Commissione II
Sulla pubblicità dei lavori:
Follegot Fulvio, Presidente ... 3
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Senatore Centaro: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Approvata dal Senato) (C. 2364);
La Russa ed altri: Modifiche all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Interpretazione autentica della nozione di evento lesivo per l'ammissione ai benefici della sospensione o della proroga di termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura (C. 728);
Losacco ed altri: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (1944);
Volontè: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (C. 2564). ... 3
Follegot Fulvio, Presidente ... 3
ALLEGATO: Emendamenti ed articoli aggiuntivi ... 5
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Al comma 1 dell'articolo 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia,.
1. 100.Di Pietro, Palomba.
Sopprimere il comma 3.
1. 1. Rao, Ria.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).
2. 1.Contento.
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «usura, di».
6. 040. Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, dopo le parole: disponendo la comunicazione ai creditori aggiungere le seguenti: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa,.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della proposta da effettuare aggiungere le seguenti: almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.
10. 1.Rao, Ria.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta equivale a mancata accettazione della proposta stessa.
12. 30. Rao, Ria.
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:
2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167,
nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.
14. 01. Rao, Ria.
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.
15. 1.Ferranti.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
15. 1.Rao, Ria.
All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso agli aiuti e alle misure di sostegno previsti da Fondi nazionali, regionali e degli enti locali per i soggetti in condizione di sovraindebitamento. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie.
1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed iscritte all'albo dei gestori del Fondo di prevenzione usura, istituito presso il Ministero dell'economia.
18. 30.Rao, Ria.
Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti: previa autorizzazione quest'ultimo.
19. 1.Contento.
Al comma 1 premettere le seguenti parole: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
21. 20.Rao, Ria.
Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.
21. 1.Contento.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Resta ferma, per i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e per i notati di facoltà di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della presente legge.
21. 2.Contento.