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Temi dell'attività Parlamentare

Sanità

 

In linea generale, le politiche in materia sanitaria sono finalizzate all’obbiettivo di garantire e promuovere efficacemente la tutela della salute delle popolazioni, assicurando, al contempo, il governo della spesa in tale ambito. Nel disegno costituzionale gli attori di queste politiche sono lo Stato e le regioni, che agiscono nel quadro di competenze delineato dal nuovo articolo 117 della Costituzione. Da un lato, infatti, l’articolo 117 della Costituzione contempla tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni la “tutela della salute”, dall’altro, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione è materia di competenza esclusiva dello Stato “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Quanto al controllo della spesa sanitaria, il concorso dei diversi livelli di competenza si articola riservando al legislatore statale la determinazione del quadro complessivo delle risorse da destinare al comparto sanitario al fine di salvaguardare l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza, rinviando a successive Intese in sede di Conferenza Stato Regioni la puntuale individuazione delle misure da adottare nei diversi settori.

In tal senso la manovra finanziaria relativa al triennio 2010-2012, in linea con le statuizioni del Patto per la salute siglato in sede di Conferenza Stato regioni, oltre a definire e programmare le risorse destinate al Servizio Sanitario nazionale per il triennio citato, ha definito una regolamentazione puntuale e dettagliata per le regioni con elevati disavanzi sanitari.

Infatti, pur sussistendo in capo alle regioni l’obbligo di assicurare l’equilibrio di bilancio del proprio Servizio Sanitario regionale, già in passato diversi atti normativi statali, per le regioni maggiormente indebitate nel settore sanitario, con un disavanzo pari o superiore al 5 per cento - valore così modificato dalla legge finanziaria per il 2010 essendo, in precedenza, fissato al 7 per cento -, hanno imposto per l’accesso agli aiuti economici per il ripiano dei deficit pregressi, alcune condizioni, tra le quali l’adozione di un piano di rientro, prevedendo anche la possibilità, in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti nei singoli Piani di rientro, del commissariamento del settore sanitario regionale, attraverso la nomina di un commissario ad acta. Con il decreto legge n. 78/2010, sono state adottate alcune modifiche sia in tema di pianificazione delle risorse da destinare al Servizio Sanitario nazionale che in tema di piani di rientro. La legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) oltre ad incrementare per il 2011 il livello di finanziamento del SSN in linea con il nuovo Patto per la salute, ha previsto che una quota delle risorse del FAS per l'anno 2012 sia destinata ad interventi di edilizia sanitaria pubblica. Il decreto legge 98/2011 ha poi stabilito i livelli di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2013-2014, e da ultimo, il D.L. 95/2012 ha determinato la riduzione dei livelli di spesa del 2013 e del 2014 ed ha previsto per un ulteriore triennio, dal 2013 al 2015, che le regioni in piano di rientro e non commissariate proseguano i programmi previsti nel piano a condizione che abbiano garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario. Una ulteriore riduzione del livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, per gli anni 2013 e 2014, è stata infine disposta dalla legge n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013). Per indagare sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, oltre che sugli errori in campo sanitario è stata costituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta. Analoga Commissione è stata istituita presso il Senato in tema di efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale. Nelle diverse manovre finanziare adottate con gli atti normativi sopracitati sono state introdotte anche specifiche disposizioni in tema di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica.

Alcuni provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento nel corso della XVI legislatura, attengono invece in modo più specifico al tema della tutela della salute. Rientra in quest'ambito la legge diretta a garantire l'accesso alle cure palliative (legge 38/2010), vale a dire alle cure globali per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza, nonché alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Il fine perseguito è quello di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
Un rilievo particolare riveste anche la legge concernente l'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari (legge 86/2012), che introduce disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all’informazione delle pazienti, e la legge diretta a consentire ed a disciplinare il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino (legge 167/2012) che recepisce i recenti progressi delle tecniche scientifiche e chirurgiche.

La XII Commissiona affari sociali ha inoltre avviato - senza concluderlo - l'esame di alcune proposte di legge concernenti, rispettivamente, il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante, la piena cittadinanza e l'integrazione delle persone affette da epilessia, nonché gli interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.   

Il Parlamento ha anche affrontato alcuni argomenti rientranti, più in generale, nelle questioni di bioetica, alle quali può essere ricondotta la disciplina del testamento biologico, già approvata dalla Camera e il cui esame non si è concluso presso il Senato, nonché le disposizioni, contenute in un testo unificato giunto all'esame dell'Assemblea della Camera, disciplinanti il tema dell'utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Al tema dell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale possono essere poi ricondotte le disposizioni della legge n.172/2009 riguardanti la nuova istituzione del Ministero della salute, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: infatti, le funzioni dei due dicasteri venivano esercitate, prima dell'entrata in vigore della legge, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Vanno poi ricordate le norme contenute nel D.L. 158/2012, che ha un contenuto ampio ed articolato ed interviene su molti settori connessi alla tutela della salute. Le norme intervengono, tra l'altro, sui temi delle cure primarie e dell'assistenza territoriale, della professione e responsabilità dei medici, della dirigenza sanitaria e del governoclinico, della garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare nonché da dipendenza da gioco con vincita di denaro, delle norme tecniche per le strutture ospedaliere, per promuovere corretti stili di vita, nonché degli interventi in materia di sicurezza alimentare e di emergenze veterinarie, dei farmaci e del servizio farmaceutico, della sperimentazione clinica dei medicinali, della razionalizzazione di alcuni enti sanitari e del trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante.

La XII Commissione igiene e sanità del Senato ha poi dedicato molte sedute all'esame, che non si è concluso, del disegno di legge del Governo in materia di sperimentazione clinica e riforma delle professioni sanitarie, già approvato dalla Camera, diretto ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale in diversi settori ed ambiti.

Va infine ricordato che con il decreto legislativo n. 106/2009 sono state adottate disposizioni correttive del decreto legislativo n. 81/2008, che aveva introdotto una organica disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Su tali aspetti si fa rinvio all’area tematica Occupazione lavoro e professioni .

Informazioni aggiornate a venerdì, 22 febbraio 2013