Audizione del presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, Giovanni Prestipino:
Migliavacca Maurizio, Presidente ... 3 5 6 8
Commercio Roberto Mario Sergio (Misto-MpA) ... 6
Lenzi Donata (PD) ... 6 7 8
Nannicini Rolando (PD) ... 5
Orsini Andrea (PdL) ... 6 8
Prestipino Giovanni, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ... 3 5 6 7 8
La seduta comincia alle 15,20.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, dottor Giovanni Prestipino.
Ringrazio il presidente Prestipino per aver voluto accogliere l'invito della Giunta ad intervenire ad una audizione che, come sappiamo, costituisce una tradizionale ed importante occasione di confronto con l'organo che, soprattutto nel vigore dell'attuale legge elettorale, riveste un ruolo determinante nel procedimento di calcolo e assegnazione dei seggi a livello nazionale.
Ricordo che la Giunta procederà all'odierna audizione sulla base della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 7 del proprio regolamento, che le consente di avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo di cui al capo XXIII del Regolamento della Camera. In base alla prassi le audizioni si svolgono nel rispetto dei criteri più volte enunciati dalla Presidenza della Camera, volti ad evitare che le audizioni facciano riferimento a singoli casi o procedimenti inerenti l'attività di verifica dei poteri.
Invito il presidente Prestipino a svolgere la sua relazione introduttiva.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Ho assunto l'incarico di presidente dell'ufficio centrale soltanto in questa ultima tornata elettorale. Devo dire che il procedimento si è svolto nel modo più regolare possibile per ciò che concerne le operazioni che hanno preceduto la tornata delle votazioni.
Ho fatto notare al presidente Migliavacca talune questioni che sono state poste al vaglio dell'ufficio elettorale centrale e che meriterebbero, a mio avviso, oltre ad un attento esame da parte della Camera, anche un intervento dei due rami del Parlamento per modificare o interpretare alcune norme elettorali in modo da non farne emergere le attuali insufficienze.
Mi riferisco, in particolare, a quei casi in cui vi è stata da parte delle corti di appello e del Ministero dell'interno una esclusione di liste e contrassegni elettorali per cui, a seguito della impugnazione che la legge elettorale prevede possa essere fatta davanti all'ufficio elettorale centrale della Corte di cassazione, l'ufficio elettorale centrale medesimo ha confermato l'esclusione di quei contrassegni considerando il loro carattere di confondibilità con altri contrassegni già appartenenti a partiti politici presenti nell'ultima e nella precedente legislatura e quindi facenti parte del Parlamento.
Nel caso di specie si viene a verificare - a mio avviso - una mancanza di tutela, così come è poi risultato e così come gli organi di stampa hanno rilevato. Infatti, tali liste, escluse a causa della esclusione del proprio contrassegno, hanno proposto ricorso al TAR e in seguito al Consiglio di Stato avverso la decisione dell'ufficio centrale elettorale della Cassazione.
Mentre il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo o, meglio, il difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione non appartenesse ad alcun giudice
della Repubblica italiana bensì solo spettando alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, viceversa, il Consiglio di Stato, mutando giurisprudenza rispetto ad una pronuncia risalente al 2006, ha invece affermato la propria giurisdizione. A questo punto, in seguito ad un ricorso presentato presso le sezioni unite della Corte di cassazione proprio in materia di giurisdizione (nel ricordare che il presidente della Corte di cassazione è stato molto rapido nella convocazione delle parti e nella fissazione dell'udienza, lascio, Presidente, a disposizione della Commissione la relativa decisione) le sezioni unite hanno ribadito una giurisprudenza da esse già affermata in precedenza, e cioè il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice della Repubblica, in quanto tale giurisdizione appartiene alla Giunta delle elezioni. Relativamente a tale questione il problema si pone visto che la Giunta, mentre in passato aveva affermato la
propria competenza a decidere su casi come quello indicato, oggi ha modificato il suo indirizzo.
La prima cosa che mi viene in mente è che, qualora la Giunta delle elezioni, su un ricorso che venisse eventualmente posto davanti ad essa da uno di quei partiti che si sono visti escludere il proprio contrassegno (e che quindi non hanno partecipato alla tornata elettorale), si pronunciasse nel senso di non avere la competenza a decidere sulla fase del procedimento elettorale che precede le votazioni, bensì soltanto sulla legittimità dei componenti della Camera una volta eletti, tali partiti ricorrenti rimarrebbero privi di tutela giuridica e - a mio avviso - verrebbero ad essere violate situazioni di diritto soggettivo, che resterebbero completamente prive di garanzia.
Al presidente Migliavacca ho rappresentato anche un'altra incongruenza: nel caso in cui la Giunta delle elezioni si ritenesse competente e per ipotesi affermasse che l'ufficio elettorale centrale non aveva deciso legittimamente in merito alla esclusione del contrassegno, ciò che ne conseguirebbe sarebbe la necessità di ripetere tutto il procedimento elettorale e le votazioni medesime.
È questo il motivo per cui le Camere debbono mettere una parola definitiva su questo punto, che mi pare essenziale sottolineare. Si tratta di una questione di particolare rilevanza, non solo giuridica ma anche pratica.
I componenti dell'OSCE - lo accennavo al presidente Migliavacca prima della riunione di oggi - hanno rilevato tale incongruenza e sono venuti a controllare le elezioni; e durante il procedimento elettorale, quando sono venuti presso la Corte di cassazione, hanno voluto avere una spiegazione relativa a tutte le varie fasi dell'iter elettorale fino alla proclamazione degli eletti, dimostrando altresì di essere ben informati e di avere una particolare attenzione per questo argomento. I provvedimenti dell'ufficio elettorale centrale della Corte di cassazione sono a disposizione della Giunta delle elezioni, qualora volesse acquisirli.
Vorrei aggiungere che non spetta a me suggerire ai due rami del Parlamento quali siano le strade da percorrere, che ritengo comunque essere tre: in primo luogo, qualora si stabilisse che la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo, occorrerebbe che quest'ultimo potesse pronunciarsi in via definitiva emanando una sentenza e non un provvedimento d'urgenza (cosiddetto provvedimento cautelare). Qualora, infatti, il giudice amministrativo emanasse il provvedimento cautelare (per ipotesi, un provvedimento di ammissione) e poi, ad elezioni compiute, spuntasse fuori una sentenza diversa, non si porrebbe il problema.
La seconda ipotesi potrebbe essere quella di stabilire che la giurisdizione spetti all'ufficio elettorale centrale della Corte di cassazione e che quindi, nel caso in cui ad essa spetti decidere sulla legittimità o illegittimità dei contrassegni o delle liste, la sua funzione non sia più amministrativa bensì giurisdizionale, prevedendo in tal caso un sistema di impugnazione immediata e rapida dinanzi alla Corte di cassazione o alle sezioni unite.
Un'altra ipotesi, infine, potrebbe essere quella di istituire un organismo - quale che sia - che possa però prendere una decisione rapida e immediata, considerato che l'articolo 61 della Costituzione prevede termini definiti.
PRESIDENTE. Ringraziamo il presidente Prestipino che ha sollevato un problema assolutamente rilevante, che è stato e sarà all'attenzione sia della Giunta delle elezioni sia del Parlamento nel suo complesso.
Intendo rivolgere una domanda al presidente Prestipino in punto di diritto, senza andare ad esaminare i casi concreti: che valutazione darebbe, presidente, di un ricorso con il quale si contestasse l'avvenuta attribuzione dei seggi ad una lista coalizzata che non abbia conseguito il 2 per cento dei voti validi sul piano nazionale e che sia stata anche l'unica lista della coalizione a non raggiungere la predetta soglia?
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Presidente, se lei me lo consente, preferirei non esprimermi su questo punto.
PRESIDENTE. Va bene.
Do ora la parola agli onorevoli deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni
ROLANDO NANNICINI. Presidente, nella assegnazione dei seggi per le liste collegate la legge prevede che si tenga conto non del valore percentuale bensì del valore assoluto. In tal caso si può comprendere che, rispetto alla circoscrizione, per poche centinaia di voti un cittadino diventi nostro collega e un altro no. Noi ci fidiamo molto del suo lavoro, che è stato celere e interessante; a tale proposito potrebbe darci qualche suggerimento in merito alla questione indicata, per quanto riguarda le verifiche non soltanto relative alle singole circoscrizioni, ma anche in termini di dati assoluti?
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Sia questo ultimo punto sia quello segnalato dal presidente sono argomenti particolari sui quali, a mio avviso, dovrebbe essere emanata dal Parlamento una norma di interpretazione autentica. Allo stato delle cose, noi dobbiamo interpretare la norma esistente.
Le nostre decisioni si sono allineate ad una interpretazione derivata dalle precedenti elezioni, dunque ci siamo uniformati senza poter innovare e senza volerlo fare, perché così sembrava giusto a me e a tutti i componenti dell'Ufficio; del resto a suo tempo non era stata sollevata alcuna questione e abbiamo quindi ritenuto di doverci attestare su quella linea. Devo dire tuttavia che anche su questo punto potrebbe sorgere qualche perplessità.
PRESIDENTE. Approfitto per farle una domanda relativa al meccanismo di compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie. Sul punto emerge infatti un problema riguardante il nesso tra il meccanismo di compensazione e il principio di rappresentatività territoriale delle singole circoscrizioni. Vorrei sapere se tale principio potrebbe essere ostativo di misure quale lo spostamento di seggi tra circoscrizioni, in esito ad uno scambio tra liste eccedentarie e liste deficitarie che finiscano per condurre ad una alterazione dell'iniziale ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Si può verificare uno scambio di seggi, anzi, si è verificato.
PRESIDENTE. Sì, ma tale scambio, alla luce della Costituzione, tutela la rappresentanza territoriale? È un altro problema aperto.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. È un altro problema aperto, infatti, perché lo scambio non avrebbe senso. Qualche presidente di ufficio circoscrizionale presso le Corti di appello proprio in questi
casi ci ha telefonato chiedendo con preoccupazione come potesse accadere: eppure è avvenuto!
ANDREA ORSINI. È il caso di un parlamentare eletto con i voti di una circoscrizione nella propria regione, ma non in ambito nazionale.
PRESIDENTE. Credo che lei sia un testimone di questo caso!
ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO. Presidente, come si risolve il problema tra la previsione costituzionale e la norma della legge elettorale sulla mancata attribuzione di seggi che vanno attribuiti ad altri? Come si dipana questo problema? Di fatto c'è un vuoto.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Non c'è un vuoto, perché poi in via interpretativa si arriva ad un'attribuzione.
È comunque un grosso problema di cui mi rendo conto. Vi è una lesione per un aspirante parlamentare, che in tal modo subisce un vulnus.
ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO. E l'organo competente?
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. La nostra competenza è quella di assegnare i seggi e quindi noi dobbiamo necessariamente stabilire il numero dei seggi per circoscrizione; poi saranno le Corti di appello, sulla base della cifra da noi fornita per ogni lista su ogni circoscrizione, a fare la conta di coloro che hanno diritto.
ANDREA ORSINI. L'attuale legge elettorale non consente più, di fatto, che si creino situazioni di seggi vacanti come quella verificatasi nel 2001. In linea teorica non sarebbe impossibile, neanche con questa legge elettorale, nel caso in cui vi fosse una lista insufficiente come capienza: cosa potrebbe accadere in questo caso?
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. È evidente che la lista resta capiente, perché non ha indicato un numero di candidati uguali a quelli che poi avrebbe dovuto percepire, i quali quindi vengono assegnati alle altre liste attraverso un meccanismo che è previsto e regolato.
ANDREA ORSINI. Nella vigente legge esiste una norma di chiusura.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Certo che esiste.
ANDREA ORSINI. Quindi non si può più creare una situazione di seggi vacanti.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. No, non c'è un vuoto: tutti i seggi vengono assegnati.
DONATA LENZI. Sposterei l'attenzione anche sulla parte concernente lo scrutinio.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. No, l'Ufficio elettorale centrale non si occupa dello scrutinio. Noi recepiamo i verbali...
DONATA LENZI. No, la parte di recezione...
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. I vari seggi elettorali trasmettono i dati degli scrutini agli uffici elettorali presso le corti d'appello...
DONATA LENZI. No, intendevo dire nella fase finale, non in quella dell'ammissibilità, fase finale in cui arrivano i dati elettorali e che nella tornata elettorale
precedente suscitò molta attenzione. Volevo sapere se questa volta è andato tutto liscio o se vi sono state difficoltà.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Sì, secondo quanto mi risulta, onorevole. Il problema però - lo ripeto - non riguarda l'Ufficio elettorale centrale della Corte di cassazione, ma gli uffici elettorali delle singole corti di appello.
In quella fase qualche discrepanza esiste. Il problema è questo: come voi sapete, il verbale delle operazioni elettorali nei singoli seggi elettorali (dove vi sono i presidenti e il segretario) deve essere redatto in triplice copia originale. Uno di questi originali deve essere trasmesso alla corte di appello.
