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Temi dell'attività Parlamentare

IMU e tassazione degli immobili
La materia della tassazione immobiliare è stata costantemente al centro dell'attenzione del Parlamento: all'iniziale esenzione della "prima casa" del contribuente dall'ICI è seguita una complessiva revisione dell'imposta medesima, in previsione di una sua futura sostituzione con l'imposta municipale propria - IMU (D.Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo municipale), a decorrere dal 2014. In un secondo momento, nell'alveo degli interventi di risanamento dei conti pubblici, il D.L. 201 del 2011ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'IMU al 2012, con il ritorno di un prelievo fiscale anche sull'abitazione principale. Sotto un diverso fronte, al fine di promuovere il settore edilizio, il legislatore ha reso strutturale la detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia, al contempo prorogando di anno in anno le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.
Dall'ICI all'IMU: l'imposta municipale e la sua applicazione sperimentale

Con il decreto-legge n. 93 del 2008 è stata disposta l’esenzione ICI dell’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari che il comune avesse assimilato all’abitazione principale.

Successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l’anno 2014.

Tuttavia, per le richiamate esigenze di risanamento dei conti pubblici, l’applicazione dell’IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

In particolare, l'IMU siapplica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, determinato ai sensi della disciplina ICI (articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992). A tal fine, l'articolo 13 del D.L. 201/2011 ha innalzato la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili.

L’imposta si applica anche all'abitazione principale del contribuente, con aliquota di base pari allo 0,4 per cento.

Perl’abitazione principale è prevista una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro per tale aumento).

I Comuni possono modificare le predette aliquote di base (sia per l’abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge.

 Sono previste misure di aliquota ridotta per legge (oltre che per l’abitazione principale, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con misura di base pari a 0,2, ulteriormente riducibile dai Comuni fino allo 0,1 per cento) e misure di aliquote che i comuni hanno la facoltà di ridurre (ad esempio, per gli immobili locati è prevista la facoltà di riduzione allo 0,4 per cento; per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, la riduzione è possibile fino allo 0,38 per cento. Tale ultima misura è stata introdotta dall’articolo 56 del D.L. n. 1 del 2012, cosiddetto "decreto liberalizzazioni").

 Per quanto riguarda le agevolazioni e le esenzioni, non vi è una perfetta sovrapposizione tra agevolazioni ICI e agevolazioni IMU; le norme del decreto legislativo n. 504 del 1992, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili, risultano infatti applicabili solo ove espressamente richiamate.

In particolare, in virtù di tale esplicito rinvio, sono esenti da IMU (come lo erano da ICI) gli immobili posseduti da enti non commerciali, con un regime tuttavia profondamente diverso.

Il richiamato “decreto liberalizzazioni” (articolo 91-bis del D.L. 1 del 2012, successivamente modificato dal D.L. n. 174 del 2012) ha sancito che dal 2013 l’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette attività siano svolte con modalità non commerciali.

In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale. Con DM del 19 novembre 2012 sono state introdotte le necessarie disposizioni attuative, ai fini dell'individuazione dell'area di esenzione dall'IMU per gli immobili su cui svolgono la propria attività gli enti non commerciali. In particolare alla norma secondaria è demandata l'individuazione dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni.

 La disciplina dell’IMU ha subito, nel corso dell’ultimo anno, numerose e specifiche modifiche. Esse sono principalmente riconducibili a quanto contenuto nel D. L. n. 16 del 2012 (in materia di semplificazioni tributarie) e al D.L. n. 174 del 2012 (in materia di enti locali).

Il primo provvedimento ha:

  • reso più stringenti i requisiti per la qualifica di “abitazione principale”, al fine di prevedere che le agevolazioni disposti per tali immobili si applichino a un solo cespite per nucleo familiare, ovvero quello in cui il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica. Si consente ai comuni di considerare, a fini IMU, come abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il bene non sia locato, nonché l’immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato. Sono state altresì introdotte agevolazioni e precisazioni in materia di terreni non coltivati, di fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli;
  • fissato specifiche modalità di pagamento dell'IMU 2012 sull’abitazione principale (possibilità di versamento dell'imposta in due o tre rate).

 L’articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012 ha:

  • differito i termini per la presentazione della dichiarazione IMU, originariamente fissati al 30 settembre 2012, consentendo di presentarla entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la combinazione. Con il D.M. del 30 ottobre 2012 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2012, sono stati approvati il suddetto modello e le istruzioni per la compilazione; salvo specifici rinvii, il termine è dunque fissato al 4 febbraio 2013;
  • sottratto gli immobili delle fondazioni bancarie dall’esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarà dovuta l’imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.

 In questa sede si rammenta che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228 del 2012) ha innovatol’attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU,conseguentemente ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell’ambito del quale si dispone l’abrogazione di numerose disposizioni. In particolare, viene attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

 Si ricorda infine che il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato, sul proprio sito Internet, le Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, nelle quali viene fornito un prototipo di regolamento IMU, al fine di da supportare funzionari e amministratori degli Enti Locali.

Redditi da locazione

Per quanto riguarda i redditi di locazione di immobili ad uso abitativo, con decorrenza 2011 è stata introdotta una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (cd. "cedolare secca"). Si rinvia al tema sulla tassazione delle persone fisiche per ulteriori informazioni.

Il richiamato D.L. n. 16 del 2012 (articolo 4, commi 5-quinquies e 5-sexies) ha fissato al 35 per cento la riduzione applicabile per determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico.

L’articolo 4, comma 74 della legge n. 92 del 2012 ha rideterminato le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IRPEF; in particolare, dal 2013 è diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.

Spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica

La detrazione IRPEF del 36% per spese di ristrutturazione, originariamente introdotta dalla legge n. 449/1997, per opera dell'articolo 4 del D.L. 201/2011 è adesso prevista a regime per l'importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per effetto delle norme contenute nell'articolo 11 del decreto legge n. 83 del 2012, in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, è previsto un innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50% e del limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. Inoltre, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 55% delle stesse spese (comma 2).

Dal 1° luglio 2013, di conseguenza, tornerà operativa la predetta disciplina a regime che consente la detrazione del 36% per entrambi i tipi di spesa.

Il decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto l'obbligo per le banche e gli uffici postali di operare una ritenuta d'acconto, ai fini dell'imposta sui redditi, sui compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali e relativi al pagamento di oneri (quali, ad esempio, le spese di ristrutturazione) che danno diritto a benefici fiscali sotto forma di deducibilità dell'onere o detraibilità dall'imposta (art. 25); l'articolo 23, comma 8 del D.L. 98/2011 ha ridotto la misura di tale ritenuta dal 10 al 4 per cento.

L'imposta sugli immobili all'estero (Ivie)

L'articolo 19 del D. L. n. 201 del 2011 (come modificato dal D. L. n. 16 del 2012) ha istituito l'imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a decorrere dal 2011. La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 518 e 519) ha differito l’istituzione dell’Ivie al 2012; i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012. La disciplina dell’Ivie è stata modificata anche dal D.L. n. 16 del 2012 (articolo 8, comma 16). Per le disposizioni di attuazione si segnala il Provvedimento 5 giugno del 2012 dell’Agenzia delle entrate.

L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è dovuta dal proprietario dell’immobile ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso; l'aliquota è fissata (analogamente all'aliquota di base IMU) nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, ma l'imposta non è dovuta se l’importo non supera 200 euro. La base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero per l’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello come precedentemente individuato. 

E' disposta una riduzione dell’imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per l'immobile adibito, all'estero, ad abitazione principale del contribuente, nonché per le relative pertinenze. E' prevista, inoltre, una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di 400 euro.

Gli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero con le relative pertinenze e anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Rivalutazione dei terreni

La disciplina, originariamente introdotta dall’articolo 7 della legge 448/2001 e più volte prorogata, consente di rideterminare ai fini fiscali il valore di acquisto dei terreni edificabili e dei terreni con destinazione agricola.

Il beneficio consente al contribuente di attribuire un maggior valore al terreno mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali fissata al 4%. Al momento della cessione del terreno rivalutato, la plusvalenza realizzata, da assoggettare a tassazione ordinaria, è determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore rideterminato in luogo della differenza tra il medesimo prezzo di vendita e il costo di acquisto.

Il decreto legge "sviluppo" (D. L. 70/2011), accanto alla proroga dei termini per avvalersi di tale agevolazione, ha esteso tale facoltà di avvalersi della riapertura dei termini per la rivalutazione anche alle società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari per il periodo di applicazione della normativa sulla rivalutazione, ove all'esito del giudizio tali soggetti ne abbiano riacquistato lo piena titolarità.

Da ultimo, la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 473 della legge n. 228 del 2012) ha riaperto i termini per la suddetta rivalutazione contabile: in particolare, è possibile rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2013 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013.

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