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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 20 gennaio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e rinvio) ... 34

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) ... 36

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 38
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 46

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 193/2009: interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Seguito esame e rinvio) ... 40
ALLEGATO 2 (Subemendamenti) ... 49
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) ... 51

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (Seguito esame e conclusione) ... 45

II Commissione - Resoconto di mercoledì 20 gennaio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala anzitutto l'articolo 7 (Disposizioni in materia penale), che stabilisce che alle missioni internazionali contemplate dal decreto-legge si applichino le norme già previste dalle seguenti disposizioni: articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12); articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, recante Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197).
Segnala, inoltre, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, secondo la quale «Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli».
A tale proposito ricorda che il richiamato articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con riguardo ad alcune tipologie di rapporti di lavoro o specifici settori di attività. Le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Tra queste ultime rientrano le operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia.
L'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anch'esso richiamato dall'articolo 9, comma 4, del provvedimento in esame, rimette ad un decreto del ministero della difesa la definizione della disciplina speciale in materia di gestione dei rifiuti relativi a sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale. Il decreto attuativo della disposizione è il decreto ministeriale del 6 marzo 2008.
A tale proposito fa presente che il sottosegretario Giuseppe Cossiga, nella seduta delle Commissioni riunite III e IV del 13 gennaio 2010, ha specificato che la disposizione è volta ad introdurre nei riguardi del personale militare investito di responsabilità di comando tutele sul piano dell'applicazione della legge penale nei casi in cui, nel corso di missioni internazionali, sia potuto incorrere in violazioni colpose di norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro. In quella sede il sottosegretario ha rilevato che le attività del personale militare si caratterizzano per la loro peculiarità che non trova riscontro rispetto ai normali modelli di riferimento. Per tali ragioni si è avvertita quindi l'esigenza che il giudice possa tener conto di tale specificità in occasione della valutazione della condotta del citato personale.


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Su tale disposizione la Commissione giustizia dovrà riflettere sotto il profilo strettamente giuridico, valutando la congruità della specificazione in via legislativa del principio di inesigibilità in relazione ai delitti punibili a titolo di colpa. In particolare occorre stabilire se sia realmente necessario sancire il principio in una disposizione di legge e se sia corretto riferirlo alle ipotesi colpose.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, illustra le principali disposizioni rientranti nella competenza della Commissione Giustizia, che risultano modificate dal Senato ed eventualmente dalla Commissione di merito.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare.
L'articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il Codice della privacy, sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cd. sensibili.
L'articolo 22, introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo 165/2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul mobbing.
L'articolo 33 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003.
L'articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la


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conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
L'articolo 39, introdotto dal Senato, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006, ai fondi destinati al Ministero della salute.
L'articolo 40, introdotto al Senato, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.
Poiché la Commissione di merito ha completato questa mattina l'esame degli emendamenti e, pertanto, il testo del provvedimento, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, risulta disponibile solo da poche ore, si riserva ulteriori approfondimenti ed una eventuale integrazione della relazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
C. 2934 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, rileva che l'Accordo in esame ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra l'Italia e la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, e si rende necessario poiché, dopo il passaggio della regione sotto la sovranità cinese, è venuta meno l'applicazione al territorio dell'Accordo italo-britannico in materia.
L'Accordo, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, si compone di diciannove articoli.
L'articolo I sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca, che si esplicherà tanto nelle indagini penali quanto nei procedimenti relativi a tali reati, e ne esplicita il contenuto, mentre l'articolo II stabilisce che le richieste di assistenza avvengano tramite il Ministero della Giustizia per l'Italia e il Segretario alla Giustizia per Hong Kong, designate quali Autorità centrali dalle Parti.
Gli articoli da III a VI a prevedono le ipotesi nelle quali l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata o differita, specificano le modalità per le richieste di assistenza giudiziaria, stabiliscono che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta e dettano i criteri per la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria.
Gli articoli da VII a XII riguardano essenzialmente l'acquisizione di prove, oggetti e documenti in relazione a reati o a procedimenti penali in corso presso la Parte richiedente, e stabiliscono le ipotesi nelle quali le prove e le informazioni devono essere considerate riservate, disciplinano la richiesta di notificazione di atti relativi a comparizioni.
Gli articoli XIII-XV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza.
Gli articoli XVI e XVII riguardano le richieste di perquisizione, sequestro o consegna di oggetti che si trovano presuntivamente nel territorio della Parte richiesta, e che siano collegati a determinati reati, nonché i proventi di reati contro la legge della Parte richiedente, sui quali la Parte richiesta si impegna a indagare.
Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, in mancanza di un'intesa tra le


