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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione II

2.
Giovedì 29 luglio 2010
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Giulia Bongiorno, Presidente ... 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis):

Bongiorno Giulia, Presidente ... 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Bernardini Rita (PD) ... 5 12
Caliendo Giacomo, Sottosegretario di Stato per la giustizia ... 3 5 7 8 10 11 12
Contento Manlio (PdL) ... 9
Ferranti Donatella (PD) ... 4 5 6 7 10 11 13 14
Molteni Nicola (LNP) ... 8
Papa Alfonso, Relatore ... 3 4 9 11 14
Palomba Federico (IdV) ... 4 5 7 9 11 12
Rao Roberto (UdC) ... 9 10 13
Ria Lorenzo (UdC) ... 12

ALLEGATI:
Allegato 1: Emendamenti ... 15
Allegato 2: Emendamenti approvati in linea di principio ... 22

COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di giovedì 29 luglio 2010


Pag. 15

ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).

EMENDAMENTI
ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: è eseguita con le seguenti: può su istanza del condannato, essere eseguita.
1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) ai soggetti condannati per i delitti previsti dagli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 575 (Omicidio), 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti) 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), 612-bis (Atti persecutori), 628 (Rapina), 629 (Estorsione) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 80 (aggravanti specifiche) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti previsti dagli articoli 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
1. 5. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni; aggiungere le seguenti: salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo.
1. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.


Pag. 16


Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) ai soggetti di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, comma 9, lettera b).
1. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) ai soggetti, che per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
1. 8. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo.
1. 14. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 3, le parole: e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sono sostituite dalle seguenti: e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.
1. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sospende con le seguenti: può, previa valutazione della irrilevanza o della particolare tenuità del fatto commesso dal condannato, sospendere.
1. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sospende con le seguenti: può, su istanza del condannato sospendere.
1. 11. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: 15 giorni dalla emanazione del provvedimento che ne dispone la carcerazione.
1. 13. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, le parole: La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, sono sostituite dalle seguenti: La richiesta è corredata dalla indicazione del domicilio.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, le parole: La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, sono sostituite dalle seguenti: La relazione è corredata dalla indicazione del domicilio.
1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, dopo le parole: istituto penitenziario aggiungere: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.
1. 16. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 4, dopo le parole: la direzione dell'istituto penitenziario inserire le seguenti: , su istanza del detenuto o del suo difensore.
1. 15. Di Pietro, Palomba.


Pag. 17


Al comma 4, dopo le parole: magistrato di sorveglianza aggiungere: almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.
1. 17. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 5, dopo le parole: il magistrato di sorveglianza inserire le seguenti: , previa valutazione sulla idoneità e sulla disponibilità effettiva del domicilio del condannato.
1. 18. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.
1. 19. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nella situazione considerata dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del Testo unico approvato con Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso Testo Unico.
1. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
1. 100. Il relatore.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo la parola: sentita aggiungere le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - è.
1. 21.Il Governo.

Al comma 8, le parole: e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, sono soppresse.
1. 22.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 8 sopprimere le parole: , ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,.
1. 23.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di unità nella Polizia di Stato e nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni,


Pag. 18

da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
4. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: 0,30 per cento» con le seguenti: 0,20 per cento».
1. 01.Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.
*2. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*2. 2.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente n. 3):
3) aggiungere in fine le seguenti parole: «se il fatto è di particolare tenuità le pene sono diminuite da un terzo a due terzi».
2. 3.Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il luogo degli arresti domiciliari comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari».
2. 4.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, nel limite di una spesa annua di 69,3 milioni di euro, di 2.000 unità di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria».
4. 1.Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.
(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole


Pag. 19

un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica».
4. 2.Il Governo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4. 01.Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 4 comma 1, lettera a), dopo le parole "comma 212" aggiungere le seguenti:


Pag. 20

nonché i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1-bis, all'1-quinquies del presente articolo.

E dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
1-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-bis. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
1-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari, nonché alla ristrutturazione degli istituti penitenziari già esistenti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Giustizia, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4. 02.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 4 comma 1, lettera a), dopo le parole "comma 212" aggiungere le seguenti: nonché i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1-bis, all'1-quinquies del presente articolo.

E dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
1-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-bis. La


Pag. 21

disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
1-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4. 03.Di Pietro, Palomba.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dell'amministrazione penitenziaria aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle necessità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
5. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: esistenti e programmati aggiungere le seguenti: nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.
5. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 6. - 1. All'articolo 2, comma 8-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "Uffici giudiziari" sono aggiunte le seguenti: "e tutti gli uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia" e dopo le parole: "articolo 3, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e comma 1-ter"».
5. 01.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Andrea Orlando.


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ALLEGATO 2

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

Al comma 4, dopo le parole istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.
1. 16.Vietti, Rao, Ria.
(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, dopo la parola sentita aggiungere le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - e d'intesa con.
1. 100(Nuova formulazione).Il Relatore.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, nel limite di una spesa annua di 69,3 milioni di euro, di 2.000 unità di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria».
4. 1.Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6. - (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.


Pag. 23


5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione.»
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica.».
4.2.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 01.Lussana, Brigandì, Follegot, Molteni Nicola, Paolini.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole esistenti e programmati aggiungere le seguenti: nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.
5. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 6. - 1. All'articolo 2, comma 8-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «Uffici giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «e tutti gli uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e comma 1-ter».
5. 01.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Andrea Orlando.
(Approvato)

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