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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione II

8.
Mercoledì 25 maggio 2011
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Follegot Fulvio, Presidente ... 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Senatore Centaro: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Approvata dal Senato) (C. 2364);
La Russa ed altri: Modifiche all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Interpretazione autentica della nozione di evento lesivo per l'ammissione ai benefici della sospensione o della proroga di termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura (C. 728);
Losacco ed altri: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (1944);
Volontè: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (C. 2564). ... 3

Follegot Fulvio, Presidente ... 3

ALLEGATO: Emendamenti ed articoli aggiuntivi ... 5

COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 25 maggio 2011


Pag. 5

ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Al comma 1 dell'articolo 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia,.
1. 100.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
1. 1. Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).
2. 1.Contento.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 41 del testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «usura, di».
6. 040. Di Pietro, Palomba.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: disponendo la comunicazione ai creditori aggiungere le seguenti: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della proposta da effettuare aggiungere le seguenti: almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.
10. 1.Rao, Ria.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta equivale a mancata accettazione della proposta stessa.
12. 30. Rao, Ria.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:
2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167,


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nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.
14. 01. Rao, Ria.

ART. 15.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.
15. 1.Ferranti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
15. 1.Rao, Ria.

ART. 18.

All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso agli aiuti e alle misure di sostegno previsti da Fondi nazionali, regionali e degli enti locali per i soggetti in condizione di sovraindebitamento. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie.
1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed iscritte all'albo dei gestori del Fondo di prevenzione usura, istituito presso il Ministero dell'economia.
18. 30.Rao, Ria.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti: previa autorizzazione quest'ultimo.
19. 1.Contento.

ART. 21.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
21. 20.Rao, Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.
21. 1.Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Resta ferma, per i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e per i notati di facoltà di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della presente legge.
21. 2.Contento.

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