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Temi dell'attività Parlamentare

L'organizzazione del Governo
Con l'avvio della XVI legislatura, è entrata in vigore la riduzione del numero dei ministeri, passati da 18 a 12, e la limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, in base a quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 e dal successivo decreto-legge 85/2008. La legge 172/2009 ha istituito il Ministero della salute, portando così a 13 il numero dei ministeri.
Riorganizzazione delle strutture di Governo

Nell’ultima parte della XV legislatura, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 376 e 377) ha modificato, con decorrenza dal Governo successivo a quello in carica, la composizione del Governo:

  • riducendo da 18 a 12 il numero dei ministeri;
  • introducendo un limite massimo (pari a 60) al numero complessivo dei componenti del Governo, inclusi i ministri senza portafoglio, i vice ministri e i sottosegretari (in deroga a tale norma, il decreto-legge 90/2008 ha preposto un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio alla soluzione dell“emergenza rifiuti” in Campania, incarico attribuito al capo del Dipartimento della protezione civile);
  • esigendo che la composizione del Governo rispetti il principio di pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, sancito dal primo comma dell’art. 51 della Costituzione;
  • abrogando le norme incompatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ma facendo salve alcune disposizioni del decreto-legge 181/2006 (che aveva già in precedenza modificato il numero e l’assetto delle competenze dei ministeri).

La nuova disciplina, la cui efficacia era differita a partire dal Governo successivo a quello allora in carica, ha trovato applicazione in occasione della formazione del nuovo Governo all’avvio della corrente legislatura.

La legge 172/2009 ha innalzato da 12 a 13 il numero dei ministeri, prevedendo lo sdoppiamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute. Inoltre, la legge ha aumentato da 60 a 63 il numero massimo dei componenti del Governo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari. Successivamente, il numero complessivo è stato elevato a sessantacinque, con il decreto-legge 195/2009 in materia di rifiuti (artt. 15, co. 3-bis e 3-ter).

Denominazione e attribuzione dei ministeri

La legge finanziaria 2008 ha disposto sul numero dei ministeri, ma non anche sulla denominazione e sulle attribuzioni di ciascuno: non ha indicato, infatti, espressamente quali dei 18 preesistenti ministeri dovessero intendersi soppressi e quali altri ne dovessero esercitare le competenze.

All’inizio della XVI legislatura è dunque intervenuto il decreto-legge 85/2008, al fine di dare attuazione al nuovo assetto del Governo e di superare possibili incertezze interpretative. Il decreto-legge, convertito dal Parlamento (A.C. 1250) con l’approvazione della legge 121/2008, stabilisce la seguente denominazione dei ministeri:

  • Ministero degli affari esteri;
  • Ministero dell'interno;
  • Ministero della giustizia;
  • Ministero della difesa;
  • Ministero dell'economia e delle finanze;
  • Ministero dello sviluppo economico;
  • Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (poi sdoppiato in Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute);
  • Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  • Ministero per i beni e le attività culturali,

e precisa quali trasferimenti di competenze ne conseguono. In particolare:

  • al Ministero dello sviluppo economico sono attribuite le funzioni in precedenza spettanti ai soppressi ministeri del Commercio internazionale e delle Comunicazioni;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accorpa le funzioni già esercitate dal Ministero delle infrastrutture e da quello dei trasporti;
  • nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita le funzioni già spettanti ai Ministeri del lavoro e previdenza sociale, della salute e della solidarietà sociale, fatte salve le politiche antidroga, il Servizio civile nazionale e alcune funzioni in materia di politiche giovanili, attribuite alla Presidenza del Consiglio;
  • il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca riunisce le funzioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca;
  • con riguardo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ridefinite le competenze in materia di consorzi agrari;
  • alla Presidenza del Consiglio è rimessa una serie di competenze in materia di politiche giovanili, per la famiglia e per le pari opportunità, in gran parte confermando il precedente D.L. 181/2006.
  • al Presidente del Consiglio o al competente Ministro da lui delegato è attribuito il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa.

Altre disposizioni prevedono la ricognizione amministrativa delle strutture ministeriali trasferite e adempimenti organizzativi e finanziari di varia natura.

I regolamenti di organizzazione

Nel corso della XVI legislatura sono stati emanati regolamenti di riorganizzazione relativi ad alcuni tra i ministeri interessati dalla riforma:

Gli schemi relativi all'organizzazione di altri dicasteri sono stati sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Dossier pubblicati
Documenti e risorse web