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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2012
739.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

(v. seduta del 13 novembre 2012)

  La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);
   premesso che:
    dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;
    i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra input e output), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;
    occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;
    occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove possibile, Pag. 121dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;
    occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni standard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;
    con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegate allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:
     a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
     b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;
     c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere ripartiti «sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale»;
     d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non presti i servizi presi in considerazione;
     e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiettivo che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri input del processo di produzione e fornitura dei servizi, premino gli enti più efficienti;
     f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l’output standard;
     g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;
    nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia Pag. 122locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposto, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la elaborazione delle note metodologiche, un documento, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:
    1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
    2) rendere noti i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;
    3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, «con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo»; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;
    4) chiarire le modalità con cui, a partire dei fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo cui i trasferimenti perequativi a favore di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati «sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale». A tal fine è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;
   b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, fornire gli elementi di cui alla lettera a) nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;
   c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare modalità Pag. 123di esposizione che permettano di evidenziare:
    1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli input di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;
    2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;
    3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli input, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premino gli enti più efficienti;
    4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l’output standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;
  e con le seguenti osservazioni:
    a)
valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;
    b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;
    nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:
   a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;
   b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle Pag. 124province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;
   c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
   d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

Pag. 125

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);
   premesso che:
    dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;
    i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra input e output), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;
    occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;
    occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove possibile, dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si Pag. 126potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;
    occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni standard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;
    con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegate allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:
    a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
    b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;
    c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere ripartiti «sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale»;
    d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non presti i servizi presi in considerazione;
    e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiettivo che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri input del processo di produzione e fornitura dei servizi, premino gli enti più efficienti;
    f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l’output standard;
    g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;
    nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;
    esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 127

  con le seguenti condizioni:
   a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposto, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la elaborazione delle note metodologiche, un documento, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:
    1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
    2) rendere noti i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;
    3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, «con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo»; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;
   4) chiarire le modalità con cui, a partire dei fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo cui i trasferimenti perequativi a favore di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati «sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale». A tal fine è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;
   b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, fornire gli elementi di cui alla lettera a) nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;
   c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare modalità di esposizione che permettano di evidenziare:
    1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli input di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;Pag. 128
    2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;
    3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli input, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premino gli enti più efficienti;
    4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l’output standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;
  e con le seguenti osservazioni:
    a)
valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;
    b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;
   nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:
   a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;
   b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, Pag. 129individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;
   c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
   d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.