Commissione II
Sulla pubblicità dei lavori:
Bongiorno Giulia, Presidente ... 3
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis):
Bongiorno Giulia, Presidente ... 3 4
Lussana Carolina, Presidente ... 4 5 8
Bernardini Rita (PD) ... 5
Ferranti Donatella (PD) ... 4 6
Follegot Fulvio (LNP) ... 4 7
Palomba Federico (IdV) ... 5
Papa Alfonso (PdL), Relatore ... 7
Ravetto Laura, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento ... 4
Ria Lorenzo (UdC) ... 5
Vitali Luigi (PdL) ... 4 5
Votazione nominale:
Bongiorno Giulia, Presidente ... 8
ALLEGATI:
Allegato 1: Emendamenti approvati ... 9
Allegato 2: Ordine del giorno ... 11
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: In ogni caso.
1. 501. Contento, Ferranti, Bernardini e Ria.
Al comma 4, dopo le parole: istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.
1. 16. Vietti, Rao, Ria.
All'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, dopo la parola: sentita aggiungere le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - e d'intesa con.
1. 100. (Nuova formulazione) Il Relatore.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».
4. 100. Il Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e
nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione».
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica.
4. 2. Il Governo.
Al comma 1, dopo le parole: esistenti e programmati aggiungere le seguenti: nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.
5. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
a seguito della situazione particolarmente allarmante all'interno delle carceri italiane è stata autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti della Polizia Penitenziaria;
appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, nella fattispecie di vice-commissari, sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma;
nella fattispecie si potrebbero reclutare gli idonei non vincitori dell'ultimo concorso espletato per i vice commissari facendo scorrere la graduatoria fino al numero rientro congruo per quanto innanzi detto,
a realizzare le condizioni, a parità di numero previsto e con la medesima spesa autorizzata, per l'assunzione straordinaria di vice-commissari della Polizia Penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.
0/3291-bis/II. 1.Vitali, Cassinelli, Melis.