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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 8 giugno 2011


SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ... 419

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 420
ALLEGATO 1 (Proposta di parere) ... 423
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del deputato Cimadoro) ... 425
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 430

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X Commissione - Resoconto di mercoledì 8 giugno 2011


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), nel sottolineare che molti deputati appartenenti alla X Commissione sono anche componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla contraffazione, fa rilevare che le sedute delle due Commissioni si svolgono sovente negli stessi orari, non consentendo ai deputati la possibilità di partecipare, ovvero costringendoli a scegliere quale Commissione trascurare. Chiede quindi alla Presidente Dal Lago di prendere gli opportuni accorgimenti, in coordinamento con il Presidente Fava, per evitare che i lavori delle due Commissioni si sovrappongano.

Manuela DAL LAGO, presidente, fa presente ai colleghi che è stato a suo tempo comunicato ai funzionari e al Presidente della Commissione di inchiesta sulla contraffazione che i lavori della X Commissione, come quelli di tutte le altre Commissioni permanenti, sono strutturalmente incardinati sulle sedute del mercoledì nella pausa dei lavori dell'Aula, invitandoli quindi a programmare i propri lavori su fasce orarie o giornate diverse, proprio al fine di non sovrapporre le rispettive sedute.

Gabriele CIMADORO (IdV), fa rilevare che la seduta odierna della Commissione di inchiesta - che prevedeva importanti audizioni - era stata comunicata già la scorsa settimana alla X Commissione.

Manuela DAL LAGO, presidente, ribadisce che è stato a suo tempo richiesto alla Commissione di inchiesta di organizzare i propri lavori in giornate ed orari diversi da quelli delle Commissioni permanenti, così come fatto dalle altre Commissioni


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speciali; assicura comunque che si farà carico di scrivere di nuovo al collega Fava per concordare modalità di lavoro che consentano di non sovrapporre le sedute.

Raffaello VIGNALI (PdL), ritiene che la X Commissione non possa evitare di prevedere lo svolgimento delle proprie sedute nelle giornate di mercoledì e quindi reputa opportuno che la Commissione di inchiesta in tali giornate e nel medesimo orario non si convochi.

Andrea LULLI (PD) esprimendo piena condivisione con l'intervento del collega Vignali, ritiene che del problema sottolineato si debba fare principalmente carico il Presidente della Commissione di inchiesta. Ritiene comunque che sulla questione non debba essere sviluppata alcuna polemica di carattere politico.

Gabriele CIMADORO (IdV) interviene per specificare che il suo intento non era certamente polemico ma solo finalizzato a garantire la presenza in tutte le sedi dei componenti di gruppi piccoli, quale l'Italia dei valori, che hanno pochi rappresentanti da collocare nelle varie Commissioni.

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere, informa la Commissione che è pervenuta una proposta di parere alternativo sul provvedimento in esame da parte del deputato Cimadoro del gruppo IDV.

Fabio GAVA (PdL), relatore, illustra la proposta di parere predisposta anche sulla base delle problematiche e delle questioni più rilevanti emerse nel dibattito. Ritiene che il parere così formulato possa attribuire maggiore efficacia alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Gabriele CIMADORO (IdV) ringraziando il relatore per la disponibilità a valutare le questioni segnalate dal suo gruppo giudica necessario presentare una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2) su un provvedimento che pur avendo obiettivi ambiziosi prevede risorse del tutto inadeguate; preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere, con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), un esplicito assenso dell'utente per ricevere le comunicazioni commerciali, innovando a tal fine l'attuale disciplina in materia di comunicazioni indesiderate che prevede solo un diritto di opposizione.

Andrea LULLI (PD) esprime un orientamento decisamente contrario sul provvedimento in esame che a suo giudizio è inadeguato e istituzionalmente non corretto in quanto prevede una serie di norme eterogenee che intervengono su settori delicati della legislazione. La scelta dello strumento del decreto-legge e il suo contenuto saranno, da questo punto di vista, valutati comunque dal Presidente della Repubblica. Dal punto di vita del merito le misure previste non possono essere giudicate sufficienti per garantire la crescita e la ripresa economica del nostro Paese ma costituiscono un insieme disorganico di interventi normativi che oltretutto ledono la competenza delle Commissioni di merito a valutare con la necessaria attenzione le modifiche normative alla legislazione di settore.
Per quanto riguarda la proposta di parere predisposta dal relatore giudica


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non condivisibile la prevista abrogazione del comma 10 dell'articolo 8 del provvedimento in esame che è volta a dare attuazione ad una sentenza della corte europea di giustizia; sottolinea che ora l'abrogazione del comma 10 darebbe inevitabilmente luogo ad un notevole contenzioso in quanto è destinata a creare ulteriori complicazioni nella vita delle imprese. Con riferimento all'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, riterrebbe più opportuno che la considerazione svolta in premessa fosse trasformata in una vera e propria condizione del parere. Per quanto riguarda la questione delle comunicazioni commerciali pur condividendo le considerazioni svolte dal collega Maggioni e ricordando che il suo gruppo aveva espresso le medesime perplessità nell'ambito della discussione, in congiunta con la IX Commissione, del decreto legislativo in questione, non ritiene che questa sia la sede per modificare la disciplina vigente anche per non creare ulteriori incertezze per le aziende. Sottolinea inoltre che nel parere non viene affrontata la questione relativa alla società Equitalia e ritiene doverosa una seria riflessione sulle modifiche da apportare all'attuale legge fallimentare, modifiche che sono necessarie per la sopravvivenza di intere filiere produttive. Considera condivisibile la lotta contro l'evasione fiscale ma non ritiene che possa essere utilizzato lo strumento del decreto-legge per intervenire in tale settore normativi.

Federico TESTA (PD) pur apprezzando lo sforzo del relatore nella formulazione del parere ritiene che l'espressione contenuta nella premessa relativa all'istituzione di un Authority sull'acqua sia ambigua e contraddittoria. Non si tratta infatti di una questione meramente nominalistica ma si tratta di garantire l'indipendenza e l'autorevolezza della nuova Agenzia cui ritiene dovrebbe essere riconosciuti l'autonomia di finanziamento, dei meccanismo di nomina e tutte le altre norme di garanzia che caratterizzano l'ordinamento delle Authority. Ritiene oltretutto che tale considerazione dovrebbe essere inserita fra le condizioni da apporre alla proposta di parere.

Alberto TORAZZI (LNP) intervenendo in merito alla tutela del diritto di autore delle opere sottolinea come l'Unione europea non ha di fatto riconosciuto la legittimità della tutela solo delle opere registrate e segnala in proposito che anche la convenzione di Berna include fra le opere meritevoli di tutela anche quelle non soggette preventiva registrazione.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) esprime notevoli perplessità circa la proposta di parere predisposta dal relatore che a suo giudizio presenta anche alcuni profili di illogicità. Ritiene infatti che al di la delle singole questioni di merito, sulle quali dichiara di condividere le considerazioni già svolte dalla collega Formisano, il contenuto delle premesse che giudicano irrisorie le risorse finanziarie destinate agli interventi per lo sviluppo dovrebbe necessariamente concludersi con l'espressione di un parere negativo. Nel provvedimento in esame non sono previste «scosse all'economia» non sono previste risorse finanziarie aggiuntive per la crescita, non c'è l'ombra di un progetto complessivo per la ripresa economica. Se c'è una questione di vincoli di bilancio che devono essere rispettati occorre che il Governo se ne assuma la responsabilità. Per questi motivi non può quindi che esprimere un parere decisamente contrario sul provvedimento.

Fabio GAVA (PdL), relatore, intervenendo sulle ulteriori considerazioni emerse dal dibattito giudica condivisibili le considerazioni svolte sull'applicazione della normativa fiscale alle aziende che si trovano in dissesto finanziario ma probabilmente su tale punto occorre una riflessione più approfondita. Per quanto riguarda la notazione relativa all'istituzione dell'Agenzia di vigilanza sulle risorse idriche ritiene che la considerazione contenuta nella premessa della proposta di parere non sia certo di carattere nominalistico: sottolineare le nozioni di autonomia, indipendenza e così via sembra pleonastico,


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in quanto è nota la differenza di ordinamento delle Autorità rispetto alle Agenzie. Sul problema della esiguità delle risorse finanziarie, circostanza che ha ritenuto di evidenziare, non ritiene che questo comporti automaticamente un giudizio negativo sul complesso del provvedimento e ritiene invece che in questo caso sia utile l'azione di stimolo svolta da questa Commissione. Infine per quanto riguarda la questione posta dal collega Maggioni in materia di comunicazioni indesiderate condivide l'opportunità di prevedere una osservazione in tal senso.

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata (vedi allegato 3) risultando quindi precluso il parere alternativo.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

X Commissione - Mercoledì 8 giugno 2011


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ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il testo del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo);
lamentata l'esiguità delle risorse impegnate per un provvedimento che si prefigge obiettivi ambiziosi che potrebbero in tal modo venire frustrati, non prevedendo fra l'altro impegni finanziari finalizzati a settori di particolare rilevanza, quali l'imprenditorialità giovanile e femminile, la ricerca e l'innovazione, le zone franche urbane;
rilevato che, in relazione alle finalità di tutela degli utenti richiamate all'articolo 10, comma 11, sembrerebbe più opportuno prevedere l'istituzione di un'Autorità indipendente anziché dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;
richiamata la necessità di una accurata riflessione in relazione al ruolo attribuito alle prefetture nelle zone a cosiddetta «burocrazia zero»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al fine di favorire lo sviluppo delle reti di impresa nei distretti turistico-alberghieri, all'articolo 3, comma 6, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «comunque»;
b) in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 4 sulla disciplina degli appalti, sia previsto un limite al massimo ribasso consentito, determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore e dal costo medio dei materiali utilizzati;
c) all'articolo 8, comma 5, sia specificato che le modifiche introdotte in relazione ai criteri di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese non incidano negativamente sulla sua funzionalità ed efficacia al fine di tutelare le imprese di più piccola dimensione;
d) sia soppresso il comma 10 dell'articolo 8;
e) in linea con gli indirizzi dello Small business Act si preveda che l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese avvenga nel rispetto dei principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità, nonché più in generale, sia stabilito che il sistema di tracciabilità si applichi solo per i rifiuti pericolosi, come previsto dalla disciplina europea, e che il sistema entri comunque in vigore a decorrere dal 2012 per tutti i soggetti obbligati;
e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di favorire lo sviluppo delle imprese nazionali ed europee che operano nel campo delle energie rinnovabili, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere tariffe incentivanti differenziate sull'energia elettrica prodotta


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da impianti solari fotovoltaici fabbricati o assemblati nell'Unione europea, le quali privilegino la minore distanza tra il luogo di installazione dell'impianto e quello di realizzazione dei pannelli solari;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure finalizzate alla effettiva realizzazione degli sportelli unici delle imprese, quali strumenti fondamentali per lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure destinate all'avvio dell'attività imprenditoriale;
c) a tutela dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è opportuno che la stazione appaltante adotti misure adeguate di pubblicità non solo nella fase ex-post - come già previsto dalla norma - ma anche in quella ex-ante;
d) appare infine necessario assicurare che anche per i nuovi atti regolamentari e i provvedimenti a carattere generale dello Stato sia prevista la misurazione degli oneri.


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ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO CIMADORO

La Commissione X (Attività Produttive) della Camera dei Deputati:
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4357 relativo alla conversione in legge del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»
premesso che:
il cosiddetto «decreto sviluppo» contiene una serie di norme eterogenee molte delle quali non hanno nemmeno i requisiti di necessità ed urgenza dato che per la loro attuazione si rinvia a norme attuative non immediate;
si può legittimamente dubitare che questo provvedimento abbia una qualche efficacia nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema Paese, stante che si tratta di misure senza spesa ed essendo, perlopiù, altre le urgenze. Gli unici soldi «freschi» derivano da una sorte di condono riguardante la rivalutazione delle partecipazioni azionarie non quotate e degli immobili (per 240 milioni per l'anno 2012, e 120 milioni annui per il 2013 e il 2014);
il Governo ha annunciato un ulteriore provvedimento per il mese di giugno che dovrebbe contenere misure di contenimento dei conti pubblici;
per la crescita e il rilancio della nostra economia e dell'occupazione serve un insieme di riforme come quelle indicate dalla Risoluzione dell'Italia dei Valori presentata in occasione del dibattito sul Documento di Economia e Finanza per il 2012;
viceversa questo decreto interviene con 10 articoli e più di 300 commi (il tredicesimo intervento di finanza pubblica di questo governo negli ultimi tre anni) senza minimamente procedere sulla strada delle riforme. Anzi in alcuni casi complicando ancora il quadro burocratico e gli adempimenti amministrativi per le imprese;
è il caso degli appalti pubblici regolati già attualmente da oltre 600 articoli. Sarebbe opportuno sfoltirne la giungla normativa. L'articolo 4 del decreto legge introduce modifiche di 36 disposizioni già in vigore, dieci nuove decorrenze a numerose norme del regolamento, e modifica altre 4 leggi sempre sugli appalti pubblici;
in compenso, si innalzano i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavoro mediante procedura negoziata. Un modo per favorire gli amici ed offrire il destro al dilagare della corruzione: infatti gli appalti saranno assegnati senza gara per opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro;
si introduce un pericoloso «silenzio-assenso» passati i 90 giorni (180 per città oltre i 100mila abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in


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materia di acqua, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, si tenta di proseguire nella politica di privatizzazione del settore;
si prova poi ad aggirare le regole europee sulla concorrenza per quanto concerne le concessioni demaniali sulle spiagge introducendo il diritto di superficie sia pure ridotto - dopo le polemiche - da 90 a 20 anni;
si rafforzano i poteri dell'Esattore (Equitalia) disponendo che esso non può attendere più di tanto: il giudice tributario deve essere veloce ed anche se la pretesa dell'erario è manifestamente infondata, non può sospendere per più di 120 giorni la riscossione. Una norma ad alto rischio di incostituzionalità;
le stesse misure «per premiare il merito» scolastico (con un Fondo di 10 milioni) appaino risibili e viziate da un intento accentratore, stante anche i tagli apportate negli ultimi anni alla pubblica istruzione;
si cerca viceversa di bloccare i ricorsi per i precari della scuola con una norma di interpretazione autentica;

rilevato che, per gli aspetti di competenza della Commissione X, dopo oltre tre anni di Governo, con il provvedimento al nostro esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle reali esigenze di crescita e sviluppo del nostro Paese. Nessuna delle priorità del «Sistema Paese» viene affrontata: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi. Il provvedimento, infatti, non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso. Le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose nostre imprese verso l'uscita dal mercato, altre al ricorso massiccio alla cassa integrazione per i lavoratori, al licenziamento di lavoratori, in primo luogo dei precari e ad un forte ridimensionamento degli investimenti. Nessun settore produttivo è stato risparmiato dalle difficoltà descritte e, pur in presenza di tale situazione, il provvedimento si limita ad intraprendere talune iniziative che produrranno nella migliore delle ipotesi solo effetti marginali, se non addirittura negativi. In particolare:
con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame che istituisce «in via sperimentale» per il biennio 2011-2012, un credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti pubblici di ricerca si segnala che, sebbene puntare sul credito di imposta per gli investimenti in ricerca effettuati dalle imprese in cooperazione con le Università e gli enti pubblici di ricerca non può che considerarsi una scelta positiva dal punto di vista politico-economico, la misura introdotta dal provvedimento al nostro esame non sembra essere un credito di imposta automatico al 100 per cento, perché rivela un evidente problema di copertura finanziaria che può scontare nel tempo l'esigenza di ulteriori verifiche sino a comportare l'eventuale riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Una copertura che potrà essere rinviata per avvenuto esaurimento delle risorse appostate in bilancio, le quali a loro volta non devono costituire un tetto di spesa, se l'impresa vanta un diritto soggettivo di credito. Inoltre non si capisce perché per agevolare la ricerca da parte delle imprese sia stato istituito un «nuovo credito di imposta in via sperimentale» piuttosto che ripristinare le misure introdotte nel 2006 dal Governo Prodi, misure già autorizzate dall'Unione Europea, già note alle imprese e ampiamente utilizzate.Infine, suscita perplessità la previsione contenuta nell'articolo 1 in commento ove si prevede che oltre alle Università e gli enti pubblici di ricerca, «altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro


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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze». Non si comprende doveintenda andare a parare il decreto e quali «altre strutture finanziabili» via credito di imposta potrebbero essere determinate con atto normativo di rango secondario da parte del Governo;
con riferimento all'articolo 3 del provvedimento in esame recante disposizioni in materia di diritto di superficie in area demaniale marittima, reti d'impresa, «zone a burocrazia zero», distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto, si segnala come nonostante l'attuale stesura dell'articolo in commento risulti senza dubbio migliore rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso che conteneva, come noto, una serie di rilevantissime criticità sia sotto il profilo del diritto comunitario che interno, anche di rango costituzionale, presenta, nonostante tutto diversi elementi censurabili e connessi da un lato, alla scelta del Governo di passare dall'attuale regime concessorio alla costituzione di un diritto di superficie. Si rammenta, infatti, che il diritto di superficie è un diritto reale di godimento di stampo esclusivamente privatistico disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del codice civile e che una volta costituito il diritto di superficie il proprietario del suolo, che nella fattispecie in questione continua ad essere lo Stato, oltre a perdere la facoltà di costruire, non può comunque godere o utilizzare il suolo e il sottosuolo in modo che contrasti con il diritto del superficiario, il quale avendo la libera disponibilità della costruzione, ha facoltà di alienarla o costituire su di essa altri diritti reali. Con il provvedimento al nostro esame viene innescato un meccanismo idoneo, di fatto, a sottrarre i beni demaniali marittimi, che pure formalmente restano di proprietà dello Stato, alla libera fruizione della collettività e persino allo Stato stesso che pure ne è proprietario, senza contare che Si apre, di fatto, la strada all'affermazione del principio della «commercializzazione» del bene demaniale marittimo, nonostante la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 14 febbraio 2011 n. 3665, disponga chiaramente - in difformità da quanto previsto dal presente provvedimento - che il regime giuridico cui è sottoposto il bene demaniale, così come disegnato dall'articolo 823 del codice civile prevede, come conseguenza, derivante dalla loro natura di res extra commercium, l'esclusione della sfera dei rapporti patrimoniali privati. Infine, suscita preoccupazione la previsione contenuta al comma 1 lettera a) ove si prevede che il diritto di superficie si costituisca sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere e al contempo si preveda la possibilità di costituire diritti di superficie a favore dei concessionari sia sulle edificazioni già esistenti realizzate non solo sugli arenili, ma addirittura sulle scogliere e sulle spiagge, sia sugli arenili non edificati;
la seconda previsione contenuta nel'articolo 3 del provvedimento al nostro esame - che in qualche modo si è voluta porre in relazione alla prima - istituisce anche nel turismo i «distretti turistico- alberghieri». Nel testo del provvedimento i distretti sono dipinti come paradisi, senza burocrazia né tasse, veri e propri «parchi di impresa». Di per sé, si tratterebbe di un vero e proprio sogno se non fosse che prevede un iter di tale complessità che se ne riparlerà, se tutto va bene, almeno fra qualche anno. Si tratta, in buona sostanza di una norma a puro scopo elettorale, che non stanzia alcun tipo di risorsa per rilanciare il comparto turistico se non quella che deriverà dal pagamento dei corrispettivi da parte dei futuri titolari del diritto di superficie sulle spiagge.
suscita inoltre perplessità la previsione contenuta nell'articolo 6, comma 2, lettera c) che si sostanzia in un vero e proprio favore che viene fatto alle imprese fornitrici dei serbatoi. Detta norma, infatti, fissava al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato


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nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, dovevano essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte avrebbe determinato automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. In ogni caso, i costi per effettuare tutte le verifiche sarebbero state a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi;
con riferimento all'articolo 8 comma 5, nella parte in cui modifica la disciplina in materia di Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, si evidenzia come tale disposizione prevedendo espressamente la concertazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo economico ai fini delle modifiche in materia di gestione del Fondo ha suscitato notevoli perplessità da parte delle maggiori associazioni rappresentative del panorama industriale che la hanno interpretata nel senso di una indebita invasione da parte del Ministero dell'Economia nelle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché di una sorta di delega in bianco tesa a stravolgere la missione e le modalità di funzionamento del Fondo. Sul punto è intervenuto, anche il Presidente del Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) Giorgio Guerrini che al riguardo ha dichiarato: «No a stravolgimenti della missione e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi che rischierebbero di annullarne l'efficacia».»Non facciamo deragliare un treno in corsa. Negli ultimi due anni il volume dei prestiti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI è cresciuto in misura molto rilevante evidenziando una funzione anticiclica a sostegno dell'economia reale». «Ci auguriamo che venga preservata la funzione del Fondo, strumento utile per favorire l'accesso al credito da parte delle Pmi»;
appaiono inoltre particolarmente criticabile le previsioni contenute nelle lettere d) e) ed f) del comma 5 dell'articolo 8 che recano disposizioni in materia di innalzamento dei i tassi di soglia ai fini della determinazione dell'usura e modifica delle condizioni unilaterali di contratto. Sotto tale ultimo profilo si evidenzia come dette norme stabiliscano da un lato che l'attuale divieto di modifica unilaterale delle condizioni sancito dall'articolo 118 del Testo unico bancario valga solo per i consumatori e le microimprese (ovvero le imprese con meno di 10 addetti), ma anche che per in contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, le banche comunicano entro il 30 giugno 2011 le modifiche apportate ai contratti. Senza possibilità di replica per la controparte. Se non quella di recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. La norma dispone, inoltre, che al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica. Da ciò ne discende che tutte le aziende con più di 10 addetti che hanno un finanziamento in essere potrebbero rischiare, a breve, un peggioramento delle condizioni contrattuali e c'è da dubitare che qualcuna di tali aziende potrà permettersi di «recedere», date le condizioni di crisi economica in cui versano attualmente. Si tratta una norma fatta ovviamente sotto dettatura delle banche che rischia di aggravare ulteriormente la già pessima situazione finanziaria in cui versano attualmente quelle piccole e medie imprese che oggi lottano contro la sopravvivenza. In buona sostanza, con questo decreto, tra aumento dei tassi soglia (sulle nuove operazioni di mutuo) e modifica unilaterale delle condizioni (per quelle esistenti sulle imprese), i banchieri italiani potranno raddrizzare nel 2011 quella redditività ormai in calo da tempo e che il Presidente della Banca d'Italia Draghi suggeriva di risolvere con aumenti di efficienza e riduzione dei costi;


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infine, non appare condivisibile quanto contenuto nel comma 10 dell'articolo 8 in materia di proprietà intellettuale. Tutto il settore del design italiano è in allarme per questa norma contenuta nel decreto che di fatto cancella le tutele alla proprietà industriale per le opere anteriori al 2001, introducendo una sanatoria per chi ha fabbricato o commercializzato, nei 12 mesi antecedenti al 19 aprile 2001, prodotti allora diventati di pubblico dominio per la scadenza degli effetti della registrazione. In buona sostanza, il comma 10 dell'articolo 8 del introduce, di fatto, un colpo di spugna alla tutela del diritto d'autore;

considerato che nel provvedimento al nostro esame risultano completamente assenti misure concrete volte a rafforzare la crescita e lo sviluppo dell'economia del nostro Paese come quelle che si realizzerebbero attraverso:
il potenziamento della ricerca e dell'innovazione nei settori produttivi a più alta intensità tecnologica, con particolare riguardo al settore della green economy per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati, allo scopo di ridurre le rendite di posizione e favorire la libera concorrenza fra imprese e diminuire i costi posti a carico del cittadino-consumatore;
il sostegno del settore turistico, attraverso la predisposizione di adeguate misure per il sostegno del Made in Italy ed interventi strutturali volti a promuovere l'immagine turistica dell'Italia all'estero, incrementando le risorse necessarie per garantire un effettivo sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e favorire al contempo il rilancio di un settore attualmente in crisi;
l'adozione di misure tese a garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della Banca d'Italia, l'effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese. Il difficile accesso al credito resta, infatti, al momento, uno dei maggiori ostacoli alla ripresa;
l'adozione di pubbliche volte ad aumentare la brevettabilità delle innovazioni italiane. Molte delle innovazioni italiane non sono brevettate. Un doppio handicap nella competizione globale, perché rende più facili le imitazioni e impedisce di incassare le royalties e moltiplicare il valore dello sforzo innovativo;
l'adozione di misure immediate per l'implementazione della banda larga, infrastruttura di fondamentale importanza per l'ammodernamento delle imprese e per lo sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione;
l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ritardo di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese;
esprime

PARERE CONTRARIO


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ALLEGATO 3

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il testo del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo);
lamentata l'esiguità delle risorse impegnate per un provvedimento che si prefigge obiettivi ambiziosi che potrebbero in tal modo venire frustrati, non prevedendo fra l'altro impegni finanziari finalizzati a settori di particolare rilevanza, quali l'imprenditorialità giovanile e femminile, la ricerca e l'innovazione, le zone franche urbane;
rilevato che, in relazione alle finalità di tutela degli utenti richiamate all'articolo 10, comma 11, sembrerebbe più opportuno prevedere l'istituzione di un'Autorità indipendente anziché dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;
richiamata la necessità di una accurata riflessione in relazione al ruolo attribuito alle prefetture nelle zone a cosiddetta «burocrazia zero»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al fine di favorire lo sviluppo delle reti di impresa nei distretti turistico-alberghieri, all'articolo 3, comma 6, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «comunque»;
b) in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 4 sulla disciplina degli appalti, sia previsto un limite al massimo ribasso consentito, determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore e dal costo medio dei materiali utilizzati;
c) all'articolo 8, comma 5, sia specificato che le modifiche introdotte in relazione ai criteri di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese non incidano negativamente sulla sua funzionalità ed efficacia al fine di tutelare le imprese di più piccola dimensione;
d) sia soppresso il comma 10 dell'articolo 8;
e) in linea con gli indirizzi dello Small business Act si preveda che l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese avvenga nel rispetto dei principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità, nonché più in generale, sia stabilito che il sistema di tracciabilità si applichi solo per i rifiuti pericolosi, come previsto dalla disciplina europea, e che il sistema entri comunque in vigore a decorrere dal 2012 per tutti i soggetti obbligati;
e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di favorire lo sviluppo delle imprese nazionali ed europee che operano nel campo delle energie rinnovabili, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere tariffe incentivanti differenziate


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sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici fabbricati o assemblati nell'Unione europea, le quali privilegino la minore distanza tra il luogo di installazione dell'impianto e quello di realizzazione dei pannelli solari;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure finalizzate alla effettiva realizzazione degli sportelli unici delle imprese, quali strumenti fondamentali per lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure destinate all'avvio dell'attività imprenditoriale;
c) a tutela dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è opportuno che la stazione appaltante adotti misure adeguate di pubblicità non solo nella fase ex-post - come già previsto dalla norma - ma anche in quella ex-ante;
d) appare inoltre necessario assicurare che anche per i nuovi atti regolamentari e i provvedimenti a carattere generale dello Stato sia prevista la misurazione degli oneri;
e) in relazione all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un esplicito assenso per ricevere le comunicazioni commerciali, innovando l'attuale disciplina che prevede solo un diritto di opposizione.

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