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Temi dell'attività Parlamentare

Elezioni amministrative
Il 26 ed il 27 maggio si svolgerà il turno ordinario di elezioni comunali del 2013. Per la prima volta le cittadine ed i cittadini avranno la possibilità di votare con la "doppia preferenza di genere", potranno cioè esprimere due preferenze (anziché una), purché riguardanti candidati di sesso diverso.
Le elezioni amministrative

Nei giorni di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 si svolgerà un'importante tornata di elezioni comunali. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013.
Alle regioni a statuto speciale è peraltro riconosciuta la facoltà di indire le elezioni in una data diversa.
Il voto riguarderà oltre 650 comuni. L'unico capoluogo di regione coinvolto è Roma Capitale; tra i capoluoghi di provincia si segnalano i più popolosi: Catania, Messina, Brescia, Siracusa e Vicenza. (elenco completo)

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni avviene:

  • nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, con sistema integralmente maggioritario e votazione in un unico turno;
  • nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti. con sistema proporzionale, correzione maggioritaria e doppio turno di votazione.
    In entrambi i casi l’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.

    Non è invece previsto lo svolgimento delle elezioni provinciali, in attesa del definitivo riordino delle province e della ridefinizione del relativo sistema elettorale.

    Il riequilibrio di genere

    Nel corso della XVI legisltatura è stata approvata la legge 23 novembre 2012, n. 215, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, che ha modificato la normativa per l’elezione dei consigli comunali.
    In particolare, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale della Campania,  prevede una duplice misura:

    • la cd. quota di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; peraltro, solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il mancato rispetto della quota può determinare la decadenza della lista;
    • l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, checonsente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

    Per tutti i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è comunque previsto che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

     

    Disposizioni speciali

    La legge n. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto per le elezioni dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa un turno straordinario elettorale, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre (il turno ordinario è tra il 15 aprile e il 15 giugno), per il caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno.

    Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131 ha inoltre disposto il rinvio, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, del turno elettorale ordinario del 2010 delle elezioni amministrative da tenersi nella provincia dell'Aquila.

    Per l’abbinamento delle elezioni amministrative con le altre consultazioni da tenersi nel corso dell’anno si rinvia al tema Norme in materia elettorale.

    Le proposte di legge

    Nel corso della XVI legislatura, il Senato ha approvato una proposta di legge che modifica i criteri per la determinazione della popolazione residente relativamente alle elezioni comunali e provinciali, utlizzando come base di calcolo i dati annuali dell’ISTAT, comunicati ufficialmente al Ministero dell’interno e relativi alla fine del penultimo anno precedente, anziché i risultati dell’ultimo censimento ufficiale, effettuato ogni 10 anni (A.C. 4998). Il provvedimento non è però stato approvato dalla Camera.

    E' stato inoltre avviato presso la Camera l'esame di:

    • una proposta di legge volta all'introduzione della soglia di sbarramento del 4 per cento alle elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei consigli provinciali, oltre che dei consigli regionali (A.C. 2669);
    • una proposta di legge in materia di prescrizione per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni amministrative. Il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali - che abroga la disposizione che prevede per questi reati, un termine di prescrizione abbreviato – non è stato esaminato dall’Assemblea (A.C. 465).