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Temi dell'attività Parlamentare

Festività e celebrazioni nazionali
Nel 2011 è stato celebrato il 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Pertanto, il 17 marzo 2011 è stato dichiarato festa nazionale, con osservanza del completo orario festivo e imbandieramento degli edifici pubblici. Inoltre, nel corso della legislatura, sono state istituite con legge sei nuove "giornate nazionali", solennità che non comportano gli effetti propri della festività. Nell'ambito delle manovre di contenimento della spesa pubblica, il D.L. 138/2011 ha previsto una misura di razionalizzazione delle festività nazionali mediante loro accorpamento.
Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia

Solo per il 2011, la giornata del 17 marzo è stata dichiarata «festa nazionale» dall’articolo 7-bis del D.L. 64/2010, in quanto ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.

Tuttavia, poiché la stessa disposizione non ha disciplinato gli effetti conseguenti alla dichiarazione di festività nazionale, è intervenuto il D.L. 5/2011 per sancire gli effetti civili della festività, riconoscendo l’osservanza del completo orario festivo e l’imbandieramento degli edifici pubblici, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260 del 1949.

Per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, il decreto ha stabilito una misura di compensazione, disponendo che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività soppresse ai sensi della legge n. 54/1977, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. Con riguardo al lavoro pubblico, si prevede – per le medesime finalità – che siano ridotte a tre le giornate di riposo compensativo delle festività soppresse riconosciute dalla normativa vigente e, in base ad essa, dai contratti e accordi collettivi.

Con la legge 222/2012 (art. 1, co. 3), il 17 marzo di ogni anno è “Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”, senza gli effetti stabiliti per il 2011.

Nuove solennità civili

Nel corso della XVI legislatura, il Parlamento ha istituito con legge sei nuove solennità civili. La proclamazione delle ricorrenze non determina riduzione dell’orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell’art. 3 della L. 260/1949, né, ricorrendo in giorni feriali, determina un giorno di vacanza o riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 54/1977. Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

In particolare, la L. 41/2009 ha istituito la “Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia” con cadenza il 5 maggio. La L. 162/2009 ha individuato il “Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace” nel 12 novembre, data dell’attentato di Nassiriya.

Una ulteriore solennità civile è stata introdotta dalla L. 101/2011, che riconosce il 9 ottobre come “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo”. A partire dal 2011, il decreto-legge n. 225/2011 (articolo 2, co. 3-decies), ha istituito una giornata dedicata alla memoria delle vittime del terremoto che ha colpito il territorio dell’Abruzzo e, in particolare, della provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità naturali. La Giornata viene celebrata il 6 aprile.

Infine, con la legge 222/2012 (art. 1, co. 3), la Repubblica riconosce il 17 marzo di ogni anno “Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”. Al fine di perseguire l’attuazione del Protocollo di Kyoto, l’articolo 1 della legge 10/2013 ha individuato il 21 novembre quale Giornata nazionale degli alberi.

Altre proposte sono state esaminate da entrambi i rami del Parlamento, senza concludere l'iter.

Accorpamento delle festività

Nel corso della legislatura, è stata approvata una norma che mira a razionalizzare il godimento delle festività, prevedendone un eventuale accorpamento per finalità di contenimento della spesa.

La disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 24, del D.L. 138/2011, in base alla quale, a decorrere dal 2012, con d.P.C.M. sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

Sono espressamente escluse dalla applicazione della disposizione le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. Il decreto deve essere emanato entro il 30 novembre dell'anno precedente e può incidere sulle date in cui ricorrono tre categorie di festività:

a) festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede (considerate le esclusioni descritte, si tratta solo dei giorni di lunedì dopo Pasqua e del 26 dicembre);

b) celebrazioni nazionali;

c) festività dei Santi patroni.

La disposizione non ha ricevuto applicazione. Nella seduta del 20 luglio 2012, infatti, il Consiglio dei Ministri ha esaminato la questione del calendario delle festività e ed ha deciso di non procedere all’accorpamento delle festività per tre ragioni. Anzitutto perché, secondo le stime della Ragioneria generale, la misura non dà sufficienti garanzie di risparmio. Inoltre, perché non esistono in Europa previsioni normative di livello statale che accorpino le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni. Infine, perché, secondo il Governo, l’attuazione della misura nei confronti dei lavoratori privati violerebbe il principio di salvaguardia dell’autonomia contrattuale, con il rischio di aumentare la conflittualità tra lavoratori e datori di lavoro.

Altre iniziative

Il comma 92 dell’articolo 1 della L. 228/2012, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di un milione di euro per l’anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione. Il fondo è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

La I Commissione della Camera ha avviato l’esame della proposta A.C. 4858 che modifica la disciplina per la concessione della decorazione «Stella al merito del lavoro», istituita con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3167, attualmente recata dalla L. 5 febbraio 1992, n. 143. L’esame non si è concluso prima della fine della legislatura.