Commissione VII
Sulla pubblicità dei lavori:
Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio)
Aprea ed altri: Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 ); Angela Napoli: Disciplina del sistema nazionale di istruzione (C. 806 ); Angela Napoli: Disciplina degli organismi di partecipazione e di responsabilità e delle strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche (C. 808 ); Angela Napoli: Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche (C. 813 ); Frassinetti: Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche (C. 1199 ); De Torre ed altri: Disciplina del governo partecipato della scuola dell'autonomia (C. 1262 ); De Pasquale ed altri: Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione
degli insegnanti e il loro reclutamento (C. 1468 ); Cota ed altri: Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente (C. 1710 ); Carlucci ed altri: Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative (C. 4202 ); Capitanio Santolini: Disposizioni concernenti l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti (C. 4896 ); Di Pietro ed altri: Norme per l'autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione nonché in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche, formazione e reclutamento del personale docente e istituzione di un'area contrattuale specifica per il personale del comparto della scuola (C. 5075 ):
Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3 10 18
Barbieri Emerenzio (PdL), Relatore ... 4 17
Carlucci Gabriella (UdCpTP) ... 15
Coscia Maria (PD) ... 14
Goisis Paola (LNP) ... 16
Pes Caterina (PD) ... 13
Rossi Doria Marco, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca ... 17
Zazzera Pierfelice (IdV) ... 10 13
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Motta ed altri: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (C. 1373 ); Rainieri ed altri: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (C. 1656 ); Tommaso Foti: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (C. 2110 ); Barbieri e Tommaso Foti: Dichiarazione dell'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda (C. 2777 ) e Polledri ed altri: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (C. 4085 ): ... 18
Ghizzoni Manuela, Presidente ... 18 20 21
Carra Enzo (UdCpTP) ... 20
Goisis Paola (LNP) ... 20
Motta Carmen (PD) ... 20
Palmieri Antonio (PdL) ... 20
Zazzera Pierfelice (IdV) ... 20
Missioni e sostituzioni:
Ghizzoni Manuela, Presidente ... 21
Votazione nominale:
Ghizzoni Manuela, Presidente ... 21
ALLEGATI:
Allegato 1:Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro elaborato dalla Commissione in sede referente, adottato come testo base ... 22
Allegato 2:Considerazioni integrative della dichiarazione di voto finale dell'onorevole Motta sul testo unificato C. 1373 Motta ed altri, C. 1656 Ranieri ed altri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e Tommaso Foti e C. 4085 Polledri ed altri ... 28
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
La seduta comincia alle 11,10.
(La Commissione approva il verbale della seduta precedente).
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Aprea ed altri: «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali»; Angela Napoli: «Disciplina del sistema nazionale di istruzione»; Angela Napoli: «Disciplina degli organismi di partecipazione e di responsabilità e delle strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche»; Angela Napoli: «Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche»; Frassinetti: «Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche», De Torre ed altri: «Disciplina del governo partecipato della scuola dell'autonomia»; De Pasquale ed altri: «Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento»; Cota ed altri: «Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente»; Carlucci ed altri: «Norme generali
sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative»; Capitanio Santolini: «Disposizioni concernenti l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti»; Di Pietro ed altri: «Norme per l'autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione nonché in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche, formazione e reclutamento del personale docente e istituzione di un'area contrattuale specifica per il personale del comparto della scuola».
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
EMERENZIO BARBIERI, Relatore. Siccome la materia è delicata e so già che una delle due opposizioni avanzerà forti obiezioni, leggerò la relazione.
Il testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini, recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali, approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati in sede referente, contiene disposizioni finalizzate a un generale ammodernamento del sistema educativo e a una sostanziale modifica del modello di gestione delle istituzioni scolastiche nella direzione di un rafforzamento degli organi interni e in coerenza con il processo autonomistico avviato con l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dalla Commissione in sede referente - che si propone sia adottato dalla Commissione per il seguito della discussione in sede legislativa - ha dato seguito ai pareri espressi dalle Commissioni competenti anche ai fini del trasferimento in sede legislativa: in particolare, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con osservazioni; la II Commissione (Giustizia) e la VI Commissione (Finanze) hanno espresso nulla osta; la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; la XII Commissione (Affari sociali) ha espresso parere favorevole; la XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole con osservazione e la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni.
Si ricorda, inoltre, che in data 28 marzo 2012 è pervenuto l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in discussione, deliberato quindi dall'Assemblea nella seduta del 4 aprile 2012. Sottolineo che l'assenso del Governo è condizionato al recepimento di alcune modifiche al testo unificato adottato in sede referente, il recepimento delle quali verrà valutato nel corso della discussione.
Il Capo I (articoli da 1 a 10) è dedicato all'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali.
L'articolo 1, in particolare, richiama il principio dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997. In particolare, ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre a elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita.
Segnalo, al riguardo, che al comma 1 è necessario eliminare il richiamo al solo articolo 117 della Costituzione, prevedendo un generico riferimento all'autonomia delle istituzioni scolastiche costituzionalmente sancita.
A tal fine, diventa fondamentale la concorrenza di Stato, regioni e autonomie locali, nonché il contributo delle diverse realtà culturali, sociali, professionali e dei servizi, ciascuno secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni. Una delle principali novità previste dai commi da 3 a 5 è l'autonomia statutaria di detti soggetti, che consente loro di regolare l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni e le forme e le modalità di
partecipazione della comunità scolastica. In particolare, gli organi di governo sono chiamati a promuovere il patto educativo fra scuola, studenti, famiglie e comunità locale, valorizzando il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola e le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali.
Segnalo che, a tale proposito, ritengo necessario sostituire al comma 3 le parole «di cui alla presente legge» con le seguenti: «sull'istruzione». Propongo inoltre di sostituire il comma 4 con il seguente: «Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene al funzionamento degli organi interni, le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti». Segnalo, infine, che ritengo necessario sostituire, al comma 5, lettera b), le parole «la professionalità» con le seguenti: «l'espressione della libertà di insegnamento».
Ai sensi dell'articolo 2 gli organi delle istituzioni scolastiche (consiglio dell'autonomia, dirigente, consiglio dei docenti, con le sue articolazioni, nucleo di autovalutazione) sono organizzati distinguendo funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche.
Segnalo, a tale proposito, che è utile e necessario aggiungere l'attributo «scolastico» dopo la parola «dirigente».
Le funzioni di indirizzo sono attribuite dall'articolo 3 al consiglio dell'autonomia, che dura in carica tre anni ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza, al quale spetta adottare lo statuto, deliberare il regolamento relativo al proprio funzionamento, adottare il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, approvare il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione, approvare il conto consuntivo, deliberare il regolamento di istituto, designare i componenti del nucleo di valutazione di cui all'articolo 8, approvare accordi e convenzioni con soggetti esterni e definire la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10 nonché modificare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica,
comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
Segnalo, in proposito, che ritengo necessario sostituire il comma 3 con il seguente: «Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente».
