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Temi dell'attività Parlamentare

Semplificazioni per l'esercizio delle attività economiche

Il decreto legge 5/2012 (A.C 4940), all’articolo 12, ha previsto diversi strumenti per semplificare i procedimenti amministrativi per l’esercizio delle attività economiche.

La Convenzione

Con le convenzioni possono essere attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese. Tale convenzione è proposta dai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni e le autonomie locali. I soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (comma 1).

Nell'ambito delle attività di sperimentazione sulla semplificazione in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. In tali zone i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive art. 37-bis del decreto legge 179/2012 (A.C. 5626).

I Regolamenti

Attraverso l’esercizio del potere regolamentare il Governo può adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività d’impresa, compresa quella agricola. Tali regolamenti devono essere emanati nel rispetto del principio costituzionale di libertà d’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti.

Viene precisato, inoltre, che tale principio ammette limitazioni e controlli solo al fine di evitare danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, per non contrastare con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali. Inoltre i regolamenti devono essere adottati tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità non simultanea;
  • previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Agenzie per le imprese, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
  • individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;
  • definizione delle modalità operative per l’integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni (comma 2).

I regolamenti sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. I regolamenti, inoltre, dovevano essere adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto anche dei risultati dei percorsi sperimentali di semplificazione normativa previsti al comma 1 (comma 3).

 Accordi o intese

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare la materia oggetto dell’articolo in esame, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 29 L. 241/1990, dall’articolo 3 del D.L. 138/2011 e dall’articolo 34 del D.L. 201/2011.

Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono. anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi o intese ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (comma 5).

 Limiti

Le disposizioni di semplificazione recate dall’articolo medesimo non si applicano ai seguenti settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme:

  • i servizi finanziari, come definiti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010. Ai sensi della richiamata disposizione, in seno alla definizione di “servizi finanziari” (articolo 4, comma 1) sono inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. Dal momento che le norme fanno riferimento all’intero articolo 4 del D.Lgs. 59/2010, sembra desumersi l’esclusione dall’ambito applicativo dell’articolo in commento anche di quelle attività finanziarie e creditizie ammesse al mutuo riconoscimento in ambito UE (elencate all'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) nonché le attività, i servizi di investimento ed i servizi accessori aventi ad oggetto specifici strumenti finanziari (ovvero quelli elencati nell’Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico Finanziario);
  • i procedimenti tributari;
  • i procedimenti in materia di giochi pubblici;
  • i procedimenti in materia di tabacchi lavorati (comma 6).

 

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