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Temi dell'attività Parlamentare

Riduzione del numero dei consiglieri regionali
Nell'ambito delle disposizioni volte a 'ridurre i costi della politica', adottate nell'ultima parte della legislatura, vi sono le norme concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali.

Una prima disposizione sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali è contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge 138/2011. La norma determina il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, in relazione alla popolazione della regione, nonché il numero massimo di assessori (pari ad un quinto del numero dei componenti del consiglio regionale). La norma impone inoltre altre misure volte ad una riduzione dei costi dell'apparato politico regionale (riduzione di tutti gli emolumenti percepiti da consiglieri ed assessori, commisurazione dell'indennità alla effettiva partecipazione alle sedute, nonché il passaggio ad un sistema previdenziale di tipo contributivo) e ad un miglioramento del controllo delle spese dello stesso (istituzione del Collegio dei revisori dei conti).

I parametri fissati dall'art. 14 del D.L. 138/2011 si configurano come “conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica” solo nei confronti delle regioni a statuto ordinario. Decide così la Corte costituzionale, con la sentenza 198/2012, sui ricorsi di molte regioni avverso la norma in questione. Sia per gli emolumenti che per il numero dei consiglieri la tecnica legislativa è quella di stabilire un limite complessivo che “lascia alle Regioni un autonomo margine di scelta”. Anche le disposizioni che prevedono che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo, “pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa” e sono perciò indenni da censure di legittimità. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, invece, la medesima sentenza sancisce che la disciplina degli organi e dei relativi componenti è stabilita dagli statuti, adottati con legge costituzionale, che ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, in conformità all’art. 116 Cost.. A tali fonti, la legge ordinaria - nella specie l’art. 14 citato - non può imporre limiti e condizioni.

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge 174/2012 finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, ripropone le medesime misure dell'art. 14 del D.L. 138/2011 insieme ad altre, tra cui, l’introduzione dell’anagrafe patrimoniale degli amministratori regionali e la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari. Le misure devono essere attuate entro il 23 dicembre 2012, ovvero, se necessitano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (8 giugno 2013). L’applicazione di gran parte delle disposizioni è condizione per l'attribuzione dell'80% dei rimanenti trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013. E' inoltre previsto il commissariamento delle regioni in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio (comma 5) e l’interruzione dell’erogazione delle quote dei rimborsi delle spese elettorali nel caso di elezioni anticipate (comma 7). Con riferimento alle regioni a statuto speciale, l'attuazione delle misure illustrate non può che avvenire compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione (comma 4).

Regioni a statuto ordinario

In relazione al numero di consiglieri (e assessori) regionali, l'adeguamento della normativa delle regioni a statuto ordinario, al limite fissato dall'articolo 14 del D.L. 138/2011, deve avvenire attraverso la modifica dello statuto regionale. Con lo statuto, infatti, sono determinati la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, secondo quanto dispone l’art. 123 Cost. Tra le competenze riservate allo statuto la giurisprudenza costituzionale colloca esplicitamente la determinazione del numero dei membri del Consiglio, in quanto la composizione dell’organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale “scelta politica sottesa alla determinazione della forma di governo della Regione” (sent. 3/2006).

Nelle regioni Basilicata e Molise, invece, che non hanno ancora adottato lo statuto, né la legge elettorale regionale, il numero dei componenti del consiglio regionale è quello fissato dalla legge 108/1968, la modifica può avvenire con legge regionale.

In due regioni, il numero di consiglieri fissato nello statuto era già conforme al parametro del D.L. 138/2011 al momento dell’emanazione del decreto-legge 174/2012: la regione Lombardia con 80 consiglieri, compreso il presidente della regione (articolo 12 dello statuto, LR statutaria 1/2008) e la regione Emilia-Romagna con 50 consiglieri, compreso il presidente della regione (articolo 29 dello statuto, L.R. 13/2005, come modificato dalla L.R. 12/2009).

La norma recata dall'articolo 2 del D.L. 174/2012 ha disposto che, in caso di mancato adeguamento alla data di indizione delle elezioni, le elezioni si svolgono considerando il numero massimo di consiglieri previsto dall’art. 14, del D.L. 138/2011. Sono tre le regioni in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e l'elezione del presidente il 24 e 25 febbraio 2013:

  • della regione Lombardia si è già detto;
  • la regione Molise, che come già detto non ha adottato lo statuto, ha ridotto il numero dei consiglieri da 30 a 20 (escluso il Presidente) con la legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21;
  • nella regione Lazio, la modifica del numero di consiglieri - fissato a 70 dall'articolo 19 dello statuto (L.R.Stat. 1/2004) - sarebbe potuta avvenire solo con la modifica statutaria. Tuttavia, il Presidente della regione ha provveduto a diminuire il numero dei consiglieri regionali da 70 a 50, con il primo decreto di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (n. 412 del 1° dicembre 2012) in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 138//2011 e dell'articolo 2 del decreto legge 174/2012. Al riguardo si segnala che il 15 gennaio 2013 il TAR del Lazio (Sez. II bis, Ordinanza n. 168/2013) ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto n. 412 del 1° dicembre 2012 del Presidente della Regione Lazio, con cui sono stati ripartiti i seggi per le prossime elezioni regionali del 2013, ed è stato fissato il numero complessivo del consiglio regionale in 50 membri oltre il presidente e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 marzo 2013.

