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Temi dell'attività Parlamentare

Decreto-legge 59/2012 - Riordino della protezione civile
Il D.L. 59/2012 interviene in materia di protezione civile anche modificando in più punti la legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile. Il decreto, che riconfigura le attività e le procedure riguardanti gli stati di emergenza, è stato definitivamente approvato dal Senato nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera.

Il D.L. 59/2012 reca disposizioni per il riordino della protezione civile. Il testo tiene conto di importanti novità intervenute in tale materia: l'abrogazione del comma 5 dell'art. 5-bis del D.L. 343/2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai grandi eventi diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, ad opera dell'articolo 40-bis del D.L. 1/2012, e la pronuncia della Corte costituzionale n. 22/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5-quater e del primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile come introdotti dall’articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011.

Il decreto riconduce l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette, prevalentemente, a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. In tale contesto vanno lette pertanto le modifiche apportate alla legge n. 225 del 1992 e contenute nell'articolo 1 del decreto. Tra quelle più importanti si segnalano: la sostituzione del Ministro della protezione civile con un Ministro con portafoglio o con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio ai fini della delega delle funzioni di protezione civile del Presidente del Consiglio, la fissazione di una durata dello stato di emergenza di regola non superiore a 90 giorni, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 60 giorni (comma 1, lettera c), n. 2); la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nell'imminenza del verificarsi degli eventi (comma 1, lettera c), n. 1); l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile (comma 1, lettera c), n. 3) salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio dei ministri con la delibera dello stato di emergenza; la limitazione della previsione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - per i profili di carattere finanziario - alle ordinanze emanate dopo 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 4). Si prevede che con le ordinanze si disponga in ordine all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; nel caso in cui si provveda alla nomina di commissari delegati, le loro funzioni cessano con la scadenza dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 6). Almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, il Capo del dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario, un'apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi (comma 1, lettera c), n. 7).

Per quanto attiene al finanziamento dello stato di emergenza l'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10, del decreto sostituisce il comma 5 quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 disponendo che agli oneri connessi con gli interventi conseguenti agli eventi per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza si provvede con l'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità. Qualora venga utilizzato il Fondo di riserva per per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge n. 196/2009, il Fondo verrà reintegrato in tutto in parte, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante la riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato al decreto-legge. Anche in combinazione con la riduzione delle voci di spesa, il Fondo ècorrispondentemente reintegrato in tutto o in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura non superiore a cinque centesimi al litro. Viene altresì sostituito il comma 5 quater dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della succitata sentenza in quanto, per il finanziamento delle emergenze, autorizzava la regione a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad aumentare ulteriormente l'aliquota sulla benzina nel caso in cui il bilancio della regione non recasse le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa. Il nuovo comma 5-quater attribuisce alla regione interessata dallo stato di emergenza la facoltà di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro.

Ulteriori disposizioni recate dal decreto riguardano il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 1, comma 2). Nel corso dell’esame parlamentare è stato soppresso l’articolo 2 che prevedeva l'estensione della copertura delle polizze assicurative sui fabbricati privati ai rischi derivanti dalle calamità naturali, demandando modalità e termini del regime assicurativo a un provvedimento attuativo.

L'articolo 3 stabilisce disposizioni transitorie in merito alla proroga delle gestioni commissariali in corso, che operano ai sensi della legge n. 225/1992. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che "restano fermi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per Expo 2015 e il Forum delle famiglie". Nel corso dell'esame in Assemblea è stata inoltre reinserita la disposizione, soppressa nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, volta a prevedere il trasferimento direttamente alla società creditrice, già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale necessarie per l'acquisto di tale impianto; la formulazione di tale disposizione è stata comunque modificata rispetto al testo originario approvato dal Governo al fine di recepire una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio.

Specifiche modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare hanno riguardato, tra le altre, l’esclusione dal patto di stabilità interno di spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, se effettuate nell'esercizio finanziario in cui la calamità è avvenuta e nei due esercizi finanziari successivi (art. 1, comma 1-bis), nonché la ridefinizione dei compiti e delle attività di protezione civile (art. 1, comma 1, lett. b-bis), la disciplina del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (art. 1, comma 1, lett. b-ter) e l'istituzione di un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi (art. 3, comma 5-bis).

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