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Temi dell'attività Parlamentare

Libera circolazione dei cittadini europei
I cittadini comunitari possono circolare liberamente nel territorio dei Paesi membri nel rispetto di una serie di regole comuni fissate dall'Unione e adottate dall'Italia nel 2007. Nella XVI legislatura sono state apportate alcune modifiche a tale disciplina per evitare una procedura di infrazione comunitaria. Inoltre, l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Romania e Bulgaria, Paesi di nuova adesione, già sottoposto ad alcune limitazioni, è stato completamente liberalizzato dal 2012.
La disciplina della libertà di circolazione dei cittadini comunitari

La libertà di circolazione è uno dei principi fondamentali per la creazione di uno spazio comune interno alla Unione europea.

La disciplina comunitaria in materia si è costruita nel corso degli anni con l’adozione di diversi provvedimenti che hanno regolato separatamente la libertà di circolazione di diverse categorie di cittadini comunitari, quali, ad esempio, i lavoratori, gli studenti. Nel 2004, per superare il carattere settoriale e frammentario della normativa, la Commissione europea ha adottato la direttiva 2004/38/CE, che ha sostituito le disposizioni precedenti.

Nella XV legislatura l’Italia ha adeguato il proprio diritto interno alla nuova disciplina con il decreto legislativo 30/2007 che regola le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono, i presupposti del diritto di soggiorno permanente, e le limitazioni a tali diritti per motivi di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

I lavoratori romeni e bulgari

Come altri Stati membri dell’Unione, l’Italia ha deciso di esercitare la facoltà, prevista dei trattati, di mantenere alcune limitazioni all’accesso al lavoro dei cittadini provenienti dai Paesi di nuova adesione, Romania e Bulgaria. La decisione è stata presa dal Governo nel dicembre 2006, alla vigilia dell’ingresso nell’Unione dei due Paesi. Il provvedimento che stabilisce la limitazione è stato prorogato più volte, l’ultima volta, fino al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 2012 tali restrizioni sono decadute.

Il pacchetto sicurezza

Nell'ambito del “pacchetto sicurezza”, il Governo ha approvato in via preliminare anche uno schema di decreto legislativo che modifica la disciplina del decreto legislativo 30/2007, prevedendo alcune limitazioni al diritto di circolazione dei cittadini comunitari. Successivamente lo schema è stato accantonato a seguito di alcuni rilievi da parte della Commissione europea. Come illustrato dal Ministro dell'interno nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2008 presso il Comitato parlamentare Schengen, la Commissione europea ha espresso parere contrario sul testo, ritenendo eccessiva la sanzione dell'allontanamento e chiedendo di sostituirla con un semplice invito ad abbandonare il territorio nazionale; il Governo italiano ha accolto la richiesta, pur non condividendola, con la conseguenza che il testo così emendato dello schema di decreto non comporterebbe modifiche significative alla disicplina vigente, tali da giustificarne l'approvazione definitiva.

 

Il decreto-legge 89/2011

Tuttavia, l’attuazione della normativa comunitaria in materia non è stata considerata soddisfacente e per evitare la procedura di infrazione comunitaria per l’incompleto o non corretto recepimento della citata direttiva 2004/38/CE, il Governo ha emanato il decreto legge 89/ 2011, che interviene anche sul mancato recepimento della direttiva comunitaria 2008/115/CE, la c.d. direttiva rimpatri (vedi tema Recepimento della direttiva rimpatri)

Per la parte relativa alla materia della libertà di circolazione dei cittadini comunitari, il decreto legge introduce delle modifiche nel decreto legislativo 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE. Queste modifiche riguardano:

  • l’attestazione, che deve essere ufficiale, di una relazione stabile tra il cittadino comunitario e il partner della cui circolazione e soggiorno si tratti;
  • l’eliminazione del riferimento all’obbligo del visto d’ingresso ai fini del soggiorno fino a tre mesi, dell’iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino comunitario nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i medesimi soggetti;
  • la “valutazione della situazione complessiva personale dell’interessato”, quale elemento da considerare nella verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi;
  • la presentazione da parte dei familiari non comunitari del cittadino UE di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
  • la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni di soggiorno solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla loro persistenza;
  • l’affermazione che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno non costituisce condizione per l’esercizio di un diritto;
  • le modifiche della disciplina dei presupposti dell’allontanamento dal territorio dello Stato sia del cittadino comunitario che dei suoi familiari;
  • la previsione che l’eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non va considerato, automaticamente, come causa di allontanamento, ma valutato caso per caso;
  • la consultazione tra gli Stati membri per l’acquisizione di informazioni.