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Commissioni Riunite (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V Camera)
AUDIZIONE
14.
INDAGINE CONOSCITIVA
5.
Giovedì 31 marzo 2011
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

La Loggia Enrico, Presidente ... 3

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328) (ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati):

La Loggia Enrico, Presidente ... 3
Franco Paolo, Presidente ... 3 6 7 8 9 11
Bernini Bovicelli Anna Maria (PdL) ... 5 6
Causi Marco (PD) ... 6 8
D'Ubaldo Lucio Alessio (PD) ... 5 9 11
Nannicini Rolando (PD) ... 9
Perugini Salvatore, Sindaco di Cosenza e vicepresidente dell'ANCI ... 3 9
Rosati Antonio, Assessore al bilancio della provincia di Roma e coordinatore UPI assessori al bilancio ... 7 10
Tosi Flavio, Sindaco di Verona ... 6 10

ALLEGATO: Documento consegnato dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI ... 12

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Seduta del 31/3/2011


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ALLEGATO

AUDIZIONE
COMMISSIONE BICAMERALE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART.16 DELLA LEGGE N. 42 DEL 5 MAGGIO 2009 IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI
Roma, 31 marzo 2011

In premessa, appare necessario riportare quanto recita l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione: «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».
Nell'ambito dell'architettura del federalismo fiscale, come delineato dall'intera disposizione costituzionale, tale previsione assume un preciso ruolo e significato.
Abbiamo, infatti, un quadro normativo che prevede da un lato in via «ordinaria» il concreto riconoscimento dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa agli enti territoriali, attraverso l'attribuzione di risorse autonome secondo le forme di entrata indicate, finalizzate a finanziare integralmente le funzioni pubbliche di ciascun livello di governo, con il conseguente venir meno dei trasferimenti ad eccezione di quelli a titolo perequativo e dall'altro in via «straordinaria» stanziamenti a carico dello Stato, finalizzati a far fronte a situazioni particolari e destinati a singoli e determinati Comuni, Province e Regioni.
Quest'ultima previsione, quindi, è tesa a garantire che, pur essendo superato il sistema di finanza derivata, è necessario prevedere un complesso di regole e procedure che consentano allo Stato di intervenire rispetto a determinate situazioni sul territorio nazionale per erogare risorse per finalità, quali lo sviluppo, la promozione dei diritti alla persona o per far fronte a ulteriori spese a cui singoli enti possono essere chiamati.


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L'articolo 16 della legge n.42 del 2009, con l'obiettivo di dare attuazione alla previsione costituzionale richiamata in premessa, detta i principi e i criteri direttivi stabilendo che gli interventi sono finanziati con contributi speciali a carico del bilancio statale, con finanziamenti dell'Ue che non possono essere sostitutivi dei primi. Tali finanziamenti devono confluire in appositi fondi a destinazione vincolata assegnati a Comuni, Province e Regioni. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.
Ad avviso dell'ANCI e dell'UPI lo schema di decreto legislativo oggetto del parere non è conforme alla disposizione costituzionale e non rispetta i principi e criteri di delega. In considerazione di ciò non è stata data intesa in sede di Conferenza unificata.
Nel merito del provvedimento, si fa presente che esso evidenzia numerose e sostanziali criticità.
In via generale un chiaro contrasto con la disposizione costituzionale che la norma di delega con questo provvedimento intende attuare.
Il testo, infatti, estromette il livello locale privilegiando il rapporto Stato Regioni, in quanto sussiste un vizio originario derivante dalla tipologia di risorse individuate per finanziare gli interventi speciali. Si tratta delle risorse rientranti nei fondi FAS, oggi destinate alle Regioni, e prevalentemente alle aree del mezzogiorno. In considerazione di ciò, il provvedimento si limita a modificare le regole e le procedure di assegnazione dei fondi FAS e ad avviso dell'ANCI e dell'UPI, ciò non attiene o comunque non è l'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
Il Fondo per le aree sottoutilizzate viene diversamente nominato e vengono introdotte regole parzialmente diverse di assegnazione degli stanziamenti e di individuazione degli interventi che devono interessare solo il livello regionale o sovra regionale, così di fatto non coinvolgendo nell'individuazione delle opere il livello locale, in contrasto con la previsione costituzionale e la norma di delega.
È necessario invece specificare che il finanziamento riguarda progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale, regionale e locale. Non risulta accettabile che in sostanza siano individuati in via preferenziale quali soggetti pubblici promotori dello sviluppo le sole Regioni.
Inoltre, si dà attuazione in modo parziale alla stessa norma di delega, richiamando soltanto le finalità relative allo sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale e la rimozione dei relativi squilibri, non contemplando invece le finalità della solidarietà sociale e la promozione dei diritti della persona, nonché senza disciplinare le modalità per l'assegnazione di stanziamenti straordinari per far fronte a scopi sopraggiunti ed eccezionali (si pensi da ultimo ad esempio al finanziamento dell'EXPO, che potrebbe e dovrebbe naturalmente rientrare in questa fattispecie
Su questo, infatti, è bene precisare che ANCI e UPI chiedono di dare completa ed esaustiva attuazione alla disposizione costituzionale anche istituendo nuovi fondi per far fronte alle altre finalità. Pertanto si chiede da un lato di stabilire la destinazione di una percentuale


