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salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica

Il tema delle riforme costituzionali è stato al centro del dibattito politico e istituzionale anche nella XVI legislatura, sia con proposte di legge di iniziativa parlamentare, sia con iniziative legislative del Governo di modifica costituzionale.
Il Parlamento è stato infatti impegnato nell'esame di proposte di revisione costituzionale volte ad incidere su alcuni importanti aspetti dell’ordinamento della Repubblica, ma anche in altre iniziative, miranti a incidere su singoli punti della Carta costituzionale o a modificare altre leggi costituzionali.
In un solo caso tali iniziative hanno condotto all’approvazione definitiva e all’entrata in vigore di una legge di revisione costituzionale: con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è stato introdotto nella Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese, il cosiddetto "pareggio di bilancio".
In tutti gli altri casi invece le Camere hanno esaminato proposte di legge costituzionali, il cui iter parlamentare non si è concluso prima dello scioglimento delle Camere. In particolare sono stati oggetto di discussione parlamentare:

  • la riforma del Parlamento e della forma di Governo al fine di dare maggiore efficienza all’ordinamento della Repubblica, garantendo al contempo la rappresentatività delle istituzioni democratiche. Al riguardo il Senato ha approvato in prima lettura un testo (A.S. 24 e abbinate ), trasmesso alla Camera che non ne ha concluso l'esame (A.C. 5386);
  • la riforma del Titolo V, oggetto di un disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa (A.S. 3520 ) e di numerose proposte di iniziativa parlamentare (A.C. 445 e abbinate), con l’obiettivo, dato il breve spazio di legislatura ancora a disposizione al momento dell’inizio dell’esame, di apportare modifiche quantitativamente limitate, ma significative dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le regioni;
  • la modifica della disciplina costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum(A.S. 83 ed abbinate );
  • la modifica degli articoli 41, 97 e 118 Cost. finalizzate a rafforzare la garanzia costituzionale della libertà economica, oggetto in particolare di un disegno di legge costituzionale del Governo (A.C. 4144), che riguarda la c.d.Costituzione economica;
  • la complessiva riforma del titolo IV della parte II della Costituzione, relativo alla magistratura, oggetto di un disegno di legge costituzionale presentato nel corso della XVI legislatura dal Governo Berlusconi (A.C. 4275);
  • la soppressione delle province (A.C. 1694 ed abbinate);
  • la modifica della disciplina costituzionale sul trasferimento di comuni e province da una regione ad un’altra (A.C. 1221);
  • la sospensione dei processi penali per reati extra-funzionali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (A.S. 2180 ), oggetto di una proposta di legge costituzionale esaminata dalla Commissione giustizia del Senato nella quale si attribuisce al Parlamento la facoltà di deliberare la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione.

Con riguardo all’ultimo punto citato particolarmente acceso è risultato il dibattito sull’approvazione della legge 124/2008 (“lodo Alfano ”), che dispone la sospensione dei processi penali per le alte cariche dello Stato, ossia il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera ed il Presidente del Consiglio. La Corte costituzionale, con (sentenza n. 262 del 2009 ), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge per violazione del combinato disposto degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 138 (procedimento di revisione costituzionale) della Costituzione.
Sull'istituto del legittimo impedimento è intervenuta la legge 51/2010, che, senza modificare direttamente l'art. 420-ter c.p.p., che regola l'istituto, con disposizione autonoma, di natura transitoria, ha disciplinato l'impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato, del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Su tale normativa si è pronunciata la Corte, con la sentenza n. 23 del 2011 , dichiarandone in parte l'incostituzionalità per la fattispecie di impedimento continuativo certificato dalla Presidenza del Consiglio, nonché per la mancanza della previsione di una valutazione in concreto da parte del giudice dell'impedimento addotto.


Nel quadro del completamento della riforma del titolo V della Costituzione, si inserisce l’approvazione della legge di delega sul federalismo fiscale, sull’attuazione dell’articolo 119, che riconosce l’autonomia finanziaria degli enti territoriali (si vedano sul punto le aree Regioni, autonomie e servizi pubblici locali e Finanza regionale e locale ).

Parallelamente al pieno riconoscimento dell'autonomia degli enti territoriali, sì è proceduto ad una riorganizzazione delle strutture del governo centrale, con una consistente riduzione del numero dei ministeri (da 18 a 12) e la previsione di un limite massimo al numero dei membri del Governo. Peraltro, la legge 172/2009 innalza da 12 a 13 il numero dei ministeri e da 60 a 63 il numero dei componenti del Governo.

Per quanto riguarda la materia elettorale , nessuno dei tentativi di riforma delle legge elettorale nazionale, sia a livello parlamentare che attraverso lo strumento del referendum popolare, è andato a buon fine. Le elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 sembrano peraltro avere segnato il superamento di quella tendenza bipolare che aveva caratterizzato le precedenti elezioni del 2006 e del 2008.
La legge 10/2009 ha introdotto la soglia di sbarramento del 4 per cento per le elezioni del Parlamento europeo , al fine di superare la frammentazione della rappresentanza politica.


Di particolare rilievo è l’approvazione, sul finire della legislatura, della legge 215/2012 volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali. La legge modifica il sistema elettorale comunale , introducendo la doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze, purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

La Camera ha esaminato, senza pervenire alla sua approvazione, un disegno di legge presentato dal Governo che introduce un sistema di elezione di secondo grado per il presidente della provincia e per i consiglieri provinciali in attuazione di quanto disposto dal D.L. 201/2011 (A.C. 5210).
Informazioni aggiornate a martedì, 5 marzo 2013