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Temi dell'attività Parlamentare

Il contratto di assicurazione obbligatoria RC auto
Il decreto-legge n. 179 del 2012 ha vietato il rinnovo tacito del contratto R.C. auto per il quale ha inoltre previsto la definizione di un "contratto base" nel quale devono essere contenute tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. In precedenza il decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi. Ad esempio sono previste la volontaria ispezione del veicolo e la "scatola nera" che consentono una riduzione delle tariffe, nonché una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona.
Gli interventi di liberalizzazione

Il D.L. n. 179 del 2012 ha previsto che il contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto abbia durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione; è altresì vietato il rinnovo tacito. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni. Inoltre la garanzia prestata con il contratto scaduto deve essere mantenuta operante fino a non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, fino all'effetto della nuova polizza.Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, il D.L. 179 del 2012 ha previsto la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi (articolo 22).

Il D.L. n. 1 del 2012 contiene diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi. Ad esempio sono previste la volontaria ispezione del veicolo e la "scatola nera" che consentono una riduzione delle tariffe, nonché una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. Il “decreto liberalizzazioni”, inoltre, ha introdotto l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi; in caso di inadempimento è prevista una sanzione a carico dell'impresa mandante che risponde in solido con l'intermediario. Nell’ambito del sistema bonus-malus la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata; la violazione di tale norma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’IVASS.

La VI Commissione (finanze) il 26 settembre 2012 ha approvato la risoluzione n. 8-00201 Barbato che impegna il Governo ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore.

Sul sito dell’IVASS è stato predisposto uno strumento per confrontare in maniera personalizzata,  in base alla loro convenienza economica, i preventivi R.C. auto di tutte le imprese presenti sul mercato (TuOpreventivatOre). I preventivi elaborati dal sistema sono vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni dalla data del loro ricevimento e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.

Si segnala, infine, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 22 febbraio 2013 ha pubblicato i risultati della indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore della RC Auto, allo scopo di accertare le cause dell'andamento dei premi e dei costi, nonché di individuare le possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della procedura di risarcimento diretto.

Risarcimento diretto

Il Codice delle assicurazioni private (articoli 149 e 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ha introdotto e disciplinato la procedura di risarcimento diretto nell’ipotesi di sinistri tra veicoli a motore. In sostanza i danni derivanti dal sinistro sono risarciti non già dalla compagnia del responsabile, ma dalla stessa compagnia del danneggiato. Il risarcimento diretto può essere applicato solo nel caso di sinistri intercorsi tra due veicoli a motore: sono dunque esclusi i sinistri che coinvolgono un numero superiore di veicoli.

In attuazione delle predette norme è stato emanato l’apposito regolamento di disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254). Il D.P.R. n. 254 del 2006 prevede la stipula di una convenzione tra imprese per regolare i rapporti organizzativi ed economici finalizzati alla gestione del risarcimento diretto. In forza di tale disposizione è stata sottoscritta, da tutte le imprese assicurative con sede in Italia, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento diretto – CARD. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, applicandosi ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

 Il “decreto liberalizzazioni” (D.L. n. 1 del 2012) intervenendo sul sistema del risarcimento diretto, ha introdotto un nuovo criterio, che deve essere definito dall’IVASS, per il funzionamento del sistema al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese ed in particolare il controllo dei costi dei risarcimenti e l’individuazione delle frodi.

Frodi nel settore RC Auto

Il D.L. n. 1 del 2012 (recependo diverse disposizioni già presenti nel testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, C. 1964, C. 3544 e C. 3589 approvato, il 30 giugno 2011, in sede legislativa dalla VI Commissione finanze della Camera) ha introdotto l’obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti.

Sulla base della relazione l’IVASS esercita i suoi poteri di vigilanza al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore. Il mancato invio della relazione è sanzionato dall’IVASS con un minimo di 10.000 ed un massimo di 50.000 euro. Le imprese sono inoltre tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. Le imprese di assicurazione devono inoltre rendere pubblica una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Un regolamento ministeriale dovrà definire la dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici. La violazione dell’obbligo di assicurazione può essere rilevata anche attraverso i dispositivi di controllo del traffico.

Sono previste, inoltre, la volontaria ispezione del veicolo e la “scatola nera” che rendono possibile una riduzione delle tariffe. È stabilita, inoltre, una restrizione della risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità. E' stata, infine, inasprita la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice. Le stesse sanzioni, in quanto applicabili, sono estese ai periti assicurativi per gli accertamenti e le stime falsi di danni a cose.

Il 14 giugno 2012 la Commissione finanze della Camera ha approvato la risoluzione n. 7-00904 D'Antoni con la quale si impegna il Governo a dare quanto prima attuazione alle norme per la riduzione dei costi e per il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto, nonché a fornire al Parlamento compiute e dettagliate informazioni al riguardo.

Successivamente l'articolo 21 del D.L. 179 del 2012 ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. L'IVASS ha il compito di mettere in correlazione le banche dati gestite da soggetti diversi: l'istituzione di un archivio informatico integrato dovrà evidenziare gli indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). Le banche dati da correlare restano di proprietà e in gestione di soggetti pubblici distinti. L'IVASS avrà un ruolo proattivo verso le Autorità giudiziarie per segnalare i parametri di anomalia e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa, eventualmente con la collaborazione delle stesse compagnie coinvolte e vittime dell'ipotesi di frode assicurativa.

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