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Autorità centrali delle due Parti, verranno risolte per via diplomatica (articolo XVIII).
L'articolo XIX prevede le clausole sull'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.
Il disegno di legge di ratifica, infine, ha un contenuto tipico e non pone questioni di competenza di questa Commissione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono state presentate una proposta di parere del relatore e due proposte alternative di parere, una dell'onorevole Capano e una dell'onorevole Vietti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ritiene opportuno integrare le premesse della propria proposta di parere con la specificazione che la mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Riformula quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1) e la illustra, evidenziando come la stessa sia stata redatta tenendo conto del dibattito svoltosi in Commissione, delle sollecitazioni provenienti dagli operatori del diritto e di molti dei rilievi mossi dall'opposizione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come il Governo abbia seguito con estrema attenzione ed interesse il dibattito su un tema tanto complesso e delicato come quello in esame. Tale dibattito è stato costruttivo e ricco di riflessioni degne di approfondimento. Il Governo, pertanto, procederà ad un complessivo riesame del provvedimento che potrà condurre ad una rielaborazione del testo nella quale ritiene che molti dei rilievi emersi, anche se non tutti, potranno trovare accoglimento.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che ha manifestato la disponibilità ad apportare dei miglioramenti al testo del provvedimento sulla scorta di quanto emerso dal dibattito. Ringrazia inoltre il relatore Lo Presti, al quale va senza dubbio riconosciuto di avere tenuto conto anche di taluni suggerimenti dell'opposizione. Tuttavia, ritiene che non si possa votare a favore della proposta di parere del relatore, che comunque fa salvi quelli che il gruppo del Partito democratico considera i più gravi errori di impostazione del provvedimento, che configura una mediazione sostanzialmente obbligatoria, che si svolge senza la necessaria assistenza di un avvocato, di fronte ad un mediatore dotato di poteri forti, che si riverberano pesantemente sul successivo giudizio, senza che a tali poteri si accompagnino sufficienti garanzie che egli sia adeguatamente qualificato. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata nella seduta di ieri dall'onorevole Capano (vedi


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Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, fa presente che l'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, ha fatto pervenire un appunto contente i suoi rilievi sul provvedimento. Prima di illustrare sommariamente i predetti rilievi, avverte che il testo integrale dell'appunto è disposizione presso la segreteria della Commissione.
Con riferimento all'articolo 1, l'onorevole Bernini Bovicelli rileva l'esigenza di mantenere dal punto di vista terminologico una uniformità tra provvedimenti, sia con riferimento al testo dell'articolo 1 che con riferimento agli emanandi decreti attuativi, proponendo l'utilizzazione delle definizioni già usate nel decreto ministeriale n. 222 del 2004.
In ordine all'articolo 4, ritiene opportuno, in conformità dei regolamenti di conciliazione oggi esistenti, prevedere che la domanda di mediazione indichi il valore indicativo della controversia e possa anche essere presentata congiuntamente dalle parti in lite. Ai fini dell'informativa prevista dal comma 3, osserva come, dal punto di vista pratico, possa risultare difficile individuare il primo colloquio con l'avvocato, ritenendo più opportuno ancorare l'informativa ad un differente e più chiaro momento, come, ad esempio, quello della raccolta della delega. Esprime poi forti perplessità sulla previsione della sanzione della nullità.
Ritiene che debbano essere comprese nel novero delle materie di cui all'articolo 5, comma 1, anche quelle relative ai patti parasociali, ai contratti di trasferimento delle partecipazioni sociali ed alla fornitura di servizi turistici. A norma del comma 3, lo svolgimento della mediazione non dovrebbe precludere la trascrizione della domanda giudiziale. L'elenco di cui al comma 4 dovrebbe essere integrato con il riferimento ai procedimenti sommari previsti dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Propone inoltre alcune integrazioni al testo del comma 5 e di prevedere che gli effetti processuali della domanda di mediazione, di cui al comma 6, decorrano dal momento della notifica ovvero del deposito presso l'organismo di conciliazione.
In relazione all'articolo 8, osserva che l'obbligatorietà della consulenza tecnica appare in contrasto con lo spirito della mediazione. Ritiene inoltre che si debba prevedere la mera facoltà di nominare un ausiliario, per evitare un ingiustificato aggravio di costi in capo alle parti quando ciò possa essere evitato. Nell'articolo 9 ritiene necessario precisare che alla riservatezza sia tenuto, oltre al mediatore, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo. La disciplina dell'articolo 10, al comma 1 dovrebbe invece essere completata con il riferimento anche al giudizio proseguito a seguito dell'insuccesso della mediazione, mentre al comma 2 dovrebbe essere estesa a tutti coloro che partecipano al procedimento di mediazione.
Allo scopo di evitare ogni rapporto diretto tra mediatori e parti al di fuori dell'organismo di conciliazione, propone di emendare il testo dell'articolo 11, comma 2, con la previsione della comunicazione della proposta di conciliazione del mediatore alle parti per il tramite dell'organismo di conciliazione. Propone inoltre di precisare nell'articolo 12 che il verbale dell'accordo sia omologato «su istanza di parte». In relazione all'articolo 13, ritiene opportuno introdurre un meccanismo di incentivo alla mediazione legato al regime delle spese processuali anche con riferimento alla mancata adesione al tentativo di conciliazione, ovvero alla mancata comparizione dinnanzi al mediatore dopo l'adesione al tentativo di mediazione.
Rileva altresì che nell'articolo 16 non è stata fornita una disciplina transitoria che disciplini la sorte degli organismi di conciliazione già abilitati a gestire i tentativi di conciliazione di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. Con riferimento all'articolo 20 ritiene di primaria importanza introdurre una previsione contenente una specifica agevolazione fiscale sul compenso del professionista derivante dall'assistenza del cliente in mediazione. Evidenzia, infine,


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talune problematiche che possono derivare dalle abrogazioni disposte dall'articolo 23, comma 1.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata. Avverte che, in caso di approvazione della stessa, le proposte alternative di parere non saranno poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo (vedi allegato 2). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza su tutte le proposte emendative presentate. Avverte che l'onorevole Contento ha ritirato i subemendamenti 0.3.0101.2 e 0.3.0101.1.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo, nonché sugli emendamenti Torrisi 3.7, Zaccaria 4.7 e 4.6. Invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Zaccaria 1.5, Zeller 1.100 e 1.02, Di Pietro 3.19 e 3.15, Ferranti 3.2, 3.3 e 3.1, Di Pietro 3.18 e 3.14, Contento 3.9, Ferranti 3.4, 3.6 e 3.5, Contento 3.10, Ferranti 4.1, 4.3 e 4.4 e Contento 4.30. Invita altresì i presentatori al ritiro dei subemendamenti ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento Ferranti 4.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver raccomandato l'approvazione degli emendamenti del Governo, riformula l'emendamento 1.200 (vedi allegato 3) inserendo una disposizione volta a far salva comunque l'attività posta in essere dai giudici onorari prorogati. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.5 sostanzialmente assorbito dall'emendamento del Governo 1.200 (nuova formulazione) salvo che per la parte relativa ai giudici onorari presso i tribunali per i minorenni che furono erroneamente oggetto di una proroga a seguito di un emendamento approvato nel corso di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.8 ove riformulato nel senso di prevedere che l'indennità di trasferimento sia ridotta non ad un quarto, bensì alla metà.
Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Contento 3.9 e 3.10 e sugli emendamenti Zaccaria 4.7, Ferranti 4.3, essendo identico all'emendamento del Governo 4.100, e Zaccaria 4.6. Per quanto attiene ai subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Rao 0.3.0100.7, qualora riformulato prevedendo una sua applicabilità solo nel caso in cui sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133. Inoltre, nel subemendamento si dovrebbero prevedere quelle disposizioni con funzioni di garanzia previste dall'emendamento Ferranti 3.3, relativamente agli atti di esercizio dell'azione penale compiuti da magistrati che non abbiano


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ancora conseguito la prima valutazione di professionalità. Riferendosi agli emendamenti presentati dall'onorevole Zeller dichiara che è in corso di valutazione la possibilità di inserire nella nuova formulazione del subemendamento presentato dall'onorevole Rao anche il riferimento all'ultimo concorso effettuato per i magistrati che esercitano le loro funzioni negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano. Dichiara invece di essere contrario al subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, per quanto sostanzialmente identico nel contenuto al subemendamento del quale chiede la riformulazione, in quanto quest'ultimo si limita unicamente prevedere, per i magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, delle deroghe all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, senza sopprimere l'emendamento del Governo volto ad introdurre nel medesimo decreto legislativo la disposizione sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Il subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, invece, sopprime quest'ultimo emendamento. Per quanto attiene ai restanti emendamenti, invita i presentatori al ritiro, esprimendo in caso negativo parere contrario.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà al subemendamento Zeller 0.1.200.1, ricordando che la data del 31 dicembre 2010, prevista nel decreto-legge e nell'emendamento 1.200 è stata individuata anche alla luce di un ordine del giorno accolto in occasione dell'ultima proroga dei magistrati onorari.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di essere favorevole al subemendamento in esame in quanto questo non estende la durata della proroga dei magistrati onorari di un ulteriore anno, bensì prevede che questa non possa estendersi oltre una certa data. Ricorda a tale proposito che l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che i magistrati onorari siano prorogati fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre una certa data, che il subemendamento intende protrarre per un ulteriore anno.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento che è unicamente volto a ridurre il rischio di dover ricorrere tra un anno ad una ulteriore proroga di magistrati onorari in caso di mancata approvazione della riforma della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà al subemendamento in esame, rilevando come sia inutile prevedere la possibilità di un ulteriore anno di proroga dei magistrati onorari quando è di imminente presentazione alle Camere il disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria. A tale proposito ritiene che qualora si accogliesse il subemendamento presentato dall'onorevole Zeller si creerebbero di fatto le condizioni per non esaminare in maniera celere il predetto disegno di legge di riforma.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Zeller 0.1.200.1 ed approva l'emendamento del Governo 1.200 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'emendamento Zaccaria 1.5 non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.200 (nuova formulazione).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira le sue proposte emendative 1.100 e 1.02 alla luce della apertura del Governo sulla possibilità di escludere l'applicazione del divieto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 ai magistrati degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano che siano stati nominati


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con il decreto ministeriale del 23 aprile 2009.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 2.1 e 3.12, Di Pietro 3.20, 3.19, 3.15 e 3.13.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.2 che è stato presentato dal gruppo del Partito Democratico con spirito costruttivo, lasciando da parte tutte quelle forti perplessità che ribadisce in merito alla nuova disposizione sul trasferimento d'ufficio contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge. Illustra pertanto tale emendamento che consente, in primo luogo, di applicare la nuova normativa anche a magistrati vincitori del concorso precedente a quello di cui sono stati vincitori i magistrati ai quali, secondo il decreto-legge, si dovrebbe applicare la nuova normativa volta a coprire le carenze di organico delle sedi disagiate. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo alla ratio stessa del decreto-legge che, anziché essere diretto ad incentivare la disponibilità ed il consenso dei magistrati a trasferirsi in sedi disagiate, finisce unicamente per rendere più rigoroso e penalizzante il trasferimento d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3 volto a prevedere che al termine del tirocinio i magistrati possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti in deroga all'articolo 13 comma 2, stabilendo delle garanzie rese possibili dalla struttura gerarchica delle procure.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.3.

Donatella FERRANTI (PD) invita la Commissione a riflettere sul proprio emendamento 3.1, volto ad estendere la deroga all'articolo 13, comma 2, anche ai trasferimenti effettuati con il consenso dei magistrati. Qualora venisse accolto tale emendamento si ridurrebbe anche l'emergenza della scopertura delle sedi disagiate. Dichiara che a seguito dell'atteggiamento di chiusura del Governo ritira il suo emendamento.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.18 diretto a sostituire la normativa sul trasferimento d'ufficio con la deroga del comma 2 dell'articolo 13, in maniera tale da poter assegnare agli uffici di procura anche i magistrati di prima nomina che abbiano effettuato il tirocinio. Ribadisce a tale proposito la netta contrarietà del suo gruppo a qualsiasi ipotesi volta ad ampliare i casi di trasferimento d'ufficio già previsti dalla normativa vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 3.18 e 3.14.

Manlio CONTENTO (PdL), a seguito dell'invito del rappresentante del Governo riformula il suo emendamento 3.8 (vedi allegato 3).

Alfonso PAPA (PdL), relatore, dichiara che il suo parere contrario all'emendamento Contento 3.8 era dettato dall'esiguità dell'indennità prevista, che sostanzialmente non teneva conto del costo della vita.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Contento 3.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 3), respinge gli emendamenti Di Pietro 3.16 e 3.17 ed approva l'emendamento Contento 3.9 (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 3.11.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà all'emendamento 3.7 ritenendo che non sia giustificato prevedere che i magistrati di sorveglianza


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debbano essere sottratti alla normativa sul trasferimento d'ufficio prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in esame.

Salvatore TORRISI (PdL) ritira il suo emendamento 3.7 preannunciando una sua eventuale presentazione in Assemblea, invitando pertanto il Governo a riflettere sulla specificità e delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati di sorveglianza oltre che dell'esiguo numero dei medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.6.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà all'emendamento Ferranti 3.5 che rende limitrofe delle regioni che non possono essere considerate tali come, ad esempio, la Sicilia e la Lombardia.

Donatella FERRANTI (PD) illustra la ratio del suo emendamento 3.5 evidenziando come la scelta delle regioni limitrofe dalle quali attingere i magistrati da trasferire d'ufficio sia stata effettuata non secondo un criterio geografico, che finirebbe per penalizzare sedi giudiziarie scoperte, quanto piuttosto in base al criterio della soddisfacente copertura di sedi da parte dei magistrati in servizio. Ritira comunque l'emendamento 3.5.

La Commissione approva l'emendamento Contento 3.10.

Roberto RAO (UdC) apprezza e ringrazia il rappresentante del Governo per la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.3.0100.7, la cui approvazione consentirebbe sicuramente di ridurre il fenomeno della scopertura delle sedi disagiate. Il subemendamento consentirebbe di tenere in giusto conto la professionalità dei giovani magistrati, destinandoli a svolgere funzioni requirenti al termine del tirocinio nonché di trovare una soluzione condivisa tra le diverse parti politiche. L'approvazione del subemendamento, così come riformulato, può essere considerata la testimonianza di come anche in materia di giustizia sia possibile trovare la soluzione dei problemi quando il dibattito parlamentare sia animato da spirito costruttivo da parte di tutte le forze politiche. Ritiene che tale spirito abbia più di una volta caratterizzato il lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Dichiara pertanto di accettare la riformulazione proposta dal Governo, la quale tiene conto anche delle questioni sollevate dall'onorevole Zeller (vedi allegato 3).

Lorenzo RIA (UdC) dichiara di apporre la sua firma al subemendamento 0.3.0100.7 (nuova formulazione).

Lanfranco TENAGLIA (PD) osserva che il subemendamento riformulato accoglie sostanzialmente una proposta da tempo avanzata dal gruppo del Partito Democratico, che è stata ribadita anche nel subemendamento Ferranti 0.3.0100.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di essere ben consapevole che il subemendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico prevede la possibilità per i magistrati nominati con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2009 di svolgere le funzioni requirenti al termine del tirocinio. Tuttavia questo subemendamento, al contrario di quello presentato dall'onorevole Rao, è diretto anche ad eliminare la nuova disposizione proposta dal Governo sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Per tale ragione ha espresso parere contrario sul subemendamento 0.3.0100.4 presentato dall'onorevole Ferranti. Dichiara di essere favorevole a quest'ultimo subemendamento qualora venisse riformulato nel senso accolto dall'onorevole Rao e trasformato in un subemendamento volto ad introdurre un ulteriore comma nell'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver ribadito al contrarietà del suo gruppo alla disposizione sull'assegnazione di sedi al termine del periodo di tirocinio, prende atto che il Governo ha comunque compiuto


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una riflessione sulla possibilità di consentire ai giovani magistrati di svolgere le funzioni requirenti antecedentemente alla prima valutazione di professionalità. Con spirito costruttivo pertanto riformula il suo subemendamento 0.3.0100.4 nel senso proposto dal rappresentante del Governo (vedi allegato 3).

Federico PALOMBA (IdV) apprezza che il Governo abbia modificato la sua posizione sui giovani magistrati sia pure in riferimento ad alcuni di essi e non in via generale. Considerato che la proposta di riformulazione del Governo è diretta comunque a migliorare il decreto-legge in esame, dichiara di sottoscrivere il subemendamento 0.3.0100.4 (nuova formulazione).

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che il mutamento di atteggiamento del Governo dimostri come in Parlamento si possano trovare sempre delle soluzioni quando si abbandonano pregiudizi ideologici. Ritiene che la soluzione che si sta prospettando, già prefigurata nel corso dello svolgimento di un question time presentato dal gruppo del Partito democratico. Ritiene che comunque l'approvazione dei subemendamenti riformulati non faccia venir meno l'esigenza di trovare una soluzione ragionevole e condivisa anche per la disciplina a regime relativa alla copertura delle sedi disagiate, mantenendo comunque il principio della distinzione delle funzioni.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, dichiara la propria soddisfazione in merito all'accordo che si è raggiunto in Parlamento tra il Governo e le diverse forze politiche in merito ad un grave problema quale quello della carenza di copertura delle sedi disagiate.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Rao 0.3.0100.7 (nuova formulazione) e Ferranti 0.3.0100.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Federico PALOMBA (IdV) ritira i suoi subemendamenti 0.3.0100.8, 0.3.0100.1, 0.3.0100.2, 0.3.0100.3, 0.3.0100.10 e 0.3.0100.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100 come risultante dall'approvazione dei subemendamenti approvati (vedi allegato 3) e respinge i subemendamenti Ferranti 0.3.0101.3 e 0.3.0101.4.

Federico PALOMBA (IdV) chiede al Governo il ritiro dell'articolo aggiuntivo 3.0101.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene di non accogliere la richiesta dell'onorevole Palomba, in quanto l'articolo aggiuntivo in esame è finalizzato ad introdurre importanti modifiche nell'ordinamento giudiziario dirette ad assicurare maggiore efficienza del sistema giudiziario anche in relazione alla informatizzazione della giustizia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0101 (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1 ribadendo l'esigenza di procedere a delle audizioni relative alla materia della digitalizzazione della giustizia.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere l'esigenza rappresentata dall'onorevole Ferranti. Ritenendo che le questioni relative alla digitalizzazione possano essere meglio affrontate alla luce di chiarimenti di esperti della materia, ritira il suo emendamento 4.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 4.1 e 4.2 ed approva l'emendamento Zaccaria 4.7 e gli identici emendamenti Ferranti 4.3 e 4.100 del Governo (vedi allegato 3). Approva inoltre gli emendamenti del Governo 4.200 e 4.106 (vedi allegato 3). Respinge l'emendamento Ferranti 4.4 ed approva gli emendamenti del Governo 4.105, 4.110, 4.112 e 4.113. Respinge l'emendamento Ferranti 4.102 ed


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approva l'emendamento Zaccaria 4.6 e l'articolo aggiuntivo del Governo 4.05 (vedi allegato 3).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo del disegno di legge di legge in esame, così come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali, del quale dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Enrico Costa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

