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Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

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Commissione I
5.
Mercoledì 21 aprile 2010
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Santelli Jole, Presidente ... 3

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Audizione del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino:

Santelli Jole, Presidente ... 3 6 7 11 12
Giampaolino Luigi, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ... 3 7 11 12
Lanzillotta Linda (Misto-ApI) ... 7
Misiti Aurelio Salvatore (Misto) ... 6
Tassone Mario (UdC) ... 6
Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani; Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA


Seduta di mercoledì 21 aprile 2010


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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE JOLE SANTELLI

La seduta comincia alle 15,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino:

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, l'audizione del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino.
Do la parola al presidente Giampaolino per lo svolgimento della relazione.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ringrazio il presidente e i componenti della I Commissione, per avermi invitato a questa audizione che per l'Autorità da me presieduta è particolarmente significativa, in quanto riguarda un settore dell'ordinamento di cui facciamo parte, che richiama l'attenzione - ormai da qualche tempo - dei settori più avvertiti dei problemi ordinamentali.
Ritengo utile un breve cenno sull'origine e sull'evoluzione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perché ciò può offrire elementi di valutazione ai fini dell'indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione. L'Autorità nasce come un organo essenzialmente amministrativo, previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, la legge Merloni, in un particolare momento storico del Paese, per ovviare a gravi disfunzioni amministrative. È quindi un rimedio amministrativo la costruzione di un ordinamento sezionale, affinché l'irrompere del giudice penale in questa materia - allora si trattava appunto dei lavori pubblici - fosse del tutto eccezionale. Un'autorità amministrativa, quindi, che voleva peraltro esaltare anche il momento dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
Negli stessi sensi, in un momento successivo, il legislatore italiano, nel prevederla, anticipò quello che poi la stessa Commissione europea previde nel Libro verde proprio a proposito dei lavori pubblici, vale a dire la necessità che il mercato del settore fosse presidiato da un'autorità che garantisse concorrenza e trasparenza. In questi due termini si concentra la missione dell'Autorità e nella loro sequenza - cioè concorrenza-trasparenza, ovvero trasparenza-concorrenza - si ritrova anche la storia di questa prima genesi dell'Autorità: essenzialmente essa era prevista per la trasparenza e la correttezza, e la concorrenza rappresentava uno strumento per raggiungere tali fini; nell'ordinamento comunitario la trasparenza


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e la correttezza passano da fini a strumenti e il fine diventa la concorrenza.
Si tratta quindi di una visione della materia del tutto mutata, direi capovolta, anche se questi elementi si concentrano e si coagulano nel valore, che tutti li accomuna, dell'interesse pubblico.
La visione comunitaria è essenzialmente una visione di mercato; lo scenario è il mercato, il bene principale la concorrenza e i protagonisti sono le imprese, laddove nella prima visione il protagonista era essenzialmente la pubblica amministrazione, la corretta spendita del suo denaro.
La visione comunitaria, quindi, porta a un cambiamento della natura dell'istituzione, da come era prevista a come si presenta, e questo entra più direttamente in quest'indagine conoscitiva in cui, appunto, la Commissione si occupa delle autorità, quali oggi esse sono, nella maggior parte dei casi strumenti del rapporto tra istituzioni ed economia.
Il mercato di cui si occupa questa Autorità, quello dei contratti pubblici, copre quasi il 6 per cento del PIL. Esso ha come protagoniste oltre 13.000 stazioni appaltanti; interessa, secondo il nostro screening, quasi 33.000 imprese e muove un valore globale di oltre 60 miliardi di euro. Questo mercato - sui cui dettagli troverete ulteriori indicazioni nel documento che ho consegnato alla presidenza - è caratterizzato, a nostro modesto avviso, da alcuni limiti e inconvenienti. Il primo è quello della iper-regolamentazione del mercato stesso, cioè della eccessiva presenza di norme a livello nazionale - i soli testi fondamentali raccolgono oltre 250 articoli del codice e se ne prevedono altri 300 circa del regolamento - duplicate nelle legislazioni regionali, anche se, in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale, è auspicabile che questa duplicazione nelle venti regioni trovi un limite. Si tratta, quindi, di una iper-regolamentazione a monte che ingessa un mercato che, in quanto tale, deve essere agevole, veloce, con una previsione duttile.
A valle, invece, a nostro giudizio e sempre per grosse linee, questo stesso mercato è caratterizzato altresì da una invasività giudiziaria. Secondo le nostre rilevazioni, infatti, al di sopra dei 150.000 euro un appalto su due conosce la via giudiziaria, in cui è compresa la peculiarità dell'istituto arbitrale.
Questo è, secondo noi, uno degli aspetti che non vanno dimenticati. Mi soffermo su di essi perché da qui trarrò le conclusioni per una visione generale delle funzioni dell'Autorità nell'ordinamento, quindi elementi per la vostra indagine conoscitiva. L'invasività giudiziaria finisce per configurare il modo stesso di essere delle imprese, che trovano rimedio alla eventuale incongruità della propria offerta nell'immancabile seguito giudiziario che conosce, come ho detto, l'ampia applicazione dell'istituto arbitrale. Al riguardo, nel documento che ho consegnato alla presidenza troverete vari elementi di valutazione.
Nel concludere questa parte del mio intervento dedicata alla rappresentazione del mercato, segnalo un'altra importante peculiarità data dalla legislazione d'emergenza che, specialmente negli ultimi tempi, ha conosciuto regole derogatorie, le quali o denunciano l'inefficacia del sistema normativo e, quindi, di quella iper-regolamentazione di cui parlavo prima, ovvero denunciano una inefficienza dell'amministrazione o un grave pregiudizio per le stesse strutture dell'amministrazione.
In questa situazione si pone il problema dell'Autorità che, come ho detto, si colloca attualmente come autorità di mercato. Le funzioni che attualmente essa svolge sono sostanzialmente di vigilanza, intesa come garanzia, non come controllo. L'Autorità, infatti, nasce da nomina parlamentare, quindi la sua è una funzione di garanzia per lo stesso Parlamento: non una funzione intra moenia dell'amministrazione, ossia di controllo, ma di referto. Si tratta di una vigilanza che noi amiamo talvolta chiamare «diagnostica», ossia un'indicazione di rimedi per il Governo e per il legislatore. La vigilanza, così intesa, ha dato luogo anche alla possibilità di un frequente accesso alla consultazione,


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quindi a un'attività consultiva che l'Autorità ha svolto bene, e poi alla indicazione di regole interpretative.
Questo è, in un certo senso, il centro del problema che è di fronte a noi e che sarà di fronte alla Commissione nella più ampia problematica delle autorità: cosa deve intendersi quando si parla di attività di regolazione? L'apposizione di regole interpretative, o meglio di ausili interpretativi, oppure di regole duttili, che nascano per il mercato, rimanendo sempre ferma la funzione che postula l'impiego di così ampie risorse pubbliche e quindi l'esigenza della corretta spendita del danaro e della corretta individuazione dell'interesse pubblico, alle quali queste regole devono essere destinate?
La iper-regolamentazione del settore e l'invasività giudiziaria cui ho fatto innanzi cenno rendono molto difficile la regolazione in questi sensi. Il mondo del mercato richiede una semplificazione delle regole: da qui l'esigenza che l'Autorità possa svolgere la sua azione di regolazione e l'esigenza che sia privilegiato un momento di pre-contenzioso, che entri nel sistema prima del giudice, il quale è un giudice tra parti, sostanzialmente parti private.
L'invasività, peraltro, ha ulteriori spiegazioni in tutto il sistema della giurisdizionalizzazione dell'azione amministrativa, in cui invece le funzioni di questa come di altre autorità possono trovare un loro rimedio.
Sottolineo, dunque, la necessità del momento del pre-contenzioso, in un certo senso diversamente da quello che è stato fatto con la Direttiva ricorsi di recente recepimento.
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Autorità, i membri del Consiglio sono nominati con determinazione dei Presidenti di Camera e Senato. Questa rappresenta un'ulteriore variazione dei vari criteri di nomina dei componenti delle varia autorità. Auspichiamo, quindi, come credo auspichino anche altri, un'uniformità almeno dei princìpi generali nella materia.
Peraltro, vi sono anche disparità di trattamenti economici, il che vale soprattutto per il personale dell'Autorità, che è soggetto allo stesso regime dei ministeri, ma con la differenza del riconoscimento dell'autonomia, che dà luogo ad una serie di problemi.
Rimando, a proposito del pre-contenzioso e dell'attività giudiziaria e dell'arbitrato, alla presenza della camera arbitrale presso l'Autorità. Quest'ultima è favorevole all'istituto dell'arbitrato - o comunque a una composizione diversa dei collegi, anche secondo l'importanza della lite - purché il terzo arbitro sia di nomina imparziale, da parte di un organo che può continuare a essere la camera arbitrale, anche se, secondo i nostri auspici, riformata anche con la presenza dei protagonisti del settore.
A mio avviso, forse la più valida delle funzioni e il miglior apporto che l'Autorità può fornire in tema di trasparenza e di correttezza sono rappresentati dall'Osservatorio. Nel disegno originale, allorché ci si trovò davanti a questi problemi ed era stato poco prima emanato un altro provvedimento al riguardo, era stato già previsto un Osservatorio per i contratti.
L'Osservatorio consente una visione e una rappresentazione completa del mercato, ed è di grande utilità sotto vari profili. Innanzitutto, come dicevo prima, la trasparenza è una delle indicazioni dell'OCSE per l'investitura quasi sovranazionale dell'Autorità. Elementi significativi sono la trasparenza e la rappresentazione dei contratti, dalla formazione del bando all'aggiudicazione e all'esecuzione; lo studio degli aspetti del contratto, sicché da essi possano ricavarsi elementi differenziali o di grandissimo interesse (come i costi standardizzati, peraltro tanto validi e tanto necessari ai fini del federalismo fiscale).
Quanto alla struttura stessa di questi osservatori, mi permetto di sottolineare che nella vostra indagine dovreste tenere presente una delle funzioni delle autorità (non mi riferisco solo a quella che io ho l'onore temporaneamente di presiedere): quella di essere, in un ordinamento pluristituzionale, centri unitari di riferimento


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di tutela di un interesse o di un valore al quale si vuole dare un particolare rilievo.
All'Osservatorio noi abbiamo dedicato particolare importanza. Mi è sfuggito, nella indicazione dello svolgimento della funzione di garanzia, il richiamare l'attenzione della Commissione anche su un'altra rilevante funzione dell'Autorità, quella della garanzia del sistema di qualificazione del settore, che è di grande importanza per chi ne conosce la conformazione.
L'Osservatorio può dare questa rappresentazione per tutto l'ordinamento, per un continuo svolgimento del contratto, quindi può offrire tutti gli elementi, sia ai fini dell'economia sia ai fini della trasparenza e della correttezza, quindi della concorrenza, che costituiscono i valori per i quali l'Autorità è prevista.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendono porre quesiti o formulare osservazioni.

AURELIO SALVATORE MISITI. Ho ascoltato con molto interesse la relazione del presidente Giampaolino, naturalmente succinta, ma leggerò il testo scritto che sarà sicuramente molto più dettagliato e assolutamente convincente rispetto all'esposizione orale.
Le chiedo, dottor Giampaolino, se può darci un suggerimento, poiché ci troviamo di fronte a una materia che evidentemente, come già lei diceva, viene un po' aggredita da altri sistemi: in effetti, un appalto su due finisce nel contenzioso. Una delle ragioni di questo contenzioso - non so se è d'accordo su questo - è che la legislazione di merito evidentemente non è molto chiara. Le 13.000 stazioni appaltanti si stanno riducendo perché, in qualche caso, si cominciano a prevedere unificazioni delle stesse, non soltanto per i lavori pubblici, ma anche per gli acquisti, i contratti della pubblica amministrazione. Tuttavia, restano comunque tante e molte di esse non sono in grado di «maneggiare» la materia.
La sua è certamente un'autorità di vigilanza e di garanzia, che, almeno per la nomina, dipende direttamente dal Parlamento. Chiedo, allora, se lei non possa riferire dei suggerimenti o delle indicazioni per cercare di semplificare la materia e, quindi, ridurre ad esempio i 250 e più articoli del codice, i 300 articoli del regolamento in 10, 15, 20 articoli che possano dare a tutte le stazioni appaltanti la possibilità di operare in modo compiuto. Diversamente, si alimenta non solo il contenzioso - con dispendio enorme di denaro - ma anche, e soprattutto, la pratica di derogare alle stesse leggi, anche da parte dello Stato, per la difficoltà di stare dietro a un numero di leggi così elevato. Evidentemente, la questione della protezione civile è per me, da questo punto di vista, un esempio assolutamente negativo.
Vorrei sapere se è possibile intervenire prima, a questo riguardo, e se l'Autorità può dare un contributo.

MARIO TASSONE. Ringrazio il presidente Giampaolino per la sua relazione. L'onorevole Misiti ha posto alcune questioni che mi interessano da tempo. Lei, presidente Giampaolino, ha giustamente tracciato la storia della nascita dell'Authority, ha fatto riferimento alla legge Merloni e - aggiungo io - alla vicenda di Tangentopoli, a quel clima e alle innovazioni per quanto riguarda le procedure, gli appalti e altro ancora. Sono stati avviati, in alcune regioni, gli sportelli unici appaltanti: alcuni lavorano, altri mi pare che si stiano lasciando dietro qualche giudizio non positivo, qualche speranza frustrata.
Certamente quella che lei dirige è un'Autorità di vigilanza. Ma quali sono i suoi poteri reali, visto che si parla di trasparenza come primo obiettivo? Ha poteri preventivi di dissuasione e di intervento per evitare quel contenzioso a cui si faceva riferimento e che va ben oltre gli appalti per importi superiori a 150.000 euro? Come avviene la vigilanza? Gli strumenti a disposizione sono sufficienti o si potrebbe fare qualcosa in più in questa direzione?


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LINDA LANZILLOTTA. Ringrazio il presidente Giampaolino e gli pongo alcune domande. In primo luogo, poiché ha parlato del binomio concorrenza-trasparenza, vorrei sapere se c'è un problema di restrizione del mercato dovuta a un'integrazione della disciplina statale con quella regionale e con la regolamentazione di altre stazioni appaltanti tra i comuni. Chiedo, dunque, se l'Osservatorio abbia individuato un problema di restrizione della concorrenza.
In secondo luogo, il presidente Giampaolino faceva riferimento giustamente alla questione dei costi standard. Ora, il costo standard attiene, da una parte, al costo delle opere pubbliche e a tal riguardo probabilmente esso potrebbe essere utilizzato anche come strumento anticorruzione, come indicatore per interventi nei quali si segnalano anomalie o andamenti differenziati. L'altro costo standard, che potrebbe credo utilmente essere adoperato in modo ordinario per l'operazione federalismo fiscale, riguarda i servizi pubblici, dal momento che la competenza dell'Autorità non è solo sugli appalti di opere ma anche sui servizi pubblici. Siccome i costi, in quest'area - intanto, essa va delimitata - sono molto differenziati, vorrei sapere se lei ritiene che in settori come igiene, trasporto pubblico locale, servizi idrici, servizi di mensa e trasporto scolastico, sia possibile utilizzare l'Osservatorio per la definizione dei costi standard e, se del caso, se è stato coinvolto nel lavoro della commissione tecnica che sta lavorando proprio su questa materia.

PRESIDENTE. Presidente Giampaolino, mi permetto anch'io di porle alcuni brevi quesiti. Nella sua relazione, lei fa riferimento allo strumento dell'Osservatorio e della rete territoriale come un unicum dell'Authority che lei presiede. Quali sono, nei fatti, gli strumenti di collaborazione fra l'Authority e gli enti locali e le regioni? Abbiamo una copertura di dati abbastanza rilevanti rispetto all'intero Paese, dunque possiamo vedere anche gli squilibri che, immagino, ci siano da regione a regione?
Un altro elemento che lei ha citato - non so se lei ha dati più precisi al riguardo - è il problema della giurisdizionalizzazione dell'intera materia. Un dato che mi ha colpito in una recente indagine è che le imprese investono circa il 40 per cento delle loro risorse sul contenzioso e sugli affari legali, anche in termini di prevenzione, piuttosto che su aspetti tecnici. In altre parole, le imprese preferiscono assumere avvocati piuttosto che ingegneri. A questo riguardo, al di là dell'arbitrato, quindi del civile, esiste una valutazione anche rispetto all'impatto in materia penale, in conseguenza anche della nuova normativa, quindi anche in termini di misure preventive?
Inoltre, mi sembra che negli ultimi anni si sia diffusa e sia sempre più forte la tendenza a far precedere i grandi lavori da tavoli di consultazione, di cui fanno parte anche le forze di polizia e la stessa autorità giudiziaria. Non riesco a capire, tuttavia, chi controlla chi, perché questo dovrebbe essere un compito che spetta a un'autorità piuttosto che a un tavolo di consultazione pseudo-preventivo, sul quale anche rischiamo il controllo.
Vorrei capire, a prescindere da queste considerazioni, se siamo in grado di dare una valutazione, per lo meno allo stato degli atti. È vero che i tavoli sono di solito costituiti sulla base delle infiltrazioni mafiose, ma generalmente diventano poi veri e propri tavoli sulla gestione degli appalti.
Do la parola al presidente Giampaolino per la replica.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Signor presidente, prima di rispondere alle domande poste, tutte interessanti, mi consenta soltanto di segnalare alla Commissione il problema del finanziamento delle autorità. Vi sono differenze che hanno dato luogo a qualche inconveniente, di cui noi siamo stati una delle maggiori vittime. Il finanziamento delle autorità è vario, ma il nostro, ad esempio, è sostanzialmente dovuto agli operatori del mercato, ai quali noi rendiamo conto. Il loro contributo si


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concretizza nel momento dell'iscrizione alla gara e consiste in un apporto molto limitato, di pochi euro.
Aver dovuto spiegare ai nostri stakeholders che, in base a una disposizione della legge finanziaria, parte di queste risorse erano destinate ad altri mercati, ad altre situazioni, specie in presenza di una disparità di trattamento alla quale prima ho fatto cenno, non tanto del collegio - che potrebbe non rilevare - ma del personale tutto, ha creato notevoli disagi che sono stati rappresentati nelle sedi opportune.
Noi siamo del parere che il finanziamento debba essere in parte pubblico e in parte rimesso al mercato e che si trovi, per le autorità che non fruiscono di questa possibilità, un' indicazione di massima.
Passo ora alle domande, seguendo l'ordine con il quale sono state formulate. Senza dubbio l'onorevole Misiti, con la sua vasta esperienza, ha ribadito quanto io mi ero permesso di segnalare, vale a dire la iper-regolamentazione del settore.
Senza dubbio, una semplificazione sarebbe necessaria in linea generale, ma ancora di più in questo settore. Mi sono permesso di indicare che la regolamentazione, come l'invasività giudiziaria di cui ho parlato e alla quale si riferiva lei, presidente, è uno dei momenti segnalato dalle stesse imprese, che vorrebbe, in un certo senso, l'arretramento del legislatore, del normatore nel senso tecnico della norma, ossia di chi pone le regole, che è lo stesso soggetto che agisce sul mercato.
Una soluzione più radicale, ma forse non del tutto matura, sarebbe quella di una legislazione di principio nella materia - poi affronterò il problema delle regioni - che rimettesse a un'autorità dotata e opportunamente calibrata la reale regolazione del settore, come avviene in altri ambiti. Direi che la regola più duttile, sentiti gli operatori del mercato, rivolgendosi ad organo neutrale e non al detentore del potere, protagonista esso stesso del mercato, sarebbe una soluzione avanzata e significativa.
L'Autorità ha posto in essere, negli ultimi tempi, degli atti che ha chiamato «regolatori», di determinazione, che hanno accompagnato la legislazione, specialmente la più recente e significativa, come quella in materia di project financing. Abbiamo riferito i nostri pareri al Parlamento, sempre denunciando la iper-regolamentazione del settore.
Passo ora al tema della Protezione civile, o meglio alla legislazione derogatoria riferita alla stessa, poiché molti eventi non riguardano la Protezione civile in senso tecnico. Lei, onorevole Misiti, proviene da un ministero nel quale si allocava la Protezione civile, quello dei lavori pubblici. L'aspetto grave della legislazione derogatoria è che la deroga avviene proprio con norme che non incidono sulla velocizzazione, perché si tratta di una vigilanza ex post, ma ancora più grave è che vengano sottratti elementi di conoscenza, in quanto viene derogata anche la norma che riguarda l'Osservatorio, cioè l'articolo 7 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Noi abbiamo rappresentato questo aspetto al Governo, per non parlare degli inconvenienti pratici sostanziali: ad esempio, le opere per le Olimpiadi di Torino - al riguardo abbiamo fatto una segnalazione apposita - sono state completate tre o quattro anni dopo, mentre la connessione di molte di queste opere all'evento eccezionale - che di per sé non è pertinenza della Protezione civile - è stata posta in essere successivamente.
A questo problema dell'iper-regolamentazione mi permetterei di collegare la domanda dell'onorevole Tassone sulla concentrazione delle 13.000 stazioni appaltanti e sull'esperienza degli sportelli unici. Noi riteniamo - non è un plurale maiestatis, ovviamente, ma mi riferisco all'autorità che ho l'onore di rappresentare - che la concentrazione delle stazioni appaltanti sia uno dei nodi centrali di questa materia. Intendo dire che un nodo centrale è anche la pubblica amministrazione e la sua efficienza, la sua preparazione tecnica.
Anche a seguito di indicazioni dell'OCSE, riteniamo che la preparazione sia la prima difesa anche in vista di situazioni e fenomeni patologici. Ora, una concentrazione


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delle stazioni appaltanti consentirebbe di avere del personale più preparato e - absit iniuria verbis - più controllabile. Abbiamo notizia di qualcuno degli sportelli misti che ha funzionato, di altri che hanno cominciato a funzionare bene e poi non hanno più funzionato. Uno dei problemi del settore è quello della pubblica amministrazione, della varietà delle stazioni appaltanti, che vanno dalla comunità montana all'università. Occorre una struttura preparata - abbiamo l'esempio di un grossissimo appalto in cui il rettore non ha la struttura tecnica per seguirlo - e dedicata alla materia, per quanto riguarda i lavori pubblici.
Il problema dei servizi e delle forniture si sposa con quello delle centrali di committenza, ma sarebbe troppo lungo parlarne oggi.
È stato chiesto quali siano i poteri dell'Autorità. Direi che si tratta di un tema centrale. Nella visione originaria di un organo di garanzia, ossia di una vigilanza fatta per il Parlamento - mi riferisco a una funzione di garanzia che si aggiunge alle visioni classiche delle funzioni, ossia legislazione, giurisdizione e amministrazione - non si voleva che questa funzione di garanzia si traducesse in un rapporto di controllo o in una funzione essenzialmente afflittiva. Sono previste delle sanzioni, ma sono strettamente strumentali, ad esempio quando non si avviano gli atti, mentre alcune, che riguardano la validità delle procedure di gara, sono più rilevanti. Ad esempio, tali sanzioni si applicano nel caso in cui un'impresa non abbia dichiarato il vero allorché ha indicato i suoi requisiti. Altre sanzioni sono previste, inoltre, in materia di SOA per i loro adempimenti.
Se, però, come credo, la domanda si riferisce al momento conclusivo, realizzatore in modo indiretto dei valori di cui l'Autorità è portatrice - ad esempio, se si riferisce all'annullamento dell'atto illegittimo - questo potere sostanzialmente non esiste, come non esiste quello che noi ci eravamo permessi di sottolineare in varie sedi, ossia la sanzione per il non rispetto della legge, quella che con termine tecnico antico si chiamava «responsabilità formale». Se si prevede la pubblica gara, ma poi si procede con trattativa privata, si potrebbe prevedere una sanzione. Questo, però, non è stato possibile, perché ci è stato opposto che, in questo modo, ancor più si rallenterebbe l'azione dell'amministrazione e i funzionari rifuggirebbero dalle responsabilità.
Permettetemi di formulare una notazione a proposito del recepimento della Direttiva ricorsi. Nel corso di un giudizio di parti, è stata data al giudice amministrativo la possibilità di sanzionare il funzionario che non ha seguito le norme in materia di aggiudicazione. Oltre all'annullamento della gara, la condanna dell'amministrazione, la restituzione dell'appalto a chi, secondo il giudice, ne aveva diritto, è stata prevista anche una sanzione per il funzionario responsabile.
Questo potrebbe inquadrarsi in quella giurisdizionalizzazione del settore di cui dicevamo. Onorevole Tassone, la sua domanda - è il caso di dire in cauda venenum, poiché l'aspetto penale è uno dei più delicati - merita una risposta accorata e mesta da parte mia: purtroppo, non esiste una reale effettività del potere dell'Autorità, se non come moral suasion nei confronti delle imprese.
Un'autorità - non come organo ma come sostanza - in verità si è avuta nel caso dei precontenziosi: i nostri pareri sono stati seguiti nel 98 per cento delle stazioni appaltanti. Questo aspetto è confortante. Tuttavia, l'argomento della chiusura del sistema, che è la sostanza della sua domanda, deve essere tenuto presente per tutte le autorità, perché un potere regolatorio che non trovi una sua effettività, secondo la mia modestissima esperienza e a mio modestissimo avviso, può dare luogo a problemi.
Passo alle domande poste dall'onorevole Lanzillotta. Per quanto riguarda la restrizione della concorrenza, la sua domanda, onorevole, può essere intesa in due modi. La proliferazione della legislazione regionale può essere uno dei modi di restrizione della concorrenza, come la iper-regolamentazione a monte. Infatti, in


