Sulla pubblicità dei lavori:
Cirielli Edmondo, Presidente ... 3
Proposte di legge (Discussione e rinvio):
Vannucci e Zucchi: Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza (864); Bocchino ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero (3244); Di Pietro ed altri: Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo (3254):
Cirielli Edmondo, Presidente ... 3 6
Ravetto Laura, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ... 6
Sui lavori della Commissione:
Cirielli Edmondo, Presidente ... 6 7
Di Stanislao Augusto (IdV) ... 6
Speciale Roberto (PdL) ... 6
Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani; Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
La seduta comincia alle 10,35.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Vannucci e Zucchi: «Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza»; Bocchino ed altri: «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero»; Di Pietro ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo».
Ricordo che, come stabilito nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il tempo complessivo per la discussione generale è di 5 ore e 30 minuti, così ripartiti: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al Regolamento 10 minuti; interventi a titolo personale 51 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato). Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 59 minuti, è ripartito nel modo seguente: Popolo della Libertà 55 minuti; Partito Democratico 49 minuti; Lega Nord Padania 36 minuti; Unione di Centro 34 minuti; Italia dei Valori 32 minuti; Misto 33 minuti.
Il tempo complessivo per il seguito dell'esame delle proposte di legge è, invece, di 6 ore e 30 minuti, così ripartito: relatore: 20 minuti; Governo 20 minuti; richiami al Regolamento 10 minuti; tempi tecnici 25 minuti; interventi a titolo personale 57 minuti (con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).
Il tempo, a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 18 minuti, è ripartito nel modo seguente: Popolo della Libertà 1 ora e 16 minuti; Partito Democratico 1 ora e 3 minuti; Lega Nord Padania 34 minuti; Unione di Centro 30 minuti; Italia dei Valori 27 minuti; Misto 28 minuti.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
In qualità di relatore, illustro il contenuto delle proposte di legge in discussione.
Le tre proposte di legge, delle quali la Commissione inizia l'esame in sede legislativa nella seduta odierna, si pongono la finalità principale di modificare i criteri di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Al riguardo, voglio ricordare preliminarmente che l'articolo 4 della legge n. 189 del 1959 prevede che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza venga scelto tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo e sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della difesa. Segnalo, inoltre, che il mandato dell'attuale Comandante generale, il generale di corpo d'armata Cosimo D'Arrigo, in carica dal 1o giugno 2007, dovrebbe venire a scadenza nel prossimo giugno, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001, che individua il limite massimo per il collocamento a riposo dei generali di corpo d'armata della guardia di finanza in 65 anni. Infatti, il Comandante in carica raggiungerà il limite massimo di età sopra richiamato per il collocamento a riposo
proprio il prossimo giugno.
Ciò premesso, rilevo che le proposte di legge appaiono muovere dalla constatazione dell'asimmetria venutasi a creare, tra le forze di polizia ad ordinamento militare, in quanto, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 2000, l'Arma dei carabinieri ha la possibilità di veder scelto il proprio Comandante generale anche all'interno dell'Arma stessa, mentre il Corpo della guardia di finanza ha ancora un Comandante scelto necessariamente dall'«esterno». Voglio altresì ricordare che l'Arma dei carabinieri è stata elevata a rango di Forza armata, mentre il Corpo della guardia di finanza non ha ancora questo tipo di qualifica.
In particolare, venendo alla disamina delle proposte di legge, la proposta di legge Vannucci C. 864 modifica il citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959 disponendo che il Comandante generale venga scelto tra i generali di corpo d'armata della stessa guardia di finanza. Rispetto alla legislazione vigente, tale proposta di legge contempla anche la possibilità di revocare il Comandante generale con le stesse modalità previste per la nomina
Inoltre, sempre rispetto alla legislazione vigente, la medesima proposta di legge sopprime la previsione della necessità del concerto del Ministro della difesa ai fini della proposta di nomina da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale previsione mi sembra un'anomalia che voglio sottolineare in quanto, essendo la guardia di finanza una forza di polizia ad ordinamento militare - che, peraltro, ha anche una tradizione in tal senso molto chiara e specifica - è evidente che anche la sua funzionalità particolare è legata a questo particolare ordinamento sul quale noi oggi abbiamo competenza di discutere.
La proposta di legge Bocchino C. 3244, che peraltro riproduce i contenuti dell'emendamento 6.100 del Governo al disegno di legge C. 3097 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, dichiarato inammissibile per estraneità di materia dalla Presidenza della Camera, prevede invece, all'articolo 1, che il Comandante generale venga scelto non solo tra i generali di corpo d'armata della guardia di finanza, ma anche tra quelli dell'Esercito, in analogia a quanto previsto per l'Arma dei carabinieri dalla modifica operata dal Governo Prodi. Inoltre, in coerenza con la legislazione vigente, non si fa riferimento alla possibilità di revoca del Comandante generale stesso e si mantiene il concerto del Ministro della difesa ai fini della
proposta di nomina del Comandante da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
La citata proposta di legge, inoltre, innova la legislazione vigente indicando esplicitamente in due anni il limite di durata massima del mandato del Comandante generale, salvo che ovviamente nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiunti limiti di età. Il mandato è comunque rinnovabile e, al termine del suo mandato, il Comandante è posto in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età.
La medesima proposta di legge modifica anche, al comma 3, alcune disposizioni relative al comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza contenute nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 69 del 2001. La carica è attribuita, come già previsto, al più anziano in ruolo tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente presso il Corpo, ma, qualora l'avente diritto abbia assunto la carica di Comandante generale, l'incarico è assegnato al parigrado che lo segue in ordine di anzianità. La novella definisce, altresì, un limite massimo di un anno alla durata della carica, salvo che nel frattempo il comandante in seconda debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.
La proposta di legge Di Pietro C. 3254 prevede, infine, che venga nominato Comandante generale della guardia di finanza il generale di corpo di armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo del medesimo Corpo. Rispetto alla legislazione vigente, anche in questo caso non si fa alcun riferimento alla possibilità di revoca e, come nella proposta Vannucci, si sopprime il concerto del Ministro della difesa ai fini della proposta di nomina del Ministro dell'economia e delle finanze. Anche la proposta di legge Di Pietro C. 3254, come la proposta Bocchino C. 3244, fissa la durata massima del mandato del Comandante generale, individuando la stessa però in un anno, sempre salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiunti limiti di età. Inoltre, anche in questo caso, come nella proposta di legge C. 3244, il mandato è comunque rinnovabile e il Comandante generale, al termine del suo mandato, è
posto in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età.
Anche la proposta di legge Di Pietro C. 3254, come la proposta Bocchino C. 3244, interviene sulla figura del comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza, prevedendo che la carica spetti al generale di corpo di armata più anziano che, conseguentemente alle modifiche che la proposta di legge opera sui meccanismi di nomina del Comandante generale, non ricopra ovviamente già la carica di Comandante generale. Si individua, inoltre, la durata massima del mandato del comandante in seconda in due anni.
La proposta di legge Bocchino C. 3244 che - come ho già detto ricalca la proposta che il Governo aveva avanzato nel corso dell'esame della proposta di legge di conversione del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - intende inoltre coordinare le attività del Corpo della guardia di finanza e quella delle altre Forze armate per l'assolvimento delle funzioni di difesa militare della guardia di finanza.
Ritengo tale passaggio particolarmente importante.
In particolare, si prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che sia assegnato al comando generale della guardia di finanza, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa, non già, come attualmente previsto dall'articolo 5 della legge n. 189 del 1959, un generale di brigata, bensì un generale di divisione. Inoltre, ai medesimi fini, si prevede l'assegnazione al Ministero della difesa di un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.
Si prevede anche, al comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge che, nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo
dipenda funzionalmente dal Ministero della difesa. La vecchia norma del 1959 prevede che la guardia di finanza, nel caso di operazioni belliche, sia inquadrata sotto il Ministero della difesa. In realtà, la vera novità importante è quella connessa alle missioni internazionali. La guardia di finanza, oramai, è sempre più richiesta da parte degli alleati in missioni internazionali proprio per la sua specifica doppia capacità di polizia doganale e di polizia ad ordinamento militare e, quindi, dato che essa costituisce un'eccellenza assoluta del nostro Paese, ha un senso importante utilizzare al meglio questa specificità e far sì che possa essere sempre più inquadrata in un concetto legato ad un impiego di carattere di difesa e militare nella fattispecie specifica.
