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Il trattamento economico

Indennità parlamentare

L'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo.
La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ne fissa l'importo in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.
Peraltro, in considerazione dell'esigenza di contenimento delle spese, l'Ufficio di Presidenza della Camera è intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico dei deputati, che risulta oggi notevolmente inferiore rispetto al limite previsto dalla legge (*).

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo netto dell'indennità parlamentare, corrisposto per 12 mensilità, è pari a 5.246,54 euro, a cui devono poi essere sottratte le addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato. Tenuto conto del valore medio di tali imposte addizionali, l'importo netto mensile dell'indennità parlamentare risulta pari a circa 5.000 euro.
Tale misura netta è determinata sulla base dell'importo lordo di 10.435,00 euro, sul quale sono effettuate le dovute ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa) e fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali). Per i deputati che svolgono un'altra attività lavorativa, l'importo netto dell'indennità ammonta a circa 4.750 euro.

(*) In particolare, nel 2006, l'importo dell'indennità parlamentare è stato ridotto del 10%.
Dal 2007 è stata disposta, per 5 anni, la sospensione degli adeguamenti retributivi. Tale misura è stata successivamente prorogata fino a tutto il 2013.
Per il triennio 2011-2013, l'indennità è stata di nuovo e ulteriormente ridotta nella misura del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro, e del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro lordi annui. Tale riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare.
Una ulteriore riduzione dell'indennità è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012.
Da ultimo, il 20 settembre 2012, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato la stabilizzazione, fino a tutto il 2015, delle misure di riduzione dell'indennità parlamentare e di sospensione del suo adeguamento.

Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965.
L'attuale misura mensile della diaria, a seguito della riduzione disposta dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.503,11 euro.
Tale somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni con il procedimento elettronico.
È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.
L'Ufficio di Presidenza, nelle riunioni del 25 ottobre 2011 e del 30 gennaio 2012, ha inoltre deliberato l'applicazione di una ulteriore decurtazione fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Giunte, delle Commissioni permanenti e speciali, del Comitato per la legislazione, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, nonché delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali.

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
Nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha istituito un "rimborso delle spese per l'esercizio del mandato" che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori.
Tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:
- per un importo fino a un massimo del 50% a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere attestate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un professionista); consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche;
- per un importo pari al 50% forfetariamente.

Spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, e a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

Spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.

Assistenza sanitaria
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Assegno di fine mandato
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Pensione
Con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha operato una profonda trasformazione del regime previdenziale dei deputati con il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio - vigente fin dalla prima legislatura del Parlamento repubblicano - e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti.
Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
I deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.
A tal fine, i deputati sono assoggettati d'ufficio al versamento di un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità parlamentare lorda.
Lo stesso Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.

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