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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione II

9.
Martedì 5 luglio 2011
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Bongiorno Giulia, Presidente ... 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Senatore Centaro: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento (Approvata dal Senato) ( C. 2364);
La Russa ed altri: Modifiche all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Interpretazione autentica della nozione di evento lesivo per l'ammissione ai benefici della sospensione o della proroga di termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura ( C. 728 );
Losacco ed altri: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori ( C. 1944 );
Volontè: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori ( C. 2564 ):

Bongiorno Giulia, Presidente ... 3 4 5
Caliendo Giacomo, Sottosegretario di Stato per la giustizia ... 3 5
Ferranti Donatella (PD) ... 4 5

ALLEGATO: Emendamenti ed articoli aggiuntivi ... 6

COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di martedì 5 luglio 2011


Pag. 6

ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.
1. 500. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, con le seguenti: previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo le parole: è sospesa fino all'esito dei relativi provvedimento, aggiungere le seguenti: Attraverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
1. 501. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole «riportato condanne» aggiungere la seguente: definitive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: né sia indagato o imputato per gli stessi reati.
1. 502. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.
1. 100. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
1. 1. Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).
2. 1. Contento.

Al comma 1, lettera d), al numero 1, capoverso «comma 7», sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 2, capoverso «comma 7-bis» la parola: parere è sostituita con la seguente: provvedimento.
2. 500. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.


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ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 41 del testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «usura di».
6. 040. Di Pietro, Palomba.

ART. 10.

Apportare le seguenti modifiche:
Al comma 1 dopo le parole: disponendo la comunicazione ai creditori aggiungere le seguenti: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: della proposta da effettuare aggiungere le seguenti: almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.
10. 1. Rao, Ria.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta equivale a mancata accettazione della proposta stessa.
12. 30. Rao, Ria.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

All'articolo 169 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:
2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.
14. 01. Rao, Ria.

ART. 15.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.
15. 1. Ferranti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
15. 10. Rao, Ria.

ART. 18.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con le seguenti:
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento


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dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso agli aiuti e alle misure di sostegno previsti da Fondi nazionali, regionali e degli enti locali per i soggetti in condizione di sovraindebitamento. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie.
1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed iscritte all'albo dei gestori del Fondo di prevenzione usura, istituito presso il Ministero dell'economia».
18. 30. Rao, Ria.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti: previa autorizzazione di quest'ultimo.
18. 1. Contento.

ART. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
20. 20. Rao, Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.
20. 5. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Resta ferma, per i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e per i notati la facoltà di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della presente legge.
20. 6. Contento.

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