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degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione anche alle altre finalità previste dalla disposizione costituzionale, nonché di introdurre la previsione secondo cui annualmente la legge di stabilità finanzia con un apposito Fondo eventi o interventi straordinari che riguardano determinati Comuni, Province e Regioni.
È inoltre opportuno segnalare la necessità di prevedere che l'utilizzo degli stanziamenti avvenga al di fuori delle regole del Patto di stabilità.
Il testo poi non soddisfa anche sul piano delle regole procedurali relative alla definizione delle modalità e dei criteri per definire gli interventi. In particolare, si ritiene non motivabile, se non con il riferimento appunto alla tipologia delle risorse, la suddivisione in percentuale (85%- 15%) fra le aree del Paese, vincolo rigido del riparto degli stanziamenti che non risponde ad alcun principio costituzionale o di delega, il cui risultato è conservare la situazione esistente, di fatto già indirizzando nell'individuazione dei destinatari e delle relative risorse. È certamente noto che i principali squilibri economico-sociali sono presenti nel mezzogiorno, ma è giusto rimettere alle decisioni del Governo e alle sedi di concertazione la scelta del riparto che può in seguito ad eventi eccezionali ed imprevedibili obbligare a suddivisioni diverse, considerate anche le altre finalità individuate dalla Costituzione.
Per quanto riguarda le procedure si chiede di garantire il costante coinvolgimento degli enti costituzionali in tutte le varie fasi procedurali individuate e nella destinazione degli stanziamenti speciali e soprattutto di utilizzare l'occasione per correggere i difetti attuali: si pensi al ruolo del CIPE e alle relative delibere che rimangono spesso atti incompiuti, magari prevedendone un superamento concentrando la fase nella sola Conferenza unificata, come dispone la norma di delega.
Per quanto riguarda la previsione relativa ai contratti istituzionali di sviluppo, si tratta di una rivisitazione dell'intesa istituzionale vigente. Su questo è comunque indispensabile inserire la stipula anche con gli enti locali interessati.
Si ritiene infine che il provvedimento venga trattato congiuntamente allo schema di decreto interministeriale relativo alla perequazione infrastrutturale.
La procedura proposta, escludendo i comuni e le province che realizzano almeno il 50% degli investimenti del paese, rischia di non risolvere uno dei problemi posti, l'esperienza del mancato utilizzo dei fondi europei dovrebbe indicare una diversa linea di intervento che coinvolga tutti gli attori istituzionali, specialmente coloro che hanno la capacità di intervento.

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