Commissione IX
Sulla pubblicità dei lavori:
Valducci Mario, Presidente ... 2
Proposta di legge Biasotti ed altri: (Discussione e rinvio): Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (C. 4663)
Valducci Mario, Presidente ... 2 3
Crosio Jonny (LNP), Relatore ... 3
Improta Guido, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 3
ALLEGATO: Testo adottato come testo base ... 4
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (C. 4663 Biasotti).
1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'ordine pubblico, della accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.
2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al comma 1 sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola il divieto o la limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1 si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati