani in questa fase.

Marco MAGGIONI (LNP) ricorda che l'Italia dipende energeticamente per più del settanta per cento da combustibili fossili, che nel breve e medio periodo hanno costi fluttuanti e che nel lungo periodo presentano gravi problemi di disponibilità. Un tema di così grande rilievo come quello del ricorso all'energia nucleare non può dunque essere utilizzato a fini demagogici e richiede, tenuto conto del disastro giapponese, una riflessione ampia a livello europeo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, richiama le osservazioni dell'onorevole Gozi e sottolinea che, sull'articolo 4, l'argomentazione richiamata appare di natura più politica che tecnica. Ricorda che il differimento al 30 settembre 2011 del termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre è previsto anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.
Con riferimento invece all'articolo 7, e alla distinzione tra la normativa italiana proposta e quella francese, osserva come, all'opposto di quanto sostenuto dall'onorevole Gozi in tema di discrezionalità, il decreto n. 2005-1739 prevede l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia per l'acquisizione di aziende, o parti di esse, operanti nei citati settori.
Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in merito all'articolo 7, evidenzia che se è vero che la definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere


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le società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, è anche vero che siprevede, distinguendo tra imprese di Stati membri dell'Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia per l'acquisizione di aziende, o parti di esse.
Non si può peraltro non rilevare come l'atteggiamento della Commissione europea nei confronti di Paesi come la Francia o la Germania appaia assai meno rigido che quello assunto nei confronti dell'Italia, tenuto conto del fatto che la procedura d'infrazione sul richiamato decreto francese procede assai a rilento. Osserva peraltro che i settori strategici indicati dalla Francia appaiono strategici per così dire: cita, a titolo di esempio le case da gioco, la sicurezza privata e la lotta alle frodi sanitarie. Evidenzia che, a fronte di questi ambiti, il settore agroalimentare è assai più strategico!

Sandro GOZI (PD) condivide le osservazioni del presidente Pescante circa il fatto che le case da gioco non possano essere considerate un settore strategico, anche tenuto conto del fatto che, come ha evidenziato la stessa Commissione europea, vi sono già norme europee in materia di antiriciclaggio.
Ritiene, in ogni caso, che assai più efficace delle norme proposte, sarebbe che il Governo italiano si recasse a Bruxelles e chiedesse conto ai Commissari Almunia e Barnier dell'atteggiamento tenuto nei confronti della Francia e del perché la procedura di infrazione nei confronti di quel Paese non va procede.
Preannuncia quindi il voto contrario del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Sandro GOZI (PD) rileva, con riferimento alla Schema di decreto in esame, che, ancora una volta, il Governo opta per la soluzione meno liberale, non cioè per la separazione proprietaria ma per la separazione funzionale della rete di trasporto dall'impresa, che appare assai più debole. Anche in questo settore, risulta quindi evidente il divario tra le dichiarazioni del Governo e le scelte in concreto operate per il completamento del mercato unico.
Richiama quindi quanto evidenziato nella segnalazione trasmessa dall'Autorità


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garante della concorrenza e del mercato, con riferimento alla costituzione del cosiddetto Organo di sorveglianza, la cui composizione dovrebbe garantirne autonomia ed imparzialità. Come già avvenuto nel caso dell'Autorità del settore postale, anche qui il Ministro Romani non sembra tenere conto delle indicazioni provenienti dalla normativa europea. Nessuna delle indicazioni richiamate dall'Autorità relative ai requisiti di indipendenza dei componenti di tale Organo appaiono infatti recepite nello schema di decreto. Si tratta dunque di scelte politiche, o per meglio dire di gestione di affari, da parte del Governo, che non rispondono all'interesse del mercato, dei consumatori e, più in generale del buon funzionamento del mercato unico.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Enrico FARINONE (PD), valutato positivamente lo sforzo operato dal relatore , evidenzia che, se le osservazioni formulate fossero trasformate in condizioni, il gruppo del PD potrebbe condividere la proposta formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene opportuno mantenere nella forma di osservazioni le indicazioni recate dal parere.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene poco proficuo l'atteggiamento della maggioranza che, manifestamente, non tiene in alcun conto le considerazioni dell'opposizione, visto che la proposta di parere del relatore era stata predisposta prima ancora dello svolgimento del dibattito.

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia come il clima che ha sempre caratterizzato i lavori della XIV Commissione è quello della massima collaborazione e correttezza, e, al di là del caso in questione, i pareri predisposti possono sempre essere modificati.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea come, in molti casi, la maggioranza si sia rifiutata di esprimersi su provvedimenti poiché non vi era sufficiente tempo per un adeguato approfondimento. Diverso è il caso odierno, dove non vi è stata a suo avviso alcuna forzatura, ma solo una divergenza di posizioni politiche tra gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
COM(2011)126 def.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione deve procedere all'esame, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento COM(2011)126 recante disposizioni in materia di regime patrimoniale dei coniugi. Evidenzia che la proposta dovrà essere affrontata congiuntamente con la proposta recante disposizioni in materia di unioni registrate


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(COM(2011)127), facendo parte i due atti di un unico pacchetto definito dalla Commissione, che si riferisce esclusivamente ai profili patrimoniali e non anche ai profili personali dei soggetti interessati.
Obiettivo della Commissione è quello di semplificare i tempi e le procedure relativi all'individuazione della legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni adottate, soprattutto in presenza di scioglimento o separazione dei rapporti di coppia.
L'iniziativa della Commissione, che trova riscontro nel Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, trae origine dalla considerazione per cui il 13 per cento dei matrimoni celebrati ogni anno nell'Unione europea (300mila circa, su un totale di 2 milioni e 400mila) riguarderebbe soggetti appartenenti a Stati diversi. La stessa percentuale si riscontrerebbe con riferimento ai divorzi. In sostanza, sarebbero oltre 400mila le coppie internazionali che a causa di divorzi o morte di uno dei coniugi sono chiamati fronteggiare la divisione di beni comuni.
Le forti differenze che si riscontrano nell'ordinamento sostanziale della materia nei diversi Stati membri determinano, a giudizio della Commissione, incertezze quanto alle regole da applicare, ingenerando un consistente contenzioso che si tradurrebbe anche in costi ingenti a carico degli interessati, quantificati nell'ordine di 1 miliardo e 150 milioni di euro.
Analoghi problemi si porrebbero anche nei confronti delle unioni registrate, che nell'Unione europea ammonterebbero a oltre 200mila, di cui oltre 40mila, pari al 20 per cento, avrebbe carattere internazionale. In questo secondo caso, per altro, si registrerebbero maggiori difficoltà in relazione al fatto che soltanto 14 Stati membri riconoscono le coppie registrate.
Alla luce di questi dati le proposte della Commissione intendono evitare il rischio derivante dall'avvio di procedimenti paralleli così come l'applicazione di regole sostanziali differenti ai beni delle coppie interessate.
Si intende inoltre garantire ai coniugi o ai partner, che si tratti di matrimoni o di unioni registrate, la possibilità di scegliere le norme applicabili alla loro situazione. Da ultimo, si intende facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali delle coppie, tanto sposate che conviventi.
La base giuridica delle proposte è riconoscibile nell'articolo 81, par. 3 del TFUE, il quale prevede che le misure relative al diritto di famiglia, aventi implicazioni transnazionali, devono essere stabilite dal Consiglio con una procedura legislativa speciale essendo prevista l'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Quanto al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni adottate da uno Stato membro, la Commissione ritiene allo stato preferibile mantenere una procedura di exequatur, sia pure attenuata, quale è quella prevista dagli articoli da 38 a 56 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Le proposte in esame si preoccupano quindi di individuare alcuni criteri per definire la legge applicabile, stabilendo altresì le regole in base alle quali definire il regime da applicare in mancanza di accordo fra i partner.