In sede di prima attuazione, lo statuto e il regolamento relativi al funzionamento del consiglio dell'autonomia sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e possono essere modificati dal consiglio dell'autonomia decorsi sei mesi dal suo insediamento. Lo statuto non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente. È inoltre previsto che, nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resti in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
Dopo un'attenta riflessione sul punto che prevede che siano i consigli uscenti ad approvare gli statuti, sono pervenuto alla conclusione che sia più opportuno che siano i nuovi organi a procedere a tale adempimento, al fine di rafforzare un aspetto centrale della legge, quello di realizzare una vera e propria nuova fase costituente della scuola dell'autonomia attraverso l'approvazione degli statuti. Propongo, pertanto, di sostituire il comma 4 dell'articolo 3 con la seguente norma transitoria da inserire nell'articolo 13: «Dopo
il comma 1, aggiungere: "1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche. 1-ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo statuto e delibera il regolamento. Conseguentemente, all'articolo 3 abrogare il comma 4"».
Propongo, inoltre, di sostituire la lettera a) di cui al comma 1 con la seguente: «redige, adotta e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti», nonché di aggiungere la seguente lettera al comma 1: «promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9». Segnalo, infine, che è necessario, al comma 5, sostituire le parole da «non è soggetto ad approvazione» a «salvo il controllo» con le seguenti: «è sottoposto al controllo».
Il consiglio dell'autonomia è composto, ai sensi dell'articolo 4, da un numero di membri compreso fra nove e tredici. Lo statuto, nel fissarne la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti; del consiglio fanno parte membri esterni, in numero non superiore a due, scelti fra le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 2; un rappresentante delle reti e dei consorzi, costituiti per un miglior coordinamento delle stesse a sostegno dell'autonomia scolastica, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza senza diritto di voto.
Segnalo, al riguardo, che ritengo necessario sostituire le lettere b), c) e d) del comma 1 con le seguenti: «b) la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella dei docenti eletti; c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza eletta dagli studenti in modo paritario a quella dei genitori; c) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare; d) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto».
Il consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l'ordine del giorno. Esso può riunirsi, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. In sede di prima attuazione le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello statuto.
Si dispone inoltre che le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti nonché le modalità di scelta dei membri esterni siano stabilite nel regolamento di funzionamento del consiglio dell'autonomia.
Propongo inoltre di sostituire il comma 3 con il seguente: «Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno i due terzi dei suoi componenti».
Ai sensi dell'articolo 5, il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.
Segnalo al riguardo che al comma 1, dopo le parole «dirigente scolastico», ritengo necessario aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Conseguentemente, dopo il comma 1 propongo di aggiungere il seguente: «Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sostituire le parole: "nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici" con le seguenti: "nel rispetto delle competenze del consiglio dell'autonomia"».
L'articolo 6 affida al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, la programmazione dell'attività didattica e l'elaborazione del piano di offerta formativa attraverso un confronto costante con gli organi rappresentanti degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
In proposito ritengo necessario aggiungere al comma 1, dopo la parola «statuto», le seguenti parole: «e il regolamento», nonché di sostituire la parola «disciplina» con «disciplinano».
L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai relativi docenti, sulla base del principio di responsabilità e di libertà di docenza, nell'ambito delle linee educative e culturali della scuola, nonché delle indicazioni nazionali per il curriculum. Lo statuto disciplina, inoltre, la composizione e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe. Ai docenti compete, poi, in sede collegiale, la valutazione periodica finale degli studenti sulla base della normativa e delle linee didattiche educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.
Segnalo, in proposito, che ritengo necessario sostituire la parola «programmare» con «progettare» e la parola «programmazione» con «progettazione». Segnalo, inoltre, che ritengo necessario, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche dai rappresentanti di classe degli studenti».
L'articolo 7 intende valorizzare la partecipazione degli studenti e delle famiglie, ai quali è garantito l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
L'articolo 8 istituisce il nucleo di autovalutazione del funzionamento dell'istituto, costituito da ciascuna istituzione scolastica in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il regolamento disciplina il funzionamento del nucleo, che è composto, in base allo statuto, da un numero di componenti da tre a sette, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie.
Segnalo, in proposito, che al comma 1 è necessario sostituire le parole «da un minimo di tre» con le seguenti: «da un minimo di cinque» e dopo le parole: «e almeno un rappresentante delle famiglie» aggiungere: «un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti».
Il nucleo, coinvolgendo operatori scolastici, studenti e famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Il rapporto, che viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento, è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività nonché della valutazione esterna della scuola. Il comma 2-bis, inoltre, dispone che ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.
L'articolo 9 prevede che ogni anno il consiglio dell'autonomia promuova una conferenza di rendicontazione, aperta ai rappresentanti degli enti locali e della realtà economiche, sociali e culturali del territorio, sulle materie di sua competenza e in particolare sulle procedure e sugli esiti dell'autovalutazione e invii una relazione all'ufficio scolastico regionale.
Segnalo, al riguardo, che ritengo necessario aggiungere, dopo la parola «rendicontazione», l'espressione «anche del bilancio sociale».
Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 10, nel rispetto dei requisiti, delle
modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, all'articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un miglior coordinamento delle stesse. Le autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.
Segnalo, inoltre, che è necessario sostituire, al comma 1, le parole da «possono promuovere» a «coordinamento delle stesse» con le seguenti: «possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome nonché ai poli tecnico-professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».
Il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce che i partner possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini e organizzazioni no profit.
Ritengo necessario abrogare il comma 2 dell'articolo 10.
Le istituzioni scolastiche, inoltre, devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto da soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni no profit. Contributi superiori a 5.000 euro potranno provenire soltanto da enti che, per legge o per statuto, hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.
Il successivo Capo II (articoli da 11 a 14) riguarda la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.
L'articolo 11, ai commi 1 e 2, dispone che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisca il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, fissandone le modalità di costituzione e di funzionamento. Al Consiglio, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, partecipano rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni delle province e dei comuni nonché il presidente dell'INVALSI.
Il Consiglio nazionale è definito organo di partecipazione e di corresponsabilità fra Stato, regioni, enti locali e autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. Esso tutela la libertà di insegnamento e la qualità della scuola e garantisce la piena attuazione dell'autonomia scolastica.
Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. Esse possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo scolastico e formativo con funzioni consultive, in particolare sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche; attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell'offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scolastica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche.
Segnalo, al riguardo, che al comma 3, dopo le parole «dell'offerta formativa regionale», è necessario aggiungere le seguenti:
«con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti».
La Conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti al sistema regionale.
Le regioni, inoltre, possono istituire conferenze di ambito territoriale, che costituiscono il luogo del coordinamento fra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e le autonomie scolastiche, possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle conferenze e la loro durata. Alle conferenze partecipano i comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa. Le conferenze, infine, esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica ed esprimono proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità fra i vari cicli dell'istruzione,
sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e di formazione.
Segnalo, inoltre, che è necessario aggiungere, dopo l'articolo 11, il seguente articolo: «Articolo 11-bis (Commissione di monitoraggio). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione tecnica con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto».
L'articolo 12 opera un raccordo con la normativa vigente, disponendo la cessazione di efficacia ovvero l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In particolare: le disposizioni riguardanti gli organi interni delle istituzioni scolastiche cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi; le disposizioni concernenti gli organi collegiali a livello distrettuale e gli organi collegiali a livello provinciale cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione della Conferenza regionale del sistema educativo scolastico e formativo e delle conferenze in ambito territoriale; le disposizioni concernenti le assemblee degli studenti e dei genitori e quelle concernenti la disciplina dell'elezione degli organi
collegiali interni cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto; le disposizioni concernenti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) sono abrogate a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche.
L'articolo 13 prevede che, fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione, l'ufficio scolastico regionale eserciti i compiti di organo competente in caso di controllo formale sullo statuto deliberato dal consiglio ovvero in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia.
Ricordo che con riferimento all'articolo 3 ho precedentemente illustrato una norma transitoria da inserire nell'articolo 13.
L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Si ricorda, infine, che in pendenza dell'avvio della discussione in sede legislativa è stata assegnata altresì la proposta di legge C. 5075 Di Pietro, recante «Norme per l'autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione e organizzazione delle istituzioni scolastiche». Il provvedimento, disciplinando la medesima materia,
si propone di raggiungere l'obiettivo della valorizzazione della professionalità dei docenti, anche al fine di porre termine al progressivo depotenziamento degli organi collegiali della scuola e all'assenza di connessione tra la formazione iniziale e il reclutamento, che agevola il costituirsi e il proliferare dell'annoso fenomeno del precariato scolastico.
La proposta di legge, partendo dal riconoscimento del lavoro svolto dagli insegnanti, stabilisce un modello di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti basato su una selezione sia per quanto attiene al grado di approfondimento e ampiezza delle conoscenze didattico-disciplinari sia rispetto alle capacità di interazione e attenzione alle esigenze formative degli studenti. A tal fine, si prevede la modifica dello stato giuridico dei docenti attraverso l'istituzione di un'area contrattuale specifica a cui non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La proposta di legge si compone di due Capi, il primo dei quali è intitolato «Autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione e organizzazione delle istituzioni scolastiche»; il secondo invece reca disposizioni su «Formazione iniziale, reclutamento e istituzione di un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola».
Si ritiene comunque necessario che la Commissione adotti come nuovo testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato in sede referente (vedi allegato 1), al quale il provvedimento C. 5075, pur con alcune differenze, può essere ricondotto.
Vorrei ringraziare vivamente l'onorevole Ghizzoni sia nella sua precedente veste di capogruppo del PD sia nella sua attuale qualità di presidente, nonché i componenti tutti del comitato ristretto. Ringrazio anche i gruppi dell'opposizione e, in particolare, la Lega Nord, che ha assunto un atteggiamento critico, ma costruttivo, contribuendo all'elaborazione del provvedimento.
Infine, rivolgo un ringraziamento alla ex presidente Aprea, che negli ultimi due mesi del suo mandato ha permesso che si potesse giungere a una stesura condivisa del testo.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Barbieri. Avverto che il tempo residuo assegnato al relatore è stato computato nei tempi tecnici assegnati per gli interventi a titolo personale.
Ricordo che i tempi sono contingentati.
PIERFELICE ZAZZERA. Vorrei cominciare con un excursus sul percorso che abbiamo seguito prima di arrivare il 6 di agosto, a scuole chiuse, a discutere di un provvedimento che riguarda il mondo della scuola. Questo provvedimento chiude un cerchio, che in questi anni ha significato la demolizione della scuola agli occhi dell'opinione pubblica, con un'opera continua di identificazione dei docenti con il personale «fannullone» e degli alunni con il bullismo.
Mi farebbe piacere sapere cosa pensi il Governo al riguardo delle politiche della scuola attuate dal Governo Berlusconi, dato che finora mai si è espresso. L'ex Ministro Gelmini ha di fatto sottratto alla scuola 8 miliardi di risorse in tre anni, ha ridotto gli orari, ha accorpato le classi di concorso, ha dequalificato l'offerta formativa, partendo dall'idea che prima si fanno i tagli lineari e poi su quei tagli si disegna la scuola che si vuole proporre.
La chiusura di questo cerchio è la legge Aprea. Io continuo a chiamarla così perché tale è, come ha detto con onestà, nel suo intervento finale, l'onorevole Barbieri, riconoscendo alla presidente Aprea il merito di aver contribuito alla stesura del testo unificato. La proposta di legge Aprea, che era nata nel 2008, era però più chiara dell'attuale testo, che è invece equivoco e presenta più rischi per la scuola.
Il testo del 2008, innanzitutto, non si occupava solo di autogoverno della scuola, ma anche del sistema di reclutamento e stabiliva molto chiaramente la regionalizzazione della scuola, l'autonomia statutaria, il ruolo di manager del dirigente scolastico, l'assunzione diretta dei docenti,
la trasformazione delle scuole in fondazioni. Il progetto era chiaro. Come si direbbe con una simbologia che culturalmente non mi appartiene, se il nemico è visibile si può affrontare. Se è nascosto, è difficile riuscirci. In questa proposta di legge, il nemico è mimetizzato perché essa contiene una serie di provvedimenti equivoci. Io mi auguro che non sarà approvata, perché in caso contrario in futuro incontreremo certamente problemi.
Nel 2011 arriva il «Governo dello spread» e tutti insieme dobbiamo salvare il Paese. Nel salvataggio del Paese, la Commissione ritiene di dover accelerare l'iter della legge Aprea, geneticamente modificata in modo tale da trovare anche il sostegno anche del Partito democratico. Evidentemente il testo è condiviso anche da forze politiche che ieri erano all'opposizione e criticavano l'opera di demolizione della scuola, ma oggi appoggiano quella stessa linea. Il Governo non ha mosso alcuna critica alle precedenti decisioni del Governo Berlusconi, così contribuendo a chiudere questo percorso di inevitabile differenziazione dell'offerta formativa nel Paese e di «aziendalizzazione» delle scuole attraverso la modifica degli organi collegiali.
L'accelerazione subita dal provvedimento è stata incredibile. Vi ricordo che abbiamo discusso la stesura del testo finale in questi uffici di notte, avendo solo poche ore di tempo per presentare gli emendamenti. La Commissione non ha avuto il tempo di discutere il testo. Sono state violate le regole parlamentari, che testardamente si sono volute forzare a tal punto da chiedere a questo Parlamento, per un provvedimento che voi stessi considerate epocale, una procedura riservata alle leggi secondarie. La sede legislativa, di solito, è riservata a leggi di scarsa importanza. Oggi, invece, attraverso l'approvazione in sede legislativa decidete di accelerare la pratica, saltando il dibattito parlamentare e il confronto con il mondo della scuola, per arrivare quanto più rapidamente possibile all'approvazione del testo.
Siamo qui a discutere il provvedimento lunedì 6 agosto. È vero che i parlamentari dovrebbero lavorare per il Paese ogni giorno, ma stiamo discutendo in sede legislativa un provvedimento cruciale per la scuola quando le scuole sono chiuse. Le scuole non sono state coinvolte nella discussione e nel confronto su questo testo, che è completamente diverso da quello originario. Nel 2008 sono state svolte audizioni sul testo originario della proposta di legge Aprea, ma quel testo ha subito modifiche tali da ottenere il consenso del Partito democratico. Purtuttavia, si decide di approvarlo senza il confronto parlamentare, senza ascoltare i sindacati, senza ascoltare il mondo della scuola, senza procedere a nuove audizioni e senza neppure arrivare in Aula, impedendo ai singoli parlamentari di esprimersi e votare su un testo così importante.
Italia dei Valori contesta il provvedimento, ritenendo incostituzionale sia il metodo seguito sia il merito del provvedimento medesimo. Nel metodo, avete deciso di convocare la Commissione il 6 agosto - su quarantacinque commissari siamo presenti in quindici - per discutere di un provvedimento che avrebbe invece bisogno di un confronto aperto e allargato con il mondo della scuola. Avremmo dovuto prendere con loro decisioni condivise, ma probabilmente si tratta di scelte che questo Governo non può fare.
Sarebbe necessario un governo eletto, un governo politico che dica chiaramente cosa vuole fare della scuola, se intende mantenere il taglio di 8 miliardi oppure indirizzare risorse da altri settori verso la scuola, mettendo al primo punto del proprio programma il sistema formativo del nostro Paese e la difesa della scuola pubblica, come sancito dalla nostra Carta costituzionale.
Nel merito del provvedimento, Italia dei Valori aveva presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità, che è stata respinta, ma il cui contenuto risulta dalla relazione, letta magistralmente dall'onorevole Barbieri. La questione pregiudiziale di costituzionalità, infatti, evidenziava che
l'autonomia scolastica come definita all'articolo 1 non c'entra nulla con l'articolo 117 della Costituzione. Avete votato contro quella questione pregiudiziale, ma oggi ammettete che l'articolo 117 della Costituzione non c'entra e decidete di non citarlo neppure.
Stando in Parlamento da più tempo di me, saprete bene che l'articolo 117 della Costituzione non parla di autonomia scolastica, ma distingue le competenze di regioni e Stato e impone allo Stato di garantire l'unità formativa, l'unità di progetto della scuola. Mi chiedo e chiedo al Governo, che ha dato l'assenso al trasferimento in sede legislativa, se si ritenga che il sistema di governance proposto possa garantire l'unità formativa del sistema scolastico e la previsione costituzionale di una scuola uguale per tutto il Paese, da nord a sud, senza differenze tra ricchi e poveri, in attuazione di quell'articolo 3 di cui la scuola porta il grande peso. È la scuola, infatti, ad avere il compito di rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza in questo Paese, perché un cittadino formato è un cittadino libero e rende la democrazia più forte.
Con il provvedimento in esame, invece, cambia innanzitutto la definizione di scuola. Si parla di scuola non più come istituzione costituzionale, ma come patto educativo. Che cos'è un patto educativo e cosa c'entra con ciò che la nostra Costituzione prevede per la scuola? Il patto educativo stabilisce che contribuiscano a questa sorta di agenzia formativa realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, senza dire chi sono e cosa dovrebbero fare. Come si stabilisce questa relazione tra mondo della scuola e mondi produttivi? Quali sono i mondi produttivi che, dall'esterno, dovrebbero migliorare l'offerta formativa delle scuole?
È una violazione dell'articolo 33 della Costituzione, che garantisce la libertà di insegnamento. Soggetti esterni al mondo della scuola rischiano di esercitare un'ingerenza impropria sul funzionamento della scuola. La pregiudiziale di costituzionalità presentata da Italia dei Valori aveva ragion d'essere e probabilmente avrebbe dovuto essere votata anche da voi. Chiedete alla scuola di rapportarsi con soggetti esterni appartenenti al mondo produttivo e sociale, ma escludete soggetti che appartengono alla scuola stessa quando non inserite nei consigli di istituto il personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA). Dovreste spiegare perché. Mi auguro che attraverso opportuni emendamenti si corregga questa inesattezza.
Il fatto che il provvedimento non garantisca l'unitarietà dell'offerta formativa del Paese è dimostrato anche dal modo con cui è previsto che ciascuna delle scuole debba redigere il proprio statuto. Secondo quanto è previsto nel provvedimento, l'autonomia scolastica, che io ritengo possa essere un elemento di crescita per la scuola, se pensata come autonomia di progetto, di pensiero e come capacità di includere, diventa una forma di difesa del singolo «orticello». Vorrei anche sapere dal sottosegretario come saranno redatti gli statuti, chi li controllerà una volta che saranno approvati e attraverso quali organi essi otterranno l'accreditamento.
Facendo un paragone tra l'autonomia universitaria e l'autonomia scolastica, gli statuti universitari ottengono una certificazione ministeriale, mentre quelli scolastici, in tal modo, non sarebbero controllati da nessuno. Potrebbero esservi, in teoria, statuti diversissimi tra loro. Si rimanda agli statuti anche per l'attivazione degli organi di partecipazione. Con la proposta di legge in esame, che ci state costringendo a discutere il 6 agosto, quando i cittadini sono al mare e le scuole sono chiuse, avete deciso di abrogare parti della legge n. 297 del 1994, che regolamentava la partecipazione dei docenti e dei genitori agli organi collegiali, rinviando il tutto allo statuto e alla decisione del dirigente scolastico, figura sempre più forte e sempre più vicina al manager di un'azienda.
Direte che non è vero che la scuola si trasforma in fondazione e che gli enti esterni non hanno diritto di voto. Ma, secondo voi, una fondazione bancaria ha bisogno del diritto di voto per determinare
l'offerta formativa di un istituto? Una fondazione bancaria non ha bisogno del diritto di voto.
CATERINA PES. Questo non è previsto nel provvedimento, onorevole Zazzera.
PIERFELICE ZAZZERA. Se non è previsto, lo dimostrerete e ci spiegherete che all'interno degli organi collegiali non ci sono soggetti esterni alla scuola.
Anche se, come mi sembra di capire dalla relazione, non partecipa più come partner, ma collabora dall'esterno al finanziamento delle scuole, una fondazione non ha bisogno del diritto di voto. Le condizioni determinate dal precedente Governo con il taglio di 8 miliardi costringono le scuole e i presidi-manager, anziché a fare affidamento sulle risorse pubbliche, che probabilmente saranno sempre di meno alla luce della spending review, a bussare alla porta di fondazioni o enti privati per il finanziamento dell'offerta formativa.
Il sistema pubblico non è più in grado di finanziare adeguatamente la scuola dopo i tagli lineari che sono stati operati. Il risultato è che ognuno difenderà la propria agenzia, la propria azienda-scuola. Questo, ovviamente, metterà in discussione l'unitarietà dell'offerta formativa. I territori più ricchi potranno finanziare l'offerta formativa, a differenza del Mezzogiorno. Qualcuno mi dovrebbe dire se sono previsti controlli sulle fonti di finanziamento perché nel Mezzogiorno, ad esempio, alle scuole potrebbero arrivare soldi illeciti. In questa legge non vedo sistemi di controllo in grado di garantire la trasparenza del finanziamento alle scuole. In realtà difficili come quelle del Mezzogiorno i rischi sono reali e per questo vi chiediamo un ripensamento.
Anche nel nucleo di autovalutazione, la cui nomina è affidata al dirigente scolastico, è prevista la presenza di un componente esterno, ma non si sa chi sia, chi lo nomini e con quale metodo. Speriamo che nel corso della discussione, da settembre in poi, si possa capire.
Mi si dirà che la chiamata diretta dei docenti non è prevista, ma il rischio c'è. È evidente che la «balcanizzazione» del mondo scolastico, il pensare a ogni scuola come a un'azienda da gestire, in cui per far quadrare il bilancio bisogna ricorrere a enti privati perché lo Stato è sempre più in difficoltà nel destinare risorse alla scuola pubblica, aprono al principio della chiamata diretta. La forte autonomia gestionale che emerge dal provvedimento porterà il preside-manager a scegliere anche l'organico, in violazione di competenze che non gli spettano e che, ricordo, sono determinate da altre normative. Di questo vi chiediamo di discutere.
Nella parte finale della relazione si parla della proposta di legge C. 5075 Di Pietro che abbiamo depositato. Ricordo che, a differenza della proposta di legge C. 953 Aprea, che si occupa solo di organizzazione scolastica, la nostra proposta affronta la riforma della scuola nel suo insieme. È un altro elemento su cui vi invito a riflettere. Non potete parlare di riforma della scuola nel suo complesso senza affrontare, oltre alla questione degli organi, il reclutamento e il profilo giuridico dei docenti.
Non risolverete alcuno dei problemi della scuola, se non pensate a come stabilizzare i 250.000 precari inseriti nelle graduatorie a esaurimento, che come tali dovrebbero prima essere esaurite. La vostra risposta è il concorso, così da poter decidere, tra i 250.000, quali sono i meritevoli. Conosciamo però i livelli di trasparenza dei concorsi organizzati nel nostro Paese e sappiamo quante contestazioni ci siano. Si tratta di uno stravolgimento del sistema scolastico. Quando diciamo che bisogna riflettere sul profilo giuridico dei docenti, sottraendoli a una loro individuazione come dipendenti pubblici del Ministero e restituendo loro dignità, ciò è dovuto al fatto che con la proposta di legge in esame essi non la ottengono, considerato che li mettete alla pari dei genitori, i quali guidano gli organi collegiali e hanno addirittura più potere decisionale, quando invece i docenti dovrebbero decidere il piano dell'offerta
formativa (POF) e lo sviluppo dell'offerta.
Riteniamo che la proposta di legge in questione non sia emendabile. Vi chiediamo di fermarvi e di rivederla. Chi faceva parte della maggioranza del Governo precedente coerentemente porta avanti determinate posizioni. A chi, invece, era all'opposizione di quel Governo chiediamo di prendere strade diverse, che riportino la scuola nel solco della Carta costituzionale, difendendo la scuola pubblica e la dignità dei docenti.
MARIA COSCIA. Inviterei il collega Zazzera a leggere con attenzione il testo della proposta di legge C. 953 Aprea, soprattutto alla luce delle innovazioni suggerite dal relatore. Voler argomentare la legittima opposizione a una proposta di legge con affermazioni che non corrispondono alla vero, mi sembra del tutto scorretto.
La prima questione di fondo è che non siamo di fronte alla riforma della scuola pubblica italiana: siamo di fronte a un testo unificato che affronta un segmento importante, ma pur sempre solo un segmento del sistema dell'istruzione del nostro Paese, cioè la parte che riguarda gli organi di governo della scuola, tant'è che il titolo della proposta di legge è «Norme sull'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali».
La normativa che ha introdotto l'autonomia scolastica nel nostro Paese risale a molti anni fa: mi riferisco all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini. L'articolo 117 della Costituzione, Successivamente, onorevole Zazzera, riconosce e salvaguarda l'autonomia scolastica. Noi stiamo ragionando sul modo in cui rendere effettive norme che ormai vigono nel nostro Paese da molti anni e soprattutto su come cambiare, tenendo conto di quanto è accaduto in questi anni, organi collegiali che risalgono ai primi anni Settanta.
Per la scuola italiana si è trattato di una fase molto importante, che ha visto, anche in anni successivi, una grandissima partecipazione delle famiglie, degli studenti e, in primo luogo, dei docenti e dell'altro personale della scuola. Oggi ci troviamo, però, in una fase diversa, in cui c'è bisogno di introdurre norme che, nel quadro del sistema nazionale dell'istruzione, rendano sempre più le scuole punti di riferimento culturale, formativo ed educativo, dando la possibilità ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di acquisire conoscenze e competenze all'altezza delle sfide che il nostro Paese deve affrontare, nonché luoghi aperti al territorio.
Quando si prevede che gli organi possano essere integrati da un massimo di due rappresentanti esterni, ci si riferisce all'idea di una scuola capace di aprirsi al territorio e alla possibilità che il territorio abbia da offrire stimoli, competenze e risorse alla scuola stessa e, nello stesso tempo, all'idea di una scuola che sia recepita dal territorio come una grande risorsa collettiva in grado di sviluppare la democrazia e la partecipazione, oltre che di offrire conoscenze e competenze all'altezza delle sfide che i nostri ragazzi dovranno affrontare.