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Lombardia ad esempio, in materia di project financing, fino a qualche anno fa non era prevista la prelazione, mentre la legislazione nazionale la prevedeva, o viceversa, prevedendo la legislazione nazionale la prelazione, in virtù della nuova sentenza della Corte costituzionale, di regola, questo non potrebbe avvenire. Non sempre, però, lo screening da parte del Governo centrale delle leggi regionali - lei è maestra per essere stata titolare del Ministero per gli affari regionali - si fa carico di valori di fondo super partes e questa è anche una delle ragioni di essere delle autorità.
Ci sono state leggi - non voglio fare esempi nominativi - chiaramente in contrasto non solo con alcuni princìpi legislativi ma con sentenze della Corte costituzionale, che non sono state impugnate. In questo senso, quindi, una legislazione variegata, ripetitiva e proliferante di per sé può essere restrittiva della concorrenza, ma questi casi non ci sono stati segnalati se non in forma di ipotesi. Le potrei far avere una scheda in proposito, ma io ricordo solo qualche caso di una preferenza dello ius loci della sede dell'impresa.
Per quanto riguarda i costi standard, purtroppo essi furono previsti per i lavori pubblici e i nostri studi, in verità, si sono rivolti proprio verso questo settore, perché era quello originario dell'Autorità. È attualmente in corso un'indagine sulle forniture farmaceutiche e, in questo ambito, stiamo studiando questi aspetti, poiché è uno dei settori che ha maggiormente richiamato la nostra attenzione. Lei faceva altri esempi relativi ai servizi idrici e ai trasporti locali. Mentre è stato molto studiato l'aspetto dell'investitura, dell'aggiudicazione, dell'in house o meno di questi servizi, quello dei costi standard - se la memoria in questo momento non mi tradisce - non è stato preso in considerazione, sebbene io ritenga necessario che lo si faccia.
Devo dire che i servizi pubblici occupano il 33 per cento sia del mercato che del nostro settore d'esame e le forniture il 22 per cento, mentre solo il 40 per cento circa riguarda adesso i lavori pubblici. Il «corriere» - per usare un termine burocratico ma visivo - della nostra Autorità è preponderante proprio in materia di servizi e forniture (in particolare servizi), il che dice come l'accorpamento sia stato necessario.
L'onorevole Lanzillotta - devo dire che il suo apporto, onorevole, è stato per noi di grande significato e molto seguito dall'Autorità - ha posto una domanda circa un nostro coinvolgimento nella legge che riguarda questi servizi. Noi non siamo stati coinvolti, ma riteniamo che debba essere molto studiato il momento dell'appalto. Lei ricorderà che noi volevamo una partecipazione diretta e chiedevamo che il parere non fosse chiesto solo all'Antitrust, che si occupa delle privative del mercato, ma che la concorrenza fosse garantita anche a valle.
Abbiamo seguito e seguiamo con attenzione, anche ai fini del regolamento che dovrà essere emanato, la materia dei servizi. La nostra indagine sul servizio idrico integrato ha avuto come obiettivo e ha portato al risultato della distinzione tra gli affidamenti in house presenti e quelli che devono venire meno entro la fine dell'anno (ecco, un esempio dell'effettività della nostra azione: abbiamo segnalato gli affidamenti che devono venire meno negli ambiti degli ATO e via dicendo). Tale principio può essere seguito anche in materia di trasporti, dove è in corso un'indagine. Purtroppo, però, non facciamo parte della commissione tecnica alla quale lei faceva riferimento.
Passo alle domande della presidente Santelli, che ha toccato due punti molto delicati e dolenti della nostra azione. Non vorrei però ridurre la risposta a un'indicazione sull'attività dell'Autorità che ho l'onore di presiedere, ma vorrei offrire alla Commissione elementi validi anche per le altre autorità e perché le criticità che la nostra Autorità denuncia siano tenute presenti in una visione di carattere generale.
Come mi sono permesso di dire prima, richiamando l'attenzione della Commissione, è opportuno che nelle autorità non