Marco MAGGIONI (LNP) evidenzia sin d'ora la delicatezza delle tematiche affrontate dalle proposte di regolamento in esame, che meriteranno adeguato approfondimento in sede di esame sul merito. Rileva infatti che il rischio che si pervenga al riconoscimento, anche in Italia, di coppie omosessuali. L'iter del provvedimento rischia di essere complesso, tanto più sarà fumosa la definizione di coppia e di matrimonio.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, sottolinea la particolare attenzione, sia come relatrice che come componente del gruppo PDL, che dedicherà agli atti in esame, che affrontano un tema particolarmente delicato e sul quale vi è grande sensibilità nel nostro Paese.


Pag. 209

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
COM(2011)121 def.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 aprile 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato 3). La proposta di documento finale che ha predisposta presenta una particolare complessità e delicatezza sul piano del metodo e degli effetti.
Per un verso, è indiscutibile, come riportato espressamente nel preambolo della bozza di documento, l'intervento dell'Unione europea nella materia oggetto della proposta di direttiva in esame è pienamente giustificato sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto inteso a rimuovere ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza determinate dalla coesistenza di 27 diverse discipline nazionali in materia di imposta sulle società.
Per altro verso, il regime comune previsto dalla proposta ha una portata molto limitata, concernendo esclusivamente il calcolo della base imponibile tra imprese consociate e avendo in natura opzionale. La direttiva produrrebbe, pertanto, effetti positivi per le società con attività transnazionale ma inciderebbe in misura marginale sulle distorsioni al mercato interno e alla concorrenza determinata dalla previsione, in alcuni Stati membri, di aliquote molto basse e di altre regole volte a mantenere un livello di imposizione sulle società nettamente inferiore al livello generalmente applicato nei medesimi Paesi.
In sostanza, l'ambito e la portata della proposta non appaiono adeguati a perseguire gli obiettivi che la stessa Commissione europea si propone. A questo scopo sarebbe necessario introdurre una base imponibile comune obbligatoria, anziché facoltativa, e applicabile per tutte le società residenti nell'UE e si dovrebbe procedere anche alla fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell'Imposta sul valore aggiunto e delle accise. Si preverrebbe così la concorrenza fiscale dannosa senza pregiudicare né le scelte di politica economica e fiscale degli Stati membri né il gettito derivante dall'imposta sulle società.
Alla luce di queste considerazioni occorre chiedersi se la proposta di direttiva in esame sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà in quanto, a fronte delle distorsioni esistenti, non è in grado di perseguire adeguatamente gli obiettivi previsti dal Trattato in materia di mercato interno e concorrenza. Va infatti ribadito che il principio di sussidiarietà, come chiarito dalla Corte di giustizia e dal previgente Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, ha carattere dinamico e non va invocato solo al fine di restringere l'intervento dell'UE ma anche di ampliarlo se, come nel caso di specie, le circostanze lo richiedono.
Ha tuttavia ritenuto di proporre alla Commissione di formulare una valutazione positiva del principio di sussidiarietà, pur esplicitando nel preambolo tutte le perplessità.
Questa scelta si fonda su due ragioni.
La prima attiene al fatto che la valutazione dell'ambito dell'armonizzazione da perseguire, avendo un fortissimo impatto non solo sul mercato interno ma anche sul sistema produttivo e sull'ordinamento italiano, si intreccia strettamente a quella di proporzionalità e a quelle di merito. Sottolinea, in particolare, come sia la proposta in esame sia l'ipotesi di una maggiore armonizzazione della imposta sulle società


