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Temi dell'attività Parlamentare

Informazione e Comunicazioni
Agenda digitale e comunicazioni elettroniche

Nel campo delle comunicazioni elettroniche, la XVI Legislatura ha visto un significativo impegno di governo e Parlamento nella promozione della realizzazione delle reti mobili di nuova generazione (in particolare la banda larga); questo impegno si è andato ad intrecciare con l’iniziativa assunta in materia di Agenda digitale europea. Per le comunicazioni elettroniche il contesto è ancora quello segnato dal processo di liberalizzazione avviato dall’Unione europea e caratterizzato dall’inclusione delle reti di trasporto del segnale televisivo nell’insieme delle reti di comunicazione elettronica; dal sistema della denuncia di inizio attività per l’impresa che voglia entrare nel settore; dall’individuazione dei mercati rilevanti e delle imprese che in tali mercati occupino un significativo potere di mercato (generalmente gli ex-monopolisti) ai fini dell’imposizione di specifici obblighi a loro carico. In questo quadro, è venuta poi maturando la consapevolezza del ruolo che le tecnologie dell’informazione possono assumere come contributo alla crescita economica; al riguardo in Italia si è sviluppata la discussione sulle migliori modalità di promozione dello sviluppo della banda larga ovvero se questa debba essere realizzata attraverso la realizzazione di nuove reti di fibra ottica o attraverso l’utilizzo, in varia misura, della rete telefonica esistente.

Con riferimento alla promozione delle reti mobili di nuova generazione:

  1. l’articolo 2 del decreto-legge n. 112/2008 ha stabilito norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, attraverso il ricorso alla procedura della denuncia di inizio attività;
  2. l’articolo 1 della legge n. 69/2009 ha stanziato 800 milioni di euro di risorse FAS della programmazione 2007-2013 da destinare alla promozione delle reti di comunicazione elettroniche nelle aree sottoutilizzate, successivamente ridotte dal CIPE a 400 milioni;
  3. l’articolo 14 del decreto-legge n. 179/2012 ha stanziato 150 milioni di euro per il 2013 per il completamento del piano nazionale della banda larga.

La IX Commissione trasporti della Camera ha inoltre svolto una significativa attività conoscitiva e di indirizzo in materia. In particolare:

  1. nel 2008 è stata svolta un’indagine conoscitiva sulle comunicazioni elettroniche che ha evidenziato, tra le altre cose, un ritardo italiano sia nella diffusione della banda larga sia nello sviluppo delle reti di fibra ottica;
  2. nel giugno 2009 è stato presentato alla Commissione il rapporto Caio sullo sviluppo della banda larga;
  3. nel febbraio-marzo 2012 è stato svolto un ciclo di audizioni sullo sviluppo delle reti di nuova generazione;
  4. il 5 luglio 2012 è stata approvata la risoluzione 8-00188 che invita il Ministero dello sviluppo economico a predisporre un tavolo di concertazione fra tutti gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica, al fine di arrivare ad una soluzione condivisa volta a massimizzare le potenzialità dei servizi di banda ultralarga;
  5. nel 2012 è stata svolta un’indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti che ha evidenziato, tra le altre cose, la necessità dell’elaborazione di una strategia nazionale di sicurezza informatica, volta anche a promuovere la sensibilizzazione degli operatori sui rischi del web; l’esigenza di intervenire in materia di identità digitale fornendo credenziali universali, accettate da tutti i service provider, per evitare il furto di identità elettronica e l’opportunità di affrontare le nuove problematiche poste dalle tecnologie di cloud computing.

Come già si è accennato queste iniziative si sono andate intrecciando con l’adozione, il 19 maggio 2010, da parte della Commissione europea, della comunicazione "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)245), che, tra le altre cose, si propone di realizzare un mercato unico digitale; di garantire un Internet "veloce" e "superveloce" accessibile a tutti e a prezzi competitivi, attraverso reti di nuova generazione; di favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nelle sviluppo delle Tecnologie dell' informazione e della comunicazione. Successivamente, il 20 settembre 2010, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure di attuazione dell'Agenda, tra le quali la comunicazione COM(2010)472 che indica l'obiettivo di assicurare entro il 2020 l'accesso ad Internet a tutti i cittadini con una velocità di connessione superiore a 30 Mbitps e per almeno il 50% delle famiglie con velocità superiore a 100 Mbitps.

In attuazione dell’Agenda digitale europea sono state assunte a livello nazionale le seguenti iniziative:

  1. l'art. 47 del decreto-legge n. 5/2012 ha istituito la Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana presso il Ministero dello sviluppo economico con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici;
  2. gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 83/2012 hanno istituito l'Agenzia per l'Italia digitale che, assorbendo anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ha il compito di promuovere la realizzazione in Italia dell'Agenda digitale europea;
  3. numerose disposizioni del decreto-legge n. 179/2012 hanno riguardato l’attuazione dell’agenda digitale nazionale (tra queste: l’articolo 5 amplia l’obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata; l’articolo 9 introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati in formato aperto; gli articoli 10, 11, 12-13 e 16 promuovono l’utilizzo di procedure telematiche, rispettivamente, nell’Università, nella scuola, nella sanità e nell’amministrazione della giustizia).

Per quanto concerne più in generale le comunicazioni elettroniche, il decreto-legislativo n. 70/2012, recependo le direttive 2009/140/CE e 2009/136/CE, ha modificato il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/2003 che costituisce, in attuazione delle direttive dell’Unione europea, il punto di riferimento in materia. Tra le altre cose, il provvedimento è intervenuto su:

  1. requisiti delle analisi dei mercati da compiere per individuare i mercati rilevanti ai fini della definizione delle imprese con significativo potere di mercato: in particolare si è prevista la possibilità di imporre alle imprese verticalmente integrate la costituzione di un’entità operante in modo indipendente, che dovrà fornire prodotti e servizi a tutte le imprese del settore, compresa la società madre;
  2. gestione efficiente dello spettro radio, con possibilità di trasferimento e affitto delle radiofrequenze, con esclusione di quelle utilizzate per la diffusione televisiva;
  3. misure di trasparenza e tutele per gli utenti, con particolare riferimento agli utenti disagiati (disabili, anziani, minori e portatori di esigenze sociali particolari);
  4. istituzione di un CERT nazionale (Computer Emergency Response Team). 

Inoltre, il decreto legislativo n. 69/2012, anch'esso di recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, ha modificato il codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare introducendo nel codice l’obbligo per le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di notificare sollecitamente al Garante ogni avvenuta violazione di dati personali.

Servizi di media audiovisivi

Con riferimento ai servizi di media audiovisivi il principale intervento nel corso della XVI Legislatura è stato rappresentato dal recepimento, con il decreto-legislativo n. 44/2010, della direttiva 2007/65/CE.

La direttiva 2007/65/CE interviene sulla direttiva 89/552/CEE Televisione senza frontiere (TSF), adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997. In particolare, si pone la necessità di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand). Si prevede poi l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendita consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità.

Il decreto legislativo n. 44/2010, nel recepire la direttiva ha, tra le altre cose:

  1. sostituito nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 177/2005 il concetto di "servizi di media audiovisivi e radiofonici", in luogo della formulazione di "radiotelevisione";
  2. precisato l'ambito di applicazione della definizione di servizio di media audiovisivo, nella quale non rientrano i servizi prestati nell'esercizio di attività non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio, né i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale;
  3. previsto quote di riserva a favore della diffusione di opere europee degli ultimi cinque anni (10% per le emittenti televisive private, compresa la pay per view, e 20% per la RAI).

Nel corso della XVI Legislatura è stato completato il passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre. Questo passaggio ha determinato un c.d. “dividendo digitale esterno” ed un c.d. “dividendo digitale interno”. Con la prima espressione (“dividendo digitale esterno”) si fa riferimento alle frequenze in tecnica analogica liberate dal passaggio delle trasmissioni televisive alla tecnica digitale: a tale proposito è intervenuto l’art. 1, co. 8-13, della legge n. 220/2010 che ha disposto che le frequenze nella banda da 790 MHz a 862 MHz (corrispondenti ai nove canali nazionali in tecnica analogica) siano destinate al servizio mobile terrestre (vale a dire alla telefonia mobile). La gara, conclusasi il 29 settembre 2011, ha fatto registrare un introito complessivo per l'erario di 3.945.295.100 euro. Con l’espressione “dividendo digitale interno” si fa invece riferimento a frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti in base alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 181/09/CONS . La medesima delibera prevedeva per l’assegnazione di queste frequenze l’utilizzo del meccanismo del c.d. “beauty contest”. Tale sistema – assimilabile a quello della licitazione privata – consiste in una selezione fra i soggetti interessati, al fine di individuare quello più idoneo all’aggiudicazione del bene, a titolo gratuito, sulla base di una serie di requisiti (affidabilità, esperienza maturata, risorse finanziarie, caratteristiche del progetto, etc.). Successivamente, l’articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 ha eliminato la possibilità di ricorre alla procedura del beauty contest e previsto che le frequenze siano assegnate mediante gara pubblica onerosa, le cui procedure sono state rimesse alla definizione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nel corso della Legislatura è venuto anche a scadenza, il 31 dicembre 2010, il termine originario del divieto, stabilito dall’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 177/2005, di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale termine è stato però oggetto di successive proroghe e da ultimo fissato, con l’articolo 1, comma 427, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) al 31 dicembre 2013.

Editoria

In tema di editoria, la maggiore novità - dopo la fase di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi, attuata con DPR 223/2010, sulla base della previsione recata dall'art. 44 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - è l'abolizione del sistema di erogazione dei contributi diretti dal 31.12.2014, con riferimento alla gestione 2013 (art. 29, c. 3, D.L. 201/2011), e la revisione dall'1.1.2012 dello stesso DPR 223/2010.

La fase transitoria è stata quindi disciplinata con il D.L. 63/2012 (L. 103/2012).

Per la disciplina a seguire era stato presentato un disegno di legge delega per la definizione di nuove forme di sostegno all’editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale (A.C. 5270). Durante l'esame parlamentare, tuttavia, è stato elaborato un nuovo testo - il cui esame non si è concluso - che prevedeva l’istituzione di un Fondo per il pluralismo dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese editrici, per incentivare l’avvio di nuove imprese editrici e per sostenere i trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione.

Ulteriori misure adottate nel corso della legislatura concernono la disciplina di rimborso delle riduzioni tariffarie praticate da Poste italiane S.p.A. per la spedizione di prodotti editoriali, l’estensione dei prepensionamenti per i giornalisti iscritti all’INPGI, nonchè la promozione dell'equo compenso per i giornalisti c.d. free lance (L. 233/2012).

Con L. 128/2011, infine, è stata introdotta una nuova disciplina concernente il prezzo dei libri.

 

 

Il settore postale

Con riferimento al settore postale, la XVI Legislatura è stata caratterizzata dal recepimento, con il decreto legislativo n. 58/2011, della direttiva 2008/6/CE con la quale è stato ulteriormente sviluppato il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi postali nei paesi della UE.

Tra le misure più significative del provvedimento merita ricordare:

  1. l’individuazione di un’autorità indipendente di regolazione del settore, inizialmente stabilita (decreto legislativo n. 58/2011) in un’Agenzia nazionale sul modello delle agenzie fiscali e poi individuata (decreto-legge n. 201/2011) nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  2. la ridefinizione del perimetro del servizio universale, escludendone la pubblicità diretta per corrispondenza e consentendo, in presenza di particolari condizioni da comunicare alla Commissione europea, la fornitura del servizio a giorni alterni. Alla luce delle modifiche introdotte, il servizio universale viene a comprendere:
  • la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg;
  • i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Il provvedimento ha inoltre significativamente ridotto la parte del servizio universale riservata in via esclusiva al fornitore del servizio stesso (e cioè Poste italiane Spa; il decreto legislativo n. 261/1999 prevede infatti che singole parti, diverse da quelle riservate in esclusiva, del servizio universale possano essere fornite anche da altri prestatori e non dal solo fornitore): la parte riservata in esclusiva è ora limitata alle notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e alle notificazioni dei verbali delle violazioni del codice della strada (in precedenza la parte riservata comprendeva tutta la corrispondenza relativa a procedure amministrative e giudiziarie e tutta la corrispondenza interna e trasnfrontaliera superiore a 50 grammi).

Informazioni aggiornate a mercoledì, 20 febbraio 2013