Non si parla di reclutamento del personale. Non c'è alcun riferimento a tale problema o ad altri temi. Dobbiamo valutare i fatti: si tratta di un provvedimento che vuole rafforzare l'idea di scuola pubblica, che cioè sia aperta al territorio e capace di decidere. Sottolineo che non si opera l'«aziendalizzazione» della scuola né la privatizzazione della scuola pubblica. Non c'è alcuna trasformazione della scuola pubblica in fondazione. Questa ipotesi non esiste più, ma ha costituito oggetto di una discussione del passato.
Sottolineo, inoltre, che non stiamo facendo colpi di mano: questa è un'altra bugia. Sulle numerose proposte di legge depositate si sono svolte consultazioni per mesi e mesi e, proprio perché si è tenuto conto delle consultazioni, siamo arrivati a questo risultato. Certo, è un risultato perfettibile e la fase emendativa ci permetterà di capire come potremo accogliere, più di quanto non abbiamo fatto finora, la partecipazione che si è registrata in quella fase. Non si tratta di un colpo di mano, anche perché l'attività legislativa del Parlamento si esprime sia in Aula sia attraverso la sede legislativa delle Commissioni.
L'obiettivo è dare risposte serie alle attese del mondo della scuola. Non è possibile che la scuola pubblica rimanga immobile per trent'anni. Noi pensiamo che la scuola possa essere difesa e salvaguardata nella misura in cui la si rafforza, la si potenzia e le si dà la possibilità di svilupparsi. Le innovazioni introdotte riguardano, da un lato, la necessità di riaffermare la collegialità delle decisioni affinché siano coinvolte fino in fondo tutte le componenti scolastiche. Nella relazione è precisato che si tratta di organi elettivi, scelti da coloro che devono essere rappresentati, cioè i genitori, gli studenti, i docenti, nonché il personale non docente. Una delle proposte del relatore è proprio quella di prevedere la rappresentanza del personale ATA.
Inoltre, viene precisata l'entità della rappresentanza, per non dare adito al sospetto che qualche istituto possa decidere autonomamente di escludere una componente. La rappresentanza degli studenti deve essere paritaria a quella dei genitori e a quella dei docenti. La collegialità è garantita, nell'ambito delle rispettive competenze, dal consiglio dell'autonomia, che è l'organo di governo della scuola, e dal consiglio dei docenti, che è l'organo didattico, chiamato a progettare l'attività didattica nel confronto con le altre componenti. Tra gli emendamenti proposti, si recupera anche il consiglio di classe, che è il nucleo fondamentale di partecipazione e di decisione dei percorsi formativi dei bambini e dei ragazzi nelle nostre scuole.
Il relatore ha puntualizzato che la novità dello statuto deve vedere una grande fase costituente, che richiami famiglie, ragazzi e docenti per il rilancio della scuola pubblica. Lo statuto deve essere una grande occasione di ricostruzione e di potenziamento del sistema nazionale. Per questo motivo, abbiamo previsto che lo statuto sia approvato dai nuovi organi, superando l'idea che spettasse agli organi collegiali uscenti e con una maggioranza dei due terzi.
La nostra scuola pubblica è un bene del Paese, oltre che una realtà sancita dalla nostra Costituzione. L'istruzione è per noi la leva fondamentale del Paese, soprattutto nella situazione di crisi che stiamo vivendo. È necessario creare una nuova prospettiva. Occorre difendere la scuola pubblica, ma anche innovarla. Il ruolo del dirigente scolastico si colloca in questo quadro: avrà certamente la responsabilità della gestione, ma dovrà risponderne al consiglio dell'autonomia e al collegio dei docenti, ciascuno per le proprie funzioni. Inoltre, è prevista l'istituzione di una commissione tecnica di monitoraggio, che opererà per due anni e darà conto, attraverso una relazione al Parlamento, degli esiti di questa prima fase di applicazione.
C'è un altro aspetto che, al pari del reclutamento, non poteva essere affrontato nella proposta di legge: mi riferisco all'esigenza di procedere il più rapidamente possibile all'applicazione del Titolo V della Costituzione, affinché nel Paese tutte le istituzioni concorrano al rafforzamento del sistema dell'istruzione. Il superamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seguito dell'istituzione del Consiglio nazionale dell'autonomia, vuole andare nella direzione di attribuire pari dignità alle autonomie scolastiche rispetto a un sistema dualista, in cui rimane inalterato il sistema burocratico verticale fatto di uffici periferici ministeriali che spesso non danno modo alle scuole di esprimere fino in fondo le loro potenzialità, creando una sorta di sudditanza «psicologica», se non gerarchica e amministrativa.
C'è quindi bisogno di promuovere innovazione e cambiamento, tenendo però fermo il diritto di tutti i bambini a frequentare una scuola pubblica messa in condizione di poter funzionare. Noi speriamo che con la proposta di legge in esame, che, come ripeto, regola soltanto l'autogoverno della scuola, si possa contribuire ad andare nella giusta direzione.
GABRIELLA CARLUCCI. Intervengo solo per svolgere un breve commento. La proposta di legge in esame, che intende garantire l'autonomia delle scuole, è attesa da tanto tempo. Non ci dimentichiamo che le norme di riferimento della governance delle scuole risalgono ai decreti legislativi
delegati del 1974. Lo sforzo compiuto dalla ex presidente Aprea e da tutta la Commissione è stato quello di incamminarsi sulla strada dell'autonomia scolastica, indicando, attraverso la creazione di una serie di organi che coinvolgono i docenti e le famiglie, un modello di governance moderno e in linea con il Titolo V della Costituzione.
L'onorevole Capitanio Santolini, che per il nostro Gruppo è responsabile della scuola, ne parlerà più approfonditamente, ma è fuori di dubbio che la Commissione abbia fatto un grande passo per modernizzare un sistema di governance fermo agli anni Settanta.
PAOLA GOISIS. Intanto ringrazio tutti coloro che, con varie sensibilità e posizioni, hanno lavorato alla stesura del testo. Noi non abbiamo votato per il trasferimento in sede legislativa perché avevamo e abbiamo perplessità avvalorate da numerosi interventi, pubblicati anche su Internet, di insegnanti e operatori del mondo della scuola, che trovano la nostra condivisione.
Forse perché ho insegnato per tanti anni, ritengo che l'aspetto più importante sia il ruolo riservato ai docenti. Io penso che sia meglio chiamarli insegnanti per non mascherare dietro un termine più ricercato la situazione nella quale si verranno a trovare con l'approvazione della proposta di legge in questione. Voglio procedere per piccoli punti, perché in fase di presentazione degli emendamenti ci riserveremo di valutare se procedere o meno con l'approvazione del provvedimento.
