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Temi dell'attività Parlamentare

12. DL 1/2012 - Liberalizzazioni
E' stato convertito dalla legge 27/2012 il decreto "liberalizzazioni", che opera un ampio intervento di liberalizzazione del mercato finalizzato allo sviluppo della produttività. In data 16 marzo le Commissioni VI e X della Camera avevano approvato, senza variazioni, l'A.C. 5025, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". Durante la prima lettura al Senato (A.S. 3110), il provvedimento era stato sottoposto a notevoli interventi emendativi.

Il provvedimento è complessivamente finalizzato a liberalizzare ampi settori dell’economia nazionale, al fine di favorire lo sviluppo della produttività, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale.

Per conformare l’ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza, sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea, si disciplina una nuova procedura per l’abrogazione delle norme che pongono limiti all’avvio delle attività economiche, prevedendo che gli enti locali si adeguino a tali principi.

Vengono introdotte alcune disposizioni a tutela della correttezza nei mercati: si attribuisce alla Presidenza del Consiglio il compito di raccogliere le segnalazioni delle autorità indipendenti sulle restrizioni della concorrenza e sugli impedimenti al corretto funzionamento dei mercati, per le opportune iniziative; si prevede una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, attribuendone la competenza all'Antitrust, cui viene anche riconosciuta una nuova modalità di finanziamento a carico delle imprese; si estendono alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in materia di energia. Alcune riguardano il gas naturale, e mirano a ridurne il prezzo per i “clienti vulnerabili” (famiglie, strutture sociali ecc) e per le imprese, accrescendo le possibilità di accesso agli stoccaggi e di acquisizione mediante infrastrutture di importazione dall’estero. Si intende inoltre assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. che gestisce i servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione, e di distribuzione del gas nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica. Altre disposizioni riguardano, invece, l’energia elettrica. Per contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi, si attribuisce al Ministro per lo sviluppo economico il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico. Si punta, inoltre, ad accelerare i tempi di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto annualmente da Terna S.p.A.. Viene regolata la distribuzione dei carburanti, con l’obiettivo di:

  • promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti;
  • favorire una più generale liberalizzazione delle attività svolte dai gestori di impianti di distribuzione carburanti;
  • incentivare la diffusione degli impianti automatizzati;
  • accrescere la concorrenza e favorire una potenziale diminuzione dei prezzi;
  •  agevolare e promuovere l’uscita dal mercato degli impianti di distribuzione meno efficienti.

Si riduce, infine, l’incentivazione degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, per evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, con ricadute negative sia sul mercato degli affitti che sull’assetto paesaggistico-territoriale.

In materia di servizi bancari, si prescrive la gratuità delle spese dei conti destinati all'accredito e al prelievo di pensioni ammontanti fino a 1.500 euro mensili; è disposta la nullità delle clausole bancarie che prevedono remunerazioni per le banche a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché di loro utilizzo nel caso di sconfinamenti. Si semplificano le procedure per estinguere le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e si consente al cliente di scegliere la polizza vita più conveniente, qualora l'erogazione di un mutuo sia condizionata alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita. Si introducono, infine, tra i casi incompatibilità con l’esercizio di funzioni apicali nelle fondazioni bancarie, l’esercizio di funzioni apicali in società concorrenti della banca conferitaria o di società del gruppo, vietando quindi gli incroci personali tra gruppi bancari concorrenti.

Nel settore assicurativo, al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese ed in particolare il controllo dei costi dei risarcimenti e l’individuazione delle frodi, si interviene sul sistema del risarcimento diretto, sulla dematerializzazione dei contrassegni, sulle sanzioni previste per la falsa attestazione di uno stato di invalidità derivante da incidente stradale, nonché sul sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. In particolare, sono disciplinati l’ispezione del veicolo e la “scatola nera” che consentono una riduzione delle tariffe. Si prevede, inoltre, una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. Si introduce quindi l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. Auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi.

A favore delle imprese sono quindi introdotte misure volte a favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le imprese italiane nonché - al fine di superare una procedura d’infrazione comunitaria - la possibilità che sia applicata la sospensione degli effetti del realizzo (c.d. “exit tax”) nei confronti delle imprese che trasferiscano la residenza all’estero. E’ altresì stabilito il diritto di rivalsa sull’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

Si prevede, inoltre, che, dal 2013, l’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui queste siano svolte con modalità non commerciali.

In tema di unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie è soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20 per cento; viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri c.d. white list; si prevede l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri c.d. white list; è infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, sia dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Per quanto attiene alla materia ambientale, si segnala che il provvedimento reca misure volte a disciplinare i sistemi di gestione autonoma nel settore degli imballaggi, e modifica la normativa in materia di dragaggi. Il Dipartimento della Protezione civile, inoltre, non potrà più utilizzare i poteri straordinari previsti dall’art. 5 della L. 225/1992 con riferimento ai grandi eventi. Sono introdotte, infine, importanti disposizioni in materia di contratti pubblici, tra le quali si segnalano: la disciplina delle emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto (project bond) e del contratto di disponibilità; la previsione del project financing per la realizzazione delle infrastrutture carcerarie e ulteriori innovazioni concernenti le concessioni.

