Commissione IX
Sulla pubblicità dei lavori:
Valducci Mario, Presidente ... 3
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Zeller e Brugger: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni ( 44 ); Contento: Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale ( 419 ); Formisano Anna Teresa: Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi ( 471 ); Meta ed altri: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale ( 649 ); Carlucci: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle
violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ( 772 ); Lulli ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 844 ); Conte: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità ( 965 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1075 ); Boffa ed altri: Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1101 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide ( 1190 ); Vannucci: Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1469 ); Lorenzin ed
altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida ( 1488 ); Moffa ed altri: Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( 1717 ); Minasso ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 1737 ); Giammanco: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (
1766 ); Dussin Guido ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili ( 1998 ); Cosenza: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 2177 ); Barbieri: Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni ( 2299 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato ( 2322 );
Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale ( 2349 ); Stasi: Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative ( 2406 ): ... 3
Valducci Mario, Presidente ... 4 6
Giachino Bartolomeo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 5
Moffa Silvano (PdL), Relatore ... 6
ALLEGATO: Testo unificato risultante dall'esame in sede referente ed adottato come testo base ... 7
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237
del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.
1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al terzo periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente».
1. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati», sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti,».
2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».
3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al citato comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».
2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parola da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione».
3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.
4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
5. Le disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e di documentazione integrativa). - 1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né laddove vi sia cointestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure coesistano diritti di proprietà e diritti di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.
2. Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633».
2. Al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta in fine la seguente lettera:
«d-bis) la documentazione di cui all'articolo 94-bis, comma 1».
1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche »GA«. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies».
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di
certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al termine di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e successive modificazioni.
1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 »;
b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida»
2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».
3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve», sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente,»;
2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime scuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;
e) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis;»;
f) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:
«11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b)»;
g) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».
6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.
1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del citato duplicato della patente»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «A tale fine» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, ».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
e) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 Comma 4 - 2»
f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
1. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando della comunicazione l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano l'obbligo per il medico curante di provvedere alla comunicazione.
1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno subìto gravi traumi cranici o che sono in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies è sempre
disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quinquies»;
d) il comma 3 è abrogato.
1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«12-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è precluso l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni».
1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis è abrogato;
b) al comma 8, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,» sono soppresse.
1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter».
1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».
1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
7. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al limite di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo
e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
15. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). -
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al limite di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo della lettera c) del comma 2, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».
2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a ventun anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). - 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventun anni ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.
2. I soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato comma 2, lettera c), dell'articolo 186, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».
3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei soggetti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente
di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222».
1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento e al potenziamento della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze
di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera c-ter); c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle
attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;
d) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento e di potenziamento della segnaletica nelle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime
strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis e ad interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui lettere d-bis) ed e) del comma 1 all'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
5-ter. Le province e i comuni trasmettono in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento
medesimo.
5-quater. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.
5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis».
2. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.
1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). - 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o agli enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali organi o enti non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
3. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».
1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-pa
tentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».
1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».
2. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo»;
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo del comma 2 del presente articolo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter».
3. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 223. - (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».
4. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è inserito il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 214-ter.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore
della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».
5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché di enti e di associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.
1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade
affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo rispettivamente modificati e introdotto dall'articolo 22 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l' attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono effettuati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di
prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.
1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida di cui al comma 2 è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5, milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento».
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C E, a condizione di aver seguito il corso di formazione accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis»;
b) all'articolo 19, comma 2-bis, le parole: «lettere b), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.
2. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.
1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.