Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

D.L. 59/2012 - Riordino della protezione civile

Il D.L. 59/2012 ha dettato disposizioni per il riordino della protezione civile. Il provvedimento tiene conto di importanti novità intervenute in tale materia: l'abrogazione del comma 5 dell'art. 5-bis del D.L. 343/2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai grandi eventi diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, ad opera dell'articolo 40-bis del D.L. 1/2012, e la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5-quater e del primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, come introdotti dall’articolo 2, comma 2-quater, del D.L. 225/2010.

Disposizioni organizzative e di gestione dell'emergenza

Il decreto è volto a ricondurre l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette, prevalentemente, a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. In tale contesto vanno lette pertanto le modifiche apportate alla legge n. 225 del 1992 e contenute nell'articolo 1 del decreto. Tra quelle più importanti si segnalano:

  • la sostituzione del Ministro della protezione civile con un Ministro con portafoglio o con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio ai fini della delega delle funzioni di protezione civile del Presidente del Consiglio;
  • la fissazione di una durata dello stato di emergenza di regola non superiore a 90 giorni, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 60 giorni (comma 1, lettera c), n. 2);
  • la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nell'imminenza del verificarsi degli eventi (comma 1, lettera c), n. 1);
  • l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile (comma 1, lettera c), n. 3) salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio dei ministri con la delibera dello stato di emergenza.
    Relativamente alle ordinanze, viene previsto che con esse si disponga in ordine all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
  • la limitazione della previsione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - per i profili di carattere finanziario - alle ordinanze emanate dopo 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 4);
  • nel caso in cui si provveda alla nomina di commissari delegati, la cessazione delle loro funzioni alla scadenza dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 6);
  • l'emanazione, almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, da parte del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario, di un'apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi (comma 1, lettera c), n. 7).
Finanziamento dello stato d'emergenza

Per quanto attiene al finanziamento dello stato di emergenza l'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10, del decreto sostituisce il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 disponendo che agli oneri connessi con gli interventi conseguenti agli eventi per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza si provvede con l'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità.

Qualora venga utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge n. 196/2009, il Fondo verrà reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante la riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato al decreto-legge. Anche in combinazione con la riduzione delle voci di spesa, il Fondo è corrispondentemente reintegrato in tutto o in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura non superiore a cinque centesimi al litro.

E' stato altresì sostituito il comma 5-quater dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della succitata sentenza n. 22/2012 in quanto, per il finanziamento delle emergenze, autorizzava la regione a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad aumentare ulteriormente l'aliquota sulla benzina nel caso in cui il bilancio della regione non recasse le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa.
Il nuovo comma 5-quater ha attribuito alla regione interessata dallo stato di emergenza la facoltà di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro.

Flotta aerea antincendio

Ulteriori disposizioni recate dal decreto riguardano il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 1, comma 2).
In proposito, si segnala che l’articolo 3-bis del D.L. 79/2012 ha stabilito che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura, a decorrere dal 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha istituito  un apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio.

Chiusura delle gestioni commissariali in corso e casi di deroga

L'articolo 3 ha stabilito disposizioni transitorie in merito alle gestioni commissariali in corso alla data di emanazione del decreto, operanti ai sensi della legge n. 225/1992, prevedendo che siano prorogabili una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Lo stesso articolo ha previsto, inoltre, che "restano fermi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per Expo 2015 e il Forum delle famiglie".

Relativamente alle gestioni commissariali si segnala che l’articolo 6-ter del D.L. 79/2012, ha salvaguardato gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.
Alle gestioni commissariali delle suddette emergenze non si applicano le modifiche introdotte all’articolo 5 della legge n. 225 dal decreto-legge n. 59 e l’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto che, come sopra evidenziato, regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.
Con due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri datati 22 dicembre 2012 (G.U. n. 1 del 2/1/2013, pag. 19-20) si è provveduto a prorogare sia lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, sia lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

Da ultimo, il comma 1 dell'articolo 2 ha prorogato al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012 le gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno; la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova; il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio; l’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.

Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni hanno riguardato, tra le altre, l’esclusione dal patto di stabilità interno di spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, se effettuate nell'esercizio finanziario in cui la calamità è avvenuta e nei due esercizi finanziari successivi (art. 1, comma 1-bis), nonché la ridefinizione dei compiti e delle attività di protezione civile (art. 1, comma 1, lett. b-bis), la disciplina del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (art. 1, comma 1, lett. b-ter) e l'istituzione di un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi (art. 3, comma 5-bis).

L'art. 3, comma 4, reca una disposizione relativa alla gestione dei rifiuti in Campania, volta a prevedere il trasferimento direttamente alla società creditrice, già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale necessarie per l'acquisto di tale impianto (pari ad 355,6 milioni di euro).

Si segnala, infine, che nel corso dell’esame parlamentare è stato soppresso l’articolo 2 che prevedeva l'estensione della copertura delle polizze assicurative sui fabbricati privati ai rischi derivanti dalle calamità naturali demandando modalità e termini del regime assicurativo a un provvedimento attuativo.