Do ora la parola al sottosegretario Ravetto, a cui rivolgo i miei complimenti per la sua recente nomina.
LAURA RAVETTO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Grazie presidente. Il Governo apprezza in particolare il consenso generale dei gruppi sulla proposta di legge C. 3244 a firma Bocchino, Vietti, Cota, Bressa e D'Alema, che ha permesso di avviarne l'esame in sede legislativa. È naturalmente disponibile ad ascoltare con attenzione il dibattito e le istanze che verranno da questa Commissione.
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, intendo così incardinata la discussione generale che proseguirà nella seduta di domani.
ROBERTO SPECIALE. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per dire - non vorrei sbagliarmi - che credo sia stata deposita, o lo sarà a breve, un'altra proposta di legge sul tema a prima firma del deputato Cicu.
PRESIDENTE. Sì, ne sono a conoscenza perché sono compagno di banco del deputato Cicu, ma le proposte di legge vengono assegnate dal servizio Assemblea della Camera dei deputati. Non sappiamo come e quando verrà assegnata e ricordo anche che, perché si proceda all'abbinamento, le materie devono essere strettamente affini. Se la proposta in oggetto fosse collegata soltanto per alcuni aspetti, penso che, essendo questa una sede legislativa, potrebbe anche non essere abbinata, cosa che - ovviamente - non dipende da noi.
ROBERTO SPECIALE. No, credo che affronti esattamente la materia di cui stiamo discutendo.
AUGUSTO DI STANISLAO. Vorrei citare la canzone di Loretta Goggi che diceva: «Che fretta c'era maledetta primavera». Questo è un dibattito molto sensibile, approfondito e particolare, che necessita di tempi, modi e disponibilità diverse da quelle che stiamo ponendo in essere. Pur evidenziando lo spirito del presidente che, come sempre, manifesta disponibilità e massima apertura, ritengo che «strozzare» il dibattito nella prospettiva di chiuderlo a breve non ci aiuta a definire alcuni aspetti che sono anche di carattere regolamentare.
Credo che occorreva arrivare a questo provvedimento in maniera serena e con la condivisione di tutti i gruppi e invece, in questo modo, non abbiamo l'opportunità di contribuire a un provvedimento sul quale se potevamo anche essere d'accordo dal punto di vista del merito, non lo siamo sul piano del metodo perché bisognava attivare alcune modalità, alcuni principi e alcune tempistiche rispettose di un lavoro più lungo e sereno da parte della Commissione.
Abbiamo detto questo in occasione dell'emendamento del Governo 6.100, e lo ribadiamo adesso perché vorremmo contribuire anche noi. Il fatto che si sia arrivati a una proposta di legge a firma di tutti meno che del gruppo dell'Italia dei Valori non aiuta a definire uno scenario il più rappresentativo possibile.
Penso che in questi casi non si possa stare su posizioni diverse, ma bisogna
stare insieme perché si tratta di scelte che devono essere più condivise possibili e più responsabili possibili.
Io ritengo, peraltro, che chi vi parla ha dimostrato, anche a nome del proprio gruppo, sempre grande responsabilità e senso di disponibilità e che in questo modo non si aiuti l'opposizione a essere positiva nei confronti di alcuni provvedimenti che sono di tutti.
PRESIDENTE. Innanzitutto l'assegnazione alla sede legislativa viene decisa dai gruppi, senza il cui consenso non potremmo percorrere questo iter accelerato. È una decisione che ha preso l'Assemblea nella sua sovranità. Quanto al contingentamento dei tempi, esso è previsto per la sede legislativa per favorire un rapido svolgimento dei lavori, ma ciò non esclude che possiamo anche deliberare la costituzione di un Comitato ristretto, sempre nell'ottica di fare presto ma fare bene e, se fosse necessario, concedere dei tempi aggiuntivi. Nel caso in cui fosse avanzata una richiesta in tal senso la accoglierei perché anch'io ritengo che questo è un argomento sul quale bisogna raggiungere il massimo della convergenza possibile.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 10,50.