II Commissione - Mercoledì 20 gennaio 2010


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Atto n. 150).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
rilevato che:
l'istituto della «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio;
che il procedimento di mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione;
al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che - deve ritenersi - le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;
la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;
il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore «forte»: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza;
risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;
l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;
la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;
l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare


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il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;
l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;
l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare;
l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei «patti di famiglia»; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;
appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che devono costituire oggetto di mediazione;
risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;
all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;
la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;
all'articolo 10, in considerazione della ratio della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammesso, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;
appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione;
2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte


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d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;
3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole «a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito»;
4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione;
b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia denominata «patti di famiglia»;
c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;
d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;
e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;
f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

SUBEMENDAMENTI
Subemendamenti all'emendamento 1.200.

All'ultimo periodo le parole: non oltre il 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: non oltre il 31 dicembre 2011.
0. 1. 200. 1.Zeller, Brugger.

Subemendamenti all'emendamento 3.0100.

Al comma 1 premettere il seguente: Ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, possono essere attribuite, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
0. 3. 0100. 7.Rao.

All'emendamento 3.0100, lettera a), capoverso articolo 9-bis, sostituire il comma 1 e il comma 2 con il seguente:
«1. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 13, possono essere assegnati agli uffici di Procura della Repubblica i magistrati ordinari nominati con decreto ministeriale 2 ottobre 2009, immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

e conseguentemente sopprimere la lettera b).
0. 3. 0100. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio).

1. Con provvedimento motivato il Consiglio Superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi ad un ufficio della Procura della Repubblica dichiarato sede disagiata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.
0. 3. 0100. 8.Di Pietro, Palomba.


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Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2,
0. 3. 0100. 1.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Salvo quanto previsto con le seguenti: Anche in deroga a quanto previsto.
0. 3. 0100. 2.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di due anni e sei mesi con le seguenti: di un anno.
0. 3. 0100. 3.Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 3.0100.

Al comma 1, lettera a), comma 2 dopo le parole: prima valutazione di professionalità sono aggiunte le seguenti: da compiere dopo un anno di assegnazione alla sede provvisoria.
0. 3. 0100. 10.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 2, la parola: disponibili con le seguenti: sedi disagiate.
0. 3. 0100. 5.Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 3.0101. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:
1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 45, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni»,.
0. 3. 0101. 2.Contento.

Subemendamento all'emendamento 3.0101.

Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Modifica del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».
0. 3. 0101. 1.Contento.

All'articolo 3-ter, capoverso articolo 26-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
0. 3. 101. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'articolo 3-quater, capoverso comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 3. 0101. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o gennaio 2010 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.»
1. 200. (nuova formulazione). Governo.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.

Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133 è ridotta alla metà di quanto previsto dal medesimo articolo.
3. 8. (nuova formulazione). Contento.

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: all'interno di altri distretti della stessa regione.
3. 9.Contento.

Subemendamenti all'emendamento 3.0100.

Al comma 1 premettere i seguenti:
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero


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dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
*0.3.0100.7.Rao, Ria.

Al comma 1 premettere i seguenti:
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
*0.3.0100.4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Articolo 9-bis. (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse;
3. 0100.Governo.


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Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3-ter.
(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

Capo II-bis.
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis.
(Oggetto)
.

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Art. 3-quater.
(Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle


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preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».
3. 0300.Governo.

Art. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione con le seguenti: fino all'entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione con le seguenti parole: Fino all'entrata in vigore.
4. 7.Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nei casi consentiti,.
*4. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi consentiti.
*4. 100.Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse con le seguenti: dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.
4. 200.Governo.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: Allo stesso modo si procede sono inserite le seguenti: per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.
4. 106.Governo.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 sono sostituite dalle seguenti: agli Allegati n. 6 e n. 7.
4. 105.Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.
4. 110.Governo.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
e)
all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non


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può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.»;
g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.
h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.»;
i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Si applica l'articolo 569 quarto comma.»;
4. 112.Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.»;
b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma»;
c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 161-ter. Vendite con modalità telematiche - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.»;
d) dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

Art. 169-quater. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva,


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della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnicooperative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-quater del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.
4. 113.Governo.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 6.Zaccaria.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2012».
4. 05.Governo.

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