Pag. 210

avrebbero un forte impatto sull'ordinamento italiano, anche sotto il profilo del gettito fiscale.
La seconda ragione è di carattere «strategico». In base alla informazioni fornite dagli uffici e riportate nella banca dati IPEX, diversi parlamenti (olandese, polacco, ceco) starebbero per adottare un parere motivato volto a denunciare la non conformità della proposta al principio. Altri parlamenti stanno valutando se adottare analoghe deliberazioni.
Tali parlamenti si opporrebbero nella sostanza a qualsiasi intervento europeo volto ad armonizzare le imposta dirette, ritenute materia riservata agli ordinamenti nazionali. Ciò al fine non tanto di proteggere in astratto la sovranità nazionale ma di mantenere la piena libertà di utilizzare la leva fiscale per competere, più o meno lealmente, con gli altri ordinamenti.
Se si adottasse un parere motivato, sebbene fondato su argomentazioni diametralmente opposte, potremmo concorrere - paradossalmente - a raggiungere le soglie previste dal Protocollo n. 2 ai fini dell'attivazione del cartellino giallo o arancione e a far arenare la proposta, il cui iter già si delinea difficile, per effetto dell'unanimità richiesta per la sua approvazione in seno al Consiglio.
Ritiene, pertanto, preferibile adottare, pragmaticamente, un documento recante una valutazione positiva ma recante con chiarezza tutte le nostre obiezioni, che potranno essere utilizzate dalle Istituzioni europee e dal Governo anche per contrastare i Paesi e i parlamenti contrari agli interventi.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il documento formulato, che appare un perfetto esempio di buon utilizzo del principio di proporzionalità e che si augura possa rappresentare un modello per i futuri documenti della XIV Commissione. È con riferimento al profilo della proporzionalità che viene criticata l'impostazione minimalista della Commissione europea in materia di politica fiscale e tassazione comune, che propone unicamente un calcolo della base imponibile, per di più con carattere facoltativo, ciò che appare insufficiente.
Condivide inoltre l'opportunità di evitare un parere negativo, che potrebbe avere effetti opposti a quelli perseguiti, ponendo l'Italia a fianco di quei Paesi che si esprimono in senso contrario per motivazioni opposte a quelle invocate.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di valutazione conforme.

Mario PESCANTE, presidente, esprime apprezzamento per il documento predisposto dal relatore, che si pone in linea con quanto detto nel Rapporto Monti ed anche con gli indirizzi più volte espressi dalla Camera, da ultimo nella risoluzione Pescante ed altri sul programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010, con cui si chiedeva una reale armonizzazione della imposizione sulle società per prevenire la concorrenza fiscale tra Stati membri.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, precisa come in questa sede si proceda alla valutazione della conformità della proposta al principio di sussidiarietà, e che il principio di proporzionalità potrà essere approfondito in sede di esame sul merito della proposta di regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

XIV Commissione - Mercoledì 4 maggio 2011


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ALLEGATO 1

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011;
richiamati, con riferimento all'articolo 3, comma 4, i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per il sistema degli affidamenti in house (quali la necessità della partecipazione totalitaria dell'ente pubblico nella società affidataria ovvero il requisito che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti committenti che la controllano);
richiamata, altresì, con riferimento all'articolo 4, la necessità di dare risposta al parere motivato della Commissione europea del 18 luglio 2007 in relazione alla compatibilità di alcune disposizioni della legge n. 112 del 2004 e del decreto legislativo n. 177 del 2005 con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, con gli articolo 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE e con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE;
richiamate infine, con riferimento all'articolo 5, le recenti decisioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, che ha convenuto sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'Unione europea, sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi, al fine di procedere ad una valutazione delle prime conclusioni, sulla base di una relazione della Commissione, entro la fine del 2011;
considerato che, con riferimento all'articolo 7:
appare opportuna una valutazione della compatibilità dell'ambito dei settori di possibile intervento della Cassa depositi e prestiti Spa con le indicazioni della Commissione europea, anche alla luce della recente esperienza francese;
tale valutazione dovrebbe avvenire anche in sede parlamentare, attraverso il coinvolgimento, tra le altre, delle Commissioni competenti per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7, paragrafo 8-bis, nel senso di:
inserire, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti» le seguenti: «, in


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coerenza con i principi dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi, di cui in particolare agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i settori di intervento e»;
sostituire le parole: «Il Decreto è trasmesso alle Camere» con le seguenti: «Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.».


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (Atto n. 335).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;
richiamati i principi ispiratori delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE i quali individuano nella separazione proprietaria il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato, consentendo l'adozione dei modelli del «gestore di sistema indipendente» e del «gestore di trasporto indipendente» a condizione della presenza di specifiche disposizioni supplementari atte a garantire un'effettiva separazione degli interessi (direttiva 2009/73/CE, considerando 8, 13 e 16);
richiamate altresì le osservazioni contenute nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmessa il 5 aprile 2011 e nella segnalazione dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas trasmessa il 3 maggio 2011;
considerato che:
con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale rimette ad un DPCM l'individuazione di impianti e infrastrutture prioritarie per la strategia energetica nazionale, il regolamento CE n. 994/2010, pur stabilendo all'articolo 6 agli Stati membri l'adozione di misure, anche preventive, per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, richiede espressamente che «il mercato sia sempre testato in maniera trasparente e non discriminatoria per valutare se l'investimento nelle infrastrutture risponda ad esigenze di mercato»;
con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, appare opportuno delimitare in maniera più coerente con l'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE la platea dei «clienti vulnerabili», cui applicare le condizioni di favore di cui al capoverso articolo 22, comma 7, del medesimo articolo 7;
trasporto indipendente le stesse persone non siano autorizzate ad esercitare congiuntamente, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa di produzione o fornitura e quello di controllo di un gestore di trasporto; in proposito, l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede che la nomina


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della metà più uno dei membri dell'organo di sorveglianza del gestore di trasporto sia sottoposto al vaglio dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con riferimento esclusivo alla valutazione dell'indipendenza professionale della persona nominata e non agli ulteriori requisiti previsti dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo 13 (quali non aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale in relazione all'impresa verticalmente integrata o non detenere interessi né ricevere vantaggi finanziari con riguardo ad essa);
appare opportuno richiamare nell'articolo 38 dello schema di decreto quanto disposto dall'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE;
rilevato infine che, come segnalato dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas, alla luce del parere motivato complementare - infrazione n. 2006/2057 - della Commissione europea, appare opportuno adottare ulteriori disposizioni al fine di garantire che, in particolare con riferimento all'energia elettrica, nella fissazione delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali tutelati, si pongano in essere esclusivamente interventi giustificati dall'interesse economico generale, rispettosi del principio di proporzionalità, trasparenti, non discriminatori e verificabili, in modo da non alterare la concorrenza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3 nel senso di rimettere al DPCM non già l'individuazione ex-ante degli impianti e delle infrastrutture bensì quella delle esigenze minime, anche sotto il profilo temporale, da sottoporre al mercato, per tipologia di impianto e di infrastruttura;
b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 7, capoverso articolo 22, comma 7, nel senso di sostituire alle parole «nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239» con le seguenti: «nonché nelle aree geografiche nelle quali il cliente rimanga senza fornitura per cause non dipendenti dalla sua volontà e la continuità della fornitura può essere garantita esclusivamente accedendo al servizio di ultima istanza;
c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 13 nel senso di sottoporre al vaglio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas anche la verifica dei requisiti di cui ai commi da 3 a 7 dell'articolo 13 dello schema di decreto.


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ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. (COM(2011)121 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2011)315) nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)316);
considerato che:
a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione del mercato interno, è appropriata, in assenza nei Trattati di una specifica disposizione per l'armonizzazione delle norme relative alla imposizione diretta nonché della espressa esclusione delle norme fiscali dall'ambito di applicazione dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente il riavvicinamento delle disposizioni nazionali mediante la procedura legislativa ordinaria;
b) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, risulta molto accurata ed articolata;
c) la progressiva armonizzazione dell'imposizione sulle società costituisce una misura necessaria e urgente per il corretto funzionamento del mercato interno, il rilancio della competitività dell'economia europea e l'equità del carico fiscale, anche a fronte di fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra gli stati membri;
d) in assenza di una disciplina armonizzata a livello europeo le società europee con attività transnazionale sono costrette a trattare con un numero di amministrazioni fiscali pari al numero degli Stati membri in cui sono soggette al pagamento di imposte, con rilevanti oneri regolamentari. Al riguardo, la Commissione rileva come una grande impresa - che spende attualmente oltre 140.000 euro (0,23 per cento del fatturato) in spese fiscali per aprire una nuova controllata in un altro Stato membro - con l'introduzione della base imponibile consolidata comune, prospettata dalla proposta in esame, ridurrebbe tali costi di 87.000 euro, ovvero del 62 per cento I risparmi per un'impresa di medie dimensioni risulterebbero persino più elevati, in quanto i costi dovrebbero scendere da 128.000 euro (0,55 per cento del fatturato) a 42.000 euro, con una riduzione del 67 per cento;
e) l'assenza di armonizzazione in materia ha consentito di mantenere in numerosi Stati membri un livello estremamente basso di imposizione sulle società che, oltre a produrre possibili distorsioni al mercato interno può indurre, a fronte dei vincoli di bilancio posti dall'Unione europea, la ulteriore concentrazione


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in gran parte degli ordinamenti del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione, quale il lavoro dipendente;
f) l'intervento dell'Unione europea nella materia oggetto della proposta di direttiva in esame è pertanto pienamente giustificato sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto inteso a conseguire importanti obiettivi fissati dai Trattati che non sarebbe in alcun modo possibile ottenere attraverso l'azione individuale degli Stati membri. Il regime comune prospettato dalla proposta presenta, inoltre, un evidente valore aggiunto, assicurando la riduzione dei costi regolamentari e fiscali per le società con attività transnazionale;
g) il regime comune previsto dalla proposta di direttiva ha tuttavia una portata molto limitata, concernendo esclusivamente il calcolo della base imponibile tra imprese consociate e avendo natura opzionale. La proposta di direttiva produrrebbe, pertanto, effetti positivi in relazione alle società con attività transnazionale ma inciderebbe in misura marginale sulle distorsioni al mercato interno e alla concorrenza determinate dalla previsione, in alcuni Stati membri, di aliquote molto basse e di altre regole volte a mantenere un livello di imposizione sulle società nettamente inferiore al livello generalmente applicato nei medesimi Paesi;
h) nella valutazione d'impatto la Commissione aveva esaminato, oltre a quella prescelta nella proposta di direttiva in esame, tre opzioni di intervento alternative, tra cui l'ipotesi di una base imponibile comune obbligatoria per tutte le società residenti nell'UE e le organizzazioni stabili situate nell'UE che sostituirebbe integralmente le regole nazionali in materia. Tale soluzione, pur avendo un impatto molto rilevante sulle legislazioni nazionali e sul gettito dell'imposta, avrebbe il pregio di assicurare in misura più adeguata il corretto funzionamento del mercato interno e di prevenire o ridurre fenomeni di concorrenza fiscale dannosa;
i) al fine di conseguire tali ultimi obiettivi, occorre accompagnare alla definizione di una base imponibile comune dell'imposta sulle società anche la fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell'Imposta sul valore aggiunto e delle accise. La previsione di aliquote minime non pregiudicherebbe né le scelte di politica economica e fiscale degli Stati membri né il gettito derivante dall'imposta sulle società;
l) è necessario, alla luce delle considerazioni sopra formulate, valutare in modo approfondito anche la conformità della proposta al principio di proporzionalità;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.
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