Il tema delle riforme costituzionali è stato al centro del dibattito politico e istituzionale anche nella XVI legislatura, sia con proposte di legge di iniziativa parlamentare, sia con iniziative legislative del Governo di modifica costituzionale.
Il Parlamento è stato infatti impegnato nell'esame di proposte di revisione costituzionale volte ad incidere su alcuni importanti aspetti dell’ordinamento della Repubblica, ma anche in altre iniziative, miranti a incidere su singoli punti della Carta costituzionale o a modificare altre leggi costituzionali.
In un solo caso tali iniziative hanno condotto all’approvazione definitiva e all’entrata in vigore di una legge di revisione costituzionale: con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è stato introdotto nella Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese, il cosiddetto "pareggio di bilancio".
In tutti gli altri casi invece le Camere hanno esaminato proposte di legge costituzionali, il cui iter parlamentare non si è concluso prima dello scioglimento delle Camere. In particolare sono stati oggetto di discussione parlamentare:
Con riguardo all’ultimo punto citato particolarmente acceso è risultato il dibattito sull’approvazione della legge 124/2008 (“lodo Alfano
”), che dispone la sospensione dei processi penali per le alte cariche dello Stato, ossia il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera ed il Presidente del Consiglio. La Corte costituzionale, con (sentenza n. 262 del 2009
), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge per violazione del combinato disposto degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 138 (procedimento di revisione costituzionale) della Costituzione.
Sull'istituto del legittimo impedimento
è intervenuta la legge 51/2010, che, senza modificare direttamente l'art. 420-ter c.p.p., che regola l'istituto, con disposizione autonoma, di natura transitoria, ha disciplinato l'impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato, del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Su tale normativa si è pronunciata la Corte, con la sentenza n. 23 del 2011
, dichiarandone in parte l'incostituzionalità per la fattispecie di impedimento continuativo certificato dalla Presidenza del Consiglio, nonché per la mancanza della previsione di una valutazione in concreto da parte del giudice dell'impedimento addotto.
Nel quadro del completamento della riforma del titolo V della Costituzione, si inserisce l’approvazione della legge di delega sul federalismo fiscale, sull’attuazione dell’articolo 119, che riconosce l’autonomia finanziaria degli enti territoriali (si vedano sul punto le aree Regioni, autonomie e servizi pubblici locali
e Finanza regionale e locale
).
Parallelamente al pieno riconoscimento dell'autonomia degli enti territoriali, sì è proceduto ad una riorganizzazione delle strutture del governo centrale, con una consistente riduzione del numero dei ministeri (da 18 a 12) e la previsione di un limite massimo al numero dei membri del Governo. Peraltro, la legge 172/2009 innalza da 12 a 13 il numero dei ministeri e da 60 a 63 il numero dei componenti del Governo.
Per quanto riguarda la materia elettorale
, nessuno dei tentativi di riforma delle legge elettorale nazionale, sia a livello parlamentare che attraverso lo strumento del referendum popolare, è andato a buon fine. Le elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 sembrano peraltro avere segnato il superamento di quella tendenza bipolare che aveva caratterizzato le precedenti elezioni del 2006 e del 2008.
La legge 10/2009 ha introdotto la soglia di sbarramento del 4 per cento per le elezioni del Parlamento europeo
, al fine di superare la frammentazione della rappresentanza politica.
Di particolare rilievo è l’approvazione, sul finire della legislatura, della legge 215/2012 volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali. La legge modifica il sistema elettorale comunale
, introducendo la doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze, purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.