Devo anch'io riconoscere che della proposta presentata dalla Lega Nord è rimasto ben poco, anzi potrei dire quasi nulla. Giustamente il provvedimento conserva la numerazione assegnata all'originaria proposta di legge Aprea, perché delle altre proposte di legge mi pare non ci sia molto. Mi preme, in particolare, osservare che il ruolo dei docenti viene svilito a ruolo di meri esecutori di scelte effettuate da altri. Il docente viene messo in secondo piano, persino per quanto riguarda la presenza nell'istituzione scolastica di soggetti esterni.
Come avevo ricordato anche durante i lavori del comitato ristretto, mi sembra che si torni indietro di quasi trent'anni, quando nella scuola c'erano due rappresentanti del mondo esterno, che poi sono stati correttamente eliminati perché venivano a pontificare perfino nel consiglio di classe. Credo che riproporre un organismo, eliminato perché se ne era riscontrata l'inutilità, se non il pericolo di interferenze, sia come tornare indietro a passo di gambero.
Il consiglio dell'autonomia non è molto diverso dal consiglio di istituto, perché le funzioni sono più o meno le stesse: ciò che cambia è la composizione. Docenti e genitori dovrebbero avere una presenza numericamente paritetica. Per quanto riguarda le scuole superiori, è paritetica a quella dei genitori anche la rappresentanza degli studenti. Vi sono poi due rappresentanti della realtà culturale e sociale e un rappresentante delle reti e dei consorzi di servizi, che può partecipare, pur senza diritto di voto, alle varie riunioni. Facendo una semplice somma, se il limite massimo dei componenti del consiglio dell'autonomia è pari a tredici, vi sono tre docenti più il dirigente scolastico, che però non fa parte dei docenti, sei tra genitori e studenti e tre rappresentanti esterni. Il totale è di nove rappresentanti esterni contro tre docenti, più il dirigente.
Se questa è la composizione del consiglio dell'autonomia, mi chiedo per chi sia l'autonomia: certo non è per gli insegnanti. Ricordo che una delle tante considerazioni che si svolgevano riguardava la necessità di limitare l'autoreferenzialità dei docenti. Tuttavia, si menziona il fatto che la Costituzione garantisce la libertà di insegnamento. Al riguardo, non ci convince nemmeno il nuovo consiglio dei docenti, al quale compete programmare l'attività didattica ed elaborare il piano dell'offerta formativa.
Bisogna capire se con il termine «elaborare» si intende che la proposta del POF spetti ai docenti. Se, invece, significa stendere materialmente il piano dell'offerta
formativa su indicazione di quasi dieci estranei, mi chiedo dove siano la competenza e l'autonomia del consiglio dei docenti. Tutto questo conferma le nostre perplessità. Mi auguro che tali difficoltà si riescano a superare, perché altrimenti non potremo esprimere un voto positivo.
Per ciò che riguarda lo statuto, la proposta di legge Aprea stabilisce che il consiglio dell'autonomia è costituito dai tredici membri appena ricordati, ma anche che lo statuto disciplina la composizione e le modalità di partecipazione dei genitori e degli studenti al consiglio dell'autonomia e ai vari organi scolastici. Emerge, quindi, il rischio che nella composizione del consiglio dell'autonomia o del consiglio di classe cambi il numero di rappresentanti dei docenti, degli esterni, degli studenti.
Torno, quindi, a chiedere di quale autonomia stiamo parlando. Ricordo che si era già cercato di porre un confine all'autonomia del dirigente, perché aveva in mano tutti i poteri. Era scritto, ad esempio, in modo esplicito che al dirigente competeva presentare la proposta del POF al consiglio dei docenti, i quali dovevano poi «elaborarla». Se simili posizioni saranno mantenute, è evidente che non potremo esprimere un voto favorevole.
Anche con riferimento al nucleo di valutazione, che il relatore ha giustamente proposto di allargare a cinque/sette membri, i docenti sono estremamente limitati, mentre si dà una particolare forza ai soggetti esterni e alla rappresentanza dei genitori. Io ritengo che i genitori debbano essere rappresentati, così come gli studenti nelle scuole superiori di secondo grado, ma ritengo anche che la presenza dei docenti non possa essere umiliata e vanificata.
Mi chiedo perché abbiano studiato per vent'anni tra specializzazione e corsi di aggiornamento se alla fine devono sottostare a qualunque altro soggetto esterno, perdendo ogni rappresentatività in seno al consiglio dell'autonomia. Non penso che tre docenti possano costituire una rappresentanza adeguata in una scuola, a fronte di tutti questi membri esterni.
Vorrei che rimanga a verbale un'altra considerazione. I professionisti di una certa qualità non permettono che il cliente avanzi suggerimenti. Forse è un po' forzata, ma la realtà è questa. In ambito scolastico, invece, il docente deve subire le ingerenze di chiunque nella sue competenze, diventando un semplice esecutore materiale di scelte altrui. Io mi rifiuterei di insegnare in questi termini. Già la presenza di genitori e studenti potrebbe creare qualche problematica. Credo che occorra una maggiore mediazione.
Ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti, che gradiremmo fossero accolti.
EMERENZIO BARBIERI, Relatore. Signor presidente, rinuncio alla replica. Mi pare che le affermazioni dell'onorevole Zazzera siano già state puntualmente e intelligentemente contestate dall'onorevole Coscia.
MARCO ROSSI DORIA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Ringrazio la Commissione e il relatore per il lavoro che hanno compiuto. Ringrazio anche l'opposizione, perché gli interventi svolti forniscono al Governo materiale utile di riflessione.
Il Governo è stato molto attento fin dall'inizio a questa normativa. Le scuole dell'autonomia hanno bisogno di uno strumento di governo. Sono passati troppi anni. Lo ha ripetuto qui anche il Ministro nel corso della discussione su vari temi di grande rilievo per la scuola. Salutiamo il fatto che tutte le forze politiche si stiano esercitando, in maniera propositiva, sulla tenuta del sistema scolastico e sulla sua relazione con i territori, cioè con le altre componenti vitali di ogni territorio e con le funzioni educative generali che il territorio esprime, aldilà delle mura scolastiche.
Il Ministro, il sottosegretario Elena Ugolini ed io abbiamo visitato, in questi mesi, decine, se non centinaia, di scuole. Esse già interagiscono con i territori; fanno patti di rete tra loro e si organizzano
esercitando la loro autonomia con libertà e responsabilità. Non hanno, però, uno strumento codificato che stabilizzi questa loro attività fondamentale per l'espletamento delle funzioni istituzionali della scuola.
Il Governo guarda a ciò con grande attenzione, riconosce il lavoro che la Commissione nel suo insieme ha svolto e sarà attento nel valutare alcune criticità emerse dal dibattito, criticità che ho registrato anche oggi e che riporterò fedelmente al Ministro. Mi riferisco, in particolare, alla funzione dei docenti, richiamata anche nell'ultimo intervento, e alla validazione degli statuti. Ricordo, a tal proposito, che il Ministro ha posto la questione anche all'ex presidente della Commissione. Sono emersi anche altri aspetti, peraltro contenuti nella relazione.
Al momento della discussione dell'articolato vero e proprio e quando saranno presentati gli emendamenti, il Governo si riserva di esprimersi puntualmente su ciascuno degli specifici elementi del testo.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro conclusa la discussione sulle linee generali.
Sulla base di quanto indicato dal relatore, propongo di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente.
Pongo in votazione la proposta da me formulata.
(È approvata).
Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà definito nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza.
Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Motta ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana»; Rainieri ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi»; Tommaso Foti: «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi»; Barbieri e Tommaso Foti: «Dichiarazione dell'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda»; Polledri ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi».
Avverto che le Commissioni competenti I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1 e Tit. 1 del relatore, approvati in linea di principio dalla Commissione nella seduta del 1o agosto. Ricordo che gli emendamenti indicati saranno posti in votazione ai fini della loro approvazione definitiva.
Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento a esso riferito.
Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione l'articolo 1 come modificato dall'emendamento approvato.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti a esso riferiti.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Risulta conseguentemente soppresso l'articolo 4.
Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento 2.5 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo ora in votazione l'articolo 2 come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti a esso riferiti.
Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento 3.1 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo quindi in votazione l'articolo 3 come modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).
Essendo stato soppresso l'articolo 4, passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento a esso riferito.
Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione l'articolo 5 come modificato dall'emendamento approvato.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento a esso riferito.
Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Pongo in votazione l'articolo 6 come modificato dall'emendamento approvato.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1 del relatore, approvato in linea di principio.
(È approvato).
Prima di procedere alla votazione finale, propongo di passare all'esame dei
provvedimenti previsti in sede referente. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
Sospendo pertanto la seduta.
La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 13,45.
PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del testo in esame.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
CARMEN MOTTA. So che vi è pochissimo tempo a disposizione. Voglio semplicemente esprimere soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento lungamente atteso. Dal 2008 a oggi il percorso è stato lungo e a ostacoli, ma credo che la sua conclusione sia estremamente positiva. C'è soddisfazione perché il provvedimento nasce da un'iniziativa parlamentare che finalmente ci consente di onorare il 2013, anno del bicentenario verdiano, come da tempo hanno fatto altri Paesi, predisponendo programmi e iniziative per celebrare un avvenimento culturale di livello mondiale.
Desidero ringraziare tutti i membri della Commissione per la discussione che si è svolta in questi lunghi mesi. Ringrazio il relatore per il lavoro che ha compiuto e anche lei, presidente, perché, appena ve ne sono state le condizioni, ha calendarizzato il provvedimento in modo da concluderne l'iter prima della pausa estiva. Signor presidente, chiedo che la presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto. Per il momento intendo ribadire la soddisfazione per un provvedimento a cui abbiamo lavorato tutti insieme per onorare Giuseppe Verdi, il suo bicentenario, la musica italiana e un grande appuntamento culturale per il nostro Paese.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, la presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti (vedi allegato 2).
PIERFELICE ZAZZERA. Annunzio il voto contrario di Italia dei Valori. Premetto che siamo assolutamente convinti che una personalità di riguardo come Giuseppe Verdi debba essere ricordata perché è patrimonio del Paese: per questo non può essere solo di una parte politica o solo di una parte del territorio. In questo momento di grave difficoltà economica per il nostro Paese, riteniamo che le risorse debbano essere investite diversamente, piuttosto che per sostenere parti del territorio che chiedono legittimamente di ricordare una personalità come Verdi.
Per questo motivo in Aula il gruppo che rappresento ha votato contro il trasferimento in sede legislativa e in Commissione esprimerà voto contrario sul provvedimento.
ANTONIO PALMIERI. Il gruppo del PDL voterà convintamente a favore del provvedimento. È stato necessario un po' di tempo, ma siamo lieti che si sia riusciti ad anticipare il tricentenario della nascita. L'anno scorso avremmo detto «Viva Verdi!», come si scriveva sui muri durante il Risorgimento.
Facciamo i complimenti sia all'onorevole Motta sia al relatore, onorevole Barbieri, e a tutti i colleghi che hanno voluto fortemente questo provvedimento, che rende omaggio a uno dei campioni della nostra cultura.
PAOLA GOISIS. Anche noi vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per la conclusione dell'iter del provvedimento, che è stato abbastanza travagliato, poiché bisognava conciliare le esigenze del mondo dello sport con quelle della difesa e della tutela del territorio. Ci siamo battuti e siamo estremamente soddisfatti del risultato.
Peraltro, celebrare Verdi per noi è particolarmente importante, anche se non siamo emiliani, perché è il padre del «nostro» inno.
ENZO CARRA. Come in sede di discussione generale, ribadiamo la convinta adesione e il nostro voto favorevole sul provvedimento.
Non mi pare sia il caso di esaminare Verdi per il Nabucco o per altre opere. Non c'è niente di melodrammatico in questa nostra conversazione, per fortuna. Convergiamo tutti sulla grandezza del genio verdiano e sulla grandezza di questa Italia, che forse è quella migliore.
Mi sembra, pertanto, che si tratti di un provvedimento utile.
PRESIDENTE. Desidero ribadire la soddisfazione, già espressa già nella seduta precedente, per la conclusione dell'iter del provvedimento presso questo ramo del Parlamento prima della pausa estiva, in modo tale che il Senato possa approvarlo nel più breve tempo possibile.
Avverto che la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.
Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Regolamento, il deputato Colucci è in missione.
Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, i deputati De Torre, Di Centa, Grimoldi, Levi, Lunardi, Mazzucca, Melandri, Rampelli, Antonino Russo, Scalera, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Narducci, Saltamartini, Isidori, Gatti, Marinello, Gioacchino Alfano, Murer, Ravetto, Motta e Castellani.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale finale sul provvedimento di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Proposte di legge Motta ed altri; Rainieri ed altri; Tommaso Foti; Barbieri e Tommaso Foti; Polledri ed altri: in un testo unificato e con il seguente titolo: «Disposizioni per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi» (C. 1373 - C. 1656 - C. 2110 - C. 2777 - C. 4085):
Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Hanno votato sì 31
Hanno votato no 1
(La Commissione approva).
Hanno votato sì: Gioacchino Alfano, Bachelet, Barbieri, Carlucci, Enzo Carra, Castellani, Coscia, De Biasi, De Pasquale, Frassinetti, Gatti, Ghizzoni, Giro, Giulietti, Goisis, Isidori, Lolli, Marinello, Mazzarella, Motta, Murer, Murgia, Narducci, Palmieri, Pes, Ravetto, Rivolta, Rossa, Saltamartini, Siragusa, Tocci.
Ha votato no: Zazzera.
La seduta termina alle 14.