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Temi dell'attività Parlamentare

Il recepimento del pacchetto clima-energia dell'UE

I contenuti del pacchetto

Dando seguito a quanto annunciato nel piano d’azione per una politica energetica europea (approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007) il 23 gennaio 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa” (COM(2008)30) con cui ha illustrato un pacchetto di interventi nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici, il cd. pacchetto clima-energia, quale contributo della Commissione al nuovo approccio strategico integrato europeo che propone di combinare la politica energetica con gli obiettivi ambiziosi in materia di lotta al mutamento climatico, in particolare, prefiggendosi di limitare il riscaldamento del Pianeta a 2 gradi Celsius entro il 2020.

Con l’entrata in vigore di tale pacchetto (approvato nel dicembre 2008[1] e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 5 giugno 2009 l’UE si dota di nuovi strumenti per conseguire gli obiettivi che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili.

Nel dettaglio il pacchetto riguarda le seguenti materie.

Revisione del sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS) per il post-2012

La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Secondo quanto indicato nel 5° considerando della direttiva “per ottemperare in maniera economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005”.

A tal fine la direttiva provvede a riscrivere l’art. 10 della direttiva 2003/87/CE prevedendo un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto delle quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico.

Viene altresì previsto (attraverso la riscrittura dell’art. 9 della direttiva 2003/87/CE) che il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013diminuisca in maniera lineare, a partire dall’anno intermedio del periodo 2008-2012, di un fattore pari all’1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

Tra le altre novità inserite nel testo della direttiva 2003/87/CE si segnala il nuovo art. 10-ter recante “Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”.

Il termine per il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva 2009/29/CE è fissato al 31 dicembre 2012.

Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni

Anche la Decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si propone di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.

A tal fine vengono fissati precisi obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 2005 (per l'Italia il 13%), prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni consentite per l'anno successivo o di scambiarsi diritti di emissione (art. 3).

L’art. 5 disciplina l’utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto per l’adempimento degli obiettivi di riduzione fissati.

Il successivo articolo 7 elenca invece le misure correttive da applicare in caso di superamento dei citati target, tra cui la riduzione dell’assegnazione di emissioni dello Stato membro dell’anno successivo e lo sviluppo di un piano d’azione correttivo.

Nuovo quadro comune per la promozione delle energie rinnovabili

La direttiva 2009/28/CE stabilisce un nuovo quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, destinato a sostituire (in base al disposto dell’art. 26), a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’attuale regime dettato dalle direttive 2001/77/CE (sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e 2003/30/CE (sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti), che saranno abrogate a partire dalla medesima data.

La direttiva 2009/28/CE stabilisce (all’art. 3) obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 (17% per l'Italia) in modo da garantire che, a tale data, una media del 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili. Lo stesso articolo prevede che al fine di conseguire più facilmente tali obiettivi ogni Stato membro promuove e incoraggia l'efficienza ed il risparmio energetici e che sia possibile, per gli stessi Stati, tra l'altro, applicare regimi di sostegno e/o misure di cooperazione tra i vari Stati membri e con paesi terzi[2].

La direttiva (par. 4 dell’art. 3) fissa poi un ulteriore obiettivonazionale per il settore dei trasporti, prevedendo che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere, nel 2020, almeno pari al 10% del consumo finale nazionale di energia del settore.

L’art. 4 impone agli Stati membri l’adozione di piani di azione nazionale per le energie rinnovabili (sulla base dell’apposito modello adottato dalla Commissione) da notificare alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010.

Ai sensi dell’art. 4 i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020.

Lo stesso articolo prevede che tali piani siano redatti “tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi”, nonché delle misure di semplificazione amministrativa e delle misure per la sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

L’art. 13 della direttiva detta una serie di prescrizioni finalizzate, in particolare, a garantire negli Stati membri la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative.

Gli articoli da 17 a 19 disciplinano, invece, i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, nonché la relativa verifica.

