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Temi dell'attività Parlamentare

Regioni, autonomie e servizi pubblici locali

 

La riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, ha profondamente mutato il rapporto tra Stato ed autonomie territoriali. L'articolo 114 della Costituzione, che apre il nuovo titolo V, pone sullo stesso piano, come entità costitutive della Repubblica,  i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.

Alle regioni in particolare è riconosciuta ampia autonomia statutaria, legislativa, organizzativa e finanziaria. Le funzioni amministrative sono attribuite in prima istanza ai comuni, in ossequio al principio di sussidiarietà, e, solo ove necessario per assicurarne l'esercizio unitario, possono essere assegnate agli enti territoriali di livello superiore, fino allo Stato.

Nel corso della legislatura sono stati adottati interventi legislativi di rilievo sul terreno delle autonomie, da un lato attuando la riforma del Titolo V sul versante delle risorse finanziarie del sistema delle autonomie, dall'altro delineando un sistema di controlli interni ed esterni per l'utilizzo delle risorse stesse.
  
Sul primo versante vi è la delega legislativa contenuta nella legge n. 42 del 2009, che ha autorizzato il Governo ad adottare, entro due anni, uno o più decreti legislativi di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare l’autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni, mediante la definizione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e le modalità della perequazione tra regioni.
La medesima legge disciplina l’ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell’art. 114, terzo comma, della Costituzione e detta norme per l’effettiva istituzione delle città metropolitane. Tale istituzione è stata però oggetto di ulteriori specifiche disposizioni contenute in decreti-legge di seguito menzionati.

Sul secondo versante, nell'ambito dei decreti legislativi di attuazione delle disposizioni di delega della legge 42/2009 (su cui si veda, nell'area Finanza regionale e locale, il tema Il federalismo fiscale ), vi è il decreto legislativo 149/2011 che prevede meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni; a tali meccanismi ha apportato alcune modifiche il decreto-legge 174/2012, del quale va segnalata la disciplina specificamente introdotta in tema di controlli sulle regioni e sugli enti locali e sui costi della politica nelle stesse regioni .
Nell'ambito del d.lgs. 149/2009, assumono rilievo, tra le altre, le disposizioni che prevedono la responsabilità politica del presidente della regione, del sindaco e del presidente della provincia in caso di grave  dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario, caso che costituisce grave violazione di legge e quindi presupposto di scioglimento del consiglio regionale ai sensi dell'art. 126 Cost..

Ancora sul versante dell'attuazione del riformato Titolo V della Costituzione, in particolare dell'art. 117 Cost, comma secondo, lett. p), si pone la definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, disposta dall'art. 19 del decreto-legge 95/2012. Lo stesso articolo ha disciplinato sia l'esercizio associato di funzioni e di servizi locali, su cui era già intervenuto il decreto legge 138/2011; sia l'istituto delle unioni di comuni, modificando le disposizioni in materia contenute nel Testo unico sugli enti locali di cui al d.lgs. 267/2000.
Questi interventi normativi, unitamente a quelli effettuati a partire dal 2008 sugli apparati istituzionali locali, hanno contribuito a delineare, all'esito della legislatura, un rinnovato assetto degli enti locali .

All'obiettivo di un nuovo assetto degli enti locali hanno concorso, durante la legislatura, anche alcune iniziative legislative il cui iter parlamentare non è poi giunto ad approvazione, quali il disegno di legge di iniziativa governativa volto a definire un “Codice delle autonomie” (A.C.3118), individuandone le funzioni fondamentali e le proposte di legge costituzionale – di iniziativa parlamentare dirette alla soppressione delle province (A.C. 1694 e abb.).

 La materia dell'ordinamento delle province ha però trovato una nuova definizione normativa nelle previsioni contenute in alcuni decreti-legge: D.L.201/2011, D.L. 95/2012 e D.L. 188/2012.
Il primo decreto-legge ha circoscritto le funzioni provinciali di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale e ha limitato gli organi di governo della Provincia al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, rinviando la determinazione delle modalità di elezione di tali organi a legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013. Per le funzioni diverse da quelle indicate è stato previsto il trasferimento ai comuni salve esigenze di carattere unitario che ne rendano necessaria l'acquisizione alle regioni. 
Il secondo decreto-legge ha disposto, con l’articolo 17, un generale riordino delle province all'esito di un procedimento condiviso con le comunità locali e una ridefinizione delle loro funzioni, con conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011 . Il riordino delle province è strettamente collegato con l’istituzione delle città metropolitane prevista dall'articolo 18 del medesimo provvedimento che comporta la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio.
Il terzo decreto-legge, decaduto per mancanza di conversione nel termine, provvedeva al riordino delle province sulla base di requisiti minimi definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, individuando tutte le province delle regioni a statuto ordinario. Il testo disponeva anche in materia di istituzione e di organi di città metropolitane.
Con l'art. 1, comma 115, L.228/2012, legge di stabilità per il 2013, questa configurazione dell'assetto delle province è stata temporaneamente congelata prevedendo: la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, nonchè del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’esercizio delle funzioni stesse; la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell’applicazione delle disposizioni in materia dicittà metropolitane; la proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale con previsione di gestioni commissariali fino alla stessa data; l'attribuzione di carattere transitorio all’assegnazione delle funzioni di area vasta alle province, effettuata in via definitiva dal comma 10 dell’art. 17 del D.L. 95/2012.

Nel corso della legislatura sono state inoltre esaminate proposte di legge che, in applicazione dell’art. 132 della Costituzione, dispongono il distacco di comuni da una regione e la loro aggregazione a una regione confinante, pervenendo all'approvazione della legge 119/2009, nonchè proposte di legge per il passaggio di comuni da una provincia ad un'altra nella stessa regione pervenendo all'approvazione della legge 183/2009; un’ulteriore proposta di legge costituzionale, il cui esame presso la Camera non si è concluso, mirava a modificare la procedura in materia di distacco e aggregazione di comuni e province, di cui al ricordato art. 132 della Costituzione.

Un comparto di rilievo nel settore delle autonomie è costituito dai Servizi pubblici locali di rilevanza economica, la cui disciplina è stata oggetto di numerosi interventi nel corso della XVI legislatura. Si tratta di interventi non solo normativi, ma anche conseguenti ad esiti referendari e a pronunce della Corte costituzionale.
Il comparto è soggetto ai principi stabiliti in sede di Unione europea, ove l'esigenza di diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi degli operatori economici, garanzia del diritto degli utenti all'universalità, accessibilità dei servizi e ai livelli essenziali delle prestazioni è coniugata con la facoltà degli Stati membri di effettuare affidamenti in house purchè ricorrano specifiche condizioni.

Informazioni aggiornate a venerdì, 22 febbraio 2013