Ora, un po' per incuria, un po' per mancata diligenza, un po' per ignoranza delle legge, un po' perché i presidenti di seggio debbono fare presto, capita molto spesso che non vi sia il verbale che deve essere recapitato alla corte di appello; allora le corti di appello - e questo lo dico per esperienza diretta, che risale ai tempi in cui facevo parte della corte d'appello di Roma e in cui ho partecipato tante volte alle tornate elettorali (essendo stato componente dell'ufficio elettorale presso la corte d'appello di Roma) - debbono rimboccarsi le maniche e reperire il verbale. Occorre infatti trascrivere i dati dei singoli verbali sui registri per poter fare la conta complessiva: si fa la conta complessiva delle singole liste regione per regione, dopo di che tutti gli uffici elettorali regionali trasmettono i dati in loro possesso all'Ufficio centrale nazionale. È lì che sorgono le difficoltà: debbono essere reperiti andando al comune, oppure si
trova anche materiale di scarto. È accaduto anche questo!
DONATA LENZI. Nella precedente tornata elettorale all'apertura delle buste durante lo scrutinio - abbiamo controllato a campione 178 seggi - ne abbiamo viste molte.
Noi ci eravamo posti il tema della preparazione dei presidenti, perché alcune delle cose che venivano fuori dai verbali erano evidente frutto di errore di impostazione originaria, di incapacità di capire cosa dovesse essere fatto (pur essendo una operazione apparentemente molto semplice, nel momento in cui si lavora al seggio non deve essere così). Il fenomeno della «squadratura» per cui non tornano i dati, incide altamente sulla circoscrizione «Estero», ma è presente in una certa percentuale anche nella circoscrizione «Italia»; a mio giudizio nella discussione dei punti da modificare - come stiamo facendo oggi - l'obiettivo che dovremmo darci sarebbe quello di arrivare a non avere «squadrature», se non almeno in una minima percentuale, e questo per completezza e trasparenza al momento della votazione e di tutto quello che comporta.
Un'altra cosa che non aiuta è che il dato, come viene trasmesso dall'Ufficio centrale circoscrizionale all'Ufficio centrale, non riporta tutti i dati.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Intende dire dall'Ufficio centrale delle corti di appello?
DONATA LENZI. Sì, dall'Ufficio centrale delle corti di appello: adesso non ricordo esattamente se manca quello dei votanti, però il modulo è incompleto rispetto al numero di dati che vengono trasmessi. Mi sembra che manchino le schede bianche e le schede nulle; in ogni caso, alla fine la mancanza di quel dato crea un problema.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Sì, perché devono combaciare tutti, il numero degli elettori e quello delle schede.
DONATA LENZI. Esatto! Allora questo elemento, che potrebbe facilmente essere aggiunto, finisce con l'essere una cosa piccola che però non si riesce a fare. L'altro problema è l'impossibilità per gli uffici circoscrizionali delle corti di appello
di intervenire in qualsiasi modo: non possono intervenire, possono solo guardare i verbali!
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Certo, hanno la possibilità di controllare le schede e i voti contestati.
DONATA LENZI. Questo comporta una certa difficoltà nel valutare pienamente il ruolo delle corti di appello: laddove vi siano delle contestazioni che andrebbero affrontate e risolte subito.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Lei ha ragione: di casi come quello descritto ne accadono. Io posso risponderle questo: se gli uffici presso le corti di appello dovessero mettersi a controllare i singoli voti, non basterebbero i giorni a disposizione, considerato che tra lo scioglimento del precedente Parlamento e la convocazione delle nuove Camere debbono trascorrere settanta giorni! In realtà, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali in questa ultima tornata elettorale sono stati da me pressati affinché inviassero i dati elettorali il più presto possibile per consentirci di trasmetterli agli Uffici della Camera dei deputati.
PRESIDENTE. Vorrei rivolgerle un'altra domanda. In una mia precedente esperienza ho partecipato ad una Commissione, costituita dall'allora ministro Pisanu, relativamente alla informatizzazione del sistema di voto, che però non è una questione di vostra competenza.
Riguardo invece alle vostre competenze e procedure, vorrei sapere se avete previsto un progetto di informatizzazione.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. Presidente, assolutamente no, perché la legge attuale non lo prevede. Noi dobbiamo applicare la legge elettorale esistente ed è solo sul cartaceo che si lavora.
ANDREA ORSINI. È più o meno garantista?
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. È più garantista per un verso, ma meno rapido per l'altro. Probabilmente, se si affinerà il sistema informatico in modo da essere esaminato, vagliato e infine varato, l'avvenire sarà, secondo me, sul voto elettronico.
ANDREA ORSINI. La garanzia sta sempre nella combinazione delle due cose.
GIOVANNI PRESTIPINO, Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale. La velocizzazione è molto importante, perché con essa si può valutare meglio il singolo caso.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, ringraziamo il presidente Prestipino per il contributo sicuramente utile che ci ha dato, nonché i colleghi che sono intervenuti.
Dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15,50.