Commissione IV
Sulla pubblicità dei lavori:
Cirielli Edmondo, Presidente ... 3
Missioni e sostituzioni:
Cirielli Edmondo, Presidente ... 3
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): Vannucci e Zucchi: Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza ( 864 ); Bocchino ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero ( 3244 ); Di Pietro ed altri: Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo ( 3254 ); Cicu ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero ( 3269-ter ) ... 3
Cirielli Edmondo, Presidente, Relatore ... 3 5 6 7 10
Beltrandi Marco (PD) ... 5 6
Bosi Francesco (UdC) ... 9
Cicu Salvatore (PdL) ... 10
Cossiga Giuseppe, Sottosegretario di Stato per la difesa ... 5
Di Stanislao Augusto (IdV) ... 9
Garofani Francesco Saverio (PD) ... 7
Rugghia Antonio (PD) ... 5 7
Votazione nominale:
Cirielli Edmondo, Presidente ... 10
ALLEGATO: Emendamenti ed articoli aggiuntivi ... 11
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra la parola: «Comandante» è sostituita dalla seguente: «Direttore»; ovunque ricorrano le parole: «guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «polizia tributaria»; infine, le parole «militare» e «Forze armate», ovunque ricorrano, sono soppresse«;
b) all'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari»;
c) all'articolo 4:
1) il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il Direttore generale della polizia tributaria è scelto tra i dirigenti generali dello Stato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
2) al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
d) all'articolo 5:
1) al primo comma, le parole: «Il Comando» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione»;
2) il secondo comma è soppresso;
3) al terzo comma, le parole: «Al Comando» sono sostituite dalle seguenti: «Alla Direzione»;
4) al quarto comma, le parole: «del Comando» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione»;
e) all'articolo 8, primo comma, le parole: «o di altre Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «o di altre amministrazioni dello Stato»;
f) l'articolo 10 è soppresso;
g) all'articolo 11, il secondo comma è soppresso;
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3;
Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo».
1. 1.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «o dell'Esercito» e le parole: «di concerto con il Ministro della difesa».
1. 2.Di Pietro, Di Stanislao.
Al comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole: , salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.
1. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del Comandante» fino a: «al primo comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata non inferiore ai due anni e può essere rinnovato una sola volta secondo la procedura di cui al comma 1. Qualora si determinino le condizioni della sua cessazione dal servizio permanente effettivo, per il raggiungimento dei limiti di età, ne è deliberato il richiamo d'autorità sino al termine del mandato. In questo caso, il suo mandato non può essere rinnovato».
1. 3.Fava, Gidoni, Chiappori, Pirovano.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: Il mandato del Comandante generale è determinato ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490».
1. 4.Bosi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del Comandante» fino a: «di cui al primo comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola con provvedimento da emanare, secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile».
1. 5.Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del Comandante» fino a: «di cui al primo comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile».
1. 6.Di Stanislao.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «Il mandato del
Comandante» fino a: «di cui al primo comma» con le seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una sola volta con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Nel periodo dell'eventuale rinnovo il Comandante generale decade dal proprio incarico il medesimo giorno in cui debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Alla scadenza naturale del primo biennio, il mandato non è rinnovabile se il Comandante generale, nel frattempo, debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, o per altra causa prevista dalla legge».
1. 7.Di Pietro, Di Stanislao.
Al comma 3, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: massimo di un anno, con le seguenti: pari ad un anno.
1. 101. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 3, lettera b), al capoverso b-bis), sostituire le parole da: «massimo di un anno» fino a: «altra causa prevista dalla legge» con le seguenti: «pari ad un anno e qualora raggiunto dai limiti di età è richiamato d'autorità fino al termine del mandato».
1. 8.Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi per i generali di corpo d'armata e gradi equiparati delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o grado corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, già in servizio oppure anche soltanto in congedo, dai beneficiari, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e
gradi corrispondenti è esclusa la determinazione dell'indennità di ausiliaria».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 258.000 per l'anno 2010, euro 325.000 per l'anno 2011 ed euro 859.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 258.000, per l'anno 2010, e a euro 325.000, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 830.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: «militare all'estero» aggiungere le seguenti: «, nonché modifiche al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224».
1. 01.Cicu.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate le cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.
2. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo le parole «al comma 4 dell'articolo 37» sono inserite le seguenti: «e alle corrispondenti cariche vicarie».
3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole «per l'economia montana e per le foreste» sono inserite le seguenti: «, nonché per le cariche vicarie di ciascuno di essi».
Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: militare all'estero aggiungere le seguenti: , nonché in materia di Forze armate e di polizia.
1. 02.Cicu, Speciale.