Diverse disposizioni riguardano il settore dei trasporti. Di particolare rilievo è l’istituzione del l’Autorità di regolazione dei trasporti, autorità indipendente alla quale viene attribuita la competenza nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. Per promuovere la concorrenza e la liberalizzazione del settore, l’Autorità dovrà anche definire gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento dello stesso. Entro il 30 giugno 2013, dovrà analizzare l’efficienza delle diverse modalità di separazione tra infrastruttura e impresa ferroviaria, riferendone al Parlamento. Il decreto dispone anche l’attribuzione all'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, della fissazione delle modalità di previsione, nella progettazione delle Autostrade, delle relative pertinenze. Sono inoltre previsti alcuni interventi tesi a sviluppare a semplificare e sviluppare il settore della nautica da diporto. Viene introdotta la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE, ispirata ai criteri della trasparenza e della parità di trattamento fra gli operatori. Si dispone, infine, il superamento dell’affidamento diretto a Poste italiane S.p.A. della gestione informatizzata di tutti i pagamenti connessi alle pratiche di motorizzazione e l’affidamento del medesimo servizio, allo scadere dell’attuale convenzione, mediante procedura di gara nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

Vengono modificati alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali (D.L. 138/2001), salvaguardando l’impianto complessivo della riforma e rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi. Le novità principali sono: obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; parere preventivo obbligatorio dell’Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house; proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in house non conformi; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.

Si consente, poi, ai dirigenti delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, aumenti dei trattamenti economici derogando al regime generale di blocco previsto fino al 2013 dal D.L. 78/2010.

Il decreto prevede l'istituzione del "Tribunale delle imprese" ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Le sezioni specializzate in materia d’impresa, se non già previste, sono – con specifiche eccezioni - istituite presso tutti i tribunali e corti d’appello con sede nel capoluogo di ogni regione. Viene introdotto nel codice civile il nuovo articolo 2463-bis avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età. Si interviene ampiamente sulla formulazione dell’art. 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006) relativo all’azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. La novella, in particolare, definisce l’ambito della tutela giudiziale attuabile attraverso l’azione di classe, prevedendo la necessaria omogeneità dei diritti che si intendono far valere e la legittimazione ad agire anche delle associazioni dei consumatori. Riguardo alle professioni regolamentate, si prevede l’abrogazione del sistema tariffario delle professioni ordinistiche, stabilendo l’obbligo di rendere noto al cliente la misura del compenso professionale al momento del conferimento dell’incarico con un preventivo di massima; il professionista deve altresì indicare al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività. Viene poi modificata la disciplina del tirocinio per l'accesso alle professioni (escluse quelle sanitarie) prvedendone una durata non superiore a diciotto mesi. Al tirocinante, dopo i primi sei mesi di tirocinio, è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato. Si modifica, inoltre, la disciplina sulle società tra professionisti, richiedendo che l’eventuale presenza di soci di capitale sia minoritaria rispetto ai soci professionisti. La disposizione prevede, inoltre: un minimo di 3 soci per la scelta del modello cooperativo; che la società tra professionisti abbia una polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti; che il segreto professionale debba essere garantito anche all’interno della società. E’ incrementato di 500 unità l’organico dei notai, consentendo l’esercizio della professione nell’intero distretto di Corte d’appello nel quale è situata la sede notarile. Si prevede, infine, che, per realizzare le strutture necessarie al superamento dell’emergenza derivante dal sovraffollamento delle carceri, si debba ricorre prioritariamente alla finanza di progetto, c.d. project financing, di cui all’art. 153 del Codice dei contratti pubblici.

Vengono stabiliti nuovi criteri per l’apertura e l’assegnazione delle farmacie, aumentandone il numero; sono disciplinati gli obblighi del medico e del farmacista nella prescrizione e vendita dei farmaci; viene estesa la vendita dei farmaci nelle parafarmacie.

Una novità particolarmente rilevante per il comparto agricolo è data dall'introduzione di una disciplina dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, conclusi tra i diversi operatori delle filiera agroalimentare: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio. Il nuovo regime è volto a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare.

Il provvedimento reca interventi finalizzati all’estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri per l’acquisizione di servizi e forniture, corrispondenti a residui passivi del bilancio statale, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro. Tali interventi includono la possibilità di estinzione dei debiti anche mediante assegnazione di titoli di Stato. Sono inoltre contenuti ulteriori interventi volti all’estinzione per debiti relativi a spese per consumi intermedi, rientranti tra le regolazioni debitorie pregresse, maturati alla data del 31 dicembre 2011, entro l’importo di 1 miliardo di euro. In aggiunta, alle pubbliche amministrazioni viene consentita la composizione bonaria delle proprie ragioni con i propri creditori. In materia di rapporti finanziari tra Stato ed enti locali, si prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica c.d. “misto”, introdotto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997 nei confronti di determinati enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica (regioni, enti locali, enti del comparto sanità, università e dipartimenti universitari) - secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - e il ripristino dell’applicazione delle disposizioni della legge n. 720/1984, istitutiva dell’originario regime di tesoreria unica. Si dispone, di conseguenza, il versamento delle liquidità degli enti, depositate presso il sistema bancario, sulle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere della tesoreria statale. Sono, infine, contenute misure finalizzate al controllo di autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote e monete in euro, in conseguenza della revisione della normativa europea sulla materia.