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si vedano solo, come si fa di solito, istituzioni volte a garantire la libertà del mercato, il rapporto neutrale fra il momento istituzionale e l'economia, e non si tenda solo ad esaltare il momento dell'imparzialità di istituzioni pubbliche, il legame con il Parlamento e, soprattutto, con l'ordinamento comunitario. Tra le funzioni delle autorità, infatti, va ricordata quella di essere, in un sistema pluristituzionale, un centro unitario di attenzione ad un settore o ad un interesse. Si tratta di un connotato che non sempre viene sottolineato nella maniera dovuta.
L'originario disegno - ho già avuto modo di dirlo nel corso di un'altra audizione presso la I Commissione - era quello di un osservatorio centrale e di sezioni regionali dello stesso. È necessario che però il sistema funzioni in quanto sistema federativo, cioè con una coerenza di dati, recepimento, rilevazione e tempestività di comunicazione, diversamente non è un sistema. Ciò comporterebbe, peraltro, un grande dispendio di risorse e pericoli di offrire informative non esatte al mercato, al Parlamento e alla stessa azione di vigilanza. L'importanza di questo sistema è quello di rendere la vigilanza obiettiva, autonoma, prescindendo dalla rappresentazione, ma rilevando l'anomalia dallo studio dei dati.
Purtroppo rileviamo - questo è stato oggetto anche di una mia precedente audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni - un funzionamento del sistema non armonico, non coordinato, non tempestivo.
Con la Conferenza Stato-regioni abbiamo sottoscritto un protocollo e ne abbiamo sottoscritti anche con i singoli osservatori regionali (non con tutti, ma stiamo procedendo). L'importante, lo ribadisco, è che il sistema funzioni completamente, altrimenti, come capita nell'informatica, non funziona per niente.
Ultimo punto su cui mi soffermo è la giurisdizionalizzazione. Lei ha toccato, presidente Santelli, un punto che io avevo definito «invasività giudiziaria» del settore. È vero quello che lei dice e che in genere viene tradotto in un'immagine colorita, ossia che gli uffici legali delle imprese sono più ricchi degli uffici tecnici. Questo è molto grave, come ho già detto nella mia esposizione, perché finisce per configurare la stessa impresa, nel senso che l'attenzione al momento giurisdizionale, che segue quasi sempre l'appalto, induce l'impresa a un'offerta anche non congrua. In altre parole, la concorrenza non vive perché non si fonda su quello che è il proprium e il bene maggiore a cui essa dà luogo, cioè l'innovazione.
Lei faceva riferimento al penale. Questa Autorità, come ho detto prima, era nata e vuole vivere per evitare una delle patologie del sistema, cioè l'irrompere del giudice penale nella materia. L'amministrazione deve vivere come ordinamento che trovi in se stesso i suoi rimedi, mentre quella del giudice penale è un'altra funzione.
Lei richiamava, inoltre, un problema che noi ci siamo posti relativamente ai tavoli di consultazione. Al riguardo, venerdì ho in programma un incontro con il Capo di gabinetto del Ministero dell'interno. In linea teorica, la distinzione, come lei stessa ha detto, è molto semplice: l'uno guarda l'antimafia, per parlare di un problema patologico eclatante e grave, l'altro...

PRESIDENTE. Il fatto è che sono gli stessi problemi.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sì, senza dubbio sono gli stessi problemi, perciò avremo una riunione apposita, e abbiamo anche stabilito un protocollo con la Direzione antimafia, con il procuratore Grasso, con cui siamo in contatto. L'apporto dell'Autorità molto spesso è tecnico.

PRESIDENTE. Voi siete presenti nel tavolo di consultazione?


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LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sì. Sono stato proprio io a pormi fin dall'inizio il problema di non far rifluire nel penale quella che è, invece, una funzione di vigilanza più fisiologica, dal momento che invece l'intervento del giudice penale può essere definito chirurgico.
Molto risiede anche nella unificazione dei dati e quindi nella banca dati. Mi permetto di concludere ribadendo che la trasparenza e la visione generale sono la migliore forma per garantire correttezza ed evitare inconvenienti.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Giampaolino per il suo intervento e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16,20.

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