Secondo i parametri indicati nel decreto legge 138/2011, applicati alla popolazione risultante dal censimento della popolazione 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012, G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012), i numeri sono i seguenti:

  • 20 consiglieri nelle regioni con popolazione fino a un milione: oltre al Molise di cui si è già detto, sono le regioni Basilicata e Umbria in cui attualmente i consiglieri sono 30;
  • 30 consiglieri nelle regioni con popolazione da uno fino a 2 milioni: le regioni Abruzzo e Marche attualmente con 41 e 42 consiglieri, le regioni Liguria e Calabria (scesa sotto i due milioni di abitanti con il censimento 2011) che attualmente ne hanno 50;
  • 40 consiglieri nelle regioni con popolazione da due fino a 4 milioni: la regione Toscana, che attualmente ne ha 50;
  • 50 consiglieri nelle regioni con popolazione da 4 fino a 6 milioni: in questo gruppo a parte Emilia Romagna e Lazio di cui si è già detto, nelle regioni Piemonte, Veneto e Campania il numero di consiglieri è 60, in Puglia i consiglieri sono 69;
  • 70 consiglieri nelle regioni con popolazione da 6 fino a 8 milioni: non ci sono regioni in questo gruppo;
  • 80 consiglieri nelle regioni con popolazione superiore ad 8 milioni: la sola regione Lombardia, in cui i consiglieri sono 80, come già ricordato.

La regione Basilicata ha di recente provveduto, con legge regionale (articolo 7, comma 9, LR 35/2012, legge finanziaria 2013) a ridurre il numero di consiglieri da 30 a 20, escluso il presidente.

Nella regione Veneto, invece, l’art. 34 del nuovo statuto (LR statutaria 1/2012) rinvia alla legge elettorale la determinazione del numero di consiglieri sulla base di un rapporto di uno a centomila abitanti, per un massimo di 60 consiglieri. La legge elettorale è stata quindi modificata in modo tale da porre i medesimi limiti dell'art. 2 del D.L. 174/2012; per i quali con una popolazione fino a 6 milioni di abitanti i consiglieri non possono essere più di 50 (art. 2, LR 5/2012, come modificato dall'art. 1, LR 47/2012).

In tutte le restanti regioni è stata avviata la necessaria modifica statutaria. Si ricorda a tale proposito che le modifiche statutarie (così come lo statuto) devono essere adottate con legge approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e con due deliberazioni adottate ad un intervallo non minore di due mesi. La legge di modifica può inoltre essere sottoposta a referendum entro 3 mesi dalla sua pubblicazione qualora ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del consiglio. La proposta di modifica dello statuto per la riduzione del numero di consiglieri, è in discussione nella regione Campania, mentre è stata approvata in prima lettura nelle regioni Calabria (il 9 ottobre 2012) e Umbria (il 12 febbraio 2013). Sostanzialmente concluso l'iter nelle regioni Puglia, Abruzzo, Liguria, Toscana, Marche e Piemonte dove la proposta di modifica statutaria è stata approvata in seconda lettura e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione, affinché decorrano i tre mesi per la eventuale richiesta di referendum. La regione Puglia riduce da 70 a 50 il numero dei consiglieri; le regioni Abruzzo, Liguria e Marche portano a 30 il numero di consiglieri, rispettivamente da 41, 50 e 40. La regione Toscana riduce da 50 a 40 i componenti del consiglio regionale, mentre i consiglieri della regione Piemonte passano da 60 a 50.

Regioni a statuto speciale

Quanto alle regioni a statuto speciale, la riduzione dei componenti del consiglio – che rientra comunque nella discrezione di ciascuna regione - comporta la modifica dello statuto adottato con legge costituzionale. In tal modo hanno provveduto le regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Le rispettive proposte di legge costituzionale hanno concluso l'iter il 22 gennaio 2013 con l'approvazione in seconda lettura alla Camera.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia la legge costituzionale 1/2013 modifica l'art. 13 dello statuto (L.cost. 1/1963) in modo tale che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti (anziché 20.000) e frazioni superiori a 10.000 abitanti sulla base della popolazione residente secondo l'ultima rilevazione ISTAT "Movimento e calcolo della popolazione residente" annuale (anziché sulla base dell'ultimo censimento). La norma, che si applica a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della legge, determina un numero di consiglieri pari a 50 (utilizzando come riferimento l'ultima rilevazione disponibile riferita all'anno 2010, pari a 1.235.808 residenti nella regione). Gli attuali consiglieri sono 59 e sulla base delle disposizioni del modificato art. 13, i consiglieri nella prossima legislatura sarebbero stati 61 (uno ogni 20.000 abitanti più frazioni superiori a 10.000 sulla base del censimento 2011, secondo cui la popolazione residente in regione è pari a 1.218.985). Si ricorda infine che nella primavera 2013 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi della Regione (il periodo utile per lo svolgimento delle elezioni regionali 2013 è ricompreso tra domenica 17 marzo e domenica 21 aprile).

La Regione siciliana con la legge costituzionale 2/2013 modifica l'art. 3, primo comma, dello statuto (R.D.Lgs. 455/1946) e porta il numero dei componenti dell'assemblea legislativa dagli attuali 90 a 70. Le disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della legge. Si ricorda che le elezioni per il rinnovo degli organi regionali si sono svolte il 28 ottobre 2012.

Per la regione Sardegna, infine, la legge costituzionale 3/2013 modifica l'art. 16 dello statuto (L.cost. 3/1948) al fine di ridurre il numero dei consiglieri dagli attuali 80 a 60.
Il 6 maggio 2012 si sono svolti 10 referendum regionali (5 abrogativi e 5 consultivi) tra cui uno (consultivo) relativo alla riduzione a 50 del numero dei componenti del Consiglio regionale: la maggioranza dei votanti (98,27 %) si è espressa a favore della riduzione.