Vengono poi dettate norme relative alle garanzie di origine dell'elettricità, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili (art. 15) e per lo sviluppo delle reti, in modo da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far fronte all’ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

L’art. 27 fissa al 5 dicembre 2010 il termine per il recepimento della direttiva.

Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio

Nel 5° considerando della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio viene ricordato che secondo le stime preliminari effettuate per valutare l’impatto della direttiva stessa si potrebbero stoccare 7 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2020 e fino a 160 milioni di tonnellate entro il 2030: le emissioni di CO2 così evitate nel 2030 corrisponderebbero al 15% circa delle riduzioni richieste nell’UE.

La direttiva 2009/31/CE prevede quindi l’istituzione di un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici (art. 1).

Gli articoli da 4 a 11 disciplinano la scelta dei siti di stoccaggio e la procedura per il rilascio, il rinnovo e l’eventuale revoca delle autorizzazioni allo stoccaggio. Viene altresì disciplinata (artt. 12-20) la gestione, la chiusura e la fase post-chiusura dei siti di stoccaggio.

Gli articoli da 31 a 37 recano una serie di modifiche di coordinamento alle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE, nonché del regolamento (CE) 1013/2006.

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri scade il 25 giugno 2011.

Riduzione del CO2 da parte delle auto

Il Regolamento (CE) 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che definisce i livelli di prestazione delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove a 130g CO2/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori. L’ulteriore riduzione di 10g, necessaria per raggiungere entro il 2012 l’obiettivo di 120 g (dichiarato nelle due comunicazioni che la Commissione europea ha diramato il 7 febbraio 2007, una sui risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e l’altra su un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo - CARS 21), dovrà essere ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il maggiore ricorso ai biocarburanti (considerando 9 del Regolamento).

A partire dal 2020 in avanti il presente regolamento fissa un obiettivo di 95g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto.

L’applicazione del regolamento avverrà però in stadi successivi: entro il 2012 il 65% delle nuove vetture dovrà rispondere ai requisiti previsti; entro il 2014 lo dovrà essere l'80% delle auto, dal 2015 l'intera produzione.

Sono previste "multe" progressive per ogni grammo di CO2 in eccesso, ma anche agevolazioni per i costruttori che sfruttano tecnologie innovative e per i piccoli produttori.

Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili

La direttiva 2009/30/CE[3], per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, fissa specifiche tecniche per i carburanti.

Ai sensi della direttiva, le emissioni di gas serra prodotte dal ciclo dei combustibili dovranno essere abbattute di almeno il 6% entro il 2020.

L'obiettivo, imposto dalla direttiva, sarà assicurato tramite il divieto di commercializzazione di benzine e combustibili diesel con tenore di zolfo e additivi superiori ai nuovi limiti sanciti dalla direttiva in parola e alle nuove caratteristiche che i biocombustibili dovranno avere. Per la fabbricazione di questi ultimi sarà infatti vietato l'impiego di materie prime che può cagionare danni all'agricoltura e l'utilizzo di terreni che mediante la conversione a fonte di produzione possano provocare una perdita di carbonio non compensabile.

La direttiva, che dovrà essere trasposta nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.

    La delega per il recepimento recata dalla legge comunitaria 2009

    Le 4 direttive suesposte che, insieme alla decisione e al regolamento citati, compongono il pacchetto clima-energia, sono incluse nell'Allegato B della legge comunitaria 2009 (Legge 96/2010).

    Ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, il Governo può provvedere al recepimento delle direttive citate mediante l'adozione di appositi decreti legislativi, entro i termini fissati dalle direttive per il recepimento oppure, qualora il "termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima".


    • [1] Prima dell’approvazione le competenti commissioni di Camera e Senato hanno espresso le loro valutazioni, rispettivamente, con il doc. XVIII, n. 7 e con il doc. XVIII, n. 6.
    • [2] la disciplina relativa ai progetti comuni tra Stati membri o con Paesi terzi e ai regimi di sostegno è contenuta negli artt. 7-11 della